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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 01/07/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania -sezione civile- in persona del Giudice, dott.ssa
Marianna Frangiosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1872 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2008 vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in qualità di eredi di nato a [...] C.F._2 Persona_1
Velia il 24.08.1945 e deceduto in data 25.12.2016;
- attori in riassunzione, contumaci -
E
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
rappresentati e difesi giusta procura a margine della C.F._4 comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Marco Fimiani, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torre Orsaia (SA) alla via Vittorio Emanuele nr.
15;
- convenuti –
NONCHE'
(C.F. assistita dal suo Controparte_3 C.F._5 amministratore di sostegno sig. (C.F. ), Controparte_4 C.F._6 rappresentati e difesi giusta procura a margine della comparsa di risposta dagli avv.ti Lucio Oricchio e Maria Luisa Rizzo - chiamata in causa-
CONCLUSIONI
Per i convenuti come da comparsa conclusionale depositata in data
7.10.2024: “: In via principale rigettare la domanda attorea poiché assolutamente infondata in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: nella deprecata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare che il chiamato in causa, Sig.
, è tenuto a manlevare i convenuti da ogni pretesa attorea, e per Controparte_3
l'effetto condannare i chiamati in causa, nelle rispettive qualità, per evizione alla restituzione del complessivo prezzo versato per la compravendita, di tutte le spese accessorie, derivanti dalla mancata titolarità del bene e dalla incapacità a vendere, nonché a tutte le spese tecniche sostenute dai convenuti per la progettazione relativa al permesso di costruire e di tutte le spese ed i costi sostenuti per l'edificazione del fabbricato, nonché a tutti i danni morali, nessuno escluso, derivanti dallo eventuale annullamento del predetto rogito d'acquisto, oltre interessi e svalutazione monetaria dal dì dell'esborso all'effettiva restituzione. Con condanna delle controparti alla refusione delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione”. Per la chiamata in causa come da nota del 9.10.2024 e scritti conclusivi: “Voglia l'On.le
Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:1) ACCERTARE e DICHIARARE i sigg.ri – legittimi ed esclusivi proprietari del terreno denominato CP_1 CP_2
“Perato” sito in Novi Velia (SA) e distinto in N.C.T. al Foglio 4 particella 89, in virtù di contratto di compravendita del 24.07.2008 e, per l'effetto,2) RIGETTARE la domanda proposta dai sigg.ri – nei confronti della sig.ra , CP_1 CP_2 Controparte_3 perché infondata in fatto e diritto;
3) RIGETTARE, altresì, la domanda attorea proposta dal sig. perché inammissibile, improcedibile oltre che Persona_1 infondata in fatto e diritto;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, per dichiarato anticipo, ai sensi dell'art.93 c.p.c.” La causa veniva riservata in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva in Persona_1 giudizio e esponendo di possedere ab Controparte_1 Controparte_2 immemorabile un appezzamento di terreno in agro di Novi Velia alla località “Perato” distinto in C.T. del Comune di Novi Velia fol. 4, part. 89 dell'estensione di are 10.63, confinante con la via Perato, con torrente Torna, con beni in ditta eredi con PE beni in ditta , con beni in ditta sul quale aveva Persona_3 CP_5 esercitato il possesso in modo pacifico ed ininterrotto attraverso una molteplicità di atti e comportamenti manifestamente ed incontrovertibilmente tesi a disporre uti dominus dell'immobile medesimo;
che con atto per Notar del Persona_4
24.07.2008 e acquistavano dalla sig.ra Controparte_1 Controparte_2 _3
, madre dell'attore, tramite l'amministratore di sostegno di quest'ultima e
[...] germano dell'attore, sig. , il bene immobile su descritto, Persona_5 procedendo alle successive volture catastali;
di essere venuto a conoscenza dell'illegittimo trasferimento casualmente nel decorso mese di agosto;
che di tale immobile, invece, egli era divenuto proprietario per usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Tanto premesso in punto di fatto chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare l'intervenuta usucapione da parte di dell'immobile costituito Persona_1 dall'appezzamento di terreno in agro di Novi Velia alla località “Perato”, distinto in
C.T. di Novi Velia al fol. 4 part.lla 89, della estensione di are 10.63, confinante con la Via Perato, con torrente Torna, con beni in ditta eredi con beni in ditta PE
, con beni in ditta e che, pertanto, l'immobile Persona_3 CP_5 medesimo è divenuto di sua esclusiva proprietà con ogni conseguente pronuncia.
Con la condanna alle spese e agli onorari di causa.
Con comparsa depositata in data 30.12.2008 si costituivano in giudizio CP_1
e i quali, preliminarmente, eccepivano l'inammissibilità,
[...] Controparte_2
l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda attorea, oltre che l'infondatezza in fatto ed in diritto, chiedendone l'integrale rigetto. Deducevano di aver acquistato in buona fede da il bene oggetto di causa;
che la vendita era Controparte_3 stata autorizzata dal Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania con provvedimento del 9.11.2007, previa richiesta di Persona_5 amministratore di sostegno della madre;
che essi avevano Controparte_6 provveduto a pagare la somma di € 24.200,00 per l'acquisto del terreno e subito dopo la stipula della compravendita prendevano possesso del medesimo, provvedendo a misurarlo e pulirlo;
che in data 08.08.2008 presentavano al Comune di Novi Velia richiesta di permesso di costruire con grafici a firma dell'Ing. Per_6 ed il Comune rilasciava il predetto permesso N. 45/2008 per la
[...] costruzione di un fabbricato bifamiliare;
che in data 25.08.2008 il sig. Per_1 occupava il terreno de quo mettendo a dimora n. 3 piantine di ulivo e nei
[...] giorni successivi vi posteggiava la propria autovettura, metteva a dimora altre 3 piantine di ulivo e cinque pedane di mattoni ( per tali illegittimi comportamenti veniva proposto ricorso per reintegrazione nel possesso); che con racc. a.r. del
24.10.2008 i convenuti rendevano edotti e Controparte_3 Per_5
della presente azione intentata dall'attore, chiedendo, nel contempo, di
[...] essere garantiti per evizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1483 c.c., con riserva di tutti i danni;
che essi convenuti, oltre a provvedere al pagamento del prezzo di vendita del predetto terreno, sostenevano numerose spese;
che appariva necessario chiamare in garanzia la venditrice e il sig. , Controparte_3 Persona_5 quale Amministratore di sostegno della predetta, ai fini della garanzia per evizione ai sensi dell'art. 1483 e 1485 c.c. Chiedevano, quindi, in via preliminare, in rito, autorizzare la chiamata in garanzia;
nel merito, in via principale il rigetto della domanda attorea, infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nell' ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare che la sig.ra è Controparte_3 tenuta a manlevare i convenuti da ogni pretesa attorea, e per l'effetto condannare i chiamati in causa, nelle rispettive qualità, per evizione alla restituzione del complessivo prezzo versato per la compravendita, di tutte le spese accessorie, derivanti dalla mancata titolarità del bene e dalla incapacità a vendere, nonché a tutte le spese tecniche sostenute dai convenuti per la progettazione relativa al permesso di costruire, nonché a tutti i danni morali, nessuno escluso, derivanti dallo eventuale annullamento del predetto rogito d'acquisto, oltre interessi e svalutazione monetaria dal dì dell'esborso all'effettiva restituzione.
Autorizzata la chiamata in garanzia, si costituiva in giudizio , Controparte_3 assistita dall'amministratore di sostegno la quale Persona_5 preliminarmente eccepiva l'inammissibilità della domanda, in quanto proposta solo nei confronti dei signori e e non anche nei suoi Controparte_1 Controparte_2 confronti, quale precedente proprietaria del fondo per cui è causa, e, quindi, litisconsorte necessaria. Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda dal momento che ella era l'unica proprietaria del bene alienato ai convenuti;
tale circostanza era provata dal fatto che aveva provveduto a curare e manutenere il terreno fin da quando ne aveva acquistato la proprietà, in virtù di atto di divisione per Notar del 14 ottobre 1975, Rep. nr. 6598, Racc nr. 2971, Persona_7 regolarmente registrato e trascritto;
che aveva nel corso degli anni, in qualità di proprietaria presentato istanze presso gli uffici pubblici, provvedendo altresì al pagamento degli oneri tributari. Concludeva, pertanto, affinché il Tribunale volesse accertare e dichiarare i signori esclusivi proprietari del terreno Controparte_7 denominato “Perato”, in virtù del contratto di compravendita del 24.07.2008 e, per l'effetto, rigettare la domanda proposta dall'attore, perché inammissibile, improcedibile oltre che infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Instaurato il contraddittorio, concessi i termini di cui all'art. 183 cpc, la causa veniva istruita documentalmente e a mezzo di prova per testimoni.
All'udienza del 30.05.2018 il giudizio veniva dichiarato interrotto per la morte dell'attore e riassunto ad istanza dei convenuti Persona_1 Controparte_1
e nei confronti degli eredi, e . Controparte_2 Parte_2 Parte_1
e , benché regolarmente citati non si costituivano Parte_2 Parte_1 in giudizio.
Dopo una serie di rinvii dovuti ad esigenze di ruolo, mutato il giudice, la causa veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE
1. Alcune premesse in rito
In via del tutto preliminare deve darsi atto che il presente fascicolo risulta trasmesso al sottoscritto magistrato per la decisione solo in data 31.3.2025 (cfr. storico del fascicolo) nonostante i termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi sia decorso antecedentemente.
In rito, deve essere dichiarata in questa sede la contumacia dei signori Parte_1
e , citati in riassunzione quali eredi dell'originario attore, il sig.
[...] Parte_2
a seguito dell'interruzione del giudizio per intervenuto decesso Persona_1 di quest'ultimo provocata dal suo procuratore costituito all'udienza del 30.5.2018.
Ci si interroga quindi sulla regolare instaurazione del contraddittorio, nonostante la contumacia dei signori e (rispettivamente moglie Parte_2 Parte_1
e figlio del defunto . Persona_1
La risposta si ritiene dover essere affermativa. Come ribadito difatti anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità “In tema di interruzione del processo per morte di una parte, in forza del principio della prossimità della prova, spetta ai chiamati all'eredità del deceduto, convenuti in riassunzione, allegare e dimostrare di non essere divenuti eredi” (cfr Cassazione civile sez. III, 06/07/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 06/07/2020), n.13851.
Mancando alcun elemento di segno contrario, deve quindi ritenersi regolarmente instaurato il contraddittorio.
L'omessa costituzione degli eredi dell'attore all'atto della riassunzione non esime questo Tribunale dall'indagare la domanda nel merito.
Come è noto, difatti, tale mancata comparizione non comporta in alcun modo l'automatica rinunzia di tutte le domande già promosse, le quali in alcun modo potranno ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto, tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto. (cfr. Cassazione sentenza n.6867 del
30/07/1996; Cassazione sentenza n.3963 del 18/04/1998).
Sempre in rito, è appena il caso di precisare che entrambe le parti costituite, ovvero,
i signori e sia la terza chiamata in causa, Controparte_1 Controparte_2 _3
, hanno prodotto nei propri scritti difensivi conclusivi sentenza nr. 9/2019
[...] resa dall'intestato Tribunale all'esito del giudizio R.G. 522/2010 pendente fra la signora (moglie dell'originario attore e citata in riassunzione quale Parte_2 erede del marito) e i convenuti di cui al presente giudizio. Trattasi di giudizio, per come emerge dalla lettura del provvedimento e dalle richieste avanzate in corso di giudizio volte a sollecitarne la riunione, avente ad oggetto l'accertamento dell'usucapione su medesimo fondo di cui in oggetto.
Ad ogni buon conto, nessun rischio sussiste di un possibile contrasto fra giudicati, stante l'esito del predetto giudizio (di rigetto nel merito della domanda proposta dalla parte attrice) ed essendo in questa sede la signora subentrata Parte_2 quale successore del defunto marito e non in proprio.
2. Nel merito
Indagando il merito della presente controversia, preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dai terzi chiamati in causa, nell'atto di costituzione in giudizio, in quanto l'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà (nel caso concreto a titolo di usucapione) deve essere diretta esclusivamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario nel momento in cui viene proposta la domanda e non anche nei confronti dei precedenti danti causa che non hanno veste di litisconsorti necessari.
(Cass.civ., sez. II, sentenza del 28 agosto 2015, n. 17270).
Al fine di inquadrare la vicenda giova ricordare che l'art. 1158 c.c. dispone che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtu' del possesso continuato per venti anni”. L'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un “corpus”, accompagnata dall'
“animus possidendi”, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà - pacifico, non violento, ininterrotto e continuato - che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione.
Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem sia la decorrenza del ventennio nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria. L'attore, inoltre, deve fornire anche una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa. Ne consegue che l'attore, per vedere accolta la domanda proposta, ha l'onere di provare tanto il
“corpus” quanto l'“animus” in quanto solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà. (vedi ex multis sent. Cass. 18.2.1999 n. 1367; sent. Cass. 15.6.2001 n. 8152; sent. Cass. 20.9.2007 n. 19478; sent. Cass. 27.7.2009 n. 17462; sent. Cass.
1.3.2010 n.
4863).
Ai fini della dichiarazione di usucapione occorre fornire una prova certa e rigorosa, non essendo sufficiente “l'inerzia del proprietario”, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte d'Appello Napoli, sez. 6, 26.6.2018, n. 3151).
Calando tali principi al caso di specie, deve rilevarsi che l'invocato acquisto della proprietà dell'immobile per usucapione è risultato infondato, in quanto dalle risultanze processuali non è emersa la prova dell'usucapione da parte dell'attore, il quale, pur avendo allegato di aver posseduto animo domini il terreno per cui è causa, non ha poi fornito la relativa prova.
Dall'istruttoria espletata è emerso, infatti, che il terreno era nella piena disponibilità della signora , la quale ha provveduto a curarlo e Controparte_3 manutenerlo fino a quando lo ha alienato ai convenuti.
Il teste escusso all'udienza del 14.12.2011 dichiarava che il Testimone_1 fondo per cui è causa era di proprietà della madre, , la quale se Controparte_3 ne era sempre presa cura fino al 2007 fino al sopraggiungere della malattia, dopo di che il fondo “non si presentava più pulito e sistemato come in precedenza”. A sostegno delle predette dichiarazioni, affermava di averne avuta conoscenza diretta
“perché di tanto in tanto, soprattutto nel periodo estivo, quando rientravo in Novi
Velia, ho accompagnato nel fondo e sono a conoscenza che anche mio Pt_3 fratello ha accompagnato di tanto in tanto mia madre”. Controparte_4
Dello stesso tenore sono le dichiarazioni del teste , precise e Testimone_2 concordanti rispetto a quelle precedentemente rese dagli altri testi, il quale riferiva:
“conosco i luoghi di causa in quanto sono confinante con il fondo già di proprietà della sig.ra ricordo di aver visto qualche volta dall'anno 2000 in poi la Pt_4 sig.ra sul predetto fondo, che provvedeva a pulire e …l'ho vista per Controparte_3 qualche anno, fino a quando la stessa era in buone condizioni di salute. Dopo il 2007 il predetto fondo si presentava incolto non vi era alcuna piantagione, né materiali o manufatti”. Anche le dichiarazioni rese dall'altro teste sentito, la signora Tes_3 anch'ella confinante con i luoghi di causa, sono del tutto concordanti, non
[...] collocando in alcun modo l'originario attore sui luoghi di causa bensì solo la signora e, dopo il loro acquisto, i coniugi – . Controparte_3 CP_2 CP_1
Di contro parte attrice, pur essendone onerata, non ha dato prova dell'esercizio del possesso sul terreno oggetto di causa;
non ha provveduto infatti a depositare le memorie di cui all'art. 183 cpc, né richiesto l'ammissione di mezzi istruttori.
Conseguentemente, in applicazione del generale principio espresso dall'art. 2697 cc. che pone a carico di chi vuol far valere in giudizio un diritto dimostrare i fatti costitutivi che ne hanno determinato l'origine ne deriva che, in assenza di prova, la domanda deve essere rigettata.
Dal rigetto della domanda attorea avanzata nei confronti di e Controparte_1 [...] consegue, con tutta evidenza, l'assorbimento della domanda in garanzia CP_2 avanzata con l'atto di chiamata in causa dei convenuti nei confronti della loro dante causa, la signora . Controparte_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto della scaglione di riferimento, nei termini di cui in dispositivo, con applicazione dei minimi, stante il tenore delle difese e la ridottissima attività effettivamente svolta.
E' appena il caso di precisare che vanno poste a carico degli attori, contumaci in riassunzione, anche le spese della terza chiamata in causa, stante l'esito del presente giudizio (cfr. “Le spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che
l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” Cassazione civile sez. II,
10/03/2025, n.6358).
Se ne dispone l'attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari per entrambe le parti stante la dichiarazione effettuata negli scritti difensivi conclusivi.
P.Q.M
il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunziando, disattesa, ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di e , eredi in Parte_1 Parte_2 riassunzione dell'originario attore Persona_1
b) rigetta la domanda di parte attrice in quanto infondata;
c) dichiara assorbita la domanda in garanzia avanzata dai convenuti CP_1
e ;
[...] Controparte_2
d) condanna i signori e , in qualità di eredi Persona_1 Parte_2 del defunto alla rifusione in favore dei convenuti delle Persona_1 spese del presente giudizio, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre CPA
e IVA come per legge, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% con attribuzione all'avvocato Marco Fimiani dichiaratosi anticipatario;
e) Condanna, altresì, i signori e , in qualità di Persona_1 Parte_2 eredi del defunto alla refusione delle spese di lite in Persona_1 favore della terza chiamata in causa, spese che si liquidano in €. 2.540,00 oltre accessori come per legge, con attribuzione agli avv.ti Lucio Oricchio e
Maria Luisa Rizzo dichiaratisi anticipatari.
Così deciso in Vallo della Lucania il 1.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Marianna Frangiosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania -sezione civile- in persona del Giudice, dott.ssa
Marianna Frangiosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1872 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2008 vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in qualità di eredi di nato a [...] C.F._2 Persona_1
Velia il 24.08.1945 e deceduto in data 25.12.2016;
- attori in riassunzione, contumaci -
E
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
rappresentati e difesi giusta procura a margine della C.F._4 comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Marco Fimiani, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torre Orsaia (SA) alla via Vittorio Emanuele nr.
15;
- convenuti –
NONCHE'
(C.F. assistita dal suo Controparte_3 C.F._5 amministratore di sostegno sig. (C.F. ), Controparte_4 C.F._6 rappresentati e difesi giusta procura a margine della comparsa di risposta dagli avv.ti Lucio Oricchio e Maria Luisa Rizzo - chiamata in causa-
CONCLUSIONI
Per i convenuti come da comparsa conclusionale depositata in data
7.10.2024: “: In via principale rigettare la domanda attorea poiché assolutamente infondata in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: nella deprecata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare che il chiamato in causa, Sig.
, è tenuto a manlevare i convenuti da ogni pretesa attorea, e per Controparte_3
l'effetto condannare i chiamati in causa, nelle rispettive qualità, per evizione alla restituzione del complessivo prezzo versato per la compravendita, di tutte le spese accessorie, derivanti dalla mancata titolarità del bene e dalla incapacità a vendere, nonché a tutte le spese tecniche sostenute dai convenuti per la progettazione relativa al permesso di costruire e di tutte le spese ed i costi sostenuti per l'edificazione del fabbricato, nonché a tutti i danni morali, nessuno escluso, derivanti dallo eventuale annullamento del predetto rogito d'acquisto, oltre interessi e svalutazione monetaria dal dì dell'esborso all'effettiva restituzione. Con condanna delle controparti alla refusione delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione”. Per la chiamata in causa come da nota del 9.10.2024 e scritti conclusivi: “Voglia l'On.le
Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:1) ACCERTARE e DICHIARARE i sigg.ri – legittimi ed esclusivi proprietari del terreno denominato CP_1 CP_2
“Perato” sito in Novi Velia (SA) e distinto in N.C.T. al Foglio 4 particella 89, in virtù di contratto di compravendita del 24.07.2008 e, per l'effetto,2) RIGETTARE la domanda proposta dai sigg.ri – nei confronti della sig.ra , CP_1 CP_2 Controparte_3 perché infondata in fatto e diritto;
3) RIGETTARE, altresì, la domanda attorea proposta dal sig. perché inammissibile, improcedibile oltre che Persona_1 infondata in fatto e diritto;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, per dichiarato anticipo, ai sensi dell'art.93 c.p.c.” La causa veniva riservata in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva in Persona_1 giudizio e esponendo di possedere ab Controparte_1 Controparte_2 immemorabile un appezzamento di terreno in agro di Novi Velia alla località “Perato” distinto in C.T. del Comune di Novi Velia fol. 4, part. 89 dell'estensione di are 10.63, confinante con la via Perato, con torrente Torna, con beni in ditta eredi con PE beni in ditta , con beni in ditta sul quale aveva Persona_3 CP_5 esercitato il possesso in modo pacifico ed ininterrotto attraverso una molteplicità di atti e comportamenti manifestamente ed incontrovertibilmente tesi a disporre uti dominus dell'immobile medesimo;
che con atto per Notar del Persona_4
24.07.2008 e acquistavano dalla sig.ra Controparte_1 Controparte_2 _3
, madre dell'attore, tramite l'amministratore di sostegno di quest'ultima e
[...] germano dell'attore, sig. , il bene immobile su descritto, Persona_5 procedendo alle successive volture catastali;
di essere venuto a conoscenza dell'illegittimo trasferimento casualmente nel decorso mese di agosto;
che di tale immobile, invece, egli era divenuto proprietario per usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Tanto premesso in punto di fatto chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare l'intervenuta usucapione da parte di dell'immobile costituito Persona_1 dall'appezzamento di terreno in agro di Novi Velia alla località “Perato”, distinto in
C.T. di Novi Velia al fol. 4 part.lla 89, della estensione di are 10.63, confinante con la Via Perato, con torrente Torna, con beni in ditta eredi con beni in ditta PE
, con beni in ditta e che, pertanto, l'immobile Persona_3 CP_5 medesimo è divenuto di sua esclusiva proprietà con ogni conseguente pronuncia.
Con la condanna alle spese e agli onorari di causa.
Con comparsa depositata in data 30.12.2008 si costituivano in giudizio CP_1
e i quali, preliminarmente, eccepivano l'inammissibilità,
[...] Controparte_2
l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda attorea, oltre che l'infondatezza in fatto ed in diritto, chiedendone l'integrale rigetto. Deducevano di aver acquistato in buona fede da il bene oggetto di causa;
che la vendita era Controparte_3 stata autorizzata dal Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania con provvedimento del 9.11.2007, previa richiesta di Persona_5 amministratore di sostegno della madre;
che essi avevano Controparte_6 provveduto a pagare la somma di € 24.200,00 per l'acquisto del terreno e subito dopo la stipula della compravendita prendevano possesso del medesimo, provvedendo a misurarlo e pulirlo;
che in data 08.08.2008 presentavano al Comune di Novi Velia richiesta di permesso di costruire con grafici a firma dell'Ing. Per_6 ed il Comune rilasciava il predetto permesso N. 45/2008 per la
[...] costruzione di un fabbricato bifamiliare;
che in data 25.08.2008 il sig. Per_1 occupava il terreno de quo mettendo a dimora n. 3 piantine di ulivo e nei
[...] giorni successivi vi posteggiava la propria autovettura, metteva a dimora altre 3 piantine di ulivo e cinque pedane di mattoni ( per tali illegittimi comportamenti veniva proposto ricorso per reintegrazione nel possesso); che con racc. a.r. del
24.10.2008 i convenuti rendevano edotti e Controparte_3 Per_5
della presente azione intentata dall'attore, chiedendo, nel contempo, di
[...] essere garantiti per evizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1483 c.c., con riserva di tutti i danni;
che essi convenuti, oltre a provvedere al pagamento del prezzo di vendita del predetto terreno, sostenevano numerose spese;
che appariva necessario chiamare in garanzia la venditrice e il sig. , Controparte_3 Persona_5 quale Amministratore di sostegno della predetta, ai fini della garanzia per evizione ai sensi dell'art. 1483 e 1485 c.c. Chiedevano, quindi, in via preliminare, in rito, autorizzare la chiamata in garanzia;
nel merito, in via principale il rigetto della domanda attorea, infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nell' ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare che la sig.ra è Controparte_3 tenuta a manlevare i convenuti da ogni pretesa attorea, e per l'effetto condannare i chiamati in causa, nelle rispettive qualità, per evizione alla restituzione del complessivo prezzo versato per la compravendita, di tutte le spese accessorie, derivanti dalla mancata titolarità del bene e dalla incapacità a vendere, nonché a tutte le spese tecniche sostenute dai convenuti per la progettazione relativa al permesso di costruire, nonché a tutti i danni morali, nessuno escluso, derivanti dallo eventuale annullamento del predetto rogito d'acquisto, oltre interessi e svalutazione monetaria dal dì dell'esborso all'effettiva restituzione.
Autorizzata la chiamata in garanzia, si costituiva in giudizio , Controparte_3 assistita dall'amministratore di sostegno la quale Persona_5 preliminarmente eccepiva l'inammissibilità della domanda, in quanto proposta solo nei confronti dei signori e e non anche nei suoi Controparte_1 Controparte_2 confronti, quale precedente proprietaria del fondo per cui è causa, e, quindi, litisconsorte necessaria. Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda dal momento che ella era l'unica proprietaria del bene alienato ai convenuti;
tale circostanza era provata dal fatto che aveva provveduto a curare e manutenere il terreno fin da quando ne aveva acquistato la proprietà, in virtù di atto di divisione per Notar del 14 ottobre 1975, Rep. nr. 6598, Racc nr. 2971, Persona_7 regolarmente registrato e trascritto;
che aveva nel corso degli anni, in qualità di proprietaria presentato istanze presso gli uffici pubblici, provvedendo altresì al pagamento degli oneri tributari. Concludeva, pertanto, affinché il Tribunale volesse accertare e dichiarare i signori esclusivi proprietari del terreno Controparte_7 denominato “Perato”, in virtù del contratto di compravendita del 24.07.2008 e, per l'effetto, rigettare la domanda proposta dall'attore, perché inammissibile, improcedibile oltre che infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Instaurato il contraddittorio, concessi i termini di cui all'art. 183 cpc, la causa veniva istruita documentalmente e a mezzo di prova per testimoni.
All'udienza del 30.05.2018 il giudizio veniva dichiarato interrotto per la morte dell'attore e riassunto ad istanza dei convenuti Persona_1 Controparte_1
e nei confronti degli eredi, e . Controparte_2 Parte_2 Parte_1
e , benché regolarmente citati non si costituivano Parte_2 Parte_1 in giudizio.
Dopo una serie di rinvii dovuti ad esigenze di ruolo, mutato il giudice, la causa veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE
1. Alcune premesse in rito
In via del tutto preliminare deve darsi atto che il presente fascicolo risulta trasmesso al sottoscritto magistrato per la decisione solo in data 31.3.2025 (cfr. storico del fascicolo) nonostante i termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi sia decorso antecedentemente.
In rito, deve essere dichiarata in questa sede la contumacia dei signori Parte_1
e , citati in riassunzione quali eredi dell'originario attore, il sig.
[...] Parte_2
a seguito dell'interruzione del giudizio per intervenuto decesso Persona_1 di quest'ultimo provocata dal suo procuratore costituito all'udienza del 30.5.2018.
Ci si interroga quindi sulla regolare instaurazione del contraddittorio, nonostante la contumacia dei signori e (rispettivamente moglie Parte_2 Parte_1
e figlio del defunto . Persona_1
La risposta si ritiene dover essere affermativa. Come ribadito difatti anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità “In tema di interruzione del processo per morte di una parte, in forza del principio della prossimità della prova, spetta ai chiamati all'eredità del deceduto, convenuti in riassunzione, allegare e dimostrare di non essere divenuti eredi” (cfr Cassazione civile sez. III, 06/07/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 06/07/2020), n.13851.
Mancando alcun elemento di segno contrario, deve quindi ritenersi regolarmente instaurato il contraddittorio.
L'omessa costituzione degli eredi dell'attore all'atto della riassunzione non esime questo Tribunale dall'indagare la domanda nel merito.
Come è noto, difatti, tale mancata comparizione non comporta in alcun modo l'automatica rinunzia di tutte le domande già promosse, le quali in alcun modo potranno ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto, tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto. (cfr. Cassazione sentenza n.6867 del
30/07/1996; Cassazione sentenza n.3963 del 18/04/1998).
Sempre in rito, è appena il caso di precisare che entrambe le parti costituite, ovvero,
i signori e sia la terza chiamata in causa, Controparte_1 Controparte_2 _3
, hanno prodotto nei propri scritti difensivi conclusivi sentenza nr. 9/2019
[...] resa dall'intestato Tribunale all'esito del giudizio R.G. 522/2010 pendente fra la signora (moglie dell'originario attore e citata in riassunzione quale Parte_2 erede del marito) e i convenuti di cui al presente giudizio. Trattasi di giudizio, per come emerge dalla lettura del provvedimento e dalle richieste avanzate in corso di giudizio volte a sollecitarne la riunione, avente ad oggetto l'accertamento dell'usucapione su medesimo fondo di cui in oggetto.
Ad ogni buon conto, nessun rischio sussiste di un possibile contrasto fra giudicati, stante l'esito del predetto giudizio (di rigetto nel merito della domanda proposta dalla parte attrice) ed essendo in questa sede la signora subentrata Parte_2 quale successore del defunto marito e non in proprio.
2. Nel merito
Indagando il merito della presente controversia, preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dai terzi chiamati in causa, nell'atto di costituzione in giudizio, in quanto l'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà (nel caso concreto a titolo di usucapione) deve essere diretta esclusivamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario nel momento in cui viene proposta la domanda e non anche nei confronti dei precedenti danti causa che non hanno veste di litisconsorti necessari.
(Cass.civ., sez. II, sentenza del 28 agosto 2015, n. 17270).
Al fine di inquadrare la vicenda giova ricordare che l'art. 1158 c.c. dispone che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtu' del possesso continuato per venti anni”. L'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un “corpus”, accompagnata dall'
“animus possidendi”, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà - pacifico, non violento, ininterrotto e continuato - che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione.
Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem sia la decorrenza del ventennio nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria. L'attore, inoltre, deve fornire anche una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa. Ne consegue che l'attore, per vedere accolta la domanda proposta, ha l'onere di provare tanto il
“corpus” quanto l'“animus” in quanto solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà. (vedi ex multis sent. Cass. 18.2.1999 n. 1367; sent. Cass. 15.6.2001 n. 8152; sent. Cass. 20.9.2007 n. 19478; sent. Cass. 27.7.2009 n. 17462; sent. Cass.
1.3.2010 n.
4863).
Ai fini della dichiarazione di usucapione occorre fornire una prova certa e rigorosa, non essendo sufficiente “l'inerzia del proprietario”, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte d'Appello Napoli, sez. 6, 26.6.2018, n. 3151).
Calando tali principi al caso di specie, deve rilevarsi che l'invocato acquisto della proprietà dell'immobile per usucapione è risultato infondato, in quanto dalle risultanze processuali non è emersa la prova dell'usucapione da parte dell'attore, il quale, pur avendo allegato di aver posseduto animo domini il terreno per cui è causa, non ha poi fornito la relativa prova.
Dall'istruttoria espletata è emerso, infatti, che il terreno era nella piena disponibilità della signora , la quale ha provveduto a curarlo e Controparte_3 manutenerlo fino a quando lo ha alienato ai convenuti.
Il teste escusso all'udienza del 14.12.2011 dichiarava che il Testimone_1 fondo per cui è causa era di proprietà della madre, , la quale se Controparte_3 ne era sempre presa cura fino al 2007 fino al sopraggiungere della malattia, dopo di che il fondo “non si presentava più pulito e sistemato come in precedenza”. A sostegno delle predette dichiarazioni, affermava di averne avuta conoscenza diretta
“perché di tanto in tanto, soprattutto nel periodo estivo, quando rientravo in Novi
Velia, ho accompagnato nel fondo e sono a conoscenza che anche mio Pt_3 fratello ha accompagnato di tanto in tanto mia madre”. Controparte_4
Dello stesso tenore sono le dichiarazioni del teste , precise e Testimone_2 concordanti rispetto a quelle precedentemente rese dagli altri testi, il quale riferiva:
“conosco i luoghi di causa in quanto sono confinante con il fondo già di proprietà della sig.ra ricordo di aver visto qualche volta dall'anno 2000 in poi la Pt_4 sig.ra sul predetto fondo, che provvedeva a pulire e …l'ho vista per Controparte_3 qualche anno, fino a quando la stessa era in buone condizioni di salute. Dopo il 2007 il predetto fondo si presentava incolto non vi era alcuna piantagione, né materiali o manufatti”. Anche le dichiarazioni rese dall'altro teste sentito, la signora Tes_3 anch'ella confinante con i luoghi di causa, sono del tutto concordanti, non
[...] collocando in alcun modo l'originario attore sui luoghi di causa bensì solo la signora e, dopo il loro acquisto, i coniugi – . Controparte_3 CP_2 CP_1
Di contro parte attrice, pur essendone onerata, non ha dato prova dell'esercizio del possesso sul terreno oggetto di causa;
non ha provveduto infatti a depositare le memorie di cui all'art. 183 cpc, né richiesto l'ammissione di mezzi istruttori.
Conseguentemente, in applicazione del generale principio espresso dall'art. 2697 cc. che pone a carico di chi vuol far valere in giudizio un diritto dimostrare i fatti costitutivi che ne hanno determinato l'origine ne deriva che, in assenza di prova, la domanda deve essere rigettata.
Dal rigetto della domanda attorea avanzata nei confronti di e Controparte_1 [...] consegue, con tutta evidenza, l'assorbimento della domanda in garanzia CP_2 avanzata con l'atto di chiamata in causa dei convenuti nei confronti della loro dante causa, la signora . Controparte_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto della scaglione di riferimento, nei termini di cui in dispositivo, con applicazione dei minimi, stante il tenore delle difese e la ridottissima attività effettivamente svolta.
E' appena il caso di precisare che vanno poste a carico degli attori, contumaci in riassunzione, anche le spese della terza chiamata in causa, stante l'esito del presente giudizio (cfr. “Le spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che
l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” Cassazione civile sez. II,
10/03/2025, n.6358).
Se ne dispone l'attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari per entrambe le parti stante la dichiarazione effettuata negli scritti difensivi conclusivi.
P.Q.M
il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunziando, disattesa, ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di e , eredi in Parte_1 Parte_2 riassunzione dell'originario attore Persona_1
b) rigetta la domanda di parte attrice in quanto infondata;
c) dichiara assorbita la domanda in garanzia avanzata dai convenuti CP_1
e ;
[...] Controparte_2
d) condanna i signori e , in qualità di eredi Persona_1 Parte_2 del defunto alla rifusione in favore dei convenuti delle Persona_1 spese del presente giudizio, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre CPA
e IVA come per legge, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% con attribuzione all'avvocato Marco Fimiani dichiaratosi anticipatario;
e) Condanna, altresì, i signori e , in qualità di Persona_1 Parte_2 eredi del defunto alla refusione delle spese di lite in Persona_1 favore della terza chiamata in causa, spese che si liquidano in €. 2.540,00 oltre accessori come per legge, con attribuzione agli avv.ti Lucio Oricchio e
Maria Luisa Rizzo dichiaratisi anticipatari.
Così deciso in Vallo della Lucania il 1.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Marianna Frangiosa