Art. 1.
I biglietti gratuiti per i familiari dei membri del parlamento di cui all' art. 12 della legge 5 dicembre 1941, n. 1476 , hanno la validita' di due anni a partire dal giorno della loro emissione.
I biglietti gratuiti per i familiari dei membri del parlamento di cui all' art. 12 della legge 5 dicembre 1941, n. 1476 , hanno la validita' di due anni a partire dal giorno della loro emissione.