Ordinanza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, ordinanza 05/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
n. 3932 - 1/2024 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3932/2024 promossa da:
Parte_1 contro
Controparte_1
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19/12/2024, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Letti gli atti ed i verbali di causa;
rilevato che con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra ha proposto Parte_1 opposizione avverso il D.I. n. 834/24 dell'intestato Tribunale, provvisoriamente esecutivo, con il quale è stato ingiunto alla medesima di pagare, in favore del sig. , l'importo di euro CP_1
9.913,00, oltre interessi e spese della procedura;
constatato che nell'ambito dell'instaurato giudizio di opposizione la sig.ra ha incoato Parte_1 il presente procedimento, preordinato a sentir pronunciare la sospensione dell'esecuzione provvisoria del predetto provvedimento monitorio;
considerato che
, “in tema di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., la natura di cautela in senso lato di tale provvedimento consente di applicare la normativa sul cosiddetto procedimento cautelare uniforme” (Cass. n. 3979/12); ritenuto, in relazione alla sollevata eccezione di inefficacia dell'opposto provvedimento monitorio per l'asserita tardività della notificazione dello stesso, che la medesima sia manifestamente infondata, tenuto conto, da un lato, che il D.I. n. 834/24 risulta esser stato posto in notifica in data 16.10.24, come si evince irrefutabilmente dal timbro apposto dall'ufficiale giudiziario sul retro dell'ultima pagina della copia notificata dell'atto de quo (cfr. allegato n. 3 alla produzione dell'opposto); dall'altro, che per il notificante la tempestività della notifica dell'atto deve valutarsi – in ossequio al granitico principio c.d. “della scissione degli effetti” – con riguardo alla data di consegna dello stesso all'ufficiale giudiziario;
ritenuto, poi, che le ulteriori argomentazioni poste alla base della formulata istanza di sospensione non appaiano – all'esito di una valutazione connotata dal carattere della sommarietà, proprio della presente fase processuale – connotate da un adeguato fumus; reputato, in ogni caso, che la sig.ra non abbia dedotto un periculum idoneo a Parte_1 giustificare l'accoglimento della formulata istanza;
P.Q.M.
rigetta la formulata istanza di sospensione;
Pagina 1
Si comunichi.
Nocera Inferiore 05/04/2025
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Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo