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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 17/03/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1164/2021
Il Giudice Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 21.1.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante RG 1164/2021, proposta da
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Clara Maria Chavarri
Sidera, presso il cui studio, sito in Pisa, alla Via Vittorio Veneto n. 22, elettivamente domicilia
OPPONENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv.to Tommaso Amaro Nessi, presso il cui studio sito in Pisa, Lungarno Buozzi,
3, elettivamente domicilia
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 390/2021
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 21.1.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 17.12.2021, la società in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 390/2021, con il quale questo Tribunale l'aveva condannata al pagamento in favore di della somma di euro 14.347,00, oltre Controparte_1
accessori di legge e spese di lite, a titolo di compensi maturati nel corso del rapporto di lavoro per le mensilità di giugno e luglio 2021, per le ferie, permessi, tredicesima mensilità, trattamento di fine rapporto ed altri accessori residui. In via riconvenzionale,
Pag. 1 di 5 ha chiesto di “accertare l'illegittimo possesso/detenzione da parte del sig. dei CP_1 beni descritti in narrativa e per l'effetto condannare il convenuto alla immediata restituzione degli stessi. In ipotesi, ove fosse contestata la proprietà dei beni, accertare
e dichiarare la proprietà de degli stessi ex art. 948 c.c. e, per l'effetto, Parte_1 condannare il sig. all'immediata restituzione degli stessi al legittimo CP_1 proprietario”. Per l'effetto, ha chiesto di “accertare e dichiarare dovuta, per i titoli ricavati in narrativa, la complessiva somma di euro 3.618,60, oltre la somma determinata in via equitativa dal giudice (secondo le specifiche di cui al punto III del presente atto) a favore de e pertanto condannare il sig. Parte_1 CP_1
al pagamento a di una somma di denaro corrispondente a quanto
[...] Parte_1
determinato in sede giudiziale e/o compensare con il credito del sig. CP_1 eventualmente riconosciuto”.
A sostegno dell'opposizione, dedusse come le somme richieste con il ricorso fossero state conteggiate in maniera erronea. Inoltre, lo stesso opposto non aveva mai restituito
“Un'autovettura BMW Serie 3 – 320D CAT TOURING Msport targata DZ 402 TC
(doc.4). Il dispositivo Telepass n. 00645845272 (doc. 5), collocato sulla citata autovettura e tutt'ora in funzione. Una scheda telefonica SIM utenza n. 3357608240.
Un IPad completo di scheda dati n. seriale 8939883263101913074 con n.
3296963269”.
Dal mancato utilizzo dell'auto aziendale era derivato un danno alla società consistente nel mancato godimento del bene e nella necessità di acquistare una nuova autovettura.
La società datrice di lavoro era anche titolare di un credito di euro 264,17 che le era stato ceduto dalla Maffei Costruzioni Srl.
2. Con memoria depositata in data 9.10.2022 si è costituita la parte opposta la quale, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Ha evidenziato come i benefit che gli erano stati attribuiti, ovvero
“l'uso personale di autovetture, telefono cellulare ed altri accessori” erano riconducibili al fatto che era socio unitamente ad e Persona_1 Persona_2 della società T.TRE SNC DI EL EA & C. società quest'ultima che partecipava al cento per cento anche la odierna società opponente Parte_1
Non sussisteva pertanto alcuna connessione tra le pretese domande riconvenzionali
Pag. 2 di 5 proposte ed il rapporto di lavoro subordinato instaurato nel febbraio 2021 con Parte_1
[...]
3. Con ordinanza del 11.11.2022 è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di euro 8.391,15.
4. Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 21.1.2025 la parte opponente ha dichiarato di rinunciare “alla richiesta di rimborso della somma di Euro 999,10 pagata dalla società opponente a titolo di verbali per sanzioni amministrative contestate per fatti imputabili al convenuto Sig. perché relative al periodio in cui lo stesso era CP_1
alle dipendenze della società (doc. 6 ricorso). Per la medesima motivazione, si rinuncia alla somma di Euro 593,12 esbor-sata dalla società parte attrice opponente a titolo di pagamento delle fatture telepass nonché alla somma di Euro 56,38 pagata dalla società per la fattura-zione delle utenze SIM e IPAD (doc. 5 e 7 ricorso)”.
Ha manifestato persistente interesse, invece, rispetto alle domande di restituzione dell'auto BMW, del dispositivo telepass n. 00645845272, della scheda sim n.
3357608240 e dell'Ipad seriale n. 8939883263101913074.
5. L'opposizione è infondata.
5.1. In via preliminare, deve rilevarsi come non sussista una ragione di connessione tra le domande avanzate in via riconvenzionale e quelle azionate in via monitoria. Particolare rilevanza deve in proposito attribuirsi alle dichiarazioni del testimone Testimone_1 secondo il quale “Posso confermare che i soci della usavano cellulari, auto Parte_2
tele pass e i mezzi descritti in capitolo gratuitamente. Io ero impiegato amministrativo della 10) Posso confermare che il Dott. socio della Parte_1 Controparte_1 società ha in uso dall'anno 2016 l'auto BMW 320 D targata DZ402TC”. Parte_2
Deve pertanto escludersi la sussistenza di alcuna ragione di connessione qualificata ex art. 40 c.p.c. idonea a consentire la trattazione congiunta in tale sede delle domande riconvenzionali, ivi inclusa quella per il pagamento della somma di euro 264,17 a titolo di credito della Maffei Costruzioni Srl per la “chiusura del rapporto”.
5.2. In via successiva, deve trattarsi delle domande, fatte valere in via monitoria, e volte al pagamento dei crediti retributivi.
Deve al riguardo evidenziarsi come nel corso del giudizio sia stata disposta una consulenza tecnica volta ad accertare l'ammontare lordo del quantum spettante per i
Pag. 3 di 5 periodi di lavoro oggetto di causa.
L'ausiliario, facendo applicazione di criteri razionali e credibili, ha accertato che “In conclusione, l'importo da me calcolato al fine di determinare il quantum spettante al ricorrente per i periodi oggetto di causa, ivi incluse tutte le voci accessorie della retribuzione spettanti al lordo di imposte, contributi e altre trattenute, è pari a €
20.315,44. Di seguito dettaglio dei calcoli:
1. Retribuzione ordinaria mensile 4.968,24
€;
2. Mensilità aggiuntive 3.740,81 €;
3. Ratei ferie e permessi 3.227,93 €;
4. Indennità sostitutiva di preavviso 6.085,97 €;
5. Trattamento di fine rapporto 2.292,48 € TOTALE
20.315,44 €”.
5.2.1. In conclusione, alla luce delle somme accertate dal CTU come dovute alla parte opposta per euro 20.315,44, il decreto ingiuntivo per cui è causa deve essere pienamente confermato.
Solo per completezza, deve essere disattesa la prospettazione della parte opponente secondo la quale “va detratta la voce d'indennità per mancato preavviso pari ad Euro
6.085,97. Tale richiesta è stata comprensibilmente conteggiata dal CTU in quanto in astratto spettante al dipendente. In concreto, l'indennità di mancato preavviso esula dall'oggetto dell'odierna controversia in quanto l'impugnativa del licenziamento del sig. datata 25.09.2021 ha perso efficacia, proprio perché non è stato promosso CP_1 un giudizio per l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento”.
In proposito, deve rilevarsi come tale indennità sia prevista dall'art. 2118 c.c. e, più nello specifico, dall'art. 71 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato, e la sua debenza prescinde dell'avvenuta impugnazione o meno del licenziamento.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto D.M. n. 147 del 13/08/2022; ed in particolare dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, da individuarsi in quello compreso tra euro 5.200,01 sino a
26.000,00, ulteriormente ridotto del 50%, in considerazione della natura e difficoltà dell'affare.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 390/2021 emesso da questo Tribunale;
Pag. 4 di 5 dichiara inammissibili le domande riconvenzionali;
condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1
al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in Controparte_1
complessivi euro 2.695,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad
IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU definitivamente in capo a in persona del Parte_1
suo legale rappresentante pro tempore.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1164/2021
Il Giudice Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 21.1.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante RG 1164/2021, proposta da
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Clara Maria Chavarri
Sidera, presso il cui studio, sito in Pisa, alla Via Vittorio Veneto n. 22, elettivamente domicilia
OPPONENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv.to Tommaso Amaro Nessi, presso il cui studio sito in Pisa, Lungarno Buozzi,
3, elettivamente domicilia
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 390/2021
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 21.1.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 17.12.2021, la società in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 390/2021, con il quale questo Tribunale l'aveva condannata al pagamento in favore di della somma di euro 14.347,00, oltre Controparte_1
accessori di legge e spese di lite, a titolo di compensi maturati nel corso del rapporto di lavoro per le mensilità di giugno e luglio 2021, per le ferie, permessi, tredicesima mensilità, trattamento di fine rapporto ed altri accessori residui. In via riconvenzionale,
Pag. 1 di 5 ha chiesto di “accertare l'illegittimo possesso/detenzione da parte del sig. dei CP_1 beni descritti in narrativa e per l'effetto condannare il convenuto alla immediata restituzione degli stessi. In ipotesi, ove fosse contestata la proprietà dei beni, accertare
e dichiarare la proprietà de degli stessi ex art. 948 c.c. e, per l'effetto, Parte_1 condannare il sig. all'immediata restituzione degli stessi al legittimo CP_1 proprietario”. Per l'effetto, ha chiesto di “accertare e dichiarare dovuta, per i titoli ricavati in narrativa, la complessiva somma di euro 3.618,60, oltre la somma determinata in via equitativa dal giudice (secondo le specifiche di cui al punto III del presente atto) a favore de e pertanto condannare il sig. Parte_1 CP_1
al pagamento a di una somma di denaro corrispondente a quanto
[...] Parte_1
determinato in sede giudiziale e/o compensare con il credito del sig. CP_1 eventualmente riconosciuto”.
A sostegno dell'opposizione, dedusse come le somme richieste con il ricorso fossero state conteggiate in maniera erronea. Inoltre, lo stesso opposto non aveva mai restituito
“Un'autovettura BMW Serie 3 – 320D CAT TOURING Msport targata DZ 402 TC
(doc.4). Il dispositivo Telepass n. 00645845272 (doc. 5), collocato sulla citata autovettura e tutt'ora in funzione. Una scheda telefonica SIM utenza n. 3357608240.
Un IPad completo di scheda dati n. seriale 8939883263101913074 con n.
3296963269”.
Dal mancato utilizzo dell'auto aziendale era derivato un danno alla società consistente nel mancato godimento del bene e nella necessità di acquistare una nuova autovettura.
La società datrice di lavoro era anche titolare di un credito di euro 264,17 che le era stato ceduto dalla Maffei Costruzioni Srl.
2. Con memoria depositata in data 9.10.2022 si è costituita la parte opposta la quale, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Ha evidenziato come i benefit che gli erano stati attribuiti, ovvero
“l'uso personale di autovetture, telefono cellulare ed altri accessori” erano riconducibili al fatto che era socio unitamente ad e Persona_1 Persona_2 della società T.TRE SNC DI EL EA & C. società quest'ultima che partecipava al cento per cento anche la odierna società opponente Parte_1
Non sussisteva pertanto alcuna connessione tra le pretese domande riconvenzionali
Pag. 2 di 5 proposte ed il rapporto di lavoro subordinato instaurato nel febbraio 2021 con Parte_1
[...]
3. Con ordinanza del 11.11.2022 è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di euro 8.391,15.
4. Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 21.1.2025 la parte opponente ha dichiarato di rinunciare “alla richiesta di rimborso della somma di Euro 999,10 pagata dalla società opponente a titolo di verbali per sanzioni amministrative contestate per fatti imputabili al convenuto Sig. perché relative al periodio in cui lo stesso era CP_1
alle dipendenze della società (doc. 6 ricorso). Per la medesima motivazione, si rinuncia alla somma di Euro 593,12 esbor-sata dalla società parte attrice opponente a titolo di pagamento delle fatture telepass nonché alla somma di Euro 56,38 pagata dalla società per la fattura-zione delle utenze SIM e IPAD (doc. 5 e 7 ricorso)”.
Ha manifestato persistente interesse, invece, rispetto alle domande di restituzione dell'auto BMW, del dispositivo telepass n. 00645845272, della scheda sim n.
3357608240 e dell'Ipad seriale n. 8939883263101913074.
5. L'opposizione è infondata.
5.1. In via preliminare, deve rilevarsi come non sussista una ragione di connessione tra le domande avanzate in via riconvenzionale e quelle azionate in via monitoria. Particolare rilevanza deve in proposito attribuirsi alle dichiarazioni del testimone Testimone_1 secondo il quale “Posso confermare che i soci della usavano cellulari, auto Parte_2
tele pass e i mezzi descritti in capitolo gratuitamente. Io ero impiegato amministrativo della 10) Posso confermare che il Dott. socio della Parte_1 Controparte_1 società ha in uso dall'anno 2016 l'auto BMW 320 D targata DZ402TC”. Parte_2
Deve pertanto escludersi la sussistenza di alcuna ragione di connessione qualificata ex art. 40 c.p.c. idonea a consentire la trattazione congiunta in tale sede delle domande riconvenzionali, ivi inclusa quella per il pagamento della somma di euro 264,17 a titolo di credito della Maffei Costruzioni Srl per la “chiusura del rapporto”.
5.2. In via successiva, deve trattarsi delle domande, fatte valere in via monitoria, e volte al pagamento dei crediti retributivi.
Deve al riguardo evidenziarsi come nel corso del giudizio sia stata disposta una consulenza tecnica volta ad accertare l'ammontare lordo del quantum spettante per i
Pag. 3 di 5 periodi di lavoro oggetto di causa.
L'ausiliario, facendo applicazione di criteri razionali e credibili, ha accertato che “In conclusione, l'importo da me calcolato al fine di determinare il quantum spettante al ricorrente per i periodi oggetto di causa, ivi incluse tutte le voci accessorie della retribuzione spettanti al lordo di imposte, contributi e altre trattenute, è pari a €
20.315,44. Di seguito dettaglio dei calcoli:
1. Retribuzione ordinaria mensile 4.968,24
€;
2. Mensilità aggiuntive 3.740,81 €;
3. Ratei ferie e permessi 3.227,93 €;
4. Indennità sostitutiva di preavviso 6.085,97 €;
5. Trattamento di fine rapporto 2.292,48 € TOTALE
20.315,44 €”.
5.2.1. In conclusione, alla luce delle somme accertate dal CTU come dovute alla parte opposta per euro 20.315,44, il decreto ingiuntivo per cui è causa deve essere pienamente confermato.
Solo per completezza, deve essere disattesa la prospettazione della parte opponente secondo la quale “va detratta la voce d'indennità per mancato preavviso pari ad Euro
6.085,97. Tale richiesta è stata comprensibilmente conteggiata dal CTU in quanto in astratto spettante al dipendente. In concreto, l'indennità di mancato preavviso esula dall'oggetto dell'odierna controversia in quanto l'impugnativa del licenziamento del sig. datata 25.09.2021 ha perso efficacia, proprio perché non è stato promosso CP_1 un giudizio per l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento”.
In proposito, deve rilevarsi come tale indennità sia prevista dall'art. 2118 c.c. e, più nello specifico, dall'art. 71 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato, e la sua debenza prescinde dell'avvenuta impugnazione o meno del licenziamento.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto D.M. n. 147 del 13/08/2022; ed in particolare dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, da individuarsi in quello compreso tra euro 5.200,01 sino a
26.000,00, ulteriormente ridotto del 50%, in considerazione della natura e difficoltà dell'affare.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 390/2021 emesso da questo Tribunale;
Pag. 4 di 5 dichiara inammissibili le domande riconvenzionali;
condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1
al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in Controparte_1
complessivi euro 2.695,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad
IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU definitivamente in capo a in persona del Parte_1
suo legale rappresentante pro tempore.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
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