Articolo 6 della Legge 24 febbraio 1997, n. 27
Articolo 5Articolo 7
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28 febbraio 1997
Art. 6. Abrogazione di norme incompatibili 1. Sono abrogati gli articoli 2, primo comma, 5, 6, 27, 28 e 29 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , e successive modificazioni, nonche' gli articoli 31 , 32 , 33 e 34 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 , e successive modificazioni.
2. E' altresi' abrogata ogni altra disposizione di legge o di regolamento incompatibile con le disposizioni della presente legge.
Note all'art. 6:
- Si riporta, secondo l'ordine progressivo degli articoli, il testo delle disposizioni del citato regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , abrogate dal presente articolo:
"Art. 2, primo comma. - Le professioni di avvocato e di procuratore sono distinte. Per esercitarle cumulativamente e' necessaria l'iscrizione in entrambi gli albi professionali".
"Articoli 5-6 (cosi' sostituiti dall' art. 4 della legge 24 luglio 1985, n. 406 ). - I procuratori legali possono esercitare la professione davanti a tutti gli uffici giudiziari del distretto in cui e' compreso l'ordine circondariale presso il quale sono iscritti nonche' davanti al tribunale amministrativo regionale competente nel distretto medesimo".
"Art. 27. - 1. Per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e' necessario:
1 possedere i requisiti indicati nei numeri 1›, 2›, 3 e 4 dell'art. 17;
2 avere esercitato lodevolmente la professione di procuratore per almeno sei anni, oppure avere superato l'esame di Stato preveduto nell'art. 28;
3 avere la residenza nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l'iscrizione e' domandata.
2. E' applicabile per l'iscrizione nell'albo degli avvocati la disposizione dell'art. 17, comma terzo".
"Art. 28. - L'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocati e' unico in tutta la repubblica e si svolge ogni anno in Roma.
2. All'esame sono ammessi i procuratori che abbiano esercitato la professione per almeno due anni e coloro che per quattro anni almeno siano stati magistrati dell'ordine giudiziario, militare o amministrativo, oppure avvocati dell'Avvocatura dello Stato o del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato, ovvero aggiunti di procura dell'Avvocatura stessa".
"Art. 29. - 1. Le prove dell'esame di cui all'articolo precedente sono scritte ed orali.
2. Le prove scritte sono quattro ed hanno per oggetto:
a) il diritto e la procedura civile;
b) il diritto commerciale;
c) il diritto e la procedura penale;
d) il diritto amministrativo.
3. La prova orale ha per oggetto il diritto romano, il civile, il commerciale, il penale, il costituzionalista, l'amministrativo, del lavoro, la procedura civile e la procedura penale.
4. La prova di diritto romano converne gli istituti la cui conoscenza e' necessaria per integrare ed approfondire lo studio del diritto civile.
5. La commissione esaminatrice e' nominata dal Ministro per la grazia e la giustizia, e si compone di:
tre magistrati, di cui uno di grado non inferiore al quarto, che la presiede, e due di grado non inferiore al quinto;
un professore di ruolo di materie giuridiche presso una universita' della Repubblica;
tre avvocati designati dal Consiglio nazionale forense.
6. Possono essere chiamati a fare parte della commissione un presidente e sei membri supplenti che abbiano gli stessi requisiti stabiliti per gli effettivi.
7. I supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.
8. Si applica la disposizione dell'art. 21, comma sesto.
9. Le modalita' dell'esame saranno stabilite con successive disposizioni da emanarsi a norma dell'art. 101".
- Si riporta, secondo l'ordine progressivo degli articoli, il testo delle disposizioni del citato regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 , abrogate dal presente articolo:
"Art. 31. - 1. Gli esami per la professione di avvocato sono indetti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Nel decreto sono stabiliti i giorni in cui dovranno avere luogo le prove scritte ed il termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di ammissione agli esami.
2. La commissione esaminatrice puo' essere nominata col medesimo decreto o con altro successivo.
3. Esercitano le funzioni di segretario uno o piu' magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia, nominati dal Ministro".
"Art. 32. - 1. I candidati devono rivolgere la domanda di ammissione gli esami, nel termine stabilito, al Ministro per la grazia e giustizia e corredarla dei seguenti documenti:
1 diploma originale di laurea in giurisprudenza;
2 certificato del Presidente del Consiglio dell'ordine, dal quale devono risultare l'attuale iscrizione del candidato nell'albo dei procuratori e l'anzianita' dell'iscrizione, con l'attestazione che il candidato ha esercitato la professione di procuratore per almeno due anni;
3 certificato delle cancellerie delle autorita' giudiziarie presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' professionale, contenente l'elenco delle cause e degli affari trattati, con l'indicazione delle parti e dell'oggetto relativo;
4 la ricevuta della tassa prescritta per l'ammissione agli esami.
2. I candidati, i quali abbiano diritto all'ammissione all'esame, indipendentemente dalla qualita' di procuratore, per l'appartenenza ad una delle categorie indicate nell' art. 28, comma secondo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 , debbono produrre, in luogo dei certificati di cui ai numeri 2 e 3 del comma precedente, un certificato dell'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.
3. Il Ministro per la grazia e giustizia delibera sulle domande di ammissione agli esami e forma l'elenco dei candidati che sono stati ammessi.
4. L'elenco e' depositato almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della commissione esaminatrice. A ciascun candidato e' data comunicazione della sua ammissione agli esami e del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovra' presentarsi per sostenere le prove scritte".
"Art. 33. - 1. La commissione esaminatrice si riunisce un'ora prima dell'inizio di ciascuna prova scritta, stabilisce la materia sulla quale deve svolgersi la prova e formula tre temi per la prova stessa. Ogni tema e' scritto in un foglio che, firmato dal presidente, viene chiuso in una busta munita del sigillo della commissione.
2. Quindi, alla persenza dei candidati, si procede al sorteggio di una delle buste e alla pubblicazione del tema contenuto nella busta sorteggiata.
3. I temi debbono essere formulati in modo da dare luogo, nel loro svolgimento, ad una parte teorica, in cui il candidato possa dimostrare la conoscenza dei principi e delle dottrine relative, e ad una parte pratica in cui possa dimostrare la sua attitudine a farne applicazione a casi di pratici controversi".
"Art. 34 (gia' modificato dalla legge 20 aprile 1989, n. 142 ). - 1. Si osservano per lo svolgimento degli esami, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 19, 20, 21, 22, 23, commi primo e terzo, 24 e 25.
2. Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale, e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti cosi' assegnati, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punteggio per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito l'idoneita' in tutte le prove scritte, riportando almeno il punteggio dei sei decimi in ciascuna prova scritta, nonche' quelli che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nelle altre una media di otto punti.
4. La prova orale e' pubblica e deve durare non meno di quarantacinque e non piu' di sessanta minuti per ciascun candidato. Terminata la prova di ciascun candidato si procede alla votazione ed il segretario ne registra il risultato nel processo verbale, distintamente per ogni materia.
5. I candidati debbono presentarsi alla prova orale secondo l'ordine che e' fissato dal presidente. Terminato il primo appello si procede immediatamente al secondo. Il candidato che non si sia presentato ne' al secondo appello perde il diritto all'esame.
6. Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna materia della prova orale.
7. Ultimate le prove orali, la commissione forma l'elenco di tutti i candidati che abbiano riportato l'idoneita'.
8. Nell'elenco sono indicati per ogni candidato i punti riportati in ciascuna materia delle prove scritte e orali.
9. L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario, e' comunicato al Ministro di grazia e giustizia, che ne dispone la tramissione a tutti i consigli dell'ordine degli avvocati a procuratori della Repubblica.
10. Gli atti degli esami sono conservati presso il Ministero di grazia e giustizia".
Entrata in vigore il 28 febbraio 1997
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