Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00075/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00068/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 68 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Legnini, con domicilio digitale presso la pec come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della scheda valutativa modello “B” - documento caratteristico n. d'ordine 54 relativo al servizio prestato dal 1.1.2019 al 29.12.2019, notificata in data 12 ottobre 2020 e di ogni ulteriore atto presupposto, collegato, connesso, consequenziale e derivato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 febbraio 2026 il cons. NN MA NG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, notificato il 4 dicembre 2020 e depositato il successivo 1° febbraio, il luogotenente C.S. dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso la sede di Penne, -OMISSIS-, ha impugnato la scheda valutativa modello “B” - documento caratteristico n. d’ordine 54 relativo al servizio prestato dal 1.1.2019 al 29.12.2019 con cui gli è stata attribuita la qualifica finale di “superiore alla media”.
Avverso il predetto giudizio il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di censura:
1) “Violazione dell'art. 1 co. 1 e 2 co. 2 del DPR 213/2002 Regolamento sui documenti caratteristici e dei principi di obiettività, imparzialità, equità con cui debbono essere espressi il giudizio sul servizio, il rendimento e le capacità degli Ufficiali. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e contraddittorietà”;
2) “violazione di legge art. 3 l. n. 241/90. Eccesso di potere per carenza di motivazione. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti;
3) “violazione ed errata applicazione della normativa attinente la struttura della documentazione caratteristica – eccesso di potere per carenza di istruttoria – travisamento ed erronea valutazione dei fatti – violazione del giusto procedimento – illogicità, contraddittorietà – sviamento”;
4) “Violazione della circolare del MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Prot. n. M_D/ GMIL_06-V/G.L./28979/D9-1 del 31 ottobre 2006 avente ad oggetto: Redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all’Esercito, alla Marina, all’Aeronautica e all’Arma dei Carabinieri. Eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità, equità e trasparenza”.
Il 10 febbraio 2021 il Ministero della difesa si è costituito con memoria con cui ha eccepito la tardività del deposito del ricorso.
Con memoria, depositata il 16 febbraio 2026, parte ricorrente chiede di valutare la “possibilità di estinguere il presente processo per cessazione della materia del contendere, con spese compensate tra le parti”.
Alla udienza straordinaria del 17 febbraio 2026, tenutasi da remoto, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il Collegio ritenuto di poter qualificare la domanda di parte ricorrente come declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse ad una pronuncia di merito, non ravvisando i presupposti di una pronuncia di merito di cessazione della materia del contendere, dichiara il ricorso improcedibile.
Ritenuto di potere compensare le spese attesa la particolarità della vicenda e tenuto conto della mancata opposizione del Ministero resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN MA NG, Presidente FF, Estensore
MAgiovanna Amorizzo, Primo Referendario
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NN MA NG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.