Ordinanza cautelare 25 settembre 2025
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01226/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03997/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3997 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Canonici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato prot. P-NA/L/ Q/2022/102758, non notificato, conosciuto in data 08.05.2025 a seguito di comunicazione della Prefettura di Napoli - S.U.I., prot. 186685; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. BI AF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, cittadino del Bangladesh, ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Napoli ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato (prot. P-NA/L/Q/2022/102758), rilasciato in suo favore in data 4 agosto 2022 su istanza della società "Carotenuto Costruzioni S.r.l." nell'ambito della programmazione dei flussi d'ingresso per l'anno 2022.
Il ricorrente espone di essere regolarmente entrato in Italia in data 9 aprile 2023, munito di visto d'ingresso, ma di non aver potuto perfezionare il rapporto di lavoro a causa dell'improvvisa e ingiustificata irreperibilità del datore di lavoro proponente, con conseguente impossibilità di sottoscrivere il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione.
Evidenzia, tuttavia, di aver agito in piena buona fede e di essersi prontamente attivato per reperire una nuova occupazione, riuscendo a farsi assumere dalla società "MIMA&CO S.r.l.s." con rapporto di lavoro a tempo determinato avviato in data 5 novembre 2024 e successivamente rinnovato in data 23 maggio 2025, come da documentazione UniLav e buste paga versate in atti.
Asserisce, ancora, di aver avuto conoscenza del provvedimento di revoca, a suo dire mai notificatogli personalmente, solo in data 8 maggio 2025, a seguito di una comunicazione della Prefettura in risposta a una precedente istanza del suo difensore volta a conoscere lo stato del procedimento.
Avverso tale provvedimento, ha quindi proposto il presente gravame, notificato in data 4 luglio 2025, affidandolo alle seguenti censure:
Mancata notifica del provvedimento e tempestività del ricorso: si sostiene che il termine per l'impugnazione non possa che decorrere dalla data di effettiva conoscenza dell'atto (8 maggio 2025), rendendo così il ricorso tempestivo, in quanto la notifica del provvedimento sarebbe stata verosimilmente effettuata al solo datore di lavoro, resosi irreperibile.
Violazione degli artt. 1 e 2 della L. 241/90 e dell'art. 97 Cost.: si duole dell'abnorme lasso temporale intercorso tra il rilascio del nulla osta (agosto 2022) e la sua tardiva revoca, che avrebbe consolidato il legittimo affidamento del lavoratore, rendendo l'atto gravato sproporzionato e quasi punitivo nei confronti di un soggetto incolpevole.
Eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta: si contesta all'Amministrazione di aver errato nel non considerare la buona fede del ricorrente e, soprattutto, la circostanza sopravvenuta e decisiva del reperimento di una nuova e stabile occupazione lavorativa, elemento che avrebbe imposto una diversa e più approfondita valutazione della sua posizione, in linea con la giurisprudenza consolidata di questo stesso Tribunale.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale ha eccepito in via pregiudiziale l'irricevibilità del ricorso per tardività e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto per infondatezza. In particolare, la difesa erariale ha sostenuto la piena legittimità della revoca, quale atto dovuto a seguito del riscontro di plurime carenze documentali e della mancata presentazione del datore di lavoro alla convocazione per la firma del contratto di soggiorno. Ha inoltre contestato la possibilità di un "subentro" da parte di un nuovo datore di lavoro, istituto ritenuto applicabile solo in via eccezionale e non nel caso di specie.
Con ordinanza n. 3997 del 25 settembre 2025, il Collegio ha accolto l'istanza cautelare, sospendendo l'efficacia del provvedimento impugnato e fissando l'udienza per la trattazione del merito.
In vista dell'udienza pubblica, le parti hanno depositato memorie insistendo nelle rispettive tesi. La causa è stata quindi trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 18 febbraio 2025.
2.- In via preliminare, onde ricostruire il quadro normativo di riferimento, il Collegio rammenta che la materia dell'ingresso e del soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di lavoro subordinato è disciplinata dal D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'Immigrazione - T.U.I.) e dal relativo regolamento di attuazione. La procedura ordinaria, delineata dall'art. 22 del T.U.I., è incentrata sul rilascio di un nulla osta da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione (S.U.I.), a seguito di una richiesta del datore di lavoro e previa verifica dei requisiti di legge.
Con il Decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73, il legislatore ha introdotto, all'art. 42, una procedura semplificata e accelerata per le domande presentate nell'ambito dei c.d. "Decreti Flussi". Tale norma, al fine di snellire le tempistiche, consente il rilascio del nulla osta anche prima del completamento di tutte le verifiche, rinviandole a una fase successiva, ovvero alla convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. La stessa disposizione, tuttavia, prevede espressamente al comma 2 che:
"Al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso".
Tra le cause che possono condurre alla revoca, l'art. 22, comma 5-ter, del T.U.I., introdotto dal D.lgs. n. 109/2012, stabilisce che il nulla osta "è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore".
Su tale impianto normativo si è innestato un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, anche di questa Sezione, volto a contemperare il rigore formale delle disposizioni con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.).
In particolare, si è affermato il principio secondo cui, a fronte della revoca del nulla osta per cause non imputabili al lavoratore straniero (quale l'indisponibilità del datore di lavoro originario), l'Amministrazione ha l'onere di valutare le circostanze sopravvenute che dimostrino la buona fede e l'effettivo inserimento socio-lavorativo dell'interessato.
Come più volte statuito da questo Tribunale, infatti: "nel caso di buona fede del cittadino straniero - il cui nulla osta sia stato oggetto di revoca- e della dimostrazione da parte dello stesso di aver medio tempore conseguito una effettiva nuova occasione lavorativa, si determini una particolare condizione soggettiva che merita di essere tutelata, nel rispetto del principio di proporzionalità e di ragionevolezza, e ciò considerato anche il lungo lasso di tempo trascorso dopo l’ingresso del lavoratore in Italia sulla base del nulla osta rilasciato e il comprovato inserimento del cittadino straniero nella vita economica e sociale - di cui è prova l’esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di altro datore, come da documentazione in atti (cfr. sul punto Tar Campania, sent. n. 1572 del 2025; cfr. anche Cons. di Stato, sent. n. 1977 del 2025)".
Tale orientamento, condiviso anche dal Consiglio di Stato, mira a evitare che l'azione amministrativa assuma un carattere meramente sanzionatorio nei confronti di un soggetto incolpevole, valorizzando di contro l'interesse pubblico alla regolarizzazione di chi, entrato legalmente nel territorio nazionale, contribuisce attivamente alla vita economica del Paese. L'automatismo espulsivo, in tali contesti, è stato ritenuto in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, che impongono un accertamento in concreto della situazione e degli interessi coinvolti.
In un'altra recente pronuncia, questo stesso Tribunale ha precisato che, a fronte di tali sopravvenienze, l'Amministrazione: "avrebbe dovuto valutare la possibilità di rilasciare al ricorrente un permesso per attesa occupazione o altro titolo di soggiorno in considerazione del fatto che il cittadino straniero, in sede procedimentale, aveva rappresentato di aver acquisito una nuova occasione di lavoro" (TAR Campania - Napoli num. 1572/2025).
Ne consegue che l'esercizio del potere di revoca non può essere meramente automatico, dovendo piuttosto essere preceduto da un'istruttoria completa che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti, inclusi quelli sopravvenuti che attengono alla sfera giuridica del lavoratore e che dimostrano il suo positivo percorso di integrazione.
3.- Tanto chiarito in limine, passando alla disamina del merito, deve essere innanzitutto esaminata l'eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività, sollevata dalla difesa erariale. L'Avvocatura dello Stato sostiene che il provvedimento di revoca, emesso il 27 dicembre 2024, sia stato notificato in data 30 dicembre 2024 all'indirizzo PEC avv.francescomocerino@pec.it. Poiché il ricorso è stato notificato solo il 4 luglio 2025, esso sarebbe stato proposto ben oltre il termine decadenziale di 60 giorni.
L'eccezione è infondata e deve essere respinta.
Ai sensi dell'art. 41, comma 2, del c.p.a., il termine per l'impugnazione decorre dalla notificazione, comunicazione o "piena conoscenza" dell'atto. L'onere di provare il perfezionamento della notifica e, quindi, il momento da cui far decorrere il termine, grava sull'Amministrazione che eccepisce la tardività. Nel caso di specie, l'Amministrazione ha prodotto una ricevuta di avvenuta consegna del provvedimento a un indirizzo di posta elettronica certificata. Tuttavia, non ha fornito alcuna prova circa la riferibilità di tale indirizzo all'odierno ricorrente al momento della notifica. Dagli atti emerge, infatti, che tale indirizzo appartiene a un legale che aveva curato la fase iniziale della procedura per conto del datore di lavoro originario e non del lavoratore.
In assenza di una prova certa sulla riconducibilità del domicilio digitale utilizzato per la notifica alla sfera di conoscibilità del destinatario finale dell'atto, la mera attestazione di consegna a una casella PEC non è sufficiente a far ritenere integrato il requisito della "piena conoscenza". Come già anticipato da questo Tribunale in sede cautelare: "l’eccezione di tardività del ricorso proposta dalla amministrazione non appare fondata in mancanza di una prova della effettiva consegna delle comunicazioni indirizzate agli indirizzi informatici delle parti".
Pertanto, il termine per l'impugnazione deve farsi decorrere dalla data in cui il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza dell'atto, che egli indica, senza specifica contestazione sul punto, nell'8 maggio 2025. Il ricorso, notificato il 4 luglio 2025, risulta quindi tempestivo.
4.- Appurata la tempestività del gravame, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il provvedimento impugnato si fonda sulla constatazione che, in sede di convocazione per la firma del contratto di soggiorno, sono emerse plurime carenze, tra cui la mancata presenza del datore di lavoro e l'assenza di documentazione essenziale, quale l'asseverazione sulla capacità economica. L'Amministrazione ha quindi ritenuto di dover procedere alla revoca del nulla osta, quale atto dovuto ai sensi della normativa vigente.
Tale approccio, sebbene formalmente corretto, si rivela viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
È pacifico e documentalmente provato che il ricorrente, entrato legalmente in Italia, si sia trovato nell'impossibilità di finalizzare il rapporto di lavoro per l'inadempimento del datore di lavoro originario, causa a lui palesemente non imputabile. È altresì provato che, anziché rimanere in una condizione di inerzia, egli si sia attivato con successo per reperire una nuova opportunità lavorativa, come attestato dalla documentazione prodotta (modelli UniLav e buste paga).
Questa circostanza fattuale, sopravvenuta ma decisiva, non poteva essere ignorata dall'Amministrazione. Il provvedimento di revoca, viceversa, si fonda esclusivamente sulla constatazione del fallimento della procedura originaria, omettendo qualsiasi valutazione sull'attuale condizione del ricorrente e sul suo comprovato inserimento nel tessuto economico e sociale. Tale omissione istruttoria vizia il provvedimento per eccesso di potere sotto i profili della carenza di motivazione e dell'illogicità manifesta.
L'Amministrazione, difatti, non ha operato quel bilanciamento di interessi che la giurisprudenza, anche di questa Sezione, ritiene doveroso in fattispecie analoghe. Anziché applicare in modo automatico e meccanicistico la sanzione della revoca, essa avrebbe dovuto considerare la nuova situazione lavorativa, valutando la possibilità di consentire la regolarizzazione della posizione dello straniero. Come affermato dal Collegio in un caso analogo: "In questi casi, l’amministrazione deve valutare la possibilità di rilasciare a favore del lavoratore un diverso titolo di soggiorno che gli consenta una regolare permanenza nel territorio dello stato, in presenza di requisiti soggettivi ed oggettivi in capo allo stesso" (TAR Campania - Napoli num. 7323/2025).
L'approccio rigido e formalistico seguito dalla Prefettura, che si trincera dietro la non previsione generale di un "subentro" di un nuovo datore di lavoro, si traduce in una misura sproporzionata e irragionevole, che finisce per punire il lavoratore in buona fede per colpe altrui, frustrando il suo legittimo affidamento e disperdendo un'integrazione già positivamente avviata. Ciò contrasta non solo con i principi di buon andamento, ma anche con la stessa ratio della normativa sui flussi, consistente nel rispondere alle esigenze del mercato del lavoro nazionale, favorendo l'incontro tra domanda e offerta in un quadro di legalità.
In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato. L'Amministrazione dovrà, pertanto, riesaminare la posizione del ricorrente alla luce dei principi qui affermati e della situazione di fatto emersa, tenendo in debito conto il nuovo rapporto di lavoro regolarmente instaurato, in ossequio al principio secondo cui: "il reperimento di un nuovo lavoro, costituisce una sopravvenienza rilevante di cui, come da giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia, l’amministrazione deve tener conto in sede di riesame della situazione del ricorrente, in ossequio al principio di buona fede e di favor per il lavoratore e secondo quanto previsto dall’art. 5 del TU immigrazione" (TAR Campania - Napoli num. 7512/2025).
5.- Le spese di lite, considerata la peculiarità della vicenda e l'evoluzione giurisprudenziale, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione;
spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI DE, Presidente
OC Vampa, Primo Referendario
BI AF, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI AF | TI DE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.