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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/10/2025, n. 2154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2154 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato, dott.ssa AR ON, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. di R.G. 4873/2019 vertente
TRA
(Cod. Fisc. ), in proprio ed in qualità di legale rappresentante Parte_1 CodiceFiscale_1
p.t. della Ditta Individuale AR AC Umberto, (Partita IVA ), rappresentato e P.IVA_1 difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione dall'Avv. Saverio Viscomi, (C.F. C.F._2
) elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montepaone Lido via Mazzini, 56
[...]
- parte attrice -
E in persona del l.r. p.t. con sede legale in Roma Viale Controparte_1
Regina Margherita 25, 00198 ROMA
- parte convenuta -
E
(già – Società con unico socio soggetta a Controparte_2 Controparte_3 direzione e coordinamento di (C.F. e numero iscrizione al Registro delle imprese di Roma CP_3
n. , in persona dell'Amministratore delegato p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Giulio P.IVA_2
Erminio Moraca (C.F. ), giusta procura per notar di Roma del CodiceFiscale_3 Persona_1
1° marzo 2017 (rep. n. 53868 e racc. n. 26971), come da mandato allegato in atti
- terza intervenuta -
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti:
Come da atti e da verbali
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Fatti controversi
1 R.G. n. 4873/2019 Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor , con il ministero del difensore, ha Parte_1 chiesto al giudicante – previo accertamento di aver subito, a causa dell'anomalo sovraccarico di energia elettrica subito dalla sua utenza, danni per € 9.171,68 di cui alle fatture prodotte – la condanna della società come rappresentata, al risarcimento, in favore dell'attore, Controparte_1 della indicata somma, ovvero al pagamento della maggiore e/o minore somma che risulterà di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del fatto e sino all'integrale soddisfo;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
A fondamento della spiegata domanda, l'attore, premettendo di essere proprietario di un immobile sito in Satriano alla via Lagonia, 2, sede della omonima ditta gestita ed amministrata dallo stesso, invocando il disposto contenuto nell'articolo 2050 c.c., assumeva che (i) in data 17 dicembre 2018 si verificava un anomalo sovraccarico di energia elettrica che danneggiava sia il contatore che le apparecchiature elettriche in quel momento allacciate all'impianto (ii) in particolare venivano danneggiati irrimediabilmente un compressore silenziato, un frigorifero, un idrobox magic/matiz ed il quadro elettrico, 54 moduli posti nelle vicinanze del contatore;
(iii) l'accaduto veniva prontamente denunciato alla società convenuta che riconosceva la propria responsabilità attraverso i tecnici che intervenivano sul posto e provvedevano a ripristinare la linea e a sostituire il contatore;
(iv) comunicava alla società convenuta l'ammontare dei danni subìti la invitava a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, che rimaneva, però, senza esito.
La società , benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e non Controparte_1 compariva.
Con atto di intervento volontario si costituiva la quale, preliminarmente, al fine Controparte_2 di motivare la legittimità del proprio intervento, richiamava il quadro normativo che regola il settore elettrico, evidenziando che la società era l'unico soggetto legittimato alla vicenda Controparte_2 per cui è lite, detenendo in via esclusiva la disponibilità fisica e giuridica degli impianti costituenti la rete elettrica (tra cui le linee e i misuratori o contatori posti presso i punti di prelievo attraverso cui gli utenti sono connessi alla rete elettrica), e provvedendo alla manutenzione degli stessi.
Contestava nel merito - per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati - la infondatezza della spiegata domanda e ne chiedeva il rigetto. Con vittoria di spese.
Sosteneva in particolare la terza chiamata che (i) l'attività di trasporto e distribuzione di energia elettrica, non fosse astrattamente qualificabile come attività pericolosa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2050 c.c. invocato da parte attrice (ii) in ogni caso, gli impianti erano pienamente conformi a quanto previsto dalle norme tecniche di riferimento in materia di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica (iii) parte attrice non aveva provato la sussistenza, all'interno dell'immobile di pertinenza, dei dispositivi di sicurezza atti a scongiurare il verificarsi di anomalie di tensione (iv) la domanda risarcitoria formulata era sfornita di qualunque supporto probatorio.
2 R.G. n. 4873/2019 Instauratosi il contradditorio, il diverso giudicante concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
Conclusa l'istruttoria documentale e orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13 luglio 2023 quindi, da ultimo - dopo una serie di rinvii - all'udienza del 9 giugno 2025.
Alla detta udienza disposto da questo giudice lo svolgimento tramite trattazione scritta, le parti con note scritte precisavano le conclusioni e questo giudice, tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex articolo 190 c.p.c.
Merito della lite
Ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ. Sez. I,
15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n. 24542). La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. "( cfr. Cass. sez. un. n. 9936/2014; Cass. Sentenza n. 21174/2021; Cass. civ., sez. trib., n. 363/2019; Cass. n.
30745/2019; Cass. sez. trib. n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).
Ma ancora, la ratio decidendi della presente sentenza consiste nel dedurre da una serie di elementi noti non contestati, un elemento ignoto, all'esito di un ragionamento presuntivo e comunque frutto di un impianto logico probabilistico. Al riguardo condivide questo giudicante il principio assolutamente consolidato secondo cui, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, queste, anche da sole, possono formare il convincimento del giudice del merito (Cass.
Sentenza 12002/2017; Cass. 26022/2011).
In via preliminare devesi dichiarare la contumacia della la Controparte_4 quale, benché ritualmente citata, non si è costituita in giudizio e non è comparsa.
3 R.G. n. 4873/2019 Nel merito, la vicenda per cui è causa richiede l'esame di alcune questioni di diritto e, segnatamente, se
(i) possa o meno inquadrarsi e qualificarsi, come invocato dall'attore, nell'ambito dell'esercizio delle attività pericolose normate dall'articolo 2050 c.c. (ii) il fenomeno verificatosi è dipeso da cause accidentali e non prevedibili ed estranee alla sfera di controllo del distributore;
(iii) ha inciso, nella causazione dell'evento, l'esistenza o meno dei dispositivi di protezione nell'immobile per cui è causa in uno alla prova specifica del danno asseritamente subìto, quantificabile e causalmente riconducibile al fenomeno verificatosi.
Ebbene innanzitutto in ordine alla qualificazione giuridica della vicenda, questo giudice richiama e condivide l'insegnamento della Suprema Corte nella materia che ci occupa secondo cui “in tema di responsabilità ex articolo 2050 c.c. la produzione e la distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa sia in relazione ai rischi ai quali espone sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto o guasti nella distribuzione” (cfr. Cass. 32498/2019; Cass n.
3935/1995). Ma ancora, secondo una recentissima pronuncia di merito (cfr. Trib. Messina, n. 487 del 13 marzo 2025), “L'attività di distribuzione dell'energia elettrica costituisce attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050
c.c., in quanto l'energia elettrica presenta caratteristiche intrinseche di pericolosità e può provocare danni ingenti agli utenti finali, anche in caso di eventi anomali nella rete di distribuzione, atteso che il rischio derivante da sbalzi di tensione, interruzioni improvvise o fenomeni di sovratensione non è eliminabile completamente neppure con l'adozione di misure tecniche avanzate. Il gestore della rete di distribuzione elettrica assume la qualifica di produttore ai sensi della direttiva 85/374/CEE in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, poiché non si limita a consegnare un prodotto ma partecipa al processo della sua produzione modificando una delle sue caratteristiche essenziali, vale a dire la tensione, e solo con il suo intervento l'energia può essere offerta al pubblico per l'utilizzo e il consumo. La responsabilità del distributore di energia elettrica per i danni causati da interruzioni di fornitura o sbalzi di frequenza o tensione è disciplinata dall'art. 2050 c.c. e può essere superata solo mediante la prova liberatoria dell'aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, non essendo sufficiente la generica dimostrazione dell'adozione di misure di sicurezza ma risultando necessario provare che il danno si sia verificato per una causa imprevedibile e inevitabile, al di fuori della sfera di controllo del soggetto esercente l'attività. I tabulati di rete prodotti dal distributore non costituiscono prova certa dell'inesistenza dell'interruzione, essendo inidonei a rilevare microinterruzioni o fenomeni localizzati e pertanto privi di valenza probatoria assoluta. I fenomeni meteorologici di ordinaria intensità non possono considerarsi caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del distributore, non configurandosi come eventi di eccezionale portata e imprevedibilità. Quando la documentazione prodotta dal danneggiato non consente di individuare con precisione l'entità della perdita patrimoniale subita, sia per la vetustà dei beni danneggiati sia per l'assenza di elementi idonei a dimostrarne il perfetto funzionamento al momento dell'evento, si procede alla liquidazione equitativa del danno emergente per evitare sia un diniego di giustizia sia un'indebita sovrastima della pretesa risarcitoria. Il danno da lucro cessante richiede la dimostrazione di una perdita effettiva di ricavi mediante documentazione fiscale o contabile che attesti una flessione delle entrate in corrispondenza
4 R.G. n. 4873/2019 del periodo successivo all'evento dannoso, non essendo sufficiente la mera allegazione di riduzione della clientela senza elementi oggettivi che consentano di ricollegare causalmente tale riduzione alla discontinuità del servizio”.
La consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito ha incardinato i fenomeni di sovratensione e buco di tensione nell'alveo delle fattispecie di cui all'art. 2050 c.c. di conseguenza, trattandosi di responsabilità extracontrattuale per l'esercizio di attività pericolose, si registra un'inversione dell'onere della prova che si pone a carico al preteso danneggiante. Questi, difatti, dovrà dare evidenza di avere fatto tutto quanto in suo potere per poter prevenire le conseguenze dannose derivanti dalla sua attività. Attività, questa, che, come si rileva dalle soprarichiamate pronunce, è pericolosa in re ipsa e ciò sulla base della propria natura o, comunque, per il tipo di mezzi adoperati per il relativo svolgimento.
Considerato il quadro giurisprudenziale sopra ricostruito e l'onere probatorio gravante sul danneggiante
– diversamente dalla regola generale a mente della quale dovrebbe insistere sul danneggiato che chiede il risarcimento allegare di aver subito il pregiudizio ingiustamente subìto – la domanda dovrà trovare accoglimento nei limiti e per quanto di ragione.
Segnatamente, sulla base di quanto delineato, v'è che la terza chiamata legittimata passiva all'azione non ha assolto all'onere sulla stessa gravante in ordine alla accidentalità e/o casualità dell'evento essendosi limitata, negli atti di causa, ad affermazioni generiche e meramente assertive, dunque, infondate per difetto di prova. Tanto, facendo rilevare che l'utenza è stata interessata dal fenomeno di sbalzo di tensione e che, per l'effetto, appare sussistente un rapporto di sequenza costante tra l'antecedente (esercizio dell'attività pericolosa) e le asserite conseguenze (il danno).
Al contempo, però, preme, altresì, rilevare che, ferma la accertata responsabilità oggettiva, parte attrice non ha, dal suo canto, dato riscontro della conformità all'impianto (emergendo solo dalla escussione del teste che l'impianto era dotato della messa a terra), così da doversi profilare un Testimone_1 concorso di colpa in ordine al verificarsi dell'evento. Parimenti ai fini della liquidazione non possono, ritenersi sufficienti le sole fatture relative all'acquisto di beni, in sostituzione di quelli asseritamente danneggiati, dei quali non è noto né lo stato d'uso né gli effetti concreti del presunto danno denunciato rispetto agli originali.
Conclusivamente, richiamati i superiori riscontri, la domanda deve essere accolta ricorrendo alla liquidazione in via equitativa, non sussistendo i presupposti perché, ai sensi di quanto sopra delineato, la domanda attrice possa trovare pieno accoglimento. Il danno si liquida, pertanto, nell'importo di € 3.000, oltre interessi al tasso legale decorrenti dalla domanda.
Ogni altra questione, deduzione o doglianza si ricompone nella precedente disamina e nel concreto esito della lite, esaurendosi nella trattazione di tutti i temi decisori rilevanti. Ogni altra domanda ed eccezione spiegate in giudizio devono ritenersi assorbite.
Quanto al regime delle spese processuali, l'esito globale della lite deve intendersi quale giusto motivo per compensare le spese tra tutte le parti.
5 R.G. n. 4873/2019
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, nella contumacia di parte convenuta così provvede: accoglie parzialmente la domanda di parte attrice per le ragioni di cui in parte motiva e condanna la terza intervenuta al risarcimento del danno in via equitativa per l'importo di € 3.000 Controparte_2 oltre interessi legali decorrenti dalla domanda;
compensa tra le parti le spese di lite.
Catanzaro, 23 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
AR ON
6 R.G. n. 4873/2019
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato, dott.ssa AR ON, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. di R.G. 4873/2019 vertente
TRA
(Cod. Fisc. ), in proprio ed in qualità di legale rappresentante Parte_1 CodiceFiscale_1
p.t. della Ditta Individuale AR AC Umberto, (Partita IVA ), rappresentato e P.IVA_1 difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione dall'Avv. Saverio Viscomi, (C.F. C.F._2
) elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montepaone Lido via Mazzini, 56
[...]
- parte attrice -
E in persona del l.r. p.t. con sede legale in Roma Viale Controparte_1
Regina Margherita 25, 00198 ROMA
- parte convenuta -
E
(già – Società con unico socio soggetta a Controparte_2 Controparte_3 direzione e coordinamento di (C.F. e numero iscrizione al Registro delle imprese di Roma CP_3
n. , in persona dell'Amministratore delegato p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Giulio P.IVA_2
Erminio Moraca (C.F. ), giusta procura per notar di Roma del CodiceFiscale_3 Persona_1
1° marzo 2017 (rep. n. 53868 e racc. n. 26971), come da mandato allegato in atti
- terza intervenuta -
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti:
Come da atti e da verbali
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Fatti controversi
1 R.G. n. 4873/2019 Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor , con il ministero del difensore, ha Parte_1 chiesto al giudicante – previo accertamento di aver subito, a causa dell'anomalo sovraccarico di energia elettrica subito dalla sua utenza, danni per € 9.171,68 di cui alle fatture prodotte – la condanna della società come rappresentata, al risarcimento, in favore dell'attore, Controparte_1 della indicata somma, ovvero al pagamento della maggiore e/o minore somma che risulterà di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del fatto e sino all'integrale soddisfo;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
A fondamento della spiegata domanda, l'attore, premettendo di essere proprietario di un immobile sito in Satriano alla via Lagonia, 2, sede della omonima ditta gestita ed amministrata dallo stesso, invocando il disposto contenuto nell'articolo 2050 c.c., assumeva che (i) in data 17 dicembre 2018 si verificava un anomalo sovraccarico di energia elettrica che danneggiava sia il contatore che le apparecchiature elettriche in quel momento allacciate all'impianto (ii) in particolare venivano danneggiati irrimediabilmente un compressore silenziato, un frigorifero, un idrobox magic/matiz ed il quadro elettrico, 54 moduli posti nelle vicinanze del contatore;
(iii) l'accaduto veniva prontamente denunciato alla società convenuta che riconosceva la propria responsabilità attraverso i tecnici che intervenivano sul posto e provvedevano a ripristinare la linea e a sostituire il contatore;
(iv) comunicava alla società convenuta l'ammontare dei danni subìti la invitava a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, che rimaneva, però, senza esito.
La società , benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e non Controparte_1 compariva.
Con atto di intervento volontario si costituiva la quale, preliminarmente, al fine Controparte_2 di motivare la legittimità del proprio intervento, richiamava il quadro normativo che regola il settore elettrico, evidenziando che la società era l'unico soggetto legittimato alla vicenda Controparte_2 per cui è lite, detenendo in via esclusiva la disponibilità fisica e giuridica degli impianti costituenti la rete elettrica (tra cui le linee e i misuratori o contatori posti presso i punti di prelievo attraverso cui gli utenti sono connessi alla rete elettrica), e provvedendo alla manutenzione degli stessi.
Contestava nel merito - per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati - la infondatezza della spiegata domanda e ne chiedeva il rigetto. Con vittoria di spese.
Sosteneva in particolare la terza chiamata che (i) l'attività di trasporto e distribuzione di energia elettrica, non fosse astrattamente qualificabile come attività pericolosa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2050 c.c. invocato da parte attrice (ii) in ogni caso, gli impianti erano pienamente conformi a quanto previsto dalle norme tecniche di riferimento in materia di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica (iii) parte attrice non aveva provato la sussistenza, all'interno dell'immobile di pertinenza, dei dispositivi di sicurezza atti a scongiurare il verificarsi di anomalie di tensione (iv) la domanda risarcitoria formulata era sfornita di qualunque supporto probatorio.
2 R.G. n. 4873/2019 Instauratosi il contradditorio, il diverso giudicante concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
Conclusa l'istruttoria documentale e orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13 luglio 2023 quindi, da ultimo - dopo una serie di rinvii - all'udienza del 9 giugno 2025.
Alla detta udienza disposto da questo giudice lo svolgimento tramite trattazione scritta, le parti con note scritte precisavano le conclusioni e questo giudice, tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex articolo 190 c.p.c.
Merito della lite
Ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ. Sez. I,
15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n. 24542). La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. "( cfr. Cass. sez. un. n. 9936/2014; Cass. Sentenza n. 21174/2021; Cass. civ., sez. trib., n. 363/2019; Cass. n.
30745/2019; Cass. sez. trib. n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).
Ma ancora, la ratio decidendi della presente sentenza consiste nel dedurre da una serie di elementi noti non contestati, un elemento ignoto, all'esito di un ragionamento presuntivo e comunque frutto di un impianto logico probabilistico. Al riguardo condivide questo giudicante il principio assolutamente consolidato secondo cui, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, queste, anche da sole, possono formare il convincimento del giudice del merito (Cass.
Sentenza 12002/2017; Cass. 26022/2011).
In via preliminare devesi dichiarare la contumacia della la Controparte_4 quale, benché ritualmente citata, non si è costituita in giudizio e non è comparsa.
3 R.G. n. 4873/2019 Nel merito, la vicenda per cui è causa richiede l'esame di alcune questioni di diritto e, segnatamente, se
(i) possa o meno inquadrarsi e qualificarsi, come invocato dall'attore, nell'ambito dell'esercizio delle attività pericolose normate dall'articolo 2050 c.c. (ii) il fenomeno verificatosi è dipeso da cause accidentali e non prevedibili ed estranee alla sfera di controllo del distributore;
(iii) ha inciso, nella causazione dell'evento, l'esistenza o meno dei dispositivi di protezione nell'immobile per cui è causa in uno alla prova specifica del danno asseritamente subìto, quantificabile e causalmente riconducibile al fenomeno verificatosi.
Ebbene innanzitutto in ordine alla qualificazione giuridica della vicenda, questo giudice richiama e condivide l'insegnamento della Suprema Corte nella materia che ci occupa secondo cui “in tema di responsabilità ex articolo 2050 c.c. la produzione e la distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa sia in relazione ai rischi ai quali espone sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto o guasti nella distribuzione” (cfr. Cass. 32498/2019; Cass n.
3935/1995). Ma ancora, secondo una recentissima pronuncia di merito (cfr. Trib. Messina, n. 487 del 13 marzo 2025), “L'attività di distribuzione dell'energia elettrica costituisce attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050
c.c., in quanto l'energia elettrica presenta caratteristiche intrinseche di pericolosità e può provocare danni ingenti agli utenti finali, anche in caso di eventi anomali nella rete di distribuzione, atteso che il rischio derivante da sbalzi di tensione, interruzioni improvvise o fenomeni di sovratensione non è eliminabile completamente neppure con l'adozione di misure tecniche avanzate. Il gestore della rete di distribuzione elettrica assume la qualifica di produttore ai sensi della direttiva 85/374/CEE in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, poiché non si limita a consegnare un prodotto ma partecipa al processo della sua produzione modificando una delle sue caratteristiche essenziali, vale a dire la tensione, e solo con il suo intervento l'energia può essere offerta al pubblico per l'utilizzo e il consumo. La responsabilità del distributore di energia elettrica per i danni causati da interruzioni di fornitura o sbalzi di frequenza o tensione è disciplinata dall'art. 2050 c.c. e può essere superata solo mediante la prova liberatoria dell'aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, non essendo sufficiente la generica dimostrazione dell'adozione di misure di sicurezza ma risultando necessario provare che il danno si sia verificato per una causa imprevedibile e inevitabile, al di fuori della sfera di controllo del soggetto esercente l'attività. I tabulati di rete prodotti dal distributore non costituiscono prova certa dell'inesistenza dell'interruzione, essendo inidonei a rilevare microinterruzioni o fenomeni localizzati e pertanto privi di valenza probatoria assoluta. I fenomeni meteorologici di ordinaria intensità non possono considerarsi caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del distributore, non configurandosi come eventi di eccezionale portata e imprevedibilità. Quando la documentazione prodotta dal danneggiato non consente di individuare con precisione l'entità della perdita patrimoniale subita, sia per la vetustà dei beni danneggiati sia per l'assenza di elementi idonei a dimostrarne il perfetto funzionamento al momento dell'evento, si procede alla liquidazione equitativa del danno emergente per evitare sia un diniego di giustizia sia un'indebita sovrastima della pretesa risarcitoria. Il danno da lucro cessante richiede la dimostrazione di una perdita effettiva di ricavi mediante documentazione fiscale o contabile che attesti una flessione delle entrate in corrispondenza
4 R.G. n. 4873/2019 del periodo successivo all'evento dannoso, non essendo sufficiente la mera allegazione di riduzione della clientela senza elementi oggettivi che consentano di ricollegare causalmente tale riduzione alla discontinuità del servizio”.
La consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito ha incardinato i fenomeni di sovratensione e buco di tensione nell'alveo delle fattispecie di cui all'art. 2050 c.c. di conseguenza, trattandosi di responsabilità extracontrattuale per l'esercizio di attività pericolose, si registra un'inversione dell'onere della prova che si pone a carico al preteso danneggiante. Questi, difatti, dovrà dare evidenza di avere fatto tutto quanto in suo potere per poter prevenire le conseguenze dannose derivanti dalla sua attività. Attività, questa, che, come si rileva dalle soprarichiamate pronunce, è pericolosa in re ipsa e ciò sulla base della propria natura o, comunque, per il tipo di mezzi adoperati per il relativo svolgimento.
Considerato il quadro giurisprudenziale sopra ricostruito e l'onere probatorio gravante sul danneggiante
– diversamente dalla regola generale a mente della quale dovrebbe insistere sul danneggiato che chiede il risarcimento allegare di aver subito il pregiudizio ingiustamente subìto – la domanda dovrà trovare accoglimento nei limiti e per quanto di ragione.
Segnatamente, sulla base di quanto delineato, v'è che la terza chiamata legittimata passiva all'azione non ha assolto all'onere sulla stessa gravante in ordine alla accidentalità e/o casualità dell'evento essendosi limitata, negli atti di causa, ad affermazioni generiche e meramente assertive, dunque, infondate per difetto di prova. Tanto, facendo rilevare che l'utenza è stata interessata dal fenomeno di sbalzo di tensione e che, per l'effetto, appare sussistente un rapporto di sequenza costante tra l'antecedente (esercizio dell'attività pericolosa) e le asserite conseguenze (il danno).
Al contempo, però, preme, altresì, rilevare che, ferma la accertata responsabilità oggettiva, parte attrice non ha, dal suo canto, dato riscontro della conformità all'impianto (emergendo solo dalla escussione del teste che l'impianto era dotato della messa a terra), così da doversi profilare un Testimone_1 concorso di colpa in ordine al verificarsi dell'evento. Parimenti ai fini della liquidazione non possono, ritenersi sufficienti le sole fatture relative all'acquisto di beni, in sostituzione di quelli asseritamente danneggiati, dei quali non è noto né lo stato d'uso né gli effetti concreti del presunto danno denunciato rispetto agli originali.
Conclusivamente, richiamati i superiori riscontri, la domanda deve essere accolta ricorrendo alla liquidazione in via equitativa, non sussistendo i presupposti perché, ai sensi di quanto sopra delineato, la domanda attrice possa trovare pieno accoglimento. Il danno si liquida, pertanto, nell'importo di € 3.000, oltre interessi al tasso legale decorrenti dalla domanda.
Ogni altra questione, deduzione o doglianza si ricompone nella precedente disamina e nel concreto esito della lite, esaurendosi nella trattazione di tutti i temi decisori rilevanti. Ogni altra domanda ed eccezione spiegate in giudizio devono ritenersi assorbite.
Quanto al regime delle spese processuali, l'esito globale della lite deve intendersi quale giusto motivo per compensare le spese tra tutte le parti.
5 R.G. n. 4873/2019
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, nella contumacia di parte convenuta così provvede: accoglie parzialmente la domanda di parte attrice per le ragioni di cui in parte motiva e condanna la terza intervenuta al risarcimento del danno in via equitativa per l'importo di € 3.000 Controparte_2 oltre interessi legali decorrenti dalla domanda;
compensa tra le parti le spese di lite.
Catanzaro, 23 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
AR ON
6 R.G. n. 4873/2019