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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/03/2025, n. 2582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2582 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35377/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Composto monocraticamente dalla Dott. Amalia Savignano, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n. 35377 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di Roma, promossa
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Florio ed elettivamente domiciliata Parte_1
presso il suo studio in Roma, Via Tuscania 35
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del presidente p.t.. Controparte_1
RESISTENTE
CONTUMACE
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI: Per la sola parte ricorrente, come nei relativi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1.10.2024, si rivolgeva al Tribunale di Roma in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro, esponendo quanto segue: che aveva promosso istanza per ATP al
Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro per il riconoscimento del requisito sanitario ai fini della liquidazione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980; che con decreto di omologa dell'11.4.2024 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma aveva riconosciuto il requisito sanitario per il diritto all'indennità di accompagnamento, a decorrere da settembre 2023 (doc. 1); che in data 12.4.2024 il predetto decreto era stato notificato all CP_1
(doc. 2); che in pari data aveva anche inviato all , a mezzo pec, il modello AP70 relativo CP_1
alla sussistenza dei requisiti socio-economici per l'erogazione della prestazione economica in oggetto (doc. 3); che, nonostante fossero decorsi 120 giorni, la prestazione non era stata erogata.
Tanto premesso chiedeva, previo accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento, con la suddetta decorrenza, la condanna dell a liquidare nei suoi confronti i ratei maturati e CP_1
maturandi, oltre interessi.
Non si costituiva in giudizio l' , pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del CP_1
ricorso.
In sede di note ex art. 127 ter c.p.c., la parte ricorrente riconosceva l'avvenuta liquidazione della prestazione in oggetto, con erogazione in data 13.2.2025 anche dei ratei arretrati, come da estratto conto bancario prodotto in atti. Chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con il favore delle spese di lite.
Scaduto dunque il termine per note, la causa veniva, quindi, decisa in data odierna con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che l – come riconosciuto e documentato dalla parte ricorrente – nelle more CP_1
del giudizio ha provveduto alla liquidazione della prestazione assistenziale oggetto del ricorso pagina 2 di 3 introduttivo, versando anche i ratei arretrati, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, così come peraltro richiesto dalla stessa parte ricorrente.
Tale liquidazione è tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 445 bis c.p.c., il quale prevede che
“il decreto omologato, non impugnabile, né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione e della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica”.
Infatti, la prestazione assistenziale è stata liquidata e messa in pagamento con erogazione anche degli arretrati solo a partire dal 13.2.2025 (dopo la notifica del ricorso avvenuta il 5.12.2024), a fronte della notifica del decreto di omologa effettuata il 12.4.2024.
Al di là del ritardo della predetta liquidazione, essa però deve ritenersi comunque pienamente satisfattiva delle pretese fatte valere dalla parte ricorrente.
Considerata, quindi, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU.
368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell , considerato che la CP_1
disposizione di pagamento è successiva al deposito e alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in CP_1
favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in € 1.865,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Si comunichi.
Roma, 3.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Composto monocraticamente dalla Dott. Amalia Savignano, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n. 35377 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di Roma, promossa
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Florio ed elettivamente domiciliata Parte_1
presso il suo studio in Roma, Via Tuscania 35
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del presidente p.t.. Controparte_1
RESISTENTE
CONTUMACE
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI: Per la sola parte ricorrente, come nei relativi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1.10.2024, si rivolgeva al Tribunale di Roma in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro, esponendo quanto segue: che aveva promosso istanza per ATP al
Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro per il riconoscimento del requisito sanitario ai fini della liquidazione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980; che con decreto di omologa dell'11.4.2024 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma aveva riconosciuto il requisito sanitario per il diritto all'indennità di accompagnamento, a decorrere da settembre 2023 (doc. 1); che in data 12.4.2024 il predetto decreto era stato notificato all CP_1
(doc. 2); che in pari data aveva anche inviato all , a mezzo pec, il modello AP70 relativo CP_1
alla sussistenza dei requisiti socio-economici per l'erogazione della prestazione economica in oggetto (doc. 3); che, nonostante fossero decorsi 120 giorni, la prestazione non era stata erogata.
Tanto premesso chiedeva, previo accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento, con la suddetta decorrenza, la condanna dell a liquidare nei suoi confronti i ratei maturati e CP_1
maturandi, oltre interessi.
Non si costituiva in giudizio l' , pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del CP_1
ricorso.
In sede di note ex art. 127 ter c.p.c., la parte ricorrente riconosceva l'avvenuta liquidazione della prestazione in oggetto, con erogazione in data 13.2.2025 anche dei ratei arretrati, come da estratto conto bancario prodotto in atti. Chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con il favore delle spese di lite.
Scaduto dunque il termine per note, la causa veniva, quindi, decisa in data odierna con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che l – come riconosciuto e documentato dalla parte ricorrente – nelle more CP_1
del giudizio ha provveduto alla liquidazione della prestazione assistenziale oggetto del ricorso pagina 2 di 3 introduttivo, versando anche i ratei arretrati, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, così come peraltro richiesto dalla stessa parte ricorrente.
Tale liquidazione è tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 445 bis c.p.c., il quale prevede che
“il decreto omologato, non impugnabile, né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione e della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica”.
Infatti, la prestazione assistenziale è stata liquidata e messa in pagamento con erogazione anche degli arretrati solo a partire dal 13.2.2025 (dopo la notifica del ricorso avvenuta il 5.12.2024), a fronte della notifica del decreto di omologa effettuata il 12.4.2024.
Al di là del ritardo della predetta liquidazione, essa però deve ritenersi comunque pienamente satisfattiva delle pretese fatte valere dalla parte ricorrente.
Considerata, quindi, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU.
368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell , considerato che la CP_1
disposizione di pagamento è successiva al deposito e alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in CP_1
favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in € 1.865,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Si comunichi.
Roma, 3.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 3 di 3