TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/05/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4885/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento sopra emarginato promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
); C.F._1
e nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv. ti Matteo MARCHETTI e Francesco BIAGINI ed elettivamente domiciliati nello studio di quest'ultimo in Valsamoggia (BO) Bazzano Via Matteotti, 17; RICORRENTI
***** OGGETTO: modifica regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da ricorso.
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione e hanno intrattenuto una relazione Parte_1 Controparte_1 sentimentale dalla quale sono nati, , il 27 luglio 2015, ed , il 25 dicembre Per_1 Per_2
2018, riconosciuti da entrambi i genitori.
Con sentenza n. 126/2025 pubblicata il 17 febbraio 2025 il Tribunale di Bologna ha regolamentato l'affidamento dei figli e il regime di visita con i genitori e ha disposto il mantenimento ordinario dei minori in forma diretta, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con ricorso congiunto depositato il 7 aprile 2025 i ricorrenti -dato atto che in considerazione dell'intensificarsi dei propri impegni lavorativi il padre non riesce più a garantire una distribuzione paritetica dei tempi di permanenza dei figli presso i due pagina 1 di 2 genitori- hanno chiesto che vengano modificate le statuizioni relative al mantenimento ordinario di ed . Per_1 Per_2
Il P.M. non è intervenuto.
Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica l'8 aprile 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
***** La domanda può essere accolta, atteso che le clausole concordate tra i ricorrenti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, a parziale modifica della sentenza n.126/2025 del 12 febbraio 2025: 1) a far data dal ricorso pone a carico del signor 'obbligo di corrispondere Pt_1 alla signora , a titolo di contributo al mantenimento ordinario di ed CP_1 Per_1
, la somma di 300,00 euro (150,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile Per_2 sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
2) conferma per il resto delle statuizioni contenute nella sentenza n. 126/2025;
3) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, tenuta il 23 aprile 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento sopra emarginato promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
); C.F._1
e nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv. ti Matteo MARCHETTI e Francesco BIAGINI ed elettivamente domiciliati nello studio di quest'ultimo in Valsamoggia (BO) Bazzano Via Matteotti, 17; RICORRENTI
***** OGGETTO: modifica regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da ricorso.
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione e hanno intrattenuto una relazione Parte_1 Controparte_1 sentimentale dalla quale sono nati, , il 27 luglio 2015, ed , il 25 dicembre Per_1 Per_2
2018, riconosciuti da entrambi i genitori.
Con sentenza n. 126/2025 pubblicata il 17 febbraio 2025 il Tribunale di Bologna ha regolamentato l'affidamento dei figli e il regime di visita con i genitori e ha disposto il mantenimento ordinario dei minori in forma diretta, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con ricorso congiunto depositato il 7 aprile 2025 i ricorrenti -dato atto che in considerazione dell'intensificarsi dei propri impegni lavorativi il padre non riesce più a garantire una distribuzione paritetica dei tempi di permanenza dei figli presso i due pagina 1 di 2 genitori- hanno chiesto che vengano modificate le statuizioni relative al mantenimento ordinario di ed . Per_1 Per_2
Il P.M. non è intervenuto.
Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica l'8 aprile 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
***** La domanda può essere accolta, atteso che le clausole concordate tra i ricorrenti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, a parziale modifica della sentenza n.126/2025 del 12 febbraio 2025: 1) a far data dal ricorso pone a carico del signor 'obbligo di corrispondere Pt_1 alla signora , a titolo di contributo al mantenimento ordinario di ed CP_1 Per_1
, la somma di 300,00 euro (150,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile Per_2 sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
2) conferma per il resto delle statuizioni contenute nella sentenza n. 126/2025;
3) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, tenuta il 23 aprile 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 2 di 2