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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/11/2025, n. 2015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2015 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2247 /2019 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 9 ottobre 2025, previa assegnazione dei termini minimi di cui all'art.190 c.p.c., promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Cesare Santoro, giusta procura in atti, appellante contro (p. iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Coluccino, giusta procura in atti, appellata avente ad oggetto: somministrazione. In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 26.04.2019, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 2077/18, depositata il 13.11.2018, con la quale il Giudice di Pace di Messina ha rigettato l'opposizione da lei proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1761/17, depositato in data 28.12.2017, confermando il pagamento, in favore di (oggi Controparte_2 [...]
, della somma di € 3.351,73, a titolo di corrispettivo per la Controparte_1 fornitura di gas. A fondamento dell'appello proposto, ha contestato l'erroneo riconoscimento da parte del Giudice di prime cure della fondatezza del credito fatto valere da in violazione dei principi in materia di Controparte_2 ripartizione dell'onere della prova, eccependo l'erronea rilevazione dei consumi per eccessività degli stessi e contestando la mancata esecuzione di rilevazioni effettive. Ha, altresì, contestato il rigetto da parte del Giudice di pace della domanda riconvenzionale dalla stessa spiegata nel primo grado di giudizio di condanna della società appellata al risarcimento dei danni morali dalla stessa patiti a causa del distacco della fornitura, insistendo nell'ammissione dei mezzi istruttori già articolati. costituendosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e contestato, nel merito, la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. In assenza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. Con note conclusive del 09.05.2025, depositate in data 12.05.2025, l'appellante ha rinunciato alla domanda risarcitoria spiegata in via riconvenzionale e all'ammissione della relativa c.t.u. medico legale richiesta in primo grado. Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione avanzata dall'appellata di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, infatti, avuto modo di precisare che gli artt. 342 e 434 c.p.c. “vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”, espressamente evidenziando che “resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, con la precisazione che “ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado” (Cass. Civ., sez. un., 16.11.2017, n. 27199). Nel caso di specie, dall'atto di appello si evincono chiaramente le parti della sentenza che si intendono impugnare, oltre che i motivi dell'impugnazione proposta. Nel merito, l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per i motivi che seguono. In omaggio ai principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento: al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento
2 (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). In particolare, in tema di contratto di somministrazione, la giurisprudenza di legittimità, in applicazione del predetto indirizzo, ha osservato che la rilevazione dei consumi riportati nella bolletta (o fattura) è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità idonea a dimostrare l'entità dei consumi e la correttezza dei corrispettivi, in assenza di contestazioni da parte dell'utente, con la conseguenza che, in caso di contestazione dei consumi, è onere del somministrante provare il quantum del bene o servizio somministrato e la conformità dei corrispettivi applicati a quelli concordati (cfr. Cass. Civ., sez. III, 07.07.2022, n. 21564; Cass Civ., sez. VI, 09.01.2020, n. 297; Cass. Civ., sez. III, 22.11.2016, n. 23699), con la precisazione che la contestazione del cliente deve essere specifica, in quanto “la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato” (Tribunale Milano, sez. XI, 22.12.2020, n. 8698; conf. Tribunale Milano, sez. XI, 06.07.2021, n. 5934; Tribunale Spoleto, sez. I, 07.06.2022, n. 386; Tribunale Cosenza, sez. I, 10.02.2022, n. 231, per il quale “il debitore convenuto, a fronte della indicazione della controparte di specifici dati relativi ai consumi, non può limitarsi ad una contestazione meramente generica”). In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di specificare i diversi criteri di riparto dell'onere probatorio in funzione di alcune variabili, rilevando che “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.; considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata: l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante;
l'utente - se il contatore risulta regolarmente funzionante deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di
3 controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico)” (Cass. Civ., sez. VI, 09.01.2020, n. 297, conf. Cass. Civ., sez. III, 21.05.2019, n. 13605; Cass. Civ., sez. III, 23.11.2022, n. 34415). Come precisato anche dalla giurisprudenza di merito, quindi, se l'utente ritiene non veritieri i consumi che gli vengono addebitati nelle fatture e li contesta deve, innanzitutto, indicarne le ragioni e se l'assunto si basa sull'asserito malfunzionamento del misuratore, ricade su di questi l'onere di allegazione e prova, adducendo elementi idonei a ritenere insussistente l'extra consumo rispetto ai consueti consumi del periodo antecedente, eventualmente facendo riferimento a quelli rilevati in periodi analoghi a quello considerato, nei quali egli ha svolto normalmente la sua abituale attività (Corte d'Appello Catania, sez. I, 13.04.2022, n. 777; Tribunale Frosinone, sez. I, 13.04.2022, n. 358). I criteri sopra esposti devono, poi, essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 c.p.c., in forza del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis, Cass. Civ., 21.08.2012 n. 14594). Ebbene, nel caso di specie, ha contestato le fatture emesse Parte_1 dalla società appellata in quanto di importo eccessivo, lamentando la non esatta rilevazione dei consumi e la mancanza di letture effettive dei medesimi, ma non ha specificamente contestato un malfunzionamento del contatore né la correttezza dei criteri di calcolo dell'energia da parte della fornitrice o la non conformità delle fatturazioni alle condizioni contrattuali, essendosi limitata ad eccepirne la sproporzione rispetto ai periodi precedenti, nonché la circostanza che la fatturazione non fosse riferita ai consumi reali, non essendo state eseguite le rilevazioni effettive (v. opposizione a decreto ingiuntivo). Circostanza, tuttavia, che non esclude l'effettuazione dei consumi dettagliati nelle fatture prodotte in atti (doc. 5 al fascicolo di parte di I grado), recanti il riferimento alle rilevazioni eseguite dal concessionario del servizio di distribuzione (all. 4) che, nell'ambito della funzione svolta, certifica con efficacia di atto pubblico quanto da esso rilevato, mediante lettura del contatore elettronico (cfr., Tribunale Roma, sez. XVII, 23.11.2021, n. 18267, per il quale,
“Il distributore è il concessionario di un pubblico servizio, cui è affidato dalla legge il compito di provvedere alla manutenzione dei misuratori (apparecchi che fanno parte della rete di distribuzione dell'energia elettrica e, dunque, sono di proprietà del distributore stesso), nonché alla rilevazione e validazione della
4 misura dei prelievi di energia elettrica operati da ciascun utente. Ed è proprio a tale posizione di pubblico concessionario del distributore che si collega la fede privilegiata dei dati di titolarità e prelievo dal medesimo forniti e, in generale, degli accertamenti e verifiche dal medesimo condotte”). Sul punto, va infatti rilevato che, dalla documentazione prodotta in atti, emerge come il consumo eccessivo contestato da parte appellante, pari a 1855 mc per l'importo di € 1.674,80 (fattura n. 1511334575), non sia da riferire ad un singolo bimestre, ma al conguaglio per il periodo compreso tra il 04.08.2011 ed il 18.12.2014, fatturato in conseguenza alla rilevazione dei consumi effettivi Cont (doc. 5 fascicolo di primo grado di . Parimenti, non può essere condiviso quanto sostenuto dall'appellante in ordine all'avvenuta registrazione di consumi per il periodo successivo al distacco dal sistema centralizzato, essendo provata documentalmente l'emissione dell'ultima fattura nel mese di marzo 2016 per consumi effettuati fino alla rimozione del contatore e la lettura di cessazione dell'08.03.2016 (all. 5). Le contestazioni sollevate dall'opponente sono, pertanto, generiche e non idonee a smentire le risultanze provenienti dalla somministrante, non avendo paventato l'esistenza di un cattivo funzionamento dei contatori, ovvero l'abusivo intervento di un terzo, e non essendo, a tal fine, sufficiente l'eventuale violazione dell'obbligo gravante sulla società del gas di effettuare almeno un tentativo all'anno di lettura del gruppo di misura installato presso il cliente, ai sensi delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas - le cui disposizioni hanno efficacia integratrice automatica nel contratto di somministrazione ai sensi dell'art. 1339 c.c. (Cass. Civ., 31.10.2014, n. 23184; conf. Cass. Civ., sez. III, 25.11.2013, n. 26534; Cass. Civ., sez. III, 27.07.2011, n. 16401). In particolare, in ordine alla mancata effettuazione di rilevazioni effettive da parte del distributore dell'energia con conseguente addebito in fattura di un importo ritenuto elevato, è stato precisato che l'eventuale omissione non legittima l'utente, solo per tale motivo, a non pagare il corrispettivo dovuto per i consumi così calcolati (cfr. Tribunale Napoli, 28.01.2022, n. 931; Tribunale Sassari, sez. II, 15.05.2023, n. 468; Tribunale Benevento, 09.10.2023, n. 2003; Tribunale Frosinone, sez. I, 09.11.2021, n. 1051: “La violazione dell'obbligo di lettura periodica del contatore, pur costituendo inadempimento del gestore in tutti i casi in cui non sia dimostrato che la mancata lettura sia dipesa da causa non imputabile al gestore stesso, non legittima l'utente a rifiutare il pagamento dei consumi fatturati”), risultando tale condotta semmai idonea a giustificare l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall'art. 2, comma 20, lettera c), della Legge n. 481/95 per le ipotesi di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità. Alla stregua di tali principi, è stato quindi affermato dalla giurisprudenza che
“le letture del contatore esposte nelle cd “fatture di trasporto” dell'energia, emesse dal TR locale a carico del somministrante (definito
5 dall'Autorità “trader”) per gli oneri di distribuzione dell'energia sulla rete, siano, in linea di massima, prova idonea della misura dell'energia effettivamente erogata, salvo che l'utente fornisca elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure rilevate dal TR (ad esempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la potenza della fornitura, o con altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal TR)” (in tal senso, Tribunale Milano, 18.03.2020, n. 2145; conf. Corte d'Appello Milano, sez. III, 28.04.2023, n. 1365, ha precisato che i dati di misura costituiscono prova idonea del gas o dell'energia elettrica effettivamente erogati
“a meno che l'utente formuli contestazioni motivate e fornisca specifici elementi atti ad inficiare l'attendibilità delle misure accertate dal TR locale, quali, ad esempio: fotografie del contatore che dimostrino dati di lettura diversi dalle misure registrate dal TR locale, incongruità intrinseca delle misure registrate dal TR tra loro o con la potenza della fornitura indicativa di malfunzionamento del contatore, comprovata incongruenza tra i consumi registrati dal TR locale in confronto con documentati consumi storici anteriori o successivi dell'utente, ecc…”). Né la circostanza sostenuta dall'appellante secondo la quale tale fatturazione sarebbe dipesa da una anomalia di registrazione dei consumi e che la stessa avesse, per tale ragione, richiesto l'intervento di tecnici ha trovato riscontro in atti, non essendo stata prodotta alcuna documentazione sul punto. Ad analoghe conclusioni occorre pervenire con riferimento alla correttezza delle voci richieste nella fattura finale n. 1614552587 del marzo 2016 di € 1.056,89, relativa al distacco della fornitura, comprensiva sotto la voce “altre partite” delle spese di chiusura per morosità e di taglio colonna, nella quale la società del gas dà atto dell'ultima lettura effettiva rilevata dalla società di distribuzione, provvedendo a scomputare 1365 smc di consumi fatturati in acconto ( pori a -154, 09 €) sulla base di letture di stima (doc. 5) a riprova che sia stata effettuata una lettura effettiva. Sotto tale profilo, deve altresì essere rigettata l'eccezione genericamente formulata dalla in ordine all'effettuazione di pagamenti non Pt_1 conteggiati, risultando dal prospetto in atti (doc. 6 al fascicolo di parte di I grado) lo scomputo dal quantum debeatur delle somme versate da quest'ultima in data 11.04.2015 e 30.04.2015, in seguito alla rateizzazione della fattura n. 1511334575, per un totale di € 341,35. Deve, pertanto, ritenersi che il diritto di credito vantato da Controparte_1
(già sia fondato, essendo le fatture prodotte (ed i consumi Controparte_2 ivi riportati) assistiti da una presunzione di legittimità, in assenza di una specifica contestazione da parte del cliente (cfr., Cass. Civ., sez. III, 09.08.2023, n. 24253, nonché Cass. Civ., sez. III, 09.08.2023, n. 24253, per la quale “in difetto di contestazioni (come avvenuto, appunto, nel caso in esame) circa il cattivo funzionamento del contatore, torna, pertanto, ad operare la
6 summenzionata presunzione di veridicità delle rilevazioni dallo stesso effettuate”) il quale non ha, invero, fornito elementi idonei ad inficiare l'obiettiva attendibilità delle misure rilevate dal distributore, e dovendosi, comunque, ritenere irrilevante l'eventuale ritardo nella raccolta dei dati di misura ove tale negligenza non determini anche una misurazione dei consumi eccedente quelli reali (cfr., Tribunale Milano, 19.11.2020, n. 7412). I motivi di appello sono infondati, anche con riferimento ala domanda riconvenzionale stante la carenza di una illegittima condotta.
L'appello proposto da deve, quindi, essere rigettato e la Parte_1 sentenza impugnata va confermata. Ogni altra questione, è da ritenersi assorbita. Le spese del presente giudizio, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte appellante e in favore di parte appellata e liquidate come da dispositivo, applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per le controversie comprese tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive spiegate ( fase studio, introduttiva e decisoria). Visto l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le impugnazioni, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2247/2019 R.G., così provvede:
1. rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di giudizio, liquidate in € 1.270,00 per compensi,
[...] oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3. si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le impugnazioni, se dovuto. Si comunichi. Messina, 8 novembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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