Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 21/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
RGL 2199/2020
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
20/01/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2199 del R.G. per l'anno 2020 alla quale è stata riunita la causa R.G 2144/2021,
- avente ad oggetto: Indebito previdenziale promossa
Da
, con l'avv. Pietro Accardo Parte_1
Ricorrente
Contro
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. E. Triolo CP_1
Resistente
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, con ricorsi depositati in data 21/09/2020 e 15/07/2021 successivamente riuniti, ha agito in giudizio al fine di sentire dichiarare l'illegittimità
e/o nullità delle trattenute operate dall sulle somme liquidate alla ricorrente a CP_1 titolo di indennità di disoccupazione per gli anni 2019 e 2020 ed eseguite dall a CP_2 titolo di compensazione con quanto allo stesso pretesamente dovuto dalla ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione indebitamente percepita per gli anni 2013 e 2014,
e per la conseguente condanna dello stesso alla restituzione di quanto CP_1
2. L , costituitosi in giudizio ha concluso per il rigetto della domanda poiché CP_1 infondata in fatto e diritto. Eccepiva l'avvenuta decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n.7 convertito con modificazioni nella legge 11.3.1970,
n.83, essendo onere di parte ricorrente dimostrare il mancato compimento della decadenza in oggetto, considerato che le giornate lavorative sono state cancellate a seguito di verbali ispettivi relativi alle aziende datrici e che la cancellazione era confluita rispettivamente, per l'anno 2014 nel primo elenco trimestrale 2016 di variazione pubblicato dal 15/06/2016 al 01/07/2016 e per l'anno 2013 nel quarto elenco trimestrale 2016 di variazione pubblicato dal 10/03/2017 al 25/03/2017 del
Comune di Siderno. Poiché i rapporti di lavoro fittizio avevano dato luogo al pagamento, nel 2013 e nel 2014 da parte dell , di prestazioni a titolo di indennità CP_1 di disoccupazione non dovute a seguito della cancellazione delle predette giornate e della cancellazione dagli elenchi di braccianti agricoli, l'ente ha proceduto al recupero delle prestazioni indebite tramite compensazione con le prestazioni riconosciute per gli anni 2019-2020.
3. Ed invero, il processo previdenziale non ha natura impugnatoria, ma è sempre volto all'accertamento di un diritto sostanziale, ossia della situazione giuridica abilitante che origina da un presupposto fattuale spesso coincidente con l'esistenza del rapporto di lavoro a cui afferisce la tutela assicurativa. Si tratta, quindi, di un giudizio sul rapporto e non sull'atto. L'oggetto dell'accertamento rimesso al Giudice, pertanto, non è
l'operato dell'ente assicuratore, bensì il compendio degli elementi costitutivi del diritto dell'assicurato. Ne consegue che questi deve dare la prova degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale che rivendica o che assume di aver debitamente riscosso (in tal senso, cfr. Corte di Appello di Catanzaro n. 190/2019 del
6/3/2019).
Occorre osservare, infatti, che l'Ente previdenziale, come risulta dalla documentazione allegata alla memoria difensiva, sulla base degli esiti della attività ispettiva svolta con riferimento alla azienda Carbone Sebastiano, cristallizzati nel verbale ispettivo del
23/12/2015, ed all'azienda Zappia Pasquale con verbale ispettivo del 09/09/20216, ha proceduto alla cancellazione delle giornate lavorative relative per gli anni 2013 e 2014
e che detta cancellazione è confluita negli elenchi trimestrali di variazione del Comune di residenza come sopra riportati, notificati mediante pubblicazione telematica,
Sul punto la Corte Costituzionale con la sentenza n. 45 del 23 marzo 2021 ha definitivamente stabilito che è legittima la notifica telematica della cancellazione dagli elenchi nominativi annuali mediante pubblicazione e non comunicazione individuale.
Nel caso di specie il termine per proporre ricorso amministrativo avverso il disconoscimento delle giornate cominciava a decorrere rispettivamente dal 02/07/2016 e dal 26/03/2017. Orbene avverso la mancata iscrizione non risulta che il ricorrente abbia proposto tempestivamente ricorso amministrativo nei termini e comunque ha proposto tardivamente ricorso giudiziario nelle date del 21/09/2020 e
15/07/2021.
Ne discende che la mancata iscrizione è divenuta ormai definitiva e non più contestabile essendo decorsi i termini decadenza (120 giorni) per la proposizione dell'azione giudiziaria decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni per il ricorso amministrativo. (cfr Cass 03/04/2008 n. 8650 secondo cui: “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perchè non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso).
Non avendo fornito alcuna prova in ordine al proprio diritto ad essere iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni in contestazione, l'odierno ricorrente non ha conseguentemente assolto all'onere, esistente a suo carico, di comprovare la effettiva spettanza delle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione per l'annualità in oggetto, essendo l'iscrizione negli elenchi uno dei presupposti per il pagamento di detta prestazione. Come è noto, infatti, in tema di indebito, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto (così Cass. S.U. n. 18046 del 2010, richiamata nelle successive conformi sentenze della Suprema Corte, tra cui Cass. n. 198/2011 e Cass. n. 19082/2011).
Ne consegue il rigetto della domanda.
5. Pur a fronte della soccombenza della parte ricorrente, riscontrandosi in atti la declaratoria ai sensi dell'art. 152, co. 1, disp. att. cpc, regolarmente formata, non può darsi luogo alla condanna alle spese del giudizio in capo alla medesima.
PQM
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
- rigetta il ricorso.
- spese compensate.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 21/01/2025.
IL GIUDICE dott. Davide De Leo