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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 24/02/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE
Dott. Maurizio Alzetta CONSIGLIERE
Dott.ssa Silvia Casarino CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 463/2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore,
[...]
con sede in Roma, Via Mantova n. 1, rappresentata e difesa, per Parte_2 procura in atti, dall'Avv. Daniela Dal Bo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Barbara Rolando, sito in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 18
APPELLANTE
CONTRO
, residente a Saint-Christophe (AO), rappresentato e difeso per CP_1 delega in atti dall'Avv. Stefano Tacchino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Asti Via Roero n. 43
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 4.10.2024
Per l'appellato: come da memoria depositata il 5.2.2025
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Aosta, dottore commercialista, titolare di CP_1
pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza da luglio 2004 a carico della
[...]
ha Parte_3 chiamato in giudizio la deducendo l'illegittimità della decurtazione mensile, Pt_1 denominata “contributo di solidarietà”, applicata dalla sulla pensione ai sensi Pt_1 dell'art. 22 del Regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con DM del 14/7/2004,
1
applicato con delibera 4/2008 per il quinquennio 2009/2013 e con delibera 27/6/2013 per il quinquennio 2014/2018 ed infine in forza della delibera n. 10/2017 che ha dato esecuzione per il quinquennio 2019/2023 all'art. 29 del Regolamento unitario in materia di previdenza ed assistenza, che ha previsto l'applicazione del contributo di solidarietà per tutte le pensioni o quote di pensione calcolate con il sistema retributivo.
Il ricorrente ha chiesto di dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà con condanna della alla restituzione delle ritenute operate a tale titolo sulla CP_2
pensione nel periodo aprile 2022-dicembre 2023.
Costituendosi in giudizio la ha contestato il fondamento delle domande Pt_1
chiedendone la reiezione;
in subordine, ha contestato la domanda in relazione alla decorrenza degli interessi.
Con sentenza n. 36/2024 pubblicata il 9.4.2024 il Tribunale ha accolto il ricorso.
Propone appello la resiste l'appellato. Pt_1
All'udienza di discussione del 20.2.2025 la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha accolto il ricorso richiamando l'orientamento di legittimità e di questa corte territoriale e ritenendo pertanto escluso che rientri fra i poteri della quello Pt_1
di prevedere a carico dei pensionati un contributo di solidarietà; ha quindi condannato la a pagare al ricorrente la somma di euro 3.594,36, oltre interessi legali dalle Pt_1
singole trattenute mensili al saldo.
La censura la sentenza con motivi variamente articolati sintetizzabili nella Pt_1 violazione: i) dell'art. 2 D. Lgs. n. 509/1994, dell'art. 3, comma 12, L. 335/1995, come modificato dall'art. 1, comma 763, L. 296/2006 ed autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 488, L. 147/2013, dell'art. 24, comma 24, D.L. 201/2011, convertito in L.
214/2011, dell'art.115 c.p.c., degli artt. 2, 3 e 23 Cost., sostenendo che il nuovo testo dell'art. 3, comma 12, L. 335/1995, come modificato dall'art. 1, comma 763, L.
296/2006 e come autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 488 della L. 147/2013, avrebbe attenuato (se non eliminato) il principio del “pro rata”, in forza dei principi di gradualità ed equità fra generazioni, e così ampliato il potere normativo delle Casse sino a comprendervi i provvedimenti - tra i quali andrebbe annoverato il contributo di solidarietà - di riduzione delle prestazioni pensionistiche in corso di erogazione;
ii) violazione dell'art. 24, comma 24, lett. b) D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 per non aver ritenuto applicabile il contributo di solidarietà ivi previsto per il biennio
2
2012/2013; iii) violazione dell'art. 16 comma 6 L. n.412/1991, nonché degli artt.1224 e
2033 c.c..
Dette censure sono infondate.
Tutte le argomentazioni della sono già state ripetutamente respinte dalla Corte Pt_1
di Cassazione in numerose sentenze (tra cui le nn. 423/2019, 9864/2019, 19561/2019,
29292/2019, 27340/2020, 28054/2020, 28055/2020), con le quali l'appello omette del tutto di misurarsi.
In tali pronunce la S.C. ha costantemente ribadito il principio secondo cui “gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la
[...]
non possono adottare, sia pure in funzione Controparte_3 dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23
Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore” (Cass. 27340/2020, che conferma
App. Torino n. 469/2015).
Nelle sentenze sopra citate vengono affrontate tutte le questioni riproposte dalla Pt_1 nel presente giudizio (compresa l'irrilevanza, ai fini della decisione, degli artt. 1, comma
763, L. 296/2006, e 1, comma 488, L. 147/2013) ed i principi affermati dalla Corte di
Cassazione, riferiti al contributo di solidarietà imposto dalla negli anni 2009- Pt_1
2013, devono ritenersi pienamente applicabili anche alla fattispecie in esame, relativa alla imposizione del contributo di solidarietà dal gennaio 2009 ed alle sue proroghe per i quinquenni 2014-2018 e 2019-2023 disposte dalle successive Delibere dell'Assemblea dei Delegati e quindi anche alla pensione maturata dall'appellato da luglio 2004.
Deve soltanto aggiungersi che le trattenute a titolo di contributo di solidarietà non possono ritenersi legittime nemmeno sulla base dell'art. 24, co. 24, D.L. 201/2011, conv. in L. 214/2011, dato che tale disposizione – che prevede che gli enti adottano delibere volte ad assicurare l'equilibrio di gestione “entro e non oltre il 30 settembre
2012” e l'applicazione, in mancanza, di un contributo di solidarietà per gli anni 2012 e
2013 a carico dei pensionati nella misura dell'1% – è chiaramente inapplicabile alla presente fattispecie vertendosi qui, come già rilevato in altre sentenze di questa Corte
3
(v. App. Torino n. 469/2015), sulla legittimità del contributo di solidarietà, peraltro di diversa entità, trattenuto dalla sulla base di delibere adottate a decorrere dal Pt_1
2004. La norma è infatti inapplicabile per difetto del presupposto, vale a dire l'inerzia dell'Ente nell'adozione dei provvedimenti previsti, condizione esclusa dalla stessa che sostiene di avere adottato fin dai primi anni 2000 una serie di provvedimenti Pt_1 per la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio (v. sentenza di questa Corte territoriale n.
24/2023).
Recenti sentenze della S.C. hanno da ultimo confermato i consolidati principi sopra ricordati (cfr. Cass. 6170/2024; Cass. 7489/2024; Cass. 32684/2024).
Quanto alla doglianza sub iii), la S.C. ha ribadito il proprio costante orientamento
“rispetto alla quale nessun elemento di novità risulta prospettato nel motivo medesimo.
Le argomentazioni prospettate nel motivo di ricorso sono identiche a quelle già esaminate da questa da questa Corte in altre controversie, «Cassazione n. 31642 del
2022 ha confermato il principio secondo il quale al pensionato, per effetto dell'accoglimento della domanda, competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto (coincidente con i prelievi effettuati dalla fino al Pt_1
momento dell'effettivo pagamento, in base ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte che, con riguardo agli accessori, afferma che i crediti previdenziali hanno natura unitaria;
gli accessori costituiscono componenti essenziali di un'unica prestazione nel senso che il credito "maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato" (Cass. n. 12023 del 2003; conf. Cass. n. 18558 del 2014; Cass. n. 2563 del 2016). La Corte ha, peraltro, già esaminato analoghe fattispecie (v. Cass. nn. 16813 e 16814 del 2019) e richiamato,
a fondamento della correttezza del decisum dei giudici di merito, anche un più recente arresto delle sezioni unite (Cass., sez. un., n. 6928 del 2018) le quali, occupandosi di prestazioni di natura previdenziale, per quel che qui rileva, hanno nuovamente ribadito che "(...) Dalla affermata natura previdenziale (del credito) (...) deriva (...) che agli accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria (...) consegue che gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito» (Cass. 14/12/2022, n.35650)” (v.
Cass. 32684/2024 cit.).
L'appello deve pertanto essere respinto.
4
Le spese di lite sono regolate dalla soccombenza, con condanna della
[...]
rimborsare all'appellato le spese grado, come liquidate in dispositivo, Parte_1 tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva svolta e della semplicità delle questioni poste, già risolte, con distrazione a favore del difensore.
Al rigetto dell'appello consegue ex lege (art. 1, commi 17-18, l. 228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado, liquidate in euro 1.923, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 20.2.2025
LA CONSIGLIERA Est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Casarino Dott. Piero Rocchetti
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE
Dott. Maurizio Alzetta CONSIGLIERE
Dott.ssa Silvia Casarino CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 463/2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore,
[...]
con sede in Roma, Via Mantova n. 1, rappresentata e difesa, per Parte_2 procura in atti, dall'Avv. Daniela Dal Bo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Barbara Rolando, sito in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 18
APPELLANTE
CONTRO
, residente a Saint-Christophe (AO), rappresentato e difeso per CP_1 delega in atti dall'Avv. Stefano Tacchino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Asti Via Roero n. 43
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 4.10.2024
Per l'appellato: come da memoria depositata il 5.2.2025
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Aosta, dottore commercialista, titolare di CP_1
pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza da luglio 2004 a carico della
[...]
ha Parte_3 chiamato in giudizio la deducendo l'illegittimità della decurtazione mensile, Pt_1 denominata “contributo di solidarietà”, applicata dalla sulla pensione ai sensi Pt_1 dell'art. 22 del Regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con DM del 14/7/2004,
1
applicato con delibera 4/2008 per il quinquennio 2009/2013 e con delibera 27/6/2013 per il quinquennio 2014/2018 ed infine in forza della delibera n. 10/2017 che ha dato esecuzione per il quinquennio 2019/2023 all'art. 29 del Regolamento unitario in materia di previdenza ed assistenza, che ha previsto l'applicazione del contributo di solidarietà per tutte le pensioni o quote di pensione calcolate con il sistema retributivo.
Il ricorrente ha chiesto di dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà con condanna della alla restituzione delle ritenute operate a tale titolo sulla CP_2
pensione nel periodo aprile 2022-dicembre 2023.
Costituendosi in giudizio la ha contestato il fondamento delle domande Pt_1
chiedendone la reiezione;
in subordine, ha contestato la domanda in relazione alla decorrenza degli interessi.
Con sentenza n. 36/2024 pubblicata il 9.4.2024 il Tribunale ha accolto il ricorso.
Propone appello la resiste l'appellato. Pt_1
All'udienza di discussione del 20.2.2025 la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha accolto il ricorso richiamando l'orientamento di legittimità e di questa corte territoriale e ritenendo pertanto escluso che rientri fra i poteri della quello Pt_1
di prevedere a carico dei pensionati un contributo di solidarietà; ha quindi condannato la a pagare al ricorrente la somma di euro 3.594,36, oltre interessi legali dalle Pt_1
singole trattenute mensili al saldo.
La censura la sentenza con motivi variamente articolati sintetizzabili nella Pt_1 violazione: i) dell'art. 2 D. Lgs. n. 509/1994, dell'art. 3, comma 12, L. 335/1995, come modificato dall'art. 1, comma 763, L. 296/2006 ed autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 488, L. 147/2013, dell'art. 24, comma 24, D.L. 201/2011, convertito in L.
214/2011, dell'art.115 c.p.c., degli artt. 2, 3 e 23 Cost., sostenendo che il nuovo testo dell'art. 3, comma 12, L. 335/1995, come modificato dall'art. 1, comma 763, L.
296/2006 e come autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 488 della L. 147/2013, avrebbe attenuato (se non eliminato) il principio del “pro rata”, in forza dei principi di gradualità ed equità fra generazioni, e così ampliato il potere normativo delle Casse sino a comprendervi i provvedimenti - tra i quali andrebbe annoverato il contributo di solidarietà - di riduzione delle prestazioni pensionistiche in corso di erogazione;
ii) violazione dell'art. 24, comma 24, lett. b) D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 per non aver ritenuto applicabile il contributo di solidarietà ivi previsto per il biennio
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2012/2013; iii) violazione dell'art. 16 comma 6 L. n.412/1991, nonché degli artt.1224 e
2033 c.c..
Dette censure sono infondate.
Tutte le argomentazioni della sono già state ripetutamente respinte dalla Corte Pt_1
di Cassazione in numerose sentenze (tra cui le nn. 423/2019, 9864/2019, 19561/2019,
29292/2019, 27340/2020, 28054/2020, 28055/2020), con le quali l'appello omette del tutto di misurarsi.
In tali pronunce la S.C. ha costantemente ribadito il principio secondo cui “gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la
[...]
non possono adottare, sia pure in funzione Controparte_3 dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23
Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore” (Cass. 27340/2020, che conferma
App. Torino n. 469/2015).
Nelle sentenze sopra citate vengono affrontate tutte le questioni riproposte dalla Pt_1 nel presente giudizio (compresa l'irrilevanza, ai fini della decisione, degli artt. 1, comma
763, L. 296/2006, e 1, comma 488, L. 147/2013) ed i principi affermati dalla Corte di
Cassazione, riferiti al contributo di solidarietà imposto dalla negli anni 2009- Pt_1
2013, devono ritenersi pienamente applicabili anche alla fattispecie in esame, relativa alla imposizione del contributo di solidarietà dal gennaio 2009 ed alle sue proroghe per i quinquenni 2014-2018 e 2019-2023 disposte dalle successive Delibere dell'Assemblea dei Delegati e quindi anche alla pensione maturata dall'appellato da luglio 2004.
Deve soltanto aggiungersi che le trattenute a titolo di contributo di solidarietà non possono ritenersi legittime nemmeno sulla base dell'art. 24, co. 24, D.L. 201/2011, conv. in L. 214/2011, dato che tale disposizione – che prevede che gli enti adottano delibere volte ad assicurare l'equilibrio di gestione “entro e non oltre il 30 settembre
2012” e l'applicazione, in mancanza, di un contributo di solidarietà per gli anni 2012 e
2013 a carico dei pensionati nella misura dell'1% – è chiaramente inapplicabile alla presente fattispecie vertendosi qui, come già rilevato in altre sentenze di questa Corte
3
(v. App. Torino n. 469/2015), sulla legittimità del contributo di solidarietà, peraltro di diversa entità, trattenuto dalla sulla base di delibere adottate a decorrere dal Pt_1
2004. La norma è infatti inapplicabile per difetto del presupposto, vale a dire l'inerzia dell'Ente nell'adozione dei provvedimenti previsti, condizione esclusa dalla stessa che sostiene di avere adottato fin dai primi anni 2000 una serie di provvedimenti Pt_1 per la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio (v. sentenza di questa Corte territoriale n.
24/2023).
Recenti sentenze della S.C. hanno da ultimo confermato i consolidati principi sopra ricordati (cfr. Cass. 6170/2024; Cass. 7489/2024; Cass. 32684/2024).
Quanto alla doglianza sub iii), la S.C. ha ribadito il proprio costante orientamento
“rispetto alla quale nessun elemento di novità risulta prospettato nel motivo medesimo.
Le argomentazioni prospettate nel motivo di ricorso sono identiche a quelle già esaminate da questa da questa Corte in altre controversie, «Cassazione n. 31642 del
2022 ha confermato il principio secondo il quale al pensionato, per effetto dell'accoglimento della domanda, competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto (coincidente con i prelievi effettuati dalla fino al Pt_1
momento dell'effettivo pagamento, in base ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte che, con riguardo agli accessori, afferma che i crediti previdenziali hanno natura unitaria;
gli accessori costituiscono componenti essenziali di un'unica prestazione nel senso che il credito "maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato" (Cass. n. 12023 del 2003; conf. Cass. n. 18558 del 2014; Cass. n. 2563 del 2016). La Corte ha, peraltro, già esaminato analoghe fattispecie (v. Cass. nn. 16813 e 16814 del 2019) e richiamato,
a fondamento della correttezza del decisum dei giudici di merito, anche un più recente arresto delle sezioni unite (Cass., sez. un., n. 6928 del 2018) le quali, occupandosi di prestazioni di natura previdenziale, per quel che qui rileva, hanno nuovamente ribadito che "(...) Dalla affermata natura previdenziale (del credito) (...) deriva (...) che agli accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria (...) consegue che gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito» (Cass. 14/12/2022, n.35650)” (v.
Cass. 32684/2024 cit.).
L'appello deve pertanto essere respinto.
4
Le spese di lite sono regolate dalla soccombenza, con condanna della
[...]
rimborsare all'appellato le spese grado, come liquidate in dispositivo, Parte_1 tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva svolta e della semplicità delle questioni poste, già risolte, con distrazione a favore del difensore.
Al rigetto dell'appello consegue ex lege (art. 1, commi 17-18, l. 228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado, liquidate in euro 1.923, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 20.2.2025
LA CONSIGLIERA Est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Casarino Dott. Piero Rocchetti
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