Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero Francesco De Pietro Presidente
2. dr. Antonietta Savino Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. all'esito dell'udienza del'11.03.2025, tenuta in trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2031/24 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Parte_1
avv.ti Marco Alois e Giovina Palazzo, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente, in , via Unità Italiana n. 28; Pt_1
appellante
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Stabile, presso il cui CP_1 studio elettivamente domicilia in Aversa alla via Torrebianca n. 29; appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.07.2024, l' impugnava la sentenza n. 806 Parte_1
del 2024 del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, che aveva accolto la domanda di collaboratore professionale sanitario CP_1
infermiere, in servizio presso l'ospedale di Aversa, e aveva così statuito: “- accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione corrispondente a 10 minuti per ogni turno di lavoro pari al tempo impiegato nell'indossare e dismettere i prescritti
1
In particolare, contestava che il Tribunale, peraltro senza svolgere alcuna istruttoria, avesse ritenuto che la beggiatura avvenisse dopo la vestizione a inizio turno e prima della svestizione alla fine dello stesso e che, in ogni caso, dette operazioni accadessero sotto il controllo datoriale, anche se alcunché sul punto fosse stato dedotto in ricorso.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con il rigetto della domanda formulata con il ricorso di primo grado.
Si costituiva in giudizio la ed eccepiva l'inammissibilità dell'appello di cui CP_1
chiedeva comunque il rigetto.
All'esito dell'udienza tenuta con la modalità sopra detta, la causa è decisa.
Preliminarmente, appare, ictu oculi, sufficientemente individuabile nell'appello proposto quella specificità dei motivi richiesta per poter superare la sua eccepita inammissibilità; lo stesso, poi, è anche fondato, condividendosi le ragioni già espresse da questa Corte in diversa composizione.
La res controversa è rappresentata dal diritto alla retribuzione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa da lavoro, cd. “tempo tuta”.
L'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l.vo n. 66 del 2003, che ha recepito le Direttive 93/104
e 00/34 CE, definisce orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. La giurisprudenza sovranazionale ha ravvisato il fattore determinante per l'individuazione dell'orario nell'obbligo per il lavoratore di essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (cfr. sentenza Dellas e a., C-14/04, punto 48, nonché ordinanze Vorel, C-437105, punto 28,
e Grigore, C258/10, punto 63).
Pertanto, affinché un lavoratore possa essere considerato a disposizione del proprio datore di lavoro, occorre che si trovi in una situazione nella quale sia obbligato giuridicamente ad eseguirne le istruzioni e a prestare l'attività nel suo interesse.
2 La Suprema Corte nazionale, in relazione al diritto alla remunerazione del tempo impiegato per la vestizione/svestizione, ha ritenuto che ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo in cui indossare la divisa, la condotta in esame faccia parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa e, come tale, non debba essere retribuita (cfr., ex plurimis, Cass., n. 19273 del 2006).
Sul punto, più di recente, è stato precisato che il c.d. "tempo tuta" costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo (cfr. Cass., n. 25478 del 2023).
Inoltre, è escluso dal computo dell'orario di lavoro il tempo impiegato dal dipendente per effettuare operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro che siano di carattere non necessario né strettamente obbligatorio, come avviene quando sia le attività di vestizione della tuta da lavoro sia quelle successive alla timbratura del cartellino non siano in alcun modo eterodirette, con riguardo tanto alle modalità quanto alle tempistiche, dal datore di lavoro (cfr. Cass. n. 9215 del 2012).
Si è, altresì, evidenziato che il tempo per la vestizione e svestizione debba essere remunerato non solo nei casi di eterodirezione “esplicita” ma anche in quelli di eterodirezione “implicita”, considerata la funzione assolta dalla divisa per alcune categorie professionali. In particolare, con riferimento agli infermieri, si è affermato che le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria, perché trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell' Pt_2 ma dell'igiene pubblica e, come tali, devono ritenersi implicitamente autorizzate da parte dell' stessa;
per il lavoro all'interno delle strutture sanitarie, anche nel Pt_2
silenzio della contrattazione collettiva integrativa, infatti, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (Cfr. Cass. n. 3901 del 2019).
3 In altri termini, anche la natura degli indumenti può implicitamente evidenziare eterodirezione, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento o dalla specifica funzione che devono assolvere e così dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (Cfr.
Cass n. 16604 del 2019). In tale contesto, la Suprema Corte riconosce l'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora debba essere obbligatoriamente effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno.
Da ultimo, la Suprema Corte, con sentenza n. 12408 del 2024, facendo mirabilmente una sintesi degli sviluppi normativo-giurisprudenziali ha riepilogato che nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003-88-CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266-14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento.
In tale contesto, la considerazione della natura dell'indumento deve correlarsi alla prova dell'effettivo esercizio del potere conformativo del datore di lavoro, attraverso l'indicazione delle modalità di tempo e di luogo per indossare lo stesso.
Ciò posto, nel caso in esame, la lavoratrice deduceva di aver impiegato un tempo eccedentario rispetto a quello retribuito, per la vestizione/svestizione, ma se poteva essere oggetto di attività istruttoria il profilo della successione temporale tra vestizione/svestizione e beggiatura (le versioni delle parti divergono in ordine alla circostanza azionata, per la quale la vestizione avvenga prima di timbrare la presenza e la svestizione dopo), non era oggetto di richiesta istruttoria la circostanza dei tempi della vestizione/svestizione, se la stessa fosse libera rispetto all'attestazione dell'inizio/fine turno e senza che il datore di lavoro controllasse una tale successione.
4 Le circostanze oggetto dell'articolazione probatoria non contengono queste
Part fondamentali specificazioni e la non contestazione dell' attiene ai profili ovvi dell'obbligo di indossare la divisa durante l'attività, mentre vengono espressamente contestati sia i tempi delle beggiature sia il fatto che la fase della vestizione/svestizione sia stata mai assistita da direttive del datore di lavoro o comunque rientranti nella sua sfera di controllo, anche solo potenziale, in ordine al come, al quando e ai limiti temporali dell'operazione.
Peraltro, il fatto, dedotto nel ricorso introduttivo, della notevole distanza tra gli spogliatoi e il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, collocati su piani diversi, renderebbe ancora più pregante la prova, non articolata, che le operazioni preliminari e finali in discorso avvenissero in tempi definiti, quindi sotto il controllo, pur generale, del datore di lavoro, nel rispetto di determinate prescrizioni, quantomeno di ordine temporale.
In altri termini, manca nella fattispecie al vaglio la deduzione e, quindi, la richiesta di prova che l'attività per cui è causa fosse eteroimposta, anche solo implicitamente, mancando specifiche indicazioni sulla procedura di vestizione e svestizione e sul soggetto preposto al controllo della stessa, con il relativo potere disciplinare.
Trattasi di carenze assertive che elidono anche la possibilità di definire un'eterodirezione implicita, per la quale, per le ragioni sopra dette, oltre alla natura del capo di vestiario indossato, occorreva comunque la prova dell'obbligo di modalità e di orario, sotto un controllo almeno generale e potenziale della parte datoriale e anche le richieste probatorie, di riflesso, risentono degli stessi limiti.
Alcuna valenza presentano, poi, potevano avere la direttiva della Giunta della Regione
Campania dell'8 ottobre 2010 e la successiva delibera del 17 novembre 2010, richiamate nel ricorso di primo grado, che invitavano a fissare tempi e modi per regolamentare e retribuire i tempi di vestizione/svestizione, circostanza che, per quanto detto, non è provato sia in concreto avvenuta, così come il disposto dell'art. 27 del
CCNL, che ingloba le operazioni per cui è causa nell'orario di lavoro, purché, evidentemente, le operazioni si svolgano in modo regolamentato da parte datoriale (e
5 la lavoratrice non ha impostato la sua azione direttamente per l'adempimento ex art. 27 cit.).
In conclusione, reputa la Corte non condivisibile la statuizione del Tribunale che ricavava la prova del controllo dell'esatta esecuzione dal mero obbligo degli operatori
Part di indossare la divisa aziendale (“Da ciò deriva che la convenuta obbliga gli operatori socio sanitari alla vestizione in ospedale, e ne controlla l'esatta esecuzione”).
A quanto esposto consegue che l'appello va accolto, per cui, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda formulata con il ricorso di primo grado.
In considerazione delle questioni affrontate, relative a profili di deduzione e prova, reputa la Corte equo dichiarare, anche nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come emendato da Corte Cost. n. 77/18, compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda formulata da con il ricorso di primo CP_1
grado; compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado.
Così deciso in Napoli l'11.03.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente
6