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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/03/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile – Sezione Specializzata in materia di imprese
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1940 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Moceri e Valeria Gaudenzia Elia Pt_4 appellanti
CONTRO
, con sede a via Partanna, in Controparte_1 CP_1 persona del Commissario liquidatore dott. giusta nomina Controparte_2 dell'Assessorato Attività Produttive della Regione Siciliana n. 760/2016, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Messina appellato
OGGETTO: Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del CdA CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per gli appellanti: «Voglia la Corte di Appello di Palermo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto: preliminarmente concedere la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato;
ritenere e dichiarare la nullità in capo agli attori della delibera del 26/11/2013; per l'effetto ordinare il reintegro di , Parte_1 Parte_2
e nella compagine della;
condannare la cantina Parte_3 Parte_4 Controparte_3 sociale di Castelvetrano società cooperativa al risarcimento dei danni causati agli odierni attori nella misura di euro 4000,00 per ciascuno o in quella maggiore o minore misura che vorrà determinare anche in via equitativa con vittoria di spese e competenze in favore del procuratore antistatario»
1 Conclusioni per l'appellato: «Voglia la Corte d'Appello, rigettare l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_4
, perchè infondato in fatto e in diritto confermando in ogni sua parte la sentenza appellata n.3524/2014 emessa dal Parte_3 Tribunale di Palermo. Condannare gli appellanti ex art.96 c.p.c. a corrispondere all'appellata un risarcimento danni nella misura che la Corte riterrà di determinare.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli appellanti indicati in epigrafe hanno impugnato la sentenza n. 3524/2018 del 29 giugno 2018, emessa dal Tribunale di Palermo, che ha rigettato la loro domanda di annullamento della delibera di esclusione adottata il 26 novembre 2013 dal Consiglio di amministrazione della Controparte_3
.
[...]
Si è costituita in giudizio la , chiedendo il rigetto del Controparte_3 CP_1 gravame.
Dopo alcuni rinvii dovuti a esigenze di ruolo, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 15 marzo 2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con l'appello, gli appellanti lamentano che il Tribunale non abbia considerato adeguatamente che la riduzione dei conferimenti di uva fosse stata tempestivamente comunicata e giustificata. Essi affermano di avere rispettato lo spirito mutualistico della cooperativa, conferendo il prodotto nei limiti delle loro possibilità. Inoltre, denunciano un comportamento ostile da parte della , che avrebbe posto in essere una Controparte_1 strategia per estrometterli, richiedendo chiarimenti in modo pretestuoso.
L'appello è infondato.
Va innanzitutto ricordato che il giudizio di impugnazione di una delibera di esclusione di un socio da una società cooperativa, ai sensi dell'art. 2533 c.c., ha lo scopo di accertare la legittimità sostanziale della decisione, valutando la sussistenza del fatto contestato e la sua riconducibilità a una causa legale o statutaria di esclusione.
In tali giudizi, la cooperativa assume la veste sostanziale di attore, con il conseguente onere di dimostrare la fondatezza dei fatti posti alla base del provvedimento impugnato (cfr. Cass.
4402/2017; Cass. 22097/2013; Cass. 3342/2003; Cass. 8096/1993).
2 Alla luce di tali principi, il primo giudice ha correttamente valutato le risultanze probatorie, accertando che l'esclusione degli appellanti è avvenuta nel rispetto delle norme statutarie.
In particolare, la comunicazione di esclusione è stata trasmessa con lettera raccomandata
A/R del 9.12.2013 per violazione degli artt. 4 e 7 dello Statuto sociale. L'art. 4 disciplina la domanda di ammissione alla cooperativa, imponendo l'obbligo di conferire la produzione agricola derivante dai terreni dichiarati. L'art. 7, strettamente collegato al precedente, stabilisce l'obbligo per il socio di conferire "salvo casi di forza maggiore" tutta la produzione dei fondi dichiarati nell'atto di adesione, prevedendo che eventuali deroghe debbano essere autorizzate dal Consiglio di Amministrazione. L'art. 12 sancisce l'esclusione del socio in caso di inadempimento a tali obblighi.
La ha contestato ai soci una drastica e ingiustificata riduzione del prodotto Controparte_1 conferito negli anni 2012 e 2013.
Dalla documentazione emerge che la quantità di prodotto conferito in tali anni era irrisoria rispetto alle potenzialità produttive dei fondi e alle quantità conferite negli anni precedenti.
Gli appellanti non hanno fornito prova adeguata di una effettiva riduzione della produzione agricola, né hanno dimostrato quali terreni e coltivazioni fossero stati interessati da tale riduzione.
Riguardo alla circostanza che gli appellanti fossero stati già precedentemente esclusi dalla società, si osserva che il provvedimento del 23 gennaio 2013 era stato sospeso dal Tribunale il 31 maggio 2013. Di conseguenza, gli appellanti avevano il tempo necessario per comunicare i conferimenti. Inoltre, non è stata provata la modifica delle coltivazioni, né
l'estirpazione o il reimpianto di vigneti in misura tale da impedire il conferimento.
Inoltre, alcuni soci hanno dichiarato di aver conferito il prodotto ad altre cantine, senza ottenere il necessario consenso dalla di , che avrebbe dovuto Controparte_1 CP_1 autorizzare lo svincolo dei terreni.
Per quanto riguarda il socio , non risulta fondata la doglianza relativa alla Parte_2 tempestiva comunicazione dell'estirpazione di alcune particelle di vigneto non produttive.
3 Infatti, non ha ottenuto alcuna autorizzazione per la cessione dei terreni Parte_2 impegnati con la CP_1
Per le ragioni esposte, il Tribunale ha correttamente rigettato l'impugnazione della delibera di esclusione. Di conseguenza, l'appello deve essere rigettato.
Infine, con riferimento alla richiesta di condanna degli appellanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la stessa non può trovare accoglimento. Non emergono, infatti, elementi tali da dimostrare che l'impugnazione sia stata proposta con dolo o colpa grave, requisito necessario per l'applicazione della responsabilità aggravata prevista dall'art. 96 c.p.c. L'esercizio del diritto di difesa, sebbene rivelatosi infondato, non appare connotato da abuso o da intenti meramente dilatori.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, definitivamente pronunciando, sentiti i procuratori delle parti:
1.Rigetta l'appello proposto da Parte_1 Parte_2 Pt_3
e avverso la sentenza n. 3524/2018 del 29 giugno 2018 del
[...] Parte_4
Tribunale di Palermo;
2.Condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 5.600,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
3.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo il 6 febbraio 2025
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi Il Presidente
Antonino L. Porracciolo Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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