TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/05/2025, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 480 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, ed avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del giudice di pace”
T R A
in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli Parte_1
Avv.ti Antonio Briguglio, Roberto Vaccarella ed Elisabetta Perrone, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Paolo Laperuta, in Casoria alla via Carlo Verre, 11/B;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to CP_1
Raffaele Annunziata, elettivamente domiciliata in Somma Vesuviana alla Via Margherita, 32;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 18 marzo 2025, i procuratori delle parti in epigrafe si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 230/2020 il Giudice di Pace di Sant'Anastasia ha ingiunto Parte_1
al pagamento, in favore di della somma di Euro 3.296,63 oltre gli interessi
[...] CP_1 dalla domanda e degli onorari di causa (liquidati in Euro 550,00 di cui euro 90,00 per spese, oltre accessori di legge), pari all'importo indebitamente versato ad a titolo di Controparte_2
“addizionale all'accisa sull'energia elettrica” per il biennio 2010-2011, e relative all'utenza POD
IT001E80404675 sita in Via Aliperta Colon 21, Somma Vesuviana.
Con atto di citazione ha proposto formale opposizione al suddetto Controparte_2
provvedimento monitorio, sostenendo l'infondatezza nel merito della domanda per inapplicabilità
della direttiva 2008/118/CE ai rapporti privatistici “orizzontali” tra fornitore e consumatore, avendo le direttive self executing efficacia circoscritta ai rapporti “verticali” tra il cittadino e lo Stato. Ha,
poi, eccepito la natura sostanzialmente accessoria e non autonoma dell'addizionale provinciale,
applicabile – come tale – anche se priva della finalità specifica richiesta per le imposte indirette diverse dall'accisa, facendone così derivare la legittimità e compatibilità con la Direttiva 2008/118.
Con sentenza n. 3257/2021 il Giudice di Pace di Sant'Anastasia, Dott. Giuseppe Fimiani, ha rigettato l'opposizione sopra citata, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
ha proposto il presente gravame avverso la predetta pronuncia, censurandola per: Controparte_2
violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 6, c. 1,
D.L. 511/1988 e della Direttiva n. 2008/118/CE; violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto dell'Unione europea;
erronea condanna alle spese di lite. Sulla scorta di tali censure ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo n.
230/2020, con condanna della società alla restituzione di quanto versato in suo favore CP_1
in ottemperanza al provvedimento impugnato. Vinte le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio la quale ha ribadito che l'addizionale all'accisa sull'energia CP_1
elettrica rientrerebbe nel novero delle altre imposizioni indirette previste dalla Direttiva
Comunitaria 2008/118/CE, la cui ammissibilità è condizionata alla presenza delle “finalità
specifiche”, condizione che non sarebbe soddisfatta dall'addizionale in oggetto. Ha, altresì, ribadito l'irrilevanza dell'eccezione relativa alla diretta applicabilità della direttiva comunitaria
2008/112/CE e all'efficacia verticale e/o orizzontale della stessa, atteso che la disapplicazione dell'art. 6 comma 2 del DL 511/1988 sarebbe avvenuta alla stregua dell'interpretazione adeguatrice imposta dalle sentenze della Corte di Giustizia UE, e non quale effetto dell'immediata esecutività
della comunitaria 2008/112/CE. Ha chiesto, quindi, il rigetto dell'appello promosso dalla
[...]
di cui ha eccepito la totalmente infondatezza in fatto ed in diritto e, per l'effetto, la Parte_1
conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite.
In via del tutto preliminare, appare opportuno ricostruire la normativa sottesa alla vicenda in esame,
che ha ad oggetto il diritto dell'odierna appellata alla restituzione degli importi richiesti da
[...]
in forza dell'art.6 del D.L. n. 511 del 28 novembre 1988, il quale ha istituito Parte_1
un'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei Comuni, delle Province o dell'Erario,
obbligando al versamento i somministranti dell'energia elettrica, con diritto di rivalsa a norma dell'art. 56 del TUA (Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).
Con l'art. 3 della direttiva 92/12/CEE è stato disposto che “I prodotti di cui al paragrafo 1” - tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva
2003/96/CE del 27 ottobre 2003 - “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi
finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini
delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il
controllo dell'imposta”.
La direttiva 2003/96/CE, che ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata, secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE, è stata recepita in Italia dal D. Lgs 2 febbraio 2007 n. 26, il cui art. 5 (che ha sostituito l'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988, istituendo in favore dello Stato e delle
Province imposte addizionali alle accise) ha stabilito che le stesse “sono liquidate e riscosse con le
stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica”.
La Direttiva comunitaria 2008/118/CE, poi, con una disposizione in parte sovrapponibile alla formulazione dell'art. 3 par. 2 della direttiva 92/12/CEE del 23 febbraio 1992, ha statuito che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi
finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per
le accise…”.
Tale Direttiva è stata recepita in Italia con il D.lgs. 48/2010, ma tale decreto attuativo non è
intervenuto sull'art. 6 del D.L. 511/1988, così come modificato dal D.lgs. 26/2007.
Pertanto, nel corso del 2011 la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, di cui al citato art. 6 del
D.L. n. 511/1988, in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE. Il Governo italiano, quindi, al fine di evitare l'instaurarsi di tale procedura, ha abrogato l'addizionale a decorrere dal 2012.
Pertanto, non può dubitarsi che i criteri impositivi dell'addizionale previsti dell'art.6 D.L. 511/88 si pongano in contrasto con quelli prescritti dalla Direttiva 2008/118/CE (cfr. Cass. civ. sez. 5 del
15.10.2020 n. 22343; Cass. civ. sez. 5 del 28.07.2020 n. 16142; Cass. civ. sez. 5 del 5.06.2020 n.
10691; Cass. civ. sez. 5 del 23.10.2019 n. 27101; Cass. civ. sez. 5 del 4.06.2019 n. 15198).
I giudici di legittimità, in particolare, richiamando le sentenze della CGUE, hanno ribadito che il requisito della finalità specifica è soddisfatto soltanto qualora il gettito di tale imposta venga obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al
consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione
territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante
dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione” (cfr. Cass. civ., Sez. 5, Sent. 04.06.2019, n.
15198).
Tra queste finalità specifiche non può rientrare, evidentemente, la generica previsione che una parte del gettito di una imposta addizionale si risolva in una contribuzione al bilancio interno di uno
Stato, come di un Ente Locale, “poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere
dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate
spese” (Corte di Giustizia UE, 27 febbraio 2014, cit.). Pertanto, non v'è dubbio che la norma nazionale (art. 6 D.L. n. 511/1988) è in contrasto con la direttiva comunitaria.
Da tanto consegue l'infondatezza della censura sulla presunta natura meramente accessoria e non autonoma dell'addizione de quo, così come più volte confermato dalla giurisprudenza di legittimità,
la quale ha rilevato, da un lato, che le addizionali provinciali sono previste come dovute dall'art. 6 del
D.L. n. 511 del 1988 in attuazione della disciplina dell'Unione, trovando legittimità nell'art.3, par. 2,
della direttiva n.92/12/CEE e, quindi, nell'art.1, par. 2, della direttiva n.2008/118/CE; dall'altro lato, “è
la stessa direttiva a chiarire che tali imposte sono qualcosa di diverso dalle accise, che possono essere
aggiunte alle stesse nel rispetto di condizioni predeterminate” (cfr. Cass. 27101/2019).
Da ultimo, siffatta conclusione ha trovato pieno riconoscimento nell'intervenuta sentenza n. 43 del
15 aprile 2025 della Corte Costituzionale.
Tale pronuncia assume decisivo rilievo nel caso in esame, in quanto consente al consumatore finale di agire direttamente anche nei confronti del fornitore, e non più nei soli confronti dello Stato: sul punto, difatti, la Corte ha evidenziato che “pur mantenendo fermo che il giudice interno non può
disapplicare, nell'ambito di una controversia tra privati, la norma nazionale che è in contrasto con
la direttiva, la Corte di Giustizia ha ora riconosciuto che il cliente del servizio di fornitura di
energia elettrica deve potere esercitare un'azione diretta nei confronti dello Stato anche nel caso di
impossibilità giuridica di agire contro il fornitore. Ciò in conseguenza del fatto che il giudice civile,
constatata la preclusione della strada della non applicazione, dovrebbe sempre rigettare la
domanda di ripetizione di indebito proposta dal cliente nei confronti del fornitore e basata sulla
contrarietà dell'imposta alla direttiva”.
E difatti, questa è la ragione per cui la Corte Costituzionale ha ritenuto rilevante la questione rimessa alla sua attenzione, atteso che il caso sottoposto al giudice a quo ha ad oggetto una domanda di ripetizione di indebito proposta dal consumatore finale nei soli confronti del fornitore.
Ciò posto la Corte, esclude che “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti
il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province»,
che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure
impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza
regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”. Del resto, prosegue la Corte, “Tale conclusione trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel
ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato
che la citata finalità non è «in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio» (Cass., n.
27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11
settembre 2024, n. 24373).
In ragione di tali considerazioni, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1,
lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, per violazione degli artt. 11 e
117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE”.
Posta, pertanto, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 6 D.L. 511/1988, e riconosciuto il diritto di agire del consumatore nei confronti del fornitore, non può escludersi il diritto del primo alla ripetizione di quanto indebitamente versato, come sostenuto dall'appellante,
sulla scorta del fatto che tra dette parti intercorre un rapporto privatistico in cui la somma richiesta –
ed ottenuta – a titolo di addizionale altro non sarebbe che una quota parte del corrispettivo. E ciò
per la semplice considerazione che il carattere debito o indebito di quanto pagato dal consumatore non può che dipendere dalla debenza – o meno – dell'imposta in favore dell'erario da parte del fornitore. Sul punto va evidenziato difatti che i principi in tema di ripetizione di indebito (art. 2033
c.c.) trovano applicazione ogni qual volta “venga acclarata la mancanza di una "causa adquirendi"
- tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello
di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente” (Cass. n. 14013
del 6.6.2017), e tra esse non può che includersi la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che costituisce il presupposto della prestazione concordata con il contratto.
Alla stregua delle considerazioni appena effettuate, l'appello non può che essere rigettato. Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, ivi compresa quella afferente all'erronea condanna alle spese di lite, resta assorbita nella presente decisione.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della natura delle questioni esaminate nonché dell'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale in pendenza del presente giudizio, sussistono le ragioni ex art. 92 c.p.c. (in ragione dell'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza 77/2018) per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello de
quo, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2. Compensa integralmente le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Nola, lì 27.5.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 480 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, ed avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del giudice di pace”
T R A
in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli Parte_1
Avv.ti Antonio Briguglio, Roberto Vaccarella ed Elisabetta Perrone, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Paolo Laperuta, in Casoria alla via Carlo Verre, 11/B;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to CP_1
Raffaele Annunziata, elettivamente domiciliata in Somma Vesuviana alla Via Margherita, 32;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 18 marzo 2025, i procuratori delle parti in epigrafe si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 230/2020 il Giudice di Pace di Sant'Anastasia ha ingiunto Parte_1
al pagamento, in favore di della somma di Euro 3.296,63 oltre gli interessi
[...] CP_1 dalla domanda e degli onorari di causa (liquidati in Euro 550,00 di cui euro 90,00 per spese, oltre accessori di legge), pari all'importo indebitamente versato ad a titolo di Controparte_2
“addizionale all'accisa sull'energia elettrica” per il biennio 2010-2011, e relative all'utenza POD
IT001E80404675 sita in Via Aliperta Colon 21, Somma Vesuviana.
Con atto di citazione ha proposto formale opposizione al suddetto Controparte_2
provvedimento monitorio, sostenendo l'infondatezza nel merito della domanda per inapplicabilità
della direttiva 2008/118/CE ai rapporti privatistici “orizzontali” tra fornitore e consumatore, avendo le direttive self executing efficacia circoscritta ai rapporti “verticali” tra il cittadino e lo Stato. Ha,
poi, eccepito la natura sostanzialmente accessoria e non autonoma dell'addizionale provinciale,
applicabile – come tale – anche se priva della finalità specifica richiesta per le imposte indirette diverse dall'accisa, facendone così derivare la legittimità e compatibilità con la Direttiva 2008/118.
Con sentenza n. 3257/2021 il Giudice di Pace di Sant'Anastasia, Dott. Giuseppe Fimiani, ha rigettato l'opposizione sopra citata, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
ha proposto il presente gravame avverso la predetta pronuncia, censurandola per: Controparte_2
violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 6, c. 1,
D.L. 511/1988 e della Direttiva n. 2008/118/CE; violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto dell'Unione europea;
erronea condanna alle spese di lite. Sulla scorta di tali censure ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo n.
230/2020, con condanna della società alla restituzione di quanto versato in suo favore CP_1
in ottemperanza al provvedimento impugnato. Vinte le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio la quale ha ribadito che l'addizionale all'accisa sull'energia CP_1
elettrica rientrerebbe nel novero delle altre imposizioni indirette previste dalla Direttiva
Comunitaria 2008/118/CE, la cui ammissibilità è condizionata alla presenza delle “finalità
specifiche”, condizione che non sarebbe soddisfatta dall'addizionale in oggetto. Ha, altresì, ribadito l'irrilevanza dell'eccezione relativa alla diretta applicabilità della direttiva comunitaria
2008/112/CE e all'efficacia verticale e/o orizzontale della stessa, atteso che la disapplicazione dell'art. 6 comma 2 del DL 511/1988 sarebbe avvenuta alla stregua dell'interpretazione adeguatrice imposta dalle sentenze della Corte di Giustizia UE, e non quale effetto dell'immediata esecutività
della comunitaria 2008/112/CE. Ha chiesto, quindi, il rigetto dell'appello promosso dalla
[...]
di cui ha eccepito la totalmente infondatezza in fatto ed in diritto e, per l'effetto, la Parte_1
conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite.
In via del tutto preliminare, appare opportuno ricostruire la normativa sottesa alla vicenda in esame,
che ha ad oggetto il diritto dell'odierna appellata alla restituzione degli importi richiesti da
[...]
in forza dell'art.6 del D.L. n. 511 del 28 novembre 1988, il quale ha istituito Parte_1
un'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei Comuni, delle Province o dell'Erario,
obbligando al versamento i somministranti dell'energia elettrica, con diritto di rivalsa a norma dell'art. 56 del TUA (Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).
Con l'art. 3 della direttiva 92/12/CEE è stato disposto che “I prodotti di cui al paragrafo 1” - tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva
2003/96/CE del 27 ottobre 2003 - “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi
finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini
delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il
controllo dell'imposta”.
La direttiva 2003/96/CE, che ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata, secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE, è stata recepita in Italia dal D. Lgs 2 febbraio 2007 n. 26, il cui art. 5 (che ha sostituito l'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988, istituendo in favore dello Stato e delle
Province imposte addizionali alle accise) ha stabilito che le stesse “sono liquidate e riscosse con le
stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica”.
La Direttiva comunitaria 2008/118/CE, poi, con una disposizione in parte sovrapponibile alla formulazione dell'art. 3 par. 2 della direttiva 92/12/CEE del 23 febbraio 1992, ha statuito che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi
finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per
le accise…”.
Tale Direttiva è stata recepita in Italia con il D.lgs. 48/2010, ma tale decreto attuativo non è
intervenuto sull'art. 6 del D.L. 511/1988, così come modificato dal D.lgs. 26/2007.
Pertanto, nel corso del 2011 la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, di cui al citato art. 6 del
D.L. n. 511/1988, in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE. Il Governo italiano, quindi, al fine di evitare l'instaurarsi di tale procedura, ha abrogato l'addizionale a decorrere dal 2012.
Pertanto, non può dubitarsi che i criteri impositivi dell'addizionale previsti dell'art.6 D.L. 511/88 si pongano in contrasto con quelli prescritti dalla Direttiva 2008/118/CE (cfr. Cass. civ. sez. 5 del
15.10.2020 n. 22343; Cass. civ. sez. 5 del 28.07.2020 n. 16142; Cass. civ. sez. 5 del 5.06.2020 n.
10691; Cass. civ. sez. 5 del 23.10.2019 n. 27101; Cass. civ. sez. 5 del 4.06.2019 n. 15198).
I giudici di legittimità, in particolare, richiamando le sentenze della CGUE, hanno ribadito che il requisito della finalità specifica è soddisfatto soltanto qualora il gettito di tale imposta venga obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al
consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione
territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante
dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione” (cfr. Cass. civ., Sez. 5, Sent. 04.06.2019, n.
15198).
Tra queste finalità specifiche non può rientrare, evidentemente, la generica previsione che una parte del gettito di una imposta addizionale si risolva in una contribuzione al bilancio interno di uno
Stato, come di un Ente Locale, “poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere
dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate
spese” (Corte di Giustizia UE, 27 febbraio 2014, cit.). Pertanto, non v'è dubbio che la norma nazionale (art. 6 D.L. n. 511/1988) è in contrasto con la direttiva comunitaria.
Da tanto consegue l'infondatezza della censura sulla presunta natura meramente accessoria e non autonoma dell'addizione de quo, così come più volte confermato dalla giurisprudenza di legittimità,
la quale ha rilevato, da un lato, che le addizionali provinciali sono previste come dovute dall'art. 6 del
D.L. n. 511 del 1988 in attuazione della disciplina dell'Unione, trovando legittimità nell'art.3, par. 2,
della direttiva n.92/12/CEE e, quindi, nell'art.1, par. 2, della direttiva n.2008/118/CE; dall'altro lato, “è
la stessa direttiva a chiarire che tali imposte sono qualcosa di diverso dalle accise, che possono essere
aggiunte alle stesse nel rispetto di condizioni predeterminate” (cfr. Cass. 27101/2019).
Da ultimo, siffatta conclusione ha trovato pieno riconoscimento nell'intervenuta sentenza n. 43 del
15 aprile 2025 della Corte Costituzionale.
Tale pronuncia assume decisivo rilievo nel caso in esame, in quanto consente al consumatore finale di agire direttamente anche nei confronti del fornitore, e non più nei soli confronti dello Stato: sul punto, difatti, la Corte ha evidenziato che “pur mantenendo fermo che il giudice interno non può
disapplicare, nell'ambito di una controversia tra privati, la norma nazionale che è in contrasto con
la direttiva, la Corte di Giustizia ha ora riconosciuto che il cliente del servizio di fornitura di
energia elettrica deve potere esercitare un'azione diretta nei confronti dello Stato anche nel caso di
impossibilità giuridica di agire contro il fornitore. Ciò in conseguenza del fatto che il giudice civile,
constatata la preclusione della strada della non applicazione, dovrebbe sempre rigettare la
domanda di ripetizione di indebito proposta dal cliente nei confronti del fornitore e basata sulla
contrarietà dell'imposta alla direttiva”.
E difatti, questa è la ragione per cui la Corte Costituzionale ha ritenuto rilevante la questione rimessa alla sua attenzione, atteso che il caso sottoposto al giudice a quo ha ad oggetto una domanda di ripetizione di indebito proposta dal consumatore finale nei soli confronti del fornitore.
Ciò posto la Corte, esclude che “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti
il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province»,
che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure
impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza
regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”. Del resto, prosegue la Corte, “Tale conclusione trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel
ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato
che la citata finalità non è «in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio» (Cass., n.
27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11
settembre 2024, n. 24373).
In ragione di tali considerazioni, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1,
lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, per violazione degli artt. 11 e
117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE”.
Posta, pertanto, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 6 D.L. 511/1988, e riconosciuto il diritto di agire del consumatore nei confronti del fornitore, non può escludersi il diritto del primo alla ripetizione di quanto indebitamente versato, come sostenuto dall'appellante,
sulla scorta del fatto che tra dette parti intercorre un rapporto privatistico in cui la somma richiesta –
ed ottenuta – a titolo di addizionale altro non sarebbe che una quota parte del corrispettivo. E ciò
per la semplice considerazione che il carattere debito o indebito di quanto pagato dal consumatore non può che dipendere dalla debenza – o meno – dell'imposta in favore dell'erario da parte del fornitore. Sul punto va evidenziato difatti che i principi in tema di ripetizione di indebito (art. 2033
c.c.) trovano applicazione ogni qual volta “venga acclarata la mancanza di una "causa adquirendi"
- tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello
di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente” (Cass. n. 14013
del 6.6.2017), e tra esse non può che includersi la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che costituisce il presupposto della prestazione concordata con il contratto.
Alla stregua delle considerazioni appena effettuate, l'appello non può che essere rigettato. Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, ivi compresa quella afferente all'erronea condanna alle spese di lite, resta assorbita nella presente decisione.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della natura delle questioni esaminate nonché dell'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale in pendenza del presente giudizio, sussistono le ragioni ex art. 92 c.p.c. (in ragione dell'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza 77/2018) per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello de
quo, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2. Compensa integralmente le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Nola, lì 27.5.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)