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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 11/06/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Verbale di udienza con sentenza contestuale
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
(c.f. ), residente Parte_1 C.F._1 in LOCALITA' FEUREDDAS - 09170 ORI- Parte_2 STANO ITALIA Difeso dall'avv. PUTZOLU SEBASTIANO ANTONIO (c.f.
con studio in VIA REGINA ELENA 2 09071 C.F._2 ABBASANTA
– Parte principale –
(c.f. ) Parte_3 C.F._3
(c.f. ) Parte_4 C.F._4
c.f. Parte_5 C.F._5 (c.f. Parte_6 C.F._6 Rimasti senza difesa tecnica in corso di causa
– Controparte –
Ruolo: n. 837/2024 r.g.c.c.
Svolgimento dell'udienza
Il 11 giugno 2025 sono presenti le note conclusive delle parti.
Le parti concludono come segue:
— 1 — Pt_1 Parte_1
1) a conferma dell'ordinanza cautelare, ordinare ai resistenti il ri- lascio del seminterrato di causa quale pertinenza dell'immobile adibito a civile abitazione nonché del terreno circostante e del magazzino, liberi da persone, cose ed animali;
2) accertati i fatti di causa e come da documentazione in atti: A) dichiarare la responsabilità dei resistenti per il danno alla sa- lute, ad oggi perdurante, arrecato alla Sig.ra e meglio descritto Pt_1 nella disposta CTU;
per l'effetto, condannarli in solido al risarcimento per la somma di € 25.000,00.= ex art. 1226 c.c. e/o in quella veriore che il Giudice riterrà di giustizia;
B) dichiarare i resistenti responsabili di occupazione abusiva del seminterrato e terreno in atti dal luglio 2022 ad oggi (35 mesi) con con- seguente mancato completo godimento degli stessi da parte della Sig.ra per l'effetto, condannarli in solido al risarcimento dei danni per Pt_1 l'importo di € 7.700,00.= (come determinato alla lett. b del ricorso nel probabile valore del mercato locatizio pari ad € 200,00.= mensili) salva diversa valutazione equitativa del Giudice (od individuazione a mezzo CTU); C) dichiarare che i resistenti hanno realizzato all'interno del se- minterrato un impianto elettrico allacciandosi senza autorizzazione all'utenza della Sig.ra per l'effetto condannarli in solido al pa- Pt_1 gamento di € 1.596,08.= ex art. 1226 c.c. nella misura del 75% dei do- cumentati costi di energia elettrica corrisposti dalla ricorrente nel pe- riodo settembre luglio 2022 – agosto 2024, oltre interessi fino al soddi- sfo;
D) dichiarare che i resistenti hanno abusivamente realizzato all'interno ed all'esterno dello scantinato lavori edili privi di autorizza- zione oggetto di ordinanza di demolizione (in atti); per l'effetto, con- dannarli alle spese di ripristino quantificati come da documentazione allegata in € 7.551,80.= a loro esclusivo carico in solido oltre €
2.991,22.= a carico del solo per abusi pregressi all'oc- Parte_3 cupazione quale erede;
3) ordinare ai resistenti la rimozione della mobilia ed asporto della nota vettura e, in caso di inadempimento e ritardo, condannarli ex art. 614 bis c.p.c. al pagamento di una somma di denaro con determina- zione della decorrenza dell'obbligo;
4) con condanna per lite temeraria per l'atteggiamento di causa ed i manifestati intenti palesemente dilatori senza reale intenzione di ottenere un risultato positivo alla definizione della causa e conseguente
— 2 — mancato adempimento degli obblighi assunti;
5) con vittoria di spese e compensi come da nota allegata
, Parte_3 Parte_4 Pt_5
[...] Parte_6 A) In via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare, per le motivazioni indicate in premessa, la nullità della notifica eseguita a mezzo pec del ricorso e del decreto di fissazione udienza attinenti al procedimento di merito, siccome intervenuta presso l'avvocato domici- liatario nel procedimento cautelare, con ogni consequenziale provvedi- mento di legge;
B) In via principale, e nel merito:
- accertare l'intervenuta implicita rinuncia a coltivare la do- manda principale relativa al danno alla salute proposta nel presente giu- dizio per concorrente proposizione di analoga domanda in sede penale ex art. 75 c.p.p., con ogni consequenziale provvedimento di legge;
- accertare e dichiarare, per le motivazioni indicate in premessa e perché sfornita di prova, l'infonfatezza della domanda diretta ad otte- nere il risarcimento del danno da occupazione abusiva, e per l'effetto rigettarla in tutte le sue articolazioni;
- accertare l'effettiva misura della contribuzione economica da porsi a carico dei resistenti in ordine alle spese relative all'utenza elet- trica, e ai costi di ripristino conseguenti agli abusi edilizi che risulte- ranno all'esito dell'istruttoria essere stati realizzati da parte resistente;
C) con vittoria delle spese di lite, o quantomeno compensazione delle spese di lite in ragione della mancata opposizione dei resistenti ad una parte delle domande formulate dalla ricorrente
La lettura della sentenza è sostituita dal deposito.
Ragioni della decisione
1. I fatti di causa.
La causa coinvolge alcuni competenti della famiglia Parte_7
[...
, originariamente composta dai coniugi e Parte_8 [...] e dai figli , e Parte_1 Pt_3 Pt_9 Parte_10 La famiglia viveva a Oristano in immobile fuori città di proprietà
— 3 — comune dei coniugi (foglio 2, mappale 442). L'immobile è composto da un rustico al piano terra, da un seminterrato, da un magazzino, da un pozzo, da un impianto di smaltimento reflui e da un terreno circostante di 5.000 mq adibito a ulivi e piante da frutto. Il 27 giugno 2019 è deceduto senza lasciare te- Parte_8 stamento, col che la successione si è aperta per legge in favore della moglie e dei figli. La prima, in particolare, ha acquistato per legge il diritto di abitazione ed effettivamente è rimasta nell'immobile insieme alla figlia mentre gli altri figli hanno trovato altre sistema- Pt_9 zioni. a sua volta è coniugato con con Parte_3 Parte_4 cui ha due figli: e Questa famiglia viveva a Pt_5 Parte_6 Santa Giusta, tuttavia, a maggio 2022 ha dovuto lasciare l'abitazione per finita locazione. La sig.ra ha accettato di ospitarli per il Pt_1 tempo necessario, senonché la convivenza è divenuta rapidamente in- tollerabile. Il sig. si è appropriato del seminterrato, si è disfatto di Pt_3 oggetti della madre ivi contenuti, vi ha eseguito varie opere edilizie abu- sive e vi si è stabilito con la famiglia, allacciandosi abusivamente a tutte le utenze della madre senza mai contribuire ad alcuna spesa. La figlia avendo contratto matrimonio nello stesso periodo, ha lasciato Pt_9 la casa familiare. Per questo, la sig.ra ha chiesto e ottenuto in Pt_1 via urgente un'ordinanza di rilascio del seminterrato, che Parte_11 nelli e famiglia hanno effettivamente rilasciato a settembre 2024. Paral- lelamente, la sig.ra ha chiesto un accertamento tecnico preven- Pt_1 tivo sui danni subiti. In questa sede, di merito a cognizione piena, la sig.ra Pt_1 chiede la conferma dell'ordinanza cautelare e la sua piena esecuzione, nonché il risarcimento di alcune voci di danno.
2. La domanda di rilascio.
L'omessa rimozione di tutti gli oggetti è pacifica tra le parti;
si parla, in particolare, dei mobili contenuti nel seminterrato e dell'auto- mobile. In corso di causa si è cercato di giungere al completamento del rilascio in via bonaria, ma ciò non è stato possibile a causa del rifiuto dei convenuti di eseguirlo nei termini e nei modi concordati. La restituzione delle chiavi non è più possibile, in quanto Pt_3
— 4 — ha ammesso di aver lasciato l'unica copia all'interno del semin- Pt_3 terrato. Ha comunque consentito senza riserve a una sostituzione della serratura.
3. Il risarcimento del danno.
3.1. Il risarcimento del danno alla salute.
Una prima voce di danno lamentata è il danno alla salute. So- stiene, infatti, la sig.ra che l'occupazione le abbia causato di- Pt_1 sturbo dell'adattamento con ansia e depressione di lieve entità. Posto che è pacifica tra le parti l'occupazione dell'immobile da maggio 2022 a settembre 2024 e che il danno è stato accertato con ac- certamento tecnico preventivo, la domanda risulta del tutto fondata. In particolare, il consulente ha diagnosticato un disturbo dell'adattamento con ansia: sui dettagli si rinvia interamente alla consulenza. Non si ritiene, tuttavia, di poter accogliere la domanda nella cifra indicata in 25.000 €, manifestamente sproporzionata (l'equivalente, se si trattasse di danno biologico, di 13 punti di invalidità permanente). Si ritiene, invece, più equo riconoscere 5.000 €, corrispondenti, grosso- modo, a 5 punti di invalidità permanente.
3.2. Il risarcimento del danno da occupazione abusiva.
Una seconda voce di danno lamentata è il danno patrimoniale su- bito a causa del fatto che e la sua famiglia non hanno Parte_3 pagato alcunché per l'occupazione e si sono serviti abusivamente delle utenze. Il danno da occupazione senza titolo deve essere liquidato in base al valore locativo dell'immobile, costituito da un seminterrato di 100 mq. Si ritiene congrua la stima proposta dalla stessa sig.ra in Pt_1 200 € al mese.
Considerato che
l'occupazione si è protratta per ventisei mesi, il totale del risarcimento deve essere commisurato in 4.800 €. La sig.ra ha elencato tutte le spese sostenute a causa Pt_1 dell'allaccio abusivo. Sulla base di una stima legata alla composizione dei due diversi nuclei familiari, formato da due persone, per quanto con- cerne la sig.ra e da quattro persone per quanto concerne il sig. Pt_1
— 5 — e famiglia, la sig.ra chiede il rimborso del 75% delle Pt_3 Pt_1 dette spese, per un totale di 1.596,08 €. si è detto di- Parte_3 sponibile a pagare tali somme e sostiene di aver pagato 487 € in corso di causa con un vaglia postale;
tuttavia, di tale vaglia non è stata rinve- nuta alcuna traccia.
3.3. Il rimborso delle spese per la rimozione delle opere abusive.
A causa della notificazione di un nuovo ordine di demolizione da parte del in corso di causa, le parti hanno riconosciuto di co- CP_1 mune accordo che il totale delle somme necessarie per la rimozione delle opere abusive ammonta a 10.543,02 €. si è detto disponibile a pagare le dette somme. Parte_3
4. Le spese del processo.
Le spese, sia dell'accertamento tecnico preventivo che quelle di causa, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, te- nuto conto che la causa è stata di valore inferiore a 26.000 €, di com- plessità minima.
Dispositivo
Il Tribunale:
1. condanna , Parte_3 Parte_4 Parte_5 e al rilascio integrale del seminterrato dell'immobile sito Parte_6 a Oristano (foglio 2, mappale 441) da tutta la mobilia e alla rimozione dell'automobile abbandonata nel terreno
2. condanna , Parte_3 Parte_4 Parte_5
e a risarcire la somma di 21.939,10 Parte_6 Parte_1
€, oltre rivalutazione e interessi come da sezioni unite 1712/1995 3. condanna , Parte_3 Parte_4 Parte_5 e al rimborso delle spese processuali, che si liquidano in Parte_6 1.170 € per l'accertamento tecnico preventivo e 2.540 € per il merito, oltre rimborso spese vive per contributi unificati, marche da bollo e no- tificazioni
— 6 — Si comunichi.
11 giugno 2025
Il giudice Nicolò Sesta
— 7 —