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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2711 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41062/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41062/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Meli ed Parte_1 C.F._1 ta pre uo procuratore in Milano, via Sassoferrato n.2, come da procura in atti;
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Adriana Morelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo procuratore in Milano, via D'Aosta n.7, come da procura in atti;
CONVENUTO
(C.F. ), residente in [...] C.F._2 22;
(C.F. , residente in [...] C.F._3
Miola n. 22;
CONVENUTI CONTUMACI
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 12.12.2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come di seguito.
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito, sia istruttoria, così provvedere:
1 - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. quale conducente del veicolo di proprietà Controparte_3 della sig.ra in ordine alla produzione del sinistro del 30/05/2019 come descritto in atti;
CP_2
- per l'effetto condannare, in solido tra loro, la sig.ra il sig. e CP_2 Controparte_3 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni conseguenti Controparte_1 la dott.ssa per la somma complessiva di € 26.842,33=, comprensiva del danno Parte_1 non patrimoniale e delle spese sostenute e documentate come precisato in atti, ovvero in altra diversa misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate.
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre rimborso spese forfettarie al 15% e accessori di legge.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione della prova testimoniale sul seguente capitolo:
“Vero che, in data 13 giugno 2019, la dott.ssa si sottoponeva alla visita oculistica specialistica (di Parte_1 cui al doc. 27 di parte attrice che si rammostr lo studio del dott. – responsabile Testimone_1 dell'Unità Operativa di Oculistica dell'Istituto Humanitas San Pio X di Milano e suo oculista di fiducia da oltre vent'anni - nel corso della quale veniva riscontrato dallo stesso dott. che la dott.ssa soffriva, per la Tes_1 Pt_1 prima volta, di una diplopia”.
Parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, dichiarare congrua e satisfattiva la somma di € 3.364,20= già corrisposta alla Dott.ssa e, previe le altre declaratorie del Parte_1 caso, ASSOLVERE la da ogn or pretesa, respingendo tutte le Controparte_1 domande proposte dalla Dott.ssa Pt_1
Vinte le spese.
Si chiede che vengano assegnati i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_2
quale proprietaria della vettura EN CL (tg. CP638BY), quale
[...] Controparte_3 ente, e quale compagnia assicurativ al fine Controparte_1 di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti a casa del sinistro occorso in data 30.05.2019.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva: che in data 30.05.2019, alle ore 07:53 circa, l'attrice percorreva la carreggiata Nord dell'Autostrada A8 Milano-Varese alla guida della Parte_1 propria vettura Audi Q3 (tg. EM894FL); che, più precisamente, mentre la vettura condotta dall'attrice si trovava ferma in coda nella corsia di decelerazione che immette nello svincolo per Castellanza, veniva violentemente urtata da tergo dalla vettura EN CL (tg. CP638BY) di proprietà della sig.ra e condotta, al momento del sinistro, da che CP_2 Controparte_3
a causa del violento urto, la vettura Audi Q3 condotta dalla veniva a sua volta sbalzata in Pt_1 avanti e urtava la parte posteriore della vettura Peugeot 207 52BF) che si trovava davanti;
che sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Stradale di Busto IO che provvedeva a redigere il CP relativo rapporto di incidente stradale accertando la responsabilità del nella determinazione del sinistro;
che a causa delle lesioni subìte l'attrice veniva trasportata mediante ambulanza presso il P.S. Humanitas di Castellanza, ove le veniva diagnosticato un “trauma distrattivo cervicale” e una “ferita lacero
2 contusa alla base della piramide nasale e algia oculare” e una “lesione da trauma all'arcata dentale superiore sinistra”; che dopo poco tempo insorgeva altresì una diplopia ancora oggi persistente;
che in via stragiudiziale compagnia assicuratrice del veicolo della convenuta, Controparte_1 risarciva alla il danno materiale alla vettura;
che, per quanto riguarda invece il danno non Pt_1 patrimoniale ll'attrice, corrispondeva dapprima la somma di Controparte_1
Euro 773,00 e, successivamente, l'ulteriore somma di Euro 2.591,20; che le predette somme venivano calcolate dalla compagnia applicando una decurtazione del 30% sulla base del concorso di colpa dell'attrice conseguente al non corretto utilizzo della cintura di sicurezza e una decurtazione del 50% sostenendo l'esistenza di una polizza infortuni privata in capo all'attrice; che le predette somme venivano trattenute dall'attrice a titolo di mero acconto.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio solo la compagnia
[...]
la quale non contestava la responsabilità del conducente della vettura EN Controparte_1 ella determinazione del sinistro, ma eccepiva il concorso di colpa dell'attrice ex art. 1227 c.c. per non aver indossato correttamente la cintura di sicurezza. La compagnia contestava inoltre il quantum debeatur di cui all'atto di citazione, escludendo il nesso causale tra il sinistro e l'intervento dentario subìto dall'attrice e ritenendo satisfattiva la somma corrisposta in favore dell'attrice in via stragiudiziale.
All'udienza del 14.03.2023, questo Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., fissando l'udienza del giorno 27.09.2023 per la trattazione nel contraddittorio tra le parti sui mezzi di prova dedotti.
Alla successiva udienza, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., constatata la regolarità della notificazione effettuata nei confronti dei convenuti e CP_2 [...]
questo giudice ne dichiarava la contumacia. CP_3
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e l'espletamento di accertamenti di natura medico-legale sulla persona dell'attrice.
Con Ordinanza del 22.10.2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza celebrata in pari data, questo Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del giorno 12.12.2024. Quest'ultima udienza veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e, pertanto, verificata la precisazione delle conclusioni delle parti, con Ordinanza del 13.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le argomentazioni di cui all'Ordinanza del 29.09.2023 precisandosi, in ogni caso, che le istanze istruttorie reiterate risultano superflue alla luce della documentazione in atti e anche delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
3. Ciò posto, quanto al profilo dell'an debeatur, deve rilevarsi quanto segue.
3.1. La domanda risarcitoria formulata dall'attore è sussumibile nel disposto di cui all'art. 144 cod. ass., azione diretta formulata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile civile, e nei confronti del responsabile del danno – il quale si Controparte_1 identifica con il proprietario del veicolo – nella specie avendo così regolarmente CP_2 instaurato il contraddittorio con il litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 144, III comma, cod. ass..
3 Parte attrice ha formulato altresì domanda risarcitoria ordinaria ex art. 2054 c.c. nei confronti del conducente del veicolo antagonista, domanda pacificamente cumulabile con Controparte_3
l'azione diretta esperita ai sensi del codice delle assicurazioni private.
3.2. In relazione al profilo della responsabilità, deve rilevarsi che il fatto storico e la dinamica del sinistro di causa offerta da parte attrice – peraltro non contestata dalla compagnia convenuta
– trovano riscontro nella relazione di incidente stradale redatta dagli Controparte_1
i Busto IO intervenuti sul luogo del sinistro nell'immediatezza dei fatti (v. doc.1, fasc. att.), che ha efficacia probatoria fidefacente fino a querela di falso in ordine ai rilievi e agli accertamenti espletati.
In particolare, gli agenti della Polizia Stradale, dopo aver espletato gli opportuni accertamenti e dopo aver assunto le dichiarazioni dei conducenti di tutti i veicoli coinvolti nel sinistro de quo, hanno ricostruito la seguente dinamica: “In data 30.05.2019 alle ore 07:53 circa conducente Controparte_3 dell'autovettura EN CL targata CP638BY percorreva l'autostrada A/8 di marcia Milano >> Varese, impegnando la corsia di sorpasso (seconda da destra). Giunto in prossimità dello svincolo di
“Castellanza”, ove sulla corsia di decelerazione era presente coda veicolare per il traffico intenso, lo stesso effettuava manovra di spostamento da sinistra verso destra, al fine di impegnare detto svincolo come dallo stesso dichiarato, senza essersi in precedenza accertato di poter effettuare manovra senza creare intralcio e/o pericolo agli altri utenti della strada. Nella fattispecie ostruiva la direttrice di marcia dell'autocarro NI 40 targato DD006HP, condotto da che impegnava regolarmente la corsia di marcia (prima da destra) e, pur ponendo Parte_2 in essere manovra di emergenza volgente verso sinistra, nulla poteva fare onde evitare di collidere con lo spigolo anteriore destro contro la parte posteriore dell'autovettura EN CL. A seguito dell'urto, l'autovettura EN, divenuta incontrollata, subiva una rotazione sull'asse verticale in senso orario volgendo verso il margine destro della sede stradale e finendo con l'urtare con la fiancata sinistra contro la parte posteriore dell'autovettura AUDI Q3 targata EM894FL condotta da che era incolonnata sulla corsia di decelerazione dello svincolo di Parte_1
“Castellanza”. A seguito AUDI veniva sospinta in avanti sino a collidere con la parte anteriore contro quella posteriore dell'autovettura PEUGEOT 207 targata DZ652BF condotta da Pt_3 che la precedeva incolonnata sulla corsia dello svincolo […]” (v. doc.1, pag. 28, fasc. att.).
[...]
La predetta dinamica, inoltre, trova conferma nei danni riportati dai vari veicoli coinvolti nel sinistro, danni che sono stati oggetto di accertamento da parte degli agenti di P.L. intervenuti (v. doc.1, pag. 13 ss., fasc. att.).
Si evince, dunque, del complessivo compendio probatorio che il convenuto Controparte_3 conducente della vettura EN CL (tg. CP638BY), omettendo di verificare di poter compiere la manovra in sicurezza senza creare pericolo per gli altri utenti della strada, ha cambiato corsia di marcia tagliando la strada all'autocarro NI 40 (tg. DD006HP), il cui conducente nulla ha CP_ potuto fare per evitare l'urto. Per effetto del predetto urto, il sig. dunque ha perso il controllo del proprio mezzo urtando con la fiancata sinistra contro la parte posteriore dell'autovettura Audi Q3 (tg. EM894FL) condotta dall'attrice . Parte_1
Il convenuto alla guida della vettura EN CL (tg. CP638BY), ha quindi Controparte_3 omesso di ad guida prudente e diligente, violando molteplici norme del Codice della Strada.
Più precisamente, sulla base degli accertamenti e delle rilevazioni effettuate, è emersa la violazione da parte del convenuto innanzi tutto della regola generale di cui all'art. 140 C.d.S., che impone agli utenti della strada di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale;
inoltre, il convenuto ha violato la regola
4 cautelare di cui all'art. 154 del Codice della Strada, che impone ai conducenti che intendono eseguire una manovra per cambiare direzione o corsia, di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza e direzione di essi.
Alla luce del complessivo compendio probatorio deve ritenersi acclarata la responsabilità del convenuto il quale, omettendo di adottare la massima prudenza e diligenza, ha Controparte_3 cambiato c preventivamente accertare che tale manovra non costituisse pericolo o intralcio per gli altri utenti, tagliando la strada all'autocarro NI 40 (tg. DD006HP) e, infine, urtando la vettura Audi Q3 (tg. EM894FL) condotta dall'attrice . Parte_1
Le superiori considerazioni consentono dunque di ritenere superata la presunzione di pari responsabilità in capo ai conducenti di cui all'art. 2054, II comma, c.c., che ha portata residuale e trova applicazione soltanto in ipotesi, diverse da quella di specie, in cui dalle risultanze istruttorie il Giudice non riesca a delineare una chiara dinamica incidentale da cui dedurre le reciproche responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti (cfr. ex multis Cass. Civ. 15736/2022).
3.3. Quanto all'eccezione ritualmente sollevata da parte convenuta ex art. 1227 c.c. in ordine al contributo causale dell'attrice nella determinazione delle conseguenze lesive patite Parte_1 per non aver indossato la cintura di sicurezza, si rileva quanto segue.
Innanzi tutto, dal complessivo compendio probatorio non emerge la prova della circostanza – meramente allegata da parte convenuta – che la sig.ra non indossasse la cintura di sicurezza Pt_1 al momento del sinistro.
Al riguardo si evince, diversamente, dal verbale di incidente prodotto in atti (v. doc. 1, fasc. att.) che gli agenti intervenuti pochi minuti dopo rispetto al sinistro, hanno accertato che l'attrice facesse uso delle cinture di sicurezza e, infatti, alcuna sanzione hanno elevato nei suoi confronti (v. doc. 1, pagina 17 di 32).
Ciò posto, deve in ogni caso evidenziarsi che, con riguardo all'incidenza causale dell'eccepito mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dell'attrice in relazione alle conseguenze lesive, il c.t.u. nominato in corso di causa, dott.ssa nella propria relazione peritale ha Persona_1 accertato quanto segue: “Orbene, tenuto conto della velocità di impatto e dell'entità dei danni riportati dall'autovettura, per come descritti da consulente della convenuta, è da ritenere improbabile che, priva della cintura di sicurezza, la signora avrebbe riportato in via esclusiva “… algia cervicale, trauma nasale con flc (trauma da Pt_1 occhiali) …”. È dal e noto che la cintura di sicurezza rende solidale il tronco al sedile ma non impedisce in toto i movimenti del capo, il quale resta liberto di impattare, in un arco di movimento certamente limitato, contro le strutture rigide dell'abitacolo; i dati di letteratura disponibili comprovano, infatti, che l'uso della cintura di sicurezza abbatte significativamente il rischio di lesioni craniche e facciali, specie quelle di maggiore gravità, senza tuttavia azzerarne l'incidenza. Concludendo sul punto, gli elementi di giudizio di stretta competenza medico legale attualmente disponibili non contrastano con l'impiego della cintura di sicurezza al momento del sinistro” (v. relazione peritale, pag. 10).
Il c.t.u. ha dunque concluso che le lesioni riportate dall'attrice in seguito al sinistro di causa sono compatibili anche con il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e le predette conclusioni non possono neppure ritenersi scalfite dalle osservazioni formulate dal c.t.p. di parte convenuta, dott.
, in relazione al mancato o non corretto uso della cintura di sicurezza da parte dell'attrice Per_2
in quanto il c.t.u., dott.ssa ha puntualmente replicato, con motivazione Parte_1 Per_1 logici, alle predette osservazi late, precisando che “È dall'altra parte noto che la cintura di sicurezza rende solidale il tronco al sedile ma non impedisce in toto i movimenti del capo, il quale resta
5 liberto di impattare, in un arco di movimento certamente limitato, contro le strutture rigide dell'abitacolo; i dati di letteratura disponibili comprovano, infatti, che l'uso della cintura di sicurezza abbatte significativamente il rischio di lesioni craniche e facciali, specie quelle di maggiore gravità, senza tuttavia azzerarne l'incidenza” (v. relazione peritale, pag. 10).
Ebbene, tali repliche devono ritenersi pienamente condivisibili in quanto suffragate da accertamenti specifici e da un'esaustiva valutazione della documentazione prodotta e corredate da argomentazioni di indubbio valore tecnico-scientifico (v. relazione peritale, pag. 9 ss.).
Dunque, alla luce del complessivo compendio probatorio, alcun concorso di colpa può essere attribuito all'attrice nella determinazione delle conseguenze lesive del sinistro in relazione al mancato uso delle cinture di sicurezza.
4. Ciò ritenuto in punto di responsabilità, occorre individuare l'area del danno risarcibile e procedere alla determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili.
4.1. I danni alla persona sono stati accertati dalla c.t.u. medico-legale espletata in corso di causa dalla dott.ssa la quale ha accertato: che la sig.ra , in Persona_1 Parte_1 conseguenza dell'eve causa, ha riportato un “traumatismo p ione facciale con evidenza clinica di ferita superficiale base piramide nasale trattata mediante apposizione di cerotti per sutura;
risentimento cervicale con rilievo radiografico di lieve riduzione della fisiologica lordosi cervicale” (v. relazione peritale, p.7); che tali lesioni sono tali da giustificare pienamente il nesso di causalità materiale con il sinistro di causa;
che tali lesioni hanno comportato un periodo di inabilità temporanea al 75% di giorni 7, di inabilità temporanea al 50% di giorni 20, di inabilità temporanea al 25% di giorni 30 con sofferenza psico-fisica in costanza di inabilità temporanea pari a 2-3 in una scala da 1 a 5; che sono conseguiti postumi di natura permanente tali da incidere sulla integrità psico-fisica del soggetto nella misura del 3%, con grado di sofferenza psico-fisica pari a 1 in una scala da 1 a 5 alla stabilizzazione dei postumi.
Parte attrice, inoltre, in sede di comparsa conclusionale insiste per il riconoscimento di un danno biologico per la patologia della diplopia insorta nell'attrice in conseguenza al sinistro per cui è causa (v. comparsa conclusionale, pag. 12 ss., fasc. att.).
Ebbene, a riguardo si rileva che l'ausiliario del c.t.u., dott. nella propria relazione allegata Per_3 alla perizia della dott.ssa ha accertato quanto segu ossibile esprimersi sull'eziopatogenesi Per_1 di questo strabismo. Restano le due ipotesi già formulate in passato, di “Heavy Eye Syndrome” (tropia tipica delle miopie elevate, legata a fenomeni meccanici), oppure di estropia concomitante acuta acquisita (tipo III di CP_4 pure associata a miopia). Una miastenia oculare, come visto, è stata esclusa. Anche l'andamento, prima peggiorativo, poi gradualmente migliorativo della diplopia non depone a favore di un ruolo causale del traumatismo del 30.05.2019, anche se, considerato il rapporto temporale, non è possibile escluderne un ruolo di concausa lieve o come elemento scatenante una patologia latente” (v. relazione peritale dott. pag. 3). Per_3
Inoltre, all'udienza del 22.10.2024 il c.t.u., dott.ssa è stata chiamata a chiarimenti Persona_1 sul seguente tema: “poiché il dott. ausiliario elazione, ha concluso indicando che Per_3
“considerato il rapporto temporale, non è possibile escluderne un ruolo di concausa lieve o come elemento scatenante una patologia latente”, considerato che nelle conclusioni del c.t.u., sotto il profilo oculistico, il Consulente dell'Ufficio, seppur ha sostanzialmente rinviato alle risposte formulate dal dottor non sembra avere tenuto conto, nella Per_3 quantificazione dell'I.P., di una eventuale incidenza concausale a rispetto al danno biologico riportato dall'attrice (in relazione alla diplopia), spieghi, dunque, il c.t.u. le ragioni di questa mancata considerazione ed eventualmente, nel caso di modifica delle conclusioni peritali sotto tale profilo, dica il c.t.u. in che misura possa
6 eventualmente avere avuto incidenza concausale lieve il trauma sulla diplopia, secondo il più probabile che non” (v. verbale udienza del 22.10.2024).
Alla predetta udienza, il c.t.u. ha così replicato: “il rinvio alle osservazioni del dottor attiene in via Per_3 esclusiva alle considerazioni di natura prettamente clinica alla luce delle quali emerge che la signora fosse Pt_1 affetta da una condizione patologica naturale (miopia elevata) idonea e sufficiente a rendere ragione del a del quadro di diplopia che per tipologia e andamento clinico non risulta perfettamente coerente con l'ipotesi invece di una sua eziologica traumatica” (v. verbale udienza del 22.10.2024).
Dunque, ferma l'ambiguità dell'ultima frase riportata dal dott. nella propria relazione, lette Per_3 conclusioni del c.t.u. nella loro complessità, questo giudice riti n vi sono elementi dai quali poter desumere, più probabilmente che non, che la diplopia insorta nell'attrice abbia avuto origine traumatica a causa dell'evento lesivo occorso in data 30.05.2019.
Ed infatti, le conclusioni del CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale e poste a base per la valutazione del danno non patrimoniale in capo alla sig.ra . Parte_1
4.2. Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto alla danneggiata il Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in rela ne dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828) e alla sofferenza soggettiva.
Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni micropermanenti, essa viene determinata sulla base dei parametri di cui alle disposizioni ex art. 139 Cod. Ass. integrate dal D.M. 24.07.2024 sulle lesioni micropermanenti.
I predetti parametri conducono dunque a riconoscere all'attrice, di anni 48 alla stabilizzazione dei postumi (cfr. ex multis Cass. civ. 3121/2017), l'importo complessivo di Euro 1.256,71 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea e di Euro 2.762,33 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, così per il complessivo importo di Euro 4.019,04 in valori monetari attuali.
Giova inoltre rilevare che la componente sofferenza (danno morale) non deve essere valutata ai fini della personalizzazione del danno, ma costituisce una categoria autonoma rispetto al danno biologico e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e che costituiscono come detto l'essenza del danno biologico. Più precisamente, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che: “Il danno morale, infine, è costituito invece dai pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)” (cfr. Corte di Cassazione Ordinanza n. 26805 del 12.09.2022).
Dunque, alla luce delle superiori considerazioni, la predetta somma pari ad Euro 2.762,33 relativa al solo danno biologico riconosciuto all'attrice deve essere maggiorata del 20% - sulla scorta di quanto disposto dall'art. 139, co.3, Cod. Ass. integrate dal D.M. 16.10.2024 - a titolo di danno morale riconosciuto all'attrice per la sofferenza morale soggettiva interiore che può ritenersi nella specie presuntivamente provata in ragione dell'accertamento da parte del c.t.u. di un grado di sofferenza psico-fisica pari ad 1 alla stabilizzazione dei postumi in una scala da 1 a 5 (v. relazione peritale medico-legale, pag. 8) e del fatto commesso sussumibile nella fattispecie delle lesioni colpose.
7 Pertanto, la somma complessivamente spettante a titolo di risarcimento del danno Parte_1 non patrimoniale patito in conseguenza al sinistro di causa è pari a Euro 4.571,50.
4.3. Al fine di determinare il residuo credito risarcitorio spettante all'attrice e di evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subìti, tenuto conto che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi a tal fine rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074), si ottiene che, alla data della presente sentenza, l'acconto pari a Euro 773,00, pagato dalla compagnia convenuta all'attrice, in data 24.10.2019, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (v. doc. 8, fasc. att.), è pari ad Euro 914,46 rivalutato all'attualità, e l'ulteriore acconto di Euro 791,70 pagato dalla compagnia convenuta all'attrice in data 08.10.2020 al medesimo titolo, ovvero a titolo di danno non patrimoniale (v. doc. 11, fasc. att.), rivalutato all'attualità, è pari a Euro 939,75.
Detraendo dunque dall'importo riconosciuto all'attrice a titolo di danno non patrimoniale pari a Euro 4.571,50, liquidato all'attualità, i predetti acconti di Euro 1.854,21, resi omogenei alla medesima data, ne consegue che spetta a parte attrice il rimborso di complessivi Euro 2.717,29 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
4.4. In aggiunta alla somma sopra liquidata pari a Euro 2.717,29 devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali al saggio di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. (Cass. civ. 61/2023 e Cass. civ. 19063/2023, Pres. Travaglino), calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (30.05.2019) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 30.05.2019 fino alla presente sentenza.
5. Parte attrice ha formulato domanda risarcitoria altresì per le seguenti voci di danno.
5.1. Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata dall'attrice
[...]
per il ristoro delle spese mediche, compete innanzi tutto a quest'ultima il risarcimento delle Pt_1 diche sostenute, ritenute congrue dal c.t.u. ed in connessione eziologica con il sinistro di causa pari a Euro 1.739,66 (sub docc.
3.1. e 4, fasc. att.), somma che, rivalutata all'attualità dal dì degli esborsi, è pari a Euro 2.059,76 ed Euro 1.000,00 per le cure odontoiatriche (sub docc.
3.1. e 4, fasc. att.) somma che, rivalutata all'attualità dal dì degli esborsi, è pari a Euro 1.184,00, dunque per un totale di Euro 3.243,76.
Al fine di determinare il residuo credito risarcitorio spettante all'attrice e di evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subìti, tenuto conto che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi a tal fine rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074), si ottiene che, alla data della presente sentenza, l'acconto pari a Euro
8 1.779,70, pagato dalla compagnia convenuta all'attrice in data 08.10.2020 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche sostenute (v. doc. 11, fasc. att.), rivalutato all'attualità, è pari ad Euro 2.112,50.
Detraendo dunque dall'importo riconosciuto all'attrice a titolo di danno patrimoniale per le spese mediche sostenute pari a Euro 3.243,76, liquidato all'attualità, il predetto acconto di Euro 2.112,50, reso omogeneo alla medesima data, ne consegue che spetta a parte attrice il rimborso di complessivi Euro 1.131,26.
Alla predetta somma devono essere aggiunti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni unite della Suprema Corte (sub 4.4.).
5.2. Quanto, invece, alla domanda formulata da parte attrice relativa al risarcimento del danno derivante dal danneggiamento degli occhiali da vista che l'attrice ha allegato di avere con sé al momento del sinistro, questa non può trovare accoglimento in quanto non sufficientemente documentata e provata.
Ed infatti, l'attrice ha prodotto a sostegno della predetta domanda esclusivamente uno scontrino fiscale del 05.12.2015 relativo all'acquisto di un paio di occhiali da vista per un valore di Euro 850,00 (v. doc.17, fasc. att.).
Tuttavia, il predetto documento non è da sé solo sufficiente a provare che gli occhiali siano stati effettivamente danneggiati né che il presunto danno sia in connessione eziologica con l'evento lesivo per cui è causa, non avendo parte attrice prodotto in giudizio alcuna documentazione (ad esempio delle fotografie) idonea a provare l'effettivo danneggiamento degli occhiali in seguito all'evento lesivo de quo, né alcuna documentazione idonea (ed esempio una fattura) a provare l'acquisto di un nuovo paio di occhiali.
La predetta domanda non può dunque trovare accoglimento.
5.3. Compete invece all'attrice il risarcimento del danno patrimoniale Parte_1 derivante dalle spese sostenute per la partecipazione alla maratona ciclistica “Dles Dolomites”, alla quale la medesima non ha potuto partecipare a causa delle lesioni subìte in seguito al sinistro di causa.
A sostegno della predetta domanda parte attrice ha prodotto in giudizio la conferma di iscrizione alla maratona – effettuata dall'attrice in data 21.05.2019 (dunque prima del sinistro di causa) – dalla quale si evince che la sig.ra avrebbe dovuto parteciparvi nelle giornate del 3, 4, 5 e 6 luglio 2019 Pt_1 (v. doc. 25 c, fasc. att ia del bonifico relativo al pagamento della quota di iscrizione per un valore pari a Euro 40,00 (v. doc. 25 d, fasc. att.), somma che, rivalutata all'attualità dal dì dell'esborso (13.05.2021), è pari a Euro 46,76.
Inoltre, l'attrice ha prodotto altresì in giudizio la conferma della prenotazione del soggiorno presso l'Hotel Sassongher dal giorno 3 fino al giorno 8 luglio 2019 (v. doc.25 a, fasc. att.), la copia del bonifico disposto in favore del medesimo Hotel in data 02.04.2019 (v. doc.25 b, fasc. att.) e, infine, la e-mail relativa al recesso (v. doc. 25 e, fasc. att.).
Ebbene, tale documentazione è idonea a provare il danno patrimoniale subìto dall'attrice che, a causa delle lesioni riportate in conseguenza al sinistro di causa, non ha evidentemente potuto partecipare alla maratona de qua, con conseguente perdita della caparra confirmatoria che aveva pagato alla struttura alberghiera per soggiornare nelle date in cui si sarebbe svolto l'evento.
9 Compete pertanto all'attrice il rimborso della somma di Euro 675,00 dalla medesima corrisposta all'Hotel Sassongher, somma che, rivalutata all'attualità dal dì dell'esborso, è pari a Euro 796,50.
Alle predette somme devono essere aggiunti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni unite della Suprema Corte (sub 4.4.).
5.4. Per quanto concerne, infine, la domanda formulata da parte attrice per il rimborso delle spese legali stragiudiziali, deve rilevarsi che, come affermato dalla Suprema Corte a sezioni unite (cfr. Cass. civ., sez. un., 16990 del 10.07.2017), il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa, e non è assimilabile al rimborso delle spese giudiziali.
Ciò posto, deve ulteriormente rilevarsi, in punto di diritto, che l'utilità dell'esborso per le spese stragiudiziali, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere dunque valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Pertanto, la liquidazione resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente, il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità.
Ciò premesso, giova rilevare che, nella fattispecie, quanto alle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale svolta dall'avv. Valeria Albano per le attività propedeutiche alla introduzione del presente giudizio, può ritenersi provato il danno emergente dal momento che l'attività era necessaria e non superflua al fine di introdurre il presente procedimento, tenuto conto delle attività previste, anche a pena di improcedibilità e improponibilità della domanda giudiziale, dal codice delle assicurazioni private e dalla normativa speciale in materia di negoziazione assistita.
Pertanto, in ragione di quanto sopra, tenuto conto della documentazione versata in atti (sub docc. 12, 13, 18 e 19, fasc. att.), si ritiene di poter equamente liquidare per tali spese stragiudiziali nella misura di cui alla parcella del 17.02.2021 dell'avv. Albano (v. doc.18, fasc. att.), pari a Euro 1.473,71 (di cui Euro 500,00 per l'assistenza stragiudiziale, Euro 510,00 per la negoziazione assistita ed Euro 151,50 per spese generali) in quanto importi in linea con i parametri di cui al D.M. 149/2022; la predetta somma, rivalutata all'attualità, è pari a Euro 1.733,08, oltre interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni unite della Suprema Corte (sub 4.4.).
6. Quanto, infine, al profilo delle spese di lite, le stesse seguono il principio della soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014 e succ. modifiche (tenendo conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore), in applicazione dei criteri ivi indicati, con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quello chiesto dall'avv. Meli nella nota spesa depositata ex art. 75 disp. att. c.p.c..
Secondo i medesimi criteri devono essere definitivamente posti a carico dei convenuti, in solido tra loro, gli sborsi sostenuti da parte attrice per il contributo unificato e la marca da bollo (pari ad Euro 518,00+ Euro 27,00) nonché gli esborsi per la c.t.u. medico-legale come liquidati in corso di causa con decreto di pagamento del 08.05.2024.
10
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la responsabilità esclusiva del convenuto nella determinazione Controparte_3 del sinistro stradale di causa occorso in data 30.05.2019;
- condanna i convenuti e in Controparte_1 Controparte_3 CP_2 solido tra loro e nelle r di Parte_1
Euro 2.717,29, oltre accessori come in motivazione, a titolo di danno non patrimoniale e la somma di Euro 3.707,60, oltre accessori come in motivazione, a titolo di danno patrimoniale, già tenuto conto di quanto pagato ante causam dalla compagnia convenuta al medesimo titolo;
- rigetta ogni ulteriore domanda formulata dall'attrice nei confronti delle parti convenute;
- condanna i convenuti e in Controparte_1 Controparte_3 CP_2 solido tra loro e nelle rispettive qualità, a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano in Euro 4.996,00 per compensi ed Euro 545,00 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
- pone definitivamente a carico dei convenuti Controparte_1 Controparte_3
e in solido tra loro e nelle rispettive qualità, le spese della consulenza
[...] CP_2 tecnica d'ufficio come liquidate in corso di causa con decreto di pagamento del 08.05.2024.
Milano, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41062/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Meli ed Parte_1 C.F._1 ta pre uo procuratore in Milano, via Sassoferrato n.2, come da procura in atti;
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Adriana Morelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo procuratore in Milano, via D'Aosta n.7, come da procura in atti;
CONVENUTO
(C.F. ), residente in [...] C.F._2 22;
(C.F. , residente in [...] C.F._3
Miola n. 22;
CONVENUTI CONTUMACI
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 12.12.2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come di seguito.
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito, sia istruttoria, così provvedere:
1 - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. quale conducente del veicolo di proprietà Controparte_3 della sig.ra in ordine alla produzione del sinistro del 30/05/2019 come descritto in atti;
CP_2
- per l'effetto condannare, in solido tra loro, la sig.ra il sig. e CP_2 Controparte_3 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni conseguenti Controparte_1 la dott.ssa per la somma complessiva di € 26.842,33=, comprensiva del danno Parte_1 non patrimoniale e delle spese sostenute e documentate come precisato in atti, ovvero in altra diversa misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate.
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre rimborso spese forfettarie al 15% e accessori di legge.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione della prova testimoniale sul seguente capitolo:
“Vero che, in data 13 giugno 2019, la dott.ssa si sottoponeva alla visita oculistica specialistica (di Parte_1 cui al doc. 27 di parte attrice che si rammostr lo studio del dott. – responsabile Testimone_1 dell'Unità Operativa di Oculistica dell'Istituto Humanitas San Pio X di Milano e suo oculista di fiducia da oltre vent'anni - nel corso della quale veniva riscontrato dallo stesso dott. che la dott.ssa soffriva, per la Tes_1 Pt_1 prima volta, di una diplopia”.
Parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, dichiarare congrua e satisfattiva la somma di € 3.364,20= già corrisposta alla Dott.ssa e, previe le altre declaratorie del Parte_1 caso, ASSOLVERE la da ogn or pretesa, respingendo tutte le Controparte_1 domande proposte dalla Dott.ssa Pt_1
Vinte le spese.
Si chiede che vengano assegnati i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_2
quale proprietaria della vettura EN CL (tg. CP638BY), quale
[...] Controparte_3 ente, e quale compagnia assicurativ al fine Controparte_1 di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti a casa del sinistro occorso in data 30.05.2019.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva: che in data 30.05.2019, alle ore 07:53 circa, l'attrice percorreva la carreggiata Nord dell'Autostrada A8 Milano-Varese alla guida della Parte_1 propria vettura Audi Q3 (tg. EM894FL); che, più precisamente, mentre la vettura condotta dall'attrice si trovava ferma in coda nella corsia di decelerazione che immette nello svincolo per Castellanza, veniva violentemente urtata da tergo dalla vettura EN CL (tg. CP638BY) di proprietà della sig.ra e condotta, al momento del sinistro, da che CP_2 Controparte_3
a causa del violento urto, la vettura Audi Q3 condotta dalla veniva a sua volta sbalzata in Pt_1 avanti e urtava la parte posteriore della vettura Peugeot 207 52BF) che si trovava davanti;
che sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Stradale di Busto IO che provvedeva a redigere il CP relativo rapporto di incidente stradale accertando la responsabilità del nella determinazione del sinistro;
che a causa delle lesioni subìte l'attrice veniva trasportata mediante ambulanza presso il P.S. Humanitas di Castellanza, ove le veniva diagnosticato un “trauma distrattivo cervicale” e una “ferita lacero
2 contusa alla base della piramide nasale e algia oculare” e una “lesione da trauma all'arcata dentale superiore sinistra”; che dopo poco tempo insorgeva altresì una diplopia ancora oggi persistente;
che in via stragiudiziale compagnia assicuratrice del veicolo della convenuta, Controparte_1 risarciva alla il danno materiale alla vettura;
che, per quanto riguarda invece il danno non Pt_1 patrimoniale ll'attrice, corrispondeva dapprima la somma di Controparte_1
Euro 773,00 e, successivamente, l'ulteriore somma di Euro 2.591,20; che le predette somme venivano calcolate dalla compagnia applicando una decurtazione del 30% sulla base del concorso di colpa dell'attrice conseguente al non corretto utilizzo della cintura di sicurezza e una decurtazione del 50% sostenendo l'esistenza di una polizza infortuni privata in capo all'attrice; che le predette somme venivano trattenute dall'attrice a titolo di mero acconto.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio solo la compagnia
[...]
la quale non contestava la responsabilità del conducente della vettura EN Controparte_1 ella determinazione del sinistro, ma eccepiva il concorso di colpa dell'attrice ex art. 1227 c.c. per non aver indossato correttamente la cintura di sicurezza. La compagnia contestava inoltre il quantum debeatur di cui all'atto di citazione, escludendo il nesso causale tra il sinistro e l'intervento dentario subìto dall'attrice e ritenendo satisfattiva la somma corrisposta in favore dell'attrice in via stragiudiziale.
All'udienza del 14.03.2023, questo Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., fissando l'udienza del giorno 27.09.2023 per la trattazione nel contraddittorio tra le parti sui mezzi di prova dedotti.
Alla successiva udienza, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., constatata la regolarità della notificazione effettuata nei confronti dei convenuti e CP_2 [...]
questo giudice ne dichiarava la contumacia. CP_3
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e l'espletamento di accertamenti di natura medico-legale sulla persona dell'attrice.
Con Ordinanza del 22.10.2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza celebrata in pari data, questo Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del giorno 12.12.2024. Quest'ultima udienza veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e, pertanto, verificata la precisazione delle conclusioni delle parti, con Ordinanza del 13.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le argomentazioni di cui all'Ordinanza del 29.09.2023 precisandosi, in ogni caso, che le istanze istruttorie reiterate risultano superflue alla luce della documentazione in atti e anche delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
3. Ciò posto, quanto al profilo dell'an debeatur, deve rilevarsi quanto segue.
3.1. La domanda risarcitoria formulata dall'attore è sussumibile nel disposto di cui all'art. 144 cod. ass., azione diretta formulata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile civile, e nei confronti del responsabile del danno – il quale si Controparte_1 identifica con il proprietario del veicolo – nella specie avendo così regolarmente CP_2 instaurato il contraddittorio con il litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 144, III comma, cod. ass..
3 Parte attrice ha formulato altresì domanda risarcitoria ordinaria ex art. 2054 c.c. nei confronti del conducente del veicolo antagonista, domanda pacificamente cumulabile con Controparte_3
l'azione diretta esperita ai sensi del codice delle assicurazioni private.
3.2. In relazione al profilo della responsabilità, deve rilevarsi che il fatto storico e la dinamica del sinistro di causa offerta da parte attrice – peraltro non contestata dalla compagnia convenuta
– trovano riscontro nella relazione di incidente stradale redatta dagli Controparte_1
i Busto IO intervenuti sul luogo del sinistro nell'immediatezza dei fatti (v. doc.1, fasc. att.), che ha efficacia probatoria fidefacente fino a querela di falso in ordine ai rilievi e agli accertamenti espletati.
In particolare, gli agenti della Polizia Stradale, dopo aver espletato gli opportuni accertamenti e dopo aver assunto le dichiarazioni dei conducenti di tutti i veicoli coinvolti nel sinistro de quo, hanno ricostruito la seguente dinamica: “In data 30.05.2019 alle ore 07:53 circa conducente Controparte_3 dell'autovettura EN CL targata CP638BY percorreva l'autostrada A/8 di marcia Milano >> Varese, impegnando la corsia di sorpasso (seconda da destra). Giunto in prossimità dello svincolo di
“Castellanza”, ove sulla corsia di decelerazione era presente coda veicolare per il traffico intenso, lo stesso effettuava manovra di spostamento da sinistra verso destra, al fine di impegnare detto svincolo come dallo stesso dichiarato, senza essersi in precedenza accertato di poter effettuare manovra senza creare intralcio e/o pericolo agli altri utenti della strada. Nella fattispecie ostruiva la direttrice di marcia dell'autocarro NI 40 targato DD006HP, condotto da che impegnava regolarmente la corsia di marcia (prima da destra) e, pur ponendo Parte_2 in essere manovra di emergenza volgente verso sinistra, nulla poteva fare onde evitare di collidere con lo spigolo anteriore destro contro la parte posteriore dell'autovettura EN CL. A seguito dell'urto, l'autovettura EN, divenuta incontrollata, subiva una rotazione sull'asse verticale in senso orario volgendo verso il margine destro della sede stradale e finendo con l'urtare con la fiancata sinistra contro la parte posteriore dell'autovettura AUDI Q3 targata EM894FL condotta da che era incolonnata sulla corsia di decelerazione dello svincolo di Parte_1
“Castellanza”. A seguito AUDI veniva sospinta in avanti sino a collidere con la parte anteriore contro quella posteriore dell'autovettura PEUGEOT 207 targata DZ652BF condotta da Pt_3 che la precedeva incolonnata sulla corsia dello svincolo […]” (v. doc.1, pag. 28, fasc. att.).
[...]
La predetta dinamica, inoltre, trova conferma nei danni riportati dai vari veicoli coinvolti nel sinistro, danni che sono stati oggetto di accertamento da parte degli agenti di P.L. intervenuti (v. doc.1, pag. 13 ss., fasc. att.).
Si evince, dunque, del complessivo compendio probatorio che il convenuto Controparte_3 conducente della vettura EN CL (tg. CP638BY), omettendo di verificare di poter compiere la manovra in sicurezza senza creare pericolo per gli altri utenti della strada, ha cambiato corsia di marcia tagliando la strada all'autocarro NI 40 (tg. DD006HP), il cui conducente nulla ha CP_ potuto fare per evitare l'urto. Per effetto del predetto urto, il sig. dunque ha perso il controllo del proprio mezzo urtando con la fiancata sinistra contro la parte posteriore dell'autovettura Audi Q3 (tg. EM894FL) condotta dall'attrice . Parte_1
Il convenuto alla guida della vettura EN CL (tg. CP638BY), ha quindi Controparte_3 omesso di ad guida prudente e diligente, violando molteplici norme del Codice della Strada.
Più precisamente, sulla base degli accertamenti e delle rilevazioni effettuate, è emersa la violazione da parte del convenuto innanzi tutto della regola generale di cui all'art. 140 C.d.S., che impone agli utenti della strada di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale;
inoltre, il convenuto ha violato la regola
4 cautelare di cui all'art. 154 del Codice della Strada, che impone ai conducenti che intendono eseguire una manovra per cambiare direzione o corsia, di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza e direzione di essi.
Alla luce del complessivo compendio probatorio deve ritenersi acclarata la responsabilità del convenuto il quale, omettendo di adottare la massima prudenza e diligenza, ha Controparte_3 cambiato c preventivamente accertare che tale manovra non costituisse pericolo o intralcio per gli altri utenti, tagliando la strada all'autocarro NI 40 (tg. DD006HP) e, infine, urtando la vettura Audi Q3 (tg. EM894FL) condotta dall'attrice . Parte_1
Le superiori considerazioni consentono dunque di ritenere superata la presunzione di pari responsabilità in capo ai conducenti di cui all'art. 2054, II comma, c.c., che ha portata residuale e trova applicazione soltanto in ipotesi, diverse da quella di specie, in cui dalle risultanze istruttorie il Giudice non riesca a delineare una chiara dinamica incidentale da cui dedurre le reciproche responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti (cfr. ex multis Cass. Civ. 15736/2022).
3.3. Quanto all'eccezione ritualmente sollevata da parte convenuta ex art. 1227 c.c. in ordine al contributo causale dell'attrice nella determinazione delle conseguenze lesive patite Parte_1 per non aver indossato la cintura di sicurezza, si rileva quanto segue.
Innanzi tutto, dal complessivo compendio probatorio non emerge la prova della circostanza – meramente allegata da parte convenuta – che la sig.ra non indossasse la cintura di sicurezza Pt_1 al momento del sinistro.
Al riguardo si evince, diversamente, dal verbale di incidente prodotto in atti (v. doc. 1, fasc. att.) che gli agenti intervenuti pochi minuti dopo rispetto al sinistro, hanno accertato che l'attrice facesse uso delle cinture di sicurezza e, infatti, alcuna sanzione hanno elevato nei suoi confronti (v. doc. 1, pagina 17 di 32).
Ciò posto, deve in ogni caso evidenziarsi che, con riguardo all'incidenza causale dell'eccepito mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dell'attrice in relazione alle conseguenze lesive, il c.t.u. nominato in corso di causa, dott.ssa nella propria relazione peritale ha Persona_1 accertato quanto segue: “Orbene, tenuto conto della velocità di impatto e dell'entità dei danni riportati dall'autovettura, per come descritti da consulente della convenuta, è da ritenere improbabile che, priva della cintura di sicurezza, la signora avrebbe riportato in via esclusiva “… algia cervicale, trauma nasale con flc (trauma da Pt_1 occhiali) …”. È dal e noto che la cintura di sicurezza rende solidale il tronco al sedile ma non impedisce in toto i movimenti del capo, il quale resta liberto di impattare, in un arco di movimento certamente limitato, contro le strutture rigide dell'abitacolo; i dati di letteratura disponibili comprovano, infatti, che l'uso della cintura di sicurezza abbatte significativamente il rischio di lesioni craniche e facciali, specie quelle di maggiore gravità, senza tuttavia azzerarne l'incidenza. Concludendo sul punto, gli elementi di giudizio di stretta competenza medico legale attualmente disponibili non contrastano con l'impiego della cintura di sicurezza al momento del sinistro” (v. relazione peritale, pag. 10).
Il c.t.u. ha dunque concluso che le lesioni riportate dall'attrice in seguito al sinistro di causa sono compatibili anche con il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e le predette conclusioni non possono neppure ritenersi scalfite dalle osservazioni formulate dal c.t.p. di parte convenuta, dott.
, in relazione al mancato o non corretto uso della cintura di sicurezza da parte dell'attrice Per_2
in quanto il c.t.u., dott.ssa ha puntualmente replicato, con motivazione Parte_1 Per_1 logici, alle predette osservazi late, precisando che “È dall'altra parte noto che la cintura di sicurezza rende solidale il tronco al sedile ma non impedisce in toto i movimenti del capo, il quale resta
5 liberto di impattare, in un arco di movimento certamente limitato, contro le strutture rigide dell'abitacolo; i dati di letteratura disponibili comprovano, infatti, che l'uso della cintura di sicurezza abbatte significativamente il rischio di lesioni craniche e facciali, specie quelle di maggiore gravità, senza tuttavia azzerarne l'incidenza” (v. relazione peritale, pag. 10).
Ebbene, tali repliche devono ritenersi pienamente condivisibili in quanto suffragate da accertamenti specifici e da un'esaustiva valutazione della documentazione prodotta e corredate da argomentazioni di indubbio valore tecnico-scientifico (v. relazione peritale, pag. 9 ss.).
Dunque, alla luce del complessivo compendio probatorio, alcun concorso di colpa può essere attribuito all'attrice nella determinazione delle conseguenze lesive del sinistro in relazione al mancato uso delle cinture di sicurezza.
4. Ciò ritenuto in punto di responsabilità, occorre individuare l'area del danno risarcibile e procedere alla determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili.
4.1. I danni alla persona sono stati accertati dalla c.t.u. medico-legale espletata in corso di causa dalla dott.ssa la quale ha accertato: che la sig.ra , in Persona_1 Parte_1 conseguenza dell'eve causa, ha riportato un “traumatismo p ione facciale con evidenza clinica di ferita superficiale base piramide nasale trattata mediante apposizione di cerotti per sutura;
risentimento cervicale con rilievo radiografico di lieve riduzione della fisiologica lordosi cervicale” (v. relazione peritale, p.7); che tali lesioni sono tali da giustificare pienamente il nesso di causalità materiale con il sinistro di causa;
che tali lesioni hanno comportato un periodo di inabilità temporanea al 75% di giorni 7, di inabilità temporanea al 50% di giorni 20, di inabilità temporanea al 25% di giorni 30 con sofferenza psico-fisica in costanza di inabilità temporanea pari a 2-3 in una scala da 1 a 5; che sono conseguiti postumi di natura permanente tali da incidere sulla integrità psico-fisica del soggetto nella misura del 3%, con grado di sofferenza psico-fisica pari a 1 in una scala da 1 a 5 alla stabilizzazione dei postumi.
Parte attrice, inoltre, in sede di comparsa conclusionale insiste per il riconoscimento di un danno biologico per la patologia della diplopia insorta nell'attrice in conseguenza al sinistro per cui è causa (v. comparsa conclusionale, pag. 12 ss., fasc. att.).
Ebbene, a riguardo si rileva che l'ausiliario del c.t.u., dott. nella propria relazione allegata Per_3 alla perizia della dott.ssa ha accertato quanto segu ossibile esprimersi sull'eziopatogenesi Per_1 di questo strabismo. Restano le due ipotesi già formulate in passato, di “Heavy Eye Syndrome” (tropia tipica delle miopie elevate, legata a fenomeni meccanici), oppure di estropia concomitante acuta acquisita (tipo III di CP_4 pure associata a miopia). Una miastenia oculare, come visto, è stata esclusa. Anche l'andamento, prima peggiorativo, poi gradualmente migliorativo della diplopia non depone a favore di un ruolo causale del traumatismo del 30.05.2019, anche se, considerato il rapporto temporale, non è possibile escluderne un ruolo di concausa lieve o come elemento scatenante una patologia latente” (v. relazione peritale dott. pag. 3). Per_3
Inoltre, all'udienza del 22.10.2024 il c.t.u., dott.ssa è stata chiamata a chiarimenti Persona_1 sul seguente tema: “poiché il dott. ausiliario elazione, ha concluso indicando che Per_3
“considerato il rapporto temporale, non è possibile escluderne un ruolo di concausa lieve o come elemento scatenante una patologia latente”, considerato che nelle conclusioni del c.t.u., sotto il profilo oculistico, il Consulente dell'Ufficio, seppur ha sostanzialmente rinviato alle risposte formulate dal dottor non sembra avere tenuto conto, nella Per_3 quantificazione dell'I.P., di una eventuale incidenza concausale a rispetto al danno biologico riportato dall'attrice (in relazione alla diplopia), spieghi, dunque, il c.t.u. le ragioni di questa mancata considerazione ed eventualmente, nel caso di modifica delle conclusioni peritali sotto tale profilo, dica il c.t.u. in che misura possa
6 eventualmente avere avuto incidenza concausale lieve il trauma sulla diplopia, secondo il più probabile che non” (v. verbale udienza del 22.10.2024).
Alla predetta udienza, il c.t.u. ha così replicato: “il rinvio alle osservazioni del dottor attiene in via Per_3 esclusiva alle considerazioni di natura prettamente clinica alla luce delle quali emerge che la signora fosse Pt_1 affetta da una condizione patologica naturale (miopia elevata) idonea e sufficiente a rendere ragione del a del quadro di diplopia che per tipologia e andamento clinico non risulta perfettamente coerente con l'ipotesi invece di una sua eziologica traumatica” (v. verbale udienza del 22.10.2024).
Dunque, ferma l'ambiguità dell'ultima frase riportata dal dott. nella propria relazione, lette Per_3 conclusioni del c.t.u. nella loro complessità, questo giudice riti n vi sono elementi dai quali poter desumere, più probabilmente che non, che la diplopia insorta nell'attrice abbia avuto origine traumatica a causa dell'evento lesivo occorso in data 30.05.2019.
Ed infatti, le conclusioni del CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale e poste a base per la valutazione del danno non patrimoniale in capo alla sig.ra . Parte_1
4.2. Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto alla danneggiata il Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in rela ne dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828) e alla sofferenza soggettiva.
Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni micropermanenti, essa viene determinata sulla base dei parametri di cui alle disposizioni ex art. 139 Cod. Ass. integrate dal D.M. 24.07.2024 sulle lesioni micropermanenti.
I predetti parametri conducono dunque a riconoscere all'attrice, di anni 48 alla stabilizzazione dei postumi (cfr. ex multis Cass. civ. 3121/2017), l'importo complessivo di Euro 1.256,71 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea e di Euro 2.762,33 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, così per il complessivo importo di Euro 4.019,04 in valori monetari attuali.
Giova inoltre rilevare che la componente sofferenza (danno morale) non deve essere valutata ai fini della personalizzazione del danno, ma costituisce una categoria autonoma rispetto al danno biologico e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e che costituiscono come detto l'essenza del danno biologico. Più precisamente, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che: “Il danno morale, infine, è costituito invece dai pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)” (cfr. Corte di Cassazione Ordinanza n. 26805 del 12.09.2022).
Dunque, alla luce delle superiori considerazioni, la predetta somma pari ad Euro 2.762,33 relativa al solo danno biologico riconosciuto all'attrice deve essere maggiorata del 20% - sulla scorta di quanto disposto dall'art. 139, co.3, Cod. Ass. integrate dal D.M. 16.10.2024 - a titolo di danno morale riconosciuto all'attrice per la sofferenza morale soggettiva interiore che può ritenersi nella specie presuntivamente provata in ragione dell'accertamento da parte del c.t.u. di un grado di sofferenza psico-fisica pari ad 1 alla stabilizzazione dei postumi in una scala da 1 a 5 (v. relazione peritale medico-legale, pag. 8) e del fatto commesso sussumibile nella fattispecie delle lesioni colpose.
7 Pertanto, la somma complessivamente spettante a titolo di risarcimento del danno Parte_1 non patrimoniale patito in conseguenza al sinistro di causa è pari a Euro 4.571,50.
4.3. Al fine di determinare il residuo credito risarcitorio spettante all'attrice e di evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subìti, tenuto conto che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi a tal fine rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074), si ottiene che, alla data della presente sentenza, l'acconto pari a Euro 773,00, pagato dalla compagnia convenuta all'attrice, in data 24.10.2019, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (v. doc. 8, fasc. att.), è pari ad Euro 914,46 rivalutato all'attualità, e l'ulteriore acconto di Euro 791,70 pagato dalla compagnia convenuta all'attrice in data 08.10.2020 al medesimo titolo, ovvero a titolo di danno non patrimoniale (v. doc. 11, fasc. att.), rivalutato all'attualità, è pari a Euro 939,75.
Detraendo dunque dall'importo riconosciuto all'attrice a titolo di danno non patrimoniale pari a Euro 4.571,50, liquidato all'attualità, i predetti acconti di Euro 1.854,21, resi omogenei alla medesima data, ne consegue che spetta a parte attrice il rimborso di complessivi Euro 2.717,29 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
4.4. In aggiunta alla somma sopra liquidata pari a Euro 2.717,29 devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali al saggio di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. (Cass. civ. 61/2023 e Cass. civ. 19063/2023, Pres. Travaglino), calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (30.05.2019) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 30.05.2019 fino alla presente sentenza.
5. Parte attrice ha formulato domanda risarcitoria altresì per le seguenti voci di danno.
5.1. Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata dall'attrice
[...]
per il ristoro delle spese mediche, compete innanzi tutto a quest'ultima il risarcimento delle Pt_1 diche sostenute, ritenute congrue dal c.t.u. ed in connessione eziologica con il sinistro di causa pari a Euro 1.739,66 (sub docc.
3.1. e 4, fasc. att.), somma che, rivalutata all'attualità dal dì degli esborsi, è pari a Euro 2.059,76 ed Euro 1.000,00 per le cure odontoiatriche (sub docc.
3.1. e 4, fasc. att.) somma che, rivalutata all'attualità dal dì degli esborsi, è pari a Euro 1.184,00, dunque per un totale di Euro 3.243,76.
Al fine di determinare il residuo credito risarcitorio spettante all'attrice e di evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subìti, tenuto conto che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi a tal fine rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074), si ottiene che, alla data della presente sentenza, l'acconto pari a Euro
8 1.779,70, pagato dalla compagnia convenuta all'attrice in data 08.10.2020 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche sostenute (v. doc. 11, fasc. att.), rivalutato all'attualità, è pari ad Euro 2.112,50.
Detraendo dunque dall'importo riconosciuto all'attrice a titolo di danno patrimoniale per le spese mediche sostenute pari a Euro 3.243,76, liquidato all'attualità, il predetto acconto di Euro 2.112,50, reso omogeneo alla medesima data, ne consegue che spetta a parte attrice il rimborso di complessivi Euro 1.131,26.
Alla predetta somma devono essere aggiunti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni unite della Suprema Corte (sub 4.4.).
5.2. Quanto, invece, alla domanda formulata da parte attrice relativa al risarcimento del danno derivante dal danneggiamento degli occhiali da vista che l'attrice ha allegato di avere con sé al momento del sinistro, questa non può trovare accoglimento in quanto non sufficientemente documentata e provata.
Ed infatti, l'attrice ha prodotto a sostegno della predetta domanda esclusivamente uno scontrino fiscale del 05.12.2015 relativo all'acquisto di un paio di occhiali da vista per un valore di Euro 850,00 (v. doc.17, fasc. att.).
Tuttavia, il predetto documento non è da sé solo sufficiente a provare che gli occhiali siano stati effettivamente danneggiati né che il presunto danno sia in connessione eziologica con l'evento lesivo per cui è causa, non avendo parte attrice prodotto in giudizio alcuna documentazione (ad esempio delle fotografie) idonea a provare l'effettivo danneggiamento degli occhiali in seguito all'evento lesivo de quo, né alcuna documentazione idonea (ed esempio una fattura) a provare l'acquisto di un nuovo paio di occhiali.
La predetta domanda non può dunque trovare accoglimento.
5.3. Compete invece all'attrice il risarcimento del danno patrimoniale Parte_1 derivante dalle spese sostenute per la partecipazione alla maratona ciclistica “Dles Dolomites”, alla quale la medesima non ha potuto partecipare a causa delle lesioni subìte in seguito al sinistro di causa.
A sostegno della predetta domanda parte attrice ha prodotto in giudizio la conferma di iscrizione alla maratona – effettuata dall'attrice in data 21.05.2019 (dunque prima del sinistro di causa) – dalla quale si evince che la sig.ra avrebbe dovuto parteciparvi nelle giornate del 3, 4, 5 e 6 luglio 2019 Pt_1 (v. doc. 25 c, fasc. att ia del bonifico relativo al pagamento della quota di iscrizione per un valore pari a Euro 40,00 (v. doc. 25 d, fasc. att.), somma che, rivalutata all'attualità dal dì dell'esborso (13.05.2021), è pari a Euro 46,76.
Inoltre, l'attrice ha prodotto altresì in giudizio la conferma della prenotazione del soggiorno presso l'Hotel Sassongher dal giorno 3 fino al giorno 8 luglio 2019 (v. doc.25 a, fasc. att.), la copia del bonifico disposto in favore del medesimo Hotel in data 02.04.2019 (v. doc.25 b, fasc. att.) e, infine, la e-mail relativa al recesso (v. doc. 25 e, fasc. att.).
Ebbene, tale documentazione è idonea a provare il danno patrimoniale subìto dall'attrice che, a causa delle lesioni riportate in conseguenza al sinistro di causa, non ha evidentemente potuto partecipare alla maratona de qua, con conseguente perdita della caparra confirmatoria che aveva pagato alla struttura alberghiera per soggiornare nelle date in cui si sarebbe svolto l'evento.
9 Compete pertanto all'attrice il rimborso della somma di Euro 675,00 dalla medesima corrisposta all'Hotel Sassongher, somma che, rivalutata all'attualità dal dì dell'esborso, è pari a Euro 796,50.
Alle predette somme devono essere aggiunti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni unite della Suprema Corte (sub 4.4.).
5.4. Per quanto concerne, infine, la domanda formulata da parte attrice per il rimborso delle spese legali stragiudiziali, deve rilevarsi che, come affermato dalla Suprema Corte a sezioni unite (cfr. Cass. civ., sez. un., 16990 del 10.07.2017), il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa, e non è assimilabile al rimborso delle spese giudiziali.
Ciò posto, deve ulteriormente rilevarsi, in punto di diritto, che l'utilità dell'esborso per le spese stragiudiziali, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere dunque valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Pertanto, la liquidazione resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente, il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità.
Ciò premesso, giova rilevare che, nella fattispecie, quanto alle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale svolta dall'avv. Valeria Albano per le attività propedeutiche alla introduzione del presente giudizio, può ritenersi provato il danno emergente dal momento che l'attività era necessaria e non superflua al fine di introdurre il presente procedimento, tenuto conto delle attività previste, anche a pena di improcedibilità e improponibilità della domanda giudiziale, dal codice delle assicurazioni private e dalla normativa speciale in materia di negoziazione assistita.
Pertanto, in ragione di quanto sopra, tenuto conto della documentazione versata in atti (sub docc. 12, 13, 18 e 19, fasc. att.), si ritiene di poter equamente liquidare per tali spese stragiudiziali nella misura di cui alla parcella del 17.02.2021 dell'avv. Albano (v. doc.18, fasc. att.), pari a Euro 1.473,71 (di cui Euro 500,00 per l'assistenza stragiudiziale, Euro 510,00 per la negoziazione assistita ed Euro 151,50 per spese generali) in quanto importi in linea con i parametri di cui al D.M. 149/2022; la predetta somma, rivalutata all'attualità, è pari a Euro 1.733,08, oltre interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni unite della Suprema Corte (sub 4.4.).
6. Quanto, infine, al profilo delle spese di lite, le stesse seguono il principio della soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014 e succ. modifiche (tenendo conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore), in applicazione dei criteri ivi indicati, con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quello chiesto dall'avv. Meli nella nota spesa depositata ex art. 75 disp. att. c.p.c..
Secondo i medesimi criteri devono essere definitivamente posti a carico dei convenuti, in solido tra loro, gli sborsi sostenuti da parte attrice per il contributo unificato e la marca da bollo (pari ad Euro 518,00+ Euro 27,00) nonché gli esborsi per la c.t.u. medico-legale come liquidati in corso di causa con decreto di pagamento del 08.05.2024.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la responsabilità esclusiva del convenuto nella determinazione Controparte_3 del sinistro stradale di causa occorso in data 30.05.2019;
- condanna i convenuti e in Controparte_1 Controparte_3 CP_2 solido tra loro e nelle r di Parte_1
Euro 2.717,29, oltre accessori come in motivazione, a titolo di danno non patrimoniale e la somma di Euro 3.707,60, oltre accessori come in motivazione, a titolo di danno patrimoniale, già tenuto conto di quanto pagato ante causam dalla compagnia convenuta al medesimo titolo;
- rigetta ogni ulteriore domanda formulata dall'attrice nei confronti delle parti convenute;
- condanna i convenuti e in Controparte_1 Controparte_3 CP_2 solido tra loro e nelle rispettive qualità, a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano in Euro 4.996,00 per compensi ed Euro 545,00 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
- pone definitivamente a carico dei convenuti Controparte_1 Controparte_3
e in solido tra loro e nelle rispettive qualità, le spese della consulenza
[...] CP_2 tecnica d'ufficio come liquidate in corso di causa con decreto di pagamento del 08.05.2024.
Milano, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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