Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/04/2025, n. 1885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1885 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 5162/2024 R.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 21/08/1982 (C.F.: , e da Parte_1 C.F._1
, n. a CATANIA (CT) il 13/04/1989, (C.F.: , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. OLIVERI BARBARA, presso il cui studio legale in
Catania sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Posta in decisione all'udienza del 26.02.2025, svoltasi in modalità cartolare, come da note autorizzate e depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 25/11/2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c., Parte_1
e chiedevano a questo Tribunale la pronuncia della
[...] Parte_2
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Catania il 01/06/2012, dal quale in data 22/07/2024 è nato il figlio . Persona_1
Poiché la convivenza era divenuta intollerabile, decidevano di separarsi e in data
5/09/2017 presentavano convenzione di negoziazione assistita, il cui accordo è versato in atti con pedissequa autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica presso il
Il giudice delegato assegnava termine fino al 26/02/2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza. In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di pronunciarne il divorzio, alle condizioni di cui in ricorso.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia dell'accordo di negoziazione assistita ex art. 6, c. 2 del D.lgs. 132/2014 e ss. del 05/09/2017 e pedissequa autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania del
11/09/2017.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e l'affidamento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio , minorenne, sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre;
2) Il padre potrà vedere e tenere il figlio minore, salvo diverso accordo, compatibilmente con le esigenze lavorative dello stesso, il martedì e giovedì dalle ore 13,30 alle ore 20,00 e a settimane alterne dalle ore 17,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
a settimane alterne;
per il periodo estivo, i genitori potranno tenere il minore per venti giorni, anche non consecutivi, da concordarsi anticipatamente;
per il periodo natalizio, il padre potrà tenere il figlio per sette giorni anche non consecutivi, comprese ad anni alterni la festività del Natale e del Capodanno;
per il periodo pasquale, il padre potrà tenere la minore per quattro giorni consecutivi, comprese ad anni alterni la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Ogni festività religiosa e civile, seguirà il criterio dell'alternanza. Il minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno del Per_1
proprio compleanno;
Il padre e la madre passeranno con il minore il giorno del proprio Per_1
compleanno e le feste del papà e della mamma, indipendentemente dal giorno in cui cadano;
3) Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra la somma mensile di euro 350,00 a Per_1 Pt_2
titolo di mantenimento del figlio minore , entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente Per_1
in base agli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie (attività ludico sportive, spese scolastiche, spese mediche, et similia), preventivamente concordate tra i coniugi;
4) In ordine alla casa coniugale sita in Misterbianco (CT), Via Venezia n. 14, di proprietà del sig.
, terzo piano, la stessa viene assegnata alla sig.ra perché la abiti col figlio;
Per_1 Pt_2
5) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, rinunciando a qualsiasi forma di mantenimento e dichiarano che ad oggi hanno regolarizzato le loro posizioni economiche, non avendo vicendevolmente alcunché di pretendere e domandare.”
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge
8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013.
Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Catania il 01/06/2012 tra Parte_1
e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di
[...] Parte_2
matrimonio dello stato civile del Comune di Catania dell'anno 2012, al n. 116, della parte
2 serie A, alle condizioni di cui al ricorso.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Statuisce in ordine all'affidamento del minore ed al contributo di Persona_1
mantenimento dello stesso come da motivazione.
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 28/03/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Sonia Di Gesu