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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 30/05/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai SIg.ri Magistrati:
1. Piero Viola -Presidente
2. Maria Teresa Gentile -Giudice est.
3. Mariano Carella -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 140 dell'anno 2025 R.G.A.C., rimesso in decisione all'udienza camerale del 20 maggio 2025, promosso
da
(nato a [...] il [...] - CF: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, per procura allegata all'atto introduttivo, dagli Avv.ti Antonio Camera e
Francesco Lione, presso il cui studio, sito in Palmi alla Via Sant'Elia trav. I° n. 5, è elettivamente domiciliato;
- ricorrente –
e da
(nata a [...] il [...] C.F.: ), rappresentata CP_1 CodiceFiscale_2
e difesa, per procura allegata alla memoria di costituzione, dall'Avv. Giulia D'Agostino presso il cui studio, sito in Vibo Valentia alla Via G. Matteotti n. 74, è elettivamente domiciliata;
- resistente -
* * * * *
- letto il ricorso, depositato il 7.2.2025, con il quale il ricorrente ha chiesto: a) dichiararsi la separazione personale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio civile nel Comune di
Varapodio (RC) il 12/12/2012 (anno 2012, atto n.2, parte I, serie Ufficio 1, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Varapodio); b) disporsi l'affidamento esclusivo o, in via subordinata, Per_ congiunto delle figlie minori e ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre Per_2
nella casa coniugale;
c) disporsi che la casa coniugale venga assegnata al ricorrente;
d) disporsi che la SI.ra provveda ad effettuare il passaggio di proprietà a suo nome del veicolo marca Fiat CP_1
mod. 16, già in suo possesso;
e) disporsi che il SI. provveda al mantenimento delle Parte_1
figlie minori e che la SI.ra contribuisca alle spese di mantenimento, versando il 50% delle CP_1
spese mediche, scolastiche, di istruzione e di formazione;
f) dichiararsi che entrambi i coniugi godono allo stato di capacità reddituali;
- letta la comparsa di costituzione e risposta, depositata il 17.04.2025, con la quale la resistente si è associata alla domanda di separazione personale, ma ha chiesto: a) disporsi l'affidamento condiviso
Per_ delle minori e con collocazione prevalente presso la madre, con possibilità per il padre Per_2
di tenere con sé le figlie minori tre volte a settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, con distribuzione ad anni alterni delle vacanze estive, delle festività natalizie e pasquali;
b) assegnare la casa coniugale al SI. c) rigettarsi la domanda di contributo al mantenimento a Parte_1
Per_ carico della resistente;
d) disporsi, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori e la somma di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuna figlia) a carico del SI. e) Per_2 Pt_1
stabilirsi che le spese straordinarie siano attribuite a ciascun genitore nella misura del 75% a carico del SI. e del 25% a carico della SI.ra ; f) disporsi, a carico del SI. il Pt_1 CP_1 Pt_1 versamento di € 250,00 mensili in favore della SI.ra ; g) disporsi a carico del ricorrente le CP_1
spese di trasferimento della proprietà del veicolo marca Fiat mod. 16, di uso esclusivo della SI.ra
. CP_1
- rilevato che, comparse dinanzi al GI all'udienza del 20 maggio 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, ma, comunque, di voler trasformare il procedimento in consensuale alle seguenti condizioni: <<1) le figlie minori rimarranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori
e saranno collocate stabilmente con la madre presso la casa in Palmi, alla Via Armando Diaz n.3, traversa 3, ove le stesse si trasferiranno a decorrere dal prossimo mese di luglio;
2) il padre potrà vedere le figlie e tenerle con sé tre volte alla settimana, secondo il piano genitoriale allegato alla memoria di costituzione della ricorrente. Durante le vacanze estive le minori trascorreranno i primi
15 giorni di luglio con la madre e gli ulteriori 15 giorni con il padre e così anche per il mese di agosto. Ad anni alterni, il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro e così anche per il giorno di S. Stefano e Capodanno, Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; il tutto salvo diversi accordi tra
i genitori e salvo che la concreta attuazione del regime non si riveli incompatibile con le esigenze psicofisiche delle minore;
3) il corrisponderà alla , a titolo di contributo per il Pt_1 CP_1
mantenimento delle figlie, entro il giorno 5 di ogni mese, euro 200, 00 mensili (euro 100,00 per ciascuna), riconoscendo alla stessa il diritto a ricevere per intero l'assegno unico di famiglia dell'attuale ammontare di euro 400,00 circa;
le spese straordinarie, determinate come da protocollo in uso dal Tribunale di Reggio Calabria, nell'interesse delle stesse minori, saranno in capo al Pt_1 nella misura del 70 % ed alla per il residuo 30%, fino a quando la SI.ra non avrà CP_1 CP_1 reperito un'occupazione lavorativa;
4) Il SI. si impegna a trasferire l'autovettura di sua Pt_1
proprietà, marca Fiat, modello 16, targa DZ007KK alla SI.ra , con spese a carico dello CP_1
stesso nel termine di giorni 10 da oggi;
5) la SI.ra si impegna a volturare le utenze Pt_1 CP_1
domestiche nella casa di Palmi, intestandole a suo nome>>; pertanto, i difensori delle parti hanno chiesto congiuntamente trasformarsi il procedimento in separazione consensuale alle condizioni sopra indicate, con compensazione delle spese di lite;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) il 12.12.2012 le parti hanno contratto matrimonio civile, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Varapodio (anno 2012, atto n.2, parte I, serie
Ufficio 1); b) dall'unione coniugale sono nate due figlie, (nata a [...] il Per_3
13/09/2011) e (nata a [...] il [...]), entrambe minorenni;
c) le parti, Persona_4
sentite personalmente dal GI, hanno espresso la volontà di non volersi riconciliare e di voler trasformare il presente procedimento in separazione consensuale alle condizioni sopra meglio indicate;
- ritenuto che le condizioni di cui sopra non risultano lesive degli interessi delle due figlie, entrambe minorenni, attesi anche gli esiti del tutto tranquillizzanti della relazione richiesta e depositata dai
Servizi Sociali competenti per territorio;
- ritenuta, infine, la sussistenza di cui all'art. 151 c.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, udite le parti, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 7.2.2025 dae da , trasformato in separazione a Parte_1 CP_1
istanza congiunta all'udienza dinanzi al GI del 20 maggio 2025, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio civile nel Comune di Varapodio (RC) il 12.12.2012 (anno 2012, atto n.2, parte I, serie Ufficio 1, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Varapodio) alle condizioni meglio indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune territorialmente competente per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 29 maggio 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Maria Teresa Gentile Piero Viola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai SIg.ri Magistrati:
1. Piero Viola -Presidente
2. Maria Teresa Gentile -Giudice est.
3. Mariano Carella -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 140 dell'anno 2025 R.G.A.C., rimesso in decisione all'udienza camerale del 20 maggio 2025, promosso
da
(nato a [...] il [...] - CF: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, per procura allegata all'atto introduttivo, dagli Avv.ti Antonio Camera e
Francesco Lione, presso il cui studio, sito in Palmi alla Via Sant'Elia trav. I° n. 5, è elettivamente domiciliato;
- ricorrente –
e da
(nata a [...] il [...] C.F.: ), rappresentata CP_1 CodiceFiscale_2
e difesa, per procura allegata alla memoria di costituzione, dall'Avv. Giulia D'Agostino presso il cui studio, sito in Vibo Valentia alla Via G. Matteotti n. 74, è elettivamente domiciliata;
- resistente -
* * * * *
- letto il ricorso, depositato il 7.2.2025, con il quale il ricorrente ha chiesto: a) dichiararsi la separazione personale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio civile nel Comune di
Varapodio (RC) il 12/12/2012 (anno 2012, atto n.2, parte I, serie Ufficio 1, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Varapodio); b) disporsi l'affidamento esclusivo o, in via subordinata, Per_ congiunto delle figlie minori e ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre Per_2
nella casa coniugale;
c) disporsi che la casa coniugale venga assegnata al ricorrente;
d) disporsi che la SI.ra provveda ad effettuare il passaggio di proprietà a suo nome del veicolo marca Fiat CP_1
mod. 16, già in suo possesso;
e) disporsi che il SI. provveda al mantenimento delle Parte_1
figlie minori e che la SI.ra contribuisca alle spese di mantenimento, versando il 50% delle CP_1
spese mediche, scolastiche, di istruzione e di formazione;
f) dichiararsi che entrambi i coniugi godono allo stato di capacità reddituali;
- letta la comparsa di costituzione e risposta, depositata il 17.04.2025, con la quale la resistente si è associata alla domanda di separazione personale, ma ha chiesto: a) disporsi l'affidamento condiviso
Per_ delle minori e con collocazione prevalente presso la madre, con possibilità per il padre Per_2
di tenere con sé le figlie minori tre volte a settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, con distribuzione ad anni alterni delle vacanze estive, delle festività natalizie e pasquali;
b) assegnare la casa coniugale al SI. c) rigettarsi la domanda di contributo al mantenimento a Parte_1
Per_ carico della resistente;
d) disporsi, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori e la somma di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuna figlia) a carico del SI. e) Per_2 Pt_1
stabilirsi che le spese straordinarie siano attribuite a ciascun genitore nella misura del 75% a carico del SI. e del 25% a carico della SI.ra ; f) disporsi, a carico del SI. il Pt_1 CP_1 Pt_1 versamento di € 250,00 mensili in favore della SI.ra ; g) disporsi a carico del ricorrente le CP_1
spese di trasferimento della proprietà del veicolo marca Fiat mod. 16, di uso esclusivo della SI.ra
. CP_1
- rilevato che, comparse dinanzi al GI all'udienza del 20 maggio 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, ma, comunque, di voler trasformare il procedimento in consensuale alle seguenti condizioni: <<1) le figlie minori rimarranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori
e saranno collocate stabilmente con la madre presso la casa in Palmi, alla Via Armando Diaz n.3, traversa 3, ove le stesse si trasferiranno a decorrere dal prossimo mese di luglio;
2) il padre potrà vedere le figlie e tenerle con sé tre volte alla settimana, secondo il piano genitoriale allegato alla memoria di costituzione della ricorrente. Durante le vacanze estive le minori trascorreranno i primi
15 giorni di luglio con la madre e gli ulteriori 15 giorni con il padre e così anche per il mese di agosto. Ad anni alterni, il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro e così anche per il giorno di S. Stefano e Capodanno, Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; il tutto salvo diversi accordi tra
i genitori e salvo che la concreta attuazione del regime non si riveli incompatibile con le esigenze psicofisiche delle minore;
3) il corrisponderà alla , a titolo di contributo per il Pt_1 CP_1
mantenimento delle figlie, entro il giorno 5 di ogni mese, euro 200, 00 mensili (euro 100,00 per ciascuna), riconoscendo alla stessa il diritto a ricevere per intero l'assegno unico di famiglia dell'attuale ammontare di euro 400,00 circa;
le spese straordinarie, determinate come da protocollo in uso dal Tribunale di Reggio Calabria, nell'interesse delle stesse minori, saranno in capo al Pt_1 nella misura del 70 % ed alla per il residuo 30%, fino a quando la SI.ra non avrà CP_1 CP_1 reperito un'occupazione lavorativa;
4) Il SI. si impegna a trasferire l'autovettura di sua Pt_1
proprietà, marca Fiat, modello 16, targa DZ007KK alla SI.ra , con spese a carico dello CP_1
stesso nel termine di giorni 10 da oggi;
5) la SI.ra si impegna a volturare le utenze Pt_1 CP_1
domestiche nella casa di Palmi, intestandole a suo nome>>; pertanto, i difensori delle parti hanno chiesto congiuntamente trasformarsi il procedimento in separazione consensuale alle condizioni sopra indicate, con compensazione delle spese di lite;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) il 12.12.2012 le parti hanno contratto matrimonio civile, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Varapodio (anno 2012, atto n.2, parte I, serie
Ufficio 1); b) dall'unione coniugale sono nate due figlie, (nata a [...] il Per_3
13/09/2011) e (nata a [...] il [...]), entrambe minorenni;
c) le parti, Persona_4
sentite personalmente dal GI, hanno espresso la volontà di non volersi riconciliare e di voler trasformare il presente procedimento in separazione consensuale alle condizioni sopra meglio indicate;
- ritenuto che le condizioni di cui sopra non risultano lesive degli interessi delle due figlie, entrambe minorenni, attesi anche gli esiti del tutto tranquillizzanti della relazione richiesta e depositata dai
Servizi Sociali competenti per territorio;
- ritenuta, infine, la sussistenza di cui all'art. 151 c.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, udite le parti, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 7.2.2025 dae da , trasformato in separazione a Parte_1 CP_1
istanza congiunta all'udienza dinanzi al GI del 20 maggio 2025, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio civile nel Comune di Varapodio (RC) il 12.12.2012 (anno 2012, atto n.2, parte I, serie Ufficio 1, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Varapodio) alle condizioni meglio indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune territorialmente competente per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 29 maggio 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Maria Teresa Gentile Piero Viola