Ordinanza cautelare 26 gennaio 2016
Sentenza 28 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 26 luglio 2023
Rigetto
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 14/07/2025, n. 6178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6178 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06178/2025REG.PROV.COLL.
N. 06152/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6152 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giulia Alviggi e Roberto Bove, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonino Cascone e Giuliana Senatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n.30;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, Sezione Prima, 28 dicembre 2021, n. 2928, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cava de' Tirreni;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 luglio 2025 il Cons. Francesca Picardi e udita per la parte appellata l’Avvocato Giuliana Senatore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.-OMISSIS- ha impugnato l’ordinanza di sospensione lavori, di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n.-OMISSIS-, adottata dal Comune di Cava de’ Tirreni, lamentando la violazione di legge per la propria estraneità al compimento dell’abuso ed il difetto motivazione e di proporzionalità della misura adottata.
Il Comune di Cava de’ Tirreni si è costituito, eccependo l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica al Consorzio di Bonifica Integrale-Comprensorio Sarno e deducendo, altresì, l’infondatezza nel merito del ricorso.
All’esito del giudizio di primo grado, il ricorso è stato rigettato, stante la mancata prova, da parte del ricorrente, delle proprie deduzioni difensive. Nella sentenza si è ribadito che incombe sul privato l’onere della prova in ordine all’ultimazione entro una certa data di un’opera edilizia, al fine di dimostrare che essa rientri tra quelle per cui non era richiesto un titolo ratione temporis, e si è ritenuta la misura adottata adeguata e proporzionata rispetto al tipo di abuso e, cioè, alla realizzazione di un’opera di nuova costruzione in zona sottoposta a plurimi vincoli di tipo paesaggistico, fluviale e archeologico.
2. Avverso tale sentenza l’originario ricorrente ha proposto appello, deducendo l’error in iudicando e l’illogicità della motivazione, in quanto, da un lato, non si è tenuto conto delle eccezioni relative alla propria estraneità alla realizzazione del muro e, dall’altro, è stata annullata, con sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, l’ordinanza di ingiunzione emessa dal Consorzio di Bonifica nei propri confronti, in considerazione dell’annullamento in autotutela da parte dello stesso Consorzio di Bonifica del presupposto verbale di accertamento (annullamento che fa venire meno il principale elemento indiziario su cui si fonda la sentenza impugnata).
Il Comune si è costituito, contestando la fondatezza dell’appello e riproponendo l’eccezione di inammissibilità del ricorso originario per omessa notifica al Consorzio.
3. Il ricorso deve essere rigettato, visto che l'ordinanza di demolizione può legittimamente essere emanata nei confronti del proprietario dell'immobile anche se egli non è responsabile della realizzazione dell’opera abusiva, in quanto gli abusi edilizi integrano illeciti permanenti sanzionati in via ripristinatoria, a prescindere dall’accertamento del dolo o della colpa o dall'eventuale stato di buona fede del proprietario (Consiglio di Stato, Sez. VI, 19/4/2024, n. 3574). Risulta, pertanto, irrilevante, ai fini della legittimità del provvedimento impugnato, l’asserita, ma non dimostrata estraneità del ricorrente appellante alla realizzazione dell’abuso. A ciò si aggiunga, peraltro, che l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione e del presupposto verbale di accertamento, come risultanti dalla sentenza prodotta nel presente giudizio, sono circostanze da cui non si desumono elementi indiziari chiari ed univoci relativamente alla realizzazione dell’opera da parte di soggetti diversi dal ricorrente appellante o relativamente alla sua assoluta estraneità alla realizzazione dell’opera.
4. In conclusione, l’appello deve essere rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto lo rigetta.
Condanna la parte appellante alla refusione, in favore della parte appellata, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Picardi | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.