Articolo 168 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 167Articolo 149
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31 dicembre 2019
Art. 168. Pagamento di cambiale scaduta 1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 166, comma 2, non puo' essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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