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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/07/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. ND Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3437/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 4 giugno 2025, vertente TRA (c.f.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1 in forza di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Giusi Pontieri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, alla via E. e M. Cristofaro, n. 39, -ricorrente- E (c.f.: ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
onvenuto contumace- con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni: come da atti e verbale dell'udienza del 9/7/2025.
PREMESSO IN FATTO Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni: come da atti e verbale dell'udienza del 4/6/2025.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 22/9/2022, ha premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio in San Giovanni 6/9/2014, con
, dalla cui unione sono nati i figli in data 17/9/2015 Controparte_1 Per_1
e ND in data 2/8/2017. La ricorrente ha riferito che le incomprensioni e le incompatibilità di carattere hanno gradualmente condotto alla disgregazione del consorzio familiare, dovuta anche allo stato di dipendenza da stupefacenti del in cura al CP_1 Per_ e che ha condotto ad un loro allontanamento, tant'è che da tempo vivono, di fatto, separati in casa. Si è pertanto rivolta a questo tribunale per ottenere la separazione giudiziale dal proprio marito, con affidamento condiviso dei figli minori da collocarsi presso la madre nella casa coniugale sita in San Vincenzo La Costa, con previsione del diritto di visita del padre ed obbligo a suo carico di provvedere al mantenimento dei figli mediante il versamento di un assegno mensile di € 300,00 da rivalutarsi annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, onde ne Controparte_1
è stata dichiarata la contumacia. All'udienza del 19/1/2023, fallito il tentativo di conciliazione tra le parti per l'assenza del resistente, il presidente del tribunale ha adottato i provvedimenti provvisori stabilendo l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, nella casa a lei assegnata, il diritto di visita del padre nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 16:30 alle ore 20:00, nonché a sabati alterni, dalle ore 10:00 alle ore 20:30 ed obbligo del padre di versare, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, un assegno mensile di € 300,00 (€ 150,00 a figlio), entro la prima decade di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. Alla prima udienza del 5/5/2023, la causa è stata rinviata per consentire alla ricorrente di rinnovare la notifica dell'ordinanza presidenziale nei confronti della controparte, perché eseguita all'indirizzo della casa coniugale ove il non abitava più. CP_1 cessiva udienza del 22/9/2023, rilevata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia del resistente ed incaricati i Servizi Sociali di San Vincenzo La Costa di monitorare il rapporto dei genitori con i figli minori. La dichiarazione di contumacia del resistente è stata, poi, revocata, all'udienza del 19/3/2024, disponendo la rinnovazione della notifica contenente gli avvertimenti con riferimento all'udienza di rinvio. All'udienza del 18/6/2024, la ricorrente ha fornito la prova della ritualità della notifica effettuata nei confronti di che, tuttavia, non si è Controparte_1 costituito. Dopo l'emissione della sentenza parziale n. 1502/2024 del 27/6/2024 con cui è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, la causa è stata rimessa sul ruolo con separata ordinanza per la trattazione delle questioni accessorie. Disposti una serie di rinvii finalizzati a consentire l'acquisizione della relazione dei Servizi Sociali incaricati, all'udienza del 4/6/2025, il giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
Pagina 2 di 4 RILEVATO IN DIRITTO 1. Richiamata la sentenza non definitiva n. 1502/2024 con cui questo tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, restano da esaminare le questioni relative all'affidamento, al collocamento e alle modalità di esercizio del diritto di vista del genitore non collocatario, oltre che agli obblighi di mantenimento di quest'ultimo. Alla luce delle dichiarazioni rese dalla ricorrente all'ultima udienza del 4/6/2025 in ordine al progressivo miglioramento dei rapporti fra il padre e i figli dall'emissione dei provvedimenti provvisori presidenziali e di quanto emerso dalla relazione dei Servizi Sociali che non hanno rilevato criticità nel rapporto del padre coi figli, il tribunale ritiene di poter confermare il regime di affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale da assegnarsi a lei. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori secondo le seguenti modalità corrispondenti all'assetto già sperimentato dalla coppia genitoriale: due giorni infrasettimanali a settimana da concordarsi tra i genitori in base ai turni di lavoro della madre, oltre che nei fine settimana alternati dal sabato alle ore 10:00 alla domenica sino alle ore 18:00. Durante le vacanze natalizie, i minori trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore, il periodo che va dal 23 al 26 dicembre e, con l'altro, quello che va dal 30 dicembre al 2 gennaio;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, staranno con un genitore nel giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedi dell'Angelo (c.d. pasquetta). Durante le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascuno dei due genitori un periodo di quindici giorni anche non consecutivi, da individuarsi nei mesi di luglio e agosto e da comunicarsi reciprocamente entro il 30 giugno di ciascun anno;
per la sola estate 2025, i minori trascorreranno con la madre il periodo che va dal 12 al 26 luglio, poiché coincidente con il suo periodo di ferie e con il padre quello che va dal 15 al 31 agosto.
contribuirà al mantenimento dei figli minori, mediante il Controparte_1 versamento di un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio), che appare congruo rispetto ai redditi da lui percepiti per come documentati dalla stessa ricorrente ed anche in considerazione del fatto che la ricorrente ha riferito di percepire per intero l'assegno unico universale erogato dall' CP_2
Nul spese in considerazione del contegno dell'altro coniuge che non si è opposto alle richieste della ricorrente, rimanendo contumace.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- i figli minori nata a [...] il [...] e ND, nato a Per_1
Cosenza il 2/8/2017 restano affidati congiuntamente ad entrambi i
Pagina 3 di 4 genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale che viene a lei assegnata;
- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori secondo le modalità stabilite in parte motiva;
- è obbligato a versare ad entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ciascun mese un assegno di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli minori, annualmente rivalutabili secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente fra i genitori e da documentarsi, fatti salvi i casi d'urgenza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. ND Palma
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