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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/11/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
BR Dott.ssa Vittoria Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 417/2025 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 5
novembre 2025
d a
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Antonio Ruggero del Foro di Milano
e dall'Avv.to Silvia Mariani del Foro di Busto Arsizio, il primo procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
RECLAMANTE
c o n t r o
in Controparte_1
persona del curatore dott.ssa rappresentata e Controparte_2
difesa dall'Avv.to Elena Armenio del Foro di Brescia, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta - 2 -
RECLAMATA
c o n t r o
Controparte_3
RECLAMATA contumace
In punto: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n.
155/2025 pubblicata in data 24/04/2025 nel procedimento per apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n. 130-1/2025 r.g. che ha portato all'apertura della liquidazione giudiziale n. 85/2025.
CONCLUSIONI
Della reclamante
"Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita in accoglimento del presente reclamo:
in via preliminare:
-sospendere l'efficacia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale oggi impugnata ricorrendone gravi e fondati motivi per quanto esposto;
nel merito:
- revocare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale per tutti motivi di cui in narrativa ed in particolare per violazione del diritto di difesa, in quanto il reclamante non ha avuto conoscenza effettiva del procedimento nonostante l'inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal (ex art. 40 comma Controparte_4
7 C.C.I.I.),
- voler valutare la non manifesta infondatezza e la rilevanza nel presente giudizio della questione di legittimità costituzionale dell'art. - 3 -
40 comma 7 C.C.I.I., nella parte in cui consente l'instaurazione del procedimento con mero inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal all'interno di un'area riservata Controparte_4
collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario, senza alcun ulteriore avviso al debitore,
senza prevedere alcuna misura idonea a garantire che il debitore venga effettivamente a conoscenza dell'esistenza del procedimento;
- voler disporre la sospensione del giudizio e rimettere la questione di legittimità alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 23
L.87/1953.
Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Della reclamata Liquidazione Giudiziale
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, respinta ogni avversa istanza:
- rigettare in via pregiudiziale l'istanza di sospensione ex art. 52 CCII della sentenza impugnata, compreso il rigetto dell'inibitoria dell'attività della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione per i motivi illustrati,
- nel merito e in ogni caso rigettare il reclamo proposto contro la stessa, in quanto infondato in fatto e in diritto e rigettare l'istanza di sospensione del giudizio per rimessione della questione di costituzionalità avanti alla Corte costituzionale, e così confermare la sentenza reclamata,
- con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio. - 4 -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Brescia, su istanza della Controparte_3
dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale
[...]
della Parte_1
interponeva reclamo avverso la suddetta Parte_2
decisione.
La liquidazione giudiziale della si opponeva Parte_1
all'accoglimento del reclamo, eccependone l'inammissibilità e/o l'infondatezza.
La rimaneva Controparte_3
contumace.
Respinta l'istanza di sospensiva, e precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 5 novembre 2025 la causa veniva discussa e passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo e unico motivo di reclamo la Pt_1
lamenta violazione del diritto di difesa e del contraddittorio. Osserva
che ha appreso della sentenza solamente a seguito della comunicazione inviatagli dal Curatore, e che il procedimento di primo grado si è svolto in sua assenza e a sua insaputa, essendo stata la notifica del ricorso tentata a mezzo pec, risultata evidentemente non attiva, e quindi effettuata dalla cancelleria ex art. 40 ccii mediante inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia,
all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario, senza - 5 -
alcun ulteriore avviso al debitore;
che detta modalità ha natura residuale ed eccezionale, e può considerarsi valida solo se assicura comunque la conoscenza effettiva dell'atto; che la norma di cui all'art. 40 ccii è costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 24,11
e 3 Cost., oltre che dell'art. 6 CEDU;
che il semplice inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal , quale Controparte_4
forma sostitutiva della notifica a mezzo pec non riuscita, non ha determinato alcuna conoscenza reale da parte del debitore, e gli ha impedito ogni possibilità di presentare difese, produrre documenti,
avanzare richieste, ma soprattutto di avere un termine per provvedere a sanare la propria esposizione nei confronti del creditore istante;
che,
infatti, aveva già raggiunto un accordo con i debitori intervenuti nella procedura esecutiva immobiliare, accordo poi ratificato innanzi al
Tribunale in data 15/04/2025 (il giorno prima dell'udienza fissata per provvedere sul ricorso per liquidazione giudiziale di cui non ha avuto contezza), facendo estinguere la predetta procedura pendente proprio avanti il medesimo giudice;
che, oltretutto, il credito fatto valere nel ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, in linea capitale (€
29.692,05=), non raggiungeva neppure gli € 30.000= richiesti dall'art. 49 u.c. ccii.
Il motivo è infondato.
L'art. 40 ccii così dispone:
- “In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che
hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal pubblico
ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere - 6 -
notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di
recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del
debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice
nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)
delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è
trasmesso con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica
certificata del ricorrente” (co. 6);
- “Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica
certificata di cui al comma 6 non risulta possibile o non ha esito
positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto
sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro
inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359. La
notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in
cui è compiuto l'inserimento” (co. 7);
- “Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito
positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura
del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma
dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal
registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle
imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere
compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella
casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese
ovvero presso la residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle
imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le - 7 -
persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del
deposito è data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta
chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per
raccomandata con avviso di ricevimento” (co. 8).
Ad avviso della Corte, la norma di cui all'art. 40 co. 7 ccii è
scevra da profili di illegittimità costituzionale.
La fattispecie notificatoria di cui al co. 7 si differenzia da quella di cui al co. 8 in quanto la precedente notifica via pec non è andata a buon fine per causa imputabile al destinatario: solo in tal caso è previsto l'inserimento del ricorso e del decreto nel portale web, dovendo altrimenti procedersi (nel caso in cui la precedente notifica via pec non sia andata a buon fine per causa non imputabile al destinatario) alla notifica nelle forme ordinarie a mezzo di ufficiale giudiziario.
Il procedimento notificatorio di cui al co. 7 si compone allora di due elementi: 1) l'insuccesso della precedente pec per causa imputabile al destinatario;
2) l'inserimento del ricorso e del decreto nel portale web;
Il completamento della fattispecie notificatoria mediante l'inserimento del ricorso e del decreto nel portale web, in luogo notifica nelle forme ordinarie a mezzo di ufficiale giudiziario, si giustifica per le esigenze di celerità e di speditezza che caratterizzano il procedimento concorsuale, tenuto conto del fatto che la precedente notifica via pec non è andata a buon fine per fatto e colpa del destinatario. Pertanto, l'inserimento nel portale web costituisce un quid
pluris, idoneo a garantire la conoscenza del procedimento al - 8 -
destinatario colpevole di non aver manutenuto in funzione la propria casella di posta elettronica certificata.
L'utilizzo della pec costituisce un obbligo ormai generalizzato per i soggetti (in particolare, gli imprenditori) i quali sono tenuti per legge a munirsi di un domicilio digitale (art. 149 bis c.p.c.) e, pertanto,
le conseguenze dell'inutilizzo ovvero dell'inattivazione della pec ricadono sul soggetto utilizzatore.
Non pare corretto censurare la norma di illegittimità
costituzionale, limitando l'esame al secondo elemento della fattispecie notificatoria (l'inserimento del ricorso e del decreto nel portale web),
senza considerare l'antefatto (l'insuccesso della precedente pec per causa imputabile al destinatario). Volendo diversamente opinare (per pura ipotesi di lavoro), si porrebbe un problema di violazione del diritto di difesa e del contraddittorio (ovvero di illegittimità costituzionale)
tutte le volte in cui una pec non è andata a buon fine per fatto e colpa del destinatario, in contrasto con la normativa che, per adeguarsi al mutato progresso tecnologico, ha previsto un'evoluzione del sistema delle notificazioni, passando da quelle tradizionali a quelle telematiche.
La Corte Costituzionale aveva già affermato analoghi principi
(il riferimento è al bilanciamento tra il diritto di difesa del debitore e le esigenze di celerità nonchè di speditezza della procedura concorsuale)
nella sentenza n. 146/2016, laddove – affrontando la questione del perfezionamento della notifica con il solo deposito nella casa comunale, in caso di mancato reperimento del destinatario, senza le ulteriori cautele previste dall'art. 145 del codice di procedura civile per - 9 -
le notifiche a persona giuridica, dopo che l'invio della pec alla società
si era rivelato infruttuoso - ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma terzo, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
In particolare, nella pronuncia si legge che “il riformulato art.
15 della così detta legge fallimentare (come emerge dalla relazione di
accompagnamento dell'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, il cui testo, in
parte qua, non è stato oggetto di modifiche in sede di conversione) si
propone, infatti, di «coniugare» quella stessa finalità di tutela del
diritto di difesa dell'imprenditore (collettivo) «con le esigenze di
celerità e speditezza cui deve essere improntato il procedimento
concorsuale»”; che “il diritto di difesa, nella sua declinazione di
conoscibilità, da parte del debitore, dell'attivazione del procedimento
fallimentare a suo carico, è adeguatamente garantito dalla norma
denunciata, proprio in ragione del predisposto duplice meccanismo di
ricerca della società”; che “in caso di esito negativo di tale duplice
meccanismo di notifica, il deposito dell'atto introduttivo della
procedura fallimentare presso la casa comunale ragionevolmente si
pone come conseguenza immediata e diretta della violazione, da parte
dell'imprenditore collettivo, dei descritti obblighi impostigli dalla - 10 -
legge”; e che “esigenze di compatibilità tra il diritto di difesa e gli
obiettivi di speditezza e operatività, ai quali deve essere improntato il
procedimento concorsuale, giustificano che il tribunale resti esonerato
dall'adempimento di ulteriori formalità, ancorché normalmente
previste dal codice di rito, allorquando la situazione di irreperibilità
dell'imprenditore debba imputarsi alla sua stessa negligenza e a
condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore
economico”.
Tali principi valgono, mutatis mutandis, per l'art. 40 ccii, atteso che il deposito presso la Casa comunale è stato sostituito, nelle notificazioni obbligatorie presso il domicilio digitale delle imprese iscritte al Registro, dal deposito della notificazione nel portale del
Ministero a fini di pubblicità notizia riservata al Controparte_4
destinatario, che può accedervi con il codice fiscale.
E la Corte di Cassazione ne ha enunciato altrettanti simili nella recente sentenza n. 26370/2025, laddove – affrontando la questione della notifica del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale alla società dopo che questa è stata cancellata dal registro delle imprese – ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24
Cost., delle norme previste, rispettivamente, dall'art. 15, comma 3, l.
fall. e dall'art. 40, commi 6, 7 e 8 CCII, nella parte in cui dispongono che la notificazione del ricorso ad una società sia eseguita, anche se la resistente è stata cancellata dal registro delle imprese, tramite posta elettronica certificata e non alla società ovvero liquidatore o addirittura - 11 -
ai soci nelle forme ordinarie di cui agli artt. 145 e 137 ss. c.p.c..
In particolare, nella pronuncia si legge che “l'indirizzo di posta
elettronica certificata che le società (e gli imprenditori individuali)
devono dichiarare al registro delle imprese (e "tenere operativo e
rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle
imprese... e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale
cancellazione da esso...") equivale, in effetti, a un recapito
sostanzialmente assimilabile alla sede legale di questi ultimi, per cui,
di regola, (e salvo che venga fornita prova contraria) il mancato
funzionamento, per qualunque causa, dell'indirizzo di posta elettronica
certificata dichiarato dalla società ovvero dall'imprenditore
individuale al registro delle imprese si ascrive tra le cosiddette
irreperibilità "colpevoli" del destinatario sul quale incombe l'onere di
comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente
raggiungibile”; e che “in caso di esito negativo di tale "duplice
meccanismo di notifica", il deposito dell'atto introduttivo della
procedura presso la casa comunale "ragionevolmente si pone come
conseguenza immediata e diretta della violazione, da parte
dell'imprenditore collettivo, dei descritti obblighi impostigli dalla
legge": e cioè anche alla luce del principio per cui "esigenze di
compatibilità tra il diritto di difesa e gli obiettivi di speditezza e
operatività, ai quali deve essere improntato il procedimento
concorsuale (rectius: di apertura della procedura concorsuale),
giustificano che il Tribunale resti esonerato dall'adempimento di
ulteriori formalità... allorquando la situazione di irreperibilità - 12 -
dell'imprenditore debba imputarsi alla sua stessa negligenza e a
condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore
economico"”.
Nella specie il perfezionamento della notifica ex art. 40 co. 7
ccii (e, in particolare, l'insuccesso della precedente notifica via pec)
risulta dal certificato di avvenuta notifica da parte della Cancelleria di cui al fascicolo di primo grado (atti dell'Ufficio), e peraltro non è stato nemmeno contestato, se non tardivamente nell'udienza cautelare
(infatti, nel reclamo, alla p. 2, si legge: “la notifica del ricorso era stata
tentata a mezzo pec, evidentemente risultata non attiva”). Ad
abundatiam la reclamata ha prodotto (doc. 15) la relata afferente alla notifica della pec inviata dalla Cancelleria, non andata a buon fine per un errore (“indirizzo non valido”), con conseguente rifiuto del messaggio da parte del sistema. L'indirizzo de quo
( , tuttavia, è quello che risulta dalla visura Email_1
camerale: ciò significa che la pec era “inattiva”, evidentemente per fatto e colpa dell'utente.
Per completezza si osserva che l'insussistenza per l'imprenditore di un obbligo di iscrizione al portale web non comporta l'invalidità della notificazione effettuata mediante tale sistema, giacchè
questa è prevista dalla legge.
Il reclamo è stato proposto sic et simpliciter per il motivo scrutinato. Pertanto, paiono del tutto inutili le censure sollevate in udienza dalla reclamante, tese in qualche misura a porre in discussione la sussistenza del requisito oggettivo (lo stato di insolvenza), in - 13 -
mancanza della formulazione di uno specifico motivo di impugnativa.
Di qui il rigetto del reclamo e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 8.469,00= (di cui € 2.058,00= per la fase di studio, €
1.418,00= per la fase introduttiva, € 1.523,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 3.470,00= per la fase decisionale), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende.
Il valore della causa è indeterminabile e la complessità è bassa.
I compensi sono stati determinati in misura media per la prima,
la seconda e la terza fase nonché minima per la terza, tenuto conto dell'assenza di un'istruttoria.
Non sussiste la mala fede del legale rappresentante della società
che ha conferito la procura, e pertanto non merita accoglimento la domanda della reclamata finalizzata ad ottenerne la condanna in solido alla rifusione delle spese di lite. Infatti, la questione sollevata con il reclamo è per certi aspetti “nuova”, e solo attraverso la menzionata pronuncia della Corte di Cassazione può dirsi risolta, di guisa che non può ritenersi configurabile in capo al legale rappresentante della Pt_1
la consapevolezza circa la manifesta infondatezza del gravame.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115
sussistono a carico della reclamante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione. - 14 -
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la reclamante a rifondere alla reclamata procedura le spese di lite, liquidate in complessivi € 8.469,00=, oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
- dichiara che sussistono a carico della reclamante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5 novembre
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
BR Dott.ssa Vittoria Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 417/2025 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 5
novembre 2025
d a
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Antonio Ruggero del Foro di Milano
e dall'Avv.to Silvia Mariani del Foro di Busto Arsizio, il primo procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
RECLAMANTE
c o n t r o
in Controparte_1
persona del curatore dott.ssa rappresentata e Controparte_2
difesa dall'Avv.to Elena Armenio del Foro di Brescia, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta - 2 -
RECLAMATA
c o n t r o
Controparte_3
RECLAMATA contumace
In punto: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n.
155/2025 pubblicata in data 24/04/2025 nel procedimento per apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n. 130-1/2025 r.g. che ha portato all'apertura della liquidazione giudiziale n. 85/2025.
CONCLUSIONI
Della reclamante
"Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita in accoglimento del presente reclamo:
in via preliminare:
-sospendere l'efficacia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale oggi impugnata ricorrendone gravi e fondati motivi per quanto esposto;
nel merito:
- revocare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale per tutti motivi di cui in narrativa ed in particolare per violazione del diritto di difesa, in quanto il reclamante non ha avuto conoscenza effettiva del procedimento nonostante l'inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal (ex art. 40 comma Controparte_4
7 C.C.I.I.),
- voler valutare la non manifesta infondatezza e la rilevanza nel presente giudizio della questione di legittimità costituzionale dell'art. - 3 -
40 comma 7 C.C.I.I., nella parte in cui consente l'instaurazione del procedimento con mero inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal all'interno di un'area riservata Controparte_4
collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario, senza alcun ulteriore avviso al debitore,
senza prevedere alcuna misura idonea a garantire che il debitore venga effettivamente a conoscenza dell'esistenza del procedimento;
- voler disporre la sospensione del giudizio e rimettere la questione di legittimità alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 23
L.87/1953.
Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Della reclamata Liquidazione Giudiziale
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, respinta ogni avversa istanza:
- rigettare in via pregiudiziale l'istanza di sospensione ex art. 52 CCII della sentenza impugnata, compreso il rigetto dell'inibitoria dell'attività della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione per i motivi illustrati,
- nel merito e in ogni caso rigettare il reclamo proposto contro la stessa, in quanto infondato in fatto e in diritto e rigettare l'istanza di sospensione del giudizio per rimessione della questione di costituzionalità avanti alla Corte costituzionale, e così confermare la sentenza reclamata,
- con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio. - 4 -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Brescia, su istanza della Controparte_3
dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale
[...]
della Parte_1
interponeva reclamo avverso la suddetta Parte_2
decisione.
La liquidazione giudiziale della si opponeva Parte_1
all'accoglimento del reclamo, eccependone l'inammissibilità e/o l'infondatezza.
La rimaneva Controparte_3
contumace.
Respinta l'istanza di sospensiva, e precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 5 novembre 2025 la causa veniva discussa e passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo e unico motivo di reclamo la Pt_1
lamenta violazione del diritto di difesa e del contraddittorio. Osserva
che ha appreso della sentenza solamente a seguito della comunicazione inviatagli dal Curatore, e che il procedimento di primo grado si è svolto in sua assenza e a sua insaputa, essendo stata la notifica del ricorso tentata a mezzo pec, risultata evidentemente non attiva, e quindi effettuata dalla cancelleria ex art. 40 ccii mediante inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia,
all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario, senza - 5 -
alcun ulteriore avviso al debitore;
che detta modalità ha natura residuale ed eccezionale, e può considerarsi valida solo se assicura comunque la conoscenza effettiva dell'atto; che la norma di cui all'art. 40 ccii è costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 24,11
e 3 Cost., oltre che dell'art. 6 CEDU;
che il semplice inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal , quale Controparte_4
forma sostitutiva della notifica a mezzo pec non riuscita, non ha determinato alcuna conoscenza reale da parte del debitore, e gli ha impedito ogni possibilità di presentare difese, produrre documenti,
avanzare richieste, ma soprattutto di avere un termine per provvedere a sanare la propria esposizione nei confronti del creditore istante;
che,
infatti, aveva già raggiunto un accordo con i debitori intervenuti nella procedura esecutiva immobiliare, accordo poi ratificato innanzi al
Tribunale in data 15/04/2025 (il giorno prima dell'udienza fissata per provvedere sul ricorso per liquidazione giudiziale di cui non ha avuto contezza), facendo estinguere la predetta procedura pendente proprio avanti il medesimo giudice;
che, oltretutto, il credito fatto valere nel ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, in linea capitale (€
29.692,05=), non raggiungeva neppure gli € 30.000= richiesti dall'art. 49 u.c. ccii.
Il motivo è infondato.
L'art. 40 ccii così dispone:
- “In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che
hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal pubblico
ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere - 6 -
notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di
recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del
debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice
nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)
delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è
trasmesso con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica
certificata del ricorrente” (co. 6);
- “Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica
certificata di cui al comma 6 non risulta possibile o non ha esito
positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto
sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro
inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359. La
notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in
cui è compiuto l'inserimento” (co. 7);
- “Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito
positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura
del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma
dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal
registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle
imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere
compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella
casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese
ovvero presso la residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle
imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le - 7 -
persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del
deposito è data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta
chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per
raccomandata con avviso di ricevimento” (co. 8).
Ad avviso della Corte, la norma di cui all'art. 40 co. 7 ccii è
scevra da profili di illegittimità costituzionale.
La fattispecie notificatoria di cui al co. 7 si differenzia da quella di cui al co. 8 in quanto la precedente notifica via pec non è andata a buon fine per causa imputabile al destinatario: solo in tal caso è previsto l'inserimento del ricorso e del decreto nel portale web, dovendo altrimenti procedersi (nel caso in cui la precedente notifica via pec non sia andata a buon fine per causa non imputabile al destinatario) alla notifica nelle forme ordinarie a mezzo di ufficiale giudiziario.
Il procedimento notificatorio di cui al co. 7 si compone allora di due elementi: 1) l'insuccesso della precedente pec per causa imputabile al destinatario;
2) l'inserimento del ricorso e del decreto nel portale web;
Il completamento della fattispecie notificatoria mediante l'inserimento del ricorso e del decreto nel portale web, in luogo notifica nelle forme ordinarie a mezzo di ufficiale giudiziario, si giustifica per le esigenze di celerità e di speditezza che caratterizzano il procedimento concorsuale, tenuto conto del fatto che la precedente notifica via pec non è andata a buon fine per fatto e colpa del destinatario. Pertanto, l'inserimento nel portale web costituisce un quid
pluris, idoneo a garantire la conoscenza del procedimento al - 8 -
destinatario colpevole di non aver manutenuto in funzione la propria casella di posta elettronica certificata.
L'utilizzo della pec costituisce un obbligo ormai generalizzato per i soggetti (in particolare, gli imprenditori) i quali sono tenuti per legge a munirsi di un domicilio digitale (art. 149 bis c.p.c.) e, pertanto,
le conseguenze dell'inutilizzo ovvero dell'inattivazione della pec ricadono sul soggetto utilizzatore.
Non pare corretto censurare la norma di illegittimità
costituzionale, limitando l'esame al secondo elemento della fattispecie notificatoria (l'inserimento del ricorso e del decreto nel portale web),
senza considerare l'antefatto (l'insuccesso della precedente pec per causa imputabile al destinatario). Volendo diversamente opinare (per pura ipotesi di lavoro), si porrebbe un problema di violazione del diritto di difesa e del contraddittorio (ovvero di illegittimità costituzionale)
tutte le volte in cui una pec non è andata a buon fine per fatto e colpa del destinatario, in contrasto con la normativa che, per adeguarsi al mutato progresso tecnologico, ha previsto un'evoluzione del sistema delle notificazioni, passando da quelle tradizionali a quelle telematiche.
La Corte Costituzionale aveva già affermato analoghi principi
(il riferimento è al bilanciamento tra il diritto di difesa del debitore e le esigenze di celerità nonchè di speditezza della procedura concorsuale)
nella sentenza n. 146/2016, laddove – affrontando la questione del perfezionamento della notifica con il solo deposito nella casa comunale, in caso di mancato reperimento del destinatario, senza le ulteriori cautele previste dall'art. 145 del codice di procedura civile per - 9 -
le notifiche a persona giuridica, dopo che l'invio della pec alla società
si era rivelato infruttuoso - ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma terzo, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
In particolare, nella pronuncia si legge che “il riformulato art.
15 della così detta legge fallimentare (come emerge dalla relazione di
accompagnamento dell'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, il cui testo, in
parte qua, non è stato oggetto di modifiche in sede di conversione) si
propone, infatti, di «coniugare» quella stessa finalità di tutela del
diritto di difesa dell'imprenditore (collettivo) «con le esigenze di
celerità e speditezza cui deve essere improntato il procedimento
concorsuale»”; che “il diritto di difesa, nella sua declinazione di
conoscibilità, da parte del debitore, dell'attivazione del procedimento
fallimentare a suo carico, è adeguatamente garantito dalla norma
denunciata, proprio in ragione del predisposto duplice meccanismo di
ricerca della società”; che “in caso di esito negativo di tale duplice
meccanismo di notifica, il deposito dell'atto introduttivo della
procedura fallimentare presso la casa comunale ragionevolmente si
pone come conseguenza immediata e diretta della violazione, da parte
dell'imprenditore collettivo, dei descritti obblighi impostigli dalla - 10 -
legge”; e che “esigenze di compatibilità tra il diritto di difesa e gli
obiettivi di speditezza e operatività, ai quali deve essere improntato il
procedimento concorsuale, giustificano che il tribunale resti esonerato
dall'adempimento di ulteriori formalità, ancorché normalmente
previste dal codice di rito, allorquando la situazione di irreperibilità
dell'imprenditore debba imputarsi alla sua stessa negligenza e a
condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore
economico”.
Tali principi valgono, mutatis mutandis, per l'art. 40 ccii, atteso che il deposito presso la Casa comunale è stato sostituito, nelle notificazioni obbligatorie presso il domicilio digitale delle imprese iscritte al Registro, dal deposito della notificazione nel portale del
Ministero a fini di pubblicità notizia riservata al Controparte_4
destinatario, che può accedervi con il codice fiscale.
E la Corte di Cassazione ne ha enunciato altrettanti simili nella recente sentenza n. 26370/2025, laddove – affrontando la questione della notifica del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale alla società dopo che questa è stata cancellata dal registro delle imprese – ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24
Cost., delle norme previste, rispettivamente, dall'art. 15, comma 3, l.
fall. e dall'art. 40, commi 6, 7 e 8 CCII, nella parte in cui dispongono che la notificazione del ricorso ad una società sia eseguita, anche se la resistente è stata cancellata dal registro delle imprese, tramite posta elettronica certificata e non alla società ovvero liquidatore o addirittura - 11 -
ai soci nelle forme ordinarie di cui agli artt. 145 e 137 ss. c.p.c..
In particolare, nella pronuncia si legge che “l'indirizzo di posta
elettronica certificata che le società (e gli imprenditori individuali)
devono dichiarare al registro delle imprese (e "tenere operativo e
rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle
imprese... e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale
cancellazione da esso...") equivale, in effetti, a un recapito
sostanzialmente assimilabile alla sede legale di questi ultimi, per cui,
di regola, (e salvo che venga fornita prova contraria) il mancato
funzionamento, per qualunque causa, dell'indirizzo di posta elettronica
certificata dichiarato dalla società ovvero dall'imprenditore
individuale al registro delle imprese si ascrive tra le cosiddette
irreperibilità "colpevoli" del destinatario sul quale incombe l'onere di
comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente
raggiungibile”; e che “in caso di esito negativo di tale "duplice
meccanismo di notifica", il deposito dell'atto introduttivo della
procedura presso la casa comunale "ragionevolmente si pone come
conseguenza immediata e diretta della violazione, da parte
dell'imprenditore collettivo, dei descritti obblighi impostigli dalla
legge": e cioè anche alla luce del principio per cui "esigenze di
compatibilità tra il diritto di difesa e gli obiettivi di speditezza e
operatività, ai quali deve essere improntato il procedimento
concorsuale (rectius: di apertura della procedura concorsuale),
giustificano che il Tribunale resti esonerato dall'adempimento di
ulteriori formalità... allorquando la situazione di irreperibilità - 12 -
dell'imprenditore debba imputarsi alla sua stessa negligenza e a
condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore
economico"”.
Nella specie il perfezionamento della notifica ex art. 40 co. 7
ccii (e, in particolare, l'insuccesso della precedente notifica via pec)
risulta dal certificato di avvenuta notifica da parte della Cancelleria di cui al fascicolo di primo grado (atti dell'Ufficio), e peraltro non è stato nemmeno contestato, se non tardivamente nell'udienza cautelare
(infatti, nel reclamo, alla p. 2, si legge: “la notifica del ricorso era stata
tentata a mezzo pec, evidentemente risultata non attiva”). Ad
abundatiam la reclamata ha prodotto (doc. 15) la relata afferente alla notifica della pec inviata dalla Cancelleria, non andata a buon fine per un errore (“indirizzo non valido”), con conseguente rifiuto del messaggio da parte del sistema. L'indirizzo de quo
( , tuttavia, è quello che risulta dalla visura Email_1
camerale: ciò significa che la pec era “inattiva”, evidentemente per fatto e colpa dell'utente.
Per completezza si osserva che l'insussistenza per l'imprenditore di un obbligo di iscrizione al portale web non comporta l'invalidità della notificazione effettuata mediante tale sistema, giacchè
questa è prevista dalla legge.
Il reclamo è stato proposto sic et simpliciter per il motivo scrutinato. Pertanto, paiono del tutto inutili le censure sollevate in udienza dalla reclamante, tese in qualche misura a porre in discussione la sussistenza del requisito oggettivo (lo stato di insolvenza), in - 13 -
mancanza della formulazione di uno specifico motivo di impugnativa.
Di qui il rigetto del reclamo e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 8.469,00= (di cui € 2.058,00= per la fase di studio, €
1.418,00= per la fase introduttiva, € 1.523,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 3.470,00= per la fase decisionale), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende.
Il valore della causa è indeterminabile e la complessità è bassa.
I compensi sono stati determinati in misura media per la prima,
la seconda e la terza fase nonché minima per la terza, tenuto conto dell'assenza di un'istruttoria.
Non sussiste la mala fede del legale rappresentante della società
che ha conferito la procura, e pertanto non merita accoglimento la domanda della reclamata finalizzata ad ottenerne la condanna in solido alla rifusione delle spese di lite. Infatti, la questione sollevata con il reclamo è per certi aspetti “nuova”, e solo attraverso la menzionata pronuncia della Corte di Cassazione può dirsi risolta, di guisa che non può ritenersi configurabile in capo al legale rappresentante della Pt_1
la consapevolezza circa la manifesta infondatezza del gravame.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115
sussistono a carico della reclamante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione. - 14 -
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la reclamante a rifondere alla reclamata procedura le spese di lite, liquidate in complessivi € 8.469,00=, oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
- dichiara che sussistono a carico della reclamante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5 novembre
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti