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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/10/2025, n. 2729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2729 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 866/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Maria Grazia Federici Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 17.3.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 451/2025, pubblicata il 20/01/2025,
TRA
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), in proprio e nella qualità di esercenti la
[...] C.F._2
responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1
(C.F. , nonchè (C.F. C.F._3 Parte_3
, tutti con il patrocinio dell'avv. PINTUCCI FRANCESCO ed C.F._4
elettivamente domiciliati in VIA DONIZETTI 38, MILANO presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLANTI-
CONTRO
(C.F. ) , residente in [...]( M I ) , Cascina CP_1 C.F._5
Sant'Ilario 2 / Q;
(C.F. ); CP_2 P.IVA_1
-APPELLATI CONTUMACI-
pagina 1 di 4 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 451/2025, pubblicata il
20/01/2025, in materia di “lesione personale”.
CONCLUSIONI:
Per gli appellanti: Dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto un accordo transattivo tra le parti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione i signori e , in proprio e Parte_1 Parte_2 nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale dei figli, all'epoca entrambi minorenni, e convenivano in Persona_1 Parte_3
giudizio, avanti il Tribunale di Milano, la signora (quale proprietaria del CP_1
veicolo Toyota Aygo, tg. FH882FV) e la società (quale compagnia CP_2
assicuratrice), chiedendo la condanna di queste ultime al risarcimento di tutti i danni relativi al sinistro avvenuto in data 5/10/2017 che aveva coinvolto la signora , chiedendo Parte_1
la condanna delle parti convenute, in via solidale, per complessivi Euro 1.761.689,66 in favore di Euro 339.723,24 in favore del coniuge , Parte_1 Parte_2
Euro 343.389,55 in favore del figlio ed Euro 406.170,29 in favore Parte_3 dell'altro figlio , oltre che la rifusione di tutte le spese legali Persona_1
per la relativa attività stragiudiziale, quantificate in Euro 50.000,00.
Nel giudizio di cui sopra, si costituiva contestando le pretese attoree in relazione CP_2
a sussistenza e ammontare dei danni lamentati da parte degli attori.
La signora invece, non si costituiva nel procedimento sopra citato e veniva, dunque, CP_1
dichiarata contumace.
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Milano pronunciava la sentenza n.
451/2025 del 20/01/2025 e così disponeva: 1. condannava le parti convenute al pagamento in favore di della somma di Euro 853.257,68, oltre accessori, dedotto Parte_1
l'importo di Euro 290.000,00, secondo i criteri indicati in motivazione;
2. condannava le parti convenute al pagamento in favore di ella somma Parte_2
di Euro 19.956,07, oltre accessori;
3. condannava le parti convenute al pagamento in favore di della somma di Euro 17.261,01, oltre accessori come Parte_3
indicato in motivazione;
4. condannava le parti convenute al pagamento in favore di della somma di Euro 58.628,50, oltre accessori Persona_1
pagina 2 di 4 come indicato in motivazione;
5. condannava le parti convenute al pagamento in favore delle parti attoree della ulteriore somma di Euro 6.000,00, oltre accessori come indicato in motivazione;
6. condannava le parti convenute alla rifusione in favore delle parti attrici delle spese di lite liquidate in Euro 1.713,00 per esborsi ed Euro 23.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, iva e cpa, nonchè alla rifusione in favore delle parti attrici del compenso del relativo ctp nella misura di Euro 2.440,00;
7. poneva a carico delle parti convenute le spese della ctu espletata.
Avverso la sopra citata sentenza proponevano appello e Parte_1 Parte_2
, in proprio e nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale del figlio
[...]
, in quanto minorenne, nonché , Persona_1 Parte_3
figlio divenuto maggiorenne, citando in giudizio, con atto di citazione in appello notificato il
17/03/2025, i convenuti in primo grado, e chiedendo la riforma CP_1 CP_2 della sentenza, relativamente alla quantificazione dei danni riconosciuti, all'omesso riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale come autonoma posta risarcitoria, nonché con riguardo alle spese di lite liquidate.
I convenuti testé citati non si costituivano, rimanendo contumaci.
All'udienza dell'8.7.2025, il legale degli attori dava atto della pendenza di trattative tra le parti, chiedendo un rinvio della causa.
Alla successiva udienza del 30.9.2025, veniva comunicato a questa Corte che le parti avevano raggiunto un accordo transattivo a definizione della controversia e il legale degli attori chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La Corte dispone in conformità, stante il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, idoneo ad eliminare le ragioni di contrasto e a produrre la caducazione dell'interesse delle parti ad agire e a contraddire, facendo venir meno la necessità della pronuncia del giudice.
Nulla sulle spese, considerato l'esito della lite e in assenza di una domanda di rifusione delle stesse.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e , in proprio e nella loro qualità di esercenti la
[...] Parte_2
responsabilità genitoriale sul figlio , in quanto minorenne, Persona_1
nonché proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_3
451/2025, così provvede:
pagina 3 di 4 1) in riforma della sentenza di primo grado, dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto accordo fra le parti;
2) nulla sulle spese.
Così deciso, in Milano l'08/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Laura Sara Tragni
Provvedimento redatto in collaborazione con il MOT dott. Riccardo Rossi.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Maria Grazia Federici Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 17.3.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 451/2025, pubblicata il 20/01/2025,
TRA
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), in proprio e nella qualità di esercenti la
[...] C.F._2
responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1
(C.F. , nonchè (C.F. C.F._3 Parte_3
, tutti con il patrocinio dell'avv. PINTUCCI FRANCESCO ed C.F._4
elettivamente domiciliati in VIA DONIZETTI 38, MILANO presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLANTI-
CONTRO
(C.F. ) , residente in [...]( M I ) , Cascina CP_1 C.F._5
Sant'Ilario 2 / Q;
(C.F. ); CP_2 P.IVA_1
-APPELLATI CONTUMACI-
pagina 1 di 4 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 451/2025, pubblicata il
20/01/2025, in materia di “lesione personale”.
CONCLUSIONI:
Per gli appellanti: Dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto un accordo transattivo tra le parti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione i signori e , in proprio e Parte_1 Parte_2 nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale dei figli, all'epoca entrambi minorenni, e convenivano in Persona_1 Parte_3
giudizio, avanti il Tribunale di Milano, la signora (quale proprietaria del CP_1
veicolo Toyota Aygo, tg. FH882FV) e la società (quale compagnia CP_2
assicuratrice), chiedendo la condanna di queste ultime al risarcimento di tutti i danni relativi al sinistro avvenuto in data 5/10/2017 che aveva coinvolto la signora , chiedendo Parte_1
la condanna delle parti convenute, in via solidale, per complessivi Euro 1.761.689,66 in favore di Euro 339.723,24 in favore del coniuge , Parte_1 Parte_2
Euro 343.389,55 in favore del figlio ed Euro 406.170,29 in favore Parte_3 dell'altro figlio , oltre che la rifusione di tutte le spese legali Persona_1
per la relativa attività stragiudiziale, quantificate in Euro 50.000,00.
Nel giudizio di cui sopra, si costituiva contestando le pretese attoree in relazione CP_2
a sussistenza e ammontare dei danni lamentati da parte degli attori.
La signora invece, non si costituiva nel procedimento sopra citato e veniva, dunque, CP_1
dichiarata contumace.
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Milano pronunciava la sentenza n.
451/2025 del 20/01/2025 e così disponeva: 1. condannava le parti convenute al pagamento in favore di della somma di Euro 853.257,68, oltre accessori, dedotto Parte_1
l'importo di Euro 290.000,00, secondo i criteri indicati in motivazione;
2. condannava le parti convenute al pagamento in favore di ella somma Parte_2
di Euro 19.956,07, oltre accessori;
3. condannava le parti convenute al pagamento in favore di della somma di Euro 17.261,01, oltre accessori come Parte_3
indicato in motivazione;
4. condannava le parti convenute al pagamento in favore di della somma di Euro 58.628,50, oltre accessori Persona_1
pagina 2 di 4 come indicato in motivazione;
5. condannava le parti convenute al pagamento in favore delle parti attoree della ulteriore somma di Euro 6.000,00, oltre accessori come indicato in motivazione;
6. condannava le parti convenute alla rifusione in favore delle parti attrici delle spese di lite liquidate in Euro 1.713,00 per esborsi ed Euro 23.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, iva e cpa, nonchè alla rifusione in favore delle parti attrici del compenso del relativo ctp nella misura di Euro 2.440,00;
7. poneva a carico delle parti convenute le spese della ctu espletata.
Avverso la sopra citata sentenza proponevano appello e Parte_1 Parte_2
, in proprio e nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale del figlio
[...]
, in quanto minorenne, nonché , Persona_1 Parte_3
figlio divenuto maggiorenne, citando in giudizio, con atto di citazione in appello notificato il
17/03/2025, i convenuti in primo grado, e chiedendo la riforma CP_1 CP_2 della sentenza, relativamente alla quantificazione dei danni riconosciuti, all'omesso riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale come autonoma posta risarcitoria, nonché con riguardo alle spese di lite liquidate.
I convenuti testé citati non si costituivano, rimanendo contumaci.
All'udienza dell'8.7.2025, il legale degli attori dava atto della pendenza di trattative tra le parti, chiedendo un rinvio della causa.
Alla successiva udienza del 30.9.2025, veniva comunicato a questa Corte che le parti avevano raggiunto un accordo transattivo a definizione della controversia e il legale degli attori chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La Corte dispone in conformità, stante il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, idoneo ad eliminare le ragioni di contrasto e a produrre la caducazione dell'interesse delle parti ad agire e a contraddire, facendo venir meno la necessità della pronuncia del giudice.
Nulla sulle spese, considerato l'esito della lite e in assenza di una domanda di rifusione delle stesse.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e , in proprio e nella loro qualità di esercenti la
[...] Parte_2
responsabilità genitoriale sul figlio , in quanto minorenne, Persona_1
nonché proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_3
451/2025, così provvede:
pagina 3 di 4 1) in riforma della sentenza di primo grado, dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto accordo fra le parti;
2) nulla sulle spese.
Così deciso, in Milano l'08/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Laura Sara Tragni
Provvedimento redatto in collaborazione con il MOT dott. Riccardo Rossi.
pagina 4 di 4