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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 2123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2123 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Giuseppe De Tullio - Presidente dr. Massimo Sensale - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 2985/2020/CC, avverso la sentenza n. 4469/2020 del
Tribunale di Napoli, sezione distaccata di IA, pubblicata il 22 giugno 2020;
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
10.10.1929, e (C.F.: ), nato a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
28.12.1967, rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio Di Meglio (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_3
, del foro di Napoli, come da procura speciale ad litem in calce Email_1
alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in primo grado;
APPELLANTI
E
(C.F.: , nato a [...] il [...], residente Controparte_1 CodiceFiscale_4
ad IA (Na) in Via Vico n. 209, e (C.F.: ), Controparte_2 CodiceFiscale_5
nata a [...] il [...], residente a[...], rappresentati e difesi dall'avv. Clotilde Di Meglio (C.F.: PEC: CodiceFiscale_6
e dall'avv. Pietro Di Meglio (C.F.: ; Email_2 CodiceFiscale_7
PEC: , entrambi del foro di Napoli, come da procura speciale ad litem Email_3
a margine della comparsa di risposta di primo grado;
APPELLATI
E
(C.F.: ), nata il [...] a [...], CP_3 CodiceFiscale_8
ove risiede in Via Cretaio n. 8, e (C.F.: ), nata il Controparte_4 CodiceFiscale_9
03.01.1968 a BA d'IA (Na), ove risiede in Via Cretaio n. 27/B, la prima anche nel proprio
1 interesse ed entrambe nella qualità di eredi di (C.F.: ), nato a Persona_1 CodiceFiscale_10
RA ON (Na) il giorno 08.03.1940, già convenuto nel corso del primo grado e deceduto in tale fase del giudizio, rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe Di Meglio (C.F.: C.F._11
; PEC: , del foro di Napoli, come da distinte procure speciali
[...] Email_4
ad litem rispettivamente apposte a margine della comparsa di risposta di primo grado ed in calce all'atto di citazione d'appello;
APPELLATE
E
), nato il [...] a [...], ove Controparte_5 CodiceFiscale_12
risiede in Via Cretaio n. 15/A; (C.F.: ), nata ad CP_4 Parte_3 CodiceFiscale_13
IA (Na) il 13.12.1963, residente a [...]; Parte_4
(C.F.: ), nata il [...] a [...], ove risiede in Via Cretaio CodiceFiscale_14
n. 15; e (C.F.: ), nato a [...] il Parte_5 CodiceFiscale_15
16.04.1970, residente a[...]; tutti nella loro qualità di eredi di
(C.F.: ), nato a [...] il giorno 08.03.1940, già Persona_1 CodiceFiscale_10
convenuto nel corso del primo grado e deceduto in tale fase del giudizio.
APPELLATI CONTUMACI
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 13-15 ottobre 1997, Parte_1
e convenivano in giudizio, innanzi allora Pretura circondariale di Napoli,
[...] Parte_2
sezione distaccata di IA, i AN ed , nonché i coniugi Controparte_2 Controparte_1 Per_1
e , al fine di ivi ottenere l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1)
[...] CP_3 dichiarare la nullità e la conseguente inefficacia dell'atto di vendita per Notar del 02.05.1996 Per_2 nella parte riguardante il trasferimento della piena proprietà ai coniugi e delle Per_1 CP_3
fabbriche, distinte con le particelle 11 e 12 del fol. 2 su cui essi vantavano diritti di comunione;
2) ordinare ai convenuti e di astenersi dal compiere atti di disposizione di tali Per_1 CP_3
fabbriche; 3) disporre la trascrizione della emananda sentenza;
4) condannare i convenuti e Per_1
a rilasciare il bene a favore degli attori per l'esercizio dei diritti dominicali da loro vantati;
CP_3
5) condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di giudizio.”
A sostengo della loro domanda gli attori allegavano: a) di essere comproprietari dell'esatta metà del cellaio, ubicato alla località “Cretaio”, contiguo alla chiesa, nonché della quarta parte della cisterna con il boccaglio nel cortile antistante al cellaio, in conseguenza dell'acquisto fattone, in capo
2 a , mediante l'atto di divisione del 3 agosto 1971, a rogito del dr. notaio Parte_1 Per_3
ed in favore di mediante l'atto pubblico di compravendita del 14 febbraio 1985, a Parte_2
rogito del notaio dr. ; b) di avere i AN ed trasferito ai Per_4 Controparte_2 Controparte_1 coniugi e , mediante l'atto pubblico di compravendita del 2 maggio Persona_1 CP_3
1996, a rogito del notaio dr. l'intera proprietà della cantina e della cisterna in questione, che Per_2
ritenevano di avere acquistato in virtù del maturato possesso continuato per il periodo utile ad usucapionem.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata in cancelleria il 22 dicembre 1997, si costituivano in giudizio ed , contestando la fondatezza della domanda attrice, di Controparte_2 Controparte_1
cui richiedevano il rigetto, essendo i titoli richiamati dagli attori inidonei a sostenere il fondamento della loro pretesa, perché non comprovanti la proprietà dei cespiti de quibus, su cui gli istanti non avevano esercitato alcun possesso e di cui non erano in grado di indicare neppure i dati catastali identificativi degli stessi, chiedendo, in via subordinata, di esserne dichiarati esclusivi proprietari in forza dei titoli d'acquisto e del possesso continuato, esercitato dai loro danti causa, oltre che da loro, per il periodo utile ad usucapionem di tali beni, oggetto del contratto impugnato, la cui detenzione il dante causa aveva concesso agli altri due convenuti sin dall'anno 1964. Persona_5
1.3. - Con la comparsa di risposta depositata in cancelleria il 22 dicembre 1997, si costituivano in giudizio e , contestando la domanda attrice, di cui richiedevano la Persona_1 CP_3
reiezione, allegando che i titoli d'acquisto invocati dagli attori non potessero attribuirne la proprietà, non richiamando i titoli d'acquisto dei loro danti causa, chiedendo, in via subordinata, la declaratoria dell'acquisto dei beni medesimi in virtù del maturato possesso continuato utile ad usucapionem in favore degli eredi di , oltre che, in via più gradata, nell'ipotesi d'accoglimento della Persona_6
domanda attrice, la condanna dei convenuti, ed , a garantirli Controparte_2 Controparte_1 dall'evizione mediante la restituzione del prezzo pagato o della sua quota parte, corrispondente alla percentuale del diritto di comproprietà eventualmente accertato in favore degli attori, oltre agli interessi legali, con decorrenza dalla data del 2 maggio 1996 sino all'effettivo soddisfo.
1.4. - Interrotto il procedimento a seguito della dichiarazione dell'intervenuto decesso del convenuto , il giudizio veniva riassunto dagli attori con il tempestivo deposito del Persona_1
relativo ricorso, cui seguiva il consequenziale decreto di comparizione delle parti, il tutto ritualmente notificato collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto, oltre che alle altre parti del giudizio.
1.5. - Acquisita la documentazione prodotta dalle parti costituite;
ammesse ed espletate le prove orali (interrogatorio formale e prova testimoniale) articolate dalle stesse;
precisate le conclusioni;
a seguito della discussione orale disposta ex art. 281-sexies c.p.c., poi, sostituita, ai sensi comma 6
3 dell'art. 83 D.L. n. 18/2020, dalla trattazione scritta della causa, quest'ultima veniva decisa mediante la sentenza n. 4469/2020, resa all'udienza del 22 giugno 2020 e pubblicata in pari data, con la quale il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di IA, respingeva la domanda attrice, dichiarava l'efficacia dell'atto pubblico di compravendita del 2 maggio 1996, a rogito del notaio dr. Per_2
condannando gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi di lite, con attribuzione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari delle parti convenute costituite.
In particolare, il primo giudice, qualificata la pretesa attrice quale domanda di rivendicazione, ex art. 948 c.c., la respingeva, per non avere gli attori provato di essere diventati comproprietari della res rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, essendo irrilevanti, ai fini del presente thema decidendum, i richiamati e prodotti atti di divisione dei loro danti causa, in difetto di prova circa l'originario atto d'acquisto della comunione da parte loro, oltre che del loro preteso possesso continuato per la durata del tempo utile ad usucapionem, e dichiarava la validità e l'efficacia dell'atto pubblico di compravendita del 2 maggio 1996, oltre che assorbita la domanda riconvenzionale d'usucapione, così come proposta, in via subordinata, dalle parti convenute.
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza, con l'atto di citazione notificato il 30 luglio 2020 ed il 15 settembre
2020, e proponevano appello innanzi a questa Corte, sulla Parte_1 Parte_2
base di tre motivi di gravame, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “
1. dichiarare la nullità della sentenza n. 4469 del 22.07.2020, emessa dal Tribunale di Napoli Sezione distaccata d'IA nella causa civile RG 951345/1997; 2. nel merito, previo rigetto della riconvenzionale di usucapione, accogliere la domanda attorea, e, per l'effetto: a) dichiarare la nullità ed inefficacia dell'atto di compravendita rogato dal notaio il 02.05.1996 per la parte Per_2
in cui i venditori trasferirono agli acquirenti anche i diritti di comunione degli attori;
b) ordinare … ed all' secondo le rispettive competenze, le formalità previste per legge ai fini della CP_6
concretezza della tutela dei diritti di comunione degli attori-appellanti;
3. condannare gli appellati in solido alle spese del doppio grado del giudizio.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 30 dicembre 2020, si costituivano in giudizio e , la prima anche nel proprio interesse ed entrambe in qualità di CP_3 Controparte_4
eredi di , contestando i motivi di gravame, di cui richiedevano il rigetto, chiedendo Persona_1 testualmente: “… che codesta Corte rigetti l'appello e corregga la indicazione della consistenza dell'immobile di cui è causa, specificandone che le particelle interessate sono quelle contrassegnate con i numeri 8,11, e 12 del fol. 2, di proprietà di e . Per mero scrupolo Persona_1 CP_3
difensivo, nella malaugurata ipotesi di riforma della sentenza di primo grado e di accoglimento della
4 domanda attorea, si chiede che i cedenti AN e , che hanno trasferito il Controparte_1 CP_2
fabbricato sue due livelli per il valore di 50.000.000 di lire, siano condannati a restituire a CP_3
e agli eredi di la percentuale di tale prezzo, quantificato in lire 25.500.000,
[...] Persona_7
corrispondente alla quota parte del cellaio allo stato grezzo, come si legge all'art. 7 dell'atto per
Notar del 15.12.1994, con gli interessi e la svalutazione da tale data fino all'effettivo soddisfo. Per_2
Il tutto con il favore di spese e compensi da assegnare al sottoscritto per anticipo fattone.”
2.3. - Con la comparsa di risposta depositata il 30 dicembre 2020, si costituivano in giudizio ed , eccependo l'inammissibilità dell'appello, ex artt. 348-bis e 342 Controparte_2 Controparte_1
c.p.c., oltre che l'infondatezza dei suoi motivi d'impugnazione, di cui richiedevano la reiezione, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni:a) - dichiarare l'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di IA, n. 4469/2020;
b) - pur sempre rigettarlo per infondatezza assoluta con ogni più ampia conseguenza di legge;
c) - condannare l'appellante al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
2.4. - Mediante l'ordinanza resa e comunicata il 26 gennaio 2021 la Corte, ritenuto che: “-
l'esame critico delle ragioni degli appellanti, valutate alla luce del percorso logico motivazionale della sentenza appellata e della documentazione in atti, non giustifica l'adozione dell'ordinanza di cui all'art. 348-bis c.p.c., ma allo stesso tempo non palesa ragioni di ingiustizia e/o nullità della sentenza gravata tali da giustificare in sé l'adozione del provvedimento di cui all'art. 283 c.p.c.; - la valutazione delle contrapposte istanze ex art. 89 c.p.c. deve essere riservato al merito della decisione”, respingeva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, riservando alla sentenza definitiva della lite la valutazione in ordine alle istanze ex art. 89 c.p.c.
2.5. - Nella mancata acquisizione del fascicolo cartaceo d'ufficio del primo grado del giudizio;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il giorno 31 dicembre 2024 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 21 gennaio 2025; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il giorno 22 gennaio 2025 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a cura di entrambe le parti appellate.
3. - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dei AN: , Controparte_5 CP_7
, e , nella loro qualità di eredi di , per non essersi
[...] Parte_4 Parte_5 Persona_1
costituiti in giudizio, nonostante fossero stati ritualmente citati a comparire.
5 4. - ESAME ECCEZIONE INAMMISSIBILITA' EX ART. 342 C.P.C.
Sempre preliminarmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa delle parti appellate, ed , ne eccepiva l'inammissibilità Controparte_2 Controparte_1 per il preteso mancato rispetto dei requisiti formali, di cui all'art. 342 c.p.c., vigente ratione temporis, così come modificato dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 134.
Detta norma, applicabile al caso in esame in quanto l'appello soggiace alla disciplina di cui all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a decorrere dall'11 settembre 2012, al comma 1 dispone che:
“L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”
Tale disposizione normativa prevede precisi oneri di forma dell'appello, in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della S.C. in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 342 c.p.c.
Nella disposizione de qua, infatti, non v'è più traccia dei motivi specifici, ma si prevede che l'appello, a pena d'inammissibilità, debba essere motivato.
La Corte di legittimità ha chiarito, però, che: “Ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Civ., Sez. Unite, 10 maggio
2019, n. 12587).
Pertanto, il Collegio, in linea generale ed astratta, ritiene che per dichiarare l'inammissibilità di un appello non possano incidere aspetti meramente formali, per cui se è auspicabile che l'atto di appello venga articolato seguendo lo schema strutturale delineato dal legislatore, non convince (non essendo sufficienti a giustificarla le esigenze connesse alla necessità di valutazione preliminare delle probabilità di accoglimento dell'appello imposte dagli artt. 348-bis e ter c.p.c., aventi un ambito di applicazione notevolmente più ridotto di quello di cui all'art. 342 c.p.c.) un'interpretazione restrittiva,
6 che conduca a sanzionare con l'inammissibilità l'atto di appello che, pur diversamente strutturato, consenta comunque di individuare, al suo interno, come accade nella fattispecie in esame, senza incertezze ed ambiguità, le indicazioni richieste dall'art. 342 c.p.c.
5. - ESAME ISTANZA DI CANCELLAZIONE ESPRESSIONE OFFENSIVA
Ancora, in via preliminare, va esaminata l'istanza formulata dalla difesa delle parti appellate,
e , di cancellazione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., dell'espressione, CP_3 Controparte_4 contenuta nel paragrafo “E”, alla pagina 4, al rigo 29, dell'atto di citazione d'appello, secondo la quale sarebbero “farneticanti” le tardive eccezioni ed allegazioni, così come formalizzate nel corso del giudizio di primo grado da tali parti ivi convenute.
Secondo la Corte, nella specie, in riferimento a tale espressione, non sussistono i presupposti per la cancellazione, per cui l'istanza de qua va respinta, essendo la medesima non dettata da un passionale e composto intento dispregiativo e non rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, dovendosi correttamente ritenere che, senza eccedere rispetto alle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento di tali parti convenute-appellate, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. (Cfr., Cass. civ., Sez. II, Sentenza,
31/08/2015, n. 17325).
6. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME
6.1. - Con il primo motivo d'impugnazione le parti appellanti censuravano la decisione gravata per la pretesa nullità che, a loro dire, la caratterizzerebbe, avendo il primo giudice violato il comma
6 dell'art. 83 D.L. 18/2020, per avere di fatto esteso la possibilità della trattazione della causa mediante note scritte - che sarebbero dovute essere limitate alle “sole istanze e conclusioni”, la cui trasmissione per via telematica avrebbe dovuto consentire al giudice di pronunciare i consequenziali provvedimenti di carattere meramente interlocutorio - anche all'udienza del 22 giugno 2020, già fissata ex art. 281-sexies c.p.c. per la discussione orale della causa, senza avere fissato altra udienza per la discussione orale in presenza, nonostante la richiesta formalizzata telematicamente in tal senso dagli attori, avendo, pertanto, pronunciato la sentenza a seguito della trattazione scritta, in violazione dell'art. 14 delle preleggi e del diritto alla difesa, costituzionalmente garantito dall'art. 24 cost.
6.2. - Con il secondo motivo d'appello e criticavano Parte_1 Parte_2
la decisione impugnata, per la pretesa insufficiente e contraddittoria motivazione, in violazione del disposto normativo di cui al n. 4, comma 2, dell'art. 132 c.p.c., oltre che dei principi di disponibilità
e di valutazione delle prove, di cui ai rispettivi artt. 115 e 116 c.p.c., perché, a loro dire, il giudice di primo grado, contrariamente agli esiti istruttori documentali, avendo travisato i fatti, avendo, altresì, omesso l'esame delle prove acquisite circa l'identificazione del bene dedotto in lite, avrebbe posto a fondamento del suo convincimento la tardiva eccezione, sollevata, in funzione dell'udienza del 22
7 giugno 2020, mediante le note di trattazione scritta trasmesse il 16 giugno 2020 dalla difesa di parte convenuta, di “inammissibilità ed infondatezza della domanda perché nell'atto di divisione del 1896 ed in quello del 1956 non vi è alcuna menzione dell'immobile trasferito ai coniugi Controparte_8 con il rogito del 02.05.1996”, avendo pure erroneamente ritenuto che la mancata indicazione Per_2
dei dati catastali avesse reso impossibile la comprensione di quali beni rurali si trattasse, senza avere considerato che, ai fini dell'individuazione dell'immobile oggetto del contratto (cfr. i titoli di proprietà esibiti dagli attori, ad iniziare da quello del 1896), i dati catastali non avessero valore determinante rispetto al contenuto descrittivo del titolo ed ai confini indicati nell'atto d'acquisto.
6.3. - Con il terzo motivo di gravame le parti impugnanti lamentavano il preteso errore in cui sarebbe incorso il Tribunale: a) nel qualificare, con motivazione viziata per insufficienza, la domanda attrice, quale domanda di rivendicazione, ex art. 948 c.c., qualificazione che sarebbe da escludere, in considerazione del tenore letterale delle conclusioni, così come rassegnate nel libello introduttivo del giudizio di primo grado;
b) nel ritenere non provato, in forza dei titoli prodotti, l'acquisto a titolo originario del possesso e del compossesso, integrati dalla prova testimoniale, che corroborerebbe l'assunto del maturato, continuato perlomeno compossesso, a decorrere dall'epoca del titolo più antico, risalente all'anno 1896, utile ad usucapionem.
6.4. - I tre motivi di lamentela possono essere trattati congiuntamente, in considerazione della loro connessione.
6.5. - Il primo motivo è destituito di fondamento, per cui va respinto.
Sul punto, infatti, si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, che è di avviso contrario rispetto all'assunto difensivo di parte impugnante, dal cui orientamento non v'è motivo per discostarsene, secondo il quale: “È legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ. in forma scritta, anche mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del D.L. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2020.” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 16/02/2024, n.
4286).
6.6. - Ragioni di ordine logico-giuridico impongono di procedere alla delibazione del terzo motivo di gravame con precedenza rispetto alle doglianze di cui alla prima parte del secondo.
Di tali motivi, il terzo è infondato, per cui va rigettato, determinando l'assorbimento della parte del secondo, inerente alla pretesa tardività della richiamata eccezione, che sarebbe stata sollevata soltanto nelle note di trattazione scritta trasmesse il 16 giugno 2020, oltre che alla pretesa irrilevanza del difetto dell'indicazione dei dati catastali del contestato cespite, il tutto per le ragioni di seguito evidenziate.
8 6.7. - Orbene, contrariamente a quanto ritenuto dagli appellanti nel terzo motivo di censura, la
Corte è dell'avviso che il giudice di prime cure avesse correttamente qualificato la domanda attrice, quale domanda di rivendicazione, ex art. 948 c.c., in quanto finalizzata a conseguire, tra l'altro, sul presupposto che gli attori fossero comproprietari dell'esatta metà del cellaio, ubicato alla località
“Cretaio”, contiguo alla chiesa, nonché della quarta parte della cisterna con il boccaglio nel cortile antistante al cellaio, anche la condanna dei “convenuti e a rilasciare il bene a favore Per_1 CP_3 degli attori per l'esercizio dei diritti dominicali da loro vantati”, coerentemente all'insegnamento del giudice della funzione nomofilattica, secondo il quale: “In materia di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso.” (Cass. civ., Sez. II, 27/06/2024, n. 17754).
Pertanto, la richiamata domanda degli attori, tesa a conseguire il possesso del bene immobile de quo sul presupposto di esserne comproprietari in forza di un legittimo titolo d'acquisto, è senz'altro da ritenere domanda di rivendicazione, ai sensi dell'art. 948 c.c., non potendo essere qualificata diversamente, costituendo ius receptum il principio, secondo il quale: “L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario;
essa si distingue dall'azione reale (di rivendicazione), con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo.” (Cass. civ., Sez.
II, Ordinanza, 13/02/2024, n. 3994).
Passando all'esame del contenuto dei titoli prodotti in giudizio dagli attori-appellanti, contrariamente all'assunto di questi ultimi, la Corte ritiene che, mentre l'atto pubblico di compravendita del 2 maggio 1986, a rogito del notaio dr. avesse trasferito dai Persona_8
AN, ed , la proprietà ai coniugi acquirenti, e Controparte_2 Controparte_1 Persona_1
, delle “vecchie fabbriche in pessimo stato con relativa aia con la cisterna sottostante CP_3 la part.lla 12”, il tutto ubicato nel Comune di BA d'IA (Na) alla località Cretaio, in catasto al fg 2, particelle 11 e 12, gli ulteriori prodotti atti di divisione non provino affatto che Parte_1
e fossero diventati proprietari del bene immobile rivendicato.
[...] Parte_2
Infatti:
9 a) nell'atto pubblico di divisione del giorno 8 marzo 1896, a rogito del notaio Persona_9
la porzione indivisa del reclamato cespite immobiliare, assegnata alle MA e CP
, veniva identificata in questi termini: “la metà di un cellaio sottoposto alle fabbriche CP_10
dei signori , in cui sono palmenti, poggi e travature per sostenere il peso dei fusti;
oltre a ciò, CP_1 altro palmento ivi e vasca sottoposta, addossati alla chiesa del Cretaio”;
b) nell'atto pubblico di divisione del 16 dicembre 1956, a rogito notar , Persona_10
venivano assegnati ai AN e : “la metà del cellaio, in CP_11 Controparte_12
muratura, alla stessa località Cretaio, contiguo alla chiesa;
la quarta parte di una cisterna con il boccaglio nel cortile, anch'esso antistante al cellaio … Il tutto confinante con la chiesa del Cretaio, con la pubblica strada e beni di ; Controparte_13
c) nell'atto pubblico di divisione del 3 agosto 1971, a rogito del notaio dr. Persona_11
veniva assegnato a il fondo in località Cretaio “con la comunione al cellaio Parte_1 alla stessa località Cretaio, unitamente alla cisterna e cortile”;
d) con l'atto di compravendita del 14 febbraio 1986, a rogito notar dr. , Persona_12
acquistava dalla madre tre fondi rustici, di cui uno coltivato a Parte_2 CP_11 vigneto, ubicato in località “Cretaio”, senza che fosse stato fatto alcun riferimento al trasferimento di qualsivoglia diritto di comproprietà sul bene immobile rivendicato.
Orbene, escluso che possa essere ritenuto comproprietario del cespite Parte_2
immobiliare de quo, in considerazione del tenore letterale del richiamato suo atto d'acquisto del 14 febbraio 1986, che nulla disponeva in ordine al preteso trasferimento del diritto di comproprietà sull'unità immobiliare rivendicata, la Corte ritiene che, in riferimento alla posizione di entrambe le parti istanti, in maniera condivisibile a quanto stabilito sul punto dal primo giudice, tutti i sopra menzionati atti pubblici di divisione, per la loro natura dichiarativa, pur risalenti ad un periodo ultraventennale, non siano rappresentativi dell'acquisto a titolo originario, in capo ai vari Pt_1
danti causa degli attori, ed alle stesse parti attrici, della cosa rivendicata, in difetto di prova del titolo d'acquisto della comunione su tale bene, coerentemente al costante insegnamento della Suprema corte, secondo il quale: “Nel giudizio di rivendicazione l'attore deve provare di essere diventato proprietario della cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, o dimostrando il possesso proprio e dei suoi danti causa per il tempo necessario per l'usucapione. Se poi anche il possesso è contestato dal convenuto, l'attore non può limitarsi a dimostrare che il titolo o i titoli (tra i quali, per la sua natura dichiarativa, non può annoverarsi la divisione, salvo che si provi il titolo d'acquisto della comunione) risalgono ad un ventennio, ma deve provare che egli o i suoi danti causa abbiano effettivamente e continuativamente posseduto l'immobile, salva la presunzione "iuris tantum" di possesso intermedio, senza che il rigore
10 di siffatto onere probatorio sia attenuato dalla mera proposizione di una domanda riconvenzionale
o di un'eccezione di usucapione da parte del convenuto, quando queste non siano formulate in modo da comportare il riconoscimento della pregressa titolarità del diritto da parte dell'attore o dei suoi danti causa.” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 31/12/2024, n. 35258).
Se, poi, si aggiunga a quanto testé precisato che le parti istanti, di fronte all'eccezione dell'esclusione del possesso formalizzata dai convenuti, non provavano neppure che esse stesse ed i loro danti causa avessero effettivamente posseduto e/o composseduto in maniera continuata per il periodo utile ad usucapionem l'unità immobiliare de qua, la reiezione dell'originaria domanda attrice di rivendicazione, nella fattispecie in esame, trova la sua ragione d'essere anche nella carenza di prova sul preteso compossesso di tale cespite immobiliare da parte degli attori e dei loro danti causa per il periodo temporale utile per usucapire.
Invero, in ordine alle contrastanti allegazioni delle parti costituite, coerentemente a quanto ritenuto dal primo giudice, la Corte rileva la congrua chiave di lettura da parte del Tribunale del quadro probatorio acquisito nel giudizio di primo grado, considerato che, interpretando e valutando correttamente, nel loro contesto generale, le deposizioni dei testimoni escussi, non si potesse e non si possa agevolmente desumere che effettivamente, in favore dei danti causa delle parti attrici, prima, e degli stessi attori, poi, si fosse costituito l'invocato acquisto della proprietà dell'immobile de quo per effetto del compossesso continuato, utile ai fini dell'usucapione.
Ad ogni buon conto, dovendo - nella valutazione della vicenda in esame - avere riguardo alle tesi difensive degli attori-appellanti e dei convenuti-appellati, ritiene il Collegio, contrariamente a quanto sostenuto dagli impugnanti nelle lamentele di cui alla prima parte del secondo motivo di gravame ed in linea con quanto affermato dal giudice di prime cure, che non possa ritenersi raggiunta la piena prova, circostanza che assume valenza assorbente rispetto a qualsivoglia ulteriore valutazione di merito, dell'avvenuto acquisto, in virtù del continuato compossesso utile ad usucapionem, del bene oggetto di causa né in capo a , né in favore di rimarcando: Parte_1 Parte_2
a) l'insufficienza del quadro probatorio, ai fini dell'invocata declaratoria d'usucapione per la quale, in linea con quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, occorre una prova rigorosa, tale da non lasciare spazio a perplessità di sorta alcuna sul possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto ex art. 1158 c.c.; b) l'irrilevanza e la contraddittorietà delle diverse propalazioni rese nel corso delle udienze del 28 aprile 2003, 28 maggio 2010, 3 giugno 2011
e 17 settembre 2014 dai testimoni allora escussi, che non consentono di ritenere più attendibile la versione dei fatti allegata dagli attori-appellanti, sui quali gravava e grava l'onere della prova ex art. 2697 c.c., non adeguatamente adempiuto.
11 7. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce delle svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che, assorbita la parte delle doglianze relative al secondo motivo di censura, così come innanzi specificata, in considerazione della reiezione del terzo motivo e della prima parte del secondo, la sentenza impugnata resiste alle critiche delle parti impugnanti, con il consequenziale rigetto dell'interposto appello e la conferma della decisione gravata, che non pare essere caratterizzata neppure dall'errore d'identificazione dei dati catastali individuanti il conteso cellaio, avendo il primo giudice richiamato sul punto esattamente i dati catastali identificativi di tale bene, così come riportati nell'atto di compravendita del 2 maggio 1986 e richiamati dalle parti convenute entro i termini di cristallizzazione del thema decidendum.
8. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
8.1 - Le spese di questa fase del giudizio vengono poste solidalmente a carico di
[...]
e in favore delle parti appellate costituite, da distrarre in favore Parte_1 Parte_2 dell'avv. Giuseppe Di Meglio, dichiaratosi antistatario delle parti appellate, e CP_3
, in applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in Controparte_4
dispositivo, sulla base del valore indeterminabile del disputatum (da € 26.000,01 ad € 52.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con la loro riduzione del 50%, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del richiamato D.M., per la semplicità dell'affare.
8.2. - Nulla per le spese nei confronti di , , e Controparte_5 Controparte_7 Parte_4
, per essere rimasti contumaci. Parte_5
8.3. - Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il solidale pagamento, a carico di e di di un Parte_1 Parte_2
ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17,
L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da avverso la sentenza n. 4469/2020 del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Napoli, sezione distaccata di IA, pubblicata il 22 giugno 2020, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna e alla solidale rifusione, in favore di Parte_1 Parte_2
e , delle spese processuali della presente fase d'impugnazione, che Controparte_1 Controparte_2
12 liquida in complessivi € 4.995,50, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del
15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge;
3) condanna e alla solidale rifusione, in favore di Parte_1 Parte_2
e , delle spese processuali della presente fase d'impugnazione, che CP_3 Controparte_4 liquida in complessivi € 4.995,50, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del
15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Di Meglio, dichiaratosi antistatario;
4) nulla per le spese nei confronti di , , e Controparte_5 Controparte_7 Parte_4
; Parte_5
5) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
e dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per
[...] Parte_2
l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 24 aprile 2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Giuseppe De Tullio
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Giuseppe De Tullio - Presidente dr. Massimo Sensale - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 2985/2020/CC, avverso la sentenza n. 4469/2020 del
Tribunale di Napoli, sezione distaccata di IA, pubblicata il 22 giugno 2020;
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
10.10.1929, e (C.F.: ), nato a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
28.12.1967, rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio Di Meglio (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_3
, del foro di Napoli, come da procura speciale ad litem in calce Email_1
alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in primo grado;
APPELLANTI
E
(C.F.: , nato a [...] il [...], residente Controparte_1 CodiceFiscale_4
ad IA (Na) in Via Vico n. 209, e (C.F.: ), Controparte_2 CodiceFiscale_5
nata a [...] il [...], residente a[...], rappresentati e difesi dall'avv. Clotilde Di Meglio (C.F.: PEC: CodiceFiscale_6
e dall'avv. Pietro Di Meglio (C.F.: ; Email_2 CodiceFiscale_7
PEC: , entrambi del foro di Napoli, come da procura speciale ad litem Email_3
a margine della comparsa di risposta di primo grado;
APPELLATI
E
(C.F.: ), nata il [...] a [...], CP_3 CodiceFiscale_8
ove risiede in Via Cretaio n. 8, e (C.F.: ), nata il Controparte_4 CodiceFiscale_9
03.01.1968 a BA d'IA (Na), ove risiede in Via Cretaio n. 27/B, la prima anche nel proprio
1 interesse ed entrambe nella qualità di eredi di (C.F.: ), nato a Persona_1 CodiceFiscale_10
RA ON (Na) il giorno 08.03.1940, già convenuto nel corso del primo grado e deceduto in tale fase del giudizio, rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe Di Meglio (C.F.: C.F._11
; PEC: , del foro di Napoli, come da distinte procure speciali
[...] Email_4
ad litem rispettivamente apposte a margine della comparsa di risposta di primo grado ed in calce all'atto di citazione d'appello;
APPELLATE
E
), nato il [...] a [...], ove Controparte_5 CodiceFiscale_12
risiede in Via Cretaio n. 15/A; (C.F.: ), nata ad CP_4 Parte_3 CodiceFiscale_13
IA (Na) il 13.12.1963, residente a [...]; Parte_4
(C.F.: ), nata il [...] a [...], ove risiede in Via Cretaio CodiceFiscale_14
n. 15; e (C.F.: ), nato a [...] il Parte_5 CodiceFiscale_15
16.04.1970, residente a[...]; tutti nella loro qualità di eredi di
(C.F.: ), nato a [...] il giorno 08.03.1940, già Persona_1 CodiceFiscale_10
convenuto nel corso del primo grado e deceduto in tale fase del giudizio.
APPELLATI CONTUMACI
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 13-15 ottobre 1997, Parte_1
e convenivano in giudizio, innanzi allora Pretura circondariale di Napoli,
[...] Parte_2
sezione distaccata di IA, i AN ed , nonché i coniugi Controparte_2 Controparte_1 Per_1
e , al fine di ivi ottenere l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1)
[...] CP_3 dichiarare la nullità e la conseguente inefficacia dell'atto di vendita per Notar del 02.05.1996 Per_2 nella parte riguardante il trasferimento della piena proprietà ai coniugi e delle Per_1 CP_3
fabbriche, distinte con le particelle 11 e 12 del fol. 2 su cui essi vantavano diritti di comunione;
2) ordinare ai convenuti e di astenersi dal compiere atti di disposizione di tali Per_1 CP_3
fabbriche; 3) disporre la trascrizione della emananda sentenza;
4) condannare i convenuti e Per_1
a rilasciare il bene a favore degli attori per l'esercizio dei diritti dominicali da loro vantati;
CP_3
5) condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di giudizio.”
A sostengo della loro domanda gli attori allegavano: a) di essere comproprietari dell'esatta metà del cellaio, ubicato alla località “Cretaio”, contiguo alla chiesa, nonché della quarta parte della cisterna con il boccaglio nel cortile antistante al cellaio, in conseguenza dell'acquisto fattone, in capo
2 a , mediante l'atto di divisione del 3 agosto 1971, a rogito del dr. notaio Parte_1 Per_3
ed in favore di mediante l'atto pubblico di compravendita del 14 febbraio 1985, a Parte_2
rogito del notaio dr. ; b) di avere i AN ed trasferito ai Per_4 Controparte_2 Controparte_1 coniugi e , mediante l'atto pubblico di compravendita del 2 maggio Persona_1 CP_3
1996, a rogito del notaio dr. l'intera proprietà della cantina e della cisterna in questione, che Per_2
ritenevano di avere acquistato in virtù del maturato possesso continuato per il periodo utile ad usucapionem.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata in cancelleria il 22 dicembre 1997, si costituivano in giudizio ed , contestando la fondatezza della domanda attrice, di Controparte_2 Controparte_1
cui richiedevano il rigetto, essendo i titoli richiamati dagli attori inidonei a sostenere il fondamento della loro pretesa, perché non comprovanti la proprietà dei cespiti de quibus, su cui gli istanti non avevano esercitato alcun possesso e di cui non erano in grado di indicare neppure i dati catastali identificativi degli stessi, chiedendo, in via subordinata, di esserne dichiarati esclusivi proprietari in forza dei titoli d'acquisto e del possesso continuato, esercitato dai loro danti causa, oltre che da loro, per il periodo utile ad usucapionem di tali beni, oggetto del contratto impugnato, la cui detenzione il dante causa aveva concesso agli altri due convenuti sin dall'anno 1964. Persona_5
1.3. - Con la comparsa di risposta depositata in cancelleria il 22 dicembre 1997, si costituivano in giudizio e , contestando la domanda attrice, di cui richiedevano la Persona_1 CP_3
reiezione, allegando che i titoli d'acquisto invocati dagli attori non potessero attribuirne la proprietà, non richiamando i titoli d'acquisto dei loro danti causa, chiedendo, in via subordinata, la declaratoria dell'acquisto dei beni medesimi in virtù del maturato possesso continuato utile ad usucapionem in favore degli eredi di , oltre che, in via più gradata, nell'ipotesi d'accoglimento della Persona_6
domanda attrice, la condanna dei convenuti, ed , a garantirli Controparte_2 Controparte_1 dall'evizione mediante la restituzione del prezzo pagato o della sua quota parte, corrispondente alla percentuale del diritto di comproprietà eventualmente accertato in favore degli attori, oltre agli interessi legali, con decorrenza dalla data del 2 maggio 1996 sino all'effettivo soddisfo.
1.4. - Interrotto il procedimento a seguito della dichiarazione dell'intervenuto decesso del convenuto , il giudizio veniva riassunto dagli attori con il tempestivo deposito del Persona_1
relativo ricorso, cui seguiva il consequenziale decreto di comparizione delle parti, il tutto ritualmente notificato collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto, oltre che alle altre parti del giudizio.
1.5. - Acquisita la documentazione prodotta dalle parti costituite;
ammesse ed espletate le prove orali (interrogatorio formale e prova testimoniale) articolate dalle stesse;
precisate le conclusioni;
a seguito della discussione orale disposta ex art. 281-sexies c.p.c., poi, sostituita, ai sensi comma 6
3 dell'art. 83 D.L. n. 18/2020, dalla trattazione scritta della causa, quest'ultima veniva decisa mediante la sentenza n. 4469/2020, resa all'udienza del 22 giugno 2020 e pubblicata in pari data, con la quale il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di IA, respingeva la domanda attrice, dichiarava l'efficacia dell'atto pubblico di compravendita del 2 maggio 1996, a rogito del notaio dr. Per_2
condannando gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi di lite, con attribuzione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari delle parti convenute costituite.
In particolare, il primo giudice, qualificata la pretesa attrice quale domanda di rivendicazione, ex art. 948 c.c., la respingeva, per non avere gli attori provato di essere diventati comproprietari della res rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, essendo irrilevanti, ai fini del presente thema decidendum, i richiamati e prodotti atti di divisione dei loro danti causa, in difetto di prova circa l'originario atto d'acquisto della comunione da parte loro, oltre che del loro preteso possesso continuato per la durata del tempo utile ad usucapionem, e dichiarava la validità e l'efficacia dell'atto pubblico di compravendita del 2 maggio 1996, oltre che assorbita la domanda riconvenzionale d'usucapione, così come proposta, in via subordinata, dalle parti convenute.
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza, con l'atto di citazione notificato il 30 luglio 2020 ed il 15 settembre
2020, e proponevano appello innanzi a questa Corte, sulla Parte_1 Parte_2
base di tre motivi di gravame, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “
1. dichiarare la nullità della sentenza n. 4469 del 22.07.2020, emessa dal Tribunale di Napoli Sezione distaccata d'IA nella causa civile RG 951345/1997; 2. nel merito, previo rigetto della riconvenzionale di usucapione, accogliere la domanda attorea, e, per l'effetto: a) dichiarare la nullità ed inefficacia dell'atto di compravendita rogato dal notaio il 02.05.1996 per la parte Per_2
in cui i venditori trasferirono agli acquirenti anche i diritti di comunione degli attori;
b) ordinare … ed all' secondo le rispettive competenze, le formalità previste per legge ai fini della CP_6
concretezza della tutela dei diritti di comunione degli attori-appellanti;
3. condannare gli appellati in solido alle spese del doppio grado del giudizio.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 30 dicembre 2020, si costituivano in giudizio e , la prima anche nel proprio interesse ed entrambe in qualità di CP_3 Controparte_4
eredi di , contestando i motivi di gravame, di cui richiedevano il rigetto, chiedendo Persona_1 testualmente: “… che codesta Corte rigetti l'appello e corregga la indicazione della consistenza dell'immobile di cui è causa, specificandone che le particelle interessate sono quelle contrassegnate con i numeri 8,11, e 12 del fol. 2, di proprietà di e . Per mero scrupolo Persona_1 CP_3
difensivo, nella malaugurata ipotesi di riforma della sentenza di primo grado e di accoglimento della
4 domanda attorea, si chiede che i cedenti AN e , che hanno trasferito il Controparte_1 CP_2
fabbricato sue due livelli per il valore di 50.000.000 di lire, siano condannati a restituire a CP_3
e agli eredi di la percentuale di tale prezzo, quantificato in lire 25.500.000,
[...] Persona_7
corrispondente alla quota parte del cellaio allo stato grezzo, come si legge all'art. 7 dell'atto per
Notar del 15.12.1994, con gli interessi e la svalutazione da tale data fino all'effettivo soddisfo. Per_2
Il tutto con il favore di spese e compensi da assegnare al sottoscritto per anticipo fattone.”
2.3. - Con la comparsa di risposta depositata il 30 dicembre 2020, si costituivano in giudizio ed , eccependo l'inammissibilità dell'appello, ex artt. 348-bis e 342 Controparte_2 Controparte_1
c.p.c., oltre che l'infondatezza dei suoi motivi d'impugnazione, di cui richiedevano la reiezione, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni:a) - dichiarare l'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di IA, n. 4469/2020;
b) - pur sempre rigettarlo per infondatezza assoluta con ogni più ampia conseguenza di legge;
c) - condannare l'appellante al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
2.4. - Mediante l'ordinanza resa e comunicata il 26 gennaio 2021 la Corte, ritenuto che: “-
l'esame critico delle ragioni degli appellanti, valutate alla luce del percorso logico motivazionale della sentenza appellata e della documentazione in atti, non giustifica l'adozione dell'ordinanza di cui all'art. 348-bis c.p.c., ma allo stesso tempo non palesa ragioni di ingiustizia e/o nullità della sentenza gravata tali da giustificare in sé l'adozione del provvedimento di cui all'art. 283 c.p.c.; - la valutazione delle contrapposte istanze ex art. 89 c.p.c. deve essere riservato al merito della decisione”, respingeva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, riservando alla sentenza definitiva della lite la valutazione in ordine alle istanze ex art. 89 c.p.c.
2.5. - Nella mancata acquisizione del fascicolo cartaceo d'ufficio del primo grado del giudizio;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il giorno 31 dicembre 2024 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 21 gennaio 2025; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il giorno 22 gennaio 2025 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a cura di entrambe le parti appellate.
3. - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dei AN: , Controparte_5 CP_7
, e , nella loro qualità di eredi di , per non essersi
[...] Parte_4 Parte_5 Persona_1
costituiti in giudizio, nonostante fossero stati ritualmente citati a comparire.
5 4. - ESAME ECCEZIONE INAMMISSIBILITA' EX ART. 342 C.P.C.
Sempre preliminarmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa delle parti appellate, ed , ne eccepiva l'inammissibilità Controparte_2 Controparte_1 per il preteso mancato rispetto dei requisiti formali, di cui all'art. 342 c.p.c., vigente ratione temporis, così come modificato dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 134.
Detta norma, applicabile al caso in esame in quanto l'appello soggiace alla disciplina di cui all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a decorrere dall'11 settembre 2012, al comma 1 dispone che:
“L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”
Tale disposizione normativa prevede precisi oneri di forma dell'appello, in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della S.C. in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 342 c.p.c.
Nella disposizione de qua, infatti, non v'è più traccia dei motivi specifici, ma si prevede che l'appello, a pena d'inammissibilità, debba essere motivato.
La Corte di legittimità ha chiarito, però, che: “Ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Civ., Sez. Unite, 10 maggio
2019, n. 12587).
Pertanto, il Collegio, in linea generale ed astratta, ritiene che per dichiarare l'inammissibilità di un appello non possano incidere aspetti meramente formali, per cui se è auspicabile che l'atto di appello venga articolato seguendo lo schema strutturale delineato dal legislatore, non convince (non essendo sufficienti a giustificarla le esigenze connesse alla necessità di valutazione preliminare delle probabilità di accoglimento dell'appello imposte dagli artt. 348-bis e ter c.p.c., aventi un ambito di applicazione notevolmente più ridotto di quello di cui all'art. 342 c.p.c.) un'interpretazione restrittiva,
6 che conduca a sanzionare con l'inammissibilità l'atto di appello che, pur diversamente strutturato, consenta comunque di individuare, al suo interno, come accade nella fattispecie in esame, senza incertezze ed ambiguità, le indicazioni richieste dall'art. 342 c.p.c.
5. - ESAME ISTANZA DI CANCELLAZIONE ESPRESSIONE OFFENSIVA
Ancora, in via preliminare, va esaminata l'istanza formulata dalla difesa delle parti appellate,
e , di cancellazione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., dell'espressione, CP_3 Controparte_4 contenuta nel paragrafo “E”, alla pagina 4, al rigo 29, dell'atto di citazione d'appello, secondo la quale sarebbero “farneticanti” le tardive eccezioni ed allegazioni, così come formalizzate nel corso del giudizio di primo grado da tali parti ivi convenute.
Secondo la Corte, nella specie, in riferimento a tale espressione, non sussistono i presupposti per la cancellazione, per cui l'istanza de qua va respinta, essendo la medesima non dettata da un passionale e composto intento dispregiativo e non rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, dovendosi correttamente ritenere che, senza eccedere rispetto alle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento di tali parti convenute-appellate, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. (Cfr., Cass. civ., Sez. II, Sentenza,
31/08/2015, n. 17325).
6. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME
6.1. - Con il primo motivo d'impugnazione le parti appellanti censuravano la decisione gravata per la pretesa nullità che, a loro dire, la caratterizzerebbe, avendo il primo giudice violato il comma
6 dell'art. 83 D.L. 18/2020, per avere di fatto esteso la possibilità della trattazione della causa mediante note scritte - che sarebbero dovute essere limitate alle “sole istanze e conclusioni”, la cui trasmissione per via telematica avrebbe dovuto consentire al giudice di pronunciare i consequenziali provvedimenti di carattere meramente interlocutorio - anche all'udienza del 22 giugno 2020, già fissata ex art. 281-sexies c.p.c. per la discussione orale della causa, senza avere fissato altra udienza per la discussione orale in presenza, nonostante la richiesta formalizzata telematicamente in tal senso dagli attori, avendo, pertanto, pronunciato la sentenza a seguito della trattazione scritta, in violazione dell'art. 14 delle preleggi e del diritto alla difesa, costituzionalmente garantito dall'art. 24 cost.
6.2. - Con il secondo motivo d'appello e criticavano Parte_1 Parte_2
la decisione impugnata, per la pretesa insufficiente e contraddittoria motivazione, in violazione del disposto normativo di cui al n. 4, comma 2, dell'art. 132 c.p.c., oltre che dei principi di disponibilità
e di valutazione delle prove, di cui ai rispettivi artt. 115 e 116 c.p.c., perché, a loro dire, il giudice di primo grado, contrariamente agli esiti istruttori documentali, avendo travisato i fatti, avendo, altresì, omesso l'esame delle prove acquisite circa l'identificazione del bene dedotto in lite, avrebbe posto a fondamento del suo convincimento la tardiva eccezione, sollevata, in funzione dell'udienza del 22
7 giugno 2020, mediante le note di trattazione scritta trasmesse il 16 giugno 2020 dalla difesa di parte convenuta, di “inammissibilità ed infondatezza della domanda perché nell'atto di divisione del 1896 ed in quello del 1956 non vi è alcuna menzione dell'immobile trasferito ai coniugi Controparte_8 con il rogito del 02.05.1996”, avendo pure erroneamente ritenuto che la mancata indicazione Per_2
dei dati catastali avesse reso impossibile la comprensione di quali beni rurali si trattasse, senza avere considerato che, ai fini dell'individuazione dell'immobile oggetto del contratto (cfr. i titoli di proprietà esibiti dagli attori, ad iniziare da quello del 1896), i dati catastali non avessero valore determinante rispetto al contenuto descrittivo del titolo ed ai confini indicati nell'atto d'acquisto.
6.3. - Con il terzo motivo di gravame le parti impugnanti lamentavano il preteso errore in cui sarebbe incorso il Tribunale: a) nel qualificare, con motivazione viziata per insufficienza, la domanda attrice, quale domanda di rivendicazione, ex art. 948 c.c., qualificazione che sarebbe da escludere, in considerazione del tenore letterale delle conclusioni, così come rassegnate nel libello introduttivo del giudizio di primo grado;
b) nel ritenere non provato, in forza dei titoli prodotti, l'acquisto a titolo originario del possesso e del compossesso, integrati dalla prova testimoniale, che corroborerebbe l'assunto del maturato, continuato perlomeno compossesso, a decorrere dall'epoca del titolo più antico, risalente all'anno 1896, utile ad usucapionem.
6.4. - I tre motivi di lamentela possono essere trattati congiuntamente, in considerazione della loro connessione.
6.5. - Il primo motivo è destituito di fondamento, per cui va respinto.
Sul punto, infatti, si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, che è di avviso contrario rispetto all'assunto difensivo di parte impugnante, dal cui orientamento non v'è motivo per discostarsene, secondo il quale: “È legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ. in forma scritta, anche mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del D.L. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2020.” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 16/02/2024, n.
4286).
6.6. - Ragioni di ordine logico-giuridico impongono di procedere alla delibazione del terzo motivo di gravame con precedenza rispetto alle doglianze di cui alla prima parte del secondo.
Di tali motivi, il terzo è infondato, per cui va rigettato, determinando l'assorbimento della parte del secondo, inerente alla pretesa tardività della richiamata eccezione, che sarebbe stata sollevata soltanto nelle note di trattazione scritta trasmesse il 16 giugno 2020, oltre che alla pretesa irrilevanza del difetto dell'indicazione dei dati catastali del contestato cespite, il tutto per le ragioni di seguito evidenziate.
8 6.7. - Orbene, contrariamente a quanto ritenuto dagli appellanti nel terzo motivo di censura, la
Corte è dell'avviso che il giudice di prime cure avesse correttamente qualificato la domanda attrice, quale domanda di rivendicazione, ex art. 948 c.c., in quanto finalizzata a conseguire, tra l'altro, sul presupposto che gli attori fossero comproprietari dell'esatta metà del cellaio, ubicato alla località
“Cretaio”, contiguo alla chiesa, nonché della quarta parte della cisterna con il boccaglio nel cortile antistante al cellaio, anche la condanna dei “convenuti e a rilasciare il bene a favore Per_1 CP_3 degli attori per l'esercizio dei diritti dominicali da loro vantati”, coerentemente all'insegnamento del giudice della funzione nomofilattica, secondo il quale: “In materia di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso.” (Cass. civ., Sez. II, 27/06/2024, n. 17754).
Pertanto, la richiamata domanda degli attori, tesa a conseguire il possesso del bene immobile de quo sul presupposto di esserne comproprietari in forza di un legittimo titolo d'acquisto, è senz'altro da ritenere domanda di rivendicazione, ai sensi dell'art. 948 c.c., non potendo essere qualificata diversamente, costituendo ius receptum il principio, secondo il quale: “L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario;
essa si distingue dall'azione reale (di rivendicazione), con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo.” (Cass. civ., Sez.
II, Ordinanza, 13/02/2024, n. 3994).
Passando all'esame del contenuto dei titoli prodotti in giudizio dagli attori-appellanti, contrariamente all'assunto di questi ultimi, la Corte ritiene che, mentre l'atto pubblico di compravendita del 2 maggio 1986, a rogito del notaio dr. avesse trasferito dai Persona_8
AN, ed , la proprietà ai coniugi acquirenti, e Controparte_2 Controparte_1 Persona_1
, delle “vecchie fabbriche in pessimo stato con relativa aia con la cisterna sottostante CP_3 la part.lla 12”, il tutto ubicato nel Comune di BA d'IA (Na) alla località Cretaio, in catasto al fg 2, particelle 11 e 12, gli ulteriori prodotti atti di divisione non provino affatto che Parte_1
e fossero diventati proprietari del bene immobile rivendicato.
[...] Parte_2
Infatti:
9 a) nell'atto pubblico di divisione del giorno 8 marzo 1896, a rogito del notaio Persona_9
la porzione indivisa del reclamato cespite immobiliare, assegnata alle MA e CP
, veniva identificata in questi termini: “la metà di un cellaio sottoposto alle fabbriche CP_10
dei signori , in cui sono palmenti, poggi e travature per sostenere il peso dei fusti;
oltre a ciò, CP_1 altro palmento ivi e vasca sottoposta, addossati alla chiesa del Cretaio”;
b) nell'atto pubblico di divisione del 16 dicembre 1956, a rogito notar , Persona_10
venivano assegnati ai AN e : “la metà del cellaio, in CP_11 Controparte_12
muratura, alla stessa località Cretaio, contiguo alla chiesa;
la quarta parte di una cisterna con il boccaglio nel cortile, anch'esso antistante al cellaio … Il tutto confinante con la chiesa del Cretaio, con la pubblica strada e beni di ; Controparte_13
c) nell'atto pubblico di divisione del 3 agosto 1971, a rogito del notaio dr. Persona_11
veniva assegnato a il fondo in località Cretaio “con la comunione al cellaio Parte_1 alla stessa località Cretaio, unitamente alla cisterna e cortile”;
d) con l'atto di compravendita del 14 febbraio 1986, a rogito notar dr. , Persona_12
acquistava dalla madre tre fondi rustici, di cui uno coltivato a Parte_2 CP_11 vigneto, ubicato in località “Cretaio”, senza che fosse stato fatto alcun riferimento al trasferimento di qualsivoglia diritto di comproprietà sul bene immobile rivendicato.
Orbene, escluso che possa essere ritenuto comproprietario del cespite Parte_2
immobiliare de quo, in considerazione del tenore letterale del richiamato suo atto d'acquisto del 14 febbraio 1986, che nulla disponeva in ordine al preteso trasferimento del diritto di comproprietà sull'unità immobiliare rivendicata, la Corte ritiene che, in riferimento alla posizione di entrambe le parti istanti, in maniera condivisibile a quanto stabilito sul punto dal primo giudice, tutti i sopra menzionati atti pubblici di divisione, per la loro natura dichiarativa, pur risalenti ad un periodo ultraventennale, non siano rappresentativi dell'acquisto a titolo originario, in capo ai vari Pt_1
danti causa degli attori, ed alle stesse parti attrici, della cosa rivendicata, in difetto di prova del titolo d'acquisto della comunione su tale bene, coerentemente al costante insegnamento della Suprema corte, secondo il quale: “Nel giudizio di rivendicazione l'attore deve provare di essere diventato proprietario della cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, o dimostrando il possesso proprio e dei suoi danti causa per il tempo necessario per l'usucapione. Se poi anche il possesso è contestato dal convenuto, l'attore non può limitarsi a dimostrare che il titolo o i titoli (tra i quali, per la sua natura dichiarativa, non può annoverarsi la divisione, salvo che si provi il titolo d'acquisto della comunione) risalgono ad un ventennio, ma deve provare che egli o i suoi danti causa abbiano effettivamente e continuativamente posseduto l'immobile, salva la presunzione "iuris tantum" di possesso intermedio, senza che il rigore
10 di siffatto onere probatorio sia attenuato dalla mera proposizione di una domanda riconvenzionale
o di un'eccezione di usucapione da parte del convenuto, quando queste non siano formulate in modo da comportare il riconoscimento della pregressa titolarità del diritto da parte dell'attore o dei suoi danti causa.” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 31/12/2024, n. 35258).
Se, poi, si aggiunga a quanto testé precisato che le parti istanti, di fronte all'eccezione dell'esclusione del possesso formalizzata dai convenuti, non provavano neppure che esse stesse ed i loro danti causa avessero effettivamente posseduto e/o composseduto in maniera continuata per il periodo utile ad usucapionem l'unità immobiliare de qua, la reiezione dell'originaria domanda attrice di rivendicazione, nella fattispecie in esame, trova la sua ragione d'essere anche nella carenza di prova sul preteso compossesso di tale cespite immobiliare da parte degli attori e dei loro danti causa per il periodo temporale utile per usucapire.
Invero, in ordine alle contrastanti allegazioni delle parti costituite, coerentemente a quanto ritenuto dal primo giudice, la Corte rileva la congrua chiave di lettura da parte del Tribunale del quadro probatorio acquisito nel giudizio di primo grado, considerato che, interpretando e valutando correttamente, nel loro contesto generale, le deposizioni dei testimoni escussi, non si potesse e non si possa agevolmente desumere che effettivamente, in favore dei danti causa delle parti attrici, prima, e degli stessi attori, poi, si fosse costituito l'invocato acquisto della proprietà dell'immobile de quo per effetto del compossesso continuato, utile ai fini dell'usucapione.
Ad ogni buon conto, dovendo - nella valutazione della vicenda in esame - avere riguardo alle tesi difensive degli attori-appellanti e dei convenuti-appellati, ritiene il Collegio, contrariamente a quanto sostenuto dagli impugnanti nelle lamentele di cui alla prima parte del secondo motivo di gravame ed in linea con quanto affermato dal giudice di prime cure, che non possa ritenersi raggiunta la piena prova, circostanza che assume valenza assorbente rispetto a qualsivoglia ulteriore valutazione di merito, dell'avvenuto acquisto, in virtù del continuato compossesso utile ad usucapionem, del bene oggetto di causa né in capo a , né in favore di rimarcando: Parte_1 Parte_2
a) l'insufficienza del quadro probatorio, ai fini dell'invocata declaratoria d'usucapione per la quale, in linea con quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, occorre una prova rigorosa, tale da non lasciare spazio a perplessità di sorta alcuna sul possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto ex art. 1158 c.c.; b) l'irrilevanza e la contraddittorietà delle diverse propalazioni rese nel corso delle udienze del 28 aprile 2003, 28 maggio 2010, 3 giugno 2011
e 17 settembre 2014 dai testimoni allora escussi, che non consentono di ritenere più attendibile la versione dei fatti allegata dagli attori-appellanti, sui quali gravava e grava l'onere della prova ex art. 2697 c.c., non adeguatamente adempiuto.
11 7. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce delle svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che, assorbita la parte delle doglianze relative al secondo motivo di censura, così come innanzi specificata, in considerazione della reiezione del terzo motivo e della prima parte del secondo, la sentenza impugnata resiste alle critiche delle parti impugnanti, con il consequenziale rigetto dell'interposto appello e la conferma della decisione gravata, che non pare essere caratterizzata neppure dall'errore d'identificazione dei dati catastali individuanti il conteso cellaio, avendo il primo giudice richiamato sul punto esattamente i dati catastali identificativi di tale bene, così come riportati nell'atto di compravendita del 2 maggio 1986 e richiamati dalle parti convenute entro i termini di cristallizzazione del thema decidendum.
8. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
8.1 - Le spese di questa fase del giudizio vengono poste solidalmente a carico di
[...]
e in favore delle parti appellate costituite, da distrarre in favore Parte_1 Parte_2 dell'avv. Giuseppe Di Meglio, dichiaratosi antistatario delle parti appellate, e CP_3
, in applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in Controparte_4
dispositivo, sulla base del valore indeterminabile del disputatum (da € 26.000,01 ad € 52.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con la loro riduzione del 50%, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del richiamato D.M., per la semplicità dell'affare.
8.2. - Nulla per le spese nei confronti di , , e Controparte_5 Controparte_7 Parte_4
, per essere rimasti contumaci. Parte_5
8.3. - Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il solidale pagamento, a carico di e di di un Parte_1 Parte_2
ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17,
L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da avverso la sentenza n. 4469/2020 del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Napoli, sezione distaccata di IA, pubblicata il 22 giugno 2020, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna e alla solidale rifusione, in favore di Parte_1 Parte_2
e , delle spese processuali della presente fase d'impugnazione, che Controparte_1 Controparte_2
12 liquida in complessivi € 4.995,50, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del
15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge;
3) condanna e alla solidale rifusione, in favore di Parte_1 Parte_2
e , delle spese processuali della presente fase d'impugnazione, che CP_3 Controparte_4 liquida in complessivi € 4.995,50, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del
15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Di Meglio, dichiaratosi antistatario;
4) nulla per le spese nei confronti di , , e Controparte_5 Controparte_7 Parte_4
; Parte_5
5) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
e dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per
[...] Parte_2
l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 24 aprile 2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Giuseppe De Tullio
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