Trib. Vallo della Lucania, sentenza 05/07/2024, n. 291
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Sentenza 5 luglio 2024

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Commentario1

  • 1L'avvocato deve comunicare al collega l'interruzione delle trattative
    https://www.studiocataldi.it/ · 8 gennaio 2025

    Il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con la sentenza n. 291 del 5 luglio 2024, pubblicata il 26 dicembre scorso sul sito del Codice deontologico, ha ribadito l'obbligo per l'avvocato di comunicare al collega avversario l'interruzione delle trattative stragiudiziali prima di intraprendere azioni giudiziarie, in conformità all'articolo 46, comma 7, del Codice Deontologico Forense. Il caso esaminato Nel caso in esame, un avvocato aveva avviato un procedimento giudiziario senza informare il collega della controparte dell'interruzione delle trattative in corso. Questo comportamento è stato ritenuto contrario ai principi di correttezza e lealtà professionale sanciti dal Codice Deontologico …

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vallo della Lucania, sentenza 05/07/2024, n. 291
Giurisdizione : Trib. Vallo della Lucania
Numero : 291
Data del deposito : 5 luglio 2024

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