Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 24/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 19 ottobre 2024, iscritta al n. 2575 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
; C.F._1
E
nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in CI TE (VT), al Viale della Repub- blica n. 24, presso lo studio dell'Avv. Claudio Parroccini che li rappresenta e di- fende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso introduttivo del 19 ottobre 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_2
ricorso per la loro separazione personale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 14 luglio 2001 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di CI TE (VT), parte
II, serie A, n. 32); che dalla loro unione è nata la figlia a Roma il Persona_1
20 agosto 2004, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono ricon- ciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole ed i rapporti eco- nomici, condizioni che regoleranno sia il periodo della separazione sia il periodo successivo alla pronuncia di divorzio:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2. le parti non verseranno alcuna somma a titolo di mantenimento vivendo en- trambi con propri redditi;
3. il Sig provvederà a versare in favore della propria figli Parte_1 Persona_2
una somma pari ad euro 250,00 a titolo di mantenimento ordinario;
[...]
4. le spese straordinarie, come previste dal protocollo del Tribunale Ordinario di
Viterbo, saranno sostenute al 50% dai ricorrenti;
5. pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 della L.
898/1970 dalla comparizione personale dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Uf- ficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
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Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio rileva innanzi tutto che in questa sede potrà essere soltanto omologata la separazione personale, con sentenza parziale ex art. 279, comma secondo, n. 4,
c.p.c. e rinvio a successivo provvedimento per la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, quando saranno maturate le relative con- dizioni dell'azione (procedibilità della domanda e passaggio in giudicato della sen- tenza di separazione dei coniugi) come desumibile dall'art. 473-bis.49, comma 1,
c.p.c.
Ciò posto, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, il collegio osserva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di CI
TE (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
Per la prosecuzione del giudizio viene adottata separata ordinanza ai sensi dell'art. 279, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_3
sieri alle condizioni indicate in motivazione;
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi) pag. 3 di 3