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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/05/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3138/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Settore Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 9.01.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 3138/2019 promossa da
( C.F. ) nato a [...] [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Pachino (Sr) alla via Niccolò Tommaseo n. 294, , rappresentato e difeso dall'avvocato
TERRANOVA Giorgio presso il cui studio in Ispica (Rg) alla via Ugo Foscolo n.2 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
- Ricorrente contro
” -cod.fisc. in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato VITALE Silvestro presso il cui studio in Catania P.zza S.
Maria della Guardia 28 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
- resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.10.2019 premettendo di lavorare alle Parte_2
dipendenze del , con qualifica dapprima di Ispettore di Polizia Municipale (Cat. Controparte_1
C1), e successivamente, per effetto della determinazione del Settore III n. 205 del 4.3.2019, come
Istruttore Amministrativo di Categoria C1, impugnava la sanzione disciplinare conservativa della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per due mesi, intimatagli con provvedimento prot. Ris. n. 17117 del 10.6.2019, trasmesso all'esito del procedimento disciplinare avviato dall'ente datoriale giusta contestazione di addebito n. 4980 del 13.2.2019, con la quale gli veniva imputata la violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento per aver svolto nel
1 2017, mentre si trovava in aspettativa non retribuita, un incarico temporaneo di agente di polizia locale presso il Comune di AL, senza l'autorizzazione del , di contenuto Controparte_1
identico alla precedente contestazione, il cui procedimento si era concluso con provvedimento di archiviazione del 12.12.2017; impugnava, altresì, la determinazione del 4.3.2019 di mutamento del profilo professionale.
A fondamento del ricorso deduceva l'improcedibilità e l'inefficacia del procedimento disciplinare nuovamente avviato per i medesimi fatti e della correlata sanzione in forza del divieto di duplicazione del procedimento disciplinare in ordine ai medesimi fatti costitutivi e del principio del ne bis in idem, posto a garanzia del giusto processo, comune a tutti i rami del diritto. Deduceva, inoltre, l'insussistenza dei presupposti per la riapertura del procedimento disciplinare, difettando l'elemento richiesto dall'art. 55-ter del D.lgs. 165/2001, costituito dalla sentenza penale irrevocabile.
In via subordinata, eccepiva la decadenza dell'amministrazione dall'azione disciplinare, atteso che il conosceva i fatti dal 7.8.2018 (data in cui perveniva la comunicazione Controparte_1 dell'incolpato che durante il periodo di aspettativa avrebbe lavorato presso altro ente, ed in ogni caso dal 14.11.2017, data della precedente contestazione disciplinare, con conseguente inosservanza sia del termine di 30 giorni per la contestazione dell'addebito che di 120 giorni per la chiusura del procedimento disciplinare, ex art. 55 bis, comma 9 ter del D.lgs. 165/2001.
Nel merito, evidenziava che i fatti contestati non erano punibili o comunque erano da considerarsi di lieve entità in quanto :
- con istanza del 21.7.2017, prot. n. 23135, aveva richiesto al Comune di l'aspettativa CP_1 non retribuita per un periodo di tre mesi dall'1.8.2017 stante la sussistenza di urgenti ragioni personali e di famiglia, aspettativa già accordata dal Comando della P.M. con nota del
25.7.2017, prot. N. 23329, imponendogli la consegna di pistola, munizioni, tesserino e distintivo;
- che durante l'aspettativa, avendo intenzione di assumere temporaneamente l'incarico di agente di Polizia Locale del Comune di AL, con missiva del 3.8.3017 pervenuta al
Comune di il 7.8.2017 e protocollata l'8.8.2017 con n. 24554, comunicava di voler CP_1
collaborare con altro ente per due mesi;
- che, per effetto di tale comunicazione, il di AL adottava le Determine CP_1
Sindacali n. 52 del 7.8.2017 e n. 65 del 6.10.2017; il Comune di trasmetteva nota CP_1
di settore del 19.9.2017, con cui chiariva la natura di aspettativa non retribuita, precisando che la stessa avrebbe determinato il venir meno per tutta la durata temporanea della stessa delle reciproche obbligazioni;
2 - che ricevendo dal Comune di il proprio stipendio con ritardi di ben oltre quattro CP_1
mesi, da tempo “si dibatteva tra le gramaglie delle ristrettezze economiche”, sicché aveva ritenuto che rientrassero tra le necessità connesse a motivi personali e di famiglia, procacciarsi un altro reddito, svolgendo l'attività di agente di PM presso altro ente pubblico, atteso che l'aspettativa sospendeva temporaneamente le reciproche obbligazioni delle parti nell'ambito del rapporto di lavoro;
che era convinto che fosse sufficiente una comunicazione anticipata della futura collaborazione per assolvere ogni obbligo nei confronti del proprio ente di provenienza, anche perché per il Comune di AL tale comunicazione era stata sufficiente per l'adozione della delibera di incarico e il (concorrendo Controparte_1 all'errore in cui era incorso il ricorrente) non aveva mai espresso la minima contrarietà allo svolgimento di tale incarico a termine.
Rappresentava, inoltre, che se avesse preventivamente saputo della necessità di un'autorizzazione ultronea rispetto a quella dell'aspettativa non retribuita (già ottenuta) l'avrebbe richiesta e che, pertanto, non voleva commettere l'addebito contestatogli, frutto di un mero errore, commesso in perfetta buona fede e nell'interpretare in modo errato le norme contrattuali in materia. Deduceva
l'illegittimità delle sanzione disciplinare applicata in mancanza della intenzionalità del comportamento assunto, con conseguente presenza dei presupposti per archiviare il procedimento disciplinare, essendo, peraltro, giustificato dal mancato e/o notevole ritardo nel versamento della retribuzione.
Rappresentava, infine, che, in ogni caso, il comportamento rientrava nella fattispecie di cui all'art. 3, comma 5, lett. K del CCNL Regioni e Autonomie Locali del 11.4.2008 “violazione di obblighi di comportamento non ricompresi nelle lettere precedenti da cui sia derivato un disservizio ovvero danno o pericolo all'ente, agli utenti o ai terzi”, per cui era prevista la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, redendo pertanto sproporzionata la sanzione della sospensione di 2 mesi, determinata sulla base del CCNL
2018 – che prevedeva una sanzione più severa – non applicabile (retroattivamente) alla fattispecie in esame ove l'infrazione disciplinare contestata risaliva al 2017.
Deduceva, infine, l'illegittimità della determinazione del III Settore n. 205 del 4.3.2019 che, sulla base della sola segnalazione per contestazione di addebito disciplinare e in mancanza di provvedimenti definitivi o cautelari, aveva provveduto a mutare il profilo del ricorrente, dalla qualifica di Istruttore di Vigilanza – Agente di P.M. a quella di Istruttore Amministrativo, sempre nell'ambito della Categoria C1, trasferendolo dall'ufficio Settore X “Polizia Municipale” al Settore
II “Servizi Demografici” e privandolo dell'indennità di vigilanza. Evidenziava, infatti, che ogni variazione del profilo professionale – che identifica l'oggetto del rapporto di lavoro – deve essere
3 concordata tra le parti e non può essere modificata unilateralmente dal datore di lavoro, anche in ossequio al disposto di cui all'art. 52, comma 1 del d.lgs. 165/2001, stante la non equivalenza delle mansioni di “agente di polizia municipale” con quelle di “istruttore amministrativo”. Eccepiva, poi l'illegittimità del trasferimento in questione non sussistendo alcuna incompatibilità ambientale del ricorrente a continuare a svolgere le mansioni di Istruttore di Vigilanza con conseguente obbligo dell'Amministrazione a corrispondere, anche a titolo di risarcimento del danno causato al dipendente, quanto allo stesso spettante a titolo di indennità di vigilanza, perduta per effetto del suddetto mutamento di profilo professionale.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del
Lavoro, il , al fine di sentir revocare la sanzione disciplinare e procedere Controparte_1 all'archiviazione di ogni addebito, con condanna del al pagamento di tutte le retribuzioni CP_1
dovute per i due mesi di ingiusta privazione, oltre accessori di legge, nonché per sentir revocare o dichiarare nullo il provvedimento di mutamento del profilo professionale e di trasferimento del ricorrente con conseguente condanna dell'Amministrazione a restituire il ricorrente nel suo originario profilo e al pagamento, anche a titolo risarcitorio, di quanto spettante al ricorrente a titolo di indennità di vigilanza, oltre accessori di legge.
Con memoria depositata in data 19.10.2020 si costituiva il contestando quanto Controparte_1
dedotto dal ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
L'Amministrazione resistente, in punto di fatto, rilevava che in data 29.01.2019, l' CP_2 presso il Tribunale di Ragusa gli aveva trasmesso il decreto di fissazione dell'udienza
[...]
preliminare nel procedimento penale n. 324/19, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio emessa il 21.01.2019 nei confronti di ed altri per concorso tra loro nella commissione dei Parte_2
reati ascritti ai danni del (reati di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 323 c.p.) in quanto CP_1 Per_1
, Sindaco del Comune di AL, “con più azioni esecutive del medesimo disegno
[...] criminoso, in concorso tra loro e previo concerto […] intenzionalmente procurava a Pt_3
, e un ingiusto vantaggio patrimoniale con corrispondente
[...] Parte_2 Parte_4 danno arrecato ai Comuni di e di AL, segnatamente […] conferendo […] a CP_1 Pt_4
gli incarichi temporanei di Agente della Polizia Locale di AL, con il conseguente
[...] riconoscimento anche delle indennità chilometriche, mancanza dell'autorizzazione da parte del
Comune di Pachino (SR), da cui e dipendevano, e nonostante gli stessi Pt_3 Pt_2 Pt_4 fossero in aspettativa non retribuita presso l'Ente di appartenenza per urgenti motivi personali e di famiglia”.
Deduceva che, con il medesimo provvedimento emesso alla conclusione delle indagini, il P.M. aveva individuato le persone offese dai reati contestati nei Sindaci dei rispettivi Comuni di CP_1
4 e AL e che, in conseguenza di ciò, l'ente municipale aveva avviato l'azione disciplinare nei riguardi del ricorrente inviando al la nota di contestazione del 13.02.2019, Pt_2
addebitandogli i profili di natura penale delle violazioni disciplinari commesse nel contesto di un unico disegno criminoso di concerto con altri due dipendenti del Corpo della Polizia Locale di e con il Sindaco del Comune di AL. Rappresentava, altresì, che il procedimento CP_1
Cont disciplinare era stato definito dall' con provvedimento ampiamente motivato, adottato il
10.06.2019, con il quale era stata inflitta al la sanzione della sospensione dal servizio Pt_2
con privazione della retribuzione per mesi due, per le ragioni disciplinari oggetto della contestazione e connesse ai profili penalistici emersi nei capi di imputazione rubricati dalla Procura della Repubblica di Ragusa. Aggiungeva che, in via del tutto autonoma rispetto all'apertura del procedimento disciplinare sopra richiamato, il Responsabile del Servizio Personale del CP_1
con Determina n. 205 del 04.03.2019, aveva rilevato, sulla scorta della Relazione del
[...]
Comandante della PM, che le imputazioni contestate dalla Procura della Repubblica di Ragusa a in concorso con altri dipendenti presenti nell'organico del Corpo di Polizia Parte_2
Locale, comportavano, senz'altro, una “incompatibilità ambientale”, tenuto conto che i reati ascritti erano stati commessi nell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza. Inoltre, il Responsabile, per motivi di opportunità amministrativa, aveva collocato il ricorrente, Istruttore di Vigilanza
Agente di Polizia Municipale, cat. “C”, in altro Ufficio comunale (Settore Servizi Demografici), attribuendogli il profilo professionale di “Istruttore Amministrativo” Categoria Giuridica “C”.
Infine, evidenziava che e gli altri lavoratori erano stati rinviati a giudizio ed il Parte_2
processo penale era in fase dibattimentale avanti al Giudice penale di Ragusa, nel quale il Comune di si era costituito parte civile, mentre il ricorrente stava attualmente svolgendo attività CP_1
lavorativa presso il predetto Settore Servizi Demografici, percependo la relativa retribuzione.
Sulla base di tali premesse fattuali, il resistente contestava le deduzioni avversarie CP_1
evidenziando che il procedimento disciplinare avviato con contestazione del 14.11.2017 si basava sull'avvenuta prestazione lavorativa del in favore del Comune di AL, espletata Pt_2
senza alcuna autorizzazione del e mentre era posto in stato di aspettativa Controparte_1 dall'Amministrazione, dalla quale dipendeva organicamente a seguito della correlativa richiesta avanzata dallo stesso dipendente e giustificata da gravi motivi personali e familiari.
Precisava che il procedimento disciplinare era stato archiviato per mancato rispetto dei termini procedurali, come risultava dal verbale del 14.12.2017 e che, successivamente, veniva avviato un nuovo procedimento disciplinare nei confronti del , iniziato con contestazione del Pt_2
13.2.2019 e concluso con il provvedimento impugnato del 10.6.2019, a seguito dell'avvenuta notifica, da parte della Procura della Repubblica di Ragusa, della richiesta di rinvio a giudizio per i
5 gravi capi di imputazione ai danni del che erano emersi, all'esito delle indagini Controparte_1 del P.M., in relazione ai fatti verificatisi nell'estate del 2017. Infatti, i capi di imputazione per i quali era stato chiesto ed ottenuto il rinvio a giudizio di configuravano il reato di Parte_2 svolgimento dell'attività di Agente di Polizia in favore del Comune di AL nello stesso periodo per il quale il aveva chiesto ed ottenuto dal l'aspettativa per gravi Pt_2 Controparte_1 motivi personali e di famiglia, peraltro con l'aggravante del concorso con il Sindaco del Comune di
AL e con altri due Ispettori di Polizia Locale del . CP_1 CP_1
Contestava, poi, la dedotta decadenza dell'azione disciplinare poiché il dies a quo da prendere in considerazione per valutare la tempestività dell'azione disciplinare era costituito dalla conoscenza, da parte del della connotazione di rilievo penalistico dei fatti commessi dal e CP_1 Pt_2
dagli altri imputati, avvenuta in data 29.1.2019 con la trasmissione, da parte del GIP, della conclusione delle indagini con la richiesta di rinvio a giudizio dei predetti imputati.
In merito alla tenuità del fatto deduceva che il ricorrente aveva prospettato in modo minimalistico i fatti avvenuti nell'estate del 2017, disconoscendo i capi di imputazione sui quali si basava la richiesta di rinvio a giudizio e concentrando la propria giustificazione su considerazioni che si risolvevano nelle necessità economiche, riconoscendo la mancata richiesta di autorizzazione all'Ente, con conseguente irregolarità e mancata osservanza di adempimenti amministrativi.
Esponeva che la gravità del comportamento assunto si evinceva dai capi di imputazione, posti a base del rinvio a giudizio e, soprattutto, dalla contestata associazione di più persone, qualificate per le rispettive posizioni, nell'attuazione del medesimo disegno criminoso ai danni degli enti pubblici.
Concludeva deducendo la proporzionalità e la legittimità della sanzione, in quanto comminata sulla base del CCNL vigente al fine di reprimere la gravità del comportamento assunto dal ricorrente alla luce dei profili criminosi rilevati dalla Procura della Repubblica di Ragusa.
Affermava, infine, la legittimità del provvedimento di mutamento di mansioni del ricorrente precisando che la determinazione n. 205 del 4.3.2019 veniva adottata autonomamente dal
Responsabile del Personale in tempo antecedente alla definizione del procedimento disciplinare per ragioni di garanzia e tutela della collettività e del buon andamento dell'Ente, essendo evidente la incompatibilità ambientale che si sarebbe creata nell'ambito del Corpo di Polizia Municipale qualora fossero stati mantenuti in servizio, con la medesima funzione di Ispettori di Polizia, il ricorrente e gli altri dipendenti posti sotto inchiesta e rinviati a giudizio per reati compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.
Istruita la causa in via documentale, all'esito dell'udienza del 9.1.2025, la prima innanzi allo scrivente magistrato – udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
6 Osserva il giudicante che su analoga fattispecie si è già pronunciato questo Tribunale con sentenza, passata in giudicato, n. 429/2021, resa nel giudizio n.r.g. 3137/2019, promosso da altro dipendente del per i medesimi fatti oggetto del presente procedimento, le cui motivazioni Controparte_1 vengono interamente condivise dal decidente e richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.c.
Nella richiamata pronuncia si osserva che “ il potere disciplinare validamente esercitato nei confronti del lavoratore in relazione a determinate condotte contrarie agli obblighi di buona fede, correttezza, diligenza, fedeltà ed obbedienza, non può essere reiterato dal datore di lavoro una seconda volta per i medesimi fatti rispetto ai quali risulta ormai consumato, potendo tenersi conto soltanto delle sanzioni eventualmente applicate entro il biennio, ai fini della recidiva nonché dei fatti contestati ma non sanzionati ove siano stati unificati con fatti nuovi, ritualmente contestati, ai fini della globale valutazione, anche sotto il profilo psicologico, del comportamento del prestatore di lavoro e della gravità degli specifici episodi addebitati (Cfr. Cass. n. 7523/2009, Cass. n.
23841/2012; Cass. n. 8293/2012; Cass. n. 767/1999; Cass. n. 3039/1996).
In altri termini, il datore di lavoro non può censurare più volte un'identica condotta, concretamente già contestata, a seguito di una diversa valutazione o configurazione giuridica della stessa, pena
l'inosservanza del principio del ne bis in idem e le ricadute pregiudizievoli, scaturenti da detta violazione, in termini di rispetto della personalità del lavoratore e della sua stessa libertà di agire, senza condizionamento di alcun genere, nell'espletamento della sua attività lavorativa. Contr Al riguardo, l'art. 55 ter, terzo comma, del D.lgs. 165/2001 (TUPI), riconosce al competente dell'amministrazione datoriale la facoltà di riaprire il procedimento disciplinare conclusosi con
l'archiviazione dinanzi ad una sentenza irrevocabile di condanna al fine di adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale, prevedendone, inoltre, la riapertura qualora il reato per cui il dipendente ha subito la condanna corrisponda ad un fatto che, in sede disciplinare, è sanzionato con il licenziamento (in tal senso anche la recente Cassazione civile sez. lav., 14/04/2022, n.12321)
La sentenza irrevocabile di condanna, infatti, legittima l'amministrazione ad esercitare il potere disciplinare rispetto alla medesima condotta già in precedenza censurata – in deroga al principio di consunzione – qualora vengano enucleati elementi o fatti nuovi riscontrati nella fattispecie concreta che evidenziano profili non valutati nell'ambito dell'archiviato procedimento disciplinare.
Diversamente, in assenza di una condanna che abbia definito il giudizio pendente, si configura una violazione del “ne bis in idem” laddove l'amministrazione, nel contestare nuovamente lo stesso addebito al dipendente, si limiti a qualificare sul piano penalistico la condotta già contestata, rivalutandone la gravità quale illecito penale, senza, tuttavia, avere la certezza, derivante dalla
7 predetta sentenza, in ordine alla rilevanza illecita del comportamento assunto dal lavoratore che, solo sulla scorta degli elementi costitutivi del reato – accertati dal giudice – giustificano una rideterminazione dell'ente datoriale circa rilevanza disciplinare dell'infrazione precedentemente valutata.
Da ciò si comprende come il decreto di rinvio a giudizio del lavoratore, contenente l'imputazione di gravi reati potenzialmente incidenti sul rapporto fiduciario, non possa legittimare, al pari della sentenza penale di condanna, la riapertura di un procedimento disciplinare archiviato in relazione agli stessi fatti concreti oggetto di precedente contestazione disciplinare, essendo necessaria
l'effettiva sussistenza – garantita dall'irrevocabilità del giudizio emesso – dei profili oggetti e soggettivi che, aggravando la condotta del prestatore di lavoro, integrano i presupposti per
l'applicazione di una sanzione disciplinare proporzionata all'entità dell'infrazione commessa, alla luce delle tabelle sintetizzate nel CCNL di categoria”.
Applicando tali principi al caso di specie osserva il decidente che dalla documentazione depositata in atti, relativa al procedimento disciplinare avviato dal nei confronti del Controparte_1 dipendente si evince che con la contestazione di addebito del 13.2.2019, l'ente Parte_2 datoriale ha rilevato che “Vista la nota prot. n. 4099 del 05/02/2019 del Comandante del Corpo di
Polizia Municipale, […], con la quale viene effettuata segnalazione per contestazione di addebito disciplinare ai sensi dell'art. 55 bis, comma 3, del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., nei confronti del dipendente comunale Sig. – Agente di P.M. – Categoria C.1; Richiamato il Decreto Parte_2 di fissazione dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 418 c.p.p. – Atto Mod. 20 – Reg. generale
GIP/2019/000324/Ufficio del GIP/GUP presso il Tribunale Ordinario di Ragusa del 29/01/2019
[…] con il quale viene fissata l'udienza preliminare a carico della S.V. + altri imputati nella ivi allegata richiesta di rinvio a giudizio […] Dei reati di cui agli artt. 81 cpv, 110 e 324 cp., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e previo concerto, nella qualità di Sindaco del Comune di AL (RG), in violazione dell'art. Persona_1
53 del D.L.vo 165/2001, intenzionalmente procurava a e Parte_3 Parte_2
un ingiusto vantaggio patrimoniale, così da arrecare un danno ingiusto ai Parte_4
Comuni di Pachino (SR) e di AL (RG), segnatamente, conferendo a l'incarico Parte_3
di Comandante della Polizia Locale e di Responsabile del Settore Polizia Municipale del Comune di AL – con i provvedimenti sindacali n. 46 dell'11.7.2017, n. 70 del 27.10.2018, n. 82 dell'1.12.2017 e n. 2 del 2.1.2018 nonché conferendo a – con i provvedimenti Parte_2
sindacali n. 52 del 7.8.2017, n. 65 e 64 del 6.10.2017 – gli incarichi temporanei di Agenti della
Polizia Locale di AL (RG) – con il conseguente riconoscimento anche delle indennità chilometriche e in mancanza di autorizzazione da parte del Comune di Pachino (SR,) da cui
8 , E dipendevano, e nonostante gli stessi fossero in aspettativa non Pt_3 Pt_2 Pt_4 retribuita presso l'Ente di appartenenza per urgenti motivi personali e di famiglia, ex art. 11 del
CCNL del 14.9.2000 (aspettativa che, secondo l' non consentirebbe al dipendente pubblico di CP_4
instaurare un secondo rapporto di lavoro subordinato, pubblico o privato o, comunque, attività di lavoro autonomo, anche di natura libero professionale)”. Sulla scorta di detta segnalazione, il ha contestato al ricorrente la violazione dei doveri e degli obblighi di Controparte_1 comportamento e, segnatamente, la violazione delle norme disciplinari di cui all'art. 59, comma 9, punto 1, lettera g) del CCNL 21.5.2018, irrogandogli con successiva nota n. 17117 del 10.6.2019 la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per due mesi, rilevando che “ […] valutato il danno perpetrato all'ente per la mancata prestazione lavorativa, soprattutto, durante il mese di Agosto 2017, per i notori impegni dovuti al notevole incremento dei flussi turistici sul territorio, l'UPD per la gravità dei reati di cui alle fattispecie contestate, che per relationem si intendono integralmente riportati, irroga al Sig. la sanzione Parte_2 disciplinare… salve eventuali fattispecie di reato rilevate dalle autorità competenti che possano fornire ulteriori elementi di contestazione relativi a tale procedimento”.
A fondamento di ciò l'ente datoriale ha dedotto che “[…] l'art. 53 del D.lgs. 165/2001, il quale pone il divieto alle pubbliche amministrazioni di conferire incarichi ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi (comma 8) ed inoltre prevede che tale autorizzazione possa essere richiesta altresì all'amministrazione di appartenenza, anche dal dipendente interessato (comma 10). Si rileva a tal proposito quanto evidenziato dalle risultanze delle indagini di PG sopra richiamate, dalle quali emerge che: “è del tutto evidente che le modalità utilizzate dai dipendenti in questione non rispecchiano quegli obblighi di informazione che potessero consentire all'amministrazione di appartenenza di valutare o meno l'istanza presentata, vista la genericità della stessa “… con la presente si comunica che per il periodo di aspettativa intende collaborare per mesi due”. Con riferimento a tale ultimo punto, a parere di questo ufficio non si può ritenere che la comunicazione con la quale i dipendenti … e portavano a conoscenza la propria amministrazione che era Pt_2
loro intendimento prestare attività lavorativa presso altro ente, possa essere considerato come una richiesta di autorizzazione a prestare attività lavorativa presso altro ente”.
Ebbene, è pacifico che gli addebiti contestati al ricorrente con la predetta nota corrispondono all'oggetto del precedente procedimento disciplinare, all'esito del quale il Controparte_1
adottava un provvedimento di archiviazione senza applicare alcuna sanzione disciplinare al comportamento assunto dal (che, durante il periodo di aspettativa non retribuita richiesta Pt_2
9 ed ottenuta dal , aveva prestato servizio per il Comune di AL senza Controparte_1
l'autorizzazione rilasciata dall'ente datoriale) .
L'ente datoriale, poi, nonostante l'archiviazione precedentemente disposta, contestava al ricorrente una condotta già censurata, sulla scorta del decreto di rinvio a giudizio con il quale la condotta del ricorrente è stata penalmente qualificata – attraverso l'individuazione degli elementi oggettivi e soggettivi nell'ambito del capo di imputazione contenente la fattispecie del concorso di persone in abuso di ufficio (artt. artt. 81 c.p.v., 110 e 324 c.p).
Ne deriva che, avendo il resistente esercitato il potere disciplinare per uno stesso fatto sotto CP_1
il profilo di una sua diversa valutazione o configurazione giuridica (derivante dalla comunicazione del decreto di rinvio a giudizio), come dedotto dalla stessa resistente, deve ritenersi violato il principio del divieto di “ne bis in idem” ( in linea con quanto affermato dalla Corte EDU, sentenza
4 marzo 2014, Grande VE ed altri
contro
Italia, che ha affermato la portata generale, estesa a tutti i rami del diritto), non essendo consentito per il principio di consunzione del potere disciplinare, che una identica condotta sia sanzionata più volte a seguito di una diversa valutazione o configurazione giuridica (Cass. n. 22388 del 2014; Cass. n. 17912 del 2016; Cass. 24752 del
2017; da ultimo v. Cass. n. 28927 del 2019).
A ciò si aggiunga che il ha riaperto un procedimento disciplinare archiviato in Controparte_1 mancanza di una sentenza penale di condanna irrevocabile, disattendendo la lettera dell'art. 53 ter, comma tre del d.lgs. 165/2001 che indica, per l'appunto, tra i presupposti di riapertura del procedimento disciplinare, la sussistenza di una “sentenza irrevocabile di condanna”.
Di conseguenza, mancando concretamente i presupposti per il riesame della stessa vicenda – costituiti dalla sentenza penale irrevocabile di condanna e dal sotteso accertamento in ordine alla rilevanza illecita della condotta assunta dal ricorrente nel concorso di persone in abuso d'ufficio
(sentenza e relativo accertamento che, ad oggi, in mancanza di qualsiasi allegazione di parte sul punto, difficilmente potrebbero esservi stante l'intervenuta abrogazione del reato in questione) –
l'azione disciplinare nuovamente intrapresa nei suoi confronti va dichiarata illegittima, giacché fondata sugli stessi fatti già valutati e ritenuti privi di rilevanza sanzionatoria.
Tanto basta, ad avviso del decidente, per dichiarare illegittima la sanzione disciplinare applicata dal nei confronti di in conseguenza dell'accertata illegittimità Controparte_1 Parte_2
della sanzione, il deve essere condannato a corrispondere in favore di Controparte_1
le due mensilità non corrisposte durante il periodo della sospensione dal servizio. Parte_2
Quanto alle ulteriori domande del ricorrente, ritiene il giudicante che, in mancanza di una compiuta allegazione, deve ritenersi legittimo il provvedimento del resistente che ha mutato il CP_1
profilo professionale del ricorrente da Istruttore di Vigilanza Cat. C ad Istruttore di Amministrativo
10 Cat C ., nel rispetto del disposto di cui all'art. 52 de d.lgs. 165/2001 che prevede che “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento”. Al riguardo, sia sufficiente evidenziare che in tema di pubblico impiego privatizzato, qualora le mansioni attribuite ad un dipendente siano modificate, rileva il criterio oggettivo dell'equivalenza formale, ossia della rispondenza delle nuove mansioni a quelle previste in astratto dal livello contrattuale di appartenenza, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita dal lavoratore e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione (Corte appello Bari sez. lav., 12/07/2024, n.1095 e, con particolare interesse ai fini che rilevano in questa sede Cassazione civile sez. lav., 12/02/2021, n.3666). Ne deriva che, essendo le mansioni di provenienza e quelle di destinazione ascrivibili alla stessa categoria contrattuale (C), le stesse devono ritenersi equivalenti con conseguente legittimo esercizio dello jus variandi.
Le spese di lite possono essere compensate nella misura di ½ in ragione del parziale accoglimento delle domande del ricorrente e poste a carico del resistente nella restante misura di 1/2; CP_1
vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al d.m. 147/2022 e del valore della controversia.
p.q.m.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3138/2019 R.G. disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa:
- in parziale accoglimento del ricorso, annulla la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per due mesi applicata dal nei Controparte_1
confronti di con provvedimento prot. ris. n. 17118 del 10.6.2019; Parte_2
- condanna il a corrispondere in favore di le due Controparte_1 Parte_2
mensilità non corrisposte durante il periodo della sospensione dal servizio;
- condanna l'ente resistente al pagamento di ½ delle spese del giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 2.108,00 oltre IVA e CPA oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi;
compensa la restante metà delle spese di lite.
Siracusa, 07/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Settore Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 9.01.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 3138/2019 promossa da
( C.F. ) nato a [...] [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Pachino (Sr) alla via Niccolò Tommaseo n. 294, , rappresentato e difeso dall'avvocato
TERRANOVA Giorgio presso il cui studio in Ispica (Rg) alla via Ugo Foscolo n.2 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
- Ricorrente contro
” -cod.fisc. in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato VITALE Silvestro presso il cui studio in Catania P.zza S.
Maria della Guardia 28 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
- resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.10.2019 premettendo di lavorare alle Parte_2
dipendenze del , con qualifica dapprima di Ispettore di Polizia Municipale (Cat. Controparte_1
C1), e successivamente, per effetto della determinazione del Settore III n. 205 del 4.3.2019, come
Istruttore Amministrativo di Categoria C1, impugnava la sanzione disciplinare conservativa della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per due mesi, intimatagli con provvedimento prot. Ris. n. 17117 del 10.6.2019, trasmesso all'esito del procedimento disciplinare avviato dall'ente datoriale giusta contestazione di addebito n. 4980 del 13.2.2019, con la quale gli veniva imputata la violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento per aver svolto nel
1 2017, mentre si trovava in aspettativa non retribuita, un incarico temporaneo di agente di polizia locale presso il Comune di AL, senza l'autorizzazione del , di contenuto Controparte_1
identico alla precedente contestazione, il cui procedimento si era concluso con provvedimento di archiviazione del 12.12.2017; impugnava, altresì, la determinazione del 4.3.2019 di mutamento del profilo professionale.
A fondamento del ricorso deduceva l'improcedibilità e l'inefficacia del procedimento disciplinare nuovamente avviato per i medesimi fatti e della correlata sanzione in forza del divieto di duplicazione del procedimento disciplinare in ordine ai medesimi fatti costitutivi e del principio del ne bis in idem, posto a garanzia del giusto processo, comune a tutti i rami del diritto. Deduceva, inoltre, l'insussistenza dei presupposti per la riapertura del procedimento disciplinare, difettando l'elemento richiesto dall'art. 55-ter del D.lgs. 165/2001, costituito dalla sentenza penale irrevocabile.
In via subordinata, eccepiva la decadenza dell'amministrazione dall'azione disciplinare, atteso che il conosceva i fatti dal 7.8.2018 (data in cui perveniva la comunicazione Controparte_1 dell'incolpato che durante il periodo di aspettativa avrebbe lavorato presso altro ente, ed in ogni caso dal 14.11.2017, data della precedente contestazione disciplinare, con conseguente inosservanza sia del termine di 30 giorni per la contestazione dell'addebito che di 120 giorni per la chiusura del procedimento disciplinare, ex art. 55 bis, comma 9 ter del D.lgs. 165/2001.
Nel merito, evidenziava che i fatti contestati non erano punibili o comunque erano da considerarsi di lieve entità in quanto :
- con istanza del 21.7.2017, prot. n. 23135, aveva richiesto al Comune di l'aspettativa CP_1 non retribuita per un periodo di tre mesi dall'1.8.2017 stante la sussistenza di urgenti ragioni personali e di famiglia, aspettativa già accordata dal Comando della P.M. con nota del
25.7.2017, prot. N. 23329, imponendogli la consegna di pistola, munizioni, tesserino e distintivo;
- che durante l'aspettativa, avendo intenzione di assumere temporaneamente l'incarico di agente di Polizia Locale del Comune di AL, con missiva del 3.8.3017 pervenuta al
Comune di il 7.8.2017 e protocollata l'8.8.2017 con n. 24554, comunicava di voler CP_1
collaborare con altro ente per due mesi;
- che, per effetto di tale comunicazione, il di AL adottava le Determine CP_1
Sindacali n. 52 del 7.8.2017 e n. 65 del 6.10.2017; il Comune di trasmetteva nota CP_1
di settore del 19.9.2017, con cui chiariva la natura di aspettativa non retribuita, precisando che la stessa avrebbe determinato il venir meno per tutta la durata temporanea della stessa delle reciproche obbligazioni;
2 - che ricevendo dal Comune di il proprio stipendio con ritardi di ben oltre quattro CP_1
mesi, da tempo “si dibatteva tra le gramaglie delle ristrettezze economiche”, sicché aveva ritenuto che rientrassero tra le necessità connesse a motivi personali e di famiglia, procacciarsi un altro reddito, svolgendo l'attività di agente di PM presso altro ente pubblico, atteso che l'aspettativa sospendeva temporaneamente le reciproche obbligazioni delle parti nell'ambito del rapporto di lavoro;
che era convinto che fosse sufficiente una comunicazione anticipata della futura collaborazione per assolvere ogni obbligo nei confronti del proprio ente di provenienza, anche perché per il Comune di AL tale comunicazione era stata sufficiente per l'adozione della delibera di incarico e il (concorrendo Controparte_1 all'errore in cui era incorso il ricorrente) non aveva mai espresso la minima contrarietà allo svolgimento di tale incarico a termine.
Rappresentava, inoltre, che se avesse preventivamente saputo della necessità di un'autorizzazione ultronea rispetto a quella dell'aspettativa non retribuita (già ottenuta) l'avrebbe richiesta e che, pertanto, non voleva commettere l'addebito contestatogli, frutto di un mero errore, commesso in perfetta buona fede e nell'interpretare in modo errato le norme contrattuali in materia. Deduceva
l'illegittimità delle sanzione disciplinare applicata in mancanza della intenzionalità del comportamento assunto, con conseguente presenza dei presupposti per archiviare il procedimento disciplinare, essendo, peraltro, giustificato dal mancato e/o notevole ritardo nel versamento della retribuzione.
Rappresentava, infine, che, in ogni caso, il comportamento rientrava nella fattispecie di cui all'art. 3, comma 5, lett. K del CCNL Regioni e Autonomie Locali del 11.4.2008 “violazione di obblighi di comportamento non ricompresi nelle lettere precedenti da cui sia derivato un disservizio ovvero danno o pericolo all'ente, agli utenti o ai terzi”, per cui era prevista la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, redendo pertanto sproporzionata la sanzione della sospensione di 2 mesi, determinata sulla base del CCNL
2018 – che prevedeva una sanzione più severa – non applicabile (retroattivamente) alla fattispecie in esame ove l'infrazione disciplinare contestata risaliva al 2017.
Deduceva, infine, l'illegittimità della determinazione del III Settore n. 205 del 4.3.2019 che, sulla base della sola segnalazione per contestazione di addebito disciplinare e in mancanza di provvedimenti definitivi o cautelari, aveva provveduto a mutare il profilo del ricorrente, dalla qualifica di Istruttore di Vigilanza – Agente di P.M. a quella di Istruttore Amministrativo, sempre nell'ambito della Categoria C1, trasferendolo dall'ufficio Settore X “Polizia Municipale” al Settore
II “Servizi Demografici” e privandolo dell'indennità di vigilanza. Evidenziava, infatti, che ogni variazione del profilo professionale – che identifica l'oggetto del rapporto di lavoro – deve essere
3 concordata tra le parti e non può essere modificata unilateralmente dal datore di lavoro, anche in ossequio al disposto di cui all'art. 52, comma 1 del d.lgs. 165/2001, stante la non equivalenza delle mansioni di “agente di polizia municipale” con quelle di “istruttore amministrativo”. Eccepiva, poi l'illegittimità del trasferimento in questione non sussistendo alcuna incompatibilità ambientale del ricorrente a continuare a svolgere le mansioni di Istruttore di Vigilanza con conseguente obbligo dell'Amministrazione a corrispondere, anche a titolo di risarcimento del danno causato al dipendente, quanto allo stesso spettante a titolo di indennità di vigilanza, perduta per effetto del suddetto mutamento di profilo professionale.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del
Lavoro, il , al fine di sentir revocare la sanzione disciplinare e procedere Controparte_1 all'archiviazione di ogni addebito, con condanna del al pagamento di tutte le retribuzioni CP_1
dovute per i due mesi di ingiusta privazione, oltre accessori di legge, nonché per sentir revocare o dichiarare nullo il provvedimento di mutamento del profilo professionale e di trasferimento del ricorrente con conseguente condanna dell'Amministrazione a restituire il ricorrente nel suo originario profilo e al pagamento, anche a titolo risarcitorio, di quanto spettante al ricorrente a titolo di indennità di vigilanza, oltre accessori di legge.
Con memoria depositata in data 19.10.2020 si costituiva il contestando quanto Controparte_1
dedotto dal ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
L'Amministrazione resistente, in punto di fatto, rilevava che in data 29.01.2019, l' CP_2 presso il Tribunale di Ragusa gli aveva trasmesso il decreto di fissazione dell'udienza
[...]
preliminare nel procedimento penale n. 324/19, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio emessa il 21.01.2019 nei confronti di ed altri per concorso tra loro nella commissione dei Parte_2
reati ascritti ai danni del (reati di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 323 c.p.) in quanto CP_1 Per_1
, Sindaco del Comune di AL, “con più azioni esecutive del medesimo disegno
[...] criminoso, in concorso tra loro e previo concerto […] intenzionalmente procurava a Pt_3
, e un ingiusto vantaggio patrimoniale con corrispondente
[...] Parte_2 Parte_4 danno arrecato ai Comuni di e di AL, segnatamente […] conferendo […] a CP_1 Pt_4
gli incarichi temporanei di Agente della Polizia Locale di AL, con il conseguente
[...] riconoscimento anche delle indennità chilometriche, mancanza dell'autorizzazione da parte del
Comune di Pachino (SR), da cui e dipendevano, e nonostante gli stessi Pt_3 Pt_2 Pt_4 fossero in aspettativa non retribuita presso l'Ente di appartenenza per urgenti motivi personali e di famiglia”.
Deduceva che, con il medesimo provvedimento emesso alla conclusione delle indagini, il P.M. aveva individuato le persone offese dai reati contestati nei Sindaci dei rispettivi Comuni di CP_1
4 e AL e che, in conseguenza di ciò, l'ente municipale aveva avviato l'azione disciplinare nei riguardi del ricorrente inviando al la nota di contestazione del 13.02.2019, Pt_2
addebitandogli i profili di natura penale delle violazioni disciplinari commesse nel contesto di un unico disegno criminoso di concerto con altri due dipendenti del Corpo della Polizia Locale di e con il Sindaco del Comune di AL. Rappresentava, altresì, che il procedimento CP_1
Cont disciplinare era stato definito dall' con provvedimento ampiamente motivato, adottato il
10.06.2019, con il quale era stata inflitta al la sanzione della sospensione dal servizio Pt_2
con privazione della retribuzione per mesi due, per le ragioni disciplinari oggetto della contestazione e connesse ai profili penalistici emersi nei capi di imputazione rubricati dalla Procura della Repubblica di Ragusa. Aggiungeva che, in via del tutto autonoma rispetto all'apertura del procedimento disciplinare sopra richiamato, il Responsabile del Servizio Personale del CP_1
con Determina n. 205 del 04.03.2019, aveva rilevato, sulla scorta della Relazione del
[...]
Comandante della PM, che le imputazioni contestate dalla Procura della Repubblica di Ragusa a in concorso con altri dipendenti presenti nell'organico del Corpo di Polizia Parte_2
Locale, comportavano, senz'altro, una “incompatibilità ambientale”, tenuto conto che i reati ascritti erano stati commessi nell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza. Inoltre, il Responsabile, per motivi di opportunità amministrativa, aveva collocato il ricorrente, Istruttore di Vigilanza
Agente di Polizia Municipale, cat. “C”, in altro Ufficio comunale (Settore Servizi Demografici), attribuendogli il profilo professionale di “Istruttore Amministrativo” Categoria Giuridica “C”.
Infine, evidenziava che e gli altri lavoratori erano stati rinviati a giudizio ed il Parte_2
processo penale era in fase dibattimentale avanti al Giudice penale di Ragusa, nel quale il Comune di si era costituito parte civile, mentre il ricorrente stava attualmente svolgendo attività CP_1
lavorativa presso il predetto Settore Servizi Demografici, percependo la relativa retribuzione.
Sulla base di tali premesse fattuali, il resistente contestava le deduzioni avversarie CP_1
evidenziando che il procedimento disciplinare avviato con contestazione del 14.11.2017 si basava sull'avvenuta prestazione lavorativa del in favore del Comune di AL, espletata Pt_2
senza alcuna autorizzazione del e mentre era posto in stato di aspettativa Controparte_1 dall'Amministrazione, dalla quale dipendeva organicamente a seguito della correlativa richiesta avanzata dallo stesso dipendente e giustificata da gravi motivi personali e familiari.
Precisava che il procedimento disciplinare era stato archiviato per mancato rispetto dei termini procedurali, come risultava dal verbale del 14.12.2017 e che, successivamente, veniva avviato un nuovo procedimento disciplinare nei confronti del , iniziato con contestazione del Pt_2
13.2.2019 e concluso con il provvedimento impugnato del 10.6.2019, a seguito dell'avvenuta notifica, da parte della Procura della Repubblica di Ragusa, della richiesta di rinvio a giudizio per i
5 gravi capi di imputazione ai danni del che erano emersi, all'esito delle indagini Controparte_1 del P.M., in relazione ai fatti verificatisi nell'estate del 2017. Infatti, i capi di imputazione per i quali era stato chiesto ed ottenuto il rinvio a giudizio di configuravano il reato di Parte_2 svolgimento dell'attività di Agente di Polizia in favore del Comune di AL nello stesso periodo per il quale il aveva chiesto ed ottenuto dal l'aspettativa per gravi Pt_2 Controparte_1 motivi personali e di famiglia, peraltro con l'aggravante del concorso con il Sindaco del Comune di
AL e con altri due Ispettori di Polizia Locale del . CP_1 CP_1
Contestava, poi, la dedotta decadenza dell'azione disciplinare poiché il dies a quo da prendere in considerazione per valutare la tempestività dell'azione disciplinare era costituito dalla conoscenza, da parte del della connotazione di rilievo penalistico dei fatti commessi dal e CP_1 Pt_2
dagli altri imputati, avvenuta in data 29.1.2019 con la trasmissione, da parte del GIP, della conclusione delle indagini con la richiesta di rinvio a giudizio dei predetti imputati.
In merito alla tenuità del fatto deduceva che il ricorrente aveva prospettato in modo minimalistico i fatti avvenuti nell'estate del 2017, disconoscendo i capi di imputazione sui quali si basava la richiesta di rinvio a giudizio e concentrando la propria giustificazione su considerazioni che si risolvevano nelle necessità economiche, riconoscendo la mancata richiesta di autorizzazione all'Ente, con conseguente irregolarità e mancata osservanza di adempimenti amministrativi.
Esponeva che la gravità del comportamento assunto si evinceva dai capi di imputazione, posti a base del rinvio a giudizio e, soprattutto, dalla contestata associazione di più persone, qualificate per le rispettive posizioni, nell'attuazione del medesimo disegno criminoso ai danni degli enti pubblici.
Concludeva deducendo la proporzionalità e la legittimità della sanzione, in quanto comminata sulla base del CCNL vigente al fine di reprimere la gravità del comportamento assunto dal ricorrente alla luce dei profili criminosi rilevati dalla Procura della Repubblica di Ragusa.
Affermava, infine, la legittimità del provvedimento di mutamento di mansioni del ricorrente precisando che la determinazione n. 205 del 4.3.2019 veniva adottata autonomamente dal
Responsabile del Personale in tempo antecedente alla definizione del procedimento disciplinare per ragioni di garanzia e tutela della collettività e del buon andamento dell'Ente, essendo evidente la incompatibilità ambientale che si sarebbe creata nell'ambito del Corpo di Polizia Municipale qualora fossero stati mantenuti in servizio, con la medesima funzione di Ispettori di Polizia, il ricorrente e gli altri dipendenti posti sotto inchiesta e rinviati a giudizio per reati compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.
Istruita la causa in via documentale, all'esito dell'udienza del 9.1.2025, la prima innanzi allo scrivente magistrato – udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
6 Osserva il giudicante che su analoga fattispecie si è già pronunciato questo Tribunale con sentenza, passata in giudicato, n. 429/2021, resa nel giudizio n.r.g. 3137/2019, promosso da altro dipendente del per i medesimi fatti oggetto del presente procedimento, le cui motivazioni Controparte_1 vengono interamente condivise dal decidente e richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.c.
Nella richiamata pronuncia si osserva che “ il potere disciplinare validamente esercitato nei confronti del lavoratore in relazione a determinate condotte contrarie agli obblighi di buona fede, correttezza, diligenza, fedeltà ed obbedienza, non può essere reiterato dal datore di lavoro una seconda volta per i medesimi fatti rispetto ai quali risulta ormai consumato, potendo tenersi conto soltanto delle sanzioni eventualmente applicate entro il biennio, ai fini della recidiva nonché dei fatti contestati ma non sanzionati ove siano stati unificati con fatti nuovi, ritualmente contestati, ai fini della globale valutazione, anche sotto il profilo psicologico, del comportamento del prestatore di lavoro e della gravità degli specifici episodi addebitati (Cfr. Cass. n. 7523/2009, Cass. n.
23841/2012; Cass. n. 8293/2012; Cass. n. 767/1999; Cass. n. 3039/1996).
In altri termini, il datore di lavoro non può censurare più volte un'identica condotta, concretamente già contestata, a seguito di una diversa valutazione o configurazione giuridica della stessa, pena
l'inosservanza del principio del ne bis in idem e le ricadute pregiudizievoli, scaturenti da detta violazione, in termini di rispetto della personalità del lavoratore e della sua stessa libertà di agire, senza condizionamento di alcun genere, nell'espletamento della sua attività lavorativa. Contr Al riguardo, l'art. 55 ter, terzo comma, del D.lgs. 165/2001 (TUPI), riconosce al competente dell'amministrazione datoriale la facoltà di riaprire il procedimento disciplinare conclusosi con
l'archiviazione dinanzi ad una sentenza irrevocabile di condanna al fine di adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale, prevedendone, inoltre, la riapertura qualora il reato per cui il dipendente ha subito la condanna corrisponda ad un fatto che, in sede disciplinare, è sanzionato con il licenziamento (in tal senso anche la recente Cassazione civile sez. lav., 14/04/2022, n.12321)
La sentenza irrevocabile di condanna, infatti, legittima l'amministrazione ad esercitare il potere disciplinare rispetto alla medesima condotta già in precedenza censurata – in deroga al principio di consunzione – qualora vengano enucleati elementi o fatti nuovi riscontrati nella fattispecie concreta che evidenziano profili non valutati nell'ambito dell'archiviato procedimento disciplinare.
Diversamente, in assenza di una condanna che abbia definito il giudizio pendente, si configura una violazione del “ne bis in idem” laddove l'amministrazione, nel contestare nuovamente lo stesso addebito al dipendente, si limiti a qualificare sul piano penalistico la condotta già contestata, rivalutandone la gravità quale illecito penale, senza, tuttavia, avere la certezza, derivante dalla
7 predetta sentenza, in ordine alla rilevanza illecita del comportamento assunto dal lavoratore che, solo sulla scorta degli elementi costitutivi del reato – accertati dal giudice – giustificano una rideterminazione dell'ente datoriale circa rilevanza disciplinare dell'infrazione precedentemente valutata.
Da ciò si comprende come il decreto di rinvio a giudizio del lavoratore, contenente l'imputazione di gravi reati potenzialmente incidenti sul rapporto fiduciario, non possa legittimare, al pari della sentenza penale di condanna, la riapertura di un procedimento disciplinare archiviato in relazione agli stessi fatti concreti oggetto di precedente contestazione disciplinare, essendo necessaria
l'effettiva sussistenza – garantita dall'irrevocabilità del giudizio emesso – dei profili oggetti e soggettivi che, aggravando la condotta del prestatore di lavoro, integrano i presupposti per
l'applicazione di una sanzione disciplinare proporzionata all'entità dell'infrazione commessa, alla luce delle tabelle sintetizzate nel CCNL di categoria”.
Applicando tali principi al caso di specie osserva il decidente che dalla documentazione depositata in atti, relativa al procedimento disciplinare avviato dal nei confronti del Controparte_1 dipendente si evince che con la contestazione di addebito del 13.2.2019, l'ente Parte_2 datoriale ha rilevato che “Vista la nota prot. n. 4099 del 05/02/2019 del Comandante del Corpo di
Polizia Municipale, […], con la quale viene effettuata segnalazione per contestazione di addebito disciplinare ai sensi dell'art. 55 bis, comma 3, del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., nei confronti del dipendente comunale Sig. – Agente di P.M. – Categoria C.1; Richiamato il Decreto Parte_2 di fissazione dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 418 c.p.p. – Atto Mod. 20 – Reg. generale
GIP/2019/000324/Ufficio del GIP/GUP presso il Tribunale Ordinario di Ragusa del 29/01/2019
[…] con il quale viene fissata l'udienza preliminare a carico della S.V. + altri imputati nella ivi allegata richiesta di rinvio a giudizio […] Dei reati di cui agli artt. 81 cpv, 110 e 324 cp., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e previo concerto, nella qualità di Sindaco del Comune di AL (RG), in violazione dell'art. Persona_1
53 del D.L.vo 165/2001, intenzionalmente procurava a e Parte_3 Parte_2
un ingiusto vantaggio patrimoniale, così da arrecare un danno ingiusto ai Parte_4
Comuni di Pachino (SR) e di AL (RG), segnatamente, conferendo a l'incarico Parte_3
di Comandante della Polizia Locale e di Responsabile del Settore Polizia Municipale del Comune di AL – con i provvedimenti sindacali n. 46 dell'11.7.2017, n. 70 del 27.10.2018, n. 82 dell'1.12.2017 e n. 2 del 2.1.2018 nonché conferendo a – con i provvedimenti Parte_2
sindacali n. 52 del 7.8.2017, n. 65 e 64 del 6.10.2017 – gli incarichi temporanei di Agenti della
Polizia Locale di AL (RG) – con il conseguente riconoscimento anche delle indennità chilometriche e in mancanza di autorizzazione da parte del Comune di Pachino (SR,) da cui
8 , E dipendevano, e nonostante gli stessi fossero in aspettativa non Pt_3 Pt_2 Pt_4 retribuita presso l'Ente di appartenenza per urgenti motivi personali e di famiglia, ex art. 11 del
CCNL del 14.9.2000 (aspettativa che, secondo l' non consentirebbe al dipendente pubblico di CP_4
instaurare un secondo rapporto di lavoro subordinato, pubblico o privato o, comunque, attività di lavoro autonomo, anche di natura libero professionale)”. Sulla scorta di detta segnalazione, il ha contestato al ricorrente la violazione dei doveri e degli obblighi di Controparte_1 comportamento e, segnatamente, la violazione delle norme disciplinari di cui all'art. 59, comma 9, punto 1, lettera g) del CCNL 21.5.2018, irrogandogli con successiva nota n. 17117 del 10.6.2019 la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per due mesi, rilevando che “ […] valutato il danno perpetrato all'ente per la mancata prestazione lavorativa, soprattutto, durante il mese di Agosto 2017, per i notori impegni dovuti al notevole incremento dei flussi turistici sul territorio, l'UPD per la gravità dei reati di cui alle fattispecie contestate, che per relationem si intendono integralmente riportati, irroga al Sig. la sanzione Parte_2 disciplinare… salve eventuali fattispecie di reato rilevate dalle autorità competenti che possano fornire ulteriori elementi di contestazione relativi a tale procedimento”.
A fondamento di ciò l'ente datoriale ha dedotto che “[…] l'art. 53 del D.lgs. 165/2001, il quale pone il divieto alle pubbliche amministrazioni di conferire incarichi ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi (comma 8) ed inoltre prevede che tale autorizzazione possa essere richiesta altresì all'amministrazione di appartenenza, anche dal dipendente interessato (comma 10). Si rileva a tal proposito quanto evidenziato dalle risultanze delle indagini di PG sopra richiamate, dalle quali emerge che: “è del tutto evidente che le modalità utilizzate dai dipendenti in questione non rispecchiano quegli obblighi di informazione che potessero consentire all'amministrazione di appartenenza di valutare o meno l'istanza presentata, vista la genericità della stessa “… con la presente si comunica che per il periodo di aspettativa intende collaborare per mesi due”. Con riferimento a tale ultimo punto, a parere di questo ufficio non si può ritenere che la comunicazione con la quale i dipendenti … e portavano a conoscenza la propria amministrazione che era Pt_2
loro intendimento prestare attività lavorativa presso altro ente, possa essere considerato come una richiesta di autorizzazione a prestare attività lavorativa presso altro ente”.
Ebbene, è pacifico che gli addebiti contestati al ricorrente con la predetta nota corrispondono all'oggetto del precedente procedimento disciplinare, all'esito del quale il Controparte_1
adottava un provvedimento di archiviazione senza applicare alcuna sanzione disciplinare al comportamento assunto dal (che, durante il periodo di aspettativa non retribuita richiesta Pt_2
9 ed ottenuta dal , aveva prestato servizio per il Comune di AL senza Controparte_1
l'autorizzazione rilasciata dall'ente datoriale) .
L'ente datoriale, poi, nonostante l'archiviazione precedentemente disposta, contestava al ricorrente una condotta già censurata, sulla scorta del decreto di rinvio a giudizio con il quale la condotta del ricorrente è stata penalmente qualificata – attraverso l'individuazione degli elementi oggettivi e soggettivi nell'ambito del capo di imputazione contenente la fattispecie del concorso di persone in abuso di ufficio (artt. artt. 81 c.p.v., 110 e 324 c.p).
Ne deriva che, avendo il resistente esercitato il potere disciplinare per uno stesso fatto sotto CP_1
il profilo di una sua diversa valutazione o configurazione giuridica (derivante dalla comunicazione del decreto di rinvio a giudizio), come dedotto dalla stessa resistente, deve ritenersi violato il principio del divieto di “ne bis in idem” ( in linea con quanto affermato dalla Corte EDU, sentenza
4 marzo 2014, Grande VE ed altri
contro
Italia, che ha affermato la portata generale, estesa a tutti i rami del diritto), non essendo consentito per il principio di consunzione del potere disciplinare, che una identica condotta sia sanzionata più volte a seguito di una diversa valutazione o configurazione giuridica (Cass. n. 22388 del 2014; Cass. n. 17912 del 2016; Cass. 24752 del
2017; da ultimo v. Cass. n. 28927 del 2019).
A ciò si aggiunga che il ha riaperto un procedimento disciplinare archiviato in Controparte_1 mancanza di una sentenza penale di condanna irrevocabile, disattendendo la lettera dell'art. 53 ter, comma tre del d.lgs. 165/2001 che indica, per l'appunto, tra i presupposti di riapertura del procedimento disciplinare, la sussistenza di una “sentenza irrevocabile di condanna”.
Di conseguenza, mancando concretamente i presupposti per il riesame della stessa vicenda – costituiti dalla sentenza penale irrevocabile di condanna e dal sotteso accertamento in ordine alla rilevanza illecita della condotta assunta dal ricorrente nel concorso di persone in abuso d'ufficio
(sentenza e relativo accertamento che, ad oggi, in mancanza di qualsiasi allegazione di parte sul punto, difficilmente potrebbero esservi stante l'intervenuta abrogazione del reato in questione) –
l'azione disciplinare nuovamente intrapresa nei suoi confronti va dichiarata illegittima, giacché fondata sugli stessi fatti già valutati e ritenuti privi di rilevanza sanzionatoria.
Tanto basta, ad avviso del decidente, per dichiarare illegittima la sanzione disciplinare applicata dal nei confronti di in conseguenza dell'accertata illegittimità Controparte_1 Parte_2
della sanzione, il deve essere condannato a corrispondere in favore di Controparte_1
le due mensilità non corrisposte durante il periodo della sospensione dal servizio. Parte_2
Quanto alle ulteriori domande del ricorrente, ritiene il giudicante che, in mancanza di una compiuta allegazione, deve ritenersi legittimo il provvedimento del resistente che ha mutato il CP_1
profilo professionale del ricorrente da Istruttore di Vigilanza Cat. C ad Istruttore di Amministrativo
10 Cat C ., nel rispetto del disposto di cui all'art. 52 de d.lgs. 165/2001 che prevede che “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento”. Al riguardo, sia sufficiente evidenziare che in tema di pubblico impiego privatizzato, qualora le mansioni attribuite ad un dipendente siano modificate, rileva il criterio oggettivo dell'equivalenza formale, ossia della rispondenza delle nuove mansioni a quelle previste in astratto dal livello contrattuale di appartenenza, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita dal lavoratore e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione (Corte appello Bari sez. lav., 12/07/2024, n.1095 e, con particolare interesse ai fini che rilevano in questa sede Cassazione civile sez. lav., 12/02/2021, n.3666). Ne deriva che, essendo le mansioni di provenienza e quelle di destinazione ascrivibili alla stessa categoria contrattuale (C), le stesse devono ritenersi equivalenti con conseguente legittimo esercizio dello jus variandi.
Le spese di lite possono essere compensate nella misura di ½ in ragione del parziale accoglimento delle domande del ricorrente e poste a carico del resistente nella restante misura di 1/2; CP_1
vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al d.m. 147/2022 e del valore della controversia.
p.q.m.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3138/2019 R.G. disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa:
- in parziale accoglimento del ricorso, annulla la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per due mesi applicata dal nei Controparte_1
confronti di con provvedimento prot. ris. n. 17118 del 10.6.2019; Parte_2
- condanna il a corrispondere in favore di le due Controparte_1 Parte_2
mensilità non corrisposte durante il periodo della sospensione dal servizio;
- condanna l'ente resistente al pagamento di ½ delle spese del giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 2.108,00 oltre IVA e CPA oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi;
compensa la restante metà delle spese di lite.
Siracusa, 07/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
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