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Sentenza 20 giugno 2024
Sentenza 20 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/06/2024, n. 2012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2012 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
rappresentato e difeso dall' avvocato Zecca Giancosimo, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Raho Marcello, resistente;
- Oggetto: giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 18.05.2023, la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c. - contestando le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in detta sede, ha chiesto al Giudice del Lavoro adito di: a) Accertare e dichiarare, in contraddittorio con l' in persona del Presidente CP_1 pro tempore, che il ricorrente ha diritto al riconoscimento dello status di invalido con riduzione permanente a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali di cui all'art. 1 della legge n. 222/1984, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, o da quella che sarà ritenuta di giustizia;
b) Conseguentemente, accertare che lo stato patologico del Sig. è tale Parte_1 da integrare i presupposti per il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità, e per l'effetto riconoscere mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
c) In seguito, condannare le parti convenute, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, a corrispondere al ricorrente l'assegno ordinario di invalidità (art. 1 L. n. 222/1984), dalla data della domanda amministrativa – o da quella che sarà ritenuta di giustizia - oltre interessi e rivalutazione come per legge;
L' costituitosi, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con il rinnovo della consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445 bis c.p.c.). Inoltre, l'opposizione al vaglio è da ritenere ammissibile, avendo la parte ricorrente depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed essendo stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione. Sulla scorta della rinnovata indagine medico legale resasi necessaria, il consulente tecnico d'ufficio dott.ssa P. Rossi ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che il ricorrente sia affetto da un quadro patologico tale da comportare una riduzione delle capacità lavorative a meno di 1/3 in relazione al quadro clinico rilevato, con decorrenza dal mese di aprile 2023 (“come da certificato fisiatrico che attesta l'evoluzione peggiorativa del quadro clinico nella sua globalità”). Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N. 10123). E', invece, da dichiarare inammissibile la domanda di condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione assistenziale di cui trattasi, esulando dal presente giudizio di opposizione ai risultati dell'ATP, l'accertamento dei requisiti ulteriori rispetto a quello propriamente sanitario, atteso, principalmente, che il ricorso per accertamento tecnico preventivo non include la domanda diretta al conseguimento della prestazione assistenziale e che il successivo giudizio di opposizione postula la formulazione di specifiche doglianze modulate sui motivi di contestazione delle risultanze della c.t.u. Il ricorso deve essere, dunque, accolto nei limiti dappresso precisati, mentre le spese di lite - attesa la predetta data di insorgenza del diritto, successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa - devono intendersi compensate. Il costo dell'indagine peritale svolta in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio è da porre a carico dell' che deve farne anticipazione, quale unico CP_1 titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 18.05.2023, da Pt_1 nei confronti dell' così provvede: dichiara che si trova nella
[...] CP_1 Parte_1 condizione sanitaria che dà diritto all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal mese di aprile 2023; compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' il CP_1 costo delle spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto. Lecce, 20 giugno 2024.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
rappresentato e difeso dall' avvocato Zecca Giancosimo, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Raho Marcello, resistente;
- Oggetto: giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 18.05.2023, la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c. - contestando le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in detta sede, ha chiesto al Giudice del Lavoro adito di: a) Accertare e dichiarare, in contraddittorio con l' in persona del Presidente CP_1 pro tempore, che il ricorrente ha diritto al riconoscimento dello status di invalido con riduzione permanente a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali di cui all'art. 1 della legge n. 222/1984, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, o da quella che sarà ritenuta di giustizia;
b) Conseguentemente, accertare che lo stato patologico del Sig. è tale Parte_1 da integrare i presupposti per il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità, e per l'effetto riconoscere mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
c) In seguito, condannare le parti convenute, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, a corrispondere al ricorrente l'assegno ordinario di invalidità (art. 1 L. n. 222/1984), dalla data della domanda amministrativa – o da quella che sarà ritenuta di giustizia - oltre interessi e rivalutazione come per legge;
L' costituitosi, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con il rinnovo della consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445 bis c.p.c.). Inoltre, l'opposizione al vaglio è da ritenere ammissibile, avendo la parte ricorrente depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed essendo stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione. Sulla scorta della rinnovata indagine medico legale resasi necessaria, il consulente tecnico d'ufficio dott.ssa P. Rossi ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che il ricorrente sia affetto da un quadro patologico tale da comportare una riduzione delle capacità lavorative a meno di 1/3 in relazione al quadro clinico rilevato, con decorrenza dal mese di aprile 2023 (“come da certificato fisiatrico che attesta l'evoluzione peggiorativa del quadro clinico nella sua globalità”). Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N. 10123). E', invece, da dichiarare inammissibile la domanda di condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione assistenziale di cui trattasi, esulando dal presente giudizio di opposizione ai risultati dell'ATP, l'accertamento dei requisiti ulteriori rispetto a quello propriamente sanitario, atteso, principalmente, che il ricorso per accertamento tecnico preventivo non include la domanda diretta al conseguimento della prestazione assistenziale e che il successivo giudizio di opposizione postula la formulazione di specifiche doglianze modulate sui motivi di contestazione delle risultanze della c.t.u. Il ricorso deve essere, dunque, accolto nei limiti dappresso precisati, mentre le spese di lite - attesa la predetta data di insorgenza del diritto, successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa - devono intendersi compensate. Il costo dell'indagine peritale svolta in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio è da porre a carico dell' che deve farne anticipazione, quale unico CP_1 titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 18.05.2023, da Pt_1 nei confronti dell' così provvede: dichiara che si trova nella
[...] CP_1 Parte_1 condizione sanitaria che dà diritto all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal mese di aprile 2023; compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' il CP_1 costo delle spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto. Lecce, 20 giugno 2024.
il giudice dott. Giovanni De Palma