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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 06/06/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3782/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3782/2022 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Michele Spadini e dell'Avv. Luca Tettamanti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Maslianico, Via Privata Nizzola, 2
- parte attrice opponente - nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Filippo Crippa Sardi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bergamo, Via
Torquato Tasso, 35
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente
Voglia Questo Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così giudicare:
− In via principale: accertata e dichiarata la simulazione assoluta o relativa del contratto di mandato concluso tra le parti in data 21.08.2020 e quindi la sua nullità tra di esse ai sensi dell'art. 1414 c.c. per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa, accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 999/2022 del 07.07.2022, R.G. n. 2341/2022, emesso dal Tribunale di Como, dott. Agostino Abate.
− In subordine, in via preliminare di rito o di merito: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale e quindi nel caso in cui il contratto di mandato concluso tra le parti in data 21.08.2020 sia considerato valido ed efficace, accertata e dichiarata la validità ed efficacia della clausola 5.1 del predetto mandato, dichiarare il difetto di giurisdizione e/o competenza del Tribunale di Como a decidere la presente vertenza a favore del Collegio di Garanzia dello Sport del per tutte le CP_2 ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa e per l'effetto accogliere la presente pagina 1 di 16 opposizione e revocare il decreto ingiuntivo n. 999/2022 del 07.07.2022, R.G. n.
2341/2022, emesso dal Tribunale di Como, dott. Agostino Abate.
− In via ulteriormente subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via subordinata, qualora il contratto di mandato concluso tra le parti in data 21.08.2020 sia considerato valido ed efficace e sia altresì ritenuto che il Tribunale di Como abbia giurisdizione e sia competente a decidere la presente vertenza, accogliere l'eccezione di inadempimento avanzata dal sig.
[...]
dichiarare che quest'ultimo nulla deve al sig. per tutte le Parte_1 Controparte_1 ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa e per l'effetto accogliere la presente opposizione e revocare il decreto ingiuntivo n. 999/2022 del 07.07.2022, R.G. n.
2341/2022, emesso dal Tribunale di Como, dott. Agostino Abate.
− In via ancora subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di tutte le precedenti domande, accogliere l'eccezione di riduzione ex art. 2233 c.c. dell'importo della commissione dovuta al sig. ai sensi del contratto di CP_1 mandato concluso tra le parti in data 21.08.2020 per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte in narrativa, quantificando tale commissione nell'importo ritenuto di giustizia ma limitandola ad un importo non superiore al 3% dell'importo lordo del salario del Calciatore risultante dal contratto di lavoro sportivo concluso con la società GE Cricket and Football Club S.p.A. in data 02.09.2020, e per l'effetto in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. 999/2022 del 07.07.2022, R.G. n. 2341/2022, emesso dal Tribunale di Como, dott. Agostino Abate.
− In estremo subordine, nel merito: in caso di condanna del sig. a un Parte_1 qualsiasi importo a titolo di corrispettivo ai sensi dell'art. 3 del Mandato intercorso tra le parti datato 21.08.2020, condannarlo al pagamento degli interessi su detto importo tenuto conto delle scadenze di pagamento di cui all'art.
3.2 del suddetto Mandato e di quanto previsto dall'art. 1284 c.c.
− In ogni caso: condannare il sig. all'integrale rifusione di tutte le Controparte_1 spese e i compensi di causa, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario ed altri accessori come per legge.
A) Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che il sig. è un calciatore professionista Parte_1 attualmente tesserato con la società sportiva Parma CI 1913 S.r.l.?
2. Vero che il sig. nel corso della sua carriera sportiva ha militato in società Parte_1 sportive francesi (FC Nantes), lettoni (AK Jurmala) e italiane (Avellino, GE,
Reggina, Ascoli, Frosinone e Parma)?
3. Vero che nel corso della sua intera carriera sportiva il sig. è sempre stato Parte_1 assistito in via esclusiva dall'agente di calciatori sig. Persona_1
4. Vero che all'epoca dei fatti di causa il sig. era iscritto al Registro Agenti della Per_1
Federcalcio del Mali?
5. Vero che nel mese di gennaio del 2019 il sig. chiedeva al sig. di Parte_1 Per_1 assisterlo nella conclusione del suo contratto di lavoro sportivo e del conseguente tesseramento con il club lettone AK A?
6. Vero che il sig. svolgeva i suoi servizi di agente sportivo a favore del sig. Per_1
favorendo la conclusione di un contratto di lavoro sportivo tra quest'ultimo ed Parte_1 il club lettone AK A?
7. Vero che il sig. veniva tesserato in data 8 marzo 2019 con il club AK Parte_1 Jurmala ai sensi del contratto di lavoro negoziato dall'agente Per_1
8. Vero che nella stagione sportiva 2019/2020 il club lettone AK Jurmala trasferiva il sig. in prestito alla società italiana U.S. Avellino 1912 S.r.l.? Parte_1
pagina 2 di 16 9. Vero che tutta la negoziazione relativa al contratto di lavoro del sig. ed al Parte_1 suo tesseramento con la società italiana U.S. Avellino 1912 S.r.l. veniva seguita dal sig. per conto del calciatore? Per_1
10. Vero che il sig. aveva conosciuto il sig. anni prima dei fatti Per_1 Controparte_1 di causa per via della comune attività di agente di calciatori?
11. Vero che il sig. nel periodo in cui giocava in Italia come calciatore Per_1 professionista, aveva conosciuto l'avv. Fabrizio D'Adamo del Foro di Bergamo?
12. Vero che il sig. nel periodo in cui giocava in Italia come calciatore Per_1 professionista, si era occasionalmente rivolto all'avv. D'Adamo per alcuni incarichi?
13. Vero che il sig. aveva prospettato all'agente l'interesse della Controparte_3 Per_1 società GE CF ad acquisire le prestazioni sportive del calciatore quando Parte_1 quest'ultimo era tesserato per il club lettone AK A?
14. Vero che successivamente, nel mese di luglio del 2020, GE CF contattava il sig. per sondare la disponibilità del calciatore all'eventuale trasferimento? Per_1 Parte_1
15. Vero che sia il calciatore sia il suo club AK Jurmala erano interessati Parte_1 al possibile trasferimento a GE CF?
16. Vero che il sig. ai sensi del Mandato Konte 2019 dimesso come doc. 10, Parte_1 incaricava l'agente di negoziare il suo possibile nuovo contratto di lavoro sportivo Per_1 con GE CF?
17. Vero che nel mese di luglio 2020 l'agente e il calciatore si recavano Per_1 Parte_1 per la prima volta a Genova per incontrare i responsabili del club e visitare le strutture sportive?
18. Vero che in occasione di questo primo incontro del luglio 2020 oltre all'agente e Per_1 al calciatore erano presenti anche il sig. e il sig. Parte_1 Controparte_3 Per_2 di GE CF?
[...] 19. Vero che in occasione di questo primo incontro del luglio 2020 l'agente Per_1 coadiuvato dal sig. negoziava sia lo stipendio fisso e variabile del Controparte_3 calciatore che sarebbe stato inserito nel successivo contratto di lavoro, sia una Parte_1 commissione dovuta da GE CF per la sua intermediazione?
20. Vero che delle negoziazioni era al corrente anche il sig. , CEO di Testimone_1
GE CF, che per le stesse aveva delegato il sig. Persona_2 21. Vero che, dopo negoziazioni intercorse tra l'agente coadiuvato dal sig. Per_1 CP_3
e i responsabili di GE CF, veniva trovato un accordo sia sui termini
[...] economici del contratto di lavoro del calciatore sia sull'importo della Parte_1 commissione che avrebbe pagato GE CF per l'intermediazione dell'agente Per_1
22. Vero che in tale occasione il sig. Segretario Generale di GE Persona_2
CF, faceva presente al sig. che, onde evitare problematiche legate alla normativa Per_1 italiana vigente, sarebbe stato opportuno che lui si registrasse presso la FIGC oppure operasse tramite un agente italiano già registrato?
23. Vero che l'agente alla presenza anche del sig. indicava al sig. Per_1 CP_3 che nel caso in cui fosse stato necessario domiciliarsi presso altro agente Per_2 registrato si sarebbe rivolto al sig. , che già conosceva? CP_1
24. Vero che la registrazione dell'agente presso la FIGC, in via diretta o tramite Per_1 domiciliazione presso altro agente sportivo, era propedeutica e necessaria al pagamento della commissione dovuta da GE CF?
25. Vero che la commissione dovuta da GE CF era l'unica commissione che l'agente avrebbe incassato nell'operazione? Per_1
pagina 3 di 16 26. Vero che al termine dell'incontro il sig. GE CF stampava e Tes_2 consegnava al calciatore un accordo preliminare non datato, valido dal Parte_1
01.09.2020 al 30.06.2023? 27. Vero che il calciatore veniva assistito unicamente dall'agente Parte_1 Per_1 coadiuvato dal sig. nel contesto di questo primo incontro a Genova? CP_3
28. Vero che il calciatore siglava e firmava su ciascuna pagina detto accordo Parte_1 preliminare non datato ricevuto dal sig. GE CF all'esito dell'incontro del Tes_2 luglio 2020?
29. Vero che il sig. di GE CF informava i presenti che l'accordo preliminare Per_2 sarebbe stato firmato anche da GE CF dopo la firma del separato accordo di trasferimento del calciatore con il club per cui in quel momento era tesserato, AK
A? 30. Vero che la fotografia dimessa come doc. 17, che ritrae il sig. e il sig. Parte_1
veniva scattata al momento della firma dell'accordo preliminare da parte del Per_1 calciatore all'esito dell'incontro di Genova del luglio 2020?
31. Vero che l'agente una volta trovato l'accordo con GE CF, contattava l'avv. Per_1 D'Adamo per farsi assistere nella formalizzazione dello stesso e nelle pratiche atte alla sua registrazione come agente sportivo in Italia?
32. Vero che, all'esito di una analisi svolta dall'avv. D'Adamo, quest'ultimo informava il sig. dell'impossibilità di registrarsi direttamente quale agente sportivo in Italia? Per_1
33. Vero che, contestualmente, l'avv. D'Adamo consigliava all'agente di avvalersi di Per_1 un domiciliatario?
34. Vero che, a quel punto, l'agente comunicava all'avv. D'Adamo che si sarebbe Per_1 rivolto al sig. per la sua domiciliazione? CP_1
35. Vero che è solo da questo momento che il sig. veniva coinvolto CP_1 nell'operazione del trasferimento del calciatore a GE CF? Parte_1
36. Vero che successivamente, per circa un mese da fine luglio a fine agosto 2020, il sig. e il sig. con l'assistenza dell'avv. D'Adamo tentavano di completare le Per_1 CP_1 pratiche della domiciliazione dell'agente presso il sig. ? Per_1 CP_1
37. Vero che, in tale contesto e a tale fine veniva preparato dall'avv. D'Adamo, firmato e scambiato tra le parti l'accordo di domiciliazione tra l'agente e il sig. Per_1 CP_1 di cui al doc. 32 che si mostra?
38. Vero che nell'accordo di domiciliazione tra l'agente e il sig. di cui Per_1 CP_1 al doc. 32, che si mostra, era previsto all'art. 3 che il sig. avrebbe prestato la CP_1 sua attività a titolo gratuito?
39. Vero che in data 21 agosto 2020 il calciatore si recava a Genova per le Parte_1 visite mediche accompagnato solamente dall'agente e dal sig. Per_1 CP_3
40. Vero che il biglietto aereo del calciatore per recarsi alle visite mediche a Genova il 21 agosto 2020 veniva pagato dall'agente Per_1
41. Vero che il calciatore superava le visite mediche e all'esito delle stesse Parte_1 scattava la foto di cui al doc. 50, che si mostra, che lo ritrae con l'agente Per_1
42. Vero che in seguito l'avv. D'Adamo informava l'agente dell'impossibilità di Per_1 completare la sua registrazione tramite domiciliazione presso il sig. ? CP_1
43. Vero che all'esito positivo delle visite mediche, GE CF faceva pervenire la documentazione sia per il calciatore che per l'agente per chiudere Parte_1 Per_1 l'operazione?
44. Vero che alla ricezione di tale documentazione l'agente la inviava all'avv. Per_1 D'Adamo per un suo controllo?
pagina 4 di 16 45. Vero che, ricevuta tale documentazione, l'avv. D'Adamo ne sconsigliava la sottoscrizione da parte dell'agente in quanto, in difetto di sua registrazione quale Per_1 agente sportivo in Italia, anche tramite domiciliazione, avrebbe corso il rischio di vedersi rifiutare il pagamento da parte di GE CF?
46. Vero che quindi l'avv. D'Adamo e il sig. suggerivano all'agente di CP_1 Per_1 far apparire solo il sig. nel mandato da stipulare con GE CF? CP_1
47. Vero che il sig. prometteva al sig. di ricevere la commissione CP_1 Per_1 unicamente da GE CF e successivamente di riversarla all'agente Per_1
48. Vero che ciò rispecchiava il fatto che nell'accordo di domiciliazione precedentemente firmato tra l'agente e il sig. e dimesso come doc. 32 era previsto che Per_1 CP_1 nessun corrispettivo sarebbe stato versato al sig. per la domiciliazione? CP_1
49. Vero che l'avv. D'Adamo e il sig. precisavano tuttavia all'agente CP_1 Per_1 che, per poter ottenere il pagamento della commissione da parte di GE CF ai sensi del relativo mandato sarebbe stata necessaria anche la stipulazione di un mandato diretto tra il sig. e il calciatore CP_1 Parte_1
50. Vero che sul punto l'agente era inizialmente riluttante e chiedeva quindi Per_1 spiegazioni all'avv. D'Adamo e al sig. ? CP_1
51. Vero che l'avv. D'Adamo e il sig. confermavano che la firma del CP_1 mandato tra il calciatore e il sig. sarebbe stato esclusivamente Parte_1 CP_1 strumentale ad incassare la commissione da parte di GE CF ai sensi del separato accordo con il club?
52. Vero che l'avv. D'Adamo e il sig. confermavano altresì che senza la CP_1 firma del mandato tra il calciatore e il sig. sarebbe stato Parte_1 CP_1 impossibile incassare la commissione da parte di GE CF ai sensi del separato accordo con il club?
53. Vero che a quel punto, ricevute tali spiegazioni e rassicurazioni, l'agente le Per_1 riportava al calciatore Parte_1
54. Vero che il calciatore all'epoca parlava solamente francese? Parte_1
55. Vero che, per questioni di rapporto consolidato e linguistiche, il calciatore Parte_1 si relazionava solo ed esclusivamente con l'agente Per_1
56. Vero che il calciatore ricevute le spiegazioni da parte dell'agente Parte_1 Per_1 sottoscriveva il mandato con il sig. ? CP_1
57. Vero che l'agente a quel punto comunicava al sig. di essere pronto Per_1 CP_1
a fissare un importo annuale da versargli a fronte del favore di comparire nei documenti ufficiali e di ricevere per suo conto la commissione da parte di GE CF?
58. Vero che il 2 settembre 2020 il calciatore si stava allenando con GE Parte_1
CF con il consenso del club AK A? 59. Vero che il 2 settembre 2020 il calciatore RP veniva convocato negli uffici della società GE CF per la firma del contratto di lavoro?
60. Vero che il calciatore prima di firmare il contratto di lavoro con GE Parte_1 CF chiamava telefonicamente l'agente e gli chiedeva il permesso di firmare? Per_1
61. Vero che l'agente dava al calciatore l'autorizzazione telefonica a Per_1 Parte_1 firmare il contratto di lavoro con GE CF dimesso come doc. 4, che si mostra?
62. Vero che, chiusa l'operazione con GE CF, il sig. confermava CP_1 all'agente che nessun compenso inerente il mandato con il calciatore Per_1 Parte_1 sarebbe stato chiesto a quest'ultimo?
63. Vero che, chiusa l'operazione con GE CF, il sig. confermava CP_1 all'agente che una volta ricevuta la commissione da GE CF avrebbe versato Per_1
pagina 5 di 16 l'intero importo all'agente dedotto il compenso professionale dell'avv. D'Adamo da Per_1 definire? 64. Vero che, chiusa l'operazione con GE CF, l'agente confermava al sig. Per_1
che, una volta ricevuto il suo pagamento, gli avrebbe versato € 2.000 all'anno CP_1 per essere comparso al suo posto nella modulistica federale, oltre € 250 a copertura della tassa di deposito FIGC già versata?
65. Vero che il sig. , tuttavia, venendo meno agli accordi già presi, iniziava CP_1 sin da subito ad accampare pretese economiche molto più elevate?
66. Vero che il rapporto tra il sig. e l'agente di conseguenza si CP_1 Per_1 deteriorava velocemente sino ad interrompersi del tutto?
67. Vero che anche dopo il suo tesseramento con GE CF il calciatore Parte_1 manteneva rapporti solo ed esclusivamente con l'agente Per_1
68. Vero che, in data 28.01.2021, il calciatore firmava con l'agente un Parte_1 Per_1 rinnovo del Mandato Konte 2019, ossia il Mandato Konte 2021, prodotto come doc. 11 che si mostra?
69. Vero che, in data 01.01.2022, il calciatore e l'agente firmavano il Parte_1 Per_1
Mandato Konte 2022 valido per ulteriori due anni ed attualmente in corso, prodotto come doc. 12 che si mostra? 70. Vero che ad oggi l'agente sta ancora attendendo un qualsiasi pagamento da parte Per_1 del sig. in relazione alle commissioni relative al mandato concluso da CP_1 quest'ultimo con GE CF di cui al doc. 52 che si mostra? Si indicano a testi:
(i) il sig. residente in 4 Rue de La Révolution des Oeillets, 94380 Bonneuil Persona_1 sur Marne, Francia.
Si chiede che il sig. venga sentito su tutti i capitoli di prova da n. 1 a n. 70. Persona_1
(ii) il sig. domiciliato presso la società con sede Controparte_3 Parte_2 legale in via Miguel Cervantes 55, 80133 Napoli.
Si chiede che il sig. venga sentito sui capitoli di prova n. 3, 8, 9, 10, 13, Controparte_3
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 39, 41, 43, 64, 65, 66, 67, 70. (iii) il sig. all'epoca dei fatti Segretario Generale del club GE Cricket Persona_2
& Football Club S.p.A., domiciliato presso la sede legale del club sita in via Ronchi 67, 16155 Genova Pegli (GE).
Si chiede che il sig. venga sentito sui capitoli di prova n. 14, 15, 16, 17, Persona_2
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 39, 41, 43, 58, 59, 60, 61 e 67. Si chiede l'ammissione a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente di controparte eventualmente ammessi con gli stessi testi indicati a prova diretta. B) Si chiede ammettersi l'interrogatorio formale del sig. sui seguenti Controparte_1 capitoli:
1. Vero che lei è rimasto estraneo all'incontro del luglio 2020 tenutosi presso gli uffici di GE CF alla presenza dell'agente del calciatore del sig. Per_1 Parte_1 CP_3
e del sig. di GE CF?
[...] Persona_2
2. Vero che quindi è rimasto estraneo alle negoziazioni avvenute all'incontro del luglio 2020 relative al contratto di lavoro del calciatore e alla commissione che Parte_1 GE CF avrebbe pagato all'agente per la sua intermediazione? Per_1
3. Vero che lei è stato contattato solo successivamente all'incontro del luglio 2020 tenutosi presso gli uffici di GE CF alla presenza dell'agente del calciatore Per_1 Parte_1 del sig. e del sig. GE CF? Controparte_3 Controparte_4
pagina 6 di 16 4. Vero che quindi lei è stato contattato solo una volta che era stato raggiunto l'accordo tra tutte le parti sia con riferimento ai termini del contratto di lavoro del calciatore Parte_1 con GE CF sia con riguardo all'importo della commissione che il club ligure avrebbe corrisposto all'agente Per_1
5. Vero che lei è stato contattato inizialmente affinché agisse come domiciliatario dell'agente nell'operazione di trasferimento del calciatore da AK Per_1 Parte_1
Jurmala a GE CF e di tesseramento con GE CF?
6. Vero che il calciatore al tempo comprendeva e parlava solamente la lingua Parte_1 francese?
7. Vero che lei quindi si è sempre relazionato solamente con l'agente Per_1
8. Vero che lei è rimasto estraneo all'incontro del 21 agosto 2020 avvenuto presso la sede di GE CF tra il calciatore l'agente il sig. e i Parte_1 Per_1 Controparte_3 rappresentanti del club ligure nel corso del quale il calciatore sosteneva le Parte_1 visite mediche?
9. Vero che lei è rimasto estraneo anche all'incontro tra il calciatore e il sig. Parte_1 di GE CF del 2 settembre 2020 nel corso del quale il calciatore firmava il Per_2 contratto di lavoro con il club?
10. Vero che nell'accordo di domiciliazione firmato tra lei e il sig. recante la data Per_1 dell'8 agosto 2020 prodotto come doc. 32, che si mostra, era previsto che lei avrebbe prestato l'attività di domiciliazione a titolo gratuito?
11. Vero che tra la fine del mese di luglio 2020 e la fine del mese di agosto 2020, tramite i servizi legali dell'avv. D'Adamo, l'agente aveva tentato di registrarsi alla FIGC Per_1 come agente sportivo domiciliato presso di lei ma senza riuscirci?
12. Vero che, constatata l'impossibilità di finalizzare la registrazione dell'agente Per_1 tramite domiciliazione, lei ha proposto all'agente di comparire formalmente come Per_1 unico agente nell'operazione di trasferimento del calciatore al GE CF? Parte_1
13. Vero che l'accordo tra lei e l'agente era che lei avrebbe riversato interamente la Per_1 commissione ricevuta da parte di GE CF all'agente Per_1
14. Vero che, a seguito di tale versamento, e per ripagare la sostituzione dell'agente Per_1 nella modulistica federale, l'agente le avrebbe corrisposto l'importo annuale di € Per_1
2.000 oltre al rimborso della tassa FIGC di € 250 già versata?
15. Vero che lei era conoscenza del fatto che l'unica commissione che l'agente Per_1 avrebbe percepito nell'operazione di trasferimento del calciatore a GE CF Parte_1 sarebbe stata quella che avrebbe versato GE CF?
16. Vero che l'accordo tra lei e il sig. e quindi per il suo tramite con il calciatore Per_1
era che lei avrebbe ricevuto solamente la commissione da parte di GE Parte_1
CF? 17. Vero che ha convinto lei l'agente a far firmare al calciatore il Per_1 Parte_1 mandato azionato in questo giudizio, informandolo che ciò sarebbe stato necessario per poter ottenere da parte di GE CF il pagamento della commissione dovuta ai sensi del separato mandato firmato con il club? C) Si chiede ai sensi dell'art. 122 c.p.c. la nomina di un interprete italiano/francese per l'escussione del teste sig. madrelingua francese, che ha una conoscenza Persona_1 molto limitata della lingua italiana, non sufficiente ai fini processuali. Si chiede altresì che la prova per testi del sig. avvenga a seguito di rogatoria ai sensi dell'art. Persona_1
204 c.p.c. dal momento che egli è residente in [...].
Conclusioni di parte convenuta opposta
Voglia il Tribunale adìto, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale e nel merito pagina 7 di 16 Accertata la propria giurisdizione e competenza dichiararsi inammissibili e/o comunque, respingersi le domande tutte proposte con l'atto di citazione introduttivo, per i motivi dispiegati nelle premesse, confermandosi, per l'effetto, l'impugnato decreto, con la condanna del sig. ivi contenuta, al pagamento a favore del Dott. Parte_1 [...]
della somma di € 48.565,40, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo CP_1 effettivo - già, peraltro, percepita, in forza del provvedimento di concessione della provvisoria esecutività dell'opposto decreto pronunciata da codesto Ecc.mo Tribunale in data 06.04.2023 - con la pronuncia al riguardo degli inerenti e conseguenti provvedimento di legge e del caso,
Ancora nel merito, in via subordinata e nel denegato caso di accoglimento della domanda ex adverso proposta di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertato e dichiarato, sempre per le ragioni di cui in narrativa, il diritto di credito dell'Agente di Euro 48.565,40 - o di quella maggior o minor somma che dovesse risultare in corso di causa -, condannarsi il sig. al pagamento di detta somma, oltre interessi moratori, dando atto che l'opposto Parte_1 ha già percepito il suddetto importo a seguito della concessione della provvisoria esecutività dell'opposto decreto pronunciata da codesto Ecc.mo Tribunale in data 06.04.2023. In via istruttoria in via subordinata d'istruttoria, venga ammessa prova per interpello e per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che in data 21 Agosto 2020 il dott. ha contattato Controparte_1 telefonicamente il sig. allora segretario del GE, per prendere accordi Persona_2 sull'operazione ed in particolare per quel che concerne il rilascio a suo Parte_1 favore dei mandati da parte della società GE e del Calciatore RP, per quel che concerne le condizioni economiche da inserire nel contratto di prestazione sportiva tra il
GE CI ed il Calciatore stesso e per quel che concerne il profilo del netto/lordo della retribuzione da ivi indicare. 2) Vero che a seguito della telefonata di cui al capitolo precedente, il dott. ha CP_1 inviato, sempre in data 21.08.2020, un messaggio whatsApp al signor Persona_2 con il proprio indirizzo mail, sul quale inviare la documentazione relativa all'operazione come da doc. n. 19, da rammostrarsi al teste;
Parte_1
3) Vero che dal 21 Agosto al 2 Settembre 2020 sono intercorse ulteriori comunicazioni telefoniche tra il dott. ed il sig. aventi ad oggetto CP_1 Persona_2 l'operazione Parte_1
4) Vero che dal 21 Agosto in avanti l'Avv. Fabrizio D'Adamo ha interagito direttamente con il dott. per definire gli aspetti tecnici dell'operazione Controparte_1 Parte_1
5) Vero che la firma del contratto di prestazione sportiva tra il GE CI e Parte_1 depositato presso la Lega CI Serie A è avvenuta in data 02.09.2020, come da documento in atti sub 4 al fascicolo di controparte e da rammostrarsi al teste;
6) Vero che, nella circostanza indicata al precedente punto 5), il Calciatore ha indicato il dott. come nominativo da inserire nel contratto come suo agente, Controparte_1 come da documento in atti sub 4 e da rammostrarsi al teste;
7) Vero che in data 22.08.2020 il sig. ha trasmesso via mail all'Agente Persona_2
la bozza del mandato nell'interesse di più parti (rectius congiunto) per suo CP_1 esame e benestare, come da documento in atti sub 52 al fascicolo di parte attrice e da rammostrarsi al teste;
8) Vero che con mail del 26.08.2020 (cfr. doc. 56 del fascicolo di controparte, in atti e da rammostrarsi al teste) il sig. ha trasmetto al dott. il Persona_2 CP_1
Mandato congiunto firmato dal Club GENOA CF e dal Calciatore, per accettazione della pagina 8 di 16 lettera G del mandato stesso, ove sta testualmente scritto quanto segue: “La Società ed il Calciatore, edotti sul conflitto d'interessi dichiarano di accettarlo e, a tal fine, il Calciatore sottoscrive il presente Contratto di Mandato, da intendersi, per quanto d'interesse, integrativo del Contratto di cui sub D” (cioè del Mandato tra Agente e Calciatore ndr) ed all'art. 11 sta scritto che il compenso ivi indicato a favore dell'Agente rappresenta il compenso dovuto dalla società all'Agente per l'attività che dovrà svolgere in forza del mandato medesimo, mentre il compenso dovuto dal calciatore all'agente è indicato nel mandato tra di loro sottoscritto che è obbligo del calciatore corrispondere all'agente (sic!); 9) Vero che il giorno 19.07.2021 il dott. ha inviato al sig. CP_1 Parte_3 all'epoca direttore sportivo del Como, il messaggio whatsApp in atti sub 20 e da rammostrarsi al teste nel quale gli indicava che era in uscita dal GE, Parte_1 chiedendogli se il Como fosse interessato a prenderlo il prestito in serie B;
10)Vero che il suddetto direttore sportivo ha risposto il 21.07.2021, con un messaggio vocale su whatsApp, che il Como aveva altri obiettivi di mercato, come da doc. 20 da rammostrarsi al teste;
11) Vero che, in data 20 Luglio 2021 il dott. ha inviato al sig. Controparte_1 CP_5
, allora direttore sportivo dell'Alessandria, il messaggio wa in atti sub 21, da
[...] rammostrarsi al teste, nel quale l'Agente gli indicava che era in uscita dal Parte_1
GE e gli chiedeva se l'Alessandria fosse interessato a prenderlo il prestito in serie B;
12)Vero che il suddetto direttore sportivo ha risposto il giorno successivo con un vocale che l'Alessandria, allora neopromosso in serie B, poteva essere interessato a prendere in prestito il Calciatore RP, riservandosi di richiamarlo per fargli sapere, come da doc. sub 21, da rammostrarsi al teste.
Si indicano a teste i signori (sui capitoli dal numero 1 al numero 8), Persona_2 Segretario del GE CI all'epoca dei fatti ed ivi domiciliato presso la sede sociale, l'Avv. Fabrizio D'Adamo, con studio in Bergamo alla Via Stezzano n.87 (sui capitoli dal numero1 al numero 8); (limitatamente ai capitoli 9 e 10) all'epoca dei Parte_3 fatti direttore sportivo del Como ed ivi domiciliato presso la sede sociale, CP_5
(limitatamente ai capitoli 11 e 12) allora direttore sportivo dell'Alessandria ed ora domiciliato presso la sede sociale del Cesena CI, residente in [...] Controparte_3
Via del Rosto n.24 su tutti i capitoli.
Testi da valersi a prova contraria su eventuali capitoli avversari eventualmente ammessi. Sempre in via subordinata d'istruttoria, si reitera, anche in questa sede, la richiesta di rinnovazione alla Lega serie A dell'ordine di esibizione (rectius della trasmissione) ex art. 210 o della richiesta d'informazione ex art. 213 c.p.c. (a seconda che si voglia considerare la Lega serie A una pubblica amministrazione o meno) della copia del contratto di prestazione sportiva tra il GE CI ed il calciatore non già, per la stagione Parte_1 sportiva 2019 / 2020 sportiva 2019 – 2020, nei sensi disposti dal Giudice Designato a seguito del refuso contenuto nella memoria istruttoria della scrivente difesa, ma per la stagione 2020 – 2021, a cui si riferisce il contratto medesimo, come da istanza depositata in data 05.03.2024. ivi depositato dopo la sua sottoscrizione avvenuta in data 02.09.2020, a smentita della fantomatica tesi di controparte dell'avvenuta firma del contratto medesimo nel luglio precedente.
- Con vittoria delle spese di lite.
Motivi della decisione
pagina 9 di 16 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 999/2022 del 07.07.2022, con il quale il Tribunale di
Como gli ha ingiunto di pagare a la somma complessiva di € Controparte_1
48.565,40, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di compenso per le attività di consulenza e assistenza nelle trattative dirette alla stipula di contratti di prestazione sportiva e di penale per la revoca anticipata dell'incarico, pattuiti in un contratto stipulato tra le parti in data 21.08.2020.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto (in sintesi e Parte_1
per quanto rileva ai fini della decisione della controversia) che:
- l'attore è un calciatore professionista di nazionalità congolese che, nel corso della carriera, è sempre stato assistito in via esclusiva dall'agente francese Sig. Per_1
iscritto al Registro Agenti della Federcalcio del Mali, con il quale aveva stipulato diversi contratti di mandato e, per quanto maggiormente rileva, un contratto di mandato il 28.01.2019, di durata biennale e prorogato nel 2021 sino al 31.12.2021, e uno di ulteriori due anni il 01.01.2022;
- nel mese di luglio del 2020, la squadra GE CF si era interessata al calciatore e aveva contattato il suo agente, per sondare la disponibilità dell'atleta Per_1 all'eventuale trasferimento;
- tutte le trattative per la stipula del contratto con GE CF per la stagione sportiva
2020/2021 erano state intrattenute, per conto dell'attore, da al quale, tuttavia, Per_1 il suo legale, Avv. D'Adamo, aveva trasmesso un parere evidenziando il rischio di non poter ottenere il pagamento della commissione da parte della squadra in difetto di registrazione presso la FIGC o di domiciliazione presso un agente registrato in
Italia, ai sensi della normativa sportiva al tempo in vigore;
- pertanto, aveva deciso di rivolgersi a , conosciuto tempo Per_1 Controparte_1
addietro, e con il quale aveva quindi sottoscritto un accordo di domiciliazione, senza la previsione di alcun compenso, depositato dall'opposto in data 08.08.2020 presso le Commissioni Agenti Sportivi FIGC e CP_2
- il legale di aveva quindi predisposto le bozze dei mandati tra quest'ultimo e Per_1
GE CF relativi all'acquisto e alla futura rivendita del calciatore, precisando che gli stessi, stante il rischio già illustrato di non ricevere il pagamento della commissione della squadra, avrebbero dovuto essere datati e sottoscritti solo dopo l'avvenuta iscrizione dell'Agente ai registri FIGC e CP_2
pagina 10 di 16 - tuttavia, non potendo la domiciliazione essere ottenuta in tempo utile, il legale
D'Adamo e avevano suggerito a di far apparire solo Controparte_1 Per_1
l'opposto nel mandato da stipulare con GE CF e che il convenuto, una volta ricevuto il pagamento delle commissioni dalla squadra, avrebbe trasferito all'agente l'intero importo;
inoltre, avevano precisato che, per ottenere il risultato programmato, sarebbe stato necessario stipulare anche un mandato tra il calciatore e il convenuto, chiarendo che tale mandato non avrebbe avuto alcun effetto tra le parti;
- l'agente aveva quindi rassicurato l'attore, che non comprendeva l'italiano, che non avrebbe dovuto pagare alcunché al convenuto in forza del mandato e che quest'ultimo non avrebbe prestato alcun servizio;
pertanto, Parte_1
aveva sottoscritto il contratto azionato in via monitoria, sottopostogli
[...]
dal proprio agente Per_1
- successivamente l'attore aveva appreso che il convenuto aveva depositato entrambi i mandati (con la squadra e con l'attore) presso la FIGC;
- stipulato quindi il contratto tra il calciatore e GE CF, il convenuto e Per_1 avevano confermato all'attore che nulla il primo avrebbe chiesto in esecuzione del mandato, in quanto simulato, e che l'agente avrebbe versato a Controparte_1 la sola somma di € 2.000,00 all'anno, oltre € 250,00 per la tassa di deposito FIGC già versata, per averlo sostituito nel mandato con il GE;
- tuttavia, il convenuto aveva iniziato sin da subito ad accampare pretese economiche molto più elevate, sicché, in data 27.07.2021, l'attore gli aveva trasmesso un messaggio email con allegata lettera in cui aveva contestato la nullità e, in ogni caso, aveva risolto il contratto di mandato;
- il contratto di mandato prodotto in via monitoria sarebbe, quindi, inefficace tra le parti ex art. 141, c.1, c.c., in quanto simulato, avendo l'unico scopo, facendo apparire nei documenti contrattuali ufficiali solo e non Controparte_1 Per_1 di consentire a quest'ultimo di percepire la commissione dovuta dalla squadra, non avendo, invece, il convenuto mai svolto attività per la conclusione dell'affare e nemmeno mai parlato, né incontrato il calciatore;
- in subordine, ove il mandato dovesse essere ritenuto valido, il Tribunale di Como sarebbe incompetente a decidere sulla causa, essendo, a norma dell'art.
5.1 del mandato, le controversie aventi ad oggetto la validità e l'esecuzione del mandato pagina 11 di 16 devolute al Collegio di Garanzia dello Sport del ai sensi dell'art. 54, comma CP_2
3 del Codice di Giustizia Sportiva;
tale clausola compromissoria sarebbe infatti valida ed efficace e la mancata introduzione del procedimento arbitrale nel termine perentorio di 20 giorni di cui all'art.
3.2 del Regolamento arbitrale CG CONI non sarebbe sufficiente a sottrarre la controversia alla cognizione arbitrale, potendo l'eccezione di decadenza essere sollevata solo dalla parte interessata, altrimenti rimettendosi alla volontà della parte la decisione di adire o meno il giudice ordinario;
- in ulteriore subordine, la domanda monitoria non potrebbe essere accolta, non avendo il convenuto svolto l'incarico oggetto del mandato, essendo il calciatore stato assistito nelle trattative dal solo Per_1
- inoltre, ancora in subordine, l'importo della commissione pattuita violerebbe l'art.
5.8 del Regolamento Agenti FIGC per cui la remunerazione dell'agente non può eccedere il 3% della retribuzione fissa complessiva lorda del calciatore;
infine, essendo l'opera prestata dal convenuto irrilevante, la commissione dovrebbe anche essere ridotta ex art. 2233, c. 2, c.c..
Ha quindi chiesto, per tutti i motivi suesposti in via principale e subordinata, di revocare il decreto ingiuntivo e, in estremo subordine, di ridurre l'importo delle commissioni dovute in accoglimento delle eccezioni svolte.
Si è costituito in giudizio , deducendo che: Controparte_1
- l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Como in favore del Collegio di
Garanzia sarebbe infondata, sia in quanto la clausola compromissoria contenuta nel contratto sarebbe inefficace ex art. 1341, c. 2, c.c., in quanto non specificamente sottoscritta, sia in quanto la domanda non avrebbe potuto essere proposta avanti al collegio arbitrale essendo ormai decorsi i termini previsti dall'ordinamento sportivo per proporre l'istanza di arbitrato, sicché la stessa sarebbe stata dichiarata inammissibile;
- la narrazione dei fatti di causa operata dall'attore non corrisponderebbe al vero;
al contrario, l'attore aveva liberamente e consapevolmente scelto di avvalersi dell'operato dell'agente italiano, pur potendo non farsi assistere da nessuno, come previsto dall'ordinamento federale calcistico;
pagina 12 di 16 - entrambe le parti pertanto avevano voluto la sottoscrizione del contratto e, comunque, la simulazione potrebbe essere provata dall'attore solo per iscritto ex art. 1417 c.c.;
- non sarebbe vero che l'opposto non avesse operato prima nell'interesse del calciatore, avendo anche interagito con il OV CI per suo conto, e, comunque, essendo l'attività svolta nell'affare concluso con il GE dimostrata dalla dichiarazione delle parti, contenuta nel contratto tra l'attore e la squadra, di essersi avvalse dei servizi di;
Controparte_1
- l'art. 2333 c.c. non sarebbe applicabile alla fattispecie, riguardando le sole ipotesi di mancata pattuizione del compenso;
- la violazione dei limiti per la commissione stabiliti dal Regolamento Agenti Sportivi non determinerebbe, in ogni caso, la nullità della clausola che preveda un compenso superiore.
Ha quindi chiesto, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, in via principale, il rigetto dell'opposizione.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 22.03.2023, con ordinanza in data 06.04.2023, il precedente giudice assegnatario del fascicolo ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e ha assegnato i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
Depositate dalle parti le memorie istruttorie, la causa è stata istruita solo documentalmente.
All'udienza del 07.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusioni e delle memorie di replica.
***
ha agito in via monitoria per sentir condannare Controparte_1 Parte_1
al pagamento del compenso per le attività di consulenza e assistenza svolte
[...]
nelle trattative che condussero alla stipula, nell'anno 2020, di un contratto di prestazione sportiva tra l'attore e la squadra GE CF e della penale per la revoca anticipata dell'incarico, pattuiti in un contratto di mandato stipulato tra le parti in data 21.08.2020.
In via pregiudiziale di rito, deve essere esaminata l'eccezione dell'opponente di “difetto di giurisdizione/incompetenza” del Tribunale di Como a decidere sulla domanda svolta dall'opposto in via monitoria, essendo la controversia devoluta, in base a specifica disposizione contrattuale, alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport del CP_2
pagina 13 di 16 Difatti, a norma dell'art. 38, u.c., c.p.c., le questioni di competenza (in tal senso essendo stata posta la questione dall'opponente) vanno decise sulla base degli atti, tenuto conto della prospettazione dell'attore in senso sostanziale e, quindi, nel caso in esame, valutando se la causa, fondata sul titolo contrattuale invocato da , sia stata Controparte_1
legittimamente incardinata avanti al giudice ordinario e ciò a prescindere da ogni eccezione in merito alla validità del contratto, che costituisce questione di merito devoluta alla cognizione dell'organo individuato come competente.
Ciò premesso, risulta documentalmente che le parti, nel contratto di mandato costituente titolo della domanda svolta in via monitoria, stabilirono, all'art. 5.1, che: “tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente mandato, ivi comprese quelle di carattere economico sono devolute al Collegio di
Garanzia dello Sport del ai sensi dell'art. 54, comma 3 del Codice di Giustizia CP_2
Sportiva” (cfr., doc. n. 1 opposto).
Parte opposta ha inoltre prodotto il “Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto del in funzione arbitrale irrituale, per CP_2 la risoluzione delle controversie previste dall'art. 22, comma 2, del Regolamento CP_2 degli Agenti Sportivi” (cfr., doc. n. 7 opposto) che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale avanti il Collegio di Garanzia dello Sport del al quale il CP_2
contratto stipulato inter partes fa riferimento, ed espressamente qualifica, già nell'intestazione del regolamento, l'arbitrato quale “irrituale”.
La clausola di cui all'art.
5.1 del contratto è valida ed efficace tra le parti, non richiedendo specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341, c. 2, c.c..
In primo luogo, infatti, la disposizione citata si applica esclusivamente alle clausole contenute nelle “condizioni generali di contratto”, intese come insieme di clausole, predisposte da uno dei contraenti, che non sono inserite nel documento contrattuale, essendo destinate a disciplinare una serie indeterminata di rapporti di identico contenuto, o, per effetto del rinvio di cui all'art. 1342, c. 2, c.c., nei “moduli o formulari”, mentre, nel caso in esame, il contratto non rinvia a condizioni generali esterne al documento, né è redatto su moduli o formulari, ma regola lo specifico rapporto tra Parte_1
e , non rilevando in proposito l'eventuale mera
[...] Controparte_1
unilateralità della predisposizione del documento contrattuale. In secondo luogo, e in ogni caso, per giurisprudenza consolidata, per l'efficacia della clausola contenente la previsione di un arbitrato irrituale non è richiesta una specifica approvazione per iscritto, ex art. 1341,
pagina 14 di 16 c.c., perché essa manca di carattere compromissorio o comunque derogativo della competenza dell'autorità giurisdizionale (cfr., Cass. n. 21139/2004; Cass. n. 8788/2000).
Così accertata la validità della clausola e pacifico che la controversia, vertendo sull'esecuzione del mandato, rientri nell'ambito di applicazione dell'accordo di cui all'art.
5.1 del contratto, l'eccezione di arbitrato sollevata dall'opponente deve ritenersi fondata.
Non può, difatti, valere a superare l'eccezione attorea la considerazione per cui il regolamento arbitrale prevede, all'art. 3.2, che: “la procedura arbitrale è introdotta, entro il termine perentorio di venti giorni dalla violazione contestata” (cfr., doc. n. 7 opposto).
Per un verso, infatti, la decisione sull'ammissibilità del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport non può che essere demandata allo stesso collegio arbitrale, che ha competenza a decidere sulla ritualità dell'introduzione della procedura una volta che la domanda sia proposta, non potendo il giudice ordinario di per sé escludere la proponibilità del rimedio applicando le regole procedurali che devono disciplinare il procedimento arbitrale. Per altro verso, parrebbe comunque da escludersi che l'infruttuoso decorso del termine di venti giorni stabilito nel regolamento arbitrale potesse determinare l'inammissibilità del rimedio, senza la proposizione di un'eccezione di parte, sia in quanto la materia dell'arbitrato irrituale e, nella specie, il diritto a rivolgersi agli arbitri, non è indisponibile e, quindi, secondo la regola generale di cui all'art. 2969 c.c., la decadenza derivante dalla tardività dell'istanza non sarebbe rilevabile d'ufficio, anche considerato che la parte convenuta potrebbe non aver interesse ad eccepire la decadenza, preferendo che la controversia venga comunque decisa in sede di arbitrato, come pattuito;
sia perché, diversamente, l'impegno contrattuale a devolvere la controversia agli arbitri potrebbe essere sempre agevolmente disatteso lasciando decorrere il breve termine di venti giorni previsto dal regolamento.
L'accoglimento dell'eccezione di arbitrato (irrituale) comporta l'improponibilità della domanda, formulata in via monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo (cfr.,
Cass. n. 5265/2011).
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto deve essere Controparte_1
condannato a rifondere a le spese sostenute per il Parte_1
presente giudizio che si liquidano - a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta - in complessivi € 6.900,00 per compensi, € 286,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
pagina 15 di 16 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento dell'eccezione di arbitrato formulata da Parte_1
dichiara improponibile la domanda svolta in via monitoria da
[...] [...]
e, conseguentemente, revoca il decreto ingiuntivo n. 999/2022 del CP_1
07.07.2022;
2) condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1
spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 6.900,00 per compensi, € 286,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
6 giugno 2025
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3782/2022 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Michele Spadini e dell'Avv. Luca Tettamanti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Maslianico, Via Privata Nizzola, 2
- parte attrice opponente - nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Filippo Crippa Sardi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bergamo, Via
Torquato Tasso, 35
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente
Voglia Questo Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così giudicare:
− In via principale: accertata e dichiarata la simulazione assoluta o relativa del contratto di mandato concluso tra le parti in data 21.08.2020 e quindi la sua nullità tra di esse ai sensi dell'art. 1414 c.c. per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa, accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 999/2022 del 07.07.2022, R.G. n. 2341/2022, emesso dal Tribunale di Como, dott. Agostino Abate.
− In subordine, in via preliminare di rito o di merito: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale e quindi nel caso in cui il contratto di mandato concluso tra le parti in data 21.08.2020 sia considerato valido ed efficace, accertata e dichiarata la validità ed efficacia della clausola 5.1 del predetto mandato, dichiarare il difetto di giurisdizione e/o competenza del Tribunale di Como a decidere la presente vertenza a favore del Collegio di Garanzia dello Sport del per tutte le CP_2 ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa e per l'effetto accogliere la presente pagina 1 di 16 opposizione e revocare il decreto ingiuntivo n. 999/2022 del 07.07.2022, R.G. n.
2341/2022, emesso dal Tribunale di Como, dott. Agostino Abate.
− In via ulteriormente subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via subordinata, qualora il contratto di mandato concluso tra le parti in data 21.08.2020 sia considerato valido ed efficace e sia altresì ritenuto che il Tribunale di Como abbia giurisdizione e sia competente a decidere la presente vertenza, accogliere l'eccezione di inadempimento avanzata dal sig.
[...]
dichiarare che quest'ultimo nulla deve al sig. per tutte le Parte_1 Controparte_1 ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa e per l'effetto accogliere la presente opposizione e revocare il decreto ingiuntivo n. 999/2022 del 07.07.2022, R.G. n.
2341/2022, emesso dal Tribunale di Como, dott. Agostino Abate.
− In via ancora subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di tutte le precedenti domande, accogliere l'eccezione di riduzione ex art. 2233 c.c. dell'importo della commissione dovuta al sig. ai sensi del contratto di CP_1 mandato concluso tra le parti in data 21.08.2020 per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte in narrativa, quantificando tale commissione nell'importo ritenuto di giustizia ma limitandola ad un importo non superiore al 3% dell'importo lordo del salario del Calciatore risultante dal contratto di lavoro sportivo concluso con la società GE Cricket and Football Club S.p.A. in data 02.09.2020, e per l'effetto in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. 999/2022 del 07.07.2022, R.G. n. 2341/2022, emesso dal Tribunale di Como, dott. Agostino Abate.
− In estremo subordine, nel merito: in caso di condanna del sig. a un Parte_1 qualsiasi importo a titolo di corrispettivo ai sensi dell'art. 3 del Mandato intercorso tra le parti datato 21.08.2020, condannarlo al pagamento degli interessi su detto importo tenuto conto delle scadenze di pagamento di cui all'art.
3.2 del suddetto Mandato e di quanto previsto dall'art. 1284 c.c.
− In ogni caso: condannare il sig. all'integrale rifusione di tutte le Controparte_1 spese e i compensi di causa, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario ed altri accessori come per legge.
A) Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che il sig. è un calciatore professionista Parte_1 attualmente tesserato con la società sportiva Parma CI 1913 S.r.l.?
2. Vero che il sig. nel corso della sua carriera sportiva ha militato in società Parte_1 sportive francesi (FC Nantes), lettoni (AK Jurmala) e italiane (Avellino, GE,
Reggina, Ascoli, Frosinone e Parma)?
3. Vero che nel corso della sua intera carriera sportiva il sig. è sempre stato Parte_1 assistito in via esclusiva dall'agente di calciatori sig. Persona_1
4. Vero che all'epoca dei fatti di causa il sig. era iscritto al Registro Agenti della Per_1
Federcalcio del Mali?
5. Vero che nel mese di gennaio del 2019 il sig. chiedeva al sig. di Parte_1 Per_1 assisterlo nella conclusione del suo contratto di lavoro sportivo e del conseguente tesseramento con il club lettone AK A?
6. Vero che il sig. svolgeva i suoi servizi di agente sportivo a favore del sig. Per_1
favorendo la conclusione di un contratto di lavoro sportivo tra quest'ultimo ed Parte_1 il club lettone AK A?
7. Vero che il sig. veniva tesserato in data 8 marzo 2019 con il club AK Parte_1 Jurmala ai sensi del contratto di lavoro negoziato dall'agente Per_1
8. Vero che nella stagione sportiva 2019/2020 il club lettone AK Jurmala trasferiva il sig. in prestito alla società italiana U.S. Avellino 1912 S.r.l.? Parte_1
pagina 2 di 16 9. Vero che tutta la negoziazione relativa al contratto di lavoro del sig. ed al Parte_1 suo tesseramento con la società italiana U.S. Avellino 1912 S.r.l. veniva seguita dal sig. per conto del calciatore? Per_1
10. Vero che il sig. aveva conosciuto il sig. anni prima dei fatti Per_1 Controparte_1 di causa per via della comune attività di agente di calciatori?
11. Vero che il sig. nel periodo in cui giocava in Italia come calciatore Per_1 professionista, aveva conosciuto l'avv. Fabrizio D'Adamo del Foro di Bergamo?
12. Vero che il sig. nel periodo in cui giocava in Italia come calciatore Per_1 professionista, si era occasionalmente rivolto all'avv. D'Adamo per alcuni incarichi?
13. Vero che il sig. aveva prospettato all'agente l'interesse della Controparte_3 Per_1 società GE CF ad acquisire le prestazioni sportive del calciatore quando Parte_1 quest'ultimo era tesserato per il club lettone AK A?
14. Vero che successivamente, nel mese di luglio del 2020, GE CF contattava il sig. per sondare la disponibilità del calciatore all'eventuale trasferimento? Per_1 Parte_1
15. Vero che sia il calciatore sia il suo club AK Jurmala erano interessati Parte_1 al possibile trasferimento a GE CF?
16. Vero che il sig. ai sensi del Mandato Konte 2019 dimesso come doc. 10, Parte_1 incaricava l'agente di negoziare il suo possibile nuovo contratto di lavoro sportivo Per_1 con GE CF?
17. Vero che nel mese di luglio 2020 l'agente e il calciatore si recavano Per_1 Parte_1 per la prima volta a Genova per incontrare i responsabili del club e visitare le strutture sportive?
18. Vero che in occasione di questo primo incontro del luglio 2020 oltre all'agente e Per_1 al calciatore erano presenti anche il sig. e il sig. Parte_1 Controparte_3 Per_2 di GE CF?
[...] 19. Vero che in occasione di questo primo incontro del luglio 2020 l'agente Per_1 coadiuvato dal sig. negoziava sia lo stipendio fisso e variabile del Controparte_3 calciatore che sarebbe stato inserito nel successivo contratto di lavoro, sia una Parte_1 commissione dovuta da GE CF per la sua intermediazione?
20. Vero che delle negoziazioni era al corrente anche il sig. , CEO di Testimone_1
GE CF, che per le stesse aveva delegato il sig. Persona_2 21. Vero che, dopo negoziazioni intercorse tra l'agente coadiuvato dal sig. Per_1 CP_3
e i responsabili di GE CF, veniva trovato un accordo sia sui termini
[...] economici del contratto di lavoro del calciatore sia sull'importo della Parte_1 commissione che avrebbe pagato GE CF per l'intermediazione dell'agente Per_1
22. Vero che in tale occasione il sig. Segretario Generale di GE Persona_2
CF, faceva presente al sig. che, onde evitare problematiche legate alla normativa Per_1 italiana vigente, sarebbe stato opportuno che lui si registrasse presso la FIGC oppure operasse tramite un agente italiano già registrato?
23. Vero che l'agente alla presenza anche del sig. indicava al sig. Per_1 CP_3 che nel caso in cui fosse stato necessario domiciliarsi presso altro agente Per_2 registrato si sarebbe rivolto al sig. , che già conosceva? CP_1
24. Vero che la registrazione dell'agente presso la FIGC, in via diretta o tramite Per_1 domiciliazione presso altro agente sportivo, era propedeutica e necessaria al pagamento della commissione dovuta da GE CF?
25. Vero che la commissione dovuta da GE CF era l'unica commissione che l'agente avrebbe incassato nell'operazione? Per_1
pagina 3 di 16 26. Vero che al termine dell'incontro il sig. GE CF stampava e Tes_2 consegnava al calciatore un accordo preliminare non datato, valido dal Parte_1
01.09.2020 al 30.06.2023? 27. Vero che il calciatore veniva assistito unicamente dall'agente Parte_1 Per_1 coadiuvato dal sig. nel contesto di questo primo incontro a Genova? CP_3
28. Vero che il calciatore siglava e firmava su ciascuna pagina detto accordo Parte_1 preliminare non datato ricevuto dal sig. GE CF all'esito dell'incontro del Tes_2 luglio 2020?
29. Vero che il sig. di GE CF informava i presenti che l'accordo preliminare Per_2 sarebbe stato firmato anche da GE CF dopo la firma del separato accordo di trasferimento del calciatore con il club per cui in quel momento era tesserato, AK
A? 30. Vero che la fotografia dimessa come doc. 17, che ritrae il sig. e il sig. Parte_1
veniva scattata al momento della firma dell'accordo preliminare da parte del Per_1 calciatore all'esito dell'incontro di Genova del luglio 2020?
31. Vero che l'agente una volta trovato l'accordo con GE CF, contattava l'avv. Per_1 D'Adamo per farsi assistere nella formalizzazione dello stesso e nelle pratiche atte alla sua registrazione come agente sportivo in Italia?
32. Vero che, all'esito di una analisi svolta dall'avv. D'Adamo, quest'ultimo informava il sig. dell'impossibilità di registrarsi direttamente quale agente sportivo in Italia? Per_1
33. Vero che, contestualmente, l'avv. D'Adamo consigliava all'agente di avvalersi di Per_1 un domiciliatario?
34. Vero che, a quel punto, l'agente comunicava all'avv. D'Adamo che si sarebbe Per_1 rivolto al sig. per la sua domiciliazione? CP_1
35. Vero che è solo da questo momento che il sig. veniva coinvolto CP_1 nell'operazione del trasferimento del calciatore a GE CF? Parte_1
36. Vero che successivamente, per circa un mese da fine luglio a fine agosto 2020, il sig. e il sig. con l'assistenza dell'avv. D'Adamo tentavano di completare le Per_1 CP_1 pratiche della domiciliazione dell'agente presso il sig. ? Per_1 CP_1
37. Vero che, in tale contesto e a tale fine veniva preparato dall'avv. D'Adamo, firmato e scambiato tra le parti l'accordo di domiciliazione tra l'agente e il sig. Per_1 CP_1 di cui al doc. 32 che si mostra?
38. Vero che nell'accordo di domiciliazione tra l'agente e il sig. di cui Per_1 CP_1 al doc. 32, che si mostra, era previsto all'art. 3 che il sig. avrebbe prestato la CP_1 sua attività a titolo gratuito?
39. Vero che in data 21 agosto 2020 il calciatore si recava a Genova per le Parte_1 visite mediche accompagnato solamente dall'agente e dal sig. Per_1 CP_3
40. Vero che il biglietto aereo del calciatore per recarsi alle visite mediche a Genova il 21 agosto 2020 veniva pagato dall'agente Per_1
41. Vero che il calciatore superava le visite mediche e all'esito delle stesse Parte_1 scattava la foto di cui al doc. 50, che si mostra, che lo ritrae con l'agente Per_1
42. Vero che in seguito l'avv. D'Adamo informava l'agente dell'impossibilità di Per_1 completare la sua registrazione tramite domiciliazione presso il sig. ? CP_1
43. Vero che all'esito positivo delle visite mediche, GE CF faceva pervenire la documentazione sia per il calciatore che per l'agente per chiudere Parte_1 Per_1 l'operazione?
44. Vero che alla ricezione di tale documentazione l'agente la inviava all'avv. Per_1 D'Adamo per un suo controllo?
pagina 4 di 16 45. Vero che, ricevuta tale documentazione, l'avv. D'Adamo ne sconsigliava la sottoscrizione da parte dell'agente in quanto, in difetto di sua registrazione quale Per_1 agente sportivo in Italia, anche tramite domiciliazione, avrebbe corso il rischio di vedersi rifiutare il pagamento da parte di GE CF?
46. Vero che quindi l'avv. D'Adamo e il sig. suggerivano all'agente di CP_1 Per_1 far apparire solo il sig. nel mandato da stipulare con GE CF? CP_1
47. Vero che il sig. prometteva al sig. di ricevere la commissione CP_1 Per_1 unicamente da GE CF e successivamente di riversarla all'agente Per_1
48. Vero che ciò rispecchiava il fatto che nell'accordo di domiciliazione precedentemente firmato tra l'agente e il sig. e dimesso come doc. 32 era previsto che Per_1 CP_1 nessun corrispettivo sarebbe stato versato al sig. per la domiciliazione? CP_1
49. Vero che l'avv. D'Adamo e il sig. precisavano tuttavia all'agente CP_1 Per_1 che, per poter ottenere il pagamento della commissione da parte di GE CF ai sensi del relativo mandato sarebbe stata necessaria anche la stipulazione di un mandato diretto tra il sig. e il calciatore CP_1 Parte_1
50. Vero che sul punto l'agente era inizialmente riluttante e chiedeva quindi Per_1 spiegazioni all'avv. D'Adamo e al sig. ? CP_1
51. Vero che l'avv. D'Adamo e il sig. confermavano che la firma del CP_1 mandato tra il calciatore e il sig. sarebbe stato esclusivamente Parte_1 CP_1 strumentale ad incassare la commissione da parte di GE CF ai sensi del separato accordo con il club?
52. Vero che l'avv. D'Adamo e il sig. confermavano altresì che senza la CP_1 firma del mandato tra il calciatore e il sig. sarebbe stato Parte_1 CP_1 impossibile incassare la commissione da parte di GE CF ai sensi del separato accordo con il club?
53. Vero che a quel punto, ricevute tali spiegazioni e rassicurazioni, l'agente le Per_1 riportava al calciatore Parte_1
54. Vero che il calciatore all'epoca parlava solamente francese? Parte_1
55. Vero che, per questioni di rapporto consolidato e linguistiche, il calciatore Parte_1 si relazionava solo ed esclusivamente con l'agente Per_1
56. Vero che il calciatore ricevute le spiegazioni da parte dell'agente Parte_1 Per_1 sottoscriveva il mandato con il sig. ? CP_1
57. Vero che l'agente a quel punto comunicava al sig. di essere pronto Per_1 CP_1
a fissare un importo annuale da versargli a fronte del favore di comparire nei documenti ufficiali e di ricevere per suo conto la commissione da parte di GE CF?
58. Vero che il 2 settembre 2020 il calciatore si stava allenando con GE Parte_1
CF con il consenso del club AK A? 59. Vero che il 2 settembre 2020 il calciatore RP veniva convocato negli uffici della società GE CF per la firma del contratto di lavoro?
60. Vero che il calciatore prima di firmare il contratto di lavoro con GE Parte_1 CF chiamava telefonicamente l'agente e gli chiedeva il permesso di firmare? Per_1
61. Vero che l'agente dava al calciatore l'autorizzazione telefonica a Per_1 Parte_1 firmare il contratto di lavoro con GE CF dimesso come doc. 4, che si mostra?
62. Vero che, chiusa l'operazione con GE CF, il sig. confermava CP_1 all'agente che nessun compenso inerente il mandato con il calciatore Per_1 Parte_1 sarebbe stato chiesto a quest'ultimo?
63. Vero che, chiusa l'operazione con GE CF, il sig. confermava CP_1 all'agente che una volta ricevuta la commissione da GE CF avrebbe versato Per_1
pagina 5 di 16 l'intero importo all'agente dedotto il compenso professionale dell'avv. D'Adamo da Per_1 definire? 64. Vero che, chiusa l'operazione con GE CF, l'agente confermava al sig. Per_1
che, una volta ricevuto il suo pagamento, gli avrebbe versato € 2.000 all'anno CP_1 per essere comparso al suo posto nella modulistica federale, oltre € 250 a copertura della tassa di deposito FIGC già versata?
65. Vero che il sig. , tuttavia, venendo meno agli accordi già presi, iniziava CP_1 sin da subito ad accampare pretese economiche molto più elevate?
66. Vero che il rapporto tra il sig. e l'agente di conseguenza si CP_1 Per_1 deteriorava velocemente sino ad interrompersi del tutto?
67. Vero che anche dopo il suo tesseramento con GE CF il calciatore Parte_1 manteneva rapporti solo ed esclusivamente con l'agente Per_1
68. Vero che, in data 28.01.2021, il calciatore firmava con l'agente un Parte_1 Per_1 rinnovo del Mandato Konte 2019, ossia il Mandato Konte 2021, prodotto come doc. 11 che si mostra?
69. Vero che, in data 01.01.2022, il calciatore e l'agente firmavano il Parte_1 Per_1
Mandato Konte 2022 valido per ulteriori due anni ed attualmente in corso, prodotto come doc. 12 che si mostra? 70. Vero che ad oggi l'agente sta ancora attendendo un qualsiasi pagamento da parte Per_1 del sig. in relazione alle commissioni relative al mandato concluso da CP_1 quest'ultimo con GE CF di cui al doc. 52 che si mostra? Si indicano a testi:
(i) il sig. residente in 4 Rue de La Révolution des Oeillets, 94380 Bonneuil Persona_1 sur Marne, Francia.
Si chiede che il sig. venga sentito su tutti i capitoli di prova da n. 1 a n. 70. Persona_1
(ii) il sig. domiciliato presso la società con sede Controparte_3 Parte_2 legale in via Miguel Cervantes 55, 80133 Napoli.
Si chiede che il sig. venga sentito sui capitoli di prova n. 3, 8, 9, 10, 13, Controparte_3
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 39, 41, 43, 64, 65, 66, 67, 70. (iii) il sig. all'epoca dei fatti Segretario Generale del club GE Cricket Persona_2
& Football Club S.p.A., domiciliato presso la sede legale del club sita in via Ronchi 67, 16155 Genova Pegli (GE).
Si chiede che il sig. venga sentito sui capitoli di prova n. 14, 15, 16, 17, Persona_2
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 39, 41, 43, 58, 59, 60, 61 e 67. Si chiede l'ammissione a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente di controparte eventualmente ammessi con gli stessi testi indicati a prova diretta. B) Si chiede ammettersi l'interrogatorio formale del sig. sui seguenti Controparte_1 capitoli:
1. Vero che lei è rimasto estraneo all'incontro del luglio 2020 tenutosi presso gli uffici di GE CF alla presenza dell'agente del calciatore del sig. Per_1 Parte_1 CP_3
e del sig. di GE CF?
[...] Persona_2
2. Vero che quindi è rimasto estraneo alle negoziazioni avvenute all'incontro del luglio 2020 relative al contratto di lavoro del calciatore e alla commissione che Parte_1 GE CF avrebbe pagato all'agente per la sua intermediazione? Per_1
3. Vero che lei è stato contattato solo successivamente all'incontro del luglio 2020 tenutosi presso gli uffici di GE CF alla presenza dell'agente del calciatore Per_1 Parte_1 del sig. e del sig. GE CF? Controparte_3 Controparte_4
pagina 6 di 16 4. Vero che quindi lei è stato contattato solo una volta che era stato raggiunto l'accordo tra tutte le parti sia con riferimento ai termini del contratto di lavoro del calciatore Parte_1 con GE CF sia con riguardo all'importo della commissione che il club ligure avrebbe corrisposto all'agente Per_1
5. Vero che lei è stato contattato inizialmente affinché agisse come domiciliatario dell'agente nell'operazione di trasferimento del calciatore da AK Per_1 Parte_1
Jurmala a GE CF e di tesseramento con GE CF?
6. Vero che il calciatore al tempo comprendeva e parlava solamente la lingua Parte_1 francese?
7. Vero che lei quindi si è sempre relazionato solamente con l'agente Per_1
8. Vero che lei è rimasto estraneo all'incontro del 21 agosto 2020 avvenuto presso la sede di GE CF tra il calciatore l'agente il sig. e i Parte_1 Per_1 Controparte_3 rappresentanti del club ligure nel corso del quale il calciatore sosteneva le Parte_1 visite mediche?
9. Vero che lei è rimasto estraneo anche all'incontro tra il calciatore e il sig. Parte_1 di GE CF del 2 settembre 2020 nel corso del quale il calciatore firmava il Per_2 contratto di lavoro con il club?
10. Vero che nell'accordo di domiciliazione firmato tra lei e il sig. recante la data Per_1 dell'8 agosto 2020 prodotto come doc. 32, che si mostra, era previsto che lei avrebbe prestato l'attività di domiciliazione a titolo gratuito?
11. Vero che tra la fine del mese di luglio 2020 e la fine del mese di agosto 2020, tramite i servizi legali dell'avv. D'Adamo, l'agente aveva tentato di registrarsi alla FIGC Per_1 come agente sportivo domiciliato presso di lei ma senza riuscirci?
12. Vero che, constatata l'impossibilità di finalizzare la registrazione dell'agente Per_1 tramite domiciliazione, lei ha proposto all'agente di comparire formalmente come Per_1 unico agente nell'operazione di trasferimento del calciatore al GE CF? Parte_1
13. Vero che l'accordo tra lei e l'agente era che lei avrebbe riversato interamente la Per_1 commissione ricevuta da parte di GE CF all'agente Per_1
14. Vero che, a seguito di tale versamento, e per ripagare la sostituzione dell'agente Per_1 nella modulistica federale, l'agente le avrebbe corrisposto l'importo annuale di € Per_1
2.000 oltre al rimborso della tassa FIGC di € 250 già versata?
15. Vero che lei era conoscenza del fatto che l'unica commissione che l'agente Per_1 avrebbe percepito nell'operazione di trasferimento del calciatore a GE CF Parte_1 sarebbe stata quella che avrebbe versato GE CF?
16. Vero che l'accordo tra lei e il sig. e quindi per il suo tramite con il calciatore Per_1
era che lei avrebbe ricevuto solamente la commissione da parte di GE Parte_1
CF? 17. Vero che ha convinto lei l'agente a far firmare al calciatore il Per_1 Parte_1 mandato azionato in questo giudizio, informandolo che ciò sarebbe stato necessario per poter ottenere da parte di GE CF il pagamento della commissione dovuta ai sensi del separato mandato firmato con il club? C) Si chiede ai sensi dell'art. 122 c.p.c. la nomina di un interprete italiano/francese per l'escussione del teste sig. madrelingua francese, che ha una conoscenza Persona_1 molto limitata della lingua italiana, non sufficiente ai fini processuali. Si chiede altresì che la prova per testi del sig. avvenga a seguito di rogatoria ai sensi dell'art. Persona_1
204 c.p.c. dal momento che egli è residente in [...].
Conclusioni di parte convenuta opposta
Voglia il Tribunale adìto, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale e nel merito pagina 7 di 16 Accertata la propria giurisdizione e competenza dichiararsi inammissibili e/o comunque, respingersi le domande tutte proposte con l'atto di citazione introduttivo, per i motivi dispiegati nelle premesse, confermandosi, per l'effetto, l'impugnato decreto, con la condanna del sig. ivi contenuta, al pagamento a favore del Dott. Parte_1 [...]
della somma di € 48.565,40, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo CP_1 effettivo - già, peraltro, percepita, in forza del provvedimento di concessione della provvisoria esecutività dell'opposto decreto pronunciata da codesto Ecc.mo Tribunale in data 06.04.2023 - con la pronuncia al riguardo degli inerenti e conseguenti provvedimento di legge e del caso,
Ancora nel merito, in via subordinata e nel denegato caso di accoglimento della domanda ex adverso proposta di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertato e dichiarato, sempre per le ragioni di cui in narrativa, il diritto di credito dell'Agente di Euro 48.565,40 - o di quella maggior o minor somma che dovesse risultare in corso di causa -, condannarsi il sig. al pagamento di detta somma, oltre interessi moratori, dando atto che l'opposto Parte_1 ha già percepito il suddetto importo a seguito della concessione della provvisoria esecutività dell'opposto decreto pronunciata da codesto Ecc.mo Tribunale in data 06.04.2023. In via istruttoria in via subordinata d'istruttoria, venga ammessa prova per interpello e per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che in data 21 Agosto 2020 il dott. ha contattato Controparte_1 telefonicamente il sig. allora segretario del GE, per prendere accordi Persona_2 sull'operazione ed in particolare per quel che concerne il rilascio a suo Parte_1 favore dei mandati da parte della società GE e del Calciatore RP, per quel che concerne le condizioni economiche da inserire nel contratto di prestazione sportiva tra il
GE CI ed il Calciatore stesso e per quel che concerne il profilo del netto/lordo della retribuzione da ivi indicare. 2) Vero che a seguito della telefonata di cui al capitolo precedente, il dott. ha CP_1 inviato, sempre in data 21.08.2020, un messaggio whatsApp al signor Persona_2 con il proprio indirizzo mail, sul quale inviare la documentazione relativa all'operazione come da doc. n. 19, da rammostrarsi al teste;
Parte_1
3) Vero che dal 21 Agosto al 2 Settembre 2020 sono intercorse ulteriori comunicazioni telefoniche tra il dott. ed il sig. aventi ad oggetto CP_1 Persona_2 l'operazione Parte_1
4) Vero che dal 21 Agosto in avanti l'Avv. Fabrizio D'Adamo ha interagito direttamente con il dott. per definire gli aspetti tecnici dell'operazione Controparte_1 Parte_1
5) Vero che la firma del contratto di prestazione sportiva tra il GE CI e Parte_1 depositato presso la Lega CI Serie A è avvenuta in data 02.09.2020, come da documento in atti sub 4 al fascicolo di controparte e da rammostrarsi al teste;
6) Vero che, nella circostanza indicata al precedente punto 5), il Calciatore ha indicato il dott. come nominativo da inserire nel contratto come suo agente, Controparte_1 come da documento in atti sub 4 e da rammostrarsi al teste;
7) Vero che in data 22.08.2020 il sig. ha trasmesso via mail all'Agente Persona_2
la bozza del mandato nell'interesse di più parti (rectius congiunto) per suo CP_1 esame e benestare, come da documento in atti sub 52 al fascicolo di parte attrice e da rammostrarsi al teste;
8) Vero che con mail del 26.08.2020 (cfr. doc. 56 del fascicolo di controparte, in atti e da rammostrarsi al teste) il sig. ha trasmetto al dott. il Persona_2 CP_1
Mandato congiunto firmato dal Club GENOA CF e dal Calciatore, per accettazione della pagina 8 di 16 lettera G del mandato stesso, ove sta testualmente scritto quanto segue: “La Società ed il Calciatore, edotti sul conflitto d'interessi dichiarano di accettarlo e, a tal fine, il Calciatore sottoscrive il presente Contratto di Mandato, da intendersi, per quanto d'interesse, integrativo del Contratto di cui sub D” (cioè del Mandato tra Agente e Calciatore ndr) ed all'art. 11 sta scritto che il compenso ivi indicato a favore dell'Agente rappresenta il compenso dovuto dalla società all'Agente per l'attività che dovrà svolgere in forza del mandato medesimo, mentre il compenso dovuto dal calciatore all'agente è indicato nel mandato tra di loro sottoscritto che è obbligo del calciatore corrispondere all'agente (sic!); 9) Vero che il giorno 19.07.2021 il dott. ha inviato al sig. CP_1 Parte_3 all'epoca direttore sportivo del Como, il messaggio whatsApp in atti sub 20 e da rammostrarsi al teste nel quale gli indicava che era in uscita dal GE, Parte_1 chiedendogli se il Como fosse interessato a prenderlo il prestito in serie B;
10)Vero che il suddetto direttore sportivo ha risposto il 21.07.2021, con un messaggio vocale su whatsApp, che il Como aveva altri obiettivi di mercato, come da doc. 20 da rammostrarsi al teste;
11) Vero che, in data 20 Luglio 2021 il dott. ha inviato al sig. Controparte_1 CP_5
, allora direttore sportivo dell'Alessandria, il messaggio wa in atti sub 21, da
[...] rammostrarsi al teste, nel quale l'Agente gli indicava che era in uscita dal Parte_1
GE e gli chiedeva se l'Alessandria fosse interessato a prenderlo il prestito in serie B;
12)Vero che il suddetto direttore sportivo ha risposto il giorno successivo con un vocale che l'Alessandria, allora neopromosso in serie B, poteva essere interessato a prendere in prestito il Calciatore RP, riservandosi di richiamarlo per fargli sapere, come da doc. sub 21, da rammostrarsi al teste.
Si indicano a teste i signori (sui capitoli dal numero 1 al numero 8), Persona_2 Segretario del GE CI all'epoca dei fatti ed ivi domiciliato presso la sede sociale, l'Avv. Fabrizio D'Adamo, con studio in Bergamo alla Via Stezzano n.87 (sui capitoli dal numero1 al numero 8); (limitatamente ai capitoli 9 e 10) all'epoca dei Parte_3 fatti direttore sportivo del Como ed ivi domiciliato presso la sede sociale, CP_5
(limitatamente ai capitoli 11 e 12) allora direttore sportivo dell'Alessandria ed ora domiciliato presso la sede sociale del Cesena CI, residente in [...] Controparte_3
Via del Rosto n.24 su tutti i capitoli.
Testi da valersi a prova contraria su eventuali capitoli avversari eventualmente ammessi. Sempre in via subordinata d'istruttoria, si reitera, anche in questa sede, la richiesta di rinnovazione alla Lega serie A dell'ordine di esibizione (rectius della trasmissione) ex art. 210 o della richiesta d'informazione ex art. 213 c.p.c. (a seconda che si voglia considerare la Lega serie A una pubblica amministrazione o meno) della copia del contratto di prestazione sportiva tra il GE CI ed il calciatore non già, per la stagione Parte_1 sportiva 2019 / 2020 sportiva 2019 – 2020, nei sensi disposti dal Giudice Designato a seguito del refuso contenuto nella memoria istruttoria della scrivente difesa, ma per la stagione 2020 – 2021, a cui si riferisce il contratto medesimo, come da istanza depositata in data 05.03.2024. ivi depositato dopo la sua sottoscrizione avvenuta in data 02.09.2020, a smentita della fantomatica tesi di controparte dell'avvenuta firma del contratto medesimo nel luglio precedente.
- Con vittoria delle spese di lite.
Motivi della decisione
pagina 9 di 16 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 999/2022 del 07.07.2022, con il quale il Tribunale di
Como gli ha ingiunto di pagare a la somma complessiva di € Controparte_1
48.565,40, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di compenso per le attività di consulenza e assistenza nelle trattative dirette alla stipula di contratti di prestazione sportiva e di penale per la revoca anticipata dell'incarico, pattuiti in un contratto stipulato tra le parti in data 21.08.2020.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto (in sintesi e Parte_1
per quanto rileva ai fini della decisione della controversia) che:
- l'attore è un calciatore professionista di nazionalità congolese che, nel corso della carriera, è sempre stato assistito in via esclusiva dall'agente francese Sig. Per_1
iscritto al Registro Agenti della Federcalcio del Mali, con il quale aveva stipulato diversi contratti di mandato e, per quanto maggiormente rileva, un contratto di mandato il 28.01.2019, di durata biennale e prorogato nel 2021 sino al 31.12.2021, e uno di ulteriori due anni il 01.01.2022;
- nel mese di luglio del 2020, la squadra GE CF si era interessata al calciatore e aveva contattato il suo agente, per sondare la disponibilità dell'atleta Per_1 all'eventuale trasferimento;
- tutte le trattative per la stipula del contratto con GE CF per la stagione sportiva
2020/2021 erano state intrattenute, per conto dell'attore, da al quale, tuttavia, Per_1 il suo legale, Avv. D'Adamo, aveva trasmesso un parere evidenziando il rischio di non poter ottenere il pagamento della commissione da parte della squadra in difetto di registrazione presso la FIGC o di domiciliazione presso un agente registrato in
Italia, ai sensi della normativa sportiva al tempo in vigore;
- pertanto, aveva deciso di rivolgersi a , conosciuto tempo Per_1 Controparte_1
addietro, e con il quale aveva quindi sottoscritto un accordo di domiciliazione, senza la previsione di alcun compenso, depositato dall'opposto in data 08.08.2020 presso le Commissioni Agenti Sportivi FIGC e CP_2
- il legale di aveva quindi predisposto le bozze dei mandati tra quest'ultimo e Per_1
GE CF relativi all'acquisto e alla futura rivendita del calciatore, precisando che gli stessi, stante il rischio già illustrato di non ricevere il pagamento della commissione della squadra, avrebbero dovuto essere datati e sottoscritti solo dopo l'avvenuta iscrizione dell'Agente ai registri FIGC e CP_2
pagina 10 di 16 - tuttavia, non potendo la domiciliazione essere ottenuta in tempo utile, il legale
D'Adamo e avevano suggerito a di far apparire solo Controparte_1 Per_1
l'opposto nel mandato da stipulare con GE CF e che il convenuto, una volta ricevuto il pagamento delle commissioni dalla squadra, avrebbe trasferito all'agente l'intero importo;
inoltre, avevano precisato che, per ottenere il risultato programmato, sarebbe stato necessario stipulare anche un mandato tra il calciatore e il convenuto, chiarendo che tale mandato non avrebbe avuto alcun effetto tra le parti;
- l'agente aveva quindi rassicurato l'attore, che non comprendeva l'italiano, che non avrebbe dovuto pagare alcunché al convenuto in forza del mandato e che quest'ultimo non avrebbe prestato alcun servizio;
pertanto, Parte_1
aveva sottoscritto il contratto azionato in via monitoria, sottopostogli
[...]
dal proprio agente Per_1
- successivamente l'attore aveva appreso che il convenuto aveva depositato entrambi i mandati (con la squadra e con l'attore) presso la FIGC;
- stipulato quindi il contratto tra il calciatore e GE CF, il convenuto e Per_1 avevano confermato all'attore che nulla il primo avrebbe chiesto in esecuzione del mandato, in quanto simulato, e che l'agente avrebbe versato a Controparte_1 la sola somma di € 2.000,00 all'anno, oltre € 250,00 per la tassa di deposito FIGC già versata, per averlo sostituito nel mandato con il GE;
- tuttavia, il convenuto aveva iniziato sin da subito ad accampare pretese economiche molto più elevate, sicché, in data 27.07.2021, l'attore gli aveva trasmesso un messaggio email con allegata lettera in cui aveva contestato la nullità e, in ogni caso, aveva risolto il contratto di mandato;
- il contratto di mandato prodotto in via monitoria sarebbe, quindi, inefficace tra le parti ex art. 141, c.1, c.c., in quanto simulato, avendo l'unico scopo, facendo apparire nei documenti contrattuali ufficiali solo e non Controparte_1 Per_1 di consentire a quest'ultimo di percepire la commissione dovuta dalla squadra, non avendo, invece, il convenuto mai svolto attività per la conclusione dell'affare e nemmeno mai parlato, né incontrato il calciatore;
- in subordine, ove il mandato dovesse essere ritenuto valido, il Tribunale di Como sarebbe incompetente a decidere sulla causa, essendo, a norma dell'art.
5.1 del mandato, le controversie aventi ad oggetto la validità e l'esecuzione del mandato pagina 11 di 16 devolute al Collegio di Garanzia dello Sport del ai sensi dell'art. 54, comma CP_2
3 del Codice di Giustizia Sportiva;
tale clausola compromissoria sarebbe infatti valida ed efficace e la mancata introduzione del procedimento arbitrale nel termine perentorio di 20 giorni di cui all'art.
3.2 del Regolamento arbitrale CG CONI non sarebbe sufficiente a sottrarre la controversia alla cognizione arbitrale, potendo l'eccezione di decadenza essere sollevata solo dalla parte interessata, altrimenti rimettendosi alla volontà della parte la decisione di adire o meno il giudice ordinario;
- in ulteriore subordine, la domanda monitoria non potrebbe essere accolta, non avendo il convenuto svolto l'incarico oggetto del mandato, essendo il calciatore stato assistito nelle trattative dal solo Per_1
- inoltre, ancora in subordine, l'importo della commissione pattuita violerebbe l'art.
5.8 del Regolamento Agenti FIGC per cui la remunerazione dell'agente non può eccedere il 3% della retribuzione fissa complessiva lorda del calciatore;
infine, essendo l'opera prestata dal convenuto irrilevante, la commissione dovrebbe anche essere ridotta ex art. 2233, c. 2, c.c..
Ha quindi chiesto, per tutti i motivi suesposti in via principale e subordinata, di revocare il decreto ingiuntivo e, in estremo subordine, di ridurre l'importo delle commissioni dovute in accoglimento delle eccezioni svolte.
Si è costituito in giudizio , deducendo che: Controparte_1
- l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Como in favore del Collegio di
Garanzia sarebbe infondata, sia in quanto la clausola compromissoria contenuta nel contratto sarebbe inefficace ex art. 1341, c. 2, c.c., in quanto non specificamente sottoscritta, sia in quanto la domanda non avrebbe potuto essere proposta avanti al collegio arbitrale essendo ormai decorsi i termini previsti dall'ordinamento sportivo per proporre l'istanza di arbitrato, sicché la stessa sarebbe stata dichiarata inammissibile;
- la narrazione dei fatti di causa operata dall'attore non corrisponderebbe al vero;
al contrario, l'attore aveva liberamente e consapevolmente scelto di avvalersi dell'operato dell'agente italiano, pur potendo non farsi assistere da nessuno, come previsto dall'ordinamento federale calcistico;
pagina 12 di 16 - entrambe le parti pertanto avevano voluto la sottoscrizione del contratto e, comunque, la simulazione potrebbe essere provata dall'attore solo per iscritto ex art. 1417 c.c.;
- non sarebbe vero che l'opposto non avesse operato prima nell'interesse del calciatore, avendo anche interagito con il OV CI per suo conto, e, comunque, essendo l'attività svolta nell'affare concluso con il GE dimostrata dalla dichiarazione delle parti, contenuta nel contratto tra l'attore e la squadra, di essersi avvalse dei servizi di;
Controparte_1
- l'art. 2333 c.c. non sarebbe applicabile alla fattispecie, riguardando le sole ipotesi di mancata pattuizione del compenso;
- la violazione dei limiti per la commissione stabiliti dal Regolamento Agenti Sportivi non determinerebbe, in ogni caso, la nullità della clausola che preveda un compenso superiore.
Ha quindi chiesto, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, in via principale, il rigetto dell'opposizione.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 22.03.2023, con ordinanza in data 06.04.2023, il precedente giudice assegnatario del fascicolo ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e ha assegnato i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
Depositate dalle parti le memorie istruttorie, la causa è stata istruita solo documentalmente.
All'udienza del 07.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusioni e delle memorie di replica.
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ha agito in via monitoria per sentir condannare Controparte_1 Parte_1
al pagamento del compenso per le attività di consulenza e assistenza svolte
[...]
nelle trattative che condussero alla stipula, nell'anno 2020, di un contratto di prestazione sportiva tra l'attore e la squadra GE CF e della penale per la revoca anticipata dell'incarico, pattuiti in un contratto di mandato stipulato tra le parti in data 21.08.2020.
In via pregiudiziale di rito, deve essere esaminata l'eccezione dell'opponente di “difetto di giurisdizione/incompetenza” del Tribunale di Como a decidere sulla domanda svolta dall'opposto in via monitoria, essendo la controversia devoluta, in base a specifica disposizione contrattuale, alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport del CP_2
pagina 13 di 16 Difatti, a norma dell'art. 38, u.c., c.p.c., le questioni di competenza (in tal senso essendo stata posta la questione dall'opponente) vanno decise sulla base degli atti, tenuto conto della prospettazione dell'attore in senso sostanziale e, quindi, nel caso in esame, valutando se la causa, fondata sul titolo contrattuale invocato da , sia stata Controparte_1
legittimamente incardinata avanti al giudice ordinario e ciò a prescindere da ogni eccezione in merito alla validità del contratto, che costituisce questione di merito devoluta alla cognizione dell'organo individuato come competente.
Ciò premesso, risulta documentalmente che le parti, nel contratto di mandato costituente titolo della domanda svolta in via monitoria, stabilirono, all'art. 5.1, che: “tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente mandato, ivi comprese quelle di carattere economico sono devolute al Collegio di
Garanzia dello Sport del ai sensi dell'art. 54, comma 3 del Codice di Giustizia CP_2
Sportiva” (cfr., doc. n. 1 opposto).
Parte opposta ha inoltre prodotto il “Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto del in funzione arbitrale irrituale, per CP_2 la risoluzione delle controversie previste dall'art. 22, comma 2, del Regolamento CP_2 degli Agenti Sportivi” (cfr., doc. n. 7 opposto) che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale avanti il Collegio di Garanzia dello Sport del al quale il CP_2
contratto stipulato inter partes fa riferimento, ed espressamente qualifica, già nell'intestazione del regolamento, l'arbitrato quale “irrituale”.
La clausola di cui all'art.
5.1 del contratto è valida ed efficace tra le parti, non richiedendo specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341, c. 2, c.c..
In primo luogo, infatti, la disposizione citata si applica esclusivamente alle clausole contenute nelle “condizioni generali di contratto”, intese come insieme di clausole, predisposte da uno dei contraenti, che non sono inserite nel documento contrattuale, essendo destinate a disciplinare una serie indeterminata di rapporti di identico contenuto, o, per effetto del rinvio di cui all'art. 1342, c. 2, c.c., nei “moduli o formulari”, mentre, nel caso in esame, il contratto non rinvia a condizioni generali esterne al documento, né è redatto su moduli o formulari, ma regola lo specifico rapporto tra Parte_1
e , non rilevando in proposito l'eventuale mera
[...] Controparte_1
unilateralità della predisposizione del documento contrattuale. In secondo luogo, e in ogni caso, per giurisprudenza consolidata, per l'efficacia della clausola contenente la previsione di un arbitrato irrituale non è richiesta una specifica approvazione per iscritto, ex art. 1341,
pagina 14 di 16 c.c., perché essa manca di carattere compromissorio o comunque derogativo della competenza dell'autorità giurisdizionale (cfr., Cass. n. 21139/2004; Cass. n. 8788/2000).
Così accertata la validità della clausola e pacifico che la controversia, vertendo sull'esecuzione del mandato, rientri nell'ambito di applicazione dell'accordo di cui all'art.
5.1 del contratto, l'eccezione di arbitrato sollevata dall'opponente deve ritenersi fondata.
Non può, difatti, valere a superare l'eccezione attorea la considerazione per cui il regolamento arbitrale prevede, all'art. 3.2, che: “la procedura arbitrale è introdotta, entro il termine perentorio di venti giorni dalla violazione contestata” (cfr., doc. n. 7 opposto).
Per un verso, infatti, la decisione sull'ammissibilità del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport non può che essere demandata allo stesso collegio arbitrale, che ha competenza a decidere sulla ritualità dell'introduzione della procedura una volta che la domanda sia proposta, non potendo il giudice ordinario di per sé escludere la proponibilità del rimedio applicando le regole procedurali che devono disciplinare il procedimento arbitrale. Per altro verso, parrebbe comunque da escludersi che l'infruttuoso decorso del termine di venti giorni stabilito nel regolamento arbitrale potesse determinare l'inammissibilità del rimedio, senza la proposizione di un'eccezione di parte, sia in quanto la materia dell'arbitrato irrituale e, nella specie, il diritto a rivolgersi agli arbitri, non è indisponibile e, quindi, secondo la regola generale di cui all'art. 2969 c.c., la decadenza derivante dalla tardività dell'istanza non sarebbe rilevabile d'ufficio, anche considerato che la parte convenuta potrebbe non aver interesse ad eccepire la decadenza, preferendo che la controversia venga comunque decisa in sede di arbitrato, come pattuito;
sia perché, diversamente, l'impegno contrattuale a devolvere la controversia agli arbitri potrebbe essere sempre agevolmente disatteso lasciando decorrere il breve termine di venti giorni previsto dal regolamento.
L'accoglimento dell'eccezione di arbitrato (irrituale) comporta l'improponibilità della domanda, formulata in via monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo (cfr.,
Cass. n. 5265/2011).
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto deve essere Controparte_1
condannato a rifondere a le spese sostenute per il Parte_1
presente giudizio che si liquidano - a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta - in complessivi € 6.900,00 per compensi, € 286,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
pagina 15 di 16 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento dell'eccezione di arbitrato formulata da Parte_1
dichiara improponibile la domanda svolta in via monitoria da
[...] [...]
e, conseguentemente, revoca il decreto ingiuntivo n. 999/2022 del CP_1
07.07.2022;
2) condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1
spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 6.900,00 per compensi, € 286,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
6 giugno 2025
Il giudice
Arianna Toppan
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