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Sentenza 13 settembre 2024
Sentenza 13 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/09/2024, n. 1629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1629 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato all'esito dello scambio di note scritte di trattazione entro il termine del 24/06/2024, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6446/2021 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nato a [...] il [...] rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1
Fabio Lanzieri presso il cui studio elett.te domicilia in Torre Annunziata alla Via L. Staiano n. 18
Opponente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappr.to e difeso dall' Avvocatura interna, elett.te domiciliato come in atti
Opposto
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta, nei confronti dell' , CP_2 da avverso l'avviso di addebito nr. 37120170013404960 000, Parte_1 notificato in data 18/11/2021, relativo al mancato pagamento della somma di euro
4.192,25 per contributi IVS a percentuale sul reddito eccedente il minimale dovuti alla
Gestione Artigiani per gli anni dal 2010 al 2013, avviso di addebito successivo ad un precedente avviso bonario notificato in data 06/05/2016.
L'opponente ha dedotto l'avvenuta prescrizione della pretesa contributiva di cui sopra, in quanto lamenta la mancata comunicazione dell'avviso di pagamento in data 06/05/2016, e pertanto, ha chiesto accertarsi e dichiararsi l'intervenuta estinzione dell'obbligo contributivo oggetto di causa. Il tutto con vittoria di spese.
L' si è regolarmente costituito in giudizio, sostenendo che il credito vantato non CP_2 possa risultare prescritto in quanto il termine di prescrizione è stato interrotto dall'avviso bonario regolarmente notificato in data 06/05/2016 e dall' avviso di pagamento regolarmente notificato in data 18/11/2021, chiedendo, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Ciò detto, si osserva che l'opposizione è fondata e va accolta.
1 Rileva in primo luogo il Giudicante che l'avviso di addebito opposto si riferisce a contributi IVS relativi ad anni compresi tra il 2010 e il 2013 per i quali è decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3, commi 9 e 10, della L.335/1995.
Deve, infatti, rilevarsi che, in base ai principi dell'ordinamento, la cartella esattoriale non opposta non può assimilarsi, data l'ontologica diversità tra i due titoli, ad una sentenza di condanna passata in giudicato;
conseguentemente, non può applicarsi al credito contenuto nella cartella la prescrizione decennale prevista dall'art. 2953.
Non può, inoltre, applicarsi alla cartella non impugnata nel termine di legge la previsione di cui all'art. 2909 c.c., perché dettata per fattispecie diversa (la “sentenza passata in giudicato”, appunto).
Al riguardo, si osserva che, come evidenziato dalla Suprema Corte (cfr. Cass.
n.12263/2007, nonché Cass. SS.UU. n. 25790/2009), la perentorietà del termine previsto dall'art. 24 co. 5 del D. lvo 46/1999 determina “effetti analoghi al giudicato”, ma, in mancanza di una espressa previsione legislativa in tal senso, tali effetti non possono ritenersi del tutto equiparabili al giudicato, che può conseguire solo alla mancata impugnazione di un titolo di formazione giudiziale.
Si osserva altresì che l'orientamento di cui sopra ha trovato conferma nella recente sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione del 17/11/2016, n. 23397, che ha definitivamente sancito l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale di cui alla L. 335/1995 così statuendo: 1) "la scadenza del termine - pacificamente perentorio
- per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del
d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e
10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1° gennaio 2011, CP_2 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto
(art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)"; CP_1
2) "è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con
2 riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle
Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".
Si osserva altresì che, come si evince dalla relata di notifica depositata in atti, l'avviso bonario notificato in data 06/05/2016 non risulta consegnato direttamente al destinatario ma risulta consegnato a “ ”, figlia del ricorrente. Sul Controparte_3 punto, c'è da rilevare che la figlia del ricorrente in data 06/05/2016, aveva non più di dodici anni compiuti, essendo la stessa nata in data [...], come si evince dal certificato di stato di famiglia integrale, depositato in atti.
Pertanto, tale notifica è da ritenersi nulla e/o illegittima, e pertanto non perfezionata, poiché l'atto risulta consegnato a persona giuridicamente incapace di riceverlo.
Per le suesposte considerazioni, l'opposizione deve essere accolta;
per l'effetto l'avviso di pagamento notificato il 18/11/2021 va dichiarata illegittimo e annullato, in quanto relativo a contributi per i quali è decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Per il principio della soccombenza l' va condannato al pagamento delle spese CP_2 processuali, che si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla opposizione a intimazione di pagamento proposta da nei confronti dell' Parte_1 CP_2 così provvede:
a)accoglie il ricorso, e per l'effetto dichiara non dovuta la somma indicata nell'avviso di addebito oggetto dell'opposizione;
b)condanna al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi CP_2 euro 1.278,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione;
Torre Annunziata, lì 13/09/2024 Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
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SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato all'esito dello scambio di note scritte di trattazione entro il termine del 24/06/2024, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6446/2021 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nato a [...] il [...] rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1
Fabio Lanzieri presso il cui studio elett.te domicilia in Torre Annunziata alla Via L. Staiano n. 18
Opponente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappr.to e difeso dall' Avvocatura interna, elett.te domiciliato come in atti
Opposto
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta, nei confronti dell' , CP_2 da avverso l'avviso di addebito nr. 37120170013404960 000, Parte_1 notificato in data 18/11/2021, relativo al mancato pagamento della somma di euro
4.192,25 per contributi IVS a percentuale sul reddito eccedente il minimale dovuti alla
Gestione Artigiani per gli anni dal 2010 al 2013, avviso di addebito successivo ad un precedente avviso bonario notificato in data 06/05/2016.
L'opponente ha dedotto l'avvenuta prescrizione della pretesa contributiva di cui sopra, in quanto lamenta la mancata comunicazione dell'avviso di pagamento in data 06/05/2016, e pertanto, ha chiesto accertarsi e dichiararsi l'intervenuta estinzione dell'obbligo contributivo oggetto di causa. Il tutto con vittoria di spese.
L' si è regolarmente costituito in giudizio, sostenendo che il credito vantato non CP_2 possa risultare prescritto in quanto il termine di prescrizione è stato interrotto dall'avviso bonario regolarmente notificato in data 06/05/2016 e dall' avviso di pagamento regolarmente notificato in data 18/11/2021, chiedendo, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Ciò detto, si osserva che l'opposizione è fondata e va accolta.
1 Rileva in primo luogo il Giudicante che l'avviso di addebito opposto si riferisce a contributi IVS relativi ad anni compresi tra il 2010 e il 2013 per i quali è decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3, commi 9 e 10, della L.335/1995.
Deve, infatti, rilevarsi che, in base ai principi dell'ordinamento, la cartella esattoriale non opposta non può assimilarsi, data l'ontologica diversità tra i due titoli, ad una sentenza di condanna passata in giudicato;
conseguentemente, non può applicarsi al credito contenuto nella cartella la prescrizione decennale prevista dall'art. 2953.
Non può, inoltre, applicarsi alla cartella non impugnata nel termine di legge la previsione di cui all'art. 2909 c.c., perché dettata per fattispecie diversa (la “sentenza passata in giudicato”, appunto).
Al riguardo, si osserva che, come evidenziato dalla Suprema Corte (cfr. Cass.
n.12263/2007, nonché Cass. SS.UU. n. 25790/2009), la perentorietà del termine previsto dall'art. 24 co. 5 del D. lvo 46/1999 determina “effetti analoghi al giudicato”, ma, in mancanza di una espressa previsione legislativa in tal senso, tali effetti non possono ritenersi del tutto equiparabili al giudicato, che può conseguire solo alla mancata impugnazione di un titolo di formazione giudiziale.
Si osserva altresì che l'orientamento di cui sopra ha trovato conferma nella recente sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione del 17/11/2016, n. 23397, che ha definitivamente sancito l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale di cui alla L. 335/1995 così statuendo: 1) "la scadenza del termine - pacificamente perentorio
- per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del
d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e
10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1° gennaio 2011, CP_2 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto
(art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)"; CP_1
2) "è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con
2 riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle
Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".
Si osserva altresì che, come si evince dalla relata di notifica depositata in atti, l'avviso bonario notificato in data 06/05/2016 non risulta consegnato direttamente al destinatario ma risulta consegnato a “ ”, figlia del ricorrente. Sul Controparte_3 punto, c'è da rilevare che la figlia del ricorrente in data 06/05/2016, aveva non più di dodici anni compiuti, essendo la stessa nata in data [...], come si evince dal certificato di stato di famiglia integrale, depositato in atti.
Pertanto, tale notifica è da ritenersi nulla e/o illegittima, e pertanto non perfezionata, poiché l'atto risulta consegnato a persona giuridicamente incapace di riceverlo.
Per le suesposte considerazioni, l'opposizione deve essere accolta;
per l'effetto l'avviso di pagamento notificato il 18/11/2021 va dichiarata illegittimo e annullato, in quanto relativo a contributi per i quali è decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Per il principio della soccombenza l' va condannato al pagamento delle spese CP_2 processuali, che si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla opposizione a intimazione di pagamento proposta da nei confronti dell' Parte_1 CP_2 così provvede:
a)accoglie il ricorso, e per l'effetto dichiara non dovuta la somma indicata nell'avviso di addebito oggetto dell'opposizione;
b)condanna al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi CP_2 euro 1.278,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione;
Torre Annunziata, lì 13/09/2024 Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
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