Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/02/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 2330/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 04.02.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 03/10/2024 da e Parte_1 Parte_2
, rappresentati e difesi dagli avv.ti DE NARDO STEFANIA e VALERIO BENEDUCE,
[...] tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in VAIRANO PATENORA in data 13/06/2009; rilevato, altresì, che dal matrimonio è nata una figlia, (07.01.2011); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2) la figlia sarà affidata congiuntamente e paritariamente ad entrambi i genitori, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che la minore dimostrerà;
3) i coniugi individuano quale residenza abituale per la figlia, l'abitazione coniugale sita in Vairano Scalo alla via
Napoli, che verrà assegnata alla sig.ra ; Parte_3
4) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per la figlia;
5) il padre conserva il diritto di vedere e frequentare la figlia quotidianamente, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e degli impegni lavorativi dei genitori. Inoltre, la figlia potrà pernottare presso l'abitazione del padre per n. 2 weekend alternati al mese, oltre che nei giorni di cui al punto 10) della premessa;
6) durante il periodo estivo la figlia trascorrerà un periodo non inferiore a giorni 15 (quindici) consecutivi con il padre;
le vacanze natalizie e quelle pasquali saranno concordate di volta in volta tra i genitori e saranno alternate, salvo diverso accordo tra i coniugi, come disposto al punto 17);
7) i coniugi convengono di lasciare integri tutti gli arredi esistenti nella casa coniugale, ad eccezione degli effetti personali del sig. che saranno dallo stesso asportati dall'immobile entro e non altri 30 giorni dalla sottoscrizione, salvo Pt_2 proroghe a concordarsi;
8) i coniugi di comune accordo hanno provveduto alla divisione dei beni mobili, in particolare, il sig. asporterà Pt_2 dall'abitazione il mobile di legno della cucina, l'asciugatrice, la stufa a pellet, il mobile stampante, la stampante e la friggitrice ad aria;
sino al reperimento di una nuova abitazione la sig.ra autorizza il sig. a tenere le Parte_1 Pt_2 chiavi dell'immobile per prelevare i propri effetti personali nonché i beni mobili assegnati a lui, previo contatto ed autorizzazione telefonica all'accesso dell'abitazione. Le chiavi dovranno essere riconsegnate alla sig.ra non Parte_1 appena il sig. reperirà una nuova abitazione;
Pt_2
9) i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
pertanto, nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi;
10) il sig. verserà mensilmente alla figlia minore la somma di euro 400,00 quale contributo al mantenimento. Pt_2
Tale somma subirà gli aumenti esclusivamente in ragione delle variazioni ISTAT, e sarà corrisposta il 25° giorno di ogni mese;
11) i coniugi contribuiranno inoltre in parti uguali a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la figlia;
12) i coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 04.02.2025; rilevato che i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e Parte_1
nato a [...] il [...]; Parte_2 3
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VAIRANO PATENORA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 6, parte II, serie A, anno 2009);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 04/02/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese