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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/04/2025, n. 5011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5011 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
In persona del Giudice, dott. Guido Marcelli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18693 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, e vertente
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, Ostia Lido, alla via Capo Palinuro n. 35, presso lo studio dell'Avv. Fabio Grosso che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore attore
CONTRO
Controparte_1
in persona dei legali rappresentanti pro tempore ed amministratori delegati dott.ri Controparte_2
, elettivamente domiciliata in Roma, viale Pinturicchio n. 204, presso lo
[...] Controparte_3
studio dell'avv. Anna Paola Mormino che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ed allegato alla comparsa di costituzione convenuta
1 NONCHE' CONTRO
CP_4
elettivamente domiciliato in Roma, Via Arnaldo Cervesato n. 21, presso lo studio dell'avv.
Beissan Al Qaryouti che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente dall'avv.
Flavia Ventura, giusta delega e mandato in calce alla comparsa di costituzione convenuto
NONCHE' CONTRO
CP_5
Convenuto contumace
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI: come da conclusioni depositate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva il Tribunale Civile di Roma Parte_1
chiedendo, nel merito e in via principale, di accertare e dichiarare che il sinistro stradale avvenuto in data 16.6.2017 va ascritto alla responsabilità esclusiva di , CP_5
conducente del veicolo SM tg. CG217FX, di proprietà di , e per l'effetto, CP_4
condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento della complessiva somma di euro
1.190.256,66 oltre interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro fino al soddisfo, o alla minor o maggior somma ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2 A sostegno della domanda l'attore deduceva che il 16.6.2017, alle ore 18:45 circa, mentre si trovava alla guida della sua moto Yamaha TMax targata CW09666 con il figlio come CP_6
passeggero, era stato tamponato in via Pontina, in prossimità dell'uscita di Castel di Decima, da un'autovettura SM targata CG217FX, di proprietà di ma condotta dal sig. CP_4
, che si era assunto l'esclusiva responsabilità del sinistro, come risultava nel CP_5
modello C.A.I. sottoscritto nell'occasione.
A causa del tamponamento, l'odierno attore e suo figlio erano rovinosamente CP_6
caduti dalla moto, riportando gravi lesioni personali.
era stato trasportato con l'autoambulanza dapprima al Pronto Soccorso Parte_1
dell'ospedale S. EU di Roma per essere poi trasferito, in mancanza di posti letto, all'ospedale CTO.
Già da un primo esame obiettivo presso il S. EU era emersa la presenza di alcune escoriazioni della mano sinistra e una deformazione del profilo anatomico dell'arto inferiore sinistro. Gli esami strumentali avevano quindi confermato che aveva riportato una estesa frattura pluriframmentata coinvolgente il piatto tibiale esterno, l'epifisi e la metafisi prossimale di tibia e perone di sinistra, per cui si era reso necessario un intervento chirurgico per l'applicazione di fissatori interni.
Tali lesioni, causalmente collegate al sinistro stradale, avevano comportato una notevole limitazione articolare, instabilità del ginocchio, deviazione in varismo, ipometria dell'arto e cicatrici non estetiche, come evidenziato nella consulenza medico legale a firma del dott.
. Lo stesso specialista aveva valutato una incapacità temporanea assoluta di 90 giorni Tes_1
(pari ad euro 13.230,00, di cui 147,00 euro al giorno per 90 giorni), incapacità temporanea parziale al 50% di 180 giorni (pari ad euro 13.232,00, di cui euro 73,50 per 180 giorni) e un danno biologico del 26% (pari ad euro 111.373,00) oltre ad euro 2.458,91 per spese mediche.
Le predette lesioni avevano causato anche una forte limitazione nei movimenti necessari a svolgere il lavoro di meccanico, come ad esempio: l'esecuzione di manovre che richiedono l'accovacciarsi e la prolungata permanenza in posizione eretta, il controllo della frizione delle automobili, il sollevamento di grossi carichi, lo stazionamento sotto i ponti sollevatori per auto a causa della mancanza di agilità in caso di necessità di fuga.
Di conseguenza vi era stata una forte contrazione del fatturato della attività di autofficina e una riduzione della capacità lavorativa specifica nella misura del 50%, valutabile in euro 975.717,00
3 sulla base della documentazione fiscale versata in atti, nonché della valutazione medico legale del dott. . Tes_1
Il danno non patrimoniale, consistente nel turbamento dello stato d'animo della vittima, non era sovrapponibile ai pregiudizi derivanti dalla lesione all'integrità psicofisica, dovendo invece essere risarcito in via autonoma e quantificato nella misura di 1/3 del danno biologico.
A causa dei forti e costanti dolori al ginocchio e alla colonna vertebrale, alla zoppia, nonché alle ricorrenti vertigini e cefalee, il non poteva più coltivare le proprie passioni, quali la corsa Pt_1
quotidiana e le arrampicate in montagna, camminare per lunghi tratti ecc.
Tale ulteriore pregiudizio doveva essere risarcito sulla base di un ulteriore 1/3 del danno biologico, per un totale di 2/3, che corrispondevano a 74.248,66 euro a titolo di danno non patrimoniale.
Le lesioni subite dal figlio invece, erano state integralmente risarcite dalla CP_6 [...]
, compagnia di assicurazione del veicolo attoreo. CP_7
Con pec del 13.10.2017 aveva costituito in mora sia la compagnia Controparte_7
assicuratrice del proprio motoveicolo, sia la , compagnia assicuratrice del Controparte_1
veicolo danneggiante, per il risarcimento delle lesioni subite.
Era stato quindi sottoposto a visita medico legale da entrambe le compagnie, i cui medici fiduciari avevano confermato la grave entità delle lesioni, qualificandole come macropermanenti.
Con missiva del 2.10.2018 aveva invitato la e la alla Controparte_1 Controparte_7
negoziazione assistita. Quest'ultima, tuttavia, l'8.10.2019 aveva comunicato di non potervi aderire in quanto, avendo il danneggiato riportato delle lesioni superiori al 9%, non poteva procedere al risarcimento diretto.
Non avevano aderito alla negoziazione nemmeno la e Controparte_1 CP_5
, invitati con nuova missiva del 5.12.2018. CP_4
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Si costituiva , il quale chiedeva di essere estromesso dal giudizio stante il difetto CP_4
di legittimazione passiva e, per l'effetto, rigettare la domanda avanzata dall'attore nei suoi
4 confronti e condannarlo al pagamento delle spese di giudizio, da rifondere in favore dei procuratori antistatari.
Assumeva di non dover essere chiamato in causa in quanto alla data del sinistro non era più proprietario della SM targata CG217FX, che aveva venduto a , come risultava CP_5
dal certificato cronologico della autovettura e dalla certificazione di trascrizione dell'atto di vendita Aci.
Da tale documentazione, infatti, era evidente che in data 11.2.2016 l'autoveicolo era stato intestato a e che in data 17.5.2017 era avvenuta anche la trascrizione. CP_5
Pertanto, l'unico legittimato ad essere chiamato in giudizio era . CP_5
Inoltre, egli si era reso conto della esistenza del presente giudizio solo con la ricezione della notifica dell'interrogatorio formale, atteso che l'atto di citazione era pervenuto a Gallicano, dove non viveva più dal 2016, a casa di familiari con cui non aveva più rapporti.
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Si costituiva in giudizio la chiedendo in via principale e nel merito di rigettare la Controparte_1
domanda attorea, non essendovi in atti alcuna prova del sinistro de quo, delle modalità in cui lo stesso sarebbe avvenuto, nonché delle responsabilità dei soggetti convenuti.
In subordine e in relazione al quantum, chiedeva di rigettare la domanda attorea in quanto eccessiva, inammissibile, illegittima e non in causalità con l'evento, fermo in ogni caso il limite massimale della polizza, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Nel caso di specie vi erano una serie di elementi che portavano a dubitare sia dell'effettivo avvenimento del sinistro sia dell'esistenza del nesso causale tra le lesioni riportate e i fatti per cui è causa.
Anzitutto, sul posto non erano intervenute autorità nonostante nell'incidente fosse coinvolto anche il minore . CP_6
Vi erano, inoltre, delle discordanze sulle dichiarazioni rese ai sanitari che avevano prestato assistenza a il giorno del sinistro: nel referto dell si faceva riferimento ad Parte_1
una caduta dalla moto; presso il pronto soccorso del Sant'EU veniva riferito dal paziente un incidente moto-moto; al pronto soccorso del CTO si menzionava nuovamente una caduta dalla
5 moto. Tale documentazione medica, peraltro, veniva richiamata dallo stesso consulente di parte attrice nella propria consulenza, che tuttavia non era stata depositata.
Ancora, dalla perizia effettuata sul veicolo SM non era risultata la presenza di danni sulla parte anteriore sinistra, presunto punto di collisione con lo Scooter.
Infine, non erano chiare le dinamiche dell'incidente, atteso che non era stato specificato in quale corsia si trovassero i veicoli al momento dell'urto, se gli stessi fossero fermi o in movimento e se la moto stesse svoltando all'uscita di Castel di Decima.
Tali lacune non potevano essere colmate nemmeno dal modello CAI sottoscritto dalle parti, atteso che lo schizzo planimetrico era impreciso e quindi inidoneo a fornire prova della dinamica dell'incidente. Non si conosceva nemmeno il momento in cui il documento sarebbe stato firmato, considerato che l'attore era stato immediatamente trasportato in ospedale da una autoambulanza.
Peraltro, il modulo CAI non poteva valere come elemento probatorio in quanto era stato sottoscritto dal conducente e non dal proprietario del veicolo, che è l'unico litisconsorte necessario.
Il sinistro non era provato nemmeno dalla circostanza che la compagnia assicurativa attorea aveva risarcito i danni subiti dal minore , essendo lo stesso terzo trasportato, né dal CP_6
fatto che era stato ottenuto il risarcimento materiale.
Pertanto, a seguito dell'analisi della documentazione medica e della perizia sulla autovettura asserita come tamponante, la compagnia aveva comunicato all'istante di non poter formulare alcuna offerta di risarcimento, atteso che le lesioni riscontrate erano incompatibili con le dedotte modalità di accadimento del fatto. Per gli stessi motivi, essa non aveva nemmeno aderito alla richiesta di negoziazione assistita.
Le richieste risarcitorie di controparte, relative ai danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre a non essere provate, erano eccessive e inammissibili.
La quantificazione del danno era stata calcolata tenendo conto di una personalizzazione del danno insussistente, in assenza di prova circa la peculiare incidenza, gravità ed eccezionalità dei danni subiti da rispetto a quelli che sarebbero stati sofferti da qualsiasi altro Parte_1
soggetto della sua stessa età.
Non spettava a parte attrice l'ulteriore danno relativo alla perdita di capacità lavorativa specifica nella misura del 50%, peraltro quantificato in 975.717,00 euro sulla base di un calcolo non
6 esplicitato, atteso che nel caso di specie i disagi lamentati non risultavano riconducibili ai fatti di causa, ma a pregresse patologie sofferte.
Infatti, dall'analisi della documentazione medica attorea, risultava in anamnesi “pregressa rottura gemello mediale gamba sx” con successiva trombosi, per la quale era Parte_1
in terapia da sei mesi per “flebite gemellare”; patologia, quest'ultima, per cui è controindicato rimanere in posizione eretta per lungo tempo.
Non era dovuto nemmeno il rimborso per le spese mediche, sia perché le fatture non erano prodotte in originale, sia perché non erano precedute da idonea prescrizione medica. Infine, non poteva essere risarcito l'onorario spettante al consulente di parte attrice, la cui relazione non era stata neanche depositata in atti.
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non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. CP_5
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Preliminarmente, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto CP_4
, e su cui lo stesso ha insistito anche nelle ultime memorie depositate, deve essere
[...]
accolta.
Il convenuto ha dedotto di aver venduto la SM tg. CG217FX a l'11.2.2016 e di CP_5
aver trascritto l'atto al PRA il 17.5.2017; dunque, al momento del sinistro (16.6.2017) non sarebbe stato più proprietario del veicolo.
Dalla visura ACI e dal certificato cronologico depositato dall'attore, aggiornato alla data del
4.3.2024, emerge che la vendita del veicolo è avvenuta in data 11.2.2016, anche se l'atto è stato trascritto solo il 19.12.2018, e quindi successivamente al dedotto incidente.
Deve ora rammentarsi che la pubblicità prevista dall'art. 2683 c.c. per gli autoveicoli iscritti al
PRA svolge solo la funzione di dirimere i conflitti tra più aventi causa dal medesimo alienante e non ha invece effetto costitutivo in ordine al trasferimento della proprietà, che si verifica in base al mero consenso delle parti. Ne consegue che le risultanze del PRA costituiscono semplici presunzioni che possono essere vinte con ogni mezzo di prova (cfr. ad es. Cass. sent. n.
4565/1992, secondo cui “anche ai fini della responsabilità solidale del proprietario di
7 autoveicolo dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (circolazione di autoveicolo non coperto da assicurazione obbligatoria della responsabilità civile), l'effettiva titolarità della proprietà va accertata alla stregua delle comuni regole civilistiche, in base alle quali, in caso di vendita dell'autoveicolo, l'effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti (art. 1376 cod. civ.), mentre la trascrizione del trasferimento nel pubblico registro automobilistico (art. 6 del r.d.l. 15 marzo 1927 n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928 n. 510) non incide sulla validità o sull'efficacia dell'atto traslativo, essendo preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo. Pertanto, le risultanze del pubblico registro automobilistico, sul quale non sia stata effettuata tale trascrizione, non rendono la vendita inopponibile al prefetto, competente ad applicare la sanzione amministrativa, ma hanno un valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova.”).
Nel caso di specie, benché la trascrizione del trasferimento di proprietà tra il ed il CP_4 CP_5
sia stata trascritta dopo il sinistro per cui è causa, l'indicazione nel certificato
[...]
cronologico del PRA della data dell'11.2.2016 riferita alla scrittura privata e il fatto che al momento del sinistro il conducente della SM fosse il consentono di presumere che in CP_5
effetti il trasferimento di proprietà si sia perfezionato nel febbraio 2016 e quindi prima del presunto sinistro.
Va pertanto dichiarato il difetto di legittimazione passiva del , in quanto non più CP_4
proprietario del mezzo al momento del fatto, avendolo alienato a , regolarmente CP_5
evocato in giudizio sebbene rimasto contumace.
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Tanto premesso, la domanda deve essere rigettata nel merito, non avendo l'attore fornito prova appagante del sinistro tra la propria moto e l'autoveicolo SM.
Quanto alla dinamica dell'evento, appare opportuno prendere in esame le dichiarazioni rese dall'attore, il modello CAI sottoscritto dalle parti e la testimonianza resa nel corso dell'istruttoria.
Dalla documentazione presente in atti emerge che: agli operatori dell è stata riferita una caduta dalla moto (v. doc. 2 della comparsa di costituzione di ); ai medici del CP_1
pronto soccorso del Sant'EU un incidente moto-moto (v. pag. 1 del doc. 1 allegato all'atto di citazione); ai sanitari del pronto soccorso del CTO nuovamente una caduta dalla moto (v. pag. 4 del doc. 2 allegato all'atto di citazione). Infine, nel referto dell'RX torace si parla di trauma da incidente stradale moto-moto (v. pag. 45 del doc. 2 allegato all'atto di citazione).
8 A tal riguardo l'attore ha sostenuto che, a fronte di una propria corretta ricostruzione dei fatti, i medici del Sant'EU avrebbero erroneamente riportato nel verbale di pronto soccorso la dicitura “incidente moto-moto”.
Tale errore materiale sarebbe stato poi ripetuto anche nei referti del CTO senza che al Per_2
sia mai stato domandato di specificare le modalità di verificazione del sinistro in quanto Pt_1
date per assodate e riprese dalla cartella del P.S. del Sant'EU.
Anche gli operatori dell avrebbero spontaneamente scritto sul verbale “caduta dalla moto” senza interpellare il considerato che al loro arrivo lo stesso era impossibilitato a rendere Pt_1
dichiarazioni perché già immobilizzato dagli operatori di una Croce Bianca intervenuta sul posto.
ha poi sostenuto che in considerazione dell'intervento tempestivo della Parte_1
Croce bianca, che si trovava casualmente in coda sulla Pontina nei pressi del punto in cui era avvenuto il sinistro, nessuno aveva chiamato la Polizia. Erano quindi stati gli stessi operatori della Croce Bianca a chiamare il 118.
Dal modello CAI - a detta dell'attore sottoscritto in ospedale dove si sarebbe CP_5
recato per sincerarsi delle condizioni di salute dell'incidentato - risulta che il sinistro stradale sarebbe avvenuto per colpa esclusiva di , il quale “tamponava procedendo nello CP_5
stesso senso e nella stessa fila” e “cambiava fila” (v. doc. 43 allegato all'atto di citazione).
Nel corso dell'istruttoria della presente causa sono stati inoltre sentiti ed CP_4 [...]
. Tes_2
ha ribadito la sua estraneità ai fatti, avendo venduto il veicolo SM tg CG217FX CP_4
prima del sinistro, e precisamente in data 11.2.2016, a . CP_5
È stato poi escusso , il quale ha dichiarato che mentre si trovava in coda sulla Testimone_2
Pontina all'altezza di Tor de' Cenci- Castel di Decima, aveva visto una SM di colore scuro (blu o nera) “fare la gimkana” cercando di sorpassare le macchine che aveva davanti. Nell'effettuare un sorpasso a destra, la SM aveva tamponato da tergo uno scooter, che si trovava nella corsia di destra.
L'impatto tra l'auto e la moto era avvenuto a velocità moderata, a circa 30 km/h; a causa di quest'urto lo scooter era caduto sulla fiancata sinistra ed aveva slittato per circa 5/7 metri finendo sulla corsia di sorpasso.
9 I due motociclisti, di cui uno adulto e l'altro adolescente, erano caduti a terra. Il primo lamentava dolori, ma il teste non sapeva che parte del corpo gli facesse male;
il secondo aveva forse delle escoriazioni alle mani.
Ancora, l'urto si era verificato tra la parte sinistra della smart e la parte destra dello scooter.
Il teste era rimasto sul posto per circa venti minuti, fino all'arrivo dei sanitari, e prima di andarsene aveva lasciato il suo numero di telefono al ragazzo più giovane, rendendosi disponibile in caso di necessità a rendere testimonianza.
Infine, dalla CTU medico legale a firma del dott. specialista in medicina legale), Persona_3
è emerso che , nell'incidente in cui è rimasto coinvolto il giorno 16.6.2017, ha Parte_1
riportato una frattura scomposta della regione meta epifisaria prossimale e della diafisi di tibia, complicata da deformità post traumatica del ginocchio e tibia sinistra. Tale frattura, che è stata trattata chirurgicamente, si è innestata su una situazione caratterizzata già da precedenti morbosi influenti, quali la rottura del gemello mediale della gamba sinistra in infortunio sul lavoro occorso nel 2016.
A seguito del sinistro vi è stata una inabilità temporanea assoluta di 90 giorni e inabilità temporanea parziale al 50% di 90 giorni;
il grado percentuale di invalidità permanente è del 21%
(ventuno per cento).
I postumi riportati consentono la prosecuzione del lavoro di autoriparatore precedentemente svolto dal periziato, ma con un lieve pregiudizio sulla capacità di lavoro, e cioè sulla forza e sulla resistenza.
Dalla documentazione prodotta, infine, risultano presenti fatture per le visite mediche sostenute e per la relazione medico legale, per un importo complessivo di euro 1220,00. Tale importo, secondo il consulente, deve considerarsi esaustivo, non dovendo l'interessato sostenere ulteriori spese mediche in futuro.
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Tanto premesso in ordine al materiale istruttorio valutabile ai fini della decisione, osserva il
Tribunale che parte attrice non ha adeguatamente soddisfatto l'onere probatorio sulla medesima gravante circa la storicità del fatto e, comunque, la dinamica del sinistro, contestati dalla compagnia assicuratrice convenuta.
Sin dal principio, infatti, l'evento è stato connotato da singolare incertezza in ordine alla sua precisa ricostruzione. Invero, nell'atto introduttivo del giudizio il si è limitato, in maniera Pt_1
10 estremamente laconica, a descrivere il fatto nei termini di un tamponamento improvviso della propria moto da parte di una SM mentre procedeva sulla via Pontina. Nessun cenno è stato fatto alle condizioni della strada, all'eventuale flusso del traffico, all'esistenza di rallentamenti, alla velocità assunta al momento del fatto, alla corsia nella quale procedeva il mezzo in questione, alla traiettoria posteriore all'urto, alla posizione finale dei due veicoli coinvolti, ai danni materiali subìti dai due mezzi e alla loro ubicazione.
L'attore ha poi offerto ricostruzioni contrastanti ai sanitari dell del pronto soccorso del Per_1
Sant'EU e del CTO che lo hanno assistito il giorno dell'infortunio.
A tal riguardo, non può accettarsi la prospettazione attorea secondo cui a fronte di una propria corretta ricostruzione dei fatti, i medici del Sant'EU avrebbero erroneamente verbalizzato nel referto di pronto soccorso la dicitura “incidente moto-moto”, che poi sarebbe stata riportata automaticamente anche dai sanitari del CTO senza chiedere conferma al paziente. Stesso autonomo errore avrebbe caratterizzato la verbalizzazione degli operatori dell a cui l'infortunato non avrebbe reso alcuna dichiarazione perché immobilizzato.
Si rammenta in primo luogo che secondo giurisprudenza consolidata, il certificato di Pronto
Soccorso e la cartella clinica sono atti pubblici assistiti da fede privilegiata e, come tale, fanno piena prova, fino a querela di falso, sia della provenienza del documento da parte del pubblico ufficiale che lo ha redatto, sia delle dichiarazioni riportate nel certificato stesso rilasciate dalla vittima del sinistro (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza n. 27288/2022; Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza n.16030/2020). In secondo luogo, non appare verosimile, anche a volere per un solo istante dar credito alla tesi del che ben tre soggetti (ES, S. EU e CTO) abbiano equivocato il Pt_1
senso delle sue dichiarazioni.
Nemmeno si comprende il motivo per il quale, in presenza di un sinistro di una certa gravità che aveva coinvolto due persone (padre e figlio), di cui peraltro una minorenne, non siano state allertate le autorità che avrebbero potuto procedere ai rilievi del caso. Né appare convincente l'assunto secondo il quale la mancata chiamata delle Autorità si giustificherebbe in considerazione dell'intervento immediato sul posto di una ambulanza della Croce Bianca, essendo palese che quest'ultima svolge funzioni di assistenza sanitaria che nulla hanno a che vedere con quelle espletate della polizia municipale o stradale (rilievi sul luogo del sinistro, riscontro dei danni sui mezzi coinvolti, possibile ricostruzione della dinamica dell'incidente, assunzione delle dichiarazioni dei conducenti e di eventuali testimoni).
11 In tale contesto non appare decisivo il modulo CAI prodotto dall'attore.
Invero, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano.
Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, va escluso che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 l. n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c. (Cass. Ord. n. 25770 del
2019).
In altri termini, le dichiarazioni contenute nel CAI o CID generano solo una presunzione iuris tantum, superabile con qualsiasi mezzo di prova (anche presuntivo) atto a convincere il giudice che il sinistro non si è mai verificato o che si è verificato in diverso modo.
Ciò posto, si ritiene che le modalità del sinistro, già di per sé poco chiare, non risultino ricostruite in maniera comprensibile nemmeno nel modello CAI, considerato che, secondo le caselle ivi sbarrate, il conducente della SM avrebbe tamponato la moto procedendo nello stesso senso e nella stessa fila e al contempo cambiando fila. Dichiarazioni, queste, che lette unitamente si pongono in contraddizione.
Inoltre, al già descritto quadro di genericità della prospettazione attorea circa la dinamica del sinistro e di contraddittorietà del modello CAI, si aggiunge l'assenza di foto dei veicoli asseritamente coinvolti nell'evento e la inattendibilità della testimonianza offerta da
[...]
nel corso dell'istruttoria. Tes_2
12 Quest'ultimo, infatti, dopo aver dichiarato in un primo momento che la SM aveva urtato il motociclo da dietro, ha successivamente riferito che l'urto si era verificato tra la parte sinistra della SM e quella destra dello scooter, evocando quindi una dinamica differente (dapprima un classico tamponamento, dipoi una collisione laterale). Inoltre, il teste ha dichiarato che lo scooter era caduto sulla fiancata sinistra, laddove nel modello CAI si fa riferimento ad un danno alla carena anteriore destra. Infine, appare singolare che il teste, rimasto a suo dire sul posto per un quarto d'ora o venti minuti, non sia stato in grado di riferire alcun particolare in ordine al conducente della SM, al quale non avrebbe fatto caso, non sapendo nemmeno se si trattasse di un uomo o una donna.
In definitiva, la genericità della descrizione attorea in merito alle modalità del sinistro, la differente dinamica riferita ai sanitari che ebbero a prestare le cure (caduta dalla moto o incidente moto-moto), la contraddittorietà del modulo CAI e l'inattendibilità del teste escusso non consentono di ritenere provata l'ipotesi ricostruttiva del sinistro avanzata dall' attore.
Non essendovi prova convincente che l'incidente sia effettivamente avvenuto tra il motociclo del la SM del , la domanda va respinta. Pt_1 CP_5
Le spese di giudizio vanno poste a carico di parte attrice in ragione della soccombenza.
Le spese di CTU restano anch'esse definitivamente a carico di parte attrice per il medesimo motivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda attorea siccome infondata;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
CP_4
- condanna l'attore a rifondere a e a le spese del presente grado Controparte_1 CP_4
di giudizio che liquida per ciascuna parte, per compensi professionali, in applicazione del D.M. n.
55 del 2014, in complessivi euro 12.800,00 di cui euro 2300,00 per studio della controversia,
1500,00 per fase introduttiva, euro 5000,00 per trattazione ed euro 4000,00 per fase decisoria,
13 oltre accessori di legge (da distrarsi, quanto al convenuto , in favore dei procuratori CP_4
antistatari);
- pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Roma, 1 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
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