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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/07/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 03/07/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 4276/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. BOSIO ENZO e c.f. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. LANCINI SILVIA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 27/02/2025, con cui e Parte_1 Parte_2 unitisi in matrimonio a in data 24.5.19 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune CP_1 di Dello al numero 3 parte II serie A dell'anno 2019), hanno chiesto: “Separazione consensuale”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 4.3.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto;
2) Il figlio minore, viene affidato ad entrambi i genitori con affido congiunto e paritario come da piano genitoriale allegato, con collocazione abitativa - ai fini della residenza - presso la madre nella casa coniugale, mentre il padre si impegna a trasferire la propria residenza dove attualmente possiede una nuova sistemazione abitativa.
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3) I nella loro funzione genitoriale e nel rispetto assoluto dei diritti soggettivi del figlio minore, s'impegnano a Pt_3 collaborare tra loro nell'interesse di sia per l'aspetto organizzativo che educativo, assumendo congiuntamente le Per_1 decisioni relative al benessere del minore;
4) i relativamente al figlio minore, sin da ora, esprimono ampio e reciproco assenso e/o consenso al rilascio del Pt_3 passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio;
5) fermo il principio della condivisa bigenitorialità, secondo il piano genitoriale a cui si rimanda, i coniugi stabiliscono che in occasione delle festività natalizie e pasquali dovrà poter trascorrere ad anni alterni il giorno di Natale con il Per_1 padre e Capodanno con la madre il giorno di Pasqua con la madre e pasquetta con il padre.
6) Durante il periodo estivo i coniugi si accorderanno per tempo, in deroga al calendario contenuto nel piano genitoriale, in modo che ciascuno di loro possa tenere con sé il figlio per almeno quindici giorni anche non consecutivi in località Per_1 di villeggiatura, mentre per i restanti giorni di vacanza da scuola tutto si svolgerà secondo il calendario concordato.
7) ciascun coniuge provvederà al mantenimento del figlio minore nei giorni in cui l'avrà con sé, per ogni sua necessità anche imprevista, mentre le spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ludico-ricreative previamente concordate e documentate, saranno suddivise tra i coniugi a metà, secondo il Protocollo in vigore siglato tra l'Ordine degli avvocati di Brescia ed il Tribunale territoriale.
8) I Coniugi dichiarano di essere autosufficienti dal punto di vista economico e pertanto di non pretendere reciprocamente alcuna contribuzione per il proprio mantenimento.
9) La casa coniugale è di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno: essi concordano che la quota del marito verrà trasferita in proprietà alla sig.ra con apposito atto notarile di “adempimento degli impegni assunti in Pt_2 sede di separazione”, da stipularsi presso Notaio dalla stessa indicato, con spese a suo carico;
10) la signora corrisponderà a titolo di corrispettivo dell'acquisto l'importo di euro 7.000,00 nel seguente modo : Pt_2
€ 3000,00 contestualmente al deposito del ricorso ed € 4000,00 al momento del rogito;
Le parti concordano che contestualmente al trasferimento della quota di proprietà non solo la sig.ra effettui l'accollo dell'intero debito Pt_2 residuo, derivante dal mutuo richiesto originariamente per l'acquisto della casa coniugale, ma ottenga da Banca Intesa la
“liberazione” del marito da ogni obbligo collegato a suddetto mutuo. A tal fine essa ha già presentato a Banca Intesa apposita richiesta scritta, ed è in attesa della risposta, con buone probabilità positiva. Tuttavia, qualora Banca Intesa dovesse manifestare diniego alla liberazione dello dagli obblighi derivanti da suddetto mutuo, le parti concordano Parte_1 che sig.ra versi al marito l'ulteriore l'importo di euro 10.000,00 entro e non oltre la fine del 2025 a titolo di Pt_2 ristoro per il pregiudizio derivante allo dal permanere su di lui della condizione di debitore. Fermo l'accollo in Parte_1 capo alla moglie delle rate residue.
11) Le parti concordano che l'Assegno Unico di spettanza, ed eventuali ulteriori bonus erogati dallo Stato vengano corrisposti integralmente alla signora che provvederà ad utilizzarli per il pagamento delle spese Pt_2 scolastiche/mensa/asilo.
12) I Coniugi dichiarano infine di aver già provveduto, di comune accordo, alla divisione di ogni altro e/o diverso bene di loro proprietà, e pertanto, si danno reciprocamente atto di non avere più null' altro da pretendere l'uno dall'altra»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
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e Parte_1 Parte_2 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 03/07/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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