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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/02/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 19.02.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4760/2022 e vertente tra
(c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Pergolizzi;
e
Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1 dall'avv. Maria Colletti.
Oggetto: malattia professionale.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 09.09.2022 premesso di essere stato dipendente della Parte_1 con mansioni di marinaio di aliscafi, in quiescenza dal marzo 2017, deduceva di aver Controparte_2 presentato all' denuncia per il riconoscimento di malattia professionale in ordine alla riscontrata CP_3
“discopatia del rachide cervicale”. Lamentava che l' , con nota del 25.08.2020, comunicava la ritenuta CP_1 insussistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo e la malattia denunciata e che, anche a seguito di ricorso amministrativo avverso detto provvedimento di diniego, l' confermava con nota del CP_1
18.06.2022 la sua determinazione di diniego.
Ritenuto che
il ricorrente, nell'espletamento delle proprie mansioni, era stato sottoposto a notevoli sollecitazioni meccaniche della colonna vertebrale che aveva certamente agito in maniera concausale preponderante all'instaurarsi e al progressivo evolversi della patologia cervicale, chiedeva che venisse dichiarato che la denunciata patologia ha natura professionale e tecnopatica e la menomazione conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica derivata dalla stessa è pari a un grado complessivo di invalidità del 18% o comunque non inferiore al 15%; conseguentemente, che venisse condannata l' alla liquidazione e al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo CP_3
1 in rendita o, in subordine, in capitale del danno biologico, oltre interessi, il cui ammontare sarà determinato in corso di causa anche mediante ctu;
che venisse condannato l' al pagamento delle CP_3 spese, competenze e onorari di causa da distrarre in favore del difensore anticipatario. CP_
2. L' costituitosi in giudizio, contestava il fondamento del ricorso del quale chiedeva il rigetto.
3. Escussione i testi e disposta ctu medico legale l'udienza del 19.02.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
4. Dall'esame delle dichiarazioni rese dal teste escusso, , collega del ricorrente, è Testimone_1 emerso che l' “era obbligato a sollevare passerelle e altri oggetti pesanti e a subire i colpi di mare agitato”. Il Pt_1 teste ha confermato che le sollecitazioni meccaniche a carico della colonna vertebrale erano quotidiane e si ripetevano con una certa intensità e continuità nell'arco della giornata lavorativa, ed ha riferito che
“si stava male nelle giornate con mare agitato e le conseguenze le abbiamo subite negli anni tutti noi naviganti. Le tratte duravano tra le due ore e le tre ore e la giornata lavorativa era di otto ore o più in caso di maltempo”.
Il teste , collega del ricorrente, ha confermato che le mansioni quotidiane del Testimone_2 ricorrente, a bordo degli aliscafi, consistevano in sollevamento di passerelle in metallo pesante, movimentazione di carichi, con mantenimento prolungato della postura eretta e contraccolpi alla colonna vertebrale cervicale durante la marcia a notevole velocità per un effetto di rimbalzo a ogni passaggio sulle onde marine aggiungendo che “si stava otto ore a bordo e se il mare era agitato le sollecitazioni aumentavano e la schiena ne subiva le conseguenze, prima le passerelle erano in ferro ora in alluminio e acciaio ma sempre pesanti sono”.
Disposta consulenza medico legale, il ctu ha ritenuto che il ricorrente è affetto da “discopatia del rachide cervicale in soggetto con spondilodiscoartrosi plurilivello da C3-C4 a C6/C7, con maggiore evidenza in C5-C6,
RMN documentata ed in atto a scarsa incidenza funzionale” ma che “In base alle considerazioni medico-legali sopra esposte, nel caso in esame, non verrebbero soddisfatti i criteri medico legali specifici per lo studio del nesso di causalità, ed in particolare il criterio di ammissibilità o disponibilità scientifica, il criterio epidemiologico – statistico, il criterio anatomopatologico ed il criterio topografico. Pertanto alla luce di quanto argomentato si conclude con il mancato riconoscimento del nesso causale e quindi della malattia professionale richiesta”.
Inoltre il ctu in risposta ai rilievi mossi da parte ricorrente ha rilevato che “L'ernia cervicale si verifica quando il nucleo polposo, per effetto di un'eccessiva compressione, si incunea tra le fibre dell'anulus, fino a lacerare gli anelli più esterni e a fuoriuscire dal disco intervertebrale. Il tasso di incidenza dell'ernia cervicale è 0,5% - 2% contro il 3% e il
5% dell'ernia lombare. La causa principale dell'ernia cervicale è rappresentata dall'invecchiamento, dal colpo di frusta, bruschi movimenti del collo tipici degli incidenti stradali, la predisposizione individuale, da ricercare in fattori genetici, la spondilosi, causata generalmente dall'artrosi.
Considerato il reperto RMN (quadro di spondilodiscoartrosi plurilivello da C3-C4 a C6/C7, con maggiore evidenza in C5-C6, laddove esiste protrusione discale ad ampio raggio associata ad osteofitosi margino somatica maggiore
2 a dx), caratterizzato come si legge da un processo artrosico degenerativo, appare più verosimile e coerente che la malattia denunciata sia da riferire a tale condizione.
Inoltre da evidenziare che la regione della colonna vertebrale più soggetta alle sollecitazioni meccaniche è rappresentata dalla regione lombare, ove grava tutto il peso del corpo, che ostacola i processi osmotici e che sono alla base della nutrizione del nucleo polposo del disco intervertebrale. Ciò rappresenta il motivo della maggiore incidenza dell'ernia lombare rispetto a quella cervicale, la rappresentatività della letteratura scientifica in merito ed il motivo per cui l'ernia lombare è malattia professionale tabellata rispetto a quella cervicale che non lo è”.
Il ctu ha quindi escluso la sussistenza della malattia professionale.
5. Alla luce delle superiori considerazioni il giudizio espresso dal Ctu, - che ha ben visitato, osservato ed interrogato il periziando nel corso della visita medico-legale - risulta pienamente condiviso e il ricorso non può essere accolto.
6. Non si assoggetta l'istante al pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 del d.l. n. 269/03 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte della istante nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt.
76 e 77 del D.lgs. n.113/02.
Le spese di ctu, separatamente liquidate, restano a carico dell' . CP_3
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
- le spese di ctu restano a carico dell' . CP_3
Messina, 20.2.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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