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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 10660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10660 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 11548/2023 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11548/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza resa, all'esito della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., in data 11/11/2025 e previa concessione dei termini di cui all'art.189
c.p.c., causa vertente
TRA
, c.f.: elett.te dom.to in Napoli alla P.ZZA Parte_1 C.F._1
AMEDEO n. 15 presso lo studio dell'Avv. IANNICELLI ANDREA, c.f.: , C.F._2
dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti.
- RE
E
nella qualità di impresa designata dal FGVS per la Regione Controparte_1
Campania, c.f.: , elett.te dom.ta in Napoli alla PIAZZA NAZIONALE n. 96, P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. SANTORO MARIO, c.f.: , dal quale è C.F._3
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti.
- Convenuto
Oggetto: lesione personale.
Conclusioni: i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.05.2023, il sig. ha Pt_1
convenuto in giudizio la in qualità di FGVS, per sentirla condannare Controparte_1
al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro asseritamente verificatosi il
26.03.2022 alle ore 11,00 circa in Napoli.
Il sig. ha asserito che, durante l'attraversamento della via Servio Tullio, per Pt_1
raggiungere il marciapiede opposto e proseguire in via LI, ove lo stesso risiedeva, veniva investito da un'autovettura di colore scuro, che sopraggiungeva ad elevata velocità dalla via Adriano.
L'attore ha riferito di aver effettuato un movimento all'indietro, al fine di evitare di essere investito, ma che ciononostante veniva colpito dallo specchietto retrovisore esterno del lato guida della vettura, che lo spingeva a terra e ne causava l'infortunio.
In seguito, lo stesso si sarebbe recato per le prime cure presso il pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Napoli, dove gli veniva diagnosticata la rottura sottocutanea del tendine di Achille, per cui il giorno seguente veniva sottoposto ad un intervento di tenorrafia percutanea con Tenolig, a cui faceva seguito una terapia fisica di recupero funzionale.
Pertanto, l'attore sporgeva denuncia querela contro ignoti presso la Polizia Locale di
Napoli il 17.06.2022 ed effettuava richiesta di risarcimento sia alle Controparte_1
quale impresa designata dal F.G.V.S., che alla Consap.
- 2 - Il sig. ha evidenziato la permanenza di un danno biologico nella misura del Pt_1
10% all'esito della stabilizzazione dei postumi, ed ha lamentato una ITT di 30 giorni, ITP al 50% di 30 giorni ed ITP al 25% di 40 giorni. Pertanto, ha chiesto il risarcimento dei danni subiti.
Ha segnalato, altresì, il verificarsi di un pregresso infortunio, quale la rottura del tendine di Achille al piede destro, nel corso di una partita di calcio nel dicembre 2019, che avrebbe determinato un preesistente danno biologico del 9%.
Costituitasi in giudizio, la in qualità di FGVS, ha impugnato le avverse Controparte_1
pretese, ritenute infondate, ed ha rilevato:
➢ l'inammissibilità/improponibilità della domanda attorea, alla luce della mancata prova della tempestiva proposizione della denuncia querela e dell'esito negativo delle indagini volte ad identificare il veicolo investitore;
➢ l'indeterminatezza e conseguente nullità dell'atto introduttivo ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c.;
➢ la carenza di legittimazione passiva della convenuta compagnia Assicurativa
che non risulterebbe correttamente evocata Controparte_2
in giudizio ai sensi dell'art. 283 C.D.A., in assenza della prova del fatto che l'evento sia avvenuto ad opera di un veicolo sfornito di polizza;
➢ nel merito, ha eccepito la carenza della prova in ordine al nesso di causalità danno-evento ed al danno biologico.
In via subordinata, ha chiesto la rimodulazione del quantum rispetto alle pretese di aprte attrice.
Ammessa ed espletata prova testimoniale all'udienza del 5.02.2024 (testi Tes_1
, collega ed amico, e , padre dell'attore) unitamente al libero
[...] Testimone_2
interrogatorio dell'attore, la causa, in assenza di ulteriore attività istruttoria, con
- 3 - ordinanza del 18.02.2025, veniva rinviata all'udienza del 10.11.2025 per il passaggio in decisione, con i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
********
Preliminarmente va rigettata l'eccezione, sollevata dalla convenuta compagnia, circa l'eccepita nullità dell'atto di citazione, atteso che quest'ultimo contiene elementi atti a consentire l'idonea individuazione di causa petendi e petitum.
Ciò chiarito, occorre passare in rassegna in primo luogo l'attività deduttiva e, successivamente, valutare l'idoneità del materiale istruttorio acquisito in corso di causa a supportare la prova del fatto storico come descritto in citazione, ove si assume che, nelle circostanza di tempo e di luogo descritte, il signor sarebbe stato “investito” Pt_1
da un'autovettura non identificata, che si dava, poi, alla fuga;
viene, però, successivamente operata una precisazione: il , avvedutosi dell'auto in arrivo e per Pt_1
sfuggire all'investimento, avrebbe fatto un movimento all'indietro, senza, tuttavia, riuscire ad evitare l'impatto contro lo specchietto retrovisore esterno del lato guida dell'autovettura, impatto che lo avrebbe fatto rovinare a terra.
In ragione del movimento all'indietro e della caduta conseguente al contatto contro lo specchietto, il avrebbe, poi, subito le lesioni descritte in citazione ovvero la Pt_1
rottura sottocutanea del tendine di Achille.
Ciò premesso, occorre interrogarsi sulle risultanze dell'istruttoria espletata nel corso dell'udienza del 5.02.2024.
L'attore, sig. , ha dichiarato quanto segue, in sede di libero Parte_1
interrogatorio: “All'epoca dei fatti di causa io lavoravo e lavoro ancora come tecnico per
Enel Distribuzione;
in particolare ero e sono un lavoratore subordinato;
il sinistro si verificò di sabato ed io al momento del sinistro ero in compagnia di mio padre, Tes_2
, nonché del signor , un mio amico e collega di Enel Distribuzione;
era
[...] CP_3
mattina tra le 10 e le 11; all'epoca dei fatti io vivevo in via LI insieme a mia
- 4 - moglie e non con i miei genitori;
quella mattina io, mio padre ed il signor Testimone_2
eravamo andati a fare un servizio; preciso che quella mattina mio padre Testimone_1
ed il signor erano venuti sotto casa mia autonomamente;
entrambi vennero con la propria auto;
tutti e tre, riunitici, ci recammo a via Epomeo, a piedi; ricordo che dovevamo acquistare del materiale elettrico per alcuni interventi che dovevamo fare a casa mia;
non ricordo con precisione di quale materiale si trattasse né ricordo presso quale esercizio commerciale ci recammo, ma di sicuro ci recammo a via Epomeo; mi serviva una mano sia da mio padre che da parte di , il quale è anche un buon elettricista, ma, ripeto, non ricordo quale intervento dovessimo effettuare; fatti gli acquisti, ma, ripeto, non ricordo cosa acquistammo, ritornammo a casa;
procedevamo a piedi o lungo via Servio Tullio sul lato destro avendo di fronte via Adriano e sulla sinistra via LI;
superammo il campo da tennis ivi allocato ed, in prossimità delle strisce pedonali, iniziammo ad attraversare la strada su dette strisce;
io ero davanti mentre mio padre ed il signor erano dietro;
iniziato l'attraversamento verso il lato Testimone_1
opposto in direzione dell'imbocco di via LI, arrivato quasi al centro della strada, vidi arrivare dal mio lato destro (ovvero da via Adriano) una autovettura, di cui non ricordo né il modello né le dimensioni, ricordo solo che era di colore scuro;
questa auto non rallentava, quindi, istintivamente cercare di arretrare, senza, però riuscirci, perché
l'autovettura in questione mi colpì sul braccio destro con lo specchietto retrovisore del lato guida; per effetto di tale urto feci un balzo all'indietro e, poggiando il piede sinistro a terra, sentì un forte dolore alla gamba e mi ritrovai a terra dolorante;
l'auto non si fermò e scappo via;
io avevo un forte dolore, fui soccorso da mio padre e dall'amico; io non riuscivo a camminare in autonomia; mi fecero rialzare ed, aiutato da loro, che mi sostenevano sotto le spalle, arrivai al lato opposto della strada;
a questo punto mio padre andò a prendere la propria autovettura, che avevo parcheggiato sotto la mia casa, e ci accompagnò all'Ospedale Fatebenefratelli di via Manzoni;
anche il mio
- 5 - amico venne in Ospedale con noi; io mi sedetti davanti al lato passeggero;
arrivato in Ospedale ed accertata la rottura del tendine, vista l'assenza di posti liberi, mi dissero di ripresentarmi il giorno dopo;
infatti il giorno successivo mi sono ricoverato per operarmi;
preciso che quando arrivai in Ospedale ho riferito al personale sanitario che ero stato investito da una auto pirata ma non so dire perché nulla sia stato segnalato in detti referti in ordine alla responsabilità di terzi;
preciso che nell'anamnesi della cartella clinica ho riferito che il sinistro derivava da un sinistro stradale, ma non emerge che derivò da un sinistro provocato da veicolo pirata. Sono stato ricoverato due o tre giorni e poi sono ritornato a casa;
non sono uscito di casa per circa 3 o 4 mesi, o meglio uscivo solo per fare le medicazioni;
non appena guarito sono andato a fare la denunzia alla Polizia Municipale; preciso che la denunzia fu fatta in fretta e furia dal personale della Polizia Municipale e neppure mi chiesero di indicare i testimoni che avevano assistito al sinistro oggetto di causa”.
Il primo teste escusso, signor , ha dichiarato: “preciso che io sono Testimone_1
amico e collega di lavoro del signor;
io ho assistito al sinistro oggetto di causa che Pt_1
si è verificato nel marzo di due anni fa in Napoli di mattina alla via Servio Tullio;
sia io che il signor lavoriamo per Enel Distribuzione;
al momento del sinistro era Pt_1
presente, oltre me e l'attore, il padre di quest'ultimo, il signor;
il sinistro si Testimone_2
verificò verso metà mattinata;
all'epoca dei fatti io vivevo sempre ad Arzano; era di sabato e entrambi non lavoravamo;
quella mattina io avevo appuntamento con Pt_1
in quanto dovevamo fare delle commissioni a via Epomeo. Io raggiunsi casa
[...]
del signor con la mia auto e la parcheggiai;
quando arrivai il papà di Parte_1
già era lì; tutti e tre andammo a fare questa commissione a via Epomeo. Pt_1
Andammo a piedi, io mi occupo di lavori elettrici ed io dovevo dare dei consigli a
su alcuni acquisti che doveva effettuare;
non mi ricordo in quali negozi siamo Pt_1
andati, né ricordo quali materiali dovessimo acquistare; andammo nei negozi ma non
- 6 - facemmo nessun acquisto; si doveva acquistare materiale elettrico, ma non so essere più preciso, che in ogni caso non fu acquistato; reduci dai tentativi di acquisto non concretizzatisi, tutti e tre stavamo facendo ritorno all'abitazione del signor Pt_1
; percorrevamo via Servio Tullio sul lato destro avendo lo sguardo rivolto verso via
[...]
Adriano, superato il circolo di Padel ed in corrispondenza delle strisce pedonali, iniziammo ad attraversarle;
io ed il padre di eravamo dietro a che Pt_1 Pt_1
iniziò l'attraversamento prima di noi;
attraversata la prima corsia e nel mentre Pt_1
vi apprestava ad attraversa la seconda corsia in direzione di via LI, arrivò una autovettura che procedeva ad alta velocità da via Adriano;
era una macchina, ma non ricordo né il modello, era una macchina di medie dimensioni;
questa autovettura andò ad impattare con il proprio specchietto retrovisore lato guida contro il braccio destro del signor;
per effetto di questo impatto il signor cadde a Parte_1 Parte_1
terra ed iniziò a lamentarsi che gli faceva male la gamba;
io ed il padre lo aiutammo a rialzarsi e lo porto sul marciapiede opposto;
il padre di aveva l'auto Pt_1
parcheggiata a via LI, lo mettemmo in auto e lo accompagnammo in Ospedale;
il signor fu fatto sedere avanti”. Pt_1
Il secondo teste escusso, sig. , padre dell'attore, ha dichiarato: “sono il Testimone_2
padre di , all'epoca dei fatti ero pensionato e vivevo presso la stessa Parte_1
abitazione sita in via Nerva;
ho assistito al sinistro che si è verificato in Napoli alla via
Servio Tullio nel mese di marzo 2022, mi sembra fosse il 26, era di sabato mattina verso le 11:00; oltre me era presente anche il signor;
preciso che via Nerva e via Testimone_1
LI distano circa cento metri;
io scesi da casa mia e, sebbene distante centro metri da me, raggiunsi casa sua con la macchina;
parcheggiai l'auto sotto casa sua;
io chiamai al telefono e lui scese da casa insieme al suo amico , che Pt_1 Testimone_1
già lo aveva raggiunto; tutti e tre dovevamo recarci a via Epomeo a fare delle commissioni; non ricordo quali commissioni dovessimo fare, mi sembra che inerissero ad
- 7 - alcuni lavori da farsi a casa di , piccoli interventi di manutenzione, ma niente di Pt_1
particolare, anche il signor doveva dare una mano a fare questi servizi;
siamo Tes_1
andati a via Epomeo, ma non ricordo quali esercizi commerciali abbiamo visitato; non ricordo se furono o meno fatti degli acquisti; di ritorno a via Epomeo procedevamo lungo via Servio Tullio in direzione di via LI, avendo come riferimento via
Adriano, procedevamo lungo il marciapiede di destra;
arrivati quasi in corrispondenza di via LI, iniziammo ad attraversare la strada sulle strisce pedonali;
mio figlio era davanti di qualche metro rispetto a me ed il signor , mio figlio aveva già iniziato Tes_1
ad attraversare la corsia opposta quando vidi arrivare una autovettura da via Adriano verso via Epomeo che andò, procedendo ad alta velocità, ad investire mio figlio;
in particolare lo colpì alla mano destra con lo specchietto retrovisore lato guida;
per effetto di questo urto e per evitare di essere investito mio figlio ruotò su se stesso per il colpo ricevuto e cadde a terra;
urlava per il forte dolore;
lo aiutammo a rialzarsi e lo portammo sul marciapiede, dopodiché io andai a prendere la mia autovettura a via LI e lo portammo al Pronto Soccorso dell'Ospedale Fatebenefratelli;
anche il signor Tes_1
venne con noi;
mio figlio si sedette avanti;
io non sono entrato al Pronto Soccorso con mio figlio;
non fu ricoverato in quanto non c'era disponibilità di posti;
in passato mio figlio si era rotto anche l'altro tendine d'Achille ma non ricordo le cause e le circostanze;
non so che attività sportive svolga mio figlio;
l'auto investitrice non si fermò e scappò; era un'auto scura non di grossa cilindrata, ma non so dire il modello”.
A questo punto viene nuovamente interrogato il signor , parte attrice, il quale Pt_1
dichiara: “preciso che la rottura del tendine di Achille al piede destro si è verificato nel corso di una partita di calcio nell'anno 2019 ed in particolare nel dicembre del 2019; era un campo di calcio nella città di Casoria;
preciso che io non ho mai avviato iniziative risarcitorie per la vicenda del 2019; provai solo ad attivare un indennizzo per una polizza assicurativa per i danni occorsi anche al di fuori dell'orario di lavoro, polizza stipulata dal
- 8 - mio datore di lavoro Enel Distribuzioni, ma poi non ho ottenuto nulla, in quanto ho ritirato la richiesta perché la polizza non operava”.
Riportate le dichiarazioni dei testimoni e dell'attore (in sede di libero interrogatorio)
e chiarito che la natura del rapporto intercorrente tra testimoni e danneggiato (padre ed amico) imporrà una quanto mai rigorosa valutazione del quadro probatorio (proprio in ragione del concreto rischio di dichiarazioni compiacenti;
cfr. in tal senso ), a fronte della sostanziale omogeneità della ricostruzione della dinamica del sinistro, non possono non segnalarsi alcune non trascurabili incongruenze ed omissioni, che appaiono, invero, difficilmente giustificabili; invero:
a) appare obiettivamente inverosimile che parte attrice non conservi alcun ricordo in ordine agli interventi manutentivi programmati, al materiale elettrico che si aveva in animo di acquistare ed a quello concretamente acquistato, agli esercizi commerciali visitati;
identiche considerazioni si impongono anche in ordine alle dichiarazioni rese dai testi escussi: appare sicuramente inverosimile che entrambi reiterino le medesime amnesie dell'attore e non sappiano riferire sui negozi visitati e sul materiale acquistato;
ciò, invero, a fronte di una puntuale ed analitica ricostruzione della dinamica del sinistro;
b) vi è una, seppur modesta, contraddizione tra quanto riferito da ciascun testimone in ordine alla presenza dell'altro al momento in cui ebbero a raggiungere la casa dell'attore: il padre ha riferito che il figlio scese di casa in compagnia dell'amico, mentre quest'ultimo ha dichiarato che, al suo arrivo, era già presente il padre.
Il valore probatorio delle dichiarazioni testimoniali deve, tuttavia, essere ponderato anche alla luce del quadro documentale emergente dagli atti di causa, che, invero, depone decisamente e definitivamente per una valutazione di inattendibilità e non credibilità dei testimoni escussi, ciò per le ragioni che si vanno ad esplicitare:
- 9 - ➢ nella lettera di messa in mora (inoltrata a mezzo posta in data 18 agosto 2022 ovvero a distanza di circa 5 mesi dal verificarsi del sinistro, verificatosi il 26 marzo
2022, con guarigione certificata il 02 ottobre 2018) ed in atto di citazione, notificato in data 12 maggio 2023, non viene indicato il nominativo dei testimoni, poi concretamente escussi nel corso del giudizio di primo grado, sebbene persone ovviamente già precedentemente identificate dall'attore (trattandosi, peraltro, del padre e di un amico); orbene l'omessa indicazione delle generalità dei testi, oltre ad integrare una violazione degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in ordine ai contenuti di detta comunicazione (seppur non prevista a pena di inammissibilità della prova testimoniale), si pone in palese contrasto delle comuni regole di buon senso, atteso che la trasmissione di detti nominativi alla compagnia di assicurazione (ancor più in fattispecie generalmente additate a sospetto quale quella in esame, per il coinvolgimento di veicolo non identificato, per l'anomalia della dinamica ed in assenza di intervento di autorità di polizia), consentendo a quest'ultima di acquisire informazioni in ordine alla veridicità del sinistro, avrebbe sicuramente incrementato le possibilità di una definizione in via stragiudiziale della vicenda risarcitoria. Assolutamente irragionevole appare, pertanto, detta omissione che assume in ogni caso significativa rilevanza nell'ambito della valutazione di attendibilità e credibilità dei testi escussi che il giudice è chiamato ad operare, potendo, come nel caso di specie, essere valorizzato, unitamente ad ulteriori circostanze, al fine di addivenire all'affermazione di inidoneità ai fini probatori;
➢ ancor più irragionevole, ingiustificata ed ingiustificabile appare la circostanza che l'attore, in occasione della denunzia/querela depositata in data 17 giugno 2022 presso la Polizia Municipale del abbia totalmente omesso di Controparte_4
indicare il nominativo dei testi escussi nel corso del giudizio di primo grado. Tale omissione, lungi dall'integrare il difetto di un presupposto di legge per l'ammissione
- 10 - della prova, si traduce in un ulteriore elemento atto a severamente minare credibilità ed attendibilità del teste escusso, apparendo del tutto irragionevole che il denunziante, pur a conoscenza dei dati identificativi del testimone, abbia, poi, omesso di fornirli agli organi inquirenti in virtù delle stimolate indagini investigative;
in ordine alla valutazione delle acquisizioni probatorie e, in particolare, delle deposizioni testimoniali, è bene premettere che, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del ON , sul presupposto che il sinistro sia Parte_2
stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa
(esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto» (cfr. Cass. 10762/92; conf. Cass.
8086/95; Cass. 10484/01; Cass. 1234/05; Cass. 4213/2024). E, se la prova che incombe sul danneggiato può fondarsi anche su mere tracce ambientali o su dichiarazioni orali, al fine di evitare frodi assicurative è richiesta anche e soprattutto la verifica della esistenza di una dimostra-zione incontestabile e rigorosa dei presupposti che giustifichino l'intervento risarcitorio del fondo di garanzia: infatti, non va dimenticato, sotto altro, connesso profilo, che l'azione de qua si indirizza nei confronti di un soggetto che riveste una posizione di garanzia a vantaggio della collettività, sicché, proprio perché il soggetto ritenuto responsabile si assume sia rimasto sconosciuto, difficilmente l'impresa assicuratrice può esercitare il proprio diritto di difesa, gravando, di conseguenza, sulla parte che agisce in giudizio l'onere di fornire una prova indiscutibile dell'accadimento dannoso. Altro principio di cui tener conto è quello (anch'esso affermato dalla giurisprudenza di legittimità) secondo cui la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali
- 11 - testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, se non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, può, tuttavia, essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico dell'inattendibilità dei testimoni stessi (in tal senso Cass. 9939/12); l'attore, anche in sede di libero interrogatorio, non ha saputo fornire una spiegazione plausibile a tale omissione, richiamando, irragionevolmente, l'omessa richiesta dei verbalizzanti ovvero una, non dimostrata, frettolosità nella raccolta della denunzia (smentita, invero, dalla meticolosa verbalizzazione);
➢ in occasione dell'accesso al Pronto Soccorso l'attore ha genericamente riferito ai sanitari incaricati di redigere il verbale di essere rimasto coinvolto in un incidente verificatosi per strada, senza, tuttavia, in alcun modo evidenziare il coinvolgimento di autovetture, tanto meno di autovetture non identificate il cui conducente aveva omesso di prestare il dovuto soccorso;
anche la sezione espressamente destinata a raccogliere l'indicazione relativa alla responsabilità di terzi appare irragionevolmente priva di qualsivoglia annotazione, circostanza che lascia immaginare che l'attore non ebbe a riferire circostanze configuranti detta responsabilità; anche in tal caso l'attore non ha saputo, in sede di libero interrogatorio, evidenziare le ragioni alla base di tali lacune ricostruttive, genericamente riferendo di circostanze riferite e non annotate;
➢ la peculiare dinamica narrata in citazione (impatto dello specchietto contro il braccio destro, manovra di arretramento ed impatto determinanti la caduta al suolo) e la natura delle lesioni diagnosticate (rottura sottocutanea del tendine di
Achille a destra), unitamente all'assenza di qualsivoglia ulteriore elemento
(escoriazione e/o edema, contusione) segnalato, rendono priva di significativa valenza indiziaria la documentazione sanitaria, in quanto non valgono ad avvalorare
- 12 - in alcun modo l'ipotesi ricostruttiva secondo cui dette lesioni siano derivate da un sinistro stradale quale quello descritto.
Alla luce delle conclusioni di cui sopra, deve ritenersi fallito il tentativo di parte attrice di fornire adeguata prova dei fatti di causa e, conseguentemente, dei fatti costitutivi dell'obbligo indennitario rivendicato nei confronti della convenuta compagnia;
in particolare, non può dirsi raggiunta una rassicurante prova in ordine alla riconducibilità causale delle lesioni emergenti dalla documentazione sanitaria alla dinamica, come descritta in citazione.
Le obiettive incertezze nella valutazione del materiale istruttorio in atti, unitamente alla tardiva e sicuramente modesta attività difensiva svolta dalla difesa della convenuta, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di , così provvede: Controparte_5
1) rigetta le domande;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 18/11/2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
- 13 -
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11548/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza resa, all'esito della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., in data 11/11/2025 e previa concessione dei termini di cui all'art.189
c.p.c., causa vertente
TRA
, c.f.: elett.te dom.to in Napoli alla P.ZZA Parte_1 C.F._1
AMEDEO n. 15 presso lo studio dell'Avv. IANNICELLI ANDREA, c.f.: , C.F._2
dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti.
- RE
E
nella qualità di impresa designata dal FGVS per la Regione Controparte_1
Campania, c.f.: , elett.te dom.ta in Napoli alla PIAZZA NAZIONALE n. 96, P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. SANTORO MARIO, c.f.: , dal quale è C.F._3
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti.
- Convenuto
Oggetto: lesione personale.
Conclusioni: i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.05.2023, il sig. ha Pt_1
convenuto in giudizio la in qualità di FGVS, per sentirla condannare Controparte_1
al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro asseritamente verificatosi il
26.03.2022 alle ore 11,00 circa in Napoli.
Il sig. ha asserito che, durante l'attraversamento della via Servio Tullio, per Pt_1
raggiungere il marciapiede opposto e proseguire in via LI, ove lo stesso risiedeva, veniva investito da un'autovettura di colore scuro, che sopraggiungeva ad elevata velocità dalla via Adriano.
L'attore ha riferito di aver effettuato un movimento all'indietro, al fine di evitare di essere investito, ma che ciononostante veniva colpito dallo specchietto retrovisore esterno del lato guida della vettura, che lo spingeva a terra e ne causava l'infortunio.
In seguito, lo stesso si sarebbe recato per le prime cure presso il pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Napoli, dove gli veniva diagnosticata la rottura sottocutanea del tendine di Achille, per cui il giorno seguente veniva sottoposto ad un intervento di tenorrafia percutanea con Tenolig, a cui faceva seguito una terapia fisica di recupero funzionale.
Pertanto, l'attore sporgeva denuncia querela contro ignoti presso la Polizia Locale di
Napoli il 17.06.2022 ed effettuava richiesta di risarcimento sia alle Controparte_1
quale impresa designata dal F.G.V.S., che alla Consap.
- 2 - Il sig. ha evidenziato la permanenza di un danno biologico nella misura del Pt_1
10% all'esito della stabilizzazione dei postumi, ed ha lamentato una ITT di 30 giorni, ITP al 50% di 30 giorni ed ITP al 25% di 40 giorni. Pertanto, ha chiesto il risarcimento dei danni subiti.
Ha segnalato, altresì, il verificarsi di un pregresso infortunio, quale la rottura del tendine di Achille al piede destro, nel corso di una partita di calcio nel dicembre 2019, che avrebbe determinato un preesistente danno biologico del 9%.
Costituitasi in giudizio, la in qualità di FGVS, ha impugnato le avverse Controparte_1
pretese, ritenute infondate, ed ha rilevato:
➢ l'inammissibilità/improponibilità della domanda attorea, alla luce della mancata prova della tempestiva proposizione della denuncia querela e dell'esito negativo delle indagini volte ad identificare il veicolo investitore;
➢ l'indeterminatezza e conseguente nullità dell'atto introduttivo ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c.;
➢ la carenza di legittimazione passiva della convenuta compagnia Assicurativa
che non risulterebbe correttamente evocata Controparte_2
in giudizio ai sensi dell'art. 283 C.D.A., in assenza della prova del fatto che l'evento sia avvenuto ad opera di un veicolo sfornito di polizza;
➢ nel merito, ha eccepito la carenza della prova in ordine al nesso di causalità danno-evento ed al danno biologico.
In via subordinata, ha chiesto la rimodulazione del quantum rispetto alle pretese di aprte attrice.
Ammessa ed espletata prova testimoniale all'udienza del 5.02.2024 (testi Tes_1
, collega ed amico, e , padre dell'attore) unitamente al libero
[...] Testimone_2
interrogatorio dell'attore, la causa, in assenza di ulteriore attività istruttoria, con
- 3 - ordinanza del 18.02.2025, veniva rinviata all'udienza del 10.11.2025 per il passaggio in decisione, con i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
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Preliminarmente va rigettata l'eccezione, sollevata dalla convenuta compagnia, circa l'eccepita nullità dell'atto di citazione, atteso che quest'ultimo contiene elementi atti a consentire l'idonea individuazione di causa petendi e petitum.
Ciò chiarito, occorre passare in rassegna in primo luogo l'attività deduttiva e, successivamente, valutare l'idoneità del materiale istruttorio acquisito in corso di causa a supportare la prova del fatto storico come descritto in citazione, ove si assume che, nelle circostanza di tempo e di luogo descritte, il signor sarebbe stato “investito” Pt_1
da un'autovettura non identificata, che si dava, poi, alla fuga;
viene, però, successivamente operata una precisazione: il , avvedutosi dell'auto in arrivo e per Pt_1
sfuggire all'investimento, avrebbe fatto un movimento all'indietro, senza, tuttavia, riuscire ad evitare l'impatto contro lo specchietto retrovisore esterno del lato guida dell'autovettura, impatto che lo avrebbe fatto rovinare a terra.
In ragione del movimento all'indietro e della caduta conseguente al contatto contro lo specchietto, il avrebbe, poi, subito le lesioni descritte in citazione ovvero la Pt_1
rottura sottocutanea del tendine di Achille.
Ciò premesso, occorre interrogarsi sulle risultanze dell'istruttoria espletata nel corso dell'udienza del 5.02.2024.
L'attore, sig. , ha dichiarato quanto segue, in sede di libero Parte_1
interrogatorio: “All'epoca dei fatti di causa io lavoravo e lavoro ancora come tecnico per
Enel Distribuzione;
in particolare ero e sono un lavoratore subordinato;
il sinistro si verificò di sabato ed io al momento del sinistro ero in compagnia di mio padre, Tes_2
, nonché del signor , un mio amico e collega di Enel Distribuzione;
era
[...] CP_3
mattina tra le 10 e le 11; all'epoca dei fatti io vivevo in via LI insieme a mia
- 4 - moglie e non con i miei genitori;
quella mattina io, mio padre ed il signor Testimone_2
eravamo andati a fare un servizio; preciso che quella mattina mio padre Testimone_1
ed il signor erano venuti sotto casa mia autonomamente;
entrambi vennero con la propria auto;
tutti e tre, riunitici, ci recammo a via Epomeo, a piedi; ricordo che dovevamo acquistare del materiale elettrico per alcuni interventi che dovevamo fare a casa mia;
non ricordo con precisione di quale materiale si trattasse né ricordo presso quale esercizio commerciale ci recammo, ma di sicuro ci recammo a via Epomeo; mi serviva una mano sia da mio padre che da parte di , il quale è anche un buon elettricista, ma, ripeto, non ricordo quale intervento dovessimo effettuare; fatti gli acquisti, ma, ripeto, non ricordo cosa acquistammo, ritornammo a casa;
procedevamo a piedi o lungo via Servio Tullio sul lato destro avendo di fronte via Adriano e sulla sinistra via LI;
superammo il campo da tennis ivi allocato ed, in prossimità delle strisce pedonali, iniziammo ad attraversare la strada su dette strisce;
io ero davanti mentre mio padre ed il signor erano dietro;
iniziato l'attraversamento verso il lato Testimone_1
opposto in direzione dell'imbocco di via LI, arrivato quasi al centro della strada, vidi arrivare dal mio lato destro (ovvero da via Adriano) una autovettura, di cui non ricordo né il modello né le dimensioni, ricordo solo che era di colore scuro;
questa auto non rallentava, quindi, istintivamente cercare di arretrare, senza, però riuscirci, perché
l'autovettura in questione mi colpì sul braccio destro con lo specchietto retrovisore del lato guida; per effetto di tale urto feci un balzo all'indietro e, poggiando il piede sinistro a terra, sentì un forte dolore alla gamba e mi ritrovai a terra dolorante;
l'auto non si fermò e scappo via;
io avevo un forte dolore, fui soccorso da mio padre e dall'amico; io non riuscivo a camminare in autonomia; mi fecero rialzare ed, aiutato da loro, che mi sostenevano sotto le spalle, arrivai al lato opposto della strada;
a questo punto mio padre andò a prendere la propria autovettura, che avevo parcheggiato sotto la mia casa, e ci accompagnò all'Ospedale Fatebenefratelli di via Manzoni;
anche il mio
- 5 - amico venne in Ospedale con noi; io mi sedetti davanti al lato passeggero;
arrivato in Ospedale ed accertata la rottura del tendine, vista l'assenza di posti liberi, mi dissero di ripresentarmi il giorno dopo;
infatti il giorno successivo mi sono ricoverato per operarmi;
preciso che quando arrivai in Ospedale ho riferito al personale sanitario che ero stato investito da una auto pirata ma non so dire perché nulla sia stato segnalato in detti referti in ordine alla responsabilità di terzi;
preciso che nell'anamnesi della cartella clinica ho riferito che il sinistro derivava da un sinistro stradale, ma non emerge che derivò da un sinistro provocato da veicolo pirata. Sono stato ricoverato due o tre giorni e poi sono ritornato a casa;
non sono uscito di casa per circa 3 o 4 mesi, o meglio uscivo solo per fare le medicazioni;
non appena guarito sono andato a fare la denunzia alla Polizia Municipale; preciso che la denunzia fu fatta in fretta e furia dal personale della Polizia Municipale e neppure mi chiesero di indicare i testimoni che avevano assistito al sinistro oggetto di causa”.
Il primo teste escusso, signor , ha dichiarato: “preciso che io sono Testimone_1
amico e collega di lavoro del signor;
io ho assistito al sinistro oggetto di causa che Pt_1
si è verificato nel marzo di due anni fa in Napoli di mattina alla via Servio Tullio;
sia io che il signor lavoriamo per Enel Distribuzione;
al momento del sinistro era Pt_1
presente, oltre me e l'attore, il padre di quest'ultimo, il signor;
il sinistro si Testimone_2
verificò verso metà mattinata;
all'epoca dei fatti io vivevo sempre ad Arzano; era di sabato e entrambi non lavoravamo;
quella mattina io avevo appuntamento con Pt_1
in quanto dovevamo fare delle commissioni a via Epomeo. Io raggiunsi casa
[...]
del signor con la mia auto e la parcheggiai;
quando arrivai il papà di Parte_1
già era lì; tutti e tre andammo a fare questa commissione a via Epomeo. Pt_1
Andammo a piedi, io mi occupo di lavori elettrici ed io dovevo dare dei consigli a
su alcuni acquisti che doveva effettuare;
non mi ricordo in quali negozi siamo Pt_1
andati, né ricordo quali materiali dovessimo acquistare; andammo nei negozi ma non
- 6 - facemmo nessun acquisto; si doveva acquistare materiale elettrico, ma non so essere più preciso, che in ogni caso non fu acquistato; reduci dai tentativi di acquisto non concretizzatisi, tutti e tre stavamo facendo ritorno all'abitazione del signor Pt_1
; percorrevamo via Servio Tullio sul lato destro avendo lo sguardo rivolto verso via
[...]
Adriano, superato il circolo di Padel ed in corrispondenza delle strisce pedonali, iniziammo ad attraversarle;
io ed il padre di eravamo dietro a che Pt_1 Pt_1
iniziò l'attraversamento prima di noi;
attraversata la prima corsia e nel mentre Pt_1
vi apprestava ad attraversa la seconda corsia in direzione di via LI, arrivò una autovettura che procedeva ad alta velocità da via Adriano;
era una macchina, ma non ricordo né il modello, era una macchina di medie dimensioni;
questa autovettura andò ad impattare con il proprio specchietto retrovisore lato guida contro il braccio destro del signor;
per effetto di questo impatto il signor cadde a Parte_1 Parte_1
terra ed iniziò a lamentarsi che gli faceva male la gamba;
io ed il padre lo aiutammo a rialzarsi e lo porto sul marciapiede opposto;
il padre di aveva l'auto Pt_1
parcheggiata a via LI, lo mettemmo in auto e lo accompagnammo in Ospedale;
il signor fu fatto sedere avanti”. Pt_1
Il secondo teste escusso, sig. , padre dell'attore, ha dichiarato: “sono il Testimone_2
padre di , all'epoca dei fatti ero pensionato e vivevo presso la stessa Parte_1
abitazione sita in via Nerva;
ho assistito al sinistro che si è verificato in Napoli alla via
Servio Tullio nel mese di marzo 2022, mi sembra fosse il 26, era di sabato mattina verso le 11:00; oltre me era presente anche il signor;
preciso che via Nerva e via Testimone_1
LI distano circa cento metri;
io scesi da casa mia e, sebbene distante centro metri da me, raggiunsi casa sua con la macchina;
parcheggiai l'auto sotto casa sua;
io chiamai al telefono e lui scese da casa insieme al suo amico , che Pt_1 Testimone_1
già lo aveva raggiunto; tutti e tre dovevamo recarci a via Epomeo a fare delle commissioni; non ricordo quali commissioni dovessimo fare, mi sembra che inerissero ad
- 7 - alcuni lavori da farsi a casa di , piccoli interventi di manutenzione, ma niente di Pt_1
particolare, anche il signor doveva dare una mano a fare questi servizi;
siamo Tes_1
andati a via Epomeo, ma non ricordo quali esercizi commerciali abbiamo visitato; non ricordo se furono o meno fatti degli acquisti; di ritorno a via Epomeo procedevamo lungo via Servio Tullio in direzione di via LI, avendo come riferimento via
Adriano, procedevamo lungo il marciapiede di destra;
arrivati quasi in corrispondenza di via LI, iniziammo ad attraversare la strada sulle strisce pedonali;
mio figlio era davanti di qualche metro rispetto a me ed il signor , mio figlio aveva già iniziato Tes_1
ad attraversare la corsia opposta quando vidi arrivare una autovettura da via Adriano verso via Epomeo che andò, procedendo ad alta velocità, ad investire mio figlio;
in particolare lo colpì alla mano destra con lo specchietto retrovisore lato guida;
per effetto di questo urto e per evitare di essere investito mio figlio ruotò su se stesso per il colpo ricevuto e cadde a terra;
urlava per il forte dolore;
lo aiutammo a rialzarsi e lo portammo sul marciapiede, dopodiché io andai a prendere la mia autovettura a via LI e lo portammo al Pronto Soccorso dell'Ospedale Fatebenefratelli;
anche il signor Tes_1
venne con noi;
mio figlio si sedette avanti;
io non sono entrato al Pronto Soccorso con mio figlio;
non fu ricoverato in quanto non c'era disponibilità di posti;
in passato mio figlio si era rotto anche l'altro tendine d'Achille ma non ricordo le cause e le circostanze;
non so che attività sportive svolga mio figlio;
l'auto investitrice non si fermò e scappò; era un'auto scura non di grossa cilindrata, ma non so dire il modello”.
A questo punto viene nuovamente interrogato il signor , parte attrice, il quale Pt_1
dichiara: “preciso che la rottura del tendine di Achille al piede destro si è verificato nel corso di una partita di calcio nell'anno 2019 ed in particolare nel dicembre del 2019; era un campo di calcio nella città di Casoria;
preciso che io non ho mai avviato iniziative risarcitorie per la vicenda del 2019; provai solo ad attivare un indennizzo per una polizza assicurativa per i danni occorsi anche al di fuori dell'orario di lavoro, polizza stipulata dal
- 8 - mio datore di lavoro Enel Distribuzioni, ma poi non ho ottenuto nulla, in quanto ho ritirato la richiesta perché la polizza non operava”.
Riportate le dichiarazioni dei testimoni e dell'attore (in sede di libero interrogatorio)
e chiarito che la natura del rapporto intercorrente tra testimoni e danneggiato (padre ed amico) imporrà una quanto mai rigorosa valutazione del quadro probatorio (proprio in ragione del concreto rischio di dichiarazioni compiacenti;
cfr. in tal senso ), a fronte della sostanziale omogeneità della ricostruzione della dinamica del sinistro, non possono non segnalarsi alcune non trascurabili incongruenze ed omissioni, che appaiono, invero, difficilmente giustificabili; invero:
a) appare obiettivamente inverosimile che parte attrice non conservi alcun ricordo in ordine agli interventi manutentivi programmati, al materiale elettrico che si aveva in animo di acquistare ed a quello concretamente acquistato, agli esercizi commerciali visitati;
identiche considerazioni si impongono anche in ordine alle dichiarazioni rese dai testi escussi: appare sicuramente inverosimile che entrambi reiterino le medesime amnesie dell'attore e non sappiano riferire sui negozi visitati e sul materiale acquistato;
ciò, invero, a fronte di una puntuale ed analitica ricostruzione della dinamica del sinistro;
b) vi è una, seppur modesta, contraddizione tra quanto riferito da ciascun testimone in ordine alla presenza dell'altro al momento in cui ebbero a raggiungere la casa dell'attore: il padre ha riferito che il figlio scese di casa in compagnia dell'amico, mentre quest'ultimo ha dichiarato che, al suo arrivo, era già presente il padre.
Il valore probatorio delle dichiarazioni testimoniali deve, tuttavia, essere ponderato anche alla luce del quadro documentale emergente dagli atti di causa, che, invero, depone decisamente e definitivamente per una valutazione di inattendibilità e non credibilità dei testimoni escussi, ciò per le ragioni che si vanno ad esplicitare:
- 9 - ➢ nella lettera di messa in mora (inoltrata a mezzo posta in data 18 agosto 2022 ovvero a distanza di circa 5 mesi dal verificarsi del sinistro, verificatosi il 26 marzo
2022, con guarigione certificata il 02 ottobre 2018) ed in atto di citazione, notificato in data 12 maggio 2023, non viene indicato il nominativo dei testimoni, poi concretamente escussi nel corso del giudizio di primo grado, sebbene persone ovviamente già precedentemente identificate dall'attore (trattandosi, peraltro, del padre e di un amico); orbene l'omessa indicazione delle generalità dei testi, oltre ad integrare una violazione degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in ordine ai contenuti di detta comunicazione (seppur non prevista a pena di inammissibilità della prova testimoniale), si pone in palese contrasto delle comuni regole di buon senso, atteso che la trasmissione di detti nominativi alla compagnia di assicurazione (ancor più in fattispecie generalmente additate a sospetto quale quella in esame, per il coinvolgimento di veicolo non identificato, per l'anomalia della dinamica ed in assenza di intervento di autorità di polizia), consentendo a quest'ultima di acquisire informazioni in ordine alla veridicità del sinistro, avrebbe sicuramente incrementato le possibilità di una definizione in via stragiudiziale della vicenda risarcitoria. Assolutamente irragionevole appare, pertanto, detta omissione che assume in ogni caso significativa rilevanza nell'ambito della valutazione di attendibilità e credibilità dei testi escussi che il giudice è chiamato ad operare, potendo, come nel caso di specie, essere valorizzato, unitamente ad ulteriori circostanze, al fine di addivenire all'affermazione di inidoneità ai fini probatori;
➢ ancor più irragionevole, ingiustificata ed ingiustificabile appare la circostanza che l'attore, in occasione della denunzia/querela depositata in data 17 giugno 2022 presso la Polizia Municipale del abbia totalmente omesso di Controparte_4
indicare il nominativo dei testi escussi nel corso del giudizio di primo grado. Tale omissione, lungi dall'integrare il difetto di un presupposto di legge per l'ammissione
- 10 - della prova, si traduce in un ulteriore elemento atto a severamente minare credibilità ed attendibilità del teste escusso, apparendo del tutto irragionevole che il denunziante, pur a conoscenza dei dati identificativi del testimone, abbia, poi, omesso di fornirli agli organi inquirenti in virtù delle stimolate indagini investigative;
in ordine alla valutazione delle acquisizioni probatorie e, in particolare, delle deposizioni testimoniali, è bene premettere che, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del ON , sul presupposto che il sinistro sia Parte_2
stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa
(esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto» (cfr. Cass. 10762/92; conf. Cass.
8086/95; Cass. 10484/01; Cass. 1234/05; Cass. 4213/2024). E, se la prova che incombe sul danneggiato può fondarsi anche su mere tracce ambientali o su dichiarazioni orali, al fine di evitare frodi assicurative è richiesta anche e soprattutto la verifica della esistenza di una dimostra-zione incontestabile e rigorosa dei presupposti che giustifichino l'intervento risarcitorio del fondo di garanzia: infatti, non va dimenticato, sotto altro, connesso profilo, che l'azione de qua si indirizza nei confronti di un soggetto che riveste una posizione di garanzia a vantaggio della collettività, sicché, proprio perché il soggetto ritenuto responsabile si assume sia rimasto sconosciuto, difficilmente l'impresa assicuratrice può esercitare il proprio diritto di difesa, gravando, di conseguenza, sulla parte che agisce in giudizio l'onere di fornire una prova indiscutibile dell'accadimento dannoso. Altro principio di cui tener conto è quello (anch'esso affermato dalla giurisprudenza di legittimità) secondo cui la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali
- 11 - testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, se non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, può, tuttavia, essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico dell'inattendibilità dei testimoni stessi (in tal senso Cass. 9939/12); l'attore, anche in sede di libero interrogatorio, non ha saputo fornire una spiegazione plausibile a tale omissione, richiamando, irragionevolmente, l'omessa richiesta dei verbalizzanti ovvero una, non dimostrata, frettolosità nella raccolta della denunzia (smentita, invero, dalla meticolosa verbalizzazione);
➢ in occasione dell'accesso al Pronto Soccorso l'attore ha genericamente riferito ai sanitari incaricati di redigere il verbale di essere rimasto coinvolto in un incidente verificatosi per strada, senza, tuttavia, in alcun modo evidenziare il coinvolgimento di autovetture, tanto meno di autovetture non identificate il cui conducente aveva omesso di prestare il dovuto soccorso;
anche la sezione espressamente destinata a raccogliere l'indicazione relativa alla responsabilità di terzi appare irragionevolmente priva di qualsivoglia annotazione, circostanza che lascia immaginare che l'attore non ebbe a riferire circostanze configuranti detta responsabilità; anche in tal caso l'attore non ha saputo, in sede di libero interrogatorio, evidenziare le ragioni alla base di tali lacune ricostruttive, genericamente riferendo di circostanze riferite e non annotate;
➢ la peculiare dinamica narrata in citazione (impatto dello specchietto contro il braccio destro, manovra di arretramento ed impatto determinanti la caduta al suolo) e la natura delle lesioni diagnosticate (rottura sottocutanea del tendine di
Achille a destra), unitamente all'assenza di qualsivoglia ulteriore elemento
(escoriazione e/o edema, contusione) segnalato, rendono priva di significativa valenza indiziaria la documentazione sanitaria, in quanto non valgono ad avvalorare
- 12 - in alcun modo l'ipotesi ricostruttiva secondo cui dette lesioni siano derivate da un sinistro stradale quale quello descritto.
Alla luce delle conclusioni di cui sopra, deve ritenersi fallito il tentativo di parte attrice di fornire adeguata prova dei fatti di causa e, conseguentemente, dei fatti costitutivi dell'obbligo indennitario rivendicato nei confronti della convenuta compagnia;
in particolare, non può dirsi raggiunta una rassicurante prova in ordine alla riconducibilità causale delle lesioni emergenti dalla documentazione sanitaria alla dinamica, come descritta in citazione.
Le obiettive incertezze nella valutazione del materiale istruttorio in atti, unitamente alla tardiva e sicuramente modesta attività difensiva svolta dalla difesa della convenuta, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di , così provvede: Controparte_5
1) rigetta le domande;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 18/11/2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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