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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 04/03/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
nella controversia di primo grado iscritta al n. 724/2024 R.G.
tra
, e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi giusta procura in
[...] C.F._2 atti dall'Avv. Marco De Bernardi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via di Gracciano nel Corso n. 53, Montepulciano (SI)
PARTE OPPONENTE nei confronti di
), e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1
), rappresentata e difesa giusta procura in CP_2 P.IVA_2 atti dall' Avv. Elena Cenni ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Eleonora Bui in Via Voltaia del Corso n. 64, Montepulciano (SI)
PARTE OPPOSTA
Oggi 04/03/2025 alle h.
9.02 innanzi al giudice IU LI sono comparsi: per le parti opponenti l'avv. Marco De Bernardi.
Per parte opposta l'avv. Francesco Speronello in sostituzione dell'Avv.
Elena Cenni.
È presente la Dott.ssa Persona_1 CP_3
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti collegati da remoto i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato
1 svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'Avv. De Bernardi si riporta ai propri atti evidenziando che il contratto deve essere revocato in quanto posto in essere in frode alla legge e conclude come da atto di citazione.
L'Avv. Speronello si riporta ai propri atti e contesta quanto dedotto da controparte evidenziando che gli opponenti non rivestono la qualità di consumatori e se anche lo fossero il contratto non sarebbe nullo per le ragioni già dedotte in atti. Conclude come da memoria ex art. 171 ter n. 1
c.p.c..
Entrambe le parti dichiarano sin da ora di rinunciare a collegarsi per la lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio all'esito della quale pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII SSIIEENNAA
2 MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
1. Con ricorso monitorio la società – premesso di Controparte_1 essere creditrice nei confronti di e in Parte_1 Parte_2 virtù di un contratto di mutuo chirografario n. 40682/39 datato 4.3.2019 stipulato da questi ultimi con Banca Valdichiana Credito Cooperativo di
Chiusi e Montepulciano Società Cooperativa, poi ceduto alla
[...]
– ha chiesto ingiungersi ai sensi dell'art. 642 c.p.c. ai predetti CP_1 soggetti la somma complessiva di € 61.851,76 oltre gli interessi.
In data 31.1.2024, il Tribunale adito ha emesso il decreto ingiuntivo n. 67/2024 (n. 119/2024 R.G.) provvisoriamente esecutivo nei confronti di e Parte_2 Parte_1
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 67/2024
e hanno domandato, previa Parte_2 Parte_1 sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la sua revoca poiché nullo e privo di efficacia, stante l'inesigibilità delle somme ingiunte;
in via riconvenzionale hanno chiesto accertarsi la nullità del mutuo chirografario poiché sottoscritto in qualità di consumatori, con condanna alla Banca di restituzione dell'intero importo per metà ciascuno, limitando la domanda ad € 61.000,00.
In particolare, gli opponenti hanno dedotto di aver rivestito la qualifità di consumatori nella conclusione del mutuo;
che il contratto sottoscritto è un contratto di credito al consumo utilizzato per uno scopo estraneo alla sua funzione tipica - ovvero destinato a soddisfare bisogni di natura personale e privata del contraente - in quanto contratto per consolidare le passività della società Store One S.r.l. di cui i medesimi sono soci al 50%; che il contratto presenta delle clausole abusive, segnatamente gli artt. 4, 6 comma I e III, e 7.
Si è costituita la convenuta domandando il rigetto dell'opposizione perché infondata, con condanna degli opponenti a pagare in via solidale la somma di € 61.851,76, oltre gli ulteriori interessi sino al saldo.
Parte opposta ha dedotto che è pacifico che i soggetti ingiunti all'epoca della sottoscrizione del contratto erano persone fisiche svolgenti
3 attività professionale e imprenditoriale: in particolare Parte_2 era amministratore unico di tre società, compresa la società Store One
S.r.l., di cui era anche socio al 50%; era socio al 50% Parte_1 della predetta società, oltre che amministratore e liquidatore di altre società; che il mutuo era destinato a ripianare sia l'esposizione della società Store One S.r.l. sia un'esposizione personale dei soci strettamente connessa con gli interessi della predetta società e prima ancora della società New Target S.r.l.; che, anche nell'ipotesi in cui dovessero qualificarsi come consumatori, la destinazione del prestito alla soddisfazione dei loro interessi imprenditoriali non determinerebbe la nullità del contratto.
Quanto alla domanda riconvenzionale di restituzione della somma erogata ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, trattandosi di pretesa restitutoria derivante da una condotta tenuta dalla banca titolare originaria del rapporto cui si si riferisce il credito ceduto;
ha, infine, contestato la nullità delle clausole del contratto, sia per difetto in capo agli opponenti della necessaria qualifica soggettiva, sia perché non integranti le fattispecie di cui all'art. 33 cod. cons..
Senza necessità di istruttoria la causa viene oggi in discussione.
2. L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Giova premettere che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, in cui il giudice “è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso” (cfr. Cass. n. 1184/2007;
Cass. n. 3649/2012).
4 Dunque, nel giudizio di cognizione che si apre a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, mentre l'opposto assume la veste sostanziale di attore, l'opponente assume la posizione di convenuto con diversa ripartizione dell'onere probatorio, nel senso precisato e ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n. 13533/01, orientamento ormai più che consolidato.
Nella predetta sentenza la Corte ha affermato che grava sul creditore che agisca per l'adempimento l'onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre grava sul debitore l'onere di provare l'avvenuto adempimento ovvero l'esistenza di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
Nel caso di specie, parte opposta ha provato la propria fonte negoziale, depositando il contratto di mutuo sottoscritto dagli opponenti e la Banca Valdichiana Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano
Società Cooperativa, titolare originaria del rapporto creditizio, la cessione del credito da parte della predetta banca all'odierna opposta,
[...]
il contratto di conto corrente sul quale è stata versata la CP_1 somma mutuata e i relativi estratti conto;
ha, altresì, allegato l'inadempimento degli opponenti depositando la comunicazione effettuata dalla creditrice originaria (doc. 4 fasc. monitorio) agli odierni opponenti circa la risoluzione del contratto e la diffida al pagamento della somma allora dovuta.
Viceversa parte opponente, su cui gravava l'onere di fornire la prova dell'avvenuto adempimento o l'esistenza di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa, nulla ha provato.
Difatti, gli opponenti hanno dedotto quale motivo di opposizione l'asserita qualifica di consumatori in capo ai medesimi e la conseguenziale nullità del contratto di mutuo poiché destinato per scopi estranei al medesimo, ovvero non atto a soddisfare i bisogni di natura personale e privata del contraente ma a ripianare le passività della società Parte_3
[...]
5
[...] Sul punto, va ricordato che la nozione di "consumatore", ai sensi dell'art. 2, lettera b), della direttiva 93/13 e dell'art. 18 Codice del
Consumo ha un carattere oggettivo e va valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione, spettando al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il soggetto abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata (CGUE, 19 novembre 2015 (causa c - 74/15) e 14 settembre 2016 (causa c - 534/15).
Nel dettaglio, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la qualifica di consumatore, ai sensi dell'art. 3 D.Lgs n. 206/2005, rilevante ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui all'art. 33 del predetto decreto, spetta alle sole persone fisiche, allorché concludano un contratto per la soddisfazione di esigenza della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata (cfr. Cass. n. 17848/2017; n. 5705/2014) e che deve essere considerato professionista tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che utilizzi il contratto non necessariamente nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale (cfr. tra le altre Cass. n. 22810/2018;
Cass. n. 8419/2019; Cass. n. 11639/2022).
In applicazione dei principi di diritto appena richiamati, deve escludersi l'attribuibilità agli odierni opponenti della qualifica di consumatori giacché i medesimi risultavano essere, all'epoca della sottoscrizione del contratto di mutuo, soci al 50% ciascuno della società
6 Store One S.r.l. (doc 11-12, fasc. monitorio), onde difetta la qualità di consumatori.
Nel dettaglio, dal contratto di mutuo (doc. 3, pag. 22, fasc. monitorio) emerge che la richiesta di erogazione della somma è stata effettuata al fine di ripianare l'esposizione debitoria della società Store
One S.r.l. e della posizione cointestata di – Parte_2 Parte_1
.
[...]
Dal contratto di conto corrente, intestato ad entrambi i soggetti e sul quale è stata accreditata la somma mutuata, e dai relativi estratti conto
(doc. 8-9, fasc. opposta) si evince, infatti, che il prestito è stato impiegato per estinguere le esposizioni debitorie generatesi sugli opponenti al fine di sostenere le attività delle società amministrate e/ o controllate da parte dei medesimi.
In particolare, dall'estratto conto del 29.3.2019 (doc. 9, pag. 70, fasc. opposta) risulta che in data 4.3.2019 è stata erogata la somma oggetto di mutuo n. 40682 e che è stata in parte utilizzata per ripianare l'esposizione debitoria di un precedente mutuo n. 35355, sottoscritto dai medesimi in qualità di amministratori della società New Target S.r.l. (doc
11-12, fasc. monitorio) e in parte versata a favore della società Store One
S.r.l..
Da tali elementi emerge, in modo inequivoco, la sussistenza dello stretto collegamento tra la somma erogata a titolo di mutuo e l'attività imprenditoriale e professionale svolta dagli odierni opponenti dovendosi, quindi, escludere che si tratti di un contratto concluso a fini privati.
Esclusa la qualifica di consumatori, nessun pregio rivestono le domande di nullità del contratto per conclusione dello stesso per scopi estranei alla sua funzione tipica, ovvero non per soddisfare i bisogni personali ma per ripianare le posizioni debitorie delle predette società, e di restituzione della somma erogata a titolo di mutuo;
così come nessun rilievo assume la domanda fatta valere in subordine, cioè di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto poiché presenti alcune clausole vessatorie nel contratto, in quanto la valutazione del carattere abusivo o meno delle
7 predette clausole postula che il contratto di mutuo sia concluso da soggetti qualificati come consumatori (cfr. Cass. S.U. n. 9479/2023).
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 55/14 e secondo lo scaglione di riferimento (da € 52.001,00 a
€ 260.000,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ad eccezione della fase istruttoria che non ha avuto luogo, stante l'attività svolta e la non particolare complessità della causa seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 281 sexies c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara il decreto ingiuntivo n.
67/2024 definitivamente esecutivo;
- condanna e , in solido tra loro, Parte_1 Parte_2 alla rifusione in favore di e per essa la mandataria Controparte_1 delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € CP_2
4.217,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettarie, IVA e
CPA se per legge.
Siena, 04/03/2025 Il Giudice
(Dott.ssa IU LI)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
8
COLLEGAMENTO DA REMOTO
nella controversia di primo grado iscritta al n. 724/2024 R.G.
tra
, e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi giusta procura in
[...] C.F._2 atti dall'Avv. Marco De Bernardi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via di Gracciano nel Corso n. 53, Montepulciano (SI)
PARTE OPPONENTE nei confronti di
), e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1
), rappresentata e difesa giusta procura in CP_2 P.IVA_2 atti dall' Avv. Elena Cenni ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Eleonora Bui in Via Voltaia del Corso n. 64, Montepulciano (SI)
PARTE OPPOSTA
Oggi 04/03/2025 alle h.
9.02 innanzi al giudice IU LI sono comparsi: per le parti opponenti l'avv. Marco De Bernardi.
Per parte opposta l'avv. Francesco Speronello in sostituzione dell'Avv.
Elena Cenni.
È presente la Dott.ssa Persona_1 CP_3
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti collegati da remoto i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato
1 svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'Avv. De Bernardi si riporta ai propri atti evidenziando che il contratto deve essere revocato in quanto posto in essere in frode alla legge e conclude come da atto di citazione.
L'Avv. Speronello si riporta ai propri atti e contesta quanto dedotto da controparte evidenziando che gli opponenti non rivestono la qualità di consumatori e se anche lo fossero il contratto non sarebbe nullo per le ragioni già dedotte in atti. Conclude come da memoria ex art. 171 ter n. 1
c.p.c..
Entrambe le parti dichiarano sin da ora di rinunciare a collegarsi per la lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio all'esito della quale pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII SSIIEENNAA
2 MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
1. Con ricorso monitorio la società – premesso di Controparte_1 essere creditrice nei confronti di e in Parte_1 Parte_2 virtù di un contratto di mutuo chirografario n. 40682/39 datato 4.3.2019 stipulato da questi ultimi con Banca Valdichiana Credito Cooperativo di
Chiusi e Montepulciano Società Cooperativa, poi ceduto alla
[...]
– ha chiesto ingiungersi ai sensi dell'art. 642 c.p.c. ai predetti CP_1 soggetti la somma complessiva di € 61.851,76 oltre gli interessi.
In data 31.1.2024, il Tribunale adito ha emesso il decreto ingiuntivo n. 67/2024 (n. 119/2024 R.G.) provvisoriamente esecutivo nei confronti di e Parte_2 Parte_1
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 67/2024
e hanno domandato, previa Parte_2 Parte_1 sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la sua revoca poiché nullo e privo di efficacia, stante l'inesigibilità delle somme ingiunte;
in via riconvenzionale hanno chiesto accertarsi la nullità del mutuo chirografario poiché sottoscritto in qualità di consumatori, con condanna alla Banca di restituzione dell'intero importo per metà ciascuno, limitando la domanda ad € 61.000,00.
In particolare, gli opponenti hanno dedotto di aver rivestito la qualifità di consumatori nella conclusione del mutuo;
che il contratto sottoscritto è un contratto di credito al consumo utilizzato per uno scopo estraneo alla sua funzione tipica - ovvero destinato a soddisfare bisogni di natura personale e privata del contraente - in quanto contratto per consolidare le passività della società Store One S.r.l. di cui i medesimi sono soci al 50%; che il contratto presenta delle clausole abusive, segnatamente gli artt. 4, 6 comma I e III, e 7.
Si è costituita la convenuta domandando il rigetto dell'opposizione perché infondata, con condanna degli opponenti a pagare in via solidale la somma di € 61.851,76, oltre gli ulteriori interessi sino al saldo.
Parte opposta ha dedotto che è pacifico che i soggetti ingiunti all'epoca della sottoscrizione del contratto erano persone fisiche svolgenti
3 attività professionale e imprenditoriale: in particolare Parte_2 era amministratore unico di tre società, compresa la società Store One
S.r.l., di cui era anche socio al 50%; era socio al 50% Parte_1 della predetta società, oltre che amministratore e liquidatore di altre società; che il mutuo era destinato a ripianare sia l'esposizione della società Store One S.r.l. sia un'esposizione personale dei soci strettamente connessa con gli interessi della predetta società e prima ancora della società New Target S.r.l.; che, anche nell'ipotesi in cui dovessero qualificarsi come consumatori, la destinazione del prestito alla soddisfazione dei loro interessi imprenditoriali non determinerebbe la nullità del contratto.
Quanto alla domanda riconvenzionale di restituzione della somma erogata ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, trattandosi di pretesa restitutoria derivante da una condotta tenuta dalla banca titolare originaria del rapporto cui si si riferisce il credito ceduto;
ha, infine, contestato la nullità delle clausole del contratto, sia per difetto in capo agli opponenti della necessaria qualifica soggettiva, sia perché non integranti le fattispecie di cui all'art. 33 cod. cons..
Senza necessità di istruttoria la causa viene oggi in discussione.
2. L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Giova premettere che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, in cui il giudice “è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso” (cfr. Cass. n. 1184/2007;
Cass. n. 3649/2012).
4 Dunque, nel giudizio di cognizione che si apre a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, mentre l'opposto assume la veste sostanziale di attore, l'opponente assume la posizione di convenuto con diversa ripartizione dell'onere probatorio, nel senso precisato e ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n. 13533/01, orientamento ormai più che consolidato.
Nella predetta sentenza la Corte ha affermato che grava sul creditore che agisca per l'adempimento l'onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre grava sul debitore l'onere di provare l'avvenuto adempimento ovvero l'esistenza di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
Nel caso di specie, parte opposta ha provato la propria fonte negoziale, depositando il contratto di mutuo sottoscritto dagli opponenti e la Banca Valdichiana Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano
Società Cooperativa, titolare originaria del rapporto creditizio, la cessione del credito da parte della predetta banca all'odierna opposta,
[...]
il contratto di conto corrente sul quale è stata versata la CP_1 somma mutuata e i relativi estratti conto;
ha, altresì, allegato l'inadempimento degli opponenti depositando la comunicazione effettuata dalla creditrice originaria (doc. 4 fasc. monitorio) agli odierni opponenti circa la risoluzione del contratto e la diffida al pagamento della somma allora dovuta.
Viceversa parte opponente, su cui gravava l'onere di fornire la prova dell'avvenuto adempimento o l'esistenza di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa, nulla ha provato.
Difatti, gli opponenti hanno dedotto quale motivo di opposizione l'asserita qualifica di consumatori in capo ai medesimi e la conseguenziale nullità del contratto di mutuo poiché destinato per scopi estranei al medesimo, ovvero non atto a soddisfare i bisogni di natura personale e privata del contraente ma a ripianare le passività della società Parte_3
[...]
5
[...] Sul punto, va ricordato che la nozione di "consumatore", ai sensi dell'art. 2, lettera b), della direttiva 93/13 e dell'art. 18 Codice del
Consumo ha un carattere oggettivo e va valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione, spettando al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il soggetto abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata (CGUE, 19 novembre 2015 (causa c - 74/15) e 14 settembre 2016 (causa c - 534/15).
Nel dettaglio, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la qualifica di consumatore, ai sensi dell'art. 3 D.Lgs n. 206/2005, rilevante ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui all'art. 33 del predetto decreto, spetta alle sole persone fisiche, allorché concludano un contratto per la soddisfazione di esigenza della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata (cfr. Cass. n. 17848/2017; n. 5705/2014) e che deve essere considerato professionista tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che utilizzi il contratto non necessariamente nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale (cfr. tra le altre Cass. n. 22810/2018;
Cass. n. 8419/2019; Cass. n. 11639/2022).
In applicazione dei principi di diritto appena richiamati, deve escludersi l'attribuibilità agli odierni opponenti della qualifica di consumatori giacché i medesimi risultavano essere, all'epoca della sottoscrizione del contratto di mutuo, soci al 50% ciascuno della società
6 Store One S.r.l. (doc 11-12, fasc. monitorio), onde difetta la qualità di consumatori.
Nel dettaglio, dal contratto di mutuo (doc. 3, pag. 22, fasc. monitorio) emerge che la richiesta di erogazione della somma è stata effettuata al fine di ripianare l'esposizione debitoria della società Store
One S.r.l. e della posizione cointestata di – Parte_2 Parte_1
.
[...]
Dal contratto di conto corrente, intestato ad entrambi i soggetti e sul quale è stata accreditata la somma mutuata, e dai relativi estratti conto
(doc. 8-9, fasc. opposta) si evince, infatti, che il prestito è stato impiegato per estinguere le esposizioni debitorie generatesi sugli opponenti al fine di sostenere le attività delle società amministrate e/ o controllate da parte dei medesimi.
In particolare, dall'estratto conto del 29.3.2019 (doc. 9, pag. 70, fasc. opposta) risulta che in data 4.3.2019 è stata erogata la somma oggetto di mutuo n. 40682 e che è stata in parte utilizzata per ripianare l'esposizione debitoria di un precedente mutuo n. 35355, sottoscritto dai medesimi in qualità di amministratori della società New Target S.r.l. (doc
11-12, fasc. monitorio) e in parte versata a favore della società Store One
S.r.l..
Da tali elementi emerge, in modo inequivoco, la sussistenza dello stretto collegamento tra la somma erogata a titolo di mutuo e l'attività imprenditoriale e professionale svolta dagli odierni opponenti dovendosi, quindi, escludere che si tratti di un contratto concluso a fini privati.
Esclusa la qualifica di consumatori, nessun pregio rivestono le domande di nullità del contratto per conclusione dello stesso per scopi estranei alla sua funzione tipica, ovvero non per soddisfare i bisogni personali ma per ripianare le posizioni debitorie delle predette società, e di restituzione della somma erogata a titolo di mutuo;
così come nessun rilievo assume la domanda fatta valere in subordine, cioè di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto poiché presenti alcune clausole vessatorie nel contratto, in quanto la valutazione del carattere abusivo o meno delle
7 predette clausole postula che il contratto di mutuo sia concluso da soggetti qualificati come consumatori (cfr. Cass. S.U. n. 9479/2023).
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 55/14 e secondo lo scaglione di riferimento (da € 52.001,00 a
€ 260.000,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ad eccezione della fase istruttoria che non ha avuto luogo, stante l'attività svolta e la non particolare complessità della causa seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 281 sexies c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara il decreto ingiuntivo n.
67/2024 definitivamente esecutivo;
- condanna e , in solido tra loro, Parte_1 Parte_2 alla rifusione in favore di e per essa la mandataria Controparte_1 delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € CP_2
4.217,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettarie, IVA e
CPA se per legge.
Siena, 04/03/2025 Il Giudice
(Dott.ssa IU LI)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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