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Sentenza 5 luglio 2024
Sentenza 5 luglio 2024
Commentario • 1
- 1. L'avvocato deve comunicare al collega l'interruzione delle trattativehttps://www.studiocataldi.it/ · 8 gennaio 2025
Il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con la sentenza n. 291 del 5 luglio 2024, pubblicata il 26 dicembre scorso sul sito del Codice deontologico, ha ribadito l'obbligo per l'avvocato di comunicare al collega avversario l'interruzione delle trattative stragiudiziali prima di intraprendere azioni giudiziarie, in conformità all'articolo 46, comma 7, del Codice Deontologico Forense. Il caso esaminato Nel caso in esame, un avvocato aveva avviato un procedimento giudiziario senza informare il collega della controparte dell'interruzione delle trattative in corso. Questo comportamento è stato ritenuto contrario ai principi di correttezza e lealtà professionale sanciti dal Codice Deontologico …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 05/07/2024, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro e della previdenza - dott. Giovanni Saporiti ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio relativa all'udienza del 5.7.2024, camera di consiglio proseguita il
6.7.2024, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1205/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”, e vertente
TRA
AVV. , nato in [...], il [...], ivi residente a[...]
Veneto N.6, C.F.: , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._1 dall'avv. Vincenzo Sarnicola con studio in Vallo della Lucania, alla Via G. Murat, 25;
RICORRENTE
E
1) , con sede in Roma alla via Giuseppe Controparte_1
Grezar n. 14, P. IVA e CF in persona del su procuratore ( ), P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Ruggiero con studio in
Castellammare di Stabia, alla Piazza Unità d'Italia,4;
RESISTENTE
2) Controparte_3 Controparte_3
, in persona del suo Presidente pro tempore, in proprio e nella qualità di
[...] mandatario della , Controparte_4 rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in copia agli atti, dall'avv. Mauro
Sferrazza;
RESISTENTE IN PROPRIO E INTERVENTORE NELLA QUALITA'
3) , con sede in Controparte_5
Roma, alla Via E.Q. Visconti, 8, C.F.: , in persona del suo presidente / legale P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla copia notificata del ricorso, dall'avv. Paolo Ricciardi del Foro di Salerno;
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso del 27.7.2017 esponeva che in data 26.7.2017 il Parte_1 concessionario della riscossione gli aveva notificato (“a mani”) semplicemente degli estratti di ruolo “contenenti indicazioni su una serie di cartelle esattoriali, mai notificate” e precisamente: <<1) la cartella esattoriale n. 10020010090056191 000 , relativa al ruolo
2000/0000907, intimante il pagamento della somma di € 7,96, contributo CP_6 riferito all' anno 1982, notificata presumibilmente in data 13.06.2001; 2) la cartella esattoriale n. 10020010119557617 000, ruolo N. 2001/0003937,
[...]
, intimante il pagamento della somma di € Parte_2
1,56 , contributo riferito agli anni 1996,2001, notificata presumibilmente in data 10.07.2001;
3) la cartella esattoriale n. 10020130007579935 000, ruolo N. 2012/0007928,
[...]
, intimante il Parte_2 pagamento della somma di € 35,56, contributo riferito agli anni 2007,2008,2009, notificata presumibilmente in data 05.09.2013; 4) la cartella esattoriale n. 10020140002805677 000, ruolo N. 2013/0007674, Parte_2
, intimante il pagamento della somma di € 67,86, contributo
[...] riferito agli anni 2007,2008,2009,2012, notificata presumibilmente in data 06.06.2014; 5) la cartella esattoriale n. 10020140049121907 000, ruolo N. 2014/0006602,
[...]
, intimante il Parte_2 pagamento della somma di € 67,86, contributo riferito agli anni 2007,2008,2009,2012, notificata presumibilmente in data 30.03.2015; 6) la cartella esattoriale n.
10020170001004658 000, ruolo N. 2016/0006580,
[...]
, intimante il pagamento della somma di € Parte_2
5,88, contributo riferito agli anni 2010,2011,2014,2015, notificata presumibilmente in data
17.01.2017, così come risulta[va] dal dettaglio debiti allegato>>.
Il ricorrente deduceva/opponeva la prescrizione dei crediti in questione, l'inesistenza delle cartelle esattoriali nelle buste inviate a mezzo posta, l'inesistenza delle stesse (“Il
Concessionario deve esibire al contribuente sia le ricevute di ritorno delle raccomandate che copia delle cartelle esattoriali, diversamente non vi è prova del corretto espletamento della procedura esecutiva”), la nullità delle cartelle impugnate per inesistenza della notifica e l'inesistenza dei crediti richiesti.
Quindi il ricorrente concludeva, chiedendo: a) accertarsi e dichiararsi “l'inesistenza delle cartelle esattoriali (…) all'interno delle buste” inviate “a mezzo posta”; b) “l'inesistenza delle cartelle esattoriali (…) perché mai notificate”; c) conseguentemente accertarsi e dichiararsi
“la prescrizione quinquennale dei crediti portati dalle cartelle esattoriali”. Il tutto con il favore delle spese. Fissata l'udienza di discussione, si costituiva in primis l' Controparte_3
(anche in nome e per conto della ),
[...] Controparte_4 il quale eccepiva: 1) l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso un estratto di ruolo e comunque perché presentato oltre il termine di cui all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 46/99; 2) il difetto di legittimazione passiva;
3) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Successivamente si costituiva anche l' la quale Controparte_7 deduceva/eccepiva: a) la tardività ed inammissibilità della domanda ex art. 24 cit.; b) la carenza di interesse ad agire, stante la non impugnabilità dell'estratto di ruolo;
c) la tardività
e l'inammissibilità della domanda per essere stato il ricorso notificato oltre il termine di gg.
30 dalla notifica della cartella e per intervenuta violazione del termine ex art. 617 c.p.c.
(previa corretta qualificazione del ricorso come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi); d) il difetto di legittimazione passiva (con conseguente estromissione dal giudizio);
e) l'intervenuta notificazione delle cartelle;
f) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
L'Agenzia concludeva: 1) in via preliminare, per il rigetto/revoca della richiesta di sospensione ex art. 624 c.p.c. formulata dall'opponente, in quanto infondata;
2) in via preliminare, per la declaratoria di inammissibilità e/o improponibilità della domanda;
3) in via principale, per la declaratoria di infondatezza in fatto ed in diritto delle domande e, per l'effetto, per il rigetto delle stesse;
4) sempre in via principale, per l'estromissione
[...]
dal presente giudizio e/o in via subordinata per la condanna degli Controparte_1
Enti impositori a manlevare e tenere indenne essa resistente da ogni somma che dovesse risultare dovuta a parte opponente, ivi incluse le spese di lite.
Infine si costituiva la convenuta, la quale chiedeva: 1) darsi atto che con riferimento al Pt_2 ruolo 2001, essa resistente aveva disposto lo sgravio del complessivo importo di euro 4.571,04, con declaratoria di cessazione della materia del contendere;
2) rigettarsi quanto al resto l'opposizione e tutte le domande proposte dal ricorrente nei suoi confronti, “perché inammissibili, improponibili, improcedibili e/o, comunque, infondate per tutti i motivi gradatamente esposti con il presente atto, con ogni conseguenza di legge” (tardività del ricorso, non avendo controparte provveduto ad impugnare le cartelle esattoriale a seguito della loro notificazione;
insussistenza di presunti vizi formali quanto alle cartelle, infondatezza dell'eccezione di nullità per presunta omissione degli atti prodromici;
fumosità ed infondatezza dell'eccezione di estinzione dei crediti sia per l'applicabilità nella specie della prescrizione decennale, sia perché l'art. 66 della legge 247/2012 si applicava alle prescrizioni non maturate, sia perché la mancata impugnazione delle cartelle aveva comportato la trasformazione del termine breve in termine ordinario, sia per l'esistenza di istanze di rateizzazione costituenti atti interruttivi); 3) in via gradata e salvo gravame, “nella assurda e denegata ipotesi in cui gli estratti di ruolo e/o i ruoli esecutivi e/o le cartelle esattoriali impugnate dovessero essere annullate, anche solo in parte, accertato e dichiarato” che erano “dovute somme insolute iscritte nei ruoli oggetto di causa, per il complessivo importo di Euro 9.793,83, o della diversa somma” che sarebbe stata accertata in corso di causa, condannarsi l'avv. al pagamento diretto di detta Pt_1 somma ( in uno agli interessi); 4) in via ulteriormente gradata, “nell'assurda e denegata ipotesi in cui si dovessero ritenere prescritti i crediti della relativi agli estratti di ruolo e/o ai CP_8 ruoli esecutivi e/o alle cartelle esattoriali per cui” era “causa e salvo gravame, accertarsi e dichiararsi che ciò era “dovuto ad esclusiva responsabilità e colpa del concessionario per la riscossione e, per l'effetto, condannarsi l' ”, anche a titolo di Controparte_7 risarcimento danni, a corrispondere ad essa resistente le somme iscritte nei ruoli oggetto di causa per le quali risultasse maturata la prescrizione, oltre interessi e rivalutazione. In ogni caso con vittoria di spese.
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, con la precisazione che in data odierna la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2.0 Giova premettere che il ricorrente ha preso le mosse dagli estratti di ruolo in atti, estratti riguardanti i titoli di cui in ricorso.
2.1 Orbene, il giudicante condivide al riguardo la recente sentenza delle SS.UU della Corte di Cassazione (n. 26283/2022) secondo cui: 1) <In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973
(introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata>>; 2) <sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113
e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione>>; 3) <In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del
d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione>>; 4) << la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio>>.
In definitiva, in assenza di prova circa l'interesse richiesto dalla normativa sopravvenuta ed in applicazione del principio di diritto su indicato, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per mancanza di detta condizione dell'azione.
2.2 Anche in virtù del cd. “principio della ragione più liquida”, resta assorbita ogni altra questione (anche quelle relative alla domande riconvenzionali proposte dalla , e tanto Pt_2 non senza evidenziare che: 1) la Corte Costituzionale con la sentenza n. 190/2023 ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine a detta norma;
2) il tenore letterale della disposizione applicata non sembra consentire l'impugnazione dell'estratto di ruolo al solo fine di far valere la prescrizione verificatasi dopo la notificazione del titolo (d'altro canto, a parte i casi codificati in cui sussiste l'interesse ad agire in giudizio, non appare configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo allorché nessuna iniziativa, esecutiva o prodromica all'esecuzione, sia stata avviata dall'agente della riscossione ovvero dall'ente impositore); 3) nessun interesse, in concreto meritevole di tutela e diverso da quello “codificato”, è stato nella specie dedotto (per cui non può in alcun modo ipotizzarsi un eventuale ed attuale deficit di tutela giurisdizionale).
D'altro canto, non sembra condivisibile l'opinione secondo cui le limitazioni di cui all'articolo 12, comma 4 bis - secondo periodo, del dpr n. 602/73 non si applicherebbero nell'ipotesi della prescrizione maturata dopo la notificazione della cartella o dell'avviso di addebito, nel caso di specie negata in ricorso [detta tesi sembra muovere dal tenore letterale della norma {“Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”]}. Ed invero, seguendo tale interpretazione, si finirebbe (in ogni caso) con l'applicazione sic et simpliciter del primo periodo di detto comma [il quale prevede, in via generale, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo] e la conseguente applicazione del principio secondo cui < dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione>> (Cass.
7353/2022); principio questo di certo attuale anche in relazione normativa sopravvenuta, la quale peraltro codifica, restringendola, l'area dell'interesse ad agire.
3.0 Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto, in particolare, della normativa sopravvenuta e dei contrasti giurisprudenziali in tema di impugnabilità degli estratti di ruolo.
PQM
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , dell' Controparte_7 Controparte_3
(che si è costituito anche in nome e per conto della Controparte_4
e della , così provvede:
[...] Controparte_9
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2) dichiara assorbite le domande riconvenzionali proposte dalla resistente;
Pt_2
2) compensa interamente le spese processuali.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di gg. 60.
Vallo della Lucania, così deciso addì 6.7.2024
Il giudice
Dott. Giovanni Saporiti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro e della previdenza - dott. Giovanni Saporiti ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio relativa all'udienza del 5.7.2024, camera di consiglio proseguita il
6.7.2024, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1205/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”, e vertente
TRA
AVV. , nato in [...], il [...], ivi residente a[...]
Veneto N.6, C.F.: , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._1 dall'avv. Vincenzo Sarnicola con studio in Vallo della Lucania, alla Via G. Murat, 25;
RICORRENTE
E
1) , con sede in Roma alla via Giuseppe Controparte_1
Grezar n. 14, P. IVA e CF in persona del su procuratore ( ), P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Ruggiero con studio in
Castellammare di Stabia, alla Piazza Unità d'Italia,4;
RESISTENTE
2) Controparte_3 Controparte_3
, in persona del suo Presidente pro tempore, in proprio e nella qualità di
[...] mandatario della , Controparte_4 rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in copia agli atti, dall'avv. Mauro
Sferrazza;
RESISTENTE IN PROPRIO E INTERVENTORE NELLA QUALITA'
3) , con sede in Controparte_5
Roma, alla Via E.Q. Visconti, 8, C.F.: , in persona del suo presidente / legale P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla copia notificata del ricorso, dall'avv. Paolo Ricciardi del Foro di Salerno;
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso del 27.7.2017 esponeva che in data 26.7.2017 il Parte_1 concessionario della riscossione gli aveva notificato (“a mani”) semplicemente degli estratti di ruolo “contenenti indicazioni su una serie di cartelle esattoriali, mai notificate” e precisamente: <<1) la cartella esattoriale n. 10020010090056191 000 , relativa al ruolo
2000/0000907, intimante il pagamento della somma di € 7,96, contributo CP_6 riferito all' anno 1982, notificata presumibilmente in data 13.06.2001; 2) la cartella esattoriale n. 10020010119557617 000, ruolo N. 2001/0003937,
[...]
, intimante il pagamento della somma di € Parte_2
1,56 , contributo riferito agli anni 1996,2001, notificata presumibilmente in data 10.07.2001;
3) la cartella esattoriale n. 10020130007579935 000, ruolo N. 2012/0007928,
[...]
, intimante il Parte_2 pagamento della somma di € 35,56, contributo riferito agli anni 2007,2008,2009, notificata presumibilmente in data 05.09.2013; 4) la cartella esattoriale n. 10020140002805677 000, ruolo N. 2013/0007674, Parte_2
, intimante il pagamento della somma di € 67,86, contributo
[...] riferito agli anni 2007,2008,2009,2012, notificata presumibilmente in data 06.06.2014; 5) la cartella esattoriale n. 10020140049121907 000, ruolo N. 2014/0006602,
[...]
, intimante il Parte_2 pagamento della somma di € 67,86, contributo riferito agli anni 2007,2008,2009,2012, notificata presumibilmente in data 30.03.2015; 6) la cartella esattoriale n.
10020170001004658 000, ruolo N. 2016/0006580,
[...]
, intimante il pagamento della somma di € Parte_2
5,88, contributo riferito agli anni 2010,2011,2014,2015, notificata presumibilmente in data
17.01.2017, così come risulta[va] dal dettaglio debiti allegato>>.
Il ricorrente deduceva/opponeva la prescrizione dei crediti in questione, l'inesistenza delle cartelle esattoriali nelle buste inviate a mezzo posta, l'inesistenza delle stesse (“Il
Concessionario deve esibire al contribuente sia le ricevute di ritorno delle raccomandate che copia delle cartelle esattoriali, diversamente non vi è prova del corretto espletamento della procedura esecutiva”), la nullità delle cartelle impugnate per inesistenza della notifica e l'inesistenza dei crediti richiesti.
Quindi il ricorrente concludeva, chiedendo: a) accertarsi e dichiararsi “l'inesistenza delle cartelle esattoriali (…) all'interno delle buste” inviate “a mezzo posta”; b) “l'inesistenza delle cartelle esattoriali (…) perché mai notificate”; c) conseguentemente accertarsi e dichiararsi
“la prescrizione quinquennale dei crediti portati dalle cartelle esattoriali”. Il tutto con il favore delle spese. Fissata l'udienza di discussione, si costituiva in primis l' Controparte_3
(anche in nome e per conto della ),
[...] Controparte_4 il quale eccepiva: 1) l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso un estratto di ruolo e comunque perché presentato oltre il termine di cui all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 46/99; 2) il difetto di legittimazione passiva;
3) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Successivamente si costituiva anche l' la quale Controparte_7 deduceva/eccepiva: a) la tardività ed inammissibilità della domanda ex art. 24 cit.; b) la carenza di interesse ad agire, stante la non impugnabilità dell'estratto di ruolo;
c) la tardività
e l'inammissibilità della domanda per essere stato il ricorso notificato oltre il termine di gg.
30 dalla notifica della cartella e per intervenuta violazione del termine ex art. 617 c.p.c.
(previa corretta qualificazione del ricorso come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi); d) il difetto di legittimazione passiva (con conseguente estromissione dal giudizio);
e) l'intervenuta notificazione delle cartelle;
f) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
L'Agenzia concludeva: 1) in via preliminare, per il rigetto/revoca della richiesta di sospensione ex art. 624 c.p.c. formulata dall'opponente, in quanto infondata;
2) in via preliminare, per la declaratoria di inammissibilità e/o improponibilità della domanda;
3) in via principale, per la declaratoria di infondatezza in fatto ed in diritto delle domande e, per l'effetto, per il rigetto delle stesse;
4) sempre in via principale, per l'estromissione
[...]
dal presente giudizio e/o in via subordinata per la condanna degli Controparte_1
Enti impositori a manlevare e tenere indenne essa resistente da ogni somma che dovesse risultare dovuta a parte opponente, ivi incluse le spese di lite.
Infine si costituiva la convenuta, la quale chiedeva: 1) darsi atto che con riferimento al Pt_2 ruolo 2001, essa resistente aveva disposto lo sgravio del complessivo importo di euro 4.571,04, con declaratoria di cessazione della materia del contendere;
2) rigettarsi quanto al resto l'opposizione e tutte le domande proposte dal ricorrente nei suoi confronti, “perché inammissibili, improponibili, improcedibili e/o, comunque, infondate per tutti i motivi gradatamente esposti con il presente atto, con ogni conseguenza di legge” (tardività del ricorso, non avendo controparte provveduto ad impugnare le cartelle esattoriale a seguito della loro notificazione;
insussistenza di presunti vizi formali quanto alle cartelle, infondatezza dell'eccezione di nullità per presunta omissione degli atti prodromici;
fumosità ed infondatezza dell'eccezione di estinzione dei crediti sia per l'applicabilità nella specie della prescrizione decennale, sia perché l'art. 66 della legge 247/2012 si applicava alle prescrizioni non maturate, sia perché la mancata impugnazione delle cartelle aveva comportato la trasformazione del termine breve in termine ordinario, sia per l'esistenza di istanze di rateizzazione costituenti atti interruttivi); 3) in via gradata e salvo gravame, “nella assurda e denegata ipotesi in cui gli estratti di ruolo e/o i ruoli esecutivi e/o le cartelle esattoriali impugnate dovessero essere annullate, anche solo in parte, accertato e dichiarato” che erano “dovute somme insolute iscritte nei ruoli oggetto di causa, per il complessivo importo di Euro 9.793,83, o della diversa somma” che sarebbe stata accertata in corso di causa, condannarsi l'avv. al pagamento diretto di detta Pt_1 somma ( in uno agli interessi); 4) in via ulteriormente gradata, “nell'assurda e denegata ipotesi in cui si dovessero ritenere prescritti i crediti della relativi agli estratti di ruolo e/o ai CP_8 ruoli esecutivi e/o alle cartelle esattoriali per cui” era “causa e salvo gravame, accertarsi e dichiararsi che ciò era “dovuto ad esclusiva responsabilità e colpa del concessionario per la riscossione e, per l'effetto, condannarsi l' ”, anche a titolo di Controparte_7 risarcimento danni, a corrispondere ad essa resistente le somme iscritte nei ruoli oggetto di causa per le quali risultasse maturata la prescrizione, oltre interessi e rivalutazione. In ogni caso con vittoria di spese.
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, con la precisazione che in data odierna la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2.0 Giova premettere che il ricorrente ha preso le mosse dagli estratti di ruolo in atti, estratti riguardanti i titoli di cui in ricorso.
2.1 Orbene, il giudicante condivide al riguardo la recente sentenza delle SS.UU della Corte di Cassazione (n. 26283/2022) secondo cui: 1) <In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973
(introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata>>; 2) <sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113
e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione>>; 3) <In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del
d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione>>; 4) << la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio>>.
In definitiva, in assenza di prova circa l'interesse richiesto dalla normativa sopravvenuta ed in applicazione del principio di diritto su indicato, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per mancanza di detta condizione dell'azione.
2.2 Anche in virtù del cd. “principio della ragione più liquida”, resta assorbita ogni altra questione (anche quelle relative alla domande riconvenzionali proposte dalla , e tanto Pt_2 non senza evidenziare che: 1) la Corte Costituzionale con la sentenza n. 190/2023 ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine a detta norma;
2) il tenore letterale della disposizione applicata non sembra consentire l'impugnazione dell'estratto di ruolo al solo fine di far valere la prescrizione verificatasi dopo la notificazione del titolo (d'altro canto, a parte i casi codificati in cui sussiste l'interesse ad agire in giudizio, non appare configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo allorché nessuna iniziativa, esecutiva o prodromica all'esecuzione, sia stata avviata dall'agente della riscossione ovvero dall'ente impositore); 3) nessun interesse, in concreto meritevole di tutela e diverso da quello “codificato”, è stato nella specie dedotto (per cui non può in alcun modo ipotizzarsi un eventuale ed attuale deficit di tutela giurisdizionale).
D'altro canto, non sembra condivisibile l'opinione secondo cui le limitazioni di cui all'articolo 12, comma 4 bis - secondo periodo, del dpr n. 602/73 non si applicherebbero nell'ipotesi della prescrizione maturata dopo la notificazione della cartella o dell'avviso di addebito, nel caso di specie negata in ricorso [detta tesi sembra muovere dal tenore letterale della norma {“Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”]}. Ed invero, seguendo tale interpretazione, si finirebbe (in ogni caso) con l'applicazione sic et simpliciter del primo periodo di detto comma [il quale prevede, in via generale, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo] e la conseguente applicazione del principio secondo cui < dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione>> (Cass.
7353/2022); principio questo di certo attuale anche in relazione normativa sopravvenuta, la quale peraltro codifica, restringendola, l'area dell'interesse ad agire.
3.0 Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto, in particolare, della normativa sopravvenuta e dei contrasti giurisprudenziali in tema di impugnabilità degli estratti di ruolo.
PQM
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , dell' Controparte_7 Controparte_3
(che si è costituito anche in nome e per conto della Controparte_4
e della , così provvede:
[...] Controparte_9
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2) dichiara assorbite le domande riconvenzionali proposte dalla resistente;
Pt_2
2) compensa interamente le spese processuali.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di gg. 60.
Vallo della Lucania, così deciso addì 6.7.2024
Il giudice
Dott. Giovanni Saporiti