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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/06/2025, n. 2907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2907 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Elenora Bruno Giudice rel. dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 14003/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Palermo, VIA NICOLÒ TURRISI 13 90138 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. INGLIMA VINCENZO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliato in Palermo, VIA MONTE IBLEI N.45 90100 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. SANFILIPPO SILVIA , che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale trasformata
Conclusioni delle parti: come da accordo di separazione depositato in data 11/06/2025
e note di trattazioen scritta per l'udienza del 30/06/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/11/2024, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Palermo, in data 10/10/1998, trascritto nei CP_1
registri dell Stato Civile di detto Comune al n. 117, parte II, serie A , anno 1998, unione dalla quale non sono nati figli, ha chiesto dichiararsi la separazione personale da con l'autorizzazione a vivere separatamente. CP_1 Successivamente, in vista dell'udienza del 30/06/2025, le parti sono giunte ad un accordo per la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale e, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione, che in questa sede integralmente si richiamano:
“I coniugi, mantenendo l'obbligo del rispetto reciproco, vivranno separati senza darsi reciproca molestia.
L'immobile sito in Palermo alla Via Giovanni Zappala N. 6 rimane nella esclusiva disponibilità del sig. (IMMOBILE TRATTO IN LOCAZIONE). CP_1
La sig.ra ha trasferito la propria residenza da oltre 10 anni dalla sorella Parte_1 [...]
sita in Palermo alla Via Demetrio Camarda n. 14. Parte_2
Il sig. iconosce alla sig.ra un contributo al mantenimento per sé stessa CP_1 Pt_1 di euro 50,00 mensili da corrispondersi entro il 5 di ogni mese a mezzo accredito su c.c. postale le cui coordinate saranno rese edotte al prima della fissanda udienza. CP_1
SPESE COMPENSATE” (cfr. accordo depositato in data 11/06/2025).
Orbene le superiori condizioni appaiono conformi alla legge e all'ordine pubblico e vanno, pertanto, recepite nella pronuncia della presente sentenza.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando: omologa la separazione personale dei predetti coniugi alle condizioni indicate in parte motiva;
Ordina che la presente sentenza venga trasmessa, in copia autentica, al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato in Palermo, in data 10/10/1998, trascritto nei registri dell Stato Civile di detto Comune al n. 117, parte II, serie A , anno
1998).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, il 30/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Elenora Bruno Giudice rel. dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 14003/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Palermo, VIA NICOLÒ TURRISI 13 90138 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. INGLIMA VINCENZO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliato in Palermo, VIA MONTE IBLEI N.45 90100 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. SANFILIPPO SILVIA , che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale trasformata
Conclusioni delle parti: come da accordo di separazione depositato in data 11/06/2025
e note di trattazioen scritta per l'udienza del 30/06/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/11/2024, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Palermo, in data 10/10/1998, trascritto nei CP_1
registri dell Stato Civile di detto Comune al n. 117, parte II, serie A , anno 1998, unione dalla quale non sono nati figli, ha chiesto dichiararsi la separazione personale da con l'autorizzazione a vivere separatamente. CP_1 Successivamente, in vista dell'udienza del 30/06/2025, le parti sono giunte ad un accordo per la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale e, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione, che in questa sede integralmente si richiamano:
“I coniugi, mantenendo l'obbligo del rispetto reciproco, vivranno separati senza darsi reciproca molestia.
L'immobile sito in Palermo alla Via Giovanni Zappala N. 6 rimane nella esclusiva disponibilità del sig. (IMMOBILE TRATTO IN LOCAZIONE). CP_1
La sig.ra ha trasferito la propria residenza da oltre 10 anni dalla sorella Parte_1 [...]
sita in Palermo alla Via Demetrio Camarda n. 14. Parte_2
Il sig. iconosce alla sig.ra un contributo al mantenimento per sé stessa CP_1 Pt_1 di euro 50,00 mensili da corrispondersi entro il 5 di ogni mese a mezzo accredito su c.c. postale le cui coordinate saranno rese edotte al prima della fissanda udienza. CP_1
SPESE COMPENSATE” (cfr. accordo depositato in data 11/06/2025).
Orbene le superiori condizioni appaiono conformi alla legge e all'ordine pubblico e vanno, pertanto, recepite nella pronuncia della presente sentenza.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando: omologa la separazione personale dei predetti coniugi alle condizioni indicate in parte motiva;
Ordina che la presente sentenza venga trasmessa, in copia autentica, al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato in Palermo, in data 10/10/1998, trascritto nei registri dell Stato Civile di detto Comune al n. 117, parte II, serie A , anno
1998).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, il 30/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.