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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 09/12/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggi 9/12/2025 sono comparsi davanti alla dott.ssa AD DI per parte ricorrente l'Avv D Basso e per parte resistente l'Avv R Rapacci. Si procede alla discussione, entrambi si riportano ai rispettivi scritti difensivi ed contestano le note conclusive di controparte. Il Giudice Informa i procuratori delle parti che darà lettura della sentenza al termine dell'udienza, dispensandoli dalla presenza. Ad ore 16.00 procede al deposito della sentenza con motivazione contestuale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile iscritta al n. 1872/2023 RG avente ad OGGETTO: opposizione ad ordinanza-ingiunzione promossa da quale titolare dell'impresa individuale ROSA DEI VENTI di Parte_1
Parte_1
ricorrente - opponente
Rappresentato e difeso dall'Avv. Daria Basso
Contro
resistente - opposto Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Rapacci
Conclusioni
Per parte opponente:
“Voglia il Tribunale annullare l'ordinanza di irrogazione della sanzione amministrativa n° 87/2023 per tutti i motivi di cui sopra. Con vittoria di spese e compensi oltre accessorie come per legge”.
Per parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza:
- in via principale nel merito respingere tutte le domande formulate in quanto infondate in fatto e in diritto e sprovviste di prova per i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto e di conseguenza accertare e confermare l'Ordinanza di Irrogazione della Sanzione amministrativa n. 87/2023;
- condannare il ricorrente alla refusione delle spese di lite”.
FATTO E DIRITTO Con ricorso in opposizione ex art. 6 legge 150/2011 il Sig. quale titolare Parte_1 dell'impresa individuale Rosa dei Venti di AM MA ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione N. 87/2023 emessa nei suoi confronti dall' ente ”Parco Nazionale delle Cinque Terre – Area marina protetta”, per aver il ricorrente “navigato ad una velocità superiore a Contr quella consentita nella zona “B” dell' delle cinque terre, più precisamente navigava ad una velocità di 9,1 nodi “ ( docc. 1 e 2 fascicolo ricorrente). Si è costituita la parte resistente chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondati tutti i motivi di opposizione proposti.
L'opposizione è stata affidata ai seguenti motivi:
1) Nullità del verbale di accertamento n° 251/2023 della Capitaneria di Porto della Spezia e dell'Ordinanza di irrogazione della Sanzione Amministrativa n° 87/2023 per insussistenza della violazione amministrativa contestata.
Il ricorrente ha affermato che il verbale di accertamento e l'ordinanza dell' avessero CP_1 comminato la sanzione per violazione dell'art. 15 del Regolamento di Esecuzione e Organizzazione dell'Area Marina Protetta (d'ora in avanti solo REO), nonostante l'art. 15 riguardi la disciplina della navigazione da diporto, mentre quella esercitata dal Sig. ha ad oggetto esclusivamente Parte_1 l'attività di noleggio e locazione di unità da diporto disciplinate dall'art. 22 del REO.
Si deve a tale proposito osservare che l'Art 22 co. 3 del REO che disciplina le attivita' di noleggio e locazione di unita' da diporto, quale quella esercitata dallo prevede espressamente che Parte_1
“Nelle zone B e C e' consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'esercizio di locazione e noleggio di unita' da diporto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15”.
Si deve pertanto ritenere corretta la contestazione della violazione dell'art. 15 del REO, espressamente richiamato dall'art 22 del medesimo regolamento ed infondato il motivo di opposizione.
2) VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA EX ART. 14 LEGGE 689/1981. INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA CONTESTATA, DIFETTO DI PROVA CERTA.
Sebbene sia da ritenere preferibile la contestazione immediata della violazione amministrativa, detta modalità non è da ritenere l'unica consentita infatti l'articolo 14 della legge 689/1981 stabilisce che
“la violazione, quando e' possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa”. Si deve pertanto ritenere che l'obbligo dell'immediata contestazione sia derogabile in caso di oggettiva impossibilità, con indicazione del motivo. Nel caso di specie il verbale di accertamento indica espressamente che: “Non è stata possibile la contestazione effettuata in quanto l'accertamento è stato effettuato da remoto” e ciò costituisce evidentemente la ragione della mancanza della immediata contestazione. Né appare oggettivamente possibile l'invio - contestualmente al rilievo dell'infrazione - di imbarcazioni della Guardia Costiera, al fine della contestazione immediata, così come non risulta esigibile la richiesta di segnalazione “da parte del controllore tramite radiolina VHF presente a bordo”, ciò in relazione alla concreta modalità di funzionamento del sistema, così come sarà illustrata al punto che segue, che non prevede il rilievo diretto da parte di un operatore, seppure ovviamente presente presso la Sala Operativa. Nel caso di specie, a seguito dell'assunzione delle prove testimoniali, è emerso che l'operatore aveva peraltro ripetutamente provato a contattare l'imbarcazione tramite VHF, senza ricevere risposta,
“probabilmente il ponte radio non arriva a coprire la zona specialmente quando ci si trova sotto costa.adr la violazione viene accertata in tempo reale, contattiamo l'imbarcazione per informarla che ha superato la velocità, quindi facciamo il verbale relativo all'illecito amministrativo adr questa è la prassi a meno che non sia in atto un soccorso o atro evento di maggiore rilievo che ovviamente ha la priorità” ( Si veda teste ). Testimone_1
Anche tale motivo di opposizione è pertanto da ritenere infondato.
3) INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA CONTESTATA. INSUSSISTENZA DELLA PROVA DELLA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA CONTESTATA. NULLITA' DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO 251/23 E DELL'ORDINANZA DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE N°87/2023 PERCHE' LA PRESUNTA VIOLAZIONE E' STATA ACCERTATA CON STRUMENTAZIONE NON OMOLOGATA, NON TARATA E NON IDONEA AD ACCERTARE LA VIOLAZIONE DEI LIMITI DI VELOCITA'.
L'accertamento è stato eseguito tramite sistema elettronico di rilevamento della velocità da remoto, rappresentato dall'AIS (Automatic Identification System ovvero Sistema di identificazione automatica) PELAGUS (software del Corpo delle Capitanerie di porto/Guardia Costiera per il monitoraggio del traffico marittimo), piattaforma su cui viene convogliato il flusso di dati inviati dai trasmettitori AIS installati a bordo delle unità navali da diporto così da ricevere i tracciati GPS con precisione satellitare. Per tale motivo si ritiene che, con riferimento all'affidabilità dello strumento utilizzato al fine della rilevazione, il sistema AIS abbia un funzionamento ben diverso dagli autovelox (che necessitano di taratura ed omologazione), essendo basato sulla registrazione e trasmissione di dati GPS. L'imbarcazione del ricorrente era dotata del trasmettitore AIS di tipo “B” ( peraltro regolarmente funzionante, come indicato nell'avviso di accertamento e mai contestato ), obbligatorio ai sensi dell'art. 22 del regolamento dell'AMP, come modificato dal disciplinare integrativo in data 6 marzo 2023. Si tratta pacificamente di un trasmettitore radio in grado di fornire il numero identificativo dell'imbarcazione, la sua posizione, la rotta e la velocità. I dati sono consultabili in tempo reale sia dagli organi preposti che da terzi. La velocità di un'imbarcazione rientra – come detto - tra i dati dinamici trasmessi dall'AIS di bordo di un'unità. Detti dati forniscono informazioni sullo “Status di navigazione” e vengono aggiornati dai sensori di bordo connessi all'AIS e diffusi automaticamente, secondo un criterio temporale che dipende dalla velocità e dalle variazioni della rotta alle stazioni riceventi. Il sistema AIS PELAGUS riceve quindi il dato relativo alla velocità che viene trasmesso automaticamente dalle unità dotate di AIS senza rielaborazioni e/o calcoli matematici. Contro L'installazione di tale strumento era resa obbligatoria dal regolamento dell' vigente all'epoca dei fatti, al fine dello svolgimento di determinate attività, tra cui quella svolta dal Sig. Parte_1 non solo per motivi di sicurezza in mare, ma si ritiene - anche e soprattutto - al fine di monitorare il Contro corretto comportamento dei soggetti autorizzati a svolgere determinate attività all'interno dell' Questi ultimi infatti, fin dalla fase della richiesta di partecipazione al bando, avevano accettato espressamente il regolamento che prevedeva l'installazione a bordo del trasmettitore, che – peraltro
- oltre a dover essere correttamente installato, doveva essere mantenuto funzionante e costantemente acceso. Si deve pertanto ritenere che i soggetti richiedenti fossero del tutto consapevoli della funzione di controllo ( oltre che di sicurezza ) della navigazione, affidata a detto trasmettitore. Il medesimo orientamento, che si ritiene del tutto condivisibile per i motivi indicati, è stato espresso da questo Tribunale, ma in diversa composizione, con tre diverse pronunce, nonché dalla Corte d'Appello di Genova ( si vedano sentenze allegate da parte resistente).
Alla luce di quanto esposto il motivo di opposizione deve ritenersi infondato.
4) SUSSISTENZA DELLA CAUSA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' DI CUI ALL'ART. 4 LEGGE 689 / 1981
5) SUSSISTENZA DELL'ERRORE SUL FATTO CHE ESCLUDE LA PUNIBILITA' DELL'AGENTE
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente. Non è stato fornito alcun valido elemento di prova al fine di ritenere la sussistenza dell'invocata esimente, che ricorre quando l'autore della violazione amministrativa agisca nell'adempimento di un dovere, nell'esercizio di una facoltà legittima, in stato di necessità o legittima difesa, condizioni tutte che non ricorrono nella rappresentata necessità di evitare ai clienti trasportati sull' imbarcazione le conseguenze dell'aumento del moto ondoso provocato da altri natanti, dovendosi peraltro tenere presente che il limite di velocità per la Zona B è pari a 3 nodi, a fronte della velocità rilevata di 9,1 nodi, pertanto decisamente superiore rispetto a quella consentita e che, pur in assenza di tachimetro, un operatore professionale qual è lo ben avrebbe potuto/dovuto percepire come Parte_1 superiore rispetto a quella consentita. Si deve da ultimo osservare come fosse onere del ricorrente dotarsi di sistemi atti a rilevare la velocità dell'imbarcazione, così da evitare di commettere violazioni, tanto più in presenza di attività svolta in forma imprenditoriale e che tale mancanza determini la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa in capo all'agente, che determina in ogni caso la punibilità dell'illecito amministrativo, anche in assenza del dolo.
Anche tali motivi di opposizione devono pertanto ritenersi infondati.
Alla luce di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato con conseguente conferma dell'ordinanza oggetto di opposizione.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e saranno liquidate nei valori medi.
PQM
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando rigetta l'opposizione proposta da quale titolare dell'impresa Parte_1 individuale ROSA DEI VENTI di Parte_1 e per l'effetto conferma l' ordinanza ingiunzione N.87/2023 emessa nei suoi confronti dal ”Parco Nazionale delle Cinque Terre – Area marina protetta”; condanna quale titolare dell'impresa individuale ROSA DEI Parte_1 VENTI di al pagamento in favore dell'Ente ”Parco Nazionale delle Cinque Terre Parte_1
– Area marina protetta”, delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 662,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Il Giudice AD DI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile iscritta al n. 1872/2023 RG avente ad OGGETTO: opposizione ad ordinanza-ingiunzione promossa da quale titolare dell'impresa individuale ROSA DEI VENTI di Parte_1
Parte_1
ricorrente - opponente
Rappresentato e difeso dall'Avv. Daria Basso
Contro
resistente - opposto Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Rapacci
Conclusioni
Per parte opponente:
“Voglia il Tribunale annullare l'ordinanza di irrogazione della sanzione amministrativa n° 87/2023 per tutti i motivi di cui sopra. Con vittoria di spese e compensi oltre accessorie come per legge”.
Per parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza:
- in via principale nel merito respingere tutte le domande formulate in quanto infondate in fatto e in diritto e sprovviste di prova per i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto e di conseguenza accertare e confermare l'Ordinanza di Irrogazione della Sanzione amministrativa n. 87/2023;
- condannare il ricorrente alla refusione delle spese di lite”.
FATTO E DIRITTO Con ricorso in opposizione ex art. 6 legge 150/2011 il Sig. quale titolare Parte_1 dell'impresa individuale Rosa dei Venti di AM MA ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione N. 87/2023 emessa nei suoi confronti dall' ente ”Parco Nazionale delle Cinque Terre – Area marina protetta”, per aver il ricorrente “navigato ad una velocità superiore a Contr quella consentita nella zona “B” dell' delle cinque terre, più precisamente navigava ad una velocità di 9,1 nodi “ ( docc. 1 e 2 fascicolo ricorrente). Si è costituita la parte resistente chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondati tutti i motivi di opposizione proposti.
L'opposizione è stata affidata ai seguenti motivi:
1) Nullità del verbale di accertamento n° 251/2023 della Capitaneria di Porto della Spezia e dell'Ordinanza di irrogazione della Sanzione Amministrativa n° 87/2023 per insussistenza della violazione amministrativa contestata.
Il ricorrente ha affermato che il verbale di accertamento e l'ordinanza dell' avessero CP_1 comminato la sanzione per violazione dell'art. 15 del Regolamento di Esecuzione e Organizzazione dell'Area Marina Protetta (d'ora in avanti solo REO), nonostante l'art. 15 riguardi la disciplina della navigazione da diporto, mentre quella esercitata dal Sig. ha ad oggetto esclusivamente Parte_1 l'attività di noleggio e locazione di unità da diporto disciplinate dall'art. 22 del REO.
Si deve a tale proposito osservare che l'Art 22 co. 3 del REO che disciplina le attivita' di noleggio e locazione di unita' da diporto, quale quella esercitata dallo prevede espressamente che Parte_1
“Nelle zone B e C e' consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'esercizio di locazione e noleggio di unita' da diporto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15”.
Si deve pertanto ritenere corretta la contestazione della violazione dell'art. 15 del REO, espressamente richiamato dall'art 22 del medesimo regolamento ed infondato il motivo di opposizione.
2) VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA EX ART. 14 LEGGE 689/1981. INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA CONTESTATA, DIFETTO DI PROVA CERTA.
Sebbene sia da ritenere preferibile la contestazione immediata della violazione amministrativa, detta modalità non è da ritenere l'unica consentita infatti l'articolo 14 della legge 689/1981 stabilisce che
“la violazione, quando e' possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa”. Si deve pertanto ritenere che l'obbligo dell'immediata contestazione sia derogabile in caso di oggettiva impossibilità, con indicazione del motivo. Nel caso di specie il verbale di accertamento indica espressamente che: “Non è stata possibile la contestazione effettuata in quanto l'accertamento è stato effettuato da remoto” e ciò costituisce evidentemente la ragione della mancanza della immediata contestazione. Né appare oggettivamente possibile l'invio - contestualmente al rilievo dell'infrazione - di imbarcazioni della Guardia Costiera, al fine della contestazione immediata, così come non risulta esigibile la richiesta di segnalazione “da parte del controllore tramite radiolina VHF presente a bordo”, ciò in relazione alla concreta modalità di funzionamento del sistema, così come sarà illustrata al punto che segue, che non prevede il rilievo diretto da parte di un operatore, seppure ovviamente presente presso la Sala Operativa. Nel caso di specie, a seguito dell'assunzione delle prove testimoniali, è emerso che l'operatore aveva peraltro ripetutamente provato a contattare l'imbarcazione tramite VHF, senza ricevere risposta,
“probabilmente il ponte radio non arriva a coprire la zona specialmente quando ci si trova sotto costa.adr la violazione viene accertata in tempo reale, contattiamo l'imbarcazione per informarla che ha superato la velocità, quindi facciamo il verbale relativo all'illecito amministrativo adr questa è la prassi a meno che non sia in atto un soccorso o atro evento di maggiore rilievo che ovviamente ha la priorità” ( Si veda teste ). Testimone_1
Anche tale motivo di opposizione è pertanto da ritenere infondato.
3) INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA CONTESTATA. INSUSSISTENZA DELLA PROVA DELLA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA CONTESTATA. NULLITA' DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO 251/23 E DELL'ORDINANZA DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE N°87/2023 PERCHE' LA PRESUNTA VIOLAZIONE E' STATA ACCERTATA CON STRUMENTAZIONE NON OMOLOGATA, NON TARATA E NON IDONEA AD ACCERTARE LA VIOLAZIONE DEI LIMITI DI VELOCITA'.
L'accertamento è stato eseguito tramite sistema elettronico di rilevamento della velocità da remoto, rappresentato dall'AIS (Automatic Identification System ovvero Sistema di identificazione automatica) PELAGUS (software del Corpo delle Capitanerie di porto/Guardia Costiera per il monitoraggio del traffico marittimo), piattaforma su cui viene convogliato il flusso di dati inviati dai trasmettitori AIS installati a bordo delle unità navali da diporto così da ricevere i tracciati GPS con precisione satellitare. Per tale motivo si ritiene che, con riferimento all'affidabilità dello strumento utilizzato al fine della rilevazione, il sistema AIS abbia un funzionamento ben diverso dagli autovelox (che necessitano di taratura ed omologazione), essendo basato sulla registrazione e trasmissione di dati GPS. L'imbarcazione del ricorrente era dotata del trasmettitore AIS di tipo “B” ( peraltro regolarmente funzionante, come indicato nell'avviso di accertamento e mai contestato ), obbligatorio ai sensi dell'art. 22 del regolamento dell'AMP, come modificato dal disciplinare integrativo in data 6 marzo 2023. Si tratta pacificamente di un trasmettitore radio in grado di fornire il numero identificativo dell'imbarcazione, la sua posizione, la rotta e la velocità. I dati sono consultabili in tempo reale sia dagli organi preposti che da terzi. La velocità di un'imbarcazione rientra – come detto - tra i dati dinamici trasmessi dall'AIS di bordo di un'unità. Detti dati forniscono informazioni sullo “Status di navigazione” e vengono aggiornati dai sensori di bordo connessi all'AIS e diffusi automaticamente, secondo un criterio temporale che dipende dalla velocità e dalle variazioni della rotta alle stazioni riceventi. Il sistema AIS PELAGUS riceve quindi il dato relativo alla velocità che viene trasmesso automaticamente dalle unità dotate di AIS senza rielaborazioni e/o calcoli matematici. Contro L'installazione di tale strumento era resa obbligatoria dal regolamento dell' vigente all'epoca dei fatti, al fine dello svolgimento di determinate attività, tra cui quella svolta dal Sig. Parte_1 non solo per motivi di sicurezza in mare, ma si ritiene - anche e soprattutto - al fine di monitorare il Contro corretto comportamento dei soggetti autorizzati a svolgere determinate attività all'interno dell' Questi ultimi infatti, fin dalla fase della richiesta di partecipazione al bando, avevano accettato espressamente il regolamento che prevedeva l'installazione a bordo del trasmettitore, che – peraltro
- oltre a dover essere correttamente installato, doveva essere mantenuto funzionante e costantemente acceso. Si deve pertanto ritenere che i soggetti richiedenti fossero del tutto consapevoli della funzione di controllo ( oltre che di sicurezza ) della navigazione, affidata a detto trasmettitore. Il medesimo orientamento, che si ritiene del tutto condivisibile per i motivi indicati, è stato espresso da questo Tribunale, ma in diversa composizione, con tre diverse pronunce, nonché dalla Corte d'Appello di Genova ( si vedano sentenze allegate da parte resistente).
Alla luce di quanto esposto il motivo di opposizione deve ritenersi infondato.
4) SUSSISTENZA DELLA CAUSA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' DI CUI ALL'ART. 4 LEGGE 689 / 1981
5) SUSSISTENZA DELL'ERRORE SUL FATTO CHE ESCLUDE LA PUNIBILITA' DELL'AGENTE
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente. Non è stato fornito alcun valido elemento di prova al fine di ritenere la sussistenza dell'invocata esimente, che ricorre quando l'autore della violazione amministrativa agisca nell'adempimento di un dovere, nell'esercizio di una facoltà legittima, in stato di necessità o legittima difesa, condizioni tutte che non ricorrono nella rappresentata necessità di evitare ai clienti trasportati sull' imbarcazione le conseguenze dell'aumento del moto ondoso provocato da altri natanti, dovendosi peraltro tenere presente che il limite di velocità per la Zona B è pari a 3 nodi, a fronte della velocità rilevata di 9,1 nodi, pertanto decisamente superiore rispetto a quella consentita e che, pur in assenza di tachimetro, un operatore professionale qual è lo ben avrebbe potuto/dovuto percepire come Parte_1 superiore rispetto a quella consentita. Si deve da ultimo osservare come fosse onere del ricorrente dotarsi di sistemi atti a rilevare la velocità dell'imbarcazione, così da evitare di commettere violazioni, tanto più in presenza di attività svolta in forma imprenditoriale e che tale mancanza determini la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa in capo all'agente, che determina in ogni caso la punibilità dell'illecito amministrativo, anche in assenza del dolo.
Anche tali motivi di opposizione devono pertanto ritenersi infondati.
Alla luce di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato con conseguente conferma dell'ordinanza oggetto di opposizione.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e saranno liquidate nei valori medi.
PQM
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando rigetta l'opposizione proposta da quale titolare dell'impresa Parte_1 individuale ROSA DEI VENTI di Parte_1 e per l'effetto conferma l' ordinanza ingiunzione N.87/2023 emessa nei suoi confronti dal ”Parco Nazionale delle Cinque Terre – Area marina protetta”; condanna quale titolare dell'impresa individuale ROSA DEI Parte_1 VENTI di al pagamento in favore dell'Ente ”Parco Nazionale delle Cinque Terre Parte_1
– Area marina protetta”, delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 662,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Il Giudice AD DI