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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 27/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 21/05/2013 al n. 2164/2013
R.G., promossa con atto di citazione
DA
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. GIOSUE' CATALDO, elettivamente domiciliata in VIA
VIANI 3 46100 MANTOVA, presso il difensore avv. GIOSUE' CATALDO;
- (C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2
degli avv. BINELLI CARLO e BINELLI MATTEO, elettivamente domiciliato in VIA BERTANI 68 46100 MANTOVA, presso il difensore avv. BINELLI
CARLO
attori
CONTRO - (C.F. ) ed Controparte_1 C.F._3 [...]
(C.F. ), difesi dall'avv. Controparte_2 C.F._4
MAURO MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliati in GALLERIA SAN
MAURIZIO, 1 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. MAURO MARIA
GRAZIA
convenuti avente per oggetto: Divisione di beni caduti in successione,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
25/03/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per : “I Procuratori delle Parti Parte_1
confermano innanzitutto che è intervenuto tra le Parti tutte un accordo
divisionale e che pendono già trattative avanzate con terzi per la vendita
dell'intero compendio immobiliare già oggetto del giudizio di divisione.
In ragione di ciò le Parti così precisano congiuntamente le proprie conclusioni
“Piaccia all'Ecc. mo Tribunale di TO adìto:
-dato atto che le Parti hanno già trovato un accordo divisionale ed hanno già
regolamentato a parte tutte le questioni oggetto del presente giudizio;
-dato atto che le Parti hanno già convenuto la vendita a terzi del compendio
immobiliare oggetto di divisione (infatti si ripartiranno tra loro il ricavato dalla
vendita secondo accordi già intervenuti), e che la permanenza della trascrizione
del giudizio di divisione presso l'Agenzia del Territorio di TO (ex
Conservatoria dei Registri Immobiliari) - nella fattispecie avvenuta con nota di
trascrizione con presentazione n. 13 del 23/05/2013 al Registro generale n. 5011 pagina 2 di 10 Registro particolare n. 3538 (All. A) - sarebbe ostativa alla stipula del rogito
notarile di vendita dei suddetti beni;
1) Dichiarare cessata la materia del contendere;
2) Ordinare all'Agenzia del Territorio (ex Conservatoria dei Registri
Immobiliari) la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione in giudizio
della domanda di divisione di cui alla presente causa, avvenuta con
presentazione n. 13 in data 23.05.2013 al Registro Generale n. 5011 e Registro
particolare n. 3538;
3) Compensare tra le Parti le spese di lite”;
- per : “I Procuratori delle Parti confermano Parte_2
innanzitutto che è intervenuto tra le Parti tutte un accordo divisionale e che
pendono già trattative avanzate con terzi per la vendita dell'intero compendio
immobiliare già oggetto del giudizio di divisione.
In ragione di ciò le Parti così precisano congiuntamente le proprie conclusioni
“Piaccia all'Ecc. mo Tribunale di TO adìto:
-dato atto che le Parti hanno già trovato un accordo divisionale ed hanno già
regolamentato a parte tutte le questioni oggetto del presente giudizio;
-dato atto che le Parti hanno già convenuto la vendita a terzi del compendio
immobiliare oggetto di divisione (infatti si ripartiranno tra loro il ricavato dalla
vendita secondo accordi già intervenuti), e che la permanenza della trascrizione
del giudizio di divisione presso l'Agenzia del Territorio di TO (ex
Conservatoria dei Registri Immobiliari) - nella fattispecie avvenuta con nota di
trascrizione con presentazione n. 13 del 23/05/2013 al Registro generale n. 5011
pagina 3 di 10 Registro particolare n. 3538 (All. A) - sarebbe ostativa alla stipula del rogito
notarile di vendita dei suddetti beni;
1) Dichiarare cessata la materia del contendere;
2) Ordinare all'Agenzia del Territorio (ex Conservatoria dei Registri
Immobiliari) la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione in giudizio
della domanda di divisione di cui alla presente causa, avvenuta con
presentazione n. 13 in data 23.05.2013 al Registro Generale n. 5011 e Registro
particolare n. 3538;
3) Compensare tra le Parti le spese di lite”;
- per e per Controparte_1 _2
: “I Procuratori delle Parti confermano innanzitutto che è
[...]
intervenuto tra le Parti tutte un accordo divisionale e che pendono già trattative
avanzate con terzi per la vendita dell'intero compendio immobiliare già oggetto
del giudizio di divisione.
In ragione di ciò le Parti così precisano congiuntamente le proprie conclusioni
“Piaccia all'Ecc. mo Tribunale di TO adìto:
-dato atto che le Parti hanno già trovato un accordo divisionale ed hanno già
regolamentato a parte tutte le questioni oggetto del presente giudizio;
-dato atto che le Parti hanno già convenuto la vendita a terzi del compendio
immobiliare oggetto di divisione (infatti si ripartiranno tra loro il ricavato dalla
vendita secondo accordi già intervenuti), e che la permanenza della trascrizione
del giudizio di divisione presso l'Agenzia del Territorio di TO (ex
Conservatoria dei Registri Immobiliari) - nella fattispecie avvenuta con nota di
trascrizione con presentazione n. 13 del 23/05/2013 al Registro generale n. 5011 pagina 4 di 10 Registro particolare n. 3538 (All. A) - sarebbe ostativa alla stipula del rogito
notarile di vendita dei suddetti beni;
1) Dichiarare cessata la materia del contendere;
2) Ordinare all'Agenzia del Territorio (ex Conservatoria dei Registri
Immobiliari) la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione in giudizio
della domanda di divisione di cui alla presente causa, avvenuta con
presentazione n. 13 in data 23.05.2013 al Registro Generale n. 5011 e Registro
particolare n. 3538;
3) Compensare tra le Parti le spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1
convenivano in giudizio avanti il Tribunale di TO i Parte_2
fratelli e rassegnando le Controparte_1 Controparte_2
seguenti conclusioni: “1) ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, accertata la lesione della quota di legittima riservata agli attori, procedersi a riduzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 553 ss c.c. della donazione effettuata dal de cuius in data 17.12.2008 per atto 991 di rep. Notaio in favore di Per_1 _2
e ;2) effettuate le indispensabili attività di
[...] Controparte_1
riduzione e collazione, anche fittizia, disporre lo scioglimento della comunione anche ereditaria in essere tra le parti di causa, assegnando a ciascuno degli attori la quota agli stessi spettante secondi diritto;
nominarsi per l'effetto un
Consulente Tecnico d'Ufficio per la verifica della comoda divisibilità degli immobili e del valore dell'indennità di occupazione dovuta agli attori nonché per la formazione della massa che dovrà essere divisa e delle singole quote, e quindi pagina 5 di 10 per addivenire alla formazione del progetto divisionale, in caso di non comoda divisibilità indicando se i beni o parte di essi debbano essere venduti in uno o più
lotti, e stabilendo il valore venale ai fini dell'incanto; 3) in caso di restituzione agli attori in tutto o in parte degli immobili donati in favore di e _2 [...]
in esito all'applicazione di quanto previsto dagli artt. 560 e Controparte_1
561c.c. dirsi tenuti e per l'effetto condannarsi i convenuti a restituire i beni donati liberi da ogni peso o ipoteca di cui gli stessi fossero stati gravati ad iniziativa dei donatori;
4) condannare i convenuti Signori Controparte_1
e al pagamento del compenso, da determinarsi in
[...] Controparte_2
corso di giudizio, corrispondente al controvalore per l'occupazione ed il godimento in via esclusiva dei beni oggetto di donazione e dell'immobile di Via
Ascanio De Mori n.
3. In ogni caso: 4) porre le spese a carico di tutti i condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti a spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge”.
In particolare, gli attori esponevano che alla morte del padre _2
, avvenuta in data 19.09.2009, si era aperta la successione sui beni dallo
[...]
stesso relitti, corrispondenti al compendio mobiliare e immobiliare, nelle quote che per espresso venivano riportate nell'atto di citazione, da intendersi qui integralmente riportate (v. punto n. 1 dell'atto introduttivo). Segnatamente,
l'eredità dello scomparso era stata devoluta in parte - per la quota disponibile -
per testamento in data 10.10.2008, pubblicato il 24.02.2010 tramite il Notaio
, EP. 1484, registrato in TO l'01.03.2010 al n. 1535 Persona_3
S.1 T (v. doc. 2 del fascicolo di parte attrice: “Io sottoscritto
[...]
, nato a [...] il [...], lascio ai miei figli e _2 CP_1 _2
pagina 6 di 10 la quota disponibile del mio patrimonio mobiliare e Controparte_2
immobiliare”) così come risulta dalla denuncia di successione presentata da
– ed in parte - per la quota di riserva - per legge. Controparte_1
Ciò premesso, deducevano che, alla luce di quanto stabilito dall'art. 537 c.c., la quota ereditaria sul complesso delle proprietà immobiliari oggetto di comunione
- e di cui gli attori avevano chiesto la divisione - di e Parte_2 [...]
era di 7/36 dell'intero ciascuno, mentre quella di Pt_1 Controparte_1
e era di 11/36 dell'intero ciascuno. _2
Gli attori precisavano che alcuni mesi prima del decesso del padre, con atto pubblico 17.12.2008 n. 991 di EP. Notaio , egli aveva donato agli eredi, Per_1
odierni convenuti, la quota di un mezzo ciascuno - e quindi nel complesso l'intera proprietà - degli immobili posti in TO, via Marcello Donati n. 6,
costituiti da capannone ad uso deposito con annessa area di pertinenza esclusiva e da appezzamento di terreno della superficie di mq 7335, a destinazione prevalentemente agricola ma di fatto con vocazione edificabile, identificato catastalmente al Comune di TO al Fg. 82, Mapp. 39 piano T, cat C72 cl. 1,
cons. mq. 505, sup. cat. Mq. 659, R.C. € 782,43; Fg. 82, Mapp. 306, seminativo cl. 3, ha 00.73.35, R. D. € 51,18, R.A. € 47,35. Rilevavano, quindi, gli attori come la donazione effettuata dal de cuius avesse determinato la lesione della quota di legittima riservata ai medesimi - pari ad 1/6 dell'asse ereditario (in presenza di quattro figli ed in assenza di coniuge) - con la conseguenza che i medesimi insistevano per la riduzione, previa collazione, dei beni donati. Inoltre,
sempre in relazione alla medesima donazione, gli attori evidenziavano altresì
l'obbligo dei donatari di corrispondere i frutti dei beni donati dall'apertura della pagina 7 di 10 successione ovvero dalla presentazione della domanda giudiziale, sotto forma di equo indennizzo per l'utilizzo dei cespiti donati e dell'appartamento sito in Via
Ascanio de Mori n. 3, utilizzato in via esclusiva dai convenuti. Infine gli attori chiedevano altresì che venisse tenuto debito conto del valore dell'occupazione degli immobili da parte dei convenuti - con aumento progressivo delle quote -
sin dalla prima successione in morte della madre e successivamente Per_4
per effetto della successione ereditaria del 2009 in morte del padre
[...]
. _2
Si costituivano in giudizio e i Controparte_1 Controparte_2
quali, pur aderendo alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria,
contestavano le domande attoree in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto. In
particolare, rilevavano che: a) la destinazione prevalentemente agricola ma di fatto con vocazione edificabile del terreno donato, così come definita dagli attori,
non corrisponderebbe alla reale destinazione del terreno, posto che lo stesso avrebbe certificato la classificazione del terreno predetto Controparte_3
come zona agricola caratterizzata da terreno lacustre e/o vallivo e/o boschivo.
Inoltre, tale area sarebbe sottoposta a “tutela idrogeologica per alta vulnerabilità”
prevista dal Piano territoriale di coordinamento del Parco regionale CP_4
con la destinazione specifica prevalente rispetto a quella di P.R.G.; b) gli attori avrebbero errato nell'avanzare la pretesa in ordine alla quantificazione di quanto loro dovuto dai convenuti per l'uso esclusivo della cosa comune, posto che, se tale obbligo fosse ritenuto sussistente dal Tribunale, anche Parte_2
si vedrebbe obbligato a pagare agli altri coeredi un compenso, da determinarsi,
corrispondente al controvalore per l'occupazione ed il godimento in via esclusiva pagina 8 di 10 dell'immobile sito in Via Ascanio de Mori n. 5; c) le spese per la manutenzione e l'elettricità per l'edicola funeraria di cui era titolare il de cuius dovrebbero essere poste a carico dell'eredità e di tutti eredi;
d) sui beni ereditari, ad esclusione della porzione oggetto di donazione, esisterebbero diritti di terzi - dei quali dovrebbe tenersi conto in sede di scioglimento della comunione ereditaria- risultanti dall'atto di compravendita n. 35090 EP., n. 14177 Racc. del 29.06.1984
stipulato dal Notaio con il quale il padre defunto avrebbe venduto a Per_5
e una porzione dell'immobile edificato sui Controparte_5 Parte_3
mappali 40,41, 191, e 199 del Fg. 82 (appartamento sito in Via A. de Mori n. 7),
“comprese le proporzionali quote di comproprietà sui beni comuni all'intero edificio ai sensi dell'art. 1117 e seguenti c.c. fra cui segnatamente quota parte di comproprietà sul cortile comune”. Infine i convenuti spiegavano domanda riconvenzionale con la quale chiedevano che, nell'ipotesi di accoglimento dell'istanza avversaria di pagamento di indennità per il godimento in via esclusiva dei beni ereditari, fosse obbligato a versare ai Parte_2
medesimi convenuti un'indennità per l'uso esclusivo dell'immobile sito in Via
Ascanio de Mori 5.
Disposta CTU tecnica al fine di determinare, in merito all'azione di riduzione, il valore del relictum e del donatum al momento dell'apertura della successione,
all'udienza del 12.02.2019 le parti precisavano le conclusioni come sopra rassegnate al fine di decidere in ordine alla domanda di lesione di legittima.
Dopo aver pronunciato la sentenza parziale sulla domanda di lesione, la causa veniva rimessa in istruttoria per la decisione delle ulteriori domande.
pagina 9 di 10 Nel corso del giudizio le parti hanno infine trovato un accordo ed hanno quindi rassegnato le conclusioni congiunte di cui in epigrafe chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Il Collegio prende atto della composizione della controversia e dichiara pertanto cessata la materia del contendere.
Quanto alla valutazione sulla soccombenza virtuale che deve conseguire alla declaratoria della cessazione della materia del contendere, ritiene il Collegio di poter accogliere la richiesta congiunta di compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento;
3) Ordina all'Agenzia del Territorio (ex Conservatoria dei Registri Immobiliari)
la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione in giudizio della domanda di divisione di cui alla presente causa, avvenuta con presentazione n.
13 in data 23.05.2013 al Registro Generale n. 5011 e Registro particolare n.
3538;
Così deciso in TO, il 27 marzo 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 21/05/2013 al n. 2164/2013
R.G., promossa con atto di citazione
DA
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. GIOSUE' CATALDO, elettivamente domiciliata in VIA
VIANI 3 46100 MANTOVA, presso il difensore avv. GIOSUE' CATALDO;
- (C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2
degli avv. BINELLI CARLO e BINELLI MATTEO, elettivamente domiciliato in VIA BERTANI 68 46100 MANTOVA, presso il difensore avv. BINELLI
CARLO
attori
CONTRO - (C.F. ) ed Controparte_1 C.F._3 [...]
(C.F. ), difesi dall'avv. Controparte_2 C.F._4
MAURO MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliati in GALLERIA SAN
MAURIZIO, 1 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. MAURO MARIA
GRAZIA
convenuti avente per oggetto: Divisione di beni caduti in successione,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
25/03/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per : “I Procuratori delle Parti Parte_1
confermano innanzitutto che è intervenuto tra le Parti tutte un accordo
divisionale e che pendono già trattative avanzate con terzi per la vendita
dell'intero compendio immobiliare già oggetto del giudizio di divisione.
In ragione di ciò le Parti così precisano congiuntamente le proprie conclusioni
“Piaccia all'Ecc. mo Tribunale di TO adìto:
-dato atto che le Parti hanno già trovato un accordo divisionale ed hanno già
regolamentato a parte tutte le questioni oggetto del presente giudizio;
-dato atto che le Parti hanno già convenuto la vendita a terzi del compendio
immobiliare oggetto di divisione (infatti si ripartiranno tra loro il ricavato dalla
vendita secondo accordi già intervenuti), e che la permanenza della trascrizione
del giudizio di divisione presso l'Agenzia del Territorio di TO (ex
Conservatoria dei Registri Immobiliari) - nella fattispecie avvenuta con nota di
trascrizione con presentazione n. 13 del 23/05/2013 al Registro generale n. 5011 pagina 2 di 10 Registro particolare n. 3538 (All. A) - sarebbe ostativa alla stipula del rogito
notarile di vendita dei suddetti beni;
1) Dichiarare cessata la materia del contendere;
2) Ordinare all'Agenzia del Territorio (ex Conservatoria dei Registri
Immobiliari) la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione in giudizio
della domanda di divisione di cui alla presente causa, avvenuta con
presentazione n. 13 in data 23.05.2013 al Registro Generale n. 5011 e Registro
particolare n. 3538;
3) Compensare tra le Parti le spese di lite”;
- per : “I Procuratori delle Parti confermano Parte_2
innanzitutto che è intervenuto tra le Parti tutte un accordo divisionale e che
pendono già trattative avanzate con terzi per la vendita dell'intero compendio
immobiliare già oggetto del giudizio di divisione.
In ragione di ciò le Parti così precisano congiuntamente le proprie conclusioni
“Piaccia all'Ecc. mo Tribunale di TO adìto:
-dato atto che le Parti hanno già trovato un accordo divisionale ed hanno già
regolamentato a parte tutte le questioni oggetto del presente giudizio;
-dato atto che le Parti hanno già convenuto la vendita a terzi del compendio
immobiliare oggetto di divisione (infatti si ripartiranno tra loro il ricavato dalla
vendita secondo accordi già intervenuti), e che la permanenza della trascrizione
del giudizio di divisione presso l'Agenzia del Territorio di TO (ex
Conservatoria dei Registri Immobiliari) - nella fattispecie avvenuta con nota di
trascrizione con presentazione n. 13 del 23/05/2013 al Registro generale n. 5011
pagina 3 di 10 Registro particolare n. 3538 (All. A) - sarebbe ostativa alla stipula del rogito
notarile di vendita dei suddetti beni;
1) Dichiarare cessata la materia del contendere;
2) Ordinare all'Agenzia del Territorio (ex Conservatoria dei Registri
Immobiliari) la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione in giudizio
della domanda di divisione di cui alla presente causa, avvenuta con
presentazione n. 13 in data 23.05.2013 al Registro Generale n. 5011 e Registro
particolare n. 3538;
3) Compensare tra le Parti le spese di lite”;
- per e per Controparte_1 _2
: “I Procuratori delle Parti confermano innanzitutto che è
[...]
intervenuto tra le Parti tutte un accordo divisionale e che pendono già trattative
avanzate con terzi per la vendita dell'intero compendio immobiliare già oggetto
del giudizio di divisione.
In ragione di ciò le Parti così precisano congiuntamente le proprie conclusioni
“Piaccia all'Ecc. mo Tribunale di TO adìto:
-dato atto che le Parti hanno già trovato un accordo divisionale ed hanno già
regolamentato a parte tutte le questioni oggetto del presente giudizio;
-dato atto che le Parti hanno già convenuto la vendita a terzi del compendio
immobiliare oggetto di divisione (infatti si ripartiranno tra loro il ricavato dalla
vendita secondo accordi già intervenuti), e che la permanenza della trascrizione
del giudizio di divisione presso l'Agenzia del Territorio di TO (ex
Conservatoria dei Registri Immobiliari) - nella fattispecie avvenuta con nota di
trascrizione con presentazione n. 13 del 23/05/2013 al Registro generale n. 5011 pagina 4 di 10 Registro particolare n. 3538 (All. A) - sarebbe ostativa alla stipula del rogito
notarile di vendita dei suddetti beni;
1) Dichiarare cessata la materia del contendere;
2) Ordinare all'Agenzia del Territorio (ex Conservatoria dei Registri
Immobiliari) la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione in giudizio
della domanda di divisione di cui alla presente causa, avvenuta con
presentazione n. 13 in data 23.05.2013 al Registro Generale n. 5011 e Registro
particolare n. 3538;
3) Compensare tra le Parti le spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1
convenivano in giudizio avanti il Tribunale di TO i Parte_2
fratelli e rassegnando le Controparte_1 Controparte_2
seguenti conclusioni: “1) ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, accertata la lesione della quota di legittima riservata agli attori, procedersi a riduzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 553 ss c.c. della donazione effettuata dal de cuius in data 17.12.2008 per atto 991 di rep. Notaio in favore di Per_1 _2
e ;2) effettuate le indispensabili attività di
[...] Controparte_1
riduzione e collazione, anche fittizia, disporre lo scioglimento della comunione anche ereditaria in essere tra le parti di causa, assegnando a ciascuno degli attori la quota agli stessi spettante secondi diritto;
nominarsi per l'effetto un
Consulente Tecnico d'Ufficio per la verifica della comoda divisibilità degli immobili e del valore dell'indennità di occupazione dovuta agli attori nonché per la formazione della massa che dovrà essere divisa e delle singole quote, e quindi pagina 5 di 10 per addivenire alla formazione del progetto divisionale, in caso di non comoda divisibilità indicando se i beni o parte di essi debbano essere venduti in uno o più
lotti, e stabilendo il valore venale ai fini dell'incanto; 3) in caso di restituzione agli attori in tutto o in parte degli immobili donati in favore di e _2 [...]
in esito all'applicazione di quanto previsto dagli artt. 560 e Controparte_1
561c.c. dirsi tenuti e per l'effetto condannarsi i convenuti a restituire i beni donati liberi da ogni peso o ipoteca di cui gli stessi fossero stati gravati ad iniziativa dei donatori;
4) condannare i convenuti Signori Controparte_1
e al pagamento del compenso, da determinarsi in
[...] Controparte_2
corso di giudizio, corrispondente al controvalore per l'occupazione ed il godimento in via esclusiva dei beni oggetto di donazione e dell'immobile di Via
Ascanio De Mori n.
3. In ogni caso: 4) porre le spese a carico di tutti i condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti a spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge”.
In particolare, gli attori esponevano che alla morte del padre _2
, avvenuta in data 19.09.2009, si era aperta la successione sui beni dallo
[...]
stesso relitti, corrispondenti al compendio mobiliare e immobiliare, nelle quote che per espresso venivano riportate nell'atto di citazione, da intendersi qui integralmente riportate (v. punto n. 1 dell'atto introduttivo). Segnatamente,
l'eredità dello scomparso era stata devoluta in parte - per la quota disponibile -
per testamento in data 10.10.2008, pubblicato il 24.02.2010 tramite il Notaio
, EP. 1484, registrato in TO l'01.03.2010 al n. 1535 Persona_3
S.1 T (v. doc. 2 del fascicolo di parte attrice: “Io sottoscritto
[...]
, nato a [...] il [...], lascio ai miei figli e _2 CP_1 _2
pagina 6 di 10 la quota disponibile del mio patrimonio mobiliare e Controparte_2
immobiliare”) così come risulta dalla denuncia di successione presentata da
– ed in parte - per la quota di riserva - per legge. Controparte_1
Ciò premesso, deducevano che, alla luce di quanto stabilito dall'art. 537 c.c., la quota ereditaria sul complesso delle proprietà immobiliari oggetto di comunione
- e di cui gli attori avevano chiesto la divisione - di e Parte_2 [...]
era di 7/36 dell'intero ciascuno, mentre quella di Pt_1 Controparte_1
e era di 11/36 dell'intero ciascuno. _2
Gli attori precisavano che alcuni mesi prima del decesso del padre, con atto pubblico 17.12.2008 n. 991 di EP. Notaio , egli aveva donato agli eredi, Per_1
odierni convenuti, la quota di un mezzo ciascuno - e quindi nel complesso l'intera proprietà - degli immobili posti in TO, via Marcello Donati n. 6,
costituiti da capannone ad uso deposito con annessa area di pertinenza esclusiva e da appezzamento di terreno della superficie di mq 7335, a destinazione prevalentemente agricola ma di fatto con vocazione edificabile, identificato catastalmente al Comune di TO al Fg. 82, Mapp. 39 piano T, cat C72 cl. 1,
cons. mq. 505, sup. cat. Mq. 659, R.C. € 782,43; Fg. 82, Mapp. 306, seminativo cl. 3, ha 00.73.35, R. D. € 51,18, R.A. € 47,35. Rilevavano, quindi, gli attori come la donazione effettuata dal de cuius avesse determinato la lesione della quota di legittima riservata ai medesimi - pari ad 1/6 dell'asse ereditario (in presenza di quattro figli ed in assenza di coniuge) - con la conseguenza che i medesimi insistevano per la riduzione, previa collazione, dei beni donati. Inoltre,
sempre in relazione alla medesima donazione, gli attori evidenziavano altresì
l'obbligo dei donatari di corrispondere i frutti dei beni donati dall'apertura della pagina 7 di 10 successione ovvero dalla presentazione della domanda giudiziale, sotto forma di equo indennizzo per l'utilizzo dei cespiti donati e dell'appartamento sito in Via
Ascanio de Mori n. 3, utilizzato in via esclusiva dai convenuti. Infine gli attori chiedevano altresì che venisse tenuto debito conto del valore dell'occupazione degli immobili da parte dei convenuti - con aumento progressivo delle quote -
sin dalla prima successione in morte della madre e successivamente Per_4
per effetto della successione ereditaria del 2009 in morte del padre
[...]
. _2
Si costituivano in giudizio e i Controparte_1 Controparte_2
quali, pur aderendo alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria,
contestavano le domande attoree in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto. In
particolare, rilevavano che: a) la destinazione prevalentemente agricola ma di fatto con vocazione edificabile del terreno donato, così come definita dagli attori,
non corrisponderebbe alla reale destinazione del terreno, posto che lo stesso avrebbe certificato la classificazione del terreno predetto Controparte_3
come zona agricola caratterizzata da terreno lacustre e/o vallivo e/o boschivo.
Inoltre, tale area sarebbe sottoposta a “tutela idrogeologica per alta vulnerabilità”
prevista dal Piano territoriale di coordinamento del Parco regionale CP_4
con la destinazione specifica prevalente rispetto a quella di P.R.G.; b) gli attori avrebbero errato nell'avanzare la pretesa in ordine alla quantificazione di quanto loro dovuto dai convenuti per l'uso esclusivo della cosa comune, posto che, se tale obbligo fosse ritenuto sussistente dal Tribunale, anche Parte_2
si vedrebbe obbligato a pagare agli altri coeredi un compenso, da determinarsi,
corrispondente al controvalore per l'occupazione ed il godimento in via esclusiva pagina 8 di 10 dell'immobile sito in Via Ascanio de Mori n. 5; c) le spese per la manutenzione e l'elettricità per l'edicola funeraria di cui era titolare il de cuius dovrebbero essere poste a carico dell'eredità e di tutti eredi;
d) sui beni ereditari, ad esclusione della porzione oggetto di donazione, esisterebbero diritti di terzi - dei quali dovrebbe tenersi conto in sede di scioglimento della comunione ereditaria- risultanti dall'atto di compravendita n. 35090 EP., n. 14177 Racc. del 29.06.1984
stipulato dal Notaio con il quale il padre defunto avrebbe venduto a Per_5
e una porzione dell'immobile edificato sui Controparte_5 Parte_3
mappali 40,41, 191, e 199 del Fg. 82 (appartamento sito in Via A. de Mori n. 7),
“comprese le proporzionali quote di comproprietà sui beni comuni all'intero edificio ai sensi dell'art. 1117 e seguenti c.c. fra cui segnatamente quota parte di comproprietà sul cortile comune”. Infine i convenuti spiegavano domanda riconvenzionale con la quale chiedevano che, nell'ipotesi di accoglimento dell'istanza avversaria di pagamento di indennità per il godimento in via esclusiva dei beni ereditari, fosse obbligato a versare ai Parte_2
medesimi convenuti un'indennità per l'uso esclusivo dell'immobile sito in Via
Ascanio de Mori 5.
Disposta CTU tecnica al fine di determinare, in merito all'azione di riduzione, il valore del relictum e del donatum al momento dell'apertura della successione,
all'udienza del 12.02.2019 le parti precisavano le conclusioni come sopra rassegnate al fine di decidere in ordine alla domanda di lesione di legittima.
Dopo aver pronunciato la sentenza parziale sulla domanda di lesione, la causa veniva rimessa in istruttoria per la decisione delle ulteriori domande.
pagina 9 di 10 Nel corso del giudizio le parti hanno infine trovato un accordo ed hanno quindi rassegnato le conclusioni congiunte di cui in epigrafe chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Il Collegio prende atto della composizione della controversia e dichiara pertanto cessata la materia del contendere.
Quanto alla valutazione sulla soccombenza virtuale che deve conseguire alla declaratoria della cessazione della materia del contendere, ritiene il Collegio di poter accogliere la richiesta congiunta di compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento;
3) Ordina all'Agenzia del Territorio (ex Conservatoria dei Registri Immobiliari)
la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione in giudizio della domanda di divisione di cui alla presente causa, avvenuta con presentazione n.
13 in data 23.05.2013 al Registro Generale n. 5011 e Registro particolare n.
3538;
Così deciso in TO, il 27 marzo 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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