TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 08/04/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1317 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, vertente
TRA
(C.F.: ), nella qualità di legale rappresentante Parte_1 C.F._1 della società elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Nesci Parte_2
Sergio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
parte attrice
E
(P.I.: , già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso Controparte_2 lo studio dell'Avv. Placanica Alessandra, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
parte convenuta
OGGETTO: Somministrazione;
CONCLUSIONI: come da note in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Preliminarmente deve essere richiamata la sentenza n. 335/2023, emessa dall'intestato Tribunale in data 31.05.2023, con cui è stata rigettata la querela di falso presentata in via incidentale dal
(già . Controparte_1 Controparte_2
Con ricorso in riassunzione ex art. 297 c.p.c. depositato in data 11.08.2023, , Parte_1
nella qualità di legale rappresentante della riportandosi al contenuto degli Parte_2
1 scritti difensivi articolati in corso di causa ed insistendo nell'ammissione delle richieste istruttorie ivi formulate, chiedeva la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del presente giudizio, sospeso a seguito della querela di falso incidentale promossa dall'odierna convenuta.
Fissata l'udienza del 28.11.2023 per la prosecuzione del giudizio, con comparsa depositata in data
22.09.2023, si costituiva in giudizio il richiamandosi al Controparte_1
contenuto dei propri atti di causa ed alle conclusioni, eccezioni ed istanze ivi formulate, insistendo nel loro accoglimento.
Con ordinanza del 29.11.2023, il giudice precedentemente titolare del procedimento - “sulla base degli esiti della querela di falso e delle risultanze probatorie acquisite in atti” - formulava una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. e disponeva l'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 28/2010, rinviando la causa all'udienza del
26.03.2024 per la verifica degli esiti della proposta conciliativa e della mediazione.
Con decreto del 31.01.2024 di questo Giudice, subentrato nella titolarità del presente procedimento solo a far data dal 29.01.2024, la causa è stata rinviata per i medesimi incombenti all'udienza tabellare del 28.03.2024; con ordinanza del 19.04.2024, rigettate le richieste istruttorie formulate dalla parte attrice, il procedimento è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.09.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.; con ordinanza del
27.09.2024, comunicata alle parti in pari data, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Giova premettere che la fattispecie in esame, riguardante un contratto di fornitura di energia elettrica, dev'essere inquadrata nello schema giuridico del contratto di somministrazione, caratterizzato da una serie continuativa di prestazioni che il somministratore si obbliga ad effettuare nei confronti del cliente dietro versamento di un prezzo.
Costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato
2 dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(SS.UU. n. 13533/2001; Cass. civ. n. 15659/2011). Pertanto, mentre il creditore deve provare il fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè l'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione, oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (Tribunale Potenza, n.
198/2020).
La regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
n. 9706/2024).
Tanto premesso, deve osservarsi che, nella fattispecie, l'odierna parte attrice ha formulato una domanda di accertamento negativo del credito vantato nei suoi confronti dal Servizio Elettrico
Nazionale (cfr. lettere a) e b) delle conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio), cui far conseguire la declaratoria di illegittimità dell'interruzione, da parte del fornitore, dell'erogazione dell'energia elettrica presso la sede della – in c/da Lacchi, SS 106, km 113 – Parte_2
e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento “della somma complessiva di € 10.000,00,
o quella maggiore e/o minore che verrà riconosciuta in corso di causa a titolo di risarcimento dei danni, oltre l'indennizzo per il distacco illegittimo dell'erogazione dell'energia elettrica, per un periodo di circa 3 mesi, nella misura che il Giudice adito andrà a determinare in via equitativa, giusta delibera n. 172/07, emessa dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il gas, a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti dall'attore per il grave inadempimento contrattuale posto in essere dalla predetta convenuta, per i motivi tutti spiegati in narrativa, nonché il risarcimento anche del danno non patrimoniale, nella misura che il Giudice riterrà di giustizia” (lett. c) delle conclusioni dell'atto di citazione).
Orbene, la domanda attorea di accertamento negativo del credito – avente ad oggetto le fatture: 1)
n. 0809731480213731 del 05/11/2006 per l'importo di € 842,35; 2) n. 0809731480213732 del
05/12/2006 per l'importo di € 868,14; 3) n. 0809731480213743 del 08/07/2007 per l'importo di €
1.307,28; 4) n. 0809731480213744 del 04/08/2007 per l'importo di € 410,45; 5) n.
0809731480213745 del 04/09/2007 per l'importo di € 409,09 e, quindi per il complessivo
3 ammontare di € 3.837,31 – è senza dubbio fondata, alla luce delle risultanze dell'attività istruttoria espletata nel procedimento incidentale di querela di falso avente ad oggetto le “ricevute di versamento sul conto corrente postale n. 6890” meglio indicate in atti, conclusosi con sentenza di rigetto.
Per l'effetto, anche la correlata domanda di cui alla lettera b) delle conclusioni riportate nell'atto di citazione - volta ad ottenere l'accertamento “che il pagamento della somma di € 246,66 corrisposta dal sig. per la fattura n° 809733900003214 del 14/09/2016, è regolare, Pt_2 atteso che la ulteriore somma di € 3.599,70, non è dovuta in quanto riferente alle fatture tutte sopra indicate al punto a) ritualmente pagate” - è fondata e deve essere accolta.
Ed invero, con fattura n. 809733900003214 del 14.09.2016, l'allora Controparte_2 calcolava in € 3.846,16 l'importo dovuto dalla – di cui € 266,46 a titolo di Parte_2
corrispettivo per la fornitura di energia elettrica per il bimestre agosto-settembre 2016 ed €
3.579,70 per le precedenti fatture, ritenute insolute (con la precisazione che l'addebito residuo per la fattura n. 0809731480213731 del 05/11/2006 veniva computato in € 604,74 anziché in €
842,35).
Nel caso in esame, gli esiti dell'attività istruttoria svolta durante il procedimento incidentale di querela di falso inducono a ritenere che , nella qualità di legale rappresentante Parte_1
della società abbia compiutamente dimostrato di aver adempiuto al Parte_2
pagamento delle suindicate fatture, essendo stata rigettata la querela di falso avverso le ricevute di pagamento prodotte dall'odierna parte attrice.
Ne consegue, pertanto, che il credito compendiato nella successiva fattura n. 809733900003214 del 14.09.2016, con specifico riguardo alle fatture il cui pagamento è stato dimostrato in corso di causa, è errato, risultando dovuto il solo importo di € 266,46 (il cui avvenuto pagamento non è mai stato contestato dall'odierna convenuta), quale corrispettivo per la fornitura di energia elettrica per il bimestre agosto-settembre 2016.
Per tutte le ragioni che precedono, e richiamate in questa sede le conclusioni cui è pervenuto il
Collegio con la sentenza n. 335/2023, in accoglimento della domanda attorea di accertamento negativo del credito, deve essere dichiarato:
a) che le fatture n. 0809731480213731 del 05/11/2006 per l'importo di € 842,35; n.
0809731480213732 del 05/12/2006 per l'importo di € 868,14; n. 0809731480213743 del
4 08/07/2007 per l'importo di € 1.307,28; n. 0809731480213744 del 04/08/2007 per l'importo di € 410,45; n. 0809731480213745 del 04/09/2007 per l'importo di € 409,09 risultano ritualmente pagate e che nulla è ancora dovuto dall'attore in relazione ad esse;
b) che la somma di € 266,46 corrisposta dall'attore per la fattura n. 809733900003214 del
14.09.2016 è regolare, risultando il residuo importo non dovuto in base a quanto esposto alla lett. a) che precede;
Tanto premesso, deve essere scrutinata l'ulteriore domanda attorea, volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del distacco di energia elettrica effettuato dal fornitore presso la sede della Parte_2
Sul punto, l'odierno attore ha dedotto l'illegittimità del comportamento dell'odierna convenuta che, nonostante l'avvenuto pagamento delle fatture, ha distaccato l'energia elettrica presso la sede della ritenendo erroneamente dette fatture insolute;
ha altresì eccepito, in Parte_2 subordine, la prescrizione dell'altrui pretesa e, comunque, la violazione dell'art.
8.1 della delibera n. 200/99 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.
La convenuta, sin dalla propria comparsa di costituzione e risposta, ha eccepito di aver provveduto al distacco dell'energia elettrica in data 6.03.2017 in quanto, previ accertamenti esperiti presso
“quest'ultima non confermava gli avvenuti pagamenti da parte della società Controparte_3 attrice” sicché, in virtù dell'art. 18.1 lett. d) delle Condizioni Generali del contratto di somministrazione versato in atti, “dopo aver inviato comunicazione di messa in mora contenente diffida ad adempiere ricevuta da controparte il 14.4.2017, persistendo l'inadempimento ha inizialmente depotenziato la fornitura ed in seguito ha proceduto con le operazioni di distacco”; inoltre, ha allegato di aver chiesto successivamente ulteriore conferma a in merito ai CP_3 mancati pagamenti da parte dell'utente e che, con comunicazione del 20.10.2017, Controparte_3 informava che “le ricerche dei versamenti descritti in oggetto sono risultate negative, in
[...] quanto i dati forniti non trovano riscontro nelle scritture contabili di ” (cfr. pag. 49 CP_3
del fascicolo di parte convenuta).
L'eccezione si appalesa infondata.
In disparte la questione relativa al rispetto o meno da parte del fornitore dell'iter previsto per procedere al distacco dell'erogazione dell'energia elettrica, ad avviso della scrivente appare dirimente il rilievo per cui la clausola di cui all'art. 18.1 lett. d) delle Condizioni Generali del
5 contratto di somministrazione (ai sensi del quale: “Se il Cliente non rispetta le norme contrattuali il Fornitore può: … d) sospendere la fornitura o risolvere di diritto il presente contratto in caso di inadempimento dovuto a morosità relativa a una fornitura per usi diversi da quello abitativo, dello stesso Cliente, anche se cessata. La sospensione o la risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al Cliente di messa in mora, contenente il preavviso e l'intimazione di adempiere”) costituisce una specificazione contrattuale dell'art. 1565 c.c., ed integra una reazione all'inadempimento dell'utente cui viene opposta l'exceptio inadimplenti contractus; ne consegue che, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte, “la sospensione della fornitura è legittima solo finché permane l'inadempimento dell'utente e che detta sospensione, se attuata quando ormai l'utente ha pagato il suo debito, costituisce inadempimento contrattuale e obbliga perciò il somministrante al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c., a meno che non sia fornita la prova che tale inadempimento è stato determinato da causa non imputabile al somministrante, ovvero, nella specie, dalla ignoranza incolpevole dell'avvenuto pagamento. La mancata conoscenza del pagamento da parte dello specifico ufficio addetto alla sospensione e riattivazione del servizio, essendo un fatto interno alla società e non dipendente dall'utente, non esclude l'obbligazione risarcitoria se non sia fornita la prova che essa dipende da causa estranea alla società e alla sua organizzazione (Cass., 17 gennaio 1997, n. 9624)” (Cass. civ., Sez. 3, n.
25731/2015).
Nella vicenda sottesa al presente giudizio, il fornitore ha proceduto a sospendere l'erogazione dell'energia elettrica sebbene – come sostenuto a più riprese dal nella fase stragiudiziale Pt_2
(cfr. corrispondenza tra le parti, allegata al fascicolo di parte convenuta) e, poi, confermato dall'esito del procedimento di querela di falso in via incidentale – l'odierno attore avesse provveduto a pagare le cinque fatture emesse negli anni 2006-2007, documentando detto pagamento per il tramite delle relative ricevute, sicché alcuna morosità era a lui ascrivibile.
Pertanto, il distacco di energia da parte del fornitore, effettuato malgrado l'odierna parte attrice avesse eccepito di essere in regola con i pagamenti, integra un inadempimento contrattuale idoneo a fondare, quanto meno in astratto, una pretesa risarcitoria del cliente nei suoi confronti.
Ed invero, nella presente fattispecie il Servizio Elettrico Nazionale non ha offerto alcuna prova atta a dimostrare che il suddetto inadempimento sia stato determinato da causa a sé non imputabile, quale l'ignoranza incolpevole dell'avvenuto pagamento da parte del cliente.
6 Il fornitore, infatti, ha allegato – ma non provato – di aver esperito accertamenti presso
[...]
prima di procedere al distacco dell'energia elettrica presso la sede della CP_3 Parte_2
[...]
Né a tal fine può apparire dirimente la comunicazione del 20.10.2017 (comunque successiva alla data del distacco dell'energia, nonché all'instaurazione del presente giudizio), apparentemente riconducibile a avente ad oggetto “esito versamenti a favore del c/c n. 6890”. Controparte_3
Ed invero, va innanzitutto evidenziato che detta comunicazione era relativa soltanto a quattro delle cinque fatture asseritamente insolute – il che rende di per sé illegittima la richiesta del pagamento dell'importo corrispondente alla fattura non menzionata da – ma soprattutto, e con portata a CP_3
parere di questo Giudice assorbente, siffatta comunicazione è del tutto sprovvista di qualsivoglia sottoscrizione da parte dell'operatore incaricato.
Pertanto, ad avviso della scrivente, il fornitore - prima di emettere l'ulteriore fattura e di procedere al distacco dell'energia elettrica presso la sede della - avrebbe dovuto Parte_2
diligentemente richiedere ulteriori chiarimenti a , attivandosi immediatamente per CP_3
ottenere copia delle scritture contabili tenute da quest'ultima, al fine di accertare se effettivamente non vi fosse corrispondenza tra i versamenti registrati sul conto corrente n. 6890 dell'odierna convenuta acceso presso , e quelli di cui alle ricevute di versamento prodotte. CP_3
Nessuna valenza esimente, infatti, può attribuirsi ad una comunicazione non firmata, apparentemente proveniente da , in assenza di qualsivoglia riscontro documentale di CP_3
tipo contabile e, più a monte, di alcuna richiesta in tal senso indirizzata a da parte del CP_3 fornitore dell'energia elettrica.
Alla luce di quanto precede, nonché tenuto conto degli esiti del giudizio di querela di falso incidentale, deve ritenersi che la mancata conoscenza da parte del fornitore del pagamento delle cinque fatture effettuato dal cliente sia dipesa da causa addebitabile al fornitore stesso.
Ciononostante, non merita accoglimento la domanda risarcitoria azionata dal nel presente Pt_2
giudizio e correlata all'accertato inadempimento contrattuale imputabile al fornitore.
Ed infatti, alla luce dei principi che governano la ripartizione dell'onus probandi, chi si assume danneggiato è tenuto a fornire la prova degli elementi costitutivi del proprio diritto, dimostrando sia l'an sia il quantum del pregiudizio (patrimoniale e/o non patrimoniale) effettivamente subito, non essendo consentita la deduzione di un danno in re ipsa.
7 Nella vicenda de qua, la parte attrice si è limitata a dedurre che “a causa dell'illegittimo distacco dell'erogazione dell'energia elettrica, si è trovata nella impossibilità di esercitare la propria attività lavorativa di vendita di autovetture e di officina, con grave ed irreparabile danno patrimoniale la cui entità è difficilmente quantificabile, atteso anche la perdita di clientela la quale è stata costretta a rivolgersi presso altre concessionarie per l'acquisto di autovetture e presso altre autofficine per la riparazione delle proprie autovetture. Al danno patrimoniale da quantificarsi nella misura di € 10.000,00, o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, vi è da aggiungere anche il danno di natura non patrimoniale da quantificarsi nella misura che il Giudice riterrà di giustizia”.
Orbene, merita osservarsi che il pregiudizio è stato solo genericamente dedotto dall'odierna parte attrice, risultando sfornito già sul piano allegatorio del dovuto supporto assertivo. A fortiori, deve rilevarsi il difetto di qualsivoglia riscontro probatorio alle suddette allegazioni.
Ed invero, con riguardo al danno patrimoniale da mancato guadagno, la Suprema Corte è pacifica nell'affermare che lo stesso, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (Cass. civ., Sez. 3, n. 29486/2024; Cass. civ., Sez. 6 - 2, n. 5613/2018; Cass. civ., Sez. 3, n.
24632/2015).
Ad avviso di questo Giudice alcun elemento – neppure indiziario – può utilmente desumersi dai preventivi di vendita versati in atti ed emessi dalla società nel periodo Parte_2
compreso tra maggio e settembre 2016, aventi ad oggetto soltanto il prezzo stimato per la vendita di autovetture in epoca ampiamente antecedente a quella del distacco di energia elettrica da parte dell' CP_2
Peraltro, deve rilevarsi che detti preventivi sono sprovvisti dei requisiti minimi essenziali per essere considerati documenti in senso formale e giuridico, essendo privi di qualsivoglia sottoscrizione (cfr. sul punto Cass. civ., Sez. 6-3, n. 27624/2020: “Altro è il documento che
8 giuridicamente non è tale (cioè non ha gli elementi per potersi considerare documento, e … tale deve ritenersi una fotocopia incompleta di un atto non sottoscritto), altro è invece il documento che è formalmente e giuridicamente tale, ma della cui efficacia probatoria si discute;
il convenuto non ha l'onere di prendere specifica posizione su documenti che non hanno i requisiti minimi per essere considerati tali condizione questa che precede quella del loro valore probatorio, attenendo alla loro stessa natura giuridica di documenti;
ha invece l'onere di contestazione specifica di documenti che sono giuridicamente tali (il preventivo in originale completo di ogni elemento identificativo, lo è), e di cui si tratta di valutare l'efficacia probatoria”).
Ancora, deve ribadirsi anche in questa sede l'inammissibilità, e comunque l'irrilevanza, dei capitoli di prova testimoniale articolati da parte attrice nella memoria ex art. 183 co.6 n. 2) c.p.c. depositata il 6.04.2018, in quanto vertenti su circostanze inconducenti ai fini del decidere (cap. 1 e
2), non specificamente contestate (cap.3), da provare documentalmente e comunque formulate in maniera generica e/o contenenti valutazioni non demandabili ai testi (cap. 4 e 5).
Infatti, ad avviso di questo giudicante – ed in conformità all'orientamento di merito dell'intestato
Tribunale (cfr. ad esempio sent. n. 263/2021; n. 284/2021) – il danno da mancato guadagno avrebbe dovuto essere provato sulla base di idonea documentazione atta a dimostrare l'entità degli utili netti (risultante dalla differenza tra ricavi e costi) ottenuti dalla società in condizioni ordinarie di lavoro nello stesso periodo interessato dall'interruzione negli anni precedenti al distacco di energia elettrica o, quanto meno, in prossimità alla data in cui è avvenuto il distacco.
Nella fattispecie, invece, non risulta offerta alcuna prova in ordine all'effettiva perdita e/o sviamento di clientela, né ad altri pregiudizi di carattere economico sicché, in mancanza di una specifica dimostrazione del fatturato della società, nonché della percentuale di utile solitamente ricavato rispetto a quanto fatturato, non è possibile desumere in maniera induttiva l'entità del danno da mancato guadagno asseritamente subito dalla società . Parte_2
A detta carenza probatoria non è possibile rimediare con una liquidazione equitativa del risarcimento: ed invero, “la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c.) presuppone che, a fronte dell'avvenuta dimostrazione dell'esistenza e dell'entità materiale del danno, per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto
9 ammontare, ferma restando la necessità di riferirsi all'integralità dei pregiudizi accertati” (Cass. civ., Sez. 3, n. 31546/2018).
Nella fattispecie, per come rilevato ut supra, ben avrebbe potuto la parte attrice fornire prova documentale dell'allegato mancato guadagno, sicché deve ritenersi che, in difetto, il Giudice non possa sostituirsi alla parte che non ha compiutamente assolto al proprio onere probatorio.
Né a detta lacuna probatoria sarebbe stato possibile porre rimedio mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio che, per stessa ammissione dell'attore, si sarebbe rivelata esplorativa: ed invero, la parte attrice ha chiesto disporsi c.t.u. “al fine di accertare in via approssimativa, non essendo facilmente accertabile, l'entità del danno patrimoniale”.
Tuttavia, com'è noto, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. 6 - 1, n.
30218/2017).
Parimenti, del tutto generica si appalesa la domanda risarcitoria relativa al “danno di natura non patrimoniale”, difettando in atti qualsivoglia allegazione in merito alla natura, alla consistenza ed alle conseguenze del dedotto pregiudizio, non risultando articolati neppure capitoli di prova ad esso inerenti.
Per tutte le ragioni che precedono, in difetto di compiuta allegazione e prova del danno da mancato guadagno, nonché del danno non patrimoniale asseritamente subiti dall'odierna parte attrice - ed in considerazione del principio per cui il danno deve essere, in ogni caso, sempre adeguatamente provato dalla parte che ne richiede il ristoro (cfr. nello stesso senso Tribunale Napoli, n.
6866/2023) - la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
Né tampoco può trovare accoglimento la domanda volta ad ottenere l'erogazione dell'indennizzo
“per il distacco illegittimo dell'erogazione dell'energia elettrica, per un periodo di circa 3 mesi, nella misura che il Giudice adito andrà a determinare in via equitativa, giusta delibera n. 172/07, emessa dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il gas”.
10 Premesso che il provvedimento emesso da un'Autorità amministrativa indipendente non può essere qualificato unicamente come delibera, riconducibile alla categoria degli atti amministrativi, ma, ove provvisto del valore di fonte normativa regolamentare, ovvero attuato con atto regolamentare, soggiace al principio iura novit curia, con la conseguenza che il giudice è tenuto ad attivarsi autonomamente per reperirlo, e comunque a valutarlo ove prodotto dalle parti, indipendentemente dal rispetto delle preclusioni processuali istruttorie (Cass. civ., Sez. 3, n.
21407/2022), nella fattispecie deve innanzitutto rilevarsi la genericità della domanda indennitaria di parte attrice, non avendo quest'ultima neppure indicato le norme di riferimento di cui chiede l'applicazione, né specificato a quali tra i parametri riportati nella delibera n. 172/2007 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas andrebbe correlato il chiesto indennizzo, invero neppure quantificato dall'attore.
In ogni caso, non può che rilevarsi che la vicenda in esame esuli dall'ambito applicativo dalla delibera n. 172/2007, avendo quest'ultima ad oggetto la “Direttiva per la tutela dei clienti finali di energia elettrica interessati da interruzioni prolungate o estese”.
Posto che, ai sensi dell'art.
1.1 della delibera n. 4/2004 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il
Gas (richiamata espressamente dalla delibera del 2007), per “interruzione” si intende “la condizione nella quale la tensione sul punto di consegna dell'energia elettrica per un cliente finale
è inferiore all'1% della tensione dichiarata”, l'art.
2.1 della delibera n. 172/2007 prevede che “Il presente provvedimento persegue la duplice finalità di provvedere a un rimborso forfetario per il disagio subito dai clienti BT e MT nel caso di interruzioni di durata prolungata oltre gli standard fissati dal presente provvedimento, originate a qualunque livello di tensione del sistema elettrico e per qualunque causa, e di promuovere il tempestivo ripristino del servizio per le interruzioni da parte delle imprese di distribuzione e dell'impresa di trasmissione”; l'art.
3.1 dispone che “Ai fini del presente provvedimento, il tempo di ripristino dell'alimentazione di energia elettrica è il tempo, misurato in minuti e valutato per ogni singolo cliente interessato, intercorrente tra l'istante di inizio dell'interruzione e l'istante di fine della stessa, valutato come l'istante in cui la tensione sul punto di consegna di detto cliente è stata ripristinata ai valori normali e tale ripristino è durato per almeno un'ora”; l'art.
3.4 prevede poi che “sono definiti nella tabella 1, distintamente per i clienti MT e BT, standard di qualità [espressi in ore] relativi al tempo massimo di ripristino dell'alimentazione dell'energia elettrica”. L'art. 4 disciplina i rimborsi per le interruzioni
11 prolungate statuendo che “
4.1 In caso di mancato rispetto dei tempi massimi di ripristino dell'alimentazione definiti dall'articolo 3, anche qualora l'interruzione occorra in periodi di condizioni eccezionali e/o per effetto di eventi eccezionali e/o di casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza, l'impresa distributrice versa un rimborso ad ogni cliente coinvolto nell'interruzione pari, per ciascuna tipologia di utenza e ciascuna tipologia di interruzione, alla somma indicata nella tabella 2. 4.2 Il pagamento del rimborso non presuppone di per sé l'accertamento della responsabilità in ordine alla causa dell'interruzione. Per l'impresa distributrice che eroga il rimborso è fatto salvo il diritto di rivalsa nei casi previsti dal presente provvedimento.
4.3 I rimborsi di cui al comma 1 sono erogati ai clienti entro il primo ciclo di fatturazione utile trascorsi 60 (sessanta) giorni dall'interruzione, senza che questi ne facciano richiesta, con le modalità di cui all'articolo 33, comma 33.7 del
Testo integrato della qualità (…)”.
Nella fattispecie in esame, tuttavia, non si è trattato di un'interruzione di energia elettrica per un circoscritto periodo di tempo, il cui ripristino non è avvenuto entro i termini massimi di cui al succitato art. 3 – presupposto per l'operatività dell'art. 4 della delibera n. 172/2007 –, bensì di un distacco dell'energia elettrica iniziato in data 6.03.2017 e, almeno sino al deposito della comparsa conclusionale di parte attrice, ancora in corso.
Pertanto, non ricorrendo i presupposti applicativi della delibera in esame, alcun indennizzo può essere liquidato in favore dell'odierna parte attrice.
L'esito complessivo della lite, tenuto conto anche della fase incidentale di querela di falso, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti (fatta eccezione per le sole spese di c.t.u., già liquidate con decreto collegiale del 31.05.2023 e definitivamente poste a carico del con la sentenza n. 335/2023). Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie la domanda attorea di accertamento negativo del credito e, per l'effetto dichiara:
a) che le fatture n. 0809731480213731 del 05/11/2006 per l'importo di € 842,35; n.
0809731480213732 del 05/12/2006 per l'importo di € 868,14; n. 0809731480213743 del 08/07/2007 per l'importo di € 1.307,28; n. 0809731480213744 del 04/08/2007 per
12 l'importo di € 410,45; n. 0809731480213745 del 04/09/2007 per l'importo di € 409,09 risultano ritualmente pagate e che nulla è ancora dovuto dall'attore in relazione ad esse;
b) che la somma di € 266,46 corrisposta dall'attore per la fattura n. 809733900003214 del
14.09.2016 è regolare, risultando il residuo importo non dovuto in base a quanto esposto alla lett. a) che precede;
- dichiara l'inadempimento contrattuale dell'odierna parte convenuta per aver proceduto illegittimamente al distacco dell'erogazione di energia elettrica presso la sede della
[...]
Parte_2
- rigetta, per le ragioni esposte in parte motiva, le domande attoree di risarcimento del danno e di erogazione dell'indennizzo per il distacco dell'energia elettrica;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti, incluse quelle relative al procedimento di querela di falso in via incidentale (fatta eccezione per le sole spese di c.t.u., già liquidate con decreto collegiale del 31.05.2023 e definitivamente poste a carico del Servizio
Elettrico Nazionale con la sentenza n. 335/2023).
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 08/04/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1317 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, vertente
TRA
(C.F.: ), nella qualità di legale rappresentante Parte_1 C.F._1 della società elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Nesci Parte_2
Sergio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
parte attrice
E
(P.I.: , già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso Controparte_2 lo studio dell'Avv. Placanica Alessandra, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
parte convenuta
OGGETTO: Somministrazione;
CONCLUSIONI: come da note in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Preliminarmente deve essere richiamata la sentenza n. 335/2023, emessa dall'intestato Tribunale in data 31.05.2023, con cui è stata rigettata la querela di falso presentata in via incidentale dal
(già . Controparte_1 Controparte_2
Con ricorso in riassunzione ex art. 297 c.p.c. depositato in data 11.08.2023, , Parte_1
nella qualità di legale rappresentante della riportandosi al contenuto degli Parte_2
1 scritti difensivi articolati in corso di causa ed insistendo nell'ammissione delle richieste istruttorie ivi formulate, chiedeva la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del presente giudizio, sospeso a seguito della querela di falso incidentale promossa dall'odierna convenuta.
Fissata l'udienza del 28.11.2023 per la prosecuzione del giudizio, con comparsa depositata in data
22.09.2023, si costituiva in giudizio il richiamandosi al Controparte_1
contenuto dei propri atti di causa ed alle conclusioni, eccezioni ed istanze ivi formulate, insistendo nel loro accoglimento.
Con ordinanza del 29.11.2023, il giudice precedentemente titolare del procedimento - “sulla base degli esiti della querela di falso e delle risultanze probatorie acquisite in atti” - formulava una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. e disponeva l'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 28/2010, rinviando la causa all'udienza del
26.03.2024 per la verifica degli esiti della proposta conciliativa e della mediazione.
Con decreto del 31.01.2024 di questo Giudice, subentrato nella titolarità del presente procedimento solo a far data dal 29.01.2024, la causa è stata rinviata per i medesimi incombenti all'udienza tabellare del 28.03.2024; con ordinanza del 19.04.2024, rigettate le richieste istruttorie formulate dalla parte attrice, il procedimento è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.09.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.; con ordinanza del
27.09.2024, comunicata alle parti in pari data, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Giova premettere che la fattispecie in esame, riguardante un contratto di fornitura di energia elettrica, dev'essere inquadrata nello schema giuridico del contratto di somministrazione, caratterizzato da una serie continuativa di prestazioni che il somministratore si obbliga ad effettuare nei confronti del cliente dietro versamento di un prezzo.
Costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato
2 dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(SS.UU. n. 13533/2001; Cass. civ. n. 15659/2011). Pertanto, mentre il creditore deve provare il fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè l'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione, oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (Tribunale Potenza, n.
198/2020).
La regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
n. 9706/2024).
Tanto premesso, deve osservarsi che, nella fattispecie, l'odierna parte attrice ha formulato una domanda di accertamento negativo del credito vantato nei suoi confronti dal Servizio Elettrico
Nazionale (cfr. lettere a) e b) delle conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio), cui far conseguire la declaratoria di illegittimità dell'interruzione, da parte del fornitore, dell'erogazione dell'energia elettrica presso la sede della – in c/da Lacchi, SS 106, km 113 – Parte_2
e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento “della somma complessiva di € 10.000,00,
o quella maggiore e/o minore che verrà riconosciuta in corso di causa a titolo di risarcimento dei danni, oltre l'indennizzo per il distacco illegittimo dell'erogazione dell'energia elettrica, per un periodo di circa 3 mesi, nella misura che il Giudice adito andrà a determinare in via equitativa, giusta delibera n. 172/07, emessa dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il gas, a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti dall'attore per il grave inadempimento contrattuale posto in essere dalla predetta convenuta, per i motivi tutti spiegati in narrativa, nonché il risarcimento anche del danno non patrimoniale, nella misura che il Giudice riterrà di giustizia” (lett. c) delle conclusioni dell'atto di citazione).
Orbene, la domanda attorea di accertamento negativo del credito – avente ad oggetto le fatture: 1)
n. 0809731480213731 del 05/11/2006 per l'importo di € 842,35; 2) n. 0809731480213732 del
05/12/2006 per l'importo di € 868,14; 3) n. 0809731480213743 del 08/07/2007 per l'importo di €
1.307,28; 4) n. 0809731480213744 del 04/08/2007 per l'importo di € 410,45; 5) n.
0809731480213745 del 04/09/2007 per l'importo di € 409,09 e, quindi per il complessivo
3 ammontare di € 3.837,31 – è senza dubbio fondata, alla luce delle risultanze dell'attività istruttoria espletata nel procedimento incidentale di querela di falso avente ad oggetto le “ricevute di versamento sul conto corrente postale n. 6890” meglio indicate in atti, conclusosi con sentenza di rigetto.
Per l'effetto, anche la correlata domanda di cui alla lettera b) delle conclusioni riportate nell'atto di citazione - volta ad ottenere l'accertamento “che il pagamento della somma di € 246,66 corrisposta dal sig. per la fattura n° 809733900003214 del 14/09/2016, è regolare, Pt_2 atteso che la ulteriore somma di € 3.599,70, non è dovuta in quanto riferente alle fatture tutte sopra indicate al punto a) ritualmente pagate” - è fondata e deve essere accolta.
Ed invero, con fattura n. 809733900003214 del 14.09.2016, l'allora Controparte_2 calcolava in € 3.846,16 l'importo dovuto dalla – di cui € 266,46 a titolo di Parte_2
corrispettivo per la fornitura di energia elettrica per il bimestre agosto-settembre 2016 ed €
3.579,70 per le precedenti fatture, ritenute insolute (con la precisazione che l'addebito residuo per la fattura n. 0809731480213731 del 05/11/2006 veniva computato in € 604,74 anziché in €
842,35).
Nel caso in esame, gli esiti dell'attività istruttoria svolta durante il procedimento incidentale di querela di falso inducono a ritenere che , nella qualità di legale rappresentante Parte_1
della società abbia compiutamente dimostrato di aver adempiuto al Parte_2
pagamento delle suindicate fatture, essendo stata rigettata la querela di falso avverso le ricevute di pagamento prodotte dall'odierna parte attrice.
Ne consegue, pertanto, che il credito compendiato nella successiva fattura n. 809733900003214 del 14.09.2016, con specifico riguardo alle fatture il cui pagamento è stato dimostrato in corso di causa, è errato, risultando dovuto il solo importo di € 266,46 (il cui avvenuto pagamento non è mai stato contestato dall'odierna convenuta), quale corrispettivo per la fornitura di energia elettrica per il bimestre agosto-settembre 2016.
Per tutte le ragioni che precedono, e richiamate in questa sede le conclusioni cui è pervenuto il
Collegio con la sentenza n. 335/2023, in accoglimento della domanda attorea di accertamento negativo del credito, deve essere dichiarato:
a) che le fatture n. 0809731480213731 del 05/11/2006 per l'importo di € 842,35; n.
0809731480213732 del 05/12/2006 per l'importo di € 868,14; n. 0809731480213743 del
4 08/07/2007 per l'importo di € 1.307,28; n. 0809731480213744 del 04/08/2007 per l'importo di € 410,45; n. 0809731480213745 del 04/09/2007 per l'importo di € 409,09 risultano ritualmente pagate e che nulla è ancora dovuto dall'attore in relazione ad esse;
b) che la somma di € 266,46 corrisposta dall'attore per la fattura n. 809733900003214 del
14.09.2016 è regolare, risultando il residuo importo non dovuto in base a quanto esposto alla lett. a) che precede;
Tanto premesso, deve essere scrutinata l'ulteriore domanda attorea, volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del distacco di energia elettrica effettuato dal fornitore presso la sede della Parte_2
Sul punto, l'odierno attore ha dedotto l'illegittimità del comportamento dell'odierna convenuta che, nonostante l'avvenuto pagamento delle fatture, ha distaccato l'energia elettrica presso la sede della ritenendo erroneamente dette fatture insolute;
ha altresì eccepito, in Parte_2 subordine, la prescrizione dell'altrui pretesa e, comunque, la violazione dell'art.
8.1 della delibera n. 200/99 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.
La convenuta, sin dalla propria comparsa di costituzione e risposta, ha eccepito di aver provveduto al distacco dell'energia elettrica in data 6.03.2017 in quanto, previ accertamenti esperiti presso
“quest'ultima non confermava gli avvenuti pagamenti da parte della società Controparte_3 attrice” sicché, in virtù dell'art. 18.1 lett. d) delle Condizioni Generali del contratto di somministrazione versato in atti, “dopo aver inviato comunicazione di messa in mora contenente diffida ad adempiere ricevuta da controparte il 14.4.2017, persistendo l'inadempimento ha inizialmente depotenziato la fornitura ed in seguito ha proceduto con le operazioni di distacco”; inoltre, ha allegato di aver chiesto successivamente ulteriore conferma a in merito ai CP_3 mancati pagamenti da parte dell'utente e che, con comunicazione del 20.10.2017, Controparte_3 informava che “le ricerche dei versamenti descritti in oggetto sono risultate negative, in
[...] quanto i dati forniti non trovano riscontro nelle scritture contabili di ” (cfr. pag. 49 CP_3
del fascicolo di parte convenuta).
L'eccezione si appalesa infondata.
In disparte la questione relativa al rispetto o meno da parte del fornitore dell'iter previsto per procedere al distacco dell'erogazione dell'energia elettrica, ad avviso della scrivente appare dirimente il rilievo per cui la clausola di cui all'art. 18.1 lett. d) delle Condizioni Generali del
5 contratto di somministrazione (ai sensi del quale: “Se il Cliente non rispetta le norme contrattuali il Fornitore può: … d) sospendere la fornitura o risolvere di diritto il presente contratto in caso di inadempimento dovuto a morosità relativa a una fornitura per usi diversi da quello abitativo, dello stesso Cliente, anche se cessata. La sospensione o la risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al Cliente di messa in mora, contenente il preavviso e l'intimazione di adempiere”) costituisce una specificazione contrattuale dell'art. 1565 c.c., ed integra una reazione all'inadempimento dell'utente cui viene opposta l'exceptio inadimplenti contractus; ne consegue che, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte, “la sospensione della fornitura è legittima solo finché permane l'inadempimento dell'utente e che detta sospensione, se attuata quando ormai l'utente ha pagato il suo debito, costituisce inadempimento contrattuale e obbliga perciò il somministrante al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c., a meno che non sia fornita la prova che tale inadempimento è stato determinato da causa non imputabile al somministrante, ovvero, nella specie, dalla ignoranza incolpevole dell'avvenuto pagamento. La mancata conoscenza del pagamento da parte dello specifico ufficio addetto alla sospensione e riattivazione del servizio, essendo un fatto interno alla società e non dipendente dall'utente, non esclude l'obbligazione risarcitoria se non sia fornita la prova che essa dipende da causa estranea alla società e alla sua organizzazione (Cass., 17 gennaio 1997, n. 9624)” (Cass. civ., Sez. 3, n.
25731/2015).
Nella vicenda sottesa al presente giudizio, il fornitore ha proceduto a sospendere l'erogazione dell'energia elettrica sebbene – come sostenuto a più riprese dal nella fase stragiudiziale Pt_2
(cfr. corrispondenza tra le parti, allegata al fascicolo di parte convenuta) e, poi, confermato dall'esito del procedimento di querela di falso in via incidentale – l'odierno attore avesse provveduto a pagare le cinque fatture emesse negli anni 2006-2007, documentando detto pagamento per il tramite delle relative ricevute, sicché alcuna morosità era a lui ascrivibile.
Pertanto, il distacco di energia da parte del fornitore, effettuato malgrado l'odierna parte attrice avesse eccepito di essere in regola con i pagamenti, integra un inadempimento contrattuale idoneo a fondare, quanto meno in astratto, una pretesa risarcitoria del cliente nei suoi confronti.
Ed invero, nella presente fattispecie il Servizio Elettrico Nazionale non ha offerto alcuna prova atta a dimostrare che il suddetto inadempimento sia stato determinato da causa a sé non imputabile, quale l'ignoranza incolpevole dell'avvenuto pagamento da parte del cliente.
6 Il fornitore, infatti, ha allegato – ma non provato – di aver esperito accertamenti presso
[...]
prima di procedere al distacco dell'energia elettrica presso la sede della CP_3 Parte_2
[...]
Né a tal fine può apparire dirimente la comunicazione del 20.10.2017 (comunque successiva alla data del distacco dell'energia, nonché all'instaurazione del presente giudizio), apparentemente riconducibile a avente ad oggetto “esito versamenti a favore del c/c n. 6890”. Controparte_3
Ed invero, va innanzitutto evidenziato che detta comunicazione era relativa soltanto a quattro delle cinque fatture asseritamente insolute – il che rende di per sé illegittima la richiesta del pagamento dell'importo corrispondente alla fattura non menzionata da – ma soprattutto, e con portata a CP_3
parere di questo Giudice assorbente, siffatta comunicazione è del tutto sprovvista di qualsivoglia sottoscrizione da parte dell'operatore incaricato.
Pertanto, ad avviso della scrivente, il fornitore - prima di emettere l'ulteriore fattura e di procedere al distacco dell'energia elettrica presso la sede della - avrebbe dovuto Parte_2
diligentemente richiedere ulteriori chiarimenti a , attivandosi immediatamente per CP_3
ottenere copia delle scritture contabili tenute da quest'ultima, al fine di accertare se effettivamente non vi fosse corrispondenza tra i versamenti registrati sul conto corrente n. 6890 dell'odierna convenuta acceso presso , e quelli di cui alle ricevute di versamento prodotte. CP_3
Nessuna valenza esimente, infatti, può attribuirsi ad una comunicazione non firmata, apparentemente proveniente da , in assenza di qualsivoglia riscontro documentale di CP_3
tipo contabile e, più a monte, di alcuna richiesta in tal senso indirizzata a da parte del CP_3 fornitore dell'energia elettrica.
Alla luce di quanto precede, nonché tenuto conto degli esiti del giudizio di querela di falso incidentale, deve ritenersi che la mancata conoscenza da parte del fornitore del pagamento delle cinque fatture effettuato dal cliente sia dipesa da causa addebitabile al fornitore stesso.
Ciononostante, non merita accoglimento la domanda risarcitoria azionata dal nel presente Pt_2
giudizio e correlata all'accertato inadempimento contrattuale imputabile al fornitore.
Ed infatti, alla luce dei principi che governano la ripartizione dell'onus probandi, chi si assume danneggiato è tenuto a fornire la prova degli elementi costitutivi del proprio diritto, dimostrando sia l'an sia il quantum del pregiudizio (patrimoniale e/o non patrimoniale) effettivamente subito, non essendo consentita la deduzione di un danno in re ipsa.
7 Nella vicenda de qua, la parte attrice si è limitata a dedurre che “a causa dell'illegittimo distacco dell'erogazione dell'energia elettrica, si è trovata nella impossibilità di esercitare la propria attività lavorativa di vendita di autovetture e di officina, con grave ed irreparabile danno patrimoniale la cui entità è difficilmente quantificabile, atteso anche la perdita di clientela la quale è stata costretta a rivolgersi presso altre concessionarie per l'acquisto di autovetture e presso altre autofficine per la riparazione delle proprie autovetture. Al danno patrimoniale da quantificarsi nella misura di € 10.000,00, o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, vi è da aggiungere anche il danno di natura non patrimoniale da quantificarsi nella misura che il Giudice riterrà di giustizia”.
Orbene, merita osservarsi che il pregiudizio è stato solo genericamente dedotto dall'odierna parte attrice, risultando sfornito già sul piano allegatorio del dovuto supporto assertivo. A fortiori, deve rilevarsi il difetto di qualsivoglia riscontro probatorio alle suddette allegazioni.
Ed invero, con riguardo al danno patrimoniale da mancato guadagno, la Suprema Corte è pacifica nell'affermare che lo stesso, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (Cass. civ., Sez. 3, n. 29486/2024; Cass. civ., Sez. 6 - 2, n. 5613/2018; Cass. civ., Sez. 3, n.
24632/2015).
Ad avviso di questo Giudice alcun elemento – neppure indiziario – può utilmente desumersi dai preventivi di vendita versati in atti ed emessi dalla società nel periodo Parte_2
compreso tra maggio e settembre 2016, aventi ad oggetto soltanto il prezzo stimato per la vendita di autovetture in epoca ampiamente antecedente a quella del distacco di energia elettrica da parte dell' CP_2
Peraltro, deve rilevarsi che detti preventivi sono sprovvisti dei requisiti minimi essenziali per essere considerati documenti in senso formale e giuridico, essendo privi di qualsivoglia sottoscrizione (cfr. sul punto Cass. civ., Sez. 6-3, n. 27624/2020: “Altro è il documento che
8 giuridicamente non è tale (cioè non ha gli elementi per potersi considerare documento, e … tale deve ritenersi una fotocopia incompleta di un atto non sottoscritto), altro è invece il documento che è formalmente e giuridicamente tale, ma della cui efficacia probatoria si discute;
il convenuto non ha l'onere di prendere specifica posizione su documenti che non hanno i requisiti minimi per essere considerati tali condizione questa che precede quella del loro valore probatorio, attenendo alla loro stessa natura giuridica di documenti;
ha invece l'onere di contestazione specifica di documenti che sono giuridicamente tali (il preventivo in originale completo di ogni elemento identificativo, lo è), e di cui si tratta di valutare l'efficacia probatoria”).
Ancora, deve ribadirsi anche in questa sede l'inammissibilità, e comunque l'irrilevanza, dei capitoli di prova testimoniale articolati da parte attrice nella memoria ex art. 183 co.6 n. 2) c.p.c. depositata il 6.04.2018, in quanto vertenti su circostanze inconducenti ai fini del decidere (cap. 1 e
2), non specificamente contestate (cap.3), da provare documentalmente e comunque formulate in maniera generica e/o contenenti valutazioni non demandabili ai testi (cap. 4 e 5).
Infatti, ad avviso di questo giudicante – ed in conformità all'orientamento di merito dell'intestato
Tribunale (cfr. ad esempio sent. n. 263/2021; n. 284/2021) – il danno da mancato guadagno avrebbe dovuto essere provato sulla base di idonea documentazione atta a dimostrare l'entità degli utili netti (risultante dalla differenza tra ricavi e costi) ottenuti dalla società in condizioni ordinarie di lavoro nello stesso periodo interessato dall'interruzione negli anni precedenti al distacco di energia elettrica o, quanto meno, in prossimità alla data in cui è avvenuto il distacco.
Nella fattispecie, invece, non risulta offerta alcuna prova in ordine all'effettiva perdita e/o sviamento di clientela, né ad altri pregiudizi di carattere economico sicché, in mancanza di una specifica dimostrazione del fatturato della società, nonché della percentuale di utile solitamente ricavato rispetto a quanto fatturato, non è possibile desumere in maniera induttiva l'entità del danno da mancato guadagno asseritamente subito dalla società . Parte_2
A detta carenza probatoria non è possibile rimediare con una liquidazione equitativa del risarcimento: ed invero, “la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c.) presuppone che, a fronte dell'avvenuta dimostrazione dell'esistenza e dell'entità materiale del danno, per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto
9 ammontare, ferma restando la necessità di riferirsi all'integralità dei pregiudizi accertati” (Cass. civ., Sez. 3, n. 31546/2018).
Nella fattispecie, per come rilevato ut supra, ben avrebbe potuto la parte attrice fornire prova documentale dell'allegato mancato guadagno, sicché deve ritenersi che, in difetto, il Giudice non possa sostituirsi alla parte che non ha compiutamente assolto al proprio onere probatorio.
Né a detta lacuna probatoria sarebbe stato possibile porre rimedio mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio che, per stessa ammissione dell'attore, si sarebbe rivelata esplorativa: ed invero, la parte attrice ha chiesto disporsi c.t.u. “al fine di accertare in via approssimativa, non essendo facilmente accertabile, l'entità del danno patrimoniale”.
Tuttavia, com'è noto, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. 6 - 1, n.
30218/2017).
Parimenti, del tutto generica si appalesa la domanda risarcitoria relativa al “danno di natura non patrimoniale”, difettando in atti qualsivoglia allegazione in merito alla natura, alla consistenza ed alle conseguenze del dedotto pregiudizio, non risultando articolati neppure capitoli di prova ad esso inerenti.
Per tutte le ragioni che precedono, in difetto di compiuta allegazione e prova del danno da mancato guadagno, nonché del danno non patrimoniale asseritamente subiti dall'odierna parte attrice - ed in considerazione del principio per cui il danno deve essere, in ogni caso, sempre adeguatamente provato dalla parte che ne richiede il ristoro (cfr. nello stesso senso Tribunale Napoli, n.
6866/2023) - la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
Né tampoco può trovare accoglimento la domanda volta ad ottenere l'erogazione dell'indennizzo
“per il distacco illegittimo dell'erogazione dell'energia elettrica, per un periodo di circa 3 mesi, nella misura che il Giudice adito andrà a determinare in via equitativa, giusta delibera n. 172/07, emessa dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il gas”.
10 Premesso che il provvedimento emesso da un'Autorità amministrativa indipendente non può essere qualificato unicamente come delibera, riconducibile alla categoria degli atti amministrativi, ma, ove provvisto del valore di fonte normativa regolamentare, ovvero attuato con atto regolamentare, soggiace al principio iura novit curia, con la conseguenza che il giudice è tenuto ad attivarsi autonomamente per reperirlo, e comunque a valutarlo ove prodotto dalle parti, indipendentemente dal rispetto delle preclusioni processuali istruttorie (Cass. civ., Sez. 3, n.
21407/2022), nella fattispecie deve innanzitutto rilevarsi la genericità della domanda indennitaria di parte attrice, non avendo quest'ultima neppure indicato le norme di riferimento di cui chiede l'applicazione, né specificato a quali tra i parametri riportati nella delibera n. 172/2007 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas andrebbe correlato il chiesto indennizzo, invero neppure quantificato dall'attore.
In ogni caso, non può che rilevarsi che la vicenda in esame esuli dall'ambito applicativo dalla delibera n. 172/2007, avendo quest'ultima ad oggetto la “Direttiva per la tutela dei clienti finali di energia elettrica interessati da interruzioni prolungate o estese”.
Posto che, ai sensi dell'art.
1.1 della delibera n. 4/2004 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il
Gas (richiamata espressamente dalla delibera del 2007), per “interruzione” si intende “la condizione nella quale la tensione sul punto di consegna dell'energia elettrica per un cliente finale
è inferiore all'1% della tensione dichiarata”, l'art.
2.1 della delibera n. 172/2007 prevede che “Il presente provvedimento persegue la duplice finalità di provvedere a un rimborso forfetario per il disagio subito dai clienti BT e MT nel caso di interruzioni di durata prolungata oltre gli standard fissati dal presente provvedimento, originate a qualunque livello di tensione del sistema elettrico e per qualunque causa, e di promuovere il tempestivo ripristino del servizio per le interruzioni da parte delle imprese di distribuzione e dell'impresa di trasmissione”; l'art.
3.1 dispone che “Ai fini del presente provvedimento, il tempo di ripristino dell'alimentazione di energia elettrica è il tempo, misurato in minuti e valutato per ogni singolo cliente interessato, intercorrente tra l'istante di inizio dell'interruzione e l'istante di fine della stessa, valutato come l'istante in cui la tensione sul punto di consegna di detto cliente è stata ripristinata ai valori normali e tale ripristino è durato per almeno un'ora”; l'art.
3.4 prevede poi che “sono definiti nella tabella 1, distintamente per i clienti MT e BT, standard di qualità [espressi in ore] relativi al tempo massimo di ripristino dell'alimentazione dell'energia elettrica”. L'art. 4 disciplina i rimborsi per le interruzioni
11 prolungate statuendo che “
4.1 In caso di mancato rispetto dei tempi massimi di ripristino dell'alimentazione definiti dall'articolo 3, anche qualora l'interruzione occorra in periodi di condizioni eccezionali e/o per effetto di eventi eccezionali e/o di casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza, l'impresa distributrice versa un rimborso ad ogni cliente coinvolto nell'interruzione pari, per ciascuna tipologia di utenza e ciascuna tipologia di interruzione, alla somma indicata nella tabella 2. 4.2 Il pagamento del rimborso non presuppone di per sé l'accertamento della responsabilità in ordine alla causa dell'interruzione. Per l'impresa distributrice che eroga il rimborso è fatto salvo il diritto di rivalsa nei casi previsti dal presente provvedimento.
4.3 I rimborsi di cui al comma 1 sono erogati ai clienti entro il primo ciclo di fatturazione utile trascorsi 60 (sessanta) giorni dall'interruzione, senza che questi ne facciano richiesta, con le modalità di cui all'articolo 33, comma 33.7 del
Testo integrato della qualità (…)”.
Nella fattispecie in esame, tuttavia, non si è trattato di un'interruzione di energia elettrica per un circoscritto periodo di tempo, il cui ripristino non è avvenuto entro i termini massimi di cui al succitato art. 3 – presupposto per l'operatività dell'art. 4 della delibera n. 172/2007 –, bensì di un distacco dell'energia elettrica iniziato in data 6.03.2017 e, almeno sino al deposito della comparsa conclusionale di parte attrice, ancora in corso.
Pertanto, non ricorrendo i presupposti applicativi della delibera in esame, alcun indennizzo può essere liquidato in favore dell'odierna parte attrice.
L'esito complessivo della lite, tenuto conto anche della fase incidentale di querela di falso, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti (fatta eccezione per le sole spese di c.t.u., già liquidate con decreto collegiale del 31.05.2023 e definitivamente poste a carico del con la sentenza n. 335/2023). Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie la domanda attorea di accertamento negativo del credito e, per l'effetto dichiara:
a) che le fatture n. 0809731480213731 del 05/11/2006 per l'importo di € 842,35; n.
0809731480213732 del 05/12/2006 per l'importo di € 868,14; n. 0809731480213743 del 08/07/2007 per l'importo di € 1.307,28; n. 0809731480213744 del 04/08/2007 per
12 l'importo di € 410,45; n. 0809731480213745 del 04/09/2007 per l'importo di € 409,09 risultano ritualmente pagate e che nulla è ancora dovuto dall'attore in relazione ad esse;
b) che la somma di € 266,46 corrisposta dall'attore per la fattura n. 809733900003214 del
14.09.2016 è regolare, risultando il residuo importo non dovuto in base a quanto esposto alla lett. a) che precede;
- dichiara l'inadempimento contrattuale dell'odierna parte convenuta per aver proceduto illegittimamente al distacco dell'erogazione di energia elettrica presso la sede della
[...]
Parte_2
- rigetta, per le ragioni esposte in parte motiva, le domande attoree di risarcimento del danno e di erogazione dell'indennizzo per il distacco dell'energia elettrica;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti, incluse quelle relative al procedimento di querela di falso in via incidentale (fatta eccezione per le sole spese di c.t.u., già liquidate con decreto collegiale del 31.05.2023 e definitivamente poste a carico del Servizio
Elettrico Nazionale con la sentenza n. 335/2023).
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 08/04/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
13