Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 13/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4784/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 4784/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 24 ottobre 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Simona Papa ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 24 ottobre 2024, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Trento in data 19 giugno
1993, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte
II, Serie A, N. 78, Anno 1993, e che dalla loro unione sono nati a Trento i figli Per_
il 6 dicembre 1995, , il 31 marzo 1999, e , il 13 ottobre 2002, Per_1 Per_3
1
attualmente un secondo master annuale ed ha un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di un anno e lavora con contratto di apprendistato. Per_3
I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con sentenza di questo Tribunale n. 1065/2023 di data 29 novembre 2023, pubblicata il 6 dicembre 2023, con udienza innanzi al Presidente in data 16 novembre 2023, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Le parti hanno rappresentato che la sig.ra lavora presso la Federazione Parte_1
provinciale Scuole materne come formatrice e coordinatrice, mentre il sig. PT lavora presso la Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige come tecnico di laboratorio.
I ricorrenti hanno dato atto che la sig.ra vive nell'abitazione familiare Parte_1
mentre il sig. ha trasferito la propria residenza in un immobile a Trento in PT
via Monte Baldo n. 22 in conformità alla predetta sentenza, e che tutte le altre condizioni congiunte di separazione sono stata adempiute e osservate.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le seguenti conclusioni:
“1)-La signora e il signor verseranno direttamente alla figlia Parte_1 PT
, a titolo di concorso al suo mantenimento ordinario, l'importo mensile di € Per_2
350,00.- ciascuno, mediante bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione annuale Istat. Laddove al termine del master Per_2
rientrasse a Trento, il signor verserà direttamente alla figlia, sino al PT conseguimento dell'autosufficienza economica, a titolo di concorso al suo mantenimento ordinario, l'importo mensile di € 250,00.-, mediante bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione annuale
Istat, mentre la signora provvederà in forma diretta al suo mantenimento Parte_1
ordinario.
2)-Il signor verserà direttamente al figlio , a titolo di concorso al PT Per_3 suo mantenimento ordinario, l'importo mensile di € 250,00.-, mediante bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione annuale
2 Istat, mentre la signora provvederà in forma diretta al suo mantenimento Parte_1
ordinario. Qualora riprendesse a frequentare gli studi fuori sede ed in Per_3
presenza, la signora e il signor verseranno direttamente al figlio Parte_1 PT
, a titolo di concorso al suo mantenimento ordinario, l'importo mensile di Per_3
€ 350,00.-, mediante bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione annuale Istat.
3)-Le spese straordinarie dei figli e rimarranno a carico di entrambi Per_2 Per_3
i genitori per la metà ciascuno;
tali spese, come indicate dalle Linee Guida del
C.N.F. di data 29.11.2017, sono da intendersi: spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione da quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto sulla terapia con specialista privato, spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
spese extra assegno che i figli dovranno concordare direttamente con ciascun genitore:
a.-spese scolastiche: iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede di università pubblica o private, dandosi per già approvate le spese universitarie/alloggiative già in essere;
frequenza del conservatorio e scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazioni del conservatorio di scuole formative;
spese per la preparazione degli esami di abilitazione o la preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, di spese ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, dopo-scuola; viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b.-spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di
3 trasporto (mini car, macchina, motorino, moto), conseguimento della patente presso la scuola privata;
c.-spese sportive: attività sportiva comprensiva della attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d.-spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche di degenza per interventi presso strutture pubbliche e private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
e.-organizzazioni di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
Tutte le spese, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. In relazione alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata direttamente dal figlio nei confronti di ciascun genitore (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc..), i genitori dovranno manifestare un motivato dissenso per iscritto, entro venti giorni dalla data del ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Laddove non venisse raggiunto l'accordo sulle spese straordinarie, il genitore che acconsentisse comunque a sostenerle non avrà titolo per chiederne il rimborso della metà all'altro genitore.
Ciascun genitore verserà direttamente al figlio la propria quota di spettanza.
Ove l'intera spesa sia stata anticipata da un genitore, il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
La deduzione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata al 50% tra i genitori.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole, vanno a beneficio di entrambi i genitori che le hanno anticipate, con obbligo al rimborso da parte di quello che le percepirà.
4)-I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti.
4 5)- I coniugi dichiarano di avere adempiuto a quanto previsto dalle condizioni di separazione, con la quale è stata definita ogni questione economica riferita al pregresso rapporto di coniugio e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale (in data 16 novembre 2023), nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con sentenza n.
1065/2023 di data 29 novembre 2023, pubblicata il 6 dicembre 2023, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, l'intesa raggiunta dai genitori è meritevole di ratifica essendo le condizioni
Per_ relative al mantenimento dei figli maggiorenni e corrispondenti al Per_3
loro interesse e per gli stessi non pregiudizievoli, anche in ragione delle condizioni reddituali delle parti, ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) a Trento in data 19 giugno 1993, trascritto nel Registro C.F._2
degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte II, Serie A, N. 78, Anno 1993, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
5 3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
6