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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/06/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Anna CARBONARA Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7319 del R.G.2022, avente ad oggetto
separazione giudiziale,
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Masini Giuseppe come da mandato in Parte_1
atti,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Frascella Rosario, come da Controparte_1
mandato in atti,
RESISTENTE
NONCHÈ
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/12/2022 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
in data 28.09.2002 in ZZ (TA) con e che dalla loro unione erano Controparte_1
nati i figli e , rispettivamente l'8.10.1998 ed il 14.09.2006, chiedeva Per_1 Per_2
pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Costituendosi in giudizio, la parte convenuta non si opponeva alla richiesta di separazione,
ma contestava le avverse deduzioni.
Adottati i provvedimenti presidenziali e nominato il Giudice istruttore, all'udienza del
14.05.2025 le parti, comparse personalmente, dichiaravano di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della loro separazione.
L'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione può essere chiesta quando si verificano,
anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere
intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla
educazione della prole”, dispone che il Giudice pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiara a quale dei coniugi essa sia addebitabile in ragione di condotte contrarie ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalle deduzioni difensive delle parti si evince che nel rapporto coniugale in oggetto, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si
è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco coniugale ha, evidentemente, assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della convivenza ed anzi destinati a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi.
2 Per quanto riguarda i provvedimenti di natura accessoria relativi alla prole, occorre dare atto che all'udienza del 14.05.2025 le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo,
allegato al verbale di udienza, comprensivo di un trasferimento immobiliare per come ivi indicato.
Non resta al Tribunale che prendere atto della volontà dei coniugi, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica delle convenzioni innanzi indicate.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa tra e , Parte_1 Controparte_1
così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] Parte_1
e , nato a [...] il [...] , uniti in matrimonio in ZZ (TA) Controparte_1
il 28.09.2002 con atto trascritto nell'apposito registro al n. 39, parte II, serie A, anno
2002;
2) ordina la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile competente per le annotazioni e le incombenze di legge;
3) disciplina le condizioni della separazione in conformità a quelle concordate e trasfuse nell'accordo di separazione allegato al verbale dell'udienza del 14.05.2025,
comprensivo del trasferimento immobiliare come ivi indicato, qui da intendersi come integralmente trascritte e riportate;
4) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso il 30.05.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale
3 di Taranto.
Il Presidente est.
Dott. Martino Casavola
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