Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/04/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai ORi:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2130 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Salvatore Mattana, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Massimiliano Murgia, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 05/10/2013, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Villa San Pietro, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1
degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La figlia rimarrà affidata ad entrambi i genitori secondo il principio Per_1 dell'affidamento condiviso, dai quali dovrà continuare a ricevere cura, educazione e istruzione.
3. Fin d'ora i coniugi si impegnano a che la figlia mantenga con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, in particolare i nonni e gli zii, rapporti significativi.
4. I genitori continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per la figlia, tra cui le scelte educative e scolastiche, le scelte del medico curante, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative.
5. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente.
Pag. 2 di 4 Al fine di regolamentare gli aspetti organizzativi sopra descritti, in attuazione del principio di responsabilità, è stato redatto un apposito piano genitoriale firmato da entrambi i coniugi, che costituisce parte integrante del presente ricorso secondo le nuove disposizioni della Riforma Cartabia.
6. La figlia sarà collocata anagraficamente presso la madre, nella dimora Per_1 dei nonni materni, sita in Villa San Pietro, nella Via Corso Vittorio Emanuele n.
63, dove attualmente vive con la madre.
7. Avuto riguardo alla regolamentazione del diritto di visita della figlia minore, la stessa trascorrerà con il padre, compatibilmente con le esigenze lavorative e lo svolgimento di turni di lavoro dello stesso e con le esigenze scolastiche, ludiche e sportive della bambina, almeno tre pomeriggi la settimana, dall'uscita scolastica alle ore 21.00 (22.00 nel periodo estivo) ed i fine settimana, a settimane alterne con la madre, sempre compatibilmente con le esigenze lavorative e lo svolgimento di turni di lavoro del padre.
Stesso discorso per le vacanze natalizie, pasquali, e vacanze estive, sempre secondo il principio dell'alternanza e sempre compatibilmente con le esigenze lavorative e lo svolgimento dei turni di lavoro del padre.
Le festività natalizie e pasquali seguiranno il principio dell'alternanza, e pertanto, la minore trascorrerà la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro e così via.
Invece, per quanto concerne le vacanze estive, la minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive, da concordare entro il mese di maggio.
La figlia trascorrerà con ciascun genitore il giorno del compleanno del genitore, così come la festa della mamma e del papà.
8. Il OR verserà quale contributo per il mantenimento della Parte_1 moglie la somma mensile di € 150,00 oltre rivalutazione ISTAT come per legge, entro e non oltre il giorno 1 di ogni mese, e, a titolo di mantenimento per la figlia minore in favore della GN , la somma mensile di € Per_1 CP_1
450,00 (quattrocentocinquanta/00), oltre rivalutazione ISTAT come per legge, entro e non oltre il giorno 1 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, alle seguenti coordinate bancarie: [...].
9. Per quanto concerne le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la cura della minore, queste saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% secondo la elencazione esemplificativa contenuta nel piano genitoriale e comunque secondo le linee guida vigenti del CNF, Protocollo famiglia.
10. Le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito per intero dal OR
. Parte_1
Pag. 3 di 4 11. L'autovettura Citroen C3, Tg. DS380TG, di proprietà del OR , Parte_1 verrà assegnata alla GN che si impegna ad effettuare il relativo CP_1 passaggio di proprietà e la trascrizione al PRA, a sue spese.
12. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla da pretendere l'uno dall'altro.
13. Le parti rilasciano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei relativi passaporti per sé, fermo restando il reciproco impegno a richiedere il consenso dell'altro genitore per i viaggi fuori Europa con i medesimi.
14. Le spese per eventuali viaggi-vacanze saranno interamente sostenute dai genitori che le hanno organizzate.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 17/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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