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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 22/07/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3643 /2023 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3643/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza dell'08.05.2025;
TRA
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ,) elettivamente domiciliati Parte_2 C.F._2 in Rionero in Vulture, Via Mazzini, n. 12/c presso lo studio dell'Avv. Saverio Di
Ciommo che li rappresenta e difende, giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTI
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Potenza alla P.zza A. De Gasperi n. 10, presso lo studio dell'Avv. De Bonis Vittorio, da cui è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
promessa di pagamento ricognizione di debito;
ipoteca volontaria;
fideiussione;
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 189 cod. proc. civ.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.04.2023, la ha chiesto ingiungersi a CP_1
e a il pagamento della complessiva Parte_2 Parte_1
somma di € 150.000,00 oltre interessi e spese della procedura in forza dell'atto pubblico di costituzione di ipoteca volontaria a rogito del Notaio Persona_1
di Rionero in Vulture (PZ), stipulato in data 12 marzo 2013, rep n. 19.159, racc. n.
10.967.
Il Tribunale adito accoglieva il ricorso emettendo il decreto ingiuntivo n. 516/2023 in data 27.07.2023, concedendo la provvisoria esecuzione ex art. 642 co. 1 cod. proc. civ.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli ingiunti hanno proposto la presente opposizione lamentando, preliminarmente, l'assenza di una valida procura al difensore del ricorrente in monitorio, per illeggibilità della sottoscrizione apposta al mandato;
nel merito hanno esposto:
- l'assenza di atti di riconoscimento del debito da parte degli ingiunti, essendo l'atto pubblico azionato in giudizio esclusivamente un atto di costituzione di ipoteca volontaria;
- che il debito vantato dalla nei confronti della debitrice principale, CP_1
Centro Carni di RE VI – NO RO e C s.n.c., non è liquido ma ancora in corso di definizione;
- che l'inesistenza di un debito definito è stata riconsociuta dal Tribunale id
Potenza nel procedimento esecutivo RG 128/16, estinto per mancanza di titolo esecutivo, confermato in sede di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.;
- la mancata partecipazione dell'ingiunta al contratto Parte_1
preliminare di compravendita del 31.03.2009;
- la mancata sottoscrizione da parte del delle Persona_2
prime pagine di tale contratto preliminare con conseguente incerta riferibilità della fideiussione da questi prestata con la propria sottoscrizione;
- la mancata prova della dazione della caparra da parte della in CP_1
qualità di promissaria acquirente, in favore della Centro Carni di RE
2
VI – NO RO e C s.n.c., in qualità di promissaria alienante;
- l'inadempimento della rispetto alla mancata stipula del CP_1
definitivo e al mancato pagamento del saldo, il cui termine veniva convenzionalmente fissato nel 05.07.2012, anteriormente alla domanda di concordato preventivo presentata in data 02.11.201 dalla promissaria alienante;
- che, sebbene il contratto preliminare discorra di “caparra penitenziale”, la previsione contrattuale va ricondotta alla figura della caparra confirmatoria, non essendovi alcuna previsione del diritto di recesso con conseguente diritto della promittente alienante di trattenere le somme eventualmente corrisposte dalla a fronte del suo inadempimento;
CP_1
- che il patrimonio del , in qualità di socio della Parte_2
“Centro Carni di RE VI – NO RO e C s.n.c., non è in ogni caso aggredibile prima dell'escussione del patrimonio sociale.
Costituitasi in giudizio, la ha confutato quanto ex adverso dedotto, CP_1 evidenziando:
- che con il contratto preliminare di compravendita del 31.03.2009,
[...]
si costituiva fideiussore per tutte le obbligazioni Parte_2
presenti e future della società “CENTRO CARNI di RE VI –
NO RO e C. s.n.c.”, unitamente ai sig.ri , NO Parte_3
RO e;
Parte_4
- che in forza dello stesso contratto la versava, a titolo di caparra, CP_1
la complessiva somma € 243.000,00, come dimostrato dalla copia degli assegni bancari consegnanti alla promissaria venditrice;
dalla copia degli estratti di conto corrente a riprova dell'effettivo incasso degli assegni;
dalle scritture contabili della società ricorrente;
- che la mancata stipula del definitivo è imputabile alla società Centro Carni;
- che la qualità di fideiussore dell'ingiunto è Parte_2
dimostrata dalla dazione da parte di questi, all'atto del preliminare, di due assegni a garanzia (l'assegno bancario n. 5031822750 e l'assegno bancario n. 5031822751, entrambi tratti su UBI-BANCA CARIME, dell'importo di
3
€ 60.000,00 ciascuno) “per la restituzione delle somme anticipate dalla
alla Centro Carni”; CP_1
- che, a fronte dell'inadempimento del debitore principale, la ha CP_1
intimato il pagamento ai garanti comunicando il successivo versamento dei titoli già consegnati;
- che l'assegno bancario n. 5031822750, tratto su UBI-BANCA CARIME, dell'importo di € 60.000,00 (Allegato n. 6), consegnato dal Sig. Pt_2
, è risultato impagato per carenza di provvista;
[...]
- che, pertanto, valutata l'esposizione debitoria della società Centro Carni, gli ingiunti concedevano ipoteca volontaria alla per la somma di € CP_1
150.000,00;
- che il medesimo atto di costituzione di ipoteca contiene, altresì, una ricognizione di debito da parte del nella sua Parte_2
qualità di fideiussore, nonché l'assunzione del debito da parte della
[...]
quale terza espromittente;
Pt_1
- che entrambi hanno effettuato (il primo quale garante e la seconda quale terzo espromissario) l'espressa ricognizione del debito per un importo pari alla complessiva somma di Euro 150.000,00 del più ampio debito di €
243.000,00, dei quali Euro 120.000,00 per sorte capitale ed Euro 30.000,00 per accessori e spese, obbligandosi al pagamento di detta somma entro un termine definitivo e costituendo in garanzia per le somme oggetto di ricognizione del debito, ciascuno per i propri diritti ed entrambi solidalmente per l'intero, l'ipoteca volontaria;
- che a seguito della costituzione di detta ipoteca, sono stati consegnati alla due assegni circolari dell'importo di 5.000,00 ciascuno, incassati a CP_1 deconto del maggior debito;
- che la non ha ricevuto null'altro in adempimento dell'obbligazione CP_1
restitutoria gravante sulla debitrice principale Centro Carni.
Sulla base di tali premesse in fatto, confutata l'eccezione di assenza di valida procura, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che la società (parte promittente acquirente) ha versato, in esecuzione CP_1
delle previsioni contrattuali di cui al contratto preliminare del 31.03.2009 ed a
4
titolo di caparra, l'importo complessivo pari ad € 243.000,00 (Euro
Duecentoquaeantatremila e zero centesimi), come provato dalle copie degli assegni bancari consegnati alla società “CENTRO CARNI di RE VI –
NO RO e C. s.n.c.”; 2) Accertare e dichiarare che il termine convenuto per la stipula dell'atto definitivo, il dì 5 luglio 2012, è inutilmente spirato per la impossibilità della società “CENTRO CARNI di RE VI – NO
RO e C. s.n.c.”, intervenuta nel menzionato contratto preliminare in veste di promittente parte alienante, ad adempiere alle obbligazioni assunte con il più volte citato contratto preliminare. 3) Accertare e dichiarare che, per l'effetto, la società “ è creditrice nei confronti della società promittente alienante CP_1
per aver adempiuto, dal suo canto, alle obbligazioni nascenti del medesimo contratto preliminare, per effetto del quale ha corrisposto, a titolo di caparra penitenziale, la complessiva somma di € 243.000,00 (Euro
Duecentoquaeantatremila e zero centesimi): della restituzione delle dette somme sono responsabili la società “CENTRO CARNI di RE VI – NO
RO e C. s.n.c.” – quale debitore principale – ed i garanti Sig.ri Pt_2
, VI RO e 4)
[...] Parte_3 Parte_4
Accertare e dichiarare che i sig.ri e Parte_2 [...]
, con atto pubblico di costituzione di ipoteca volontaria a rogito del Pt_1
Notaio di Rionero in Vulture (PZ) stipulato in data 12 marzo Persona_1
2013, rep n. 19.159, racc. n. 10.967 (Allegato n. 8), hanno effettuato entrambi (il primo quale garante e la seconda quale terzo espromissario) l'espressa ricognizione del debito per un importo pari alla complessiva somma di Euro
150.000,00 (Euro centocinquantamila e zero centesimi), del più ampio debito di €
243.000,00, dei quali Euro 120.000,00 (Euro centoventimila e zero centesimi) per sorte capitale ed Euro 30.000,00 (Euro trentamila e zero centesimi) per accessori
e spese, obbligandosi al pagamento di detta somma entro un termine definitivo e costituendo in garanzia per le somme oggetto di ricognizione del debito, ciascuno per i propri diritti ed entrambi solidalmente per l'intero, l'ipoteca volontaria sull'unità immobiliare […]; e, per l'effetto, condannare il Sig. Parte_2
[…] e la Sig.ra […] a pagare in favore della società
[...] Parte_1
[…] la somma complessiva di Euro 150.000,00 (Euro CP_1
5
centocinquantamila e zero centesimi) oltre interessi, dalla mora sino al soddisfo, spese, diritti ed onorari della procedura monitoria e della presente procedura.
Con vittoria di onorari e spese”.
La causa, dunque, sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, istruita documentalmente, ritenute superflue le istanze istruttorie avanzate dall'opposta, è stata rinviata per la decisione con concessione dei termini di cui al novellato art. 189 cod. proc. civ.
*****
§1. Questioni preliminari.
§1.1. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di difetto di procura alle liti sollevata dagli opponenti, risultando la stessa validamente conferita dal legale rappresentante della società opposta, come già osservato nelle verifiche preliminari ex art. 171-bis cod. proc. civ. allorché si faceva presente che “la procura è nulla solo quando, in caso di firma illeggibile, il nome del conferente non risulti né dal testo della procura né dall'intestazione dell'atto e, senza che, in entrambi, sia indicata alcuna specifica funzione o carica del soggetto medesimo, che ne renda identificabile il titolare, argomentando ex Cass. S.U. Sentenza n. 25036 del
07/11/2013, circostanze che non ricorrono nel caso di specie essendo chiaramente indicati sia il nominativo del conferente che la qualifica rivestita nell'intestazione del ricorso monitorio cui la procura è telematicamente allegata”.
§1.2. Sempre in via preliminare, va chiarito che alcuna preclusione di giudicato può ritenersi esistente in forza delle ordinanze emesse dal Giudice dell'esecuzione nell'ambito del procedimento esecutivo instaurato dalla e nel CP_1
successivo giudizio di opposizione agli atti esecutivi, evidentemente prive dell'idoneità ad acquisire forza di giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ.
§1.3. Con istanza del 29.02.2024 l'opposta depositava una scrittura privata del
25.05.2018 con cui l'ingiunto avrebbe rinunciato “ad Parte_2 ogni azione e contestazione sui crediti per cui è causa” da cui sarebbe derivata la necessità “di valutare l'assenza di legittimazione attiva degli opponenti, questione rilevabile d'ufficio”.
In disparte le questioni circa la validità di una rinuncia siffatta (attesa l'estrema genericità dell'oggetto) e della sua riferibilità ai crediti oggetto di causa, è evidente
6
che trattasi di documento depositato tardivamente, dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie, oltre ad introdurre nuove circostanze mai allegate dall'opposta nei propri scritti difensivi;
inoltre, esso non potrebbe comunque incidere sulla legittimazione passiva degli opponenti (e non attiva come erroneamente dedotto, alla luce della posizione sostanziale di convenuti rivestita dagli ingiunti), chiaramente sussistente in base alla stessa prospettazione dell'attrice sostanziale CP_1
§2. Nel merito.
§2.1. La posizione dell'ingiunta . Parte_1
La domanda di pagamento avanzata in sede monitoria va sicuramente rigettata nei confronti dell'ingiunta non potendosi condividere Parte_1
l'interpretazione del regolamento contrattuale propugnata dall'opposta.
Dalla lettura dell'atto pubblico di costituzione di ipoteca stipulato dalle parti, infatti, non si rinviene alcuna ulteriore pattuizione se non, appunto, la costituzione di ipoteca volontaria in favore della sull'immobile di proprietà di CP_1
entrambi gli ingiunti.
Si fa fatica a comprendere quale parte del regolamento contrattuale conterrebbe una dichiarazione di volontà della di assumere il debito della Parte_1
Centro Carni S.r.l., per la limitata somma di € 150.000,00, in qualità di terza espromittente nei confronti della creditrice come da quest'ultima CP_1
argomentato.
Il regolamento contrattuale, infatti, si limita a prevedere alla lettera c) della premessa che “allo scopo di garantire il soddisfacimento delle ragioni creditorie nascenti dal citato preliminare in favore della società – ancora in CP_1
corso di definizione nel loro preciso ammontare per quanto sin qui detto – e più precisamente a garanzia della complessiva somma di Euro 150.000,00 dei quali
Euro 120.000,00 per sorte capitale ed Euro 30.000,00 per accessori e spese, da corrispondere in più soluzioni entro e non oltre 5 (cinque) anni da oggi e, quindi, entro la data del giorni 11 marzo 2018, i signori e Parte_2
, ciascuno per i propri diritti ed insieme per l'intero, con il Parte_1 presente atto, intendono costituire, nella qualità di terzi datori di ipoteca, in favore della Società sopra indicata, ipoteca volontaria sull'unità immobiliare CP_1
7
…” e a stabilire, all'art. 1, che “i Signori e Parte_2 Parte_1
, ciascuno per i propri diritti ed insieme per l'intero, a garanzia del
[...] soddisfacimento del credito di euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero)
– costituente parte del maggior credito vantato dalla nei Controparte_2 confronti della Controparte_3
per effetto dell'inadempimento contrattuale della scrittura citata in
[...]
premessa – oltre che del rimborso di imposte e altri accessori e spese, e così a garanzia della complessiva somma di Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero) – consentono che venga iscritta ipoteca volontaria contro essi stessi ed a favore della società sopra identificata sull'unità CP_1
immobiliare …”.
Alcuna ulteriore pattuizione è in esso contenuta, per cui va sicuramente respinta la prospettazione dell'opposta secondo cui l'atto conterrebbe un negozio di espromissione, chiaramente inesistente.
Pertanto, considerato che la è mera datrice di ipoteca – per cui la Parte_1
è sicuramente legittimata ad agire esecutivamente sull'immobile CP_1 concesso in garanzia – deve escludersi che la stessa sia, per ciò solo, debitrice della società garantita (come da quest'ultima preteso sulla base di un'inesistente espromissione del debito e un'inesistente ricognizione di debito da parte della in qualità di espromittente). Parte_1
§2.2. La posizione dell'ingiunto . Parte_2
Valgono in proposito le medesime considerazioni finora svolte in ordine all'assenza nell'atto di costituzione di ipoteca di ulteriori contenuti negoziali.
Invero, non si rinviene alcun valido riconoscimento del debito operato dal
[...]
rispetto alla sua posizione di fideiussore, assunta con il Parte_2 contratto preliminare di compravendita del 31.03.2009, atteso che l'unico debito richiamato è quello della società Centro Carni nei confronti della in forza CP_1
dello stesso preliminare (e cioè il debito oggetto dell'obbligazione restitutoria della somma anticipamene versata dalla , promissaria acquirente, in ragione della CP_1
mancata stipula del contratto definitivo).
8
Nell'atto non viene specificata né la qualità di socio del Parte_2
della società in nome collettivo Centro Carni, né la sua qualità di fideiussore in forza del precedente contratto preliminare.
Invero, l'atto di costituzione di ipoteca contiene il riferimento al contratto preliminare e al credito vantato dalla nei confronti della Centro Carni CP_1
esclusivamente per giustificare causalmente la dazione di ipoteca, non ravvisandosi alcuna ricognizione del debito, né del fideiussore (per quanto già chiarito) né del debitore principale.
A tale ultimo riguardo, in particolare, si rammenta che la giurisprudenza è costante nell'escludere che il riconoscimento di debito possa efficacemente provenire da un terzo, salvo che questi risulti legittimato dal punto di vista sostanziale a disporre del patrimonio su cui incide l'obbligazione dichiarata.
È evidente che il non può che considerarsi terzo rispetto Parte_2
alla società Centro Carni, a nulla rilevando la sua qualità di socio, considerando l'assoggettamento della società alla procedura concorsuale del concordato preventivo in epoca anteriore alla stipulazione dell'atto in esame (atteso che la domanda di concordato risale al 02.11.2012 e l'atto di costituzione di ipoteca è stato concluso in data 12.03.2013).
Inoltre, nell'atto di ipoteca il credito vantato dalla nei confronti della CP_1
Centro Carni non è chiaramente determinato allorché si riferisce, nella premessa alla lettera c) che “allo scopo di garantire il soddisfacimento delle ragioni creditorie nascenti dal citato preliminare in favore della società – CP_1
ancora in corso di definizione nel loro preciso ammontare per quanto sin qui detto”.
Ciò posto, escluso che l'atto di costituzione di ipoteca contenga un riconoscimento del debito da parte del nella sua qualità di fideiussore Parte_2
ovvero, ancora, in nome e per conto della (debitrice Controparte_3
principale, non evocata nel presente giudizio), deve respingersi la pretesa azionata dall'opposta avendo quest'ultima azionato esclusivamente il predetto titolo.
Né la pretesa azionata in sede monitoria può essere, in questa sede, confermata sulla base del solo contratto preliminare avendo l'opponente eccepito l'inadempimento dell'opposta rispetto alla conclusione del contratto definitivo
9
nonché qualificato in termini di caparra confirmatoria la dazione delle somme da parte della sebbene quest'ultimo discorra impropriamente di caparra CP_1 penitenziale, circostanze sulle quali l'opposta nulla ha chiarito.
Sul punto, si rileva, che il fideiussore convocato in giudizio dal creditore può, ai sensi dell'art. 1945 cod. civ., opporre al primo tutte le eccezioni spettanti al debitore principale, ad eccezione di quelle derivanti dall'incapacità e, dunque, anche l'eccezione di inadempimento, al fine di resistere all'azione proposta dal creditore per l'escussione della garanzia.
Pertanto, considerato che trattasi di fideiussione senza alcuna clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni (e senza possibilità sicuramente di sussumere la fattispecie nella diversa figura del contratto autonomo di garanzia), non avendo il creditore provato il proprio esatto adempimento rispetto all'obbligo di stipulare il contratto definitivo né replicato alla diversa qualificazione giuridica della dazione effettuata, la pretesa non può che essere respinta.
§3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, con applicazione dei valori minimi per la fase istruttoria stante il carattere documentale della causa ed aumento del 20% per l'assistenza di due parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 516/2023 emesso dal Tribunale di Potenza il 27.07.2023;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 [...]
e che si liquidano complessivamente in Pt_1 Parte_2
€ 13.928,10, di cui € 406,50, per spese ed € 13.521,60 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Potenza, il 22.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
10
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3643/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza dell'08.05.2025;
TRA
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ,) elettivamente domiciliati Parte_2 C.F._2 in Rionero in Vulture, Via Mazzini, n. 12/c presso lo studio dell'Avv. Saverio Di
Ciommo che li rappresenta e difende, giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTI
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Potenza alla P.zza A. De Gasperi n. 10, presso lo studio dell'Avv. De Bonis Vittorio, da cui è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
promessa di pagamento ricognizione di debito;
ipoteca volontaria;
fideiussione;
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 189 cod. proc. civ.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.04.2023, la ha chiesto ingiungersi a CP_1
e a il pagamento della complessiva Parte_2 Parte_1
somma di € 150.000,00 oltre interessi e spese della procedura in forza dell'atto pubblico di costituzione di ipoteca volontaria a rogito del Notaio Persona_1
di Rionero in Vulture (PZ), stipulato in data 12 marzo 2013, rep n. 19.159, racc. n.
10.967.
Il Tribunale adito accoglieva il ricorso emettendo il decreto ingiuntivo n. 516/2023 in data 27.07.2023, concedendo la provvisoria esecuzione ex art. 642 co. 1 cod. proc. civ.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli ingiunti hanno proposto la presente opposizione lamentando, preliminarmente, l'assenza di una valida procura al difensore del ricorrente in monitorio, per illeggibilità della sottoscrizione apposta al mandato;
nel merito hanno esposto:
- l'assenza di atti di riconoscimento del debito da parte degli ingiunti, essendo l'atto pubblico azionato in giudizio esclusivamente un atto di costituzione di ipoteca volontaria;
- che il debito vantato dalla nei confronti della debitrice principale, CP_1
Centro Carni di RE VI – NO RO e C s.n.c., non è liquido ma ancora in corso di definizione;
- che l'inesistenza di un debito definito è stata riconsociuta dal Tribunale id
Potenza nel procedimento esecutivo RG 128/16, estinto per mancanza di titolo esecutivo, confermato in sede di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.;
- la mancata partecipazione dell'ingiunta al contratto Parte_1
preliminare di compravendita del 31.03.2009;
- la mancata sottoscrizione da parte del delle Persona_2
prime pagine di tale contratto preliminare con conseguente incerta riferibilità della fideiussione da questi prestata con la propria sottoscrizione;
- la mancata prova della dazione della caparra da parte della in CP_1
qualità di promissaria acquirente, in favore della Centro Carni di RE
2
VI – NO RO e C s.n.c., in qualità di promissaria alienante;
- l'inadempimento della rispetto alla mancata stipula del CP_1
definitivo e al mancato pagamento del saldo, il cui termine veniva convenzionalmente fissato nel 05.07.2012, anteriormente alla domanda di concordato preventivo presentata in data 02.11.201 dalla promissaria alienante;
- che, sebbene il contratto preliminare discorra di “caparra penitenziale”, la previsione contrattuale va ricondotta alla figura della caparra confirmatoria, non essendovi alcuna previsione del diritto di recesso con conseguente diritto della promittente alienante di trattenere le somme eventualmente corrisposte dalla a fronte del suo inadempimento;
CP_1
- che il patrimonio del , in qualità di socio della Parte_2
“Centro Carni di RE VI – NO RO e C s.n.c., non è in ogni caso aggredibile prima dell'escussione del patrimonio sociale.
Costituitasi in giudizio, la ha confutato quanto ex adverso dedotto, CP_1 evidenziando:
- che con il contratto preliminare di compravendita del 31.03.2009,
[...]
si costituiva fideiussore per tutte le obbligazioni Parte_2
presenti e future della società “CENTRO CARNI di RE VI –
NO RO e C. s.n.c.”, unitamente ai sig.ri , NO Parte_3
RO e;
Parte_4
- che in forza dello stesso contratto la versava, a titolo di caparra, CP_1
la complessiva somma € 243.000,00, come dimostrato dalla copia degli assegni bancari consegnanti alla promissaria venditrice;
dalla copia degli estratti di conto corrente a riprova dell'effettivo incasso degli assegni;
dalle scritture contabili della società ricorrente;
- che la mancata stipula del definitivo è imputabile alla società Centro Carni;
- che la qualità di fideiussore dell'ingiunto è Parte_2
dimostrata dalla dazione da parte di questi, all'atto del preliminare, di due assegni a garanzia (l'assegno bancario n. 5031822750 e l'assegno bancario n. 5031822751, entrambi tratti su UBI-BANCA CARIME, dell'importo di
3
€ 60.000,00 ciascuno) “per la restituzione delle somme anticipate dalla
alla Centro Carni”; CP_1
- che, a fronte dell'inadempimento del debitore principale, la ha CP_1
intimato il pagamento ai garanti comunicando il successivo versamento dei titoli già consegnati;
- che l'assegno bancario n. 5031822750, tratto su UBI-BANCA CARIME, dell'importo di € 60.000,00 (Allegato n. 6), consegnato dal Sig. Pt_2
, è risultato impagato per carenza di provvista;
[...]
- che, pertanto, valutata l'esposizione debitoria della società Centro Carni, gli ingiunti concedevano ipoteca volontaria alla per la somma di € CP_1
150.000,00;
- che il medesimo atto di costituzione di ipoteca contiene, altresì, una ricognizione di debito da parte del nella sua Parte_2
qualità di fideiussore, nonché l'assunzione del debito da parte della
[...]
quale terza espromittente;
Pt_1
- che entrambi hanno effettuato (il primo quale garante e la seconda quale terzo espromissario) l'espressa ricognizione del debito per un importo pari alla complessiva somma di Euro 150.000,00 del più ampio debito di €
243.000,00, dei quali Euro 120.000,00 per sorte capitale ed Euro 30.000,00 per accessori e spese, obbligandosi al pagamento di detta somma entro un termine definitivo e costituendo in garanzia per le somme oggetto di ricognizione del debito, ciascuno per i propri diritti ed entrambi solidalmente per l'intero, l'ipoteca volontaria;
- che a seguito della costituzione di detta ipoteca, sono stati consegnati alla due assegni circolari dell'importo di 5.000,00 ciascuno, incassati a CP_1 deconto del maggior debito;
- che la non ha ricevuto null'altro in adempimento dell'obbligazione CP_1
restitutoria gravante sulla debitrice principale Centro Carni.
Sulla base di tali premesse in fatto, confutata l'eccezione di assenza di valida procura, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che la società (parte promittente acquirente) ha versato, in esecuzione CP_1
delle previsioni contrattuali di cui al contratto preliminare del 31.03.2009 ed a
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titolo di caparra, l'importo complessivo pari ad € 243.000,00 (Euro
Duecentoquaeantatremila e zero centesimi), come provato dalle copie degli assegni bancari consegnati alla società “CENTRO CARNI di RE VI –
NO RO e C. s.n.c.”; 2) Accertare e dichiarare che il termine convenuto per la stipula dell'atto definitivo, il dì 5 luglio 2012, è inutilmente spirato per la impossibilità della società “CENTRO CARNI di RE VI – NO
RO e C. s.n.c.”, intervenuta nel menzionato contratto preliminare in veste di promittente parte alienante, ad adempiere alle obbligazioni assunte con il più volte citato contratto preliminare. 3) Accertare e dichiarare che, per l'effetto, la società “ è creditrice nei confronti della società promittente alienante CP_1
per aver adempiuto, dal suo canto, alle obbligazioni nascenti del medesimo contratto preliminare, per effetto del quale ha corrisposto, a titolo di caparra penitenziale, la complessiva somma di € 243.000,00 (Euro
Duecentoquaeantatremila e zero centesimi): della restituzione delle dette somme sono responsabili la società “CENTRO CARNI di RE VI – NO
RO e C. s.n.c.” – quale debitore principale – ed i garanti Sig.ri Pt_2
, VI RO e 4)
[...] Parte_3 Parte_4
Accertare e dichiarare che i sig.ri e Parte_2 [...]
, con atto pubblico di costituzione di ipoteca volontaria a rogito del Pt_1
Notaio di Rionero in Vulture (PZ) stipulato in data 12 marzo Persona_1
2013, rep n. 19.159, racc. n. 10.967 (Allegato n. 8), hanno effettuato entrambi (il primo quale garante e la seconda quale terzo espromissario) l'espressa ricognizione del debito per un importo pari alla complessiva somma di Euro
150.000,00 (Euro centocinquantamila e zero centesimi), del più ampio debito di €
243.000,00, dei quali Euro 120.000,00 (Euro centoventimila e zero centesimi) per sorte capitale ed Euro 30.000,00 (Euro trentamila e zero centesimi) per accessori
e spese, obbligandosi al pagamento di detta somma entro un termine definitivo e costituendo in garanzia per le somme oggetto di ricognizione del debito, ciascuno per i propri diritti ed entrambi solidalmente per l'intero, l'ipoteca volontaria sull'unità immobiliare […]; e, per l'effetto, condannare il Sig. Parte_2
[…] e la Sig.ra […] a pagare in favore della società
[...] Parte_1
[…] la somma complessiva di Euro 150.000,00 (Euro CP_1
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centocinquantamila e zero centesimi) oltre interessi, dalla mora sino al soddisfo, spese, diritti ed onorari della procedura monitoria e della presente procedura.
Con vittoria di onorari e spese”.
La causa, dunque, sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, istruita documentalmente, ritenute superflue le istanze istruttorie avanzate dall'opposta, è stata rinviata per la decisione con concessione dei termini di cui al novellato art. 189 cod. proc. civ.
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§1. Questioni preliminari.
§1.1. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di difetto di procura alle liti sollevata dagli opponenti, risultando la stessa validamente conferita dal legale rappresentante della società opposta, come già osservato nelle verifiche preliminari ex art. 171-bis cod. proc. civ. allorché si faceva presente che “la procura è nulla solo quando, in caso di firma illeggibile, il nome del conferente non risulti né dal testo della procura né dall'intestazione dell'atto e, senza che, in entrambi, sia indicata alcuna specifica funzione o carica del soggetto medesimo, che ne renda identificabile il titolare, argomentando ex Cass. S.U. Sentenza n. 25036 del
07/11/2013, circostanze che non ricorrono nel caso di specie essendo chiaramente indicati sia il nominativo del conferente che la qualifica rivestita nell'intestazione del ricorso monitorio cui la procura è telematicamente allegata”.
§1.2. Sempre in via preliminare, va chiarito che alcuna preclusione di giudicato può ritenersi esistente in forza delle ordinanze emesse dal Giudice dell'esecuzione nell'ambito del procedimento esecutivo instaurato dalla e nel CP_1
successivo giudizio di opposizione agli atti esecutivi, evidentemente prive dell'idoneità ad acquisire forza di giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ.
§1.3. Con istanza del 29.02.2024 l'opposta depositava una scrittura privata del
25.05.2018 con cui l'ingiunto avrebbe rinunciato “ad Parte_2 ogni azione e contestazione sui crediti per cui è causa” da cui sarebbe derivata la necessità “di valutare l'assenza di legittimazione attiva degli opponenti, questione rilevabile d'ufficio”.
In disparte le questioni circa la validità di una rinuncia siffatta (attesa l'estrema genericità dell'oggetto) e della sua riferibilità ai crediti oggetto di causa, è evidente
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che trattasi di documento depositato tardivamente, dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie, oltre ad introdurre nuove circostanze mai allegate dall'opposta nei propri scritti difensivi;
inoltre, esso non potrebbe comunque incidere sulla legittimazione passiva degli opponenti (e non attiva come erroneamente dedotto, alla luce della posizione sostanziale di convenuti rivestita dagli ingiunti), chiaramente sussistente in base alla stessa prospettazione dell'attrice sostanziale CP_1
§2. Nel merito.
§2.1. La posizione dell'ingiunta . Parte_1
La domanda di pagamento avanzata in sede monitoria va sicuramente rigettata nei confronti dell'ingiunta non potendosi condividere Parte_1
l'interpretazione del regolamento contrattuale propugnata dall'opposta.
Dalla lettura dell'atto pubblico di costituzione di ipoteca stipulato dalle parti, infatti, non si rinviene alcuna ulteriore pattuizione se non, appunto, la costituzione di ipoteca volontaria in favore della sull'immobile di proprietà di CP_1
entrambi gli ingiunti.
Si fa fatica a comprendere quale parte del regolamento contrattuale conterrebbe una dichiarazione di volontà della di assumere il debito della Parte_1
Centro Carni S.r.l., per la limitata somma di € 150.000,00, in qualità di terza espromittente nei confronti della creditrice come da quest'ultima CP_1
argomentato.
Il regolamento contrattuale, infatti, si limita a prevedere alla lettera c) della premessa che “allo scopo di garantire il soddisfacimento delle ragioni creditorie nascenti dal citato preliminare in favore della società – ancora in CP_1
corso di definizione nel loro preciso ammontare per quanto sin qui detto – e più precisamente a garanzia della complessiva somma di Euro 150.000,00 dei quali
Euro 120.000,00 per sorte capitale ed Euro 30.000,00 per accessori e spese, da corrispondere in più soluzioni entro e non oltre 5 (cinque) anni da oggi e, quindi, entro la data del giorni 11 marzo 2018, i signori e Parte_2
, ciascuno per i propri diritti ed insieme per l'intero, con il Parte_1 presente atto, intendono costituire, nella qualità di terzi datori di ipoteca, in favore della Società sopra indicata, ipoteca volontaria sull'unità immobiliare CP_1
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…” e a stabilire, all'art. 1, che “i Signori e Parte_2 Parte_1
, ciascuno per i propri diritti ed insieme per l'intero, a garanzia del
[...] soddisfacimento del credito di euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero)
– costituente parte del maggior credito vantato dalla nei Controparte_2 confronti della Controparte_3
per effetto dell'inadempimento contrattuale della scrittura citata in
[...]
premessa – oltre che del rimborso di imposte e altri accessori e spese, e così a garanzia della complessiva somma di Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero) – consentono che venga iscritta ipoteca volontaria contro essi stessi ed a favore della società sopra identificata sull'unità CP_1
immobiliare …”.
Alcuna ulteriore pattuizione è in esso contenuta, per cui va sicuramente respinta la prospettazione dell'opposta secondo cui l'atto conterrebbe un negozio di espromissione, chiaramente inesistente.
Pertanto, considerato che la è mera datrice di ipoteca – per cui la Parte_1
è sicuramente legittimata ad agire esecutivamente sull'immobile CP_1 concesso in garanzia – deve escludersi che la stessa sia, per ciò solo, debitrice della società garantita (come da quest'ultima preteso sulla base di un'inesistente espromissione del debito e un'inesistente ricognizione di debito da parte della in qualità di espromittente). Parte_1
§2.2. La posizione dell'ingiunto . Parte_2
Valgono in proposito le medesime considerazioni finora svolte in ordine all'assenza nell'atto di costituzione di ipoteca di ulteriori contenuti negoziali.
Invero, non si rinviene alcun valido riconoscimento del debito operato dal
[...]
rispetto alla sua posizione di fideiussore, assunta con il Parte_2 contratto preliminare di compravendita del 31.03.2009, atteso che l'unico debito richiamato è quello della società Centro Carni nei confronti della in forza CP_1
dello stesso preliminare (e cioè il debito oggetto dell'obbligazione restitutoria della somma anticipamene versata dalla , promissaria acquirente, in ragione della CP_1
mancata stipula del contratto definitivo).
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Nell'atto non viene specificata né la qualità di socio del Parte_2
della società in nome collettivo Centro Carni, né la sua qualità di fideiussore in forza del precedente contratto preliminare.
Invero, l'atto di costituzione di ipoteca contiene il riferimento al contratto preliminare e al credito vantato dalla nei confronti della Centro Carni CP_1
esclusivamente per giustificare causalmente la dazione di ipoteca, non ravvisandosi alcuna ricognizione del debito, né del fideiussore (per quanto già chiarito) né del debitore principale.
A tale ultimo riguardo, in particolare, si rammenta che la giurisprudenza è costante nell'escludere che il riconoscimento di debito possa efficacemente provenire da un terzo, salvo che questi risulti legittimato dal punto di vista sostanziale a disporre del patrimonio su cui incide l'obbligazione dichiarata.
È evidente che il non può che considerarsi terzo rispetto Parte_2
alla società Centro Carni, a nulla rilevando la sua qualità di socio, considerando l'assoggettamento della società alla procedura concorsuale del concordato preventivo in epoca anteriore alla stipulazione dell'atto in esame (atteso che la domanda di concordato risale al 02.11.2012 e l'atto di costituzione di ipoteca è stato concluso in data 12.03.2013).
Inoltre, nell'atto di ipoteca il credito vantato dalla nei confronti della CP_1
Centro Carni non è chiaramente determinato allorché si riferisce, nella premessa alla lettera c) che “allo scopo di garantire il soddisfacimento delle ragioni creditorie nascenti dal citato preliminare in favore della società – CP_1
ancora in corso di definizione nel loro preciso ammontare per quanto sin qui detto”.
Ciò posto, escluso che l'atto di costituzione di ipoteca contenga un riconoscimento del debito da parte del nella sua qualità di fideiussore Parte_2
ovvero, ancora, in nome e per conto della (debitrice Controparte_3
principale, non evocata nel presente giudizio), deve respingersi la pretesa azionata dall'opposta avendo quest'ultima azionato esclusivamente il predetto titolo.
Né la pretesa azionata in sede monitoria può essere, in questa sede, confermata sulla base del solo contratto preliminare avendo l'opponente eccepito l'inadempimento dell'opposta rispetto alla conclusione del contratto definitivo
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nonché qualificato in termini di caparra confirmatoria la dazione delle somme da parte della sebbene quest'ultimo discorra impropriamente di caparra CP_1 penitenziale, circostanze sulle quali l'opposta nulla ha chiarito.
Sul punto, si rileva, che il fideiussore convocato in giudizio dal creditore può, ai sensi dell'art. 1945 cod. civ., opporre al primo tutte le eccezioni spettanti al debitore principale, ad eccezione di quelle derivanti dall'incapacità e, dunque, anche l'eccezione di inadempimento, al fine di resistere all'azione proposta dal creditore per l'escussione della garanzia.
Pertanto, considerato che trattasi di fideiussione senza alcuna clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni (e senza possibilità sicuramente di sussumere la fattispecie nella diversa figura del contratto autonomo di garanzia), non avendo il creditore provato il proprio esatto adempimento rispetto all'obbligo di stipulare il contratto definitivo né replicato alla diversa qualificazione giuridica della dazione effettuata, la pretesa non può che essere respinta.
§3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, con applicazione dei valori minimi per la fase istruttoria stante il carattere documentale della causa ed aumento del 20% per l'assistenza di due parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 516/2023 emesso dal Tribunale di Potenza il 27.07.2023;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 [...]
e che si liquidano complessivamente in Pt_1 Parte_2
€ 13.928,10, di cui € 406,50, per spese ed € 13.521,60 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Potenza, il 22.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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