Articolo 7 della Legge 2 dicembre 1967, n. 1213
Articolo 6Articolo 8
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7 gennaio 1968
Art. 7.
Le graduatorie provinciali per le assegnazioni di insegnanti elementari previste negli articoli 2, 3, 4 e 5 sono compilate da apposita commissione unica provinciale costituita a norma della legge 31 gennaio 1953, n. 41 , secondo i criteri stabiliti per ciascuna delle assegnazioni medesime con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentita la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Le graduatorie compilate dalla commissione sono approvate dal provveditore agli studi che ne dispone la pubblicazione nell'albo del provveditorato. Il provveditore dispone le assegnazioni secondo l'ordine delle graduatorie e nei limiti dei posti conferibili.
L'elenco de.
gli insegnanti nominati e' annualmente pubblicato nel.
l'albo del provveditorato nonche' nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
Gli insegnanti sono assegnati alla direzione didattica nella cui giurisdizione presteranno servizio con indicazione dei rispettivi compiti a norma degli articoli 2, 3, 4 e 5. Il direttore esercitera' le attribuzioni di competenza nei confronti degli insegnanti medesimi.
Le graduatorie nazionali per le assegnazioni dei direttori didattici previste dall'art. 5 sono compilate e apposita commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione. I criteri per la compilazione delle graduatorie sono stabiliti con decreto del Ministro, sentita la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Le graduatorie e l'elenco dei direttori nominati sono pubblicati sul Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
Entrata in vigore il 7 gennaio 1968