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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 13/03/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 805/2022
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza del 29.01.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Michele Cioni ed Emanuele Fusi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: ), in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Marco Lovo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Annullamento della sospensione per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale e condanna al pagamento delle mensilità retributive non corrisposte
Conclusioni
Per la parte ricorrente “che la S.V. Ill.ma, in accoglimento del Parte_1
presente ricorso, dichiarata l'illegittimità del Provvedimento di sospensione dal servizio Deliberazione n°101 del 28/2/2022 e della contestuale comunicazione di sospensione
Prot.n°11679 del 28/2/2022, Voglia pronunziare i provvedimenti necessari volti ad annullare e/o revocare gli effetti da ciò prodottisi in capo ed in danno del ricorrente con ogni consequenziale provvedimento a carico del resistente in merito alla reintegra del ricorrente, con ristoro economico in favore del ricorrente medesimo dei trattamenti stipendiali, retributivi, compensi ed emolumenti, ferie, festività non godute, R.O.L. e quant'altro di legge a decorrere dal 01.03.2022 fino alla data del 30/6/2022 inclusi, epoca del suo collocamento in pensione, con interessi legali maturati, con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Per la parte resistente “affinché codesto Ill.mo Giudice voglia respingere il CP_1
ricorso, in quanto infondato, per le ragioni esposte in memoria. Con vittoria di spese legali.”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 06.08.2022, previa Parte_1
dichiarazione di illegittimità della sospensione dal servizio con Deliberazione n.
101 del 28.02.20222 e contestuale comunicazione di sospensione registrata al n. prot. 11679 del 28.02.2022, chiedeva l'annullamento e/o la revoca della sospensione dall'attività lavorativa non retribuita ai sensi dell'art. 4 ter, comma
3, d.l. n. 44/2021; per l'effetto, chiedeva di accertare il proprio diritto alla reintegra con restituzione del trattamento retributivo – compensi, emolumenti, ferie, festività non godute, R.O.L. – a decorrere dal 01.03.2022 fino alla data del
30.06.2022, ossia fino al momento del suo collocamento in quiescenza, oltre interessi legali maturati.
2. In particolare, il ricorrente esponeva di essere stato dipendente a tempo indeterminato di Amministrativo, Controparte_2
inquadrato nel ruolo di Tecnico Amministrativo con profilo di Programmatore cat. C e mansione di “Assistente Programmatore”, presso la UOS Processi
Pag. 2 di 13 in Controparte_3
una struttura immobiliare contemplante unicamente tale tipologia di attività, fino al 30.06.2022, essendo collocato in pensione a partire dal 01.07.2022. Il ricorrente deduceva di aver ricevuto in data 28.02.2022, con comunicazione, protocollata al n. 11679, la Deliberazione n. 101 del 28.02.2022, con cui veniva disposta la sospensione dello stesso dal servizio decorrere dal 01.03.2022 ai sensi dell'art. 4 ter del d.l. 44/2021, conv. con mod. dalla l. 76/2021, nella quale non veniva riportato il proprio nominativo. Riferiva che la sospensione non era stata preceduta da alcuna comunicazione precedente in merito all'accertamento del mancato assolvimento del vaccino. Esponeva che lo stesso avrebbe dovuto fruire delle ferie, festività soppresse, R.O.L. fino al 30.06.2022, in quanto prossimo al pensionamento. Rilevava l'illegittimità della sospensione, in quanto non rientrante nella categoria di lavoratori di cui all'art. 4 ter del d.l citato, posto che svolgeva la propria prestazione in locali adibiti alla gestione di sole attività di natura amministrativa, contabile e gestionale e, dunque, in struttura differente da quelle indicate all'art. 8 ter d.lgs. 502/1992 e richiamate dalla normativa in materia di obbligo vaccinale. Poiché svolgeva mansioni di tecnico assistente programmatore e non prestazioni di natura sanitaria, riteneva erroneamente applicata la normativa sull'obbligo vaccinale. Lamentava, inoltre, di non aver mai ricevuto un consenso informato adeguato, ritenendo violata la normativa relativa.
Riteneva, dunque, che la sospensione per mancata inoculazione del vaccino rappresentasse un caso di disparità di trattamento tra il personale sanitario e il personale che lavora presso le strutture indicate dalla normativa citata rispetto agli altri lavoratori. Rilevava la violazione del dettato costituzionale, in particolar modo gli artt.
1-4 Cost., nella sospensione del trattamento retributivo nonché la violazione dei principi costituzionali in materia di diritto al lavoro
(artt. 1, 4, 35 e 36 Cost.), l'interferenza con il diritto alla salute di cui all'art. 32
Cost. e la violazione dell'art. 3 Cost. per mancata estensione ai casi di sospensione per mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale dell'art. 82 del
DPR n. 3/1957. Chiedeva, pertanto, la restituzione delle somme a titolo
Pag. 3 di 13 retributivo indebitamente trattenute, sottolineando come anche nel caso di sospensione è dovuta la corresponsione dell'assegno alimentare, oltre agli assegni familiari.
Quanto alla sua decisione di non sottoporsi alla vaccinazione, reclamava il proprio diritto al rifiuto dei trattamenti sanitari, alla luce anche del carattere sperimentale della vaccinazione, di cui non ne veniva garantita l'efficacia da parte della comunità scientifica. Pertanto, sosteneva l'inapplicabilità del d.l.
44/2021 in questione, in quanto relativo alla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano. Riteneva che tale operato da parte del datore di lavoro fosse anche contrario alle norme di carattere comunitario - citando sul punto giurisprudenza euro unitaria - con particolare riferimento agli artt. 2, 14, nonché l'art. 52, comma 1, della Carta dei diritti fondamento dell'Unione
Europea.
3. In data 01.12.2022, si costituiva in giudizio l'
[...]
che riteneva infondate le pretese del Controparte_4
ricorrente e i profili di incostituzionalità sollevati. In particolare, rilevava di aver provveduto alla sospensione in attuazione delle previsioni normative.
Riferiva che, a seguito di nota del 22.12.2021 del Direttore U.O.C. “Gestione
Risorse Umane”, aveva comunicato al che risultava non aver Pt_1 ottemperato all'obbligo vaccinale prescritto dall'art. 4 ter del d.l. 44/2021. Per tale ragione, era stato invitato a trasmettere entro cinque giorni riscontro sull'effettuazione della vaccinazione o della prenotazione al vaccino e che l'omissione – in assenza di condizioni cliniche specifiche di esenzione all'obbligo – avrebbe comportato la sospensione. Dato il mancato assolvimento dell'obbligo, parte resistente comunicava, con nota prot. 11679 del 28.02.2022, la deliberazione del Direttore generale di n. 101 del 28.02.2022, che CP_1
disponeva la sospensione del ricorrente a partire dal 01.03.2022. Tale sospensione, riferiva, veniva prorogata con successiva determinazione dirigenziale del 14.06.2022 n. 870 del Dirigente dell' Pt_2 Controparte_5
di comunicata con nota del 15.06.2022, considerate le
[...] CP_1
modifiche apportate dal d. l. 24/2022 all'art. 4 ter citato, fino alla data del
Pag. 4 di 13 30.06.2022, suo ultimo giorno di servizio, prima del collocamento in quiescenza a partire dal 01.07.2022. Tale proroga – rilevava parte resistente – non era oggetto di impugnazione da parte del resistente.
In ogni caso, sosteneva l'applicabilità dell'art. 4 ter in quanto la norma prevede che sia soggetto all'obbligo il personale che svolge “a qualsiasi titolo” la propria attività nelle strutture individuate, tra cui la struttura a cui era adibito il ricorrente, quale stabilimento ospedaliero, come precisato nella nota del
27.07.2022 prot. 33610 del Responsabile della sicurezza dell'
[...]
. Infine, sottolineava l'insussistenza della Parte_3
natura sperimentale del vaccino e riteneva infondate le doglianze sul consenso informato, in quanto trattasi di caso di urgenza e di trattamento sanitario obbligatorio.
4. Senza necessità di istruttoria, a seguito dell'udienza del 29.01.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa sulla base della produzione documentale, con deposito della sentenza nel sistema telematico.
5. Ai fini della risoluzione della presente causa, occorre esaminare la normativa ratione temporis applicabile, con la quale il legislatore, a fronte dell'emergenza sanitaria rappresentata dall'epidemia da Sars Covid-19, ha adottato le misure finalizzate alla tutela della salute pubblica, tra cui l'obbligo di vaccinazione, strumento idoneo a contrastare la diffusione del virus.
6. In particolare, il legislatore, con il d.l. 172/2021, conv. con l. 3/2022, stante l'aggravarsi della situazione sanitaria, ha modificato il d.l. n. 44/2021, conv. con mod. dalla l. 76/2021, prevedendo vincoli più stringenti per gli operatori sanitari
– cui l'obbligo vaccinale era già stato previsto nella formulazione originaria all'art. 4 – e h esteso tale obbligo ad altre categorie di lavoratori sino ad allora esclusi.
7. In particolare, il legislatore ha introdotto l'art. 4 ter, comma 1, lett. c), che prevede l'obbligo vaccinale per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività
Pag. 5 di 13 lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e
4-bis. La vaccinazione costituisce, per tali soggetti, requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative e il responsabile delle strutture in cui prestano servizio i lavoratori indicati ha il compito di verificare l'adempimento dell'obbligo vaccinale (art. 4 ter, comma 2). In caso di inadempimento ovvero mancata prenotazione per l'inoculazione del vaccino ovvero assenza di condizioni cliniche di esenzione, la norma prescrive la sospensione del lavoratore e per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. Nella sua formulazione iniziale il periodo di sospensione era previsto fino al 15.06.2022, prorogato successivamente, con d.l.
24/2022, conv. con mod. dalla l. 52/2022, al 31.12.2022 o fino all'intervenuta guarigione ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.l. 44 in esame.
8. Nel caso di specie, il ricorrente ritiene che le mansioni svolte presso la resistente, poiché non prettamente mansioni di tipo sanitario, non rientrino nella dizione “a qualsiasi titolo” di cui all'art. 4 ter, comma 1 lett. c), del d.l. 44/2021 in esame, in quanto collocato all'interno di un'unità immobiliare diversa da quelle indicate dalla normativa.
9. Sul punto, si evidenzia che la Corte costituzionale ha dichiarato, da ultimo, con sentenza del 09.10.2023, n. 186, non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza e della indiscriminata imposizione dell'obbligo vaccinale a prescindere dalle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, dell'art. 4 ter comma 1, lett. c), “nella parte in cui nella parte in cui impone la vaccinazione quale requisito essenziale per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”.
In particolare, nel trattare profili di legittimità costituzionale in un caso relativo alla sospensione di dipendente con qualifica di assistente amministrativo già collocato in modalità smart working, la Corte costituzionale ha chiarito “che
l'obbligo di vaccinazione e la correlata sospensione per inadempimento allo stesso devono ritenersi misure non irragionevoli e non sproporzionate. E ciò in
Pag. 6 di 13 considerazione, da un lato, del non irragionevole bilanciamento operato dal legislatore tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, alla luce della situazione sanitaria dell'epoca e delle conoscenze medico- scientifiche disponibili, e, dall'altro lato, della proporzionalità della misura imposta in ragione della sua strutturale temporaneità (sentenze n. 15 e n. 14 del
2023)”. In detta pronuncia, la Corte ha rilevato che solo in una prima fase sono stati individuati i lavoratori sottoposti all'obbligo vaccinale in base alla natura della professione svolta, mentre nella fase successiva, sono stati individuati in base al luogo di svolgimento della professione, così includendo, accanto alle professioni di natura strettamente sanitaria, anche quelle amministrative ad esse collegate. La scelta del legislatore di imporre la vaccinazione indistintamente a tutti coloro che svolgono attività nelle strutture indicate dalla normativa, la Corte muove dalla considerazione della “peculiarità delle condizioni epidemiologiche esistenti al momento dell'introduzione dell'obbligo vaccinale e, in particolare, della gravità e dell'imprevedibilità del decorso della pandemia (sentenza n. 14 del 2023)”. Secondo la Corte, “la scelta legislativa per categorie predeterminate costituisce una delle possibili modalità di contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute. Essa, infatti, rappresentava una risposta all'emergenza pandemica portatrice di una serie di vantaggi, in considerazione della situazione sanitaria in atto, per affrontare la quale era indispensabile assicurare una tempestiva e uniforme attuazione dell'obbligo vaccinale. A tal fine era, infatti, indispensabile un sistema idoneo a garantire la linearità e automaticità dell'individuazione dei destinatari, così da consentire un'agevole e rapida attuazione dell'obbligo e prevenire il sorgere di dubbi e contrasti in sede applicativa (sentenza n. 185 del
2023).” In particolare, la categoria sanitaria “è stata la prima categoria destinataria dell'obbligo vaccinale ed è stata diversamente individuata nel tempo” fin quando non è stato individuato anche “il personale delle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art.
8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 (ex art.
4-ter introdotto dall'art. 2 del d.l. n. 172 del 2021, come convertito). In sostanza, la delimitazione dei destinatari del predetto obbligo è stata effettuata
Pag. 7 di 13 dapprima in base alla natura della professione svolta e, successivamente, in base al luogo di svolgimento della professione, così includendo, accanto alle professioni di natura “sanitaria”, anche quelle amministrative ad esse collegate in base alla comunanza del luogo di svolgimento (destinato alla cura e diagnosi dei pazienti)”.
10. Come richiamato dalla pronuncia citata, già in precedenza la Corte costituzionale aveva ritenuto non fondate le plurime questioni di legittimità, ivi sollevate, sottolineando come il legislatore ha scelto di non esigere più dal datore di lavoro uno sforzo di cooperazione volto all'utilizzazione del personale inadempiente in altre mansioni e ha ritenuto non irragionevole tale scelta, in considerazione delle finalità di tutela della salute pubblica che attraverso la stessa, nella situazione emergenziale venutasi a delineare, si intendeva proseguire. In tale pronuncia, la Corte Costituzionale ha evidenziato che il rifiuto della prestazione offerta dal lavoratore non vaccinato non integra mora credendi, perché fondato sulla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa e ciò giustifica anche la sospensione dell'obbligo retributivo e la mancata previsione dell'assegno alimentare perché, se il riconoscimento di quest'ultimo “si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale,
è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile” (si vedano Corte cost., 09.02.2023, nn. 14-15-16).
11. La sospensione, dunque, si applica in caso di rifiuto della vaccinazione e senza alcuna discrezionalità da parte del datore di lavoro, per tutti gli appartenenti alle categorie indicate, in ragione della sola qualifica posseduta e a prescindere da qualunque valutazione sulle mansioni espletate e sui luoghi in cui le stesse venivano rese, con conseguente ricomprensione nella platea dei destinatari anche
Pag. 8 di 13 dei lavoratori che erano stati assegnati a funzioni o modalità diverse (sul punto anche Cass. Civ., Sez. Un., 05.04.2023, n. 9403).
12. Ne consegue che il luogo ove si svolge la prestazione non esonera dall'obbligo vaccinale. Il richiamo nell'art. 4 ter d.l. n. 44/2021 all'art. 8 ter d.lgs. n.
502/2001 è espressione della volontà del legislatore di estendere l'obbligo vaccinale all'intera categoria di lavoratori, che svolgono un servizio pubblico anche solo di supporto, trattandosi comunque di un'attività parte integrante e costitutiva del servizio all'interno della struttura sanitaria. All'epoca dei fatti, lo svolgimento di tali prestazioni poneva il lavoratore a rischio di una promiscuità
e vicinanza con gli operatori sanitari direttamente impiegati nel servizio pubblico e a stretto contatto con l'utenza. L'elemento del contatto diretto con il paziente non è elemento determinante nell'interpretazione della ratio dell'estensione dell'obbligo vaccinale ai sensi del d.l. n.172/2021.
13. A conferma della volontà del legislatore di mantenere la vaccinazione come requisito essenziale per lo svolgimento delle attività sanitarie per l'intera categoria, si osserva che l'art. 8, comma 3, del d.l. n. 24/2022 (“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e altre disposizioni in materia sanitaria”) ha abrogato l'art. 4 ter, comma 1, lett. a), b) e d), mantenendo la previsione di cui alla lett. c). Nello specifico, continuava a sussistere l'obbligo del vaccino per il personale sanitario, ma veniva revocato per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia dei centri provinciali per l'istruzione (lett. a); per il personale del comparto della difesa, della sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale (lett. b); e, infine, per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del o del Controparte_6
, all'interno degli istituti Controparte_7
penitenziari per adulti o minori (lett. d).
14. Alla luce di quanto sinora osservato, nel caso di specie è pacifico che il ricorrente non si è sottoposto alla vaccinazione Covid Sars-19, né è stato
Pag. 9 di 13 contestato che non fosse al momento della sospensione in possesso di condizioni cliniche che lo esoneravano dall'assolvimento dell'obbligo vaccinale. Ciò osservato, la prestazione veniva resa dal lavoratore presso strutture immobiliari all'interno degli stabilimenti ospedalieri per l'ente convenuto facente parte del
Servizio Sanitario Regionale. Pertanto, il ricorrente era soggetto all'obbligo di cui all'art. 4 ter d.l. 44/2021 – come dalle considerazioni sinora effettuate – a prescindere dalla tipologia di struttura nel quale si recava per svolgere l'attività lavorativa. Il periodo di sospensione dal 01.03.2022 al 30.06.2022 rispetta le prescrizioni del legislatore. La proroga è stata legittimamente operata e il relativo provvedimento non è stato specificatamente impugnato dal ricorrente.
Dalla documentazione prodotta risulta che parte resistente ha rispettato la procedura di accertamento dell'inadempimento prescritta e non ha sospeso il ricorrente senza preavviso (all. 1 di parte resistente).
15. Quanto al trattamento economico e retributivo la normativa citata è chiara sul punto ed esclude altresì l'assegno alimentare, pur se tuttavia riconosciuto in altri casi di sospensione. Sul diritto alla percezione dell'assegno alimentare, si richiamano le considerazioni della Corte costituzionale secondo cui “proprio dalla natura intrinsecamente autonoma della determinazione di non vaccinarsi,
e quindi, di non svolgere la prestazione lavorativa, discenderebbe la ragionevolezza della scelta normativa di escludere il diritto alla corresponsione di qualsiasi forma di “retribuzione”, anche sub specie di assegno alimentare, per coloro che «volontariamente» si sottraggono all'obbligo vaccinale, prevedendosi, viceversa, che la sospensione della retribuzione (e di qualsiasi altro emolumento) non si applichi a coloro che, per «accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate», sono esentati da tale obbligo” (Corte cost., 09.02.20215, n. 15). Ne consegue che la natura assistenziale dell'assegno alimentare assume una valenza minore al fronte del venire meno della sinallagmaticità nell'esecuzione del contratto di lavoro che non ha carattere oggettivo, bensì soggettivo, essendo libera scelta del lavoratore quella di non sottoporsi alla vaccinazione.
Pag. 10 di 13 16. Sulle doglianze relative al consenso informato, si riportano le osservazione della
Corte costituzionale secondo cui “non fondate sono le questioni sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., dell'art. 1 della legge n. 219 del 2017, nella parte in cui non prevede l'espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato nelle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell'art. 4 del d.l. n.
44 del 2021, come convertito, nella parte in cui non esclude l'onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria.
16.1.– Il consenso informato, quale condizione per la liceità di qualsivoglia trattamento sanitario, trova fondamento nell'autodeterminazione, nelle scelte che riguardano la propria salute, intesa come libertà di disporre del proprio corpo, diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2, 13, 32 Cost. e dagli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Secondo quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 219 del 2017, «nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge». Più precisamente, il consenso del paziente deve essere libero e consapevole, preceduto da informazioni complete, aggiornate e comprensibili relative a diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, possibili alternative e conseguenze dell'eventuale rifiuto al trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Orbene – premessa la rilevanza della raccolta del consenso anche ai fini di un'adeguata emersione dei dati essenziali per una completa e corretta anamnesi pre-vaccinale, destinata, tra l'altro, come sopra ricordato, a valutare l'eleggibilità del soggetto interessato alla vaccinazione – la natura obbligatoria del vaccino in esame non esclude la necessità di raccogliere il consenso informato, che viene meno solo nei casi espressamente previsti dalla legge, come disposto dal comma 1 dell'art. 1 della citata legge n. 219 del 2017. L'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge. Qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il
Pag. 11 di 13 consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino.” (Corte cost, 09.02.2023, n. 14).
17. Il ricorrente non lamenta di non aver ricevuto e sottoscritto il consenso informato, non avendo mai effettuato la vaccinazione. Lamenta il contenuto di un consenso informato mai sottoscritto.
18. Si rammenta, peraltro, che il consenso informato, nel caso di specie, concerne l'inoculazione di un vaccino sperimentale, circostanza nota al ricorrente. In passato, la giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi in un caso riguardante il consenso informato su altro tipo di vaccino sperimentale, si era pronunciata escludendo il risarcimento del danno constatando che “il consenso era stato correttamente acquisito e che su questo fronte era stata evidenziata la possibilità di eventi avversi sconosciuti” (Cass. Civ. Sez. III, 10.11.2020 n.
25272). Di tale avviso, sono anche le pronunce della giurisprudenza amministrativa che ha osservato che “in presenza di un obbligo vaccinale non è necessario che vi sia la prestazione di un consenso informato da parte del vaccinando inteso in senso tecnico, ma solo che il soggetto riceva le più ampie informazioni possibili;
il consenso informato è, infatti, necessario ai fini dell'autodeterminazione del soggetto che intenda volontariamente vaccinarsi. La presenza di un obbligo legale in tal senso, infatti, non consente una scelta al riguardo da parte del soggetto, salvo in caso di deroga specificatamente previsti, proprio in quanto è la legge stessa che impone la vaccinazione. È poi comunque da ricordare che la L. n. 210 del 1992 prevede un indennizzo a favore di tutti i soggetti danneggiati a causa di vaccinazioni obbligatorie e che con il
d.l.. n. 4 del 2022 è stato previsto lo stesso indennizzo anche in favore di coloro che, non obbligati, si siano sottoposti alla vaccinazione Sars-CoV2, in quanto raccomandata dall'autorità, e che “abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica” (art. 20). La presenza delle normative citate, la cui operatività prescinde ovviamente dalla consapevolezza al riguardo da parte del soggetto che si sottopone alla vaccinazione,
Pag. 12 di 13 assicura la piena tutela dei predetti soggetti” (sul punto Tar Roma, Sez. 3Q,
23.06.2022, n. 8513).
19. Alla luce delle pronunce citate, tutte le altre censure del ricorrente si ritengono assorbite e infondate.
20. Il ricorso, pertanto, è infondato e deve essere rigettato.
21. Le spese di lite vanno compensate integralmente ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., stante la controvertibilità della materia e delle questioni implicate, per le quali non vi è stato un univoco orientamento giurisprudenziale.
P.Q.M.
➢ rigetta il ricorso;
➢ compensa le spese di lite.
Pisa, 13.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 805/2022
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza del 29.01.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Michele Cioni ed Emanuele Fusi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: ), in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Marco Lovo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Annullamento della sospensione per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale e condanna al pagamento delle mensilità retributive non corrisposte
Conclusioni
Per la parte ricorrente “che la S.V. Ill.ma, in accoglimento del Parte_1
presente ricorso, dichiarata l'illegittimità del Provvedimento di sospensione dal servizio Deliberazione n°101 del 28/2/2022 e della contestuale comunicazione di sospensione
Prot.n°11679 del 28/2/2022, Voglia pronunziare i provvedimenti necessari volti ad annullare e/o revocare gli effetti da ciò prodottisi in capo ed in danno del ricorrente con ogni consequenziale provvedimento a carico del resistente in merito alla reintegra del ricorrente, con ristoro economico in favore del ricorrente medesimo dei trattamenti stipendiali, retributivi, compensi ed emolumenti, ferie, festività non godute, R.O.L. e quant'altro di legge a decorrere dal 01.03.2022 fino alla data del 30/6/2022 inclusi, epoca del suo collocamento in pensione, con interessi legali maturati, con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Per la parte resistente “affinché codesto Ill.mo Giudice voglia respingere il CP_1
ricorso, in quanto infondato, per le ragioni esposte in memoria. Con vittoria di spese legali.”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 06.08.2022, previa Parte_1
dichiarazione di illegittimità della sospensione dal servizio con Deliberazione n.
101 del 28.02.20222 e contestuale comunicazione di sospensione registrata al n. prot. 11679 del 28.02.2022, chiedeva l'annullamento e/o la revoca della sospensione dall'attività lavorativa non retribuita ai sensi dell'art. 4 ter, comma
3, d.l. n. 44/2021; per l'effetto, chiedeva di accertare il proprio diritto alla reintegra con restituzione del trattamento retributivo – compensi, emolumenti, ferie, festività non godute, R.O.L. – a decorrere dal 01.03.2022 fino alla data del
30.06.2022, ossia fino al momento del suo collocamento in quiescenza, oltre interessi legali maturati.
2. In particolare, il ricorrente esponeva di essere stato dipendente a tempo indeterminato di Amministrativo, Controparte_2
inquadrato nel ruolo di Tecnico Amministrativo con profilo di Programmatore cat. C e mansione di “Assistente Programmatore”, presso la UOS Processi
Pag. 2 di 13 in Controparte_3
una struttura immobiliare contemplante unicamente tale tipologia di attività, fino al 30.06.2022, essendo collocato in pensione a partire dal 01.07.2022. Il ricorrente deduceva di aver ricevuto in data 28.02.2022, con comunicazione, protocollata al n. 11679, la Deliberazione n. 101 del 28.02.2022, con cui veniva disposta la sospensione dello stesso dal servizio decorrere dal 01.03.2022 ai sensi dell'art. 4 ter del d.l. 44/2021, conv. con mod. dalla l. 76/2021, nella quale non veniva riportato il proprio nominativo. Riferiva che la sospensione non era stata preceduta da alcuna comunicazione precedente in merito all'accertamento del mancato assolvimento del vaccino. Esponeva che lo stesso avrebbe dovuto fruire delle ferie, festività soppresse, R.O.L. fino al 30.06.2022, in quanto prossimo al pensionamento. Rilevava l'illegittimità della sospensione, in quanto non rientrante nella categoria di lavoratori di cui all'art. 4 ter del d.l citato, posto che svolgeva la propria prestazione in locali adibiti alla gestione di sole attività di natura amministrativa, contabile e gestionale e, dunque, in struttura differente da quelle indicate all'art. 8 ter d.lgs. 502/1992 e richiamate dalla normativa in materia di obbligo vaccinale. Poiché svolgeva mansioni di tecnico assistente programmatore e non prestazioni di natura sanitaria, riteneva erroneamente applicata la normativa sull'obbligo vaccinale. Lamentava, inoltre, di non aver mai ricevuto un consenso informato adeguato, ritenendo violata la normativa relativa.
Riteneva, dunque, che la sospensione per mancata inoculazione del vaccino rappresentasse un caso di disparità di trattamento tra il personale sanitario e il personale che lavora presso le strutture indicate dalla normativa citata rispetto agli altri lavoratori. Rilevava la violazione del dettato costituzionale, in particolar modo gli artt.
1-4 Cost., nella sospensione del trattamento retributivo nonché la violazione dei principi costituzionali in materia di diritto al lavoro
(artt. 1, 4, 35 e 36 Cost.), l'interferenza con il diritto alla salute di cui all'art. 32
Cost. e la violazione dell'art. 3 Cost. per mancata estensione ai casi di sospensione per mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale dell'art. 82 del
DPR n. 3/1957. Chiedeva, pertanto, la restituzione delle somme a titolo
Pag. 3 di 13 retributivo indebitamente trattenute, sottolineando come anche nel caso di sospensione è dovuta la corresponsione dell'assegno alimentare, oltre agli assegni familiari.
Quanto alla sua decisione di non sottoporsi alla vaccinazione, reclamava il proprio diritto al rifiuto dei trattamenti sanitari, alla luce anche del carattere sperimentale della vaccinazione, di cui non ne veniva garantita l'efficacia da parte della comunità scientifica. Pertanto, sosteneva l'inapplicabilità del d.l.
44/2021 in questione, in quanto relativo alla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano. Riteneva che tale operato da parte del datore di lavoro fosse anche contrario alle norme di carattere comunitario - citando sul punto giurisprudenza euro unitaria - con particolare riferimento agli artt. 2, 14, nonché l'art. 52, comma 1, della Carta dei diritti fondamento dell'Unione
Europea.
3. In data 01.12.2022, si costituiva in giudizio l'
[...]
che riteneva infondate le pretese del Controparte_4
ricorrente e i profili di incostituzionalità sollevati. In particolare, rilevava di aver provveduto alla sospensione in attuazione delle previsioni normative.
Riferiva che, a seguito di nota del 22.12.2021 del Direttore U.O.C. “Gestione
Risorse Umane”, aveva comunicato al che risultava non aver Pt_1 ottemperato all'obbligo vaccinale prescritto dall'art. 4 ter del d.l. 44/2021. Per tale ragione, era stato invitato a trasmettere entro cinque giorni riscontro sull'effettuazione della vaccinazione o della prenotazione al vaccino e che l'omissione – in assenza di condizioni cliniche specifiche di esenzione all'obbligo – avrebbe comportato la sospensione. Dato il mancato assolvimento dell'obbligo, parte resistente comunicava, con nota prot. 11679 del 28.02.2022, la deliberazione del Direttore generale di n. 101 del 28.02.2022, che CP_1
disponeva la sospensione del ricorrente a partire dal 01.03.2022. Tale sospensione, riferiva, veniva prorogata con successiva determinazione dirigenziale del 14.06.2022 n. 870 del Dirigente dell' Pt_2 Controparte_5
di comunicata con nota del 15.06.2022, considerate le
[...] CP_1
modifiche apportate dal d. l. 24/2022 all'art. 4 ter citato, fino alla data del
Pag. 4 di 13 30.06.2022, suo ultimo giorno di servizio, prima del collocamento in quiescenza a partire dal 01.07.2022. Tale proroga – rilevava parte resistente – non era oggetto di impugnazione da parte del resistente.
In ogni caso, sosteneva l'applicabilità dell'art. 4 ter in quanto la norma prevede che sia soggetto all'obbligo il personale che svolge “a qualsiasi titolo” la propria attività nelle strutture individuate, tra cui la struttura a cui era adibito il ricorrente, quale stabilimento ospedaliero, come precisato nella nota del
27.07.2022 prot. 33610 del Responsabile della sicurezza dell'
[...]
. Infine, sottolineava l'insussistenza della Parte_3
natura sperimentale del vaccino e riteneva infondate le doglianze sul consenso informato, in quanto trattasi di caso di urgenza e di trattamento sanitario obbligatorio.
4. Senza necessità di istruttoria, a seguito dell'udienza del 29.01.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa sulla base della produzione documentale, con deposito della sentenza nel sistema telematico.
5. Ai fini della risoluzione della presente causa, occorre esaminare la normativa ratione temporis applicabile, con la quale il legislatore, a fronte dell'emergenza sanitaria rappresentata dall'epidemia da Sars Covid-19, ha adottato le misure finalizzate alla tutela della salute pubblica, tra cui l'obbligo di vaccinazione, strumento idoneo a contrastare la diffusione del virus.
6. In particolare, il legislatore, con il d.l. 172/2021, conv. con l. 3/2022, stante l'aggravarsi della situazione sanitaria, ha modificato il d.l. n. 44/2021, conv. con mod. dalla l. 76/2021, prevedendo vincoli più stringenti per gli operatori sanitari
– cui l'obbligo vaccinale era già stato previsto nella formulazione originaria all'art. 4 – e h esteso tale obbligo ad altre categorie di lavoratori sino ad allora esclusi.
7. In particolare, il legislatore ha introdotto l'art. 4 ter, comma 1, lett. c), che prevede l'obbligo vaccinale per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività
Pag. 5 di 13 lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e
4-bis. La vaccinazione costituisce, per tali soggetti, requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative e il responsabile delle strutture in cui prestano servizio i lavoratori indicati ha il compito di verificare l'adempimento dell'obbligo vaccinale (art. 4 ter, comma 2). In caso di inadempimento ovvero mancata prenotazione per l'inoculazione del vaccino ovvero assenza di condizioni cliniche di esenzione, la norma prescrive la sospensione del lavoratore e per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. Nella sua formulazione iniziale il periodo di sospensione era previsto fino al 15.06.2022, prorogato successivamente, con d.l.
24/2022, conv. con mod. dalla l. 52/2022, al 31.12.2022 o fino all'intervenuta guarigione ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.l. 44 in esame.
8. Nel caso di specie, il ricorrente ritiene che le mansioni svolte presso la resistente, poiché non prettamente mansioni di tipo sanitario, non rientrino nella dizione “a qualsiasi titolo” di cui all'art. 4 ter, comma 1 lett. c), del d.l. 44/2021 in esame, in quanto collocato all'interno di un'unità immobiliare diversa da quelle indicate dalla normativa.
9. Sul punto, si evidenzia che la Corte costituzionale ha dichiarato, da ultimo, con sentenza del 09.10.2023, n. 186, non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza e della indiscriminata imposizione dell'obbligo vaccinale a prescindere dalle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, dell'art. 4 ter comma 1, lett. c), “nella parte in cui nella parte in cui impone la vaccinazione quale requisito essenziale per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”.
In particolare, nel trattare profili di legittimità costituzionale in un caso relativo alla sospensione di dipendente con qualifica di assistente amministrativo già collocato in modalità smart working, la Corte costituzionale ha chiarito “che
l'obbligo di vaccinazione e la correlata sospensione per inadempimento allo stesso devono ritenersi misure non irragionevoli e non sproporzionate. E ciò in
Pag. 6 di 13 considerazione, da un lato, del non irragionevole bilanciamento operato dal legislatore tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, alla luce della situazione sanitaria dell'epoca e delle conoscenze medico- scientifiche disponibili, e, dall'altro lato, della proporzionalità della misura imposta in ragione della sua strutturale temporaneità (sentenze n. 15 e n. 14 del
2023)”. In detta pronuncia, la Corte ha rilevato che solo in una prima fase sono stati individuati i lavoratori sottoposti all'obbligo vaccinale in base alla natura della professione svolta, mentre nella fase successiva, sono stati individuati in base al luogo di svolgimento della professione, così includendo, accanto alle professioni di natura strettamente sanitaria, anche quelle amministrative ad esse collegate. La scelta del legislatore di imporre la vaccinazione indistintamente a tutti coloro che svolgono attività nelle strutture indicate dalla normativa, la Corte muove dalla considerazione della “peculiarità delle condizioni epidemiologiche esistenti al momento dell'introduzione dell'obbligo vaccinale e, in particolare, della gravità e dell'imprevedibilità del decorso della pandemia (sentenza n. 14 del 2023)”. Secondo la Corte, “la scelta legislativa per categorie predeterminate costituisce una delle possibili modalità di contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute. Essa, infatti, rappresentava una risposta all'emergenza pandemica portatrice di una serie di vantaggi, in considerazione della situazione sanitaria in atto, per affrontare la quale era indispensabile assicurare una tempestiva e uniforme attuazione dell'obbligo vaccinale. A tal fine era, infatti, indispensabile un sistema idoneo a garantire la linearità e automaticità dell'individuazione dei destinatari, così da consentire un'agevole e rapida attuazione dell'obbligo e prevenire il sorgere di dubbi e contrasti in sede applicativa (sentenza n. 185 del
2023).” In particolare, la categoria sanitaria “è stata la prima categoria destinataria dell'obbligo vaccinale ed è stata diversamente individuata nel tempo” fin quando non è stato individuato anche “il personale delle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art.
8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 (ex art.
4-ter introdotto dall'art. 2 del d.l. n. 172 del 2021, come convertito). In sostanza, la delimitazione dei destinatari del predetto obbligo è stata effettuata
Pag. 7 di 13 dapprima in base alla natura della professione svolta e, successivamente, in base al luogo di svolgimento della professione, così includendo, accanto alle professioni di natura “sanitaria”, anche quelle amministrative ad esse collegate in base alla comunanza del luogo di svolgimento (destinato alla cura e diagnosi dei pazienti)”.
10. Come richiamato dalla pronuncia citata, già in precedenza la Corte costituzionale aveva ritenuto non fondate le plurime questioni di legittimità, ivi sollevate, sottolineando come il legislatore ha scelto di non esigere più dal datore di lavoro uno sforzo di cooperazione volto all'utilizzazione del personale inadempiente in altre mansioni e ha ritenuto non irragionevole tale scelta, in considerazione delle finalità di tutela della salute pubblica che attraverso la stessa, nella situazione emergenziale venutasi a delineare, si intendeva proseguire. In tale pronuncia, la Corte Costituzionale ha evidenziato che il rifiuto della prestazione offerta dal lavoratore non vaccinato non integra mora credendi, perché fondato sulla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa e ciò giustifica anche la sospensione dell'obbligo retributivo e la mancata previsione dell'assegno alimentare perché, se il riconoscimento di quest'ultimo “si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale,
è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile” (si vedano Corte cost., 09.02.2023, nn. 14-15-16).
11. La sospensione, dunque, si applica in caso di rifiuto della vaccinazione e senza alcuna discrezionalità da parte del datore di lavoro, per tutti gli appartenenti alle categorie indicate, in ragione della sola qualifica posseduta e a prescindere da qualunque valutazione sulle mansioni espletate e sui luoghi in cui le stesse venivano rese, con conseguente ricomprensione nella platea dei destinatari anche
Pag. 8 di 13 dei lavoratori che erano stati assegnati a funzioni o modalità diverse (sul punto anche Cass. Civ., Sez. Un., 05.04.2023, n. 9403).
12. Ne consegue che il luogo ove si svolge la prestazione non esonera dall'obbligo vaccinale. Il richiamo nell'art. 4 ter d.l. n. 44/2021 all'art. 8 ter d.lgs. n.
502/2001 è espressione della volontà del legislatore di estendere l'obbligo vaccinale all'intera categoria di lavoratori, che svolgono un servizio pubblico anche solo di supporto, trattandosi comunque di un'attività parte integrante e costitutiva del servizio all'interno della struttura sanitaria. All'epoca dei fatti, lo svolgimento di tali prestazioni poneva il lavoratore a rischio di una promiscuità
e vicinanza con gli operatori sanitari direttamente impiegati nel servizio pubblico e a stretto contatto con l'utenza. L'elemento del contatto diretto con il paziente non è elemento determinante nell'interpretazione della ratio dell'estensione dell'obbligo vaccinale ai sensi del d.l. n.172/2021.
13. A conferma della volontà del legislatore di mantenere la vaccinazione come requisito essenziale per lo svolgimento delle attività sanitarie per l'intera categoria, si osserva che l'art. 8, comma 3, del d.l. n. 24/2022 (“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e altre disposizioni in materia sanitaria”) ha abrogato l'art. 4 ter, comma 1, lett. a), b) e d), mantenendo la previsione di cui alla lett. c). Nello specifico, continuava a sussistere l'obbligo del vaccino per il personale sanitario, ma veniva revocato per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia dei centri provinciali per l'istruzione (lett. a); per il personale del comparto della difesa, della sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale (lett. b); e, infine, per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del o del Controparte_6
, all'interno degli istituti Controparte_7
penitenziari per adulti o minori (lett. d).
14. Alla luce di quanto sinora osservato, nel caso di specie è pacifico che il ricorrente non si è sottoposto alla vaccinazione Covid Sars-19, né è stato
Pag. 9 di 13 contestato che non fosse al momento della sospensione in possesso di condizioni cliniche che lo esoneravano dall'assolvimento dell'obbligo vaccinale. Ciò osservato, la prestazione veniva resa dal lavoratore presso strutture immobiliari all'interno degli stabilimenti ospedalieri per l'ente convenuto facente parte del
Servizio Sanitario Regionale. Pertanto, il ricorrente era soggetto all'obbligo di cui all'art. 4 ter d.l. 44/2021 – come dalle considerazioni sinora effettuate – a prescindere dalla tipologia di struttura nel quale si recava per svolgere l'attività lavorativa. Il periodo di sospensione dal 01.03.2022 al 30.06.2022 rispetta le prescrizioni del legislatore. La proroga è stata legittimamente operata e il relativo provvedimento non è stato specificatamente impugnato dal ricorrente.
Dalla documentazione prodotta risulta che parte resistente ha rispettato la procedura di accertamento dell'inadempimento prescritta e non ha sospeso il ricorrente senza preavviso (all. 1 di parte resistente).
15. Quanto al trattamento economico e retributivo la normativa citata è chiara sul punto ed esclude altresì l'assegno alimentare, pur se tuttavia riconosciuto in altri casi di sospensione. Sul diritto alla percezione dell'assegno alimentare, si richiamano le considerazioni della Corte costituzionale secondo cui “proprio dalla natura intrinsecamente autonoma della determinazione di non vaccinarsi,
e quindi, di non svolgere la prestazione lavorativa, discenderebbe la ragionevolezza della scelta normativa di escludere il diritto alla corresponsione di qualsiasi forma di “retribuzione”, anche sub specie di assegno alimentare, per coloro che «volontariamente» si sottraggono all'obbligo vaccinale, prevedendosi, viceversa, che la sospensione della retribuzione (e di qualsiasi altro emolumento) non si applichi a coloro che, per «accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate», sono esentati da tale obbligo” (Corte cost., 09.02.20215, n. 15). Ne consegue che la natura assistenziale dell'assegno alimentare assume una valenza minore al fronte del venire meno della sinallagmaticità nell'esecuzione del contratto di lavoro che non ha carattere oggettivo, bensì soggettivo, essendo libera scelta del lavoratore quella di non sottoporsi alla vaccinazione.
Pag. 10 di 13 16. Sulle doglianze relative al consenso informato, si riportano le osservazione della
Corte costituzionale secondo cui “non fondate sono le questioni sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., dell'art. 1 della legge n. 219 del 2017, nella parte in cui non prevede l'espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato nelle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell'art. 4 del d.l. n.
44 del 2021, come convertito, nella parte in cui non esclude l'onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria.
16.1.– Il consenso informato, quale condizione per la liceità di qualsivoglia trattamento sanitario, trova fondamento nell'autodeterminazione, nelle scelte che riguardano la propria salute, intesa come libertà di disporre del proprio corpo, diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2, 13, 32 Cost. e dagli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Secondo quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 219 del 2017, «nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge». Più precisamente, il consenso del paziente deve essere libero e consapevole, preceduto da informazioni complete, aggiornate e comprensibili relative a diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, possibili alternative e conseguenze dell'eventuale rifiuto al trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Orbene – premessa la rilevanza della raccolta del consenso anche ai fini di un'adeguata emersione dei dati essenziali per una completa e corretta anamnesi pre-vaccinale, destinata, tra l'altro, come sopra ricordato, a valutare l'eleggibilità del soggetto interessato alla vaccinazione – la natura obbligatoria del vaccino in esame non esclude la necessità di raccogliere il consenso informato, che viene meno solo nei casi espressamente previsti dalla legge, come disposto dal comma 1 dell'art. 1 della citata legge n. 219 del 2017. L'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge. Qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il
Pag. 11 di 13 consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino.” (Corte cost, 09.02.2023, n. 14).
17. Il ricorrente non lamenta di non aver ricevuto e sottoscritto il consenso informato, non avendo mai effettuato la vaccinazione. Lamenta il contenuto di un consenso informato mai sottoscritto.
18. Si rammenta, peraltro, che il consenso informato, nel caso di specie, concerne l'inoculazione di un vaccino sperimentale, circostanza nota al ricorrente. In passato, la giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi in un caso riguardante il consenso informato su altro tipo di vaccino sperimentale, si era pronunciata escludendo il risarcimento del danno constatando che “il consenso era stato correttamente acquisito e che su questo fronte era stata evidenziata la possibilità di eventi avversi sconosciuti” (Cass. Civ. Sez. III, 10.11.2020 n.
25272). Di tale avviso, sono anche le pronunce della giurisprudenza amministrativa che ha osservato che “in presenza di un obbligo vaccinale non è necessario che vi sia la prestazione di un consenso informato da parte del vaccinando inteso in senso tecnico, ma solo che il soggetto riceva le più ampie informazioni possibili;
il consenso informato è, infatti, necessario ai fini dell'autodeterminazione del soggetto che intenda volontariamente vaccinarsi. La presenza di un obbligo legale in tal senso, infatti, non consente una scelta al riguardo da parte del soggetto, salvo in caso di deroga specificatamente previsti, proprio in quanto è la legge stessa che impone la vaccinazione. È poi comunque da ricordare che la L. n. 210 del 1992 prevede un indennizzo a favore di tutti i soggetti danneggiati a causa di vaccinazioni obbligatorie e che con il
d.l.. n. 4 del 2022 è stato previsto lo stesso indennizzo anche in favore di coloro che, non obbligati, si siano sottoposti alla vaccinazione Sars-CoV2, in quanto raccomandata dall'autorità, e che “abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica” (art. 20). La presenza delle normative citate, la cui operatività prescinde ovviamente dalla consapevolezza al riguardo da parte del soggetto che si sottopone alla vaccinazione,
Pag. 12 di 13 assicura la piena tutela dei predetti soggetti” (sul punto Tar Roma, Sez. 3Q,
23.06.2022, n. 8513).
19. Alla luce delle pronunce citate, tutte le altre censure del ricorrente si ritengono assorbite e infondate.
20. Il ricorso, pertanto, è infondato e deve essere rigettato.
21. Le spese di lite vanno compensate integralmente ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., stante la controvertibilità della materia e delle questioni implicate, per le quali non vi è stato un univoco orientamento giurisprudenziale.
P.Q.M.
➢ rigetta il ricorso;
➢ compensa le spese di lite.
Pisa, 13.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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