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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 09/05/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2151/2023 R.G
Tribunale Ordinario di Terni
VERBALE DI UDIENZA DEL 09/05/2025
- Letti gli atti;
- Lette le note di trattazione scritta;
il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza ai sensi degli artt.
127-ter e 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
Tommaso Bellei
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Terni in persona del giudice dott. Tommaso Bellei ha pronunciato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2151 R.G.A.C. dell'anno 2023 promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IACOBELLIS Parte_1 P.IVA_1
VALENTINA, elettivamente domiciliato in Terni, Via della Caserma n.8 presso lo Studio dell'Avv. Valentina Iacobellis
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. – CONTUMACE Controparte_1 C.F._1
PARTE RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato ex art. 281-decies c.p.c. il rassegnava le Controparte_2 seguenti conclusioni:
pagina 1 di 5 “- dichiarare il Sig. , nato a [...] il [...], CF: Controparte_1 C.F._1 residente in [...], erede universale del Sig. , deceduto Persona_1 in Terni il 21.4.2017, ai sensi e per gli effetti dell'art. 485 c.c.;
- ordinare al Conservatore dei RR.II. di Terni, la trascrizione della presente sentenza al fine della intestazione al sig. dei beni immobili distinti al NCEU del Comune Controparte_1 di Terni, rispettivamente al foglio 135, p.lla 132 sub 1 (appartamento) e foglio 135, p.lla 134 sub 12 (garage);
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e condanna del Controparte_1 alla refusione delle spese di trascrizione della sentenza”.
Notificato alla controparte – – il decreto di fissazione udienza Controparte_3 del 9/11/2023, con successiva ordinanza del 15/2/2024 veniva dichiarata la contumacia della parte resistente, disposto l'interrogatorio formale della stessa nonché veniva ammessa la documentazione depositata dal ricorrente.
All'udienza del 4/4/2024, verificata la notifica dell'ordinanza istruttoria del 15/2/2024
e preso atto della mancata comparizione della parte resistente contumace, veniva dato atto della mancata risposta all'interrogatorio formale deferitole.
All'odierna udienza la causa veniva discussa ex artt. 127-ter e 281-sexies c.p.c.
2. Dall'atto introduttivo e, comunque, dalla documentazione in atti risulta che:
- il risulta creditore al 30.4.2023 della somma di €.3.424,17 per Controparte_2 oneri condominiali (ordinari e straordinari) non versati, relativi all'unità abitativa e relativo garage di pertinenza, siti nel predetto Condominio, in via Turati n.74, distinti al NCEU del Comune di Terni, rispettivamente al foglio 135, p.lla 132 sub 1
(appartamento) e foglio 135, p.lla 134 sub 12 (garage), intestate al Sig. Per_1
nato il [...] ad [...], come da visura catastale che si allega
[...]
(doc.1);
- , già vedovo, è deceduto in Terni il giorno 21.4.2017, come da Persona_1 certificato di morte che si allega (doc.2), il quale non risulta aver lasciato testamento;
- il solo chiamato all'eredità risulta allo stato l'unico figlio del defunto, Sig. CP_1
nato a [...] il [...] (vedasi certificato di nascita con indicazione dei genitori
[...]
– doc.3), il quale non risulta aver né accettato, né rinunciato alla predetta eredità del padre (come risulta dal certificato rilasciato dal Tribunale di Terni – doc.4);
pagina 2 di 5 - è in possesso del bene immobile di cui sopra, in cui abita Controparte_1 stabilmente da anni e ove ha fissato la propria residenza (vedasi certificato – doc.5), e che non risulta aver mai provveduto ad eseguire l'inventario dei beni ereditari di cui all'art. 485 c.c., come risulta sempre dal suddetto certificato di questo Tribunale;
- oltre ad essere nel possesso materiale e ad utilizzare uti dominus il Controparte_1 predetto bene immobile, dalla morte del padre e sino a ad aprile 2023 ha altresì provveduto, seppure in modo discontinuo e parziale, al pagamento degli oneri condominiali relativi alla predetta unità abitativa (come da consuntivo al 30.4.23 che si allega – doc.6).
2. Ciò posto, la domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
Deve ritenersi accertato che la parte resistente deve considerarsi erede di Per_1
ai sensi dell'art. 485 c.c. in quanto nel possesso dei beni ereditari – almeno a far
[...] data dal 12/12/2023, data della notifica dell'odierno ricorso - senza aver mai provveduto a redigere l'inventario.
Al riguardo, si osservi che l'art. 485 c.c. contempla l'ipotesi del chiamato all'eredità in possesso dei beni ereditari: in virtù della richiamata disposizione, il chiamato all'eredità che si trovi, al momento dell'apertura della successione, nel possesso dei beni ereditari, ha l'onere di provvedere alla redazione dell'inventario nel termine di tre mesi e la mancata redazione dell'inventario condiziona non solo la sua facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma gli preclude di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius, con il conseguente acquisto della qualità di erede puro e semplice (cfr. Cass. n. 13550 del 2022). In relazione alla nozione, alla durata e all'oggetto del possesso utile alla produzione dell'effetto giuridico contemplato dalla fattispecie de qua, giova chiarire che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il possesso non deve manifestarsi necessariamente in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato all'eredità e, cioè, in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario (Cass. n. 4456 del 2019). Infine, è sufficiente che il chiamato all'eredità abbia posseduto anche per un solo giorno i beni o anche un singolo bene ereditario
(Cass. n. 15530 del 2017).
pagina 3 di 5 Nel caso di specie, si ritiene pienamente raggiunta la prova dell'acquisto della qualità di erede in capo alla parte resistente atteso che dagli atti di causa e dall'istruttoria svolta è emerso che:
- sia le notifiche degli atti introduttivi del ricorso ex art. 281-decies c.p.c. che degli atti del presente giudizio – ivi inclusa l'ordinanza ammissiva del loro interrogatorio formale - venivano regolarmente effettuate presso l'immobile di proprietà del de cuius
e ricevuti dal (cfr. cartolina depositata in data 4/4/2024); CP_1
- il resistente risulta avere la propria residenza anagrafica presso il suddetto immobile almeno dal 9/9/2021 (cfr. doc. 5);
- lo stesso – pur ritualmente avvisato - non rendeva l'interrogatorio formale deferitogli ed i capitoli indicati da parte ricorrente erano proprio finalizzati ad accertare se lo stesso era – e da quale periodo - in possesso del bene ereditario in questione.
Deve quindi concludersi nel senso sopra indicato
2.1. Deve altresì essere ordinata la trascrizione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 2648, comma 3, c.c., quale effetto ex lege della sentenza che accerti l'accettazione di eredità, a cura e spese di parte ricorrente, salvo rivalsa verso il resistente.
3. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate secondo valori minimi previsti dal
DM n. 55/2014, quindi ridotti non oltre il 50% attesa la non particolare complessità delle questioni trattate (scaglione da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione;
1. DICHIARA che ha accettato tacitamente l'eredità di Controparte_1 Per_1
(deceduto in Terni il giorno 21.4.2017) e, per l'effetto, è unico proprietario
[...] dei beni immobili distinti al NCEU del Comune di Terni, rispettivamente al foglio 135,
p.lla 132 sub 1 (appartamento) e foglio 135, p.lla 134 sub 12 (garage);
2. ORDINA la trascrizione ex art. 2648 c.c. della presente sentenza, a cura e spese di parte ricorrente, salvo rivalsa verso il resistente;
3. Condanna a rimborsare le spese di lite sostenute da parte Controparte_1 ricorrente che si liquidano in Euro 1.276,00 per compenso, oltre rimborso forfettario pari al 15% del compenso, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Terni il 25 settembre 2023
pagina 4 di 5 Il Giudice
Tommaso Bellei
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Terni
VERBALE DI UDIENZA DEL 09/05/2025
- Letti gli atti;
- Lette le note di trattazione scritta;
il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza ai sensi degli artt.
127-ter e 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
Tommaso Bellei
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Terni in persona del giudice dott. Tommaso Bellei ha pronunciato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2151 R.G.A.C. dell'anno 2023 promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IACOBELLIS Parte_1 P.IVA_1
VALENTINA, elettivamente domiciliato in Terni, Via della Caserma n.8 presso lo Studio dell'Avv. Valentina Iacobellis
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. – CONTUMACE Controparte_1 C.F._1
PARTE RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato ex art. 281-decies c.p.c. il rassegnava le Controparte_2 seguenti conclusioni:
pagina 1 di 5 “- dichiarare il Sig. , nato a [...] il [...], CF: Controparte_1 C.F._1 residente in [...], erede universale del Sig. , deceduto Persona_1 in Terni il 21.4.2017, ai sensi e per gli effetti dell'art. 485 c.c.;
- ordinare al Conservatore dei RR.II. di Terni, la trascrizione della presente sentenza al fine della intestazione al sig. dei beni immobili distinti al NCEU del Comune Controparte_1 di Terni, rispettivamente al foglio 135, p.lla 132 sub 1 (appartamento) e foglio 135, p.lla 134 sub 12 (garage);
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e condanna del Controparte_1 alla refusione delle spese di trascrizione della sentenza”.
Notificato alla controparte – – il decreto di fissazione udienza Controparte_3 del 9/11/2023, con successiva ordinanza del 15/2/2024 veniva dichiarata la contumacia della parte resistente, disposto l'interrogatorio formale della stessa nonché veniva ammessa la documentazione depositata dal ricorrente.
All'udienza del 4/4/2024, verificata la notifica dell'ordinanza istruttoria del 15/2/2024
e preso atto della mancata comparizione della parte resistente contumace, veniva dato atto della mancata risposta all'interrogatorio formale deferitole.
All'odierna udienza la causa veniva discussa ex artt. 127-ter e 281-sexies c.p.c.
2. Dall'atto introduttivo e, comunque, dalla documentazione in atti risulta che:
- il risulta creditore al 30.4.2023 della somma di €.3.424,17 per Controparte_2 oneri condominiali (ordinari e straordinari) non versati, relativi all'unità abitativa e relativo garage di pertinenza, siti nel predetto Condominio, in via Turati n.74, distinti al NCEU del Comune di Terni, rispettivamente al foglio 135, p.lla 132 sub 1
(appartamento) e foglio 135, p.lla 134 sub 12 (garage), intestate al Sig. Per_1
nato il [...] ad [...], come da visura catastale che si allega
[...]
(doc.1);
- , già vedovo, è deceduto in Terni il giorno 21.4.2017, come da Persona_1 certificato di morte che si allega (doc.2), il quale non risulta aver lasciato testamento;
- il solo chiamato all'eredità risulta allo stato l'unico figlio del defunto, Sig. CP_1
nato a [...] il [...] (vedasi certificato di nascita con indicazione dei genitori
[...]
– doc.3), il quale non risulta aver né accettato, né rinunciato alla predetta eredità del padre (come risulta dal certificato rilasciato dal Tribunale di Terni – doc.4);
pagina 2 di 5 - è in possesso del bene immobile di cui sopra, in cui abita Controparte_1 stabilmente da anni e ove ha fissato la propria residenza (vedasi certificato – doc.5), e che non risulta aver mai provveduto ad eseguire l'inventario dei beni ereditari di cui all'art. 485 c.c., come risulta sempre dal suddetto certificato di questo Tribunale;
- oltre ad essere nel possesso materiale e ad utilizzare uti dominus il Controparte_1 predetto bene immobile, dalla morte del padre e sino a ad aprile 2023 ha altresì provveduto, seppure in modo discontinuo e parziale, al pagamento degli oneri condominiali relativi alla predetta unità abitativa (come da consuntivo al 30.4.23 che si allega – doc.6).
2. Ciò posto, la domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
Deve ritenersi accertato che la parte resistente deve considerarsi erede di Per_1
ai sensi dell'art. 485 c.c. in quanto nel possesso dei beni ereditari – almeno a far
[...] data dal 12/12/2023, data della notifica dell'odierno ricorso - senza aver mai provveduto a redigere l'inventario.
Al riguardo, si osservi che l'art. 485 c.c. contempla l'ipotesi del chiamato all'eredità in possesso dei beni ereditari: in virtù della richiamata disposizione, il chiamato all'eredità che si trovi, al momento dell'apertura della successione, nel possesso dei beni ereditari, ha l'onere di provvedere alla redazione dell'inventario nel termine di tre mesi e la mancata redazione dell'inventario condiziona non solo la sua facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma gli preclude di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius, con il conseguente acquisto della qualità di erede puro e semplice (cfr. Cass. n. 13550 del 2022). In relazione alla nozione, alla durata e all'oggetto del possesso utile alla produzione dell'effetto giuridico contemplato dalla fattispecie de qua, giova chiarire che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il possesso non deve manifestarsi necessariamente in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato all'eredità e, cioè, in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario (Cass. n. 4456 del 2019). Infine, è sufficiente che il chiamato all'eredità abbia posseduto anche per un solo giorno i beni o anche un singolo bene ereditario
(Cass. n. 15530 del 2017).
pagina 3 di 5 Nel caso di specie, si ritiene pienamente raggiunta la prova dell'acquisto della qualità di erede in capo alla parte resistente atteso che dagli atti di causa e dall'istruttoria svolta è emerso che:
- sia le notifiche degli atti introduttivi del ricorso ex art. 281-decies c.p.c. che degli atti del presente giudizio – ivi inclusa l'ordinanza ammissiva del loro interrogatorio formale - venivano regolarmente effettuate presso l'immobile di proprietà del de cuius
e ricevuti dal (cfr. cartolina depositata in data 4/4/2024); CP_1
- il resistente risulta avere la propria residenza anagrafica presso il suddetto immobile almeno dal 9/9/2021 (cfr. doc. 5);
- lo stesso – pur ritualmente avvisato - non rendeva l'interrogatorio formale deferitogli ed i capitoli indicati da parte ricorrente erano proprio finalizzati ad accertare se lo stesso era – e da quale periodo - in possesso del bene ereditario in questione.
Deve quindi concludersi nel senso sopra indicato
2.1. Deve altresì essere ordinata la trascrizione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 2648, comma 3, c.c., quale effetto ex lege della sentenza che accerti l'accettazione di eredità, a cura e spese di parte ricorrente, salvo rivalsa verso il resistente.
3. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate secondo valori minimi previsti dal
DM n. 55/2014, quindi ridotti non oltre il 50% attesa la non particolare complessità delle questioni trattate (scaglione da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione;
1. DICHIARA che ha accettato tacitamente l'eredità di Controparte_1 Per_1
(deceduto in Terni il giorno 21.4.2017) e, per l'effetto, è unico proprietario
[...] dei beni immobili distinti al NCEU del Comune di Terni, rispettivamente al foglio 135,
p.lla 132 sub 1 (appartamento) e foglio 135, p.lla 134 sub 12 (garage);
2. ORDINA la trascrizione ex art. 2648 c.c. della presente sentenza, a cura e spese di parte ricorrente, salvo rivalsa verso il resistente;
3. Condanna a rimborsare le spese di lite sostenute da parte Controparte_1 ricorrente che si liquidano in Euro 1.276,00 per compenso, oltre rimborso forfettario pari al 15% del compenso, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Terni il 25 settembre 2023
pagina 4 di 5 Il Giudice
Tommaso Bellei
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