Decreto presidenziale 11 novembre 2022
Ordinanza cautelare 30 novembre 2022
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 30/12/2025, n. 24048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24048 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24048/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11311/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11311 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Ferin, con domicilio digitale in atti;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo,
- della delibera della Commissione esaminatrice di cui al verbale -OMISSIS-, comunicata in data 17 agosto 2022, di esclusione del ricorrente dal Concorso per il reclutamento di 300 unità nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetto dal Ministero dell'Interno con decreto n. 34 del 21 febbraio 2022;
- dell’elenco degli esiti della prova preselettiva pubblicato in data 17 giugno 2022 sul sito del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (http://www.vigilfuoco.it) nonché nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie, n. 48 del 17 giugno 2022 nella parte in cui è omessa l'indicazione del nominativo del ricorrente e del punteggio a lui attribuibile;
- dell'elenco dei candidati ammessi alle prove motorio attitudinali pubblicato in data 19 luglio 2022 sul sito del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (http://www.vigilfuoco.it) nonché nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie, n. 57 del 19 luglio 2022 nella parte in cui è omessa l'indicazione del nominativo del ricorrente e del punteggio a lui attribuibile;
- delle modalità esecutive della prova preselettiva indicate in apposito avviso pubblicato sul portale “http://www.vigilfuoco.it” in data 12 aprile 2022 ove interpretate nel senso che l'oscuramento anche di un paio di secondi –neppure consecutivi– comporti l'esclusione del candidato;
- di ogni altro atto e/o provvedimento, presupposto e/o conseguente a quelli impugnati, seppur mai notificati o comunicati o conosciuti dal ricorrente;
quanto ricorso per motivi aggiunti,
- della graduatoria finale rettificata approvata con decreto n. 381 del 19 maggio 2023 del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno n. 1/21 del 19 maggio 2023;
- nei limiti dell’interesse per il ricorrente, della graduatoria finale approvata con decreto n. 207 del 17 aprile 2023 del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno n. 1/14 bis del 18 aprile 2023.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2025 la dott.ssa OR IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, il ricorrente impugnava la sua esclusione dal “ Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ”, disposta in sede di svolgimento della relativa prova preselettiva dell’8 giugno 2022 – da costui eseguita on line - per non aver egli rispettato le regole stabilite nell’informativa per lo svolgimento della prova medesima preselettiva, pubblicata sul sito istituzionale dei vigili del fuoco in data 12 aprile 2022.
Parte ricorrente chiedeva l’annullamento di tale determinazione e, per l’effetto, la sua riammissione alla procedura, contestando la decisione - assunta all’unanimità dalla relativa Commissione – di estrometterlo di estrometterlo nella considerazione che egli “ aveva a disposizione un altro cellulare (oltre quello consentito per la visualizzazione dell'ambiente) che nascondeva sul lato sinistro della sua postazione; inoltre dopo la identificazione, comunicava a gesti con qualcuno che evidentemente era all'interno della stanza, e in un alto momento durante lo svolgimento della prova, rivolgeva continuamente lo sguardo verso un lato della stanza nel tentativo di colloquiare con qualcuno. Questi comportamenti sono chiaramente riscontrabili nella registrazione disponibile e costituiscono palese grave violazione delle regole comportamentali pubblicate per la effettuazione della prova preselettiva. Tali violazioni costituiscono, sulla base degli atti pubblicati e del quale il candidato è stato reso edotto, motivo di esclusione dalla procedura ” (in tal senso il Verbale n. -OMISSIS-, in atti).
Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio instando per la reiezione del gravame proposto.
La Sezione con ordinanza n. -OMISSIS- respingeva l’istanza cautelare, “ Considerato che quanto trascritto nel verbale n. -OMISSIS- … è stato pienamente confermato dalle immagini depositate in atti all’esito della loro visione da parte del collegio ”, ritenendo, pertanto, “ non sussistere il fumus boni juris necessario per l’accoglimento della presente domanda cautelare, in quanto i comportamenti riscontrati nella registrazione appaiono configurare una palese violazione delle regole concorsuali comportamentali e, come tali, idonea causa di esclusione dalla procedura” .
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente contestava, poi, la successiva graduatoria di merito per invalidità derivata, per gli stessi motivi già formulati avverso l’esclusione in sede di ricorso introduttivo.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 28 novembre 2025 il legale di parte ricorrente dichiarava il venire meno dell’interesse del proprio assistito alla coltivazione del presente giudizio. La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c, del cod. proc. amm., in ragione della dichiarazione resa in tal senso dal legale di parte ricorrente.
Costituisce, infatti, ius receptum che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, abbia la piena disponibilità dell’azione, ben potendo rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perso ogni interesse alla relativa decisione, con la conseguenza che, in questo secondo caso, il giudice non potrà che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo egli il potere né di procedere d'ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, che solo quest’ultimo è legittimato a compiere sulla base di personali ed insindacabili considerazioni (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 settembre 2001, n. 4859, nonché Consiglio di Stato, Sezione IV, 16 novembre 2007, n. 5832).
Sussistono giusti motivi, attesa la natura in rito della presente decisione, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR SA, Presidente
OR IC, Consigliere, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR IC | AR SA |
IL SEGRETARIO